Sentenza 15 marzo 2007
Massime • 1
La disposizione dell'articolo 2739 cod. civ. vieta di deferire o riferire il giuramento sopra un fatto illecito quando questo riguardi la persona del giurante, sicchè essa non opera quando il fatto illecito riguardi la parte avversa. Deve inoltre intendersi per fatto illecito non solo quello penale o quello civile "turpe", ma anche ogni azione contrastante con norme imperative, d'ordine pubblico o di buon costume. (Nella fattispecie, relativa alla domanda di danni esperita dai congiunti del deceduto a seguito di un incidente stradale, asseritamente trasportato sulla moto condotta proprio dal convenuto, la corte di merito aveva ritenuto inammissibile il giudizio decisorio a questo deferito in quanto avrebbe inciso sulla prova dell'omicidio colposo del giurante: poichè era incontestabile che il fatto potesse essere considerato illecito, anche se non era stato accertato dal giudice penale, la S.C. ha rigettato il ricorso della sorella della vittima).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 15/03/2007, n. 5994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5994 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DUVA Vittorio - Presidente -
Dott. PETTI Giovanni Battista - Consigliere -
Dott. FINOCCHIARO Mario - Consigliere -
Dott. CALABRESE Donato - Consigliere -
Dott. LEVI Giulio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TI AB, in proprio e nella qualità di erede del padre US FA e della madre AT TT, elettivamente domiciliata in ROMA VIA QUATTRO FONTANE 15, presso lo studio dell'Avv. CANEPA FRANCESCO, che la difende unitamente all'Avv. COSLOVICH LIBERO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
MILANO ASSICURAZIONI s.p.a., in persona del legale rappresentante pro - tempore Dott. Cantarale Ivano, elettivamente domiciliata in ROMA VIA L. BISSOLATI 76, presso lo studio dell'Avv. SPINELLI TOMMASO GIORDANO, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
e contro
NI VI;
- intimato -
avverso la sentenza n. 220/02 della Corte d'Appello di TRIESTE, seconda sezione civile, emessa il 27/06/01, depositata il 24/09/01, R.G. 267/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'11/01/07 dal Consigliere Dott. LEVI Giulio;
udito l'Avv. CANEPA Francesco;
udito l'Avv. SPINELLI GIORDANO Tommaso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SCHIAVON Giovanni, che ha concluso per l'inammissibilità e in subordine il rigetto del ricorso.
FATTO
Con atto di citazione regolarmente notificato US FA, AT IS in US e US TT, rispettivamente padre, madre e sorella di US LO deceduto il 25.4.1988, e - come assumevano - trasportato al momento del sinistro sulla moto condotta da NI IO convenivano quest'ultimo e la IA Ass.ni s.p.a. per richiedere la condanna al risarcimento del danno. Si costituivano i convenuti che eccepivano l'incompetenza del Tribunale di Trieste, l'intervenuta prescrizione e contestavano, nel merito, ogni pretesa attorea.
Respinte le eccezioni di incompetenza del Tribunale adito e di prescrizione, il Tribunale riteneva che gli attori non avessero provato che alla guida della moto si trovasse il proprietario, NI. Avverso la sentenza di primo grado, che aveva dunque respinto le domande attorse, proponevano appello US TT in Lazzara ed AT IS ved. US, per loro stesse e quali eredi di US FA;
successivamente deceduta in corso di giudizio AT IS ved. US, US TT in Lazzara si costituiva anche quale erede di quest'ultima.
La Corte territoriale respingeva l'appello e confermava la sentenza di primo grado.
Ricorre per Cassazione US TT con due motivi. Resiste la Milano Ass.ni s.p.a..
Deposita memoria la ricorrente.
DIRITTO
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:
1) Nullità della sentenza per omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione;
2) Violazione, erronea, falsa applicazione dell'art. 2739 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n.
5. Il primo motivo concerne, secondo la ricorrente, il punto decisivo della controversia, quello cioè relativo al valore probatorio da conferirsi agli accertamenti degli organi di polizia e giudiziari croati ritenuto immotivatamente superiore a quello relativo alle perizie di parte attrice;
si assume che il giudice d'appello non ha spiegato per quali motivi le perizie di tre professionisti partirebbero da presupposti indimostrati.
La Corte territoriale nella sentenza impugnata ha motivato sufficientemente le ragioni per cui gli accertamenti delle autorità croate sono maggiormente attendibili, e cioè il fatto che non siano di parte come le perizie tecniche, e quindi abbiano il crisma dell'obiettività.
Del resto si osserva al riguardo che la ricorrente, facendo riferimento all'art. 360 c.p.c., n. 5 circa il motivo del ricorso, avrebbe dovuto spiegare perché il ragionamento seguito dalla sentenza non percorre un iter logico, mentre, invece, le considerazioni fatte in ricorso implicano un apprezzamento di fatto, precisamente in merito alla valutazione delle prove raccolte. Il motivo è quindi inammissibile e comunque deve essere rigettato. Con il secondo motivo la ricorrente assume che la Corte territoriale aveva ritenuto inammissibile il giuramento decisorio deferito da US TT al convenuto NI IO, argomentando che con esso si sarebbe venuti ad incidere sulla prova di un fatto illecito, quale l'omicidio colposo del US, ad opera del NI. Secondo la ricorrente, la valutazione del Giudice di secondo grado, appare "frettolosa, ingiusta ed erronea", perché l'illecito dovrebbe essere il fatto che è posto direttamente ad oggetto del giuramento e non già altro fatto, ad esso successivo e da esso pur dipendente, ma distinto.
Si osserva al riguardo che la disposizione dell'art. 2739 c.c., vieta di deferire o riferire il giuramento sopra un fatto illecito quando questo riguardi la persona del giurante, sicché non opera quando il fatto illecito riguardi la parte avversa (Cass. 20.7.2004, n. 13454). Si osserva, tra l'altro, che per fatto illecito si intende non solo quello penale o quello civile "turpe", ma anche ogni azione contrastante con norme imperative, d'ordine pubblico o di buon costume (Cass. 25.8.1998, n. 8423). Quindi, anche se non è stato accertato il reato dal giudice penale, è incontestabile che il fatto possa essere considerato illecito. Anche il secondo motivo è dunque da rigettarsi.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2007.
Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2007