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Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 06/12/2024, n. 357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 357 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
N. V.G. 2546/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel ricorso congiunto iscritto al n. v.g. 2546/2024 promosso da:
nato il [...] a [...] e Parte_1 Parte_2
nata il [...] a [...], entrambi rappresentati e difesi dall'avv.
[...]
DARDANI ROBERTA;
e con l'intervento del pubblico ministero.
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO - SCIOGLIMENTO MATRIMONIO.
CONCLUSIONI [dichiarare lo scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni]:
“- i figli continueranno a vivere con la madre nell'abitazione sita a Morro d'Alba in via G. Marconi
25;
Per_
- la figlia minore rimarrà con il padre a fine settimana alternati (dalle ore 15 del sabato pomeriggio alle ore 21.30 della domenica), consecutivamente (o non consecutivamente) in un periodo a propria scelta per 20 giorni durante il periodo estivo e per 10 giorni durante il periodo invernale con un preavviso di 10 giorni. Le varie festività (8, 24, 25, 26 e 31 dicembre;
1° e 6 gennaio;
sabato, domenica e lunedì di Pasqua;
25 aprile;
1° maggio;
4 maggio;
2 giugno;
15 agosto;
1 e 2 novembre) la minore le passerà ad anni alterni con ciascun genitore;
- in ogni caso il Sig. potrà vedere la propria figlia in ogni momento, anche al di fuori dei giorni Pt_1
stabiliti, previo accordo con la IG;
Pt_2
Per_
- il Sig. , a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore , verserà alla moglie Pt_1 entro i primi 10 giorni del mese, la somma mensile di € 300,00, mentre a titolo di contributo al
1 mantenimento del figlio verserà la cifra di € 200 mensili fino al raggiungimento della Per_2
autonomia economica;
il figlio risulta essere già economicamente autonomo;
Per_3
- i coniugi contribuiranno nella misura del 50% a tutte le spese straordinarie per i figli che si dovessero rendere necessarie, previamente concordate e documentate;
- i coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente ad ogni richiesta di mantenimento;
- i coniugi si concedono il reciproco consenso al rilascio o al rinnovo del passaporto per la figlia
Per_ minore con autorizzazione all'espatrio anche con uno solo dei due genitori”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato congiuntamente in data 14.06.2024, e Parte_1 Parte_2
hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Dulcesti
[...]
(ROMANIA) il 16.08.2003, trascritto nel registro dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di
Morro d'Alba (AN).
L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c. al Pubblico Ministero, il quale ha espresso parere favorevole.
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del 1987.
Dalla documentazione prodotta risulta che con sentenza n. 1449 del 25.10.2023 il Tribunale di
Ancona ha omologato la separazione consensuale dei coniugi, comparsi innanzi al giudice relatore nell'apposita udienza, sostituita dal deposito di note scritte. Risulta quindi ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza presidenziale richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge;
inoltre, non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente da entrambi.
Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e
Per_ corrispondenti agli interessi della figlia minore e del figlio maggiorenne non Persona_4
economicamente autosufficiente.
Nulla con riferimento all'altro figlio della coppia, maggiorenne ed indipendente sotto il profilo economico.
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto della minore, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al suo interesse morale e materiale, sono
2 rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione della minore.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
Nulla sulle spese di lite, in ragione della proposizione congiunta della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 Parte_2
a Dulcesti (ROMANIA) il 16/08/2003 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune
[...]
di Morro D'Alba (AN) al n. 7, parte II, serie C dell'anno 2023; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Morro D'Alba di procedere alle annotazioni di legge;
nulla sulle spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 27.11.2024.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel ricorso congiunto iscritto al n. v.g. 2546/2024 promosso da:
nato il [...] a [...] e Parte_1 Parte_2
nata il [...] a [...], entrambi rappresentati e difesi dall'avv.
[...]
DARDANI ROBERTA;
e con l'intervento del pubblico ministero.
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO - SCIOGLIMENTO MATRIMONIO.
CONCLUSIONI [dichiarare lo scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni]:
“- i figli continueranno a vivere con la madre nell'abitazione sita a Morro d'Alba in via G. Marconi
25;
Per_
- la figlia minore rimarrà con il padre a fine settimana alternati (dalle ore 15 del sabato pomeriggio alle ore 21.30 della domenica), consecutivamente (o non consecutivamente) in un periodo a propria scelta per 20 giorni durante il periodo estivo e per 10 giorni durante il periodo invernale con un preavviso di 10 giorni. Le varie festività (8, 24, 25, 26 e 31 dicembre;
1° e 6 gennaio;
sabato, domenica e lunedì di Pasqua;
25 aprile;
1° maggio;
4 maggio;
2 giugno;
15 agosto;
1 e 2 novembre) la minore le passerà ad anni alterni con ciascun genitore;
- in ogni caso il Sig. potrà vedere la propria figlia in ogni momento, anche al di fuori dei giorni Pt_1
stabiliti, previo accordo con la IG;
Pt_2
Per_
- il Sig. , a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore , verserà alla moglie Pt_1 entro i primi 10 giorni del mese, la somma mensile di € 300,00, mentre a titolo di contributo al
1 mantenimento del figlio verserà la cifra di € 200 mensili fino al raggiungimento della Per_2
autonomia economica;
il figlio risulta essere già economicamente autonomo;
Per_3
- i coniugi contribuiranno nella misura del 50% a tutte le spese straordinarie per i figli che si dovessero rendere necessarie, previamente concordate e documentate;
- i coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente ad ogni richiesta di mantenimento;
- i coniugi si concedono il reciproco consenso al rilascio o al rinnovo del passaporto per la figlia
Per_ minore con autorizzazione all'espatrio anche con uno solo dei due genitori”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato congiuntamente in data 14.06.2024, e Parte_1 Parte_2
hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Dulcesti
[...]
(ROMANIA) il 16.08.2003, trascritto nel registro dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di
Morro d'Alba (AN).
L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c. al Pubblico Ministero, il quale ha espresso parere favorevole.
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del 1987.
Dalla documentazione prodotta risulta che con sentenza n. 1449 del 25.10.2023 il Tribunale di
Ancona ha omologato la separazione consensuale dei coniugi, comparsi innanzi al giudice relatore nell'apposita udienza, sostituita dal deposito di note scritte. Risulta quindi ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza presidenziale richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge;
inoltre, non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente da entrambi.
Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e
Per_ corrispondenti agli interessi della figlia minore e del figlio maggiorenne non Persona_4
economicamente autosufficiente.
Nulla con riferimento all'altro figlio della coppia, maggiorenne ed indipendente sotto il profilo economico.
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto della minore, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al suo interesse morale e materiale, sono
2 rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione della minore.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
Nulla sulle spese di lite, in ragione della proposizione congiunta della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 Parte_2
a Dulcesti (ROMANIA) il 16/08/2003 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune
[...]
di Morro D'Alba (AN) al n. 7, parte II, serie C dell'anno 2023; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Morro D'Alba di procedere alle annotazioni di legge;
nulla sulle spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 27.11.2024.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
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