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Sentenza 8 maggio 2024
Sentenza 8 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 08/05/2024, n. 286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 286 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2024 |
Testo completo
R.G. N. 1293/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Sezione specializzata in materia d'impresa
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
*****
Il Tribunale ordinario di L'Aquila, Sezione specializzata in materia di impresa, in composizione collegiale, composto dai seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio:
Dott. Christian Corbi Presidente
Dott. Giovanni Spagnoli Giudice
Dott. Jolanda Di Rosa Giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1293/2019 promossa da:
(C.F. , elettivamente domiciliato in L'Aquila, Via Parte_1 C.F._1 dell'Aringo n. 58/A, presso lo studio dell'Avv. Adriano Calandrella, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione;
ATTORE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Giulio De Controparte_1 C.F._2
Carolis ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in L'Aquila, Viale Aldo Moro n. 36/A, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
OGGETTO: Cause di responsabilità contro gli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali e i liquidatori delle società, delle mutue assicuratrici e società.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note di trattazione scritta depositate telematicamente per l'udienza del 18/01/2024. FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione conveniva in giudizio al fine di sentir accertare e Parte_1 Controparte_1 dichiarare la sua responsabilità ai sensi dell'art. 2476, co. 6, c.c., nella qualità di amministratrice e liquidatrice della società , con condanna della convenuta al risarcimento in Organizzazione_1 dei danni patrimoniali e non patrimoniali cagionati all'attore per effetto dell'inadempimento degli obblighi derivanti dalle cariche rivestite, in misura almeno pari € 131.587,00 o della diversa somma accertata in corso di causa, con vittoria delle spese di lite.
A fondamento della domanda, parte attrice deduceva:
- di essere stato socio, titolare di una partecipazione pari al 33% del capitale sociale, della società Org_1
- che deteneva una quota pari al 34% del capitale sociale della medesima Controparte_1
società e veniva nominata amministratrice unica a tempo indeterminato;
- che la stessa veniva interessata da un procedimento penale nel corso del 2013 con conseguenze negative per la società, la quale subiva il sequestro dei propri beni e la chiusura dei locali ove era sita l'unità operativa;
- che la conseguente impossibilità di proseguire l'attività determinava lo scioglimento e la messa in liquidazione della società, con nomina della convenuta alla carica di liquidatrice unica;
- che la liquidatrice convocava l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio finale di liquidazione e, pur a fronte della contestazione dello stesso da parte dell'attore, provvedeva alla cancellazione della società dal Registro delle imprese in data 10/01/2019;
- che la società non poteva essere cancellata, posto che nel bilancio finale di liquidazione risultavano un credito iva relativo all'anno di imposta 2017 per € 2.186,00 e disponibilità liquide per € 2.535,00;
- che la cancellazione della società veniva determinata esclusivamente dall'intento di incidere negativamente sugli interessi del socio di minoranza, odierno attore, e di favorire gli antitetici interessi della convenuta;
- che le condotte di mala gestio addebitabili alla convenuta erano consistite, in particolare e tra l'altro: i) nel non aver versato i contributi del personale dipendente e le ritenute fiscali ai sensi di legge;
ii) nel non aver convocato le assemblee e depositato i bilanci presso la sede sociale per le annualità 2014 2015 e 2016; iii) nel non aver mai informato i soci in merito alle vicende penali del 2013, nonché in merito agli accadimenti aziendali;
iv) nell'aver depositato tardivamente il bilancio 2017 e nell'aver cancellato la società in difetto dei presupposti;
v) nell'aver svolto attività imprenditoriale in violazione del divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 c.c. in favore della società Org_2
- che il danno patrimoniale subito dall'attore derivava: i) dall'avere la convenuta omesso di saldare poste debitorie per € 31.587,00 qualificate, nel bilancio finale di liquidazione, come esigibili entro l'esercizio successivo e rispetto alle quali si era verificato un fenomeno successorio in capo al socio attore;
ii) dall'attività anticoncorrenziale svolta dalla convenuta con pregiudizio pari a € 30.000,00;
- che, sul versante non patrimoniale, l'attore, noto imprenditore aquilano, aveva subito un danno all'immagine quantificabile in € 70.000,00.
In data 29/10/2019, si costituiva insistendo per il rigetto della domanda attorea e Controparte_1
deducendo:
- di aver legittimamente provveduto alla cancellazione della società, in quanto: i) non avrebbe avuto senso incassare i crediti sociali, ammontanti nel complesso a € 4.721,00, sul presupposto che tali attività sarebbero state del tutto azzerate dai costi (diritti, bolli, concessioni governative, commercialista) che l'ente avrebbe dovuto sostenere per restare in vita, con evidente danno per i creditori sociali;
ii) nessun danno era stato cagionato all'attore per l'omesso incasso dei predetti crediti in ragione della sussistenza di debiti sociali per €
31.587,00, sì che, in mancanza di un attivo da dividere tra i soci, alcuna somma sarebbe stata attribuibile all'attore;
- che il bilancio finale di liquidazione non poteva dirsi viziato e in ogni caso difettava l'allegazione, da parte dell'attore, del danno subito per effetto della sua approvazione;
- che il bilancio finale di liquidazione era caratterizzato da un particolare meccanismo d'approvazione tacita, regolato dall'art. 2493 c.c., a norma del quale, decorso il termine di novanta giorni dal suo deposito nell'ufficio del Registro delle imprese, senza che i soci abbiano proposto reclamo, il bilancio di liquidazione s'intende approvato, con liberazione dei liquidatori di fronte ai soci per l'attività svolta;
- che, nella fattispecie, il bilancio finale veniva approvato in data 31/12/2018, giacché non reclamato da nessun socio nei novanta giorni dal suo deposito, avvenuto il 02/10/2018;
- che, a differenza di quanto sostenuto dall'attore, se la liquidazione di una società a responsabilità limitata si chiude con debiti, i soci non rispondono ultra vires, ma la loro responsabilità resta limitata, in conformità alla normativa codicistica (art. 2495 c.c.), a quanto essi abbiano riscosso in base al bilancio finale di liquidazione;
- sul versante del danno all'immagine, che la reputazione imprenditoriale dell'attore era già stata compromessa dal stesso, il quale, nel 2012, nella qualità di amministratore unico Pt_1 della che gestiva l'agenzia , era stato destinatario di un Org_3 Organizzazione_4
decreto di sequestro preventivo dei locali della società, emesso dal G.I.P. del Tribunale di
L'Aquila;
- sul versante dell'illecito concorrenziale, che nessuna attività era stata svolta dalla convenuta in concorrenza con la e che, in ogni caso, difettava la prova di un danno diretto al Org_1 patrimonio dell'attore.
La controversia veniva istruita documentalmente e rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 17/01/2024 con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto premesso in punto di fatto, l'attore agisce in questa sede al fine di ottenere il ristoro dei danni patrimoniali e non patrimoniali direttamente subiti nella qualità di ex socio della Org_1
, società cancellata dal Registro delle imprese in data 10/01/2019 (cfr. doc. 1 indice di
[...] parte attrice), quantificati in complessivi € 131.587,00, e derivanti: i) quanto a € 31.587,00, dall'omesso pagamento di poste debitorie della società; ii) quanto a € 30.000,00, dall'attività svolta dalla liquidatrice convenuta in violazione del divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 c.c.; iii) quanto a € 70.000,00, dal pregiudizio all'immagine subito dall'attore in conseguenza delle condotte di mala gestio asseritamente perpetrate dalla convenuta.
Ai fini dell'accertamento della responsabilità della convenuta, nella qualità di ex amministratrice e liquidatrice unica della occorre dunque accertare la sussistenza dei danni lamentati Org_1 dall'attore e del nesso causale tra detti danni e le condotte di mala gestio alla stessa addebitate (cfr., in proposito, Trib. Milano, 29/06/2023).
Nel dettaglio.
1. L'omesso pagamento di debiti della società per € 31.587,00
In punto di diritto, l'ex socio che agisca a tutela di una pretesa della società cancellata dal Registro delle imprese deve qualificarsi espressamente come successore nella titolarità della specifica pretesa creditoria della società e non può dirsi semplicemente già socio e/o liquidatore della medesima. Nello specifico, il socio è tenuto ad allegare e dimostrare che, sulla base del bilancio finale di liquidazione della società, la pretesa creditoria in questione sia stata a lui attribuita, ovvero che, laddove essa non sia stata affatto oggetto di liquidazione, né sia stata presa in considerazione nel bilancio finale di liquidazione, ciò non sia avvenuto in conseguenza di una tacita rinunzia alla stessa, ma per altre ragioni da allegare e documentare (cfr. sul punto Cass., n. 8521/2021).
Nella specie, risulta provato e non contestato che nel bilancio finale di liquidazione della Org_1 vi fossero debiti per € 31.587,00 esigibili entro l'anno successivo (cfr. doc. 2 indice di parte attrice), di cui € 23.229,51 di natura fiscale, come confermato dalla stessa parte convenuta (cfr. memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c. di parte convenuta, pag. 2).
Com'è noto, ai sensi dell'art. 2495 c.c., approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal Registro delle imprese, la quale ha natura costitutiva (cfr. Cass., n. 22060/2022); i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi.
Ferma restando, quindi, l'estinzione immediata della società indipendentemente dall'esistenza di crediti insoddisfatti o di rapporti non ancora definiti ad essa facenti capo (cfr. Cass., n. 7179/2023), eventuali passività lamentate dai creditori non possono che farsi valere nei confronti di soli due soggetti: i soci, fino alla concorrenza delle somme riscosse nel bilancio finale di liquidazione, e i liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa (o dolo) di questi.
Laddove la società venga cancellata senza distribuzione di attivo, peraltro, la limitazione di responsabilità degli ex soci non è idonea a creare di per sé pregiudizio ai creditori, poiché esito finale dell'evidente incapienza del patrimonio sociale rispetto ai crediti da soddisfare (cfr. Trib. Napoli, n.
7146/2022). Data, infatti, l'autonomia patrimoniale delle società di capitali (nella specie società a responsabilità limitata), l'ex socio può essere chiamato a rispondere dei debiti sociali se e in quanto egli abbia percepito attivo all'esito della liquidazione e, in ogni caso, sino alla concorrenza delle somme riscosse (art. 2495 c.c.).
Nella fattispecie, risulta ex actis (cfr. doc. 2 indice di parte attrice) ed è circostanza pacifica tra le parti che non sia stato ripartito alcun attivo in sede di liquidazione della società. Sicché, dato atto dell'assenza di un residuo attivo da distribuire -come da bilancio di liquidazione, accluso agli atti- non essendosi realizzata alcuna postergazione delle ragioni dei creditori rispetto quelle dei soci, alcun credito potrebbe farsi valere nei confronti della convenuta, né l'attore potrebbe essere chiamato a rispondere dei debiti sociali, non avendo esso riscosso somme in detta sede.
Ad ogni buon conto, con specifico riferimento ai debiti fiscali, questo Tribunale è edotto dell'indirizzo interpretativo espresso da Cass., n. 20840/2023, secondo cui, in tema di società di capitali a ristretta base partecipativa, l'estinzione della società, conseguente alla sua cancellazione dal Registro delle imprese, determinando un fenomeno di tipo successorio, non fa venir meno l'interesse dei creditori sociali ad agire ed a procurarsi un titolo nei confronti dei soci della società estinta, a prescindere dall'utile partecipazione di essi alla ripartizione finale, potendo comunque residuare beni e diritti (quali ad esempio, utili extracontabili) che, ancorché non ricompresi nel bilancio finale di liquidazione, si sono trasferiti ai soci. Tuttavia, altro è la possibilità di escutere il socio per debiti sociali non ricompresi nel bilancio di liquidazione in assenza di una ripartizione di attivo, preclusa dal disposto di cui all'art. 2495 c.c.; altro è la possibilità di precostituirsi un titolo nell'ipotesi in cui vengano successivamente scoperti beni o diritti, ossia poste attive distribuite ai soci, non formalmente figuranti nel bilancio finale di liquidazione.
A ciò si aggiunga che il danno lamentato dall'attore ha natura futura e meramente potenziale, non avendo esso allegato né documentato di aver estinto le posizioni debitorie della società mediante il pagamento dei debiti risultanti dal bilancio finale di liquidazione. Pertanto, in difetto di un concreto esborso patrimoniale da parte dell'attore, ossia di una effettiva deminutio patrimonii, non può esistere alcun credito risarcitorio, se non a pena di sovvertire i principi alla base della responsabilità patrimoniale, che presuppongono la prova del danno evento, del danno conseguenza e del nesso di causalità giuridica tra il primo e il secondo.
2. La violazione del divieto di concorrenza nei confronti della Org_1
Quanto alla seconda posta di danno lamentata dall'attore, occorre premettere che, ai sensi dell'art. 2390 c.c., gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratori o direttori generali in società concorrenti.
Il triplice divieto contenuto nella richiamata disposizione è preordinato a tutelare il perseguimento dell'interesse sociale da parte dell'amministratore.
La violazione di tale divieto comporta lesione diretta del patrimonio della società e legittima la stessa alla proposizione dell'azione di risarcimento dei danni contro l'amministratore per violazione di un dovere inerente al suo incarico;
viceversa, il danno subito dal socio ha natura soltanto indiretta (cfr.
Cass., n. 6558/2011).
Nella specie, non solo il danno patrimoniale asseritamente subito dall'attore non ha trovato riscontro in atti, avendo esso quantificato il pregiudizio in via meramente presuntiva, ma neppure risultano adeguatamente allegate le specifiche condotte poste in essere dalla convenuta in violazione del divieto di cui all'art. 2390 c.c. Sul punto, l'attore si è limitato a riferire di un “dannoso antagonismo con la società amministrata e […] con sviamento di clientela e del possibile avviamento aziendale” (cfr. atto di citazione), ma tale asserzione di principio non consente al Tribunale neppure di evincere in che modo la convenuta avrebbe operato in spregio al predetto divieto di concorrenza. In tal senso, deve essere pure in questa sede ribadita l'inammissibilità della di prova testimoniale richiesta da parte attrice, in difetto di un principio di prova delle condotte anticoncorrenziali addebitate alla convenuta.
3. Il danno all'immagine
Parimenti, il pregiudizio all'immagine asseritamente subito dall'attore in conseguenza delle condotte di mala gestio perpetrate dalla convenuta non risulta in alcun modo provato.
Com'è noto, il danno alla reputazione e all'immagine è un danno conseguenza che richiede specifica prova da parte di chi ne chiede il risarcimento (cfr., ex multis, Cass. n. 10527/2011, Cass. n.
13614/2011, Cass. n. 7471/2012 e Cass. n. 20558/2014); trattasi di danno che non sussiste in re ipsa, dovendo il giudice procedere al relativo accertamento sulla base non di valutazioni astratte, bensì del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e dimostrato, anche attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti, che siano fondate, però, su elementi indiziari diversi dal fatto in sé (cfr. Cass., n. 2968/2021).
Nella fattispecie, l'attore ha documentato esclusivamente la sua qualità di soggetto noto nel campo dell'imprenditoria abruzzese (cfr. doc. allegati alla memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c. di parte attrice), omettendo di circostanziare, anche in via presuntiva, la lesione subita, che non può consistere in una generica compromissione della propria capacità negoziale, peraltro qualificata dallo stesso attore alla stregua di pregiudizio di natura, ancora una volta, potenziale, ossia idoneo ad estrinsecarsi se e nella misura in cui eventuali iniziative recuperatorie dovessero essere poste in essere da parte dei creditori sociali (cfr. atto di citazione: “l'odierno attore è un noto imprenditore aquilano, la cui immagine verrebbe quindi inevitabilmente scalfita a causa delle azioni dei creditori sociali. Tali iniziative dei creditori e, in particolare, dell'Erario avrebbero l'effetto di sminuirne la considerazione che l'odierno attore ha nel contesto sociale e imprenditoriale in cui opera, defraudandolo della propria capacità negoziale e, nel contempo, ledendo inevitabilmente la propria capacità di relazionarsi con soggetti pubblici e privati presso i quali risulta accreditato”).
4. Conclusioni
Alla luce delle considerazioni esposte, nessuno dei pregiudizi lamentati dall'attore e posti alla base della richiesta risarcitoria proposta in questa sede è stato adeguatamente allegato e provato, sicché
s'impone il rigetto integrale della domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, sulla base dei parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147/2022, per lo scaglione di riferimento, con applicazione dei parametri minimi per la fase istruttoria in ragione della natura documentale della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, Sezione specializzata in materia di impresa, in composizione collegiale, all'esito della camera di consiglio, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G. n. 1293/2019 e vertente tra le parti indicate in epigrafe, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) condanna al pagamento in favore delle spese di lite, liquidate in Parte_1 Controparte_1 complessivi € 11.268,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Manda alla cancelleria per la comunicazione della presente sentenza alle parti. Così deciso in L'Aquila, all'esito della camera di consiglio del 22/04/2024
Il Giudice estensore
Dott.ssa Jolanda Di Rosa
Il Presidente
Dott. Christian Corbi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Sezione specializzata in materia d'impresa
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
*****
Il Tribunale ordinario di L'Aquila, Sezione specializzata in materia di impresa, in composizione collegiale, composto dai seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio:
Dott. Christian Corbi Presidente
Dott. Giovanni Spagnoli Giudice
Dott. Jolanda Di Rosa Giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1293/2019 promossa da:
(C.F. , elettivamente domiciliato in L'Aquila, Via Parte_1 C.F._1 dell'Aringo n. 58/A, presso lo studio dell'Avv. Adriano Calandrella, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione;
ATTORE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Giulio De Controparte_1 C.F._2
Carolis ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in L'Aquila, Viale Aldo Moro n. 36/A, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
OGGETTO: Cause di responsabilità contro gli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali e i liquidatori delle società, delle mutue assicuratrici e società.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note di trattazione scritta depositate telematicamente per l'udienza del 18/01/2024. FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione conveniva in giudizio al fine di sentir accertare e Parte_1 Controparte_1 dichiarare la sua responsabilità ai sensi dell'art. 2476, co. 6, c.c., nella qualità di amministratrice e liquidatrice della società , con condanna della convenuta al risarcimento in Organizzazione_1 dei danni patrimoniali e non patrimoniali cagionati all'attore per effetto dell'inadempimento degli obblighi derivanti dalle cariche rivestite, in misura almeno pari € 131.587,00 o della diversa somma accertata in corso di causa, con vittoria delle spese di lite.
A fondamento della domanda, parte attrice deduceva:
- di essere stato socio, titolare di una partecipazione pari al 33% del capitale sociale, della società Org_1
- che deteneva una quota pari al 34% del capitale sociale della medesima Controparte_1
società e veniva nominata amministratrice unica a tempo indeterminato;
- che la stessa veniva interessata da un procedimento penale nel corso del 2013 con conseguenze negative per la società, la quale subiva il sequestro dei propri beni e la chiusura dei locali ove era sita l'unità operativa;
- che la conseguente impossibilità di proseguire l'attività determinava lo scioglimento e la messa in liquidazione della società, con nomina della convenuta alla carica di liquidatrice unica;
- che la liquidatrice convocava l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio finale di liquidazione e, pur a fronte della contestazione dello stesso da parte dell'attore, provvedeva alla cancellazione della società dal Registro delle imprese in data 10/01/2019;
- che la società non poteva essere cancellata, posto che nel bilancio finale di liquidazione risultavano un credito iva relativo all'anno di imposta 2017 per € 2.186,00 e disponibilità liquide per € 2.535,00;
- che la cancellazione della società veniva determinata esclusivamente dall'intento di incidere negativamente sugli interessi del socio di minoranza, odierno attore, e di favorire gli antitetici interessi della convenuta;
- che le condotte di mala gestio addebitabili alla convenuta erano consistite, in particolare e tra l'altro: i) nel non aver versato i contributi del personale dipendente e le ritenute fiscali ai sensi di legge;
ii) nel non aver convocato le assemblee e depositato i bilanci presso la sede sociale per le annualità 2014 2015 e 2016; iii) nel non aver mai informato i soci in merito alle vicende penali del 2013, nonché in merito agli accadimenti aziendali;
iv) nell'aver depositato tardivamente il bilancio 2017 e nell'aver cancellato la società in difetto dei presupposti;
v) nell'aver svolto attività imprenditoriale in violazione del divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 c.c. in favore della società Org_2
- che il danno patrimoniale subito dall'attore derivava: i) dall'avere la convenuta omesso di saldare poste debitorie per € 31.587,00 qualificate, nel bilancio finale di liquidazione, come esigibili entro l'esercizio successivo e rispetto alle quali si era verificato un fenomeno successorio in capo al socio attore;
ii) dall'attività anticoncorrenziale svolta dalla convenuta con pregiudizio pari a € 30.000,00;
- che, sul versante non patrimoniale, l'attore, noto imprenditore aquilano, aveva subito un danno all'immagine quantificabile in € 70.000,00.
In data 29/10/2019, si costituiva insistendo per il rigetto della domanda attorea e Controparte_1
deducendo:
- di aver legittimamente provveduto alla cancellazione della società, in quanto: i) non avrebbe avuto senso incassare i crediti sociali, ammontanti nel complesso a € 4.721,00, sul presupposto che tali attività sarebbero state del tutto azzerate dai costi (diritti, bolli, concessioni governative, commercialista) che l'ente avrebbe dovuto sostenere per restare in vita, con evidente danno per i creditori sociali;
ii) nessun danno era stato cagionato all'attore per l'omesso incasso dei predetti crediti in ragione della sussistenza di debiti sociali per €
31.587,00, sì che, in mancanza di un attivo da dividere tra i soci, alcuna somma sarebbe stata attribuibile all'attore;
- che il bilancio finale di liquidazione non poteva dirsi viziato e in ogni caso difettava l'allegazione, da parte dell'attore, del danno subito per effetto della sua approvazione;
- che il bilancio finale di liquidazione era caratterizzato da un particolare meccanismo d'approvazione tacita, regolato dall'art. 2493 c.c., a norma del quale, decorso il termine di novanta giorni dal suo deposito nell'ufficio del Registro delle imprese, senza che i soci abbiano proposto reclamo, il bilancio di liquidazione s'intende approvato, con liberazione dei liquidatori di fronte ai soci per l'attività svolta;
- che, nella fattispecie, il bilancio finale veniva approvato in data 31/12/2018, giacché non reclamato da nessun socio nei novanta giorni dal suo deposito, avvenuto il 02/10/2018;
- che, a differenza di quanto sostenuto dall'attore, se la liquidazione di una società a responsabilità limitata si chiude con debiti, i soci non rispondono ultra vires, ma la loro responsabilità resta limitata, in conformità alla normativa codicistica (art. 2495 c.c.), a quanto essi abbiano riscosso in base al bilancio finale di liquidazione;
- sul versante del danno all'immagine, che la reputazione imprenditoriale dell'attore era già stata compromessa dal stesso, il quale, nel 2012, nella qualità di amministratore unico Pt_1 della che gestiva l'agenzia , era stato destinatario di un Org_3 Organizzazione_4
decreto di sequestro preventivo dei locali della società, emesso dal G.I.P. del Tribunale di
L'Aquila;
- sul versante dell'illecito concorrenziale, che nessuna attività era stata svolta dalla convenuta in concorrenza con la e che, in ogni caso, difettava la prova di un danno diretto al Org_1 patrimonio dell'attore.
La controversia veniva istruita documentalmente e rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 17/01/2024 con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto premesso in punto di fatto, l'attore agisce in questa sede al fine di ottenere il ristoro dei danni patrimoniali e non patrimoniali direttamente subiti nella qualità di ex socio della Org_1
, società cancellata dal Registro delle imprese in data 10/01/2019 (cfr. doc. 1 indice di
[...] parte attrice), quantificati in complessivi € 131.587,00, e derivanti: i) quanto a € 31.587,00, dall'omesso pagamento di poste debitorie della società; ii) quanto a € 30.000,00, dall'attività svolta dalla liquidatrice convenuta in violazione del divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 c.c.; iii) quanto a € 70.000,00, dal pregiudizio all'immagine subito dall'attore in conseguenza delle condotte di mala gestio asseritamente perpetrate dalla convenuta.
Ai fini dell'accertamento della responsabilità della convenuta, nella qualità di ex amministratrice e liquidatrice unica della occorre dunque accertare la sussistenza dei danni lamentati Org_1 dall'attore e del nesso causale tra detti danni e le condotte di mala gestio alla stessa addebitate (cfr., in proposito, Trib. Milano, 29/06/2023).
Nel dettaglio.
1. L'omesso pagamento di debiti della società per € 31.587,00
In punto di diritto, l'ex socio che agisca a tutela di una pretesa della società cancellata dal Registro delle imprese deve qualificarsi espressamente come successore nella titolarità della specifica pretesa creditoria della società e non può dirsi semplicemente già socio e/o liquidatore della medesima. Nello specifico, il socio è tenuto ad allegare e dimostrare che, sulla base del bilancio finale di liquidazione della società, la pretesa creditoria in questione sia stata a lui attribuita, ovvero che, laddove essa non sia stata affatto oggetto di liquidazione, né sia stata presa in considerazione nel bilancio finale di liquidazione, ciò non sia avvenuto in conseguenza di una tacita rinunzia alla stessa, ma per altre ragioni da allegare e documentare (cfr. sul punto Cass., n. 8521/2021).
Nella specie, risulta provato e non contestato che nel bilancio finale di liquidazione della Org_1 vi fossero debiti per € 31.587,00 esigibili entro l'anno successivo (cfr. doc. 2 indice di parte attrice), di cui € 23.229,51 di natura fiscale, come confermato dalla stessa parte convenuta (cfr. memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c. di parte convenuta, pag. 2).
Com'è noto, ai sensi dell'art. 2495 c.c., approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal Registro delle imprese, la quale ha natura costitutiva (cfr. Cass., n. 22060/2022); i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi.
Ferma restando, quindi, l'estinzione immediata della società indipendentemente dall'esistenza di crediti insoddisfatti o di rapporti non ancora definiti ad essa facenti capo (cfr. Cass., n. 7179/2023), eventuali passività lamentate dai creditori non possono che farsi valere nei confronti di soli due soggetti: i soci, fino alla concorrenza delle somme riscosse nel bilancio finale di liquidazione, e i liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa (o dolo) di questi.
Laddove la società venga cancellata senza distribuzione di attivo, peraltro, la limitazione di responsabilità degli ex soci non è idonea a creare di per sé pregiudizio ai creditori, poiché esito finale dell'evidente incapienza del patrimonio sociale rispetto ai crediti da soddisfare (cfr. Trib. Napoli, n.
7146/2022). Data, infatti, l'autonomia patrimoniale delle società di capitali (nella specie società a responsabilità limitata), l'ex socio può essere chiamato a rispondere dei debiti sociali se e in quanto egli abbia percepito attivo all'esito della liquidazione e, in ogni caso, sino alla concorrenza delle somme riscosse (art. 2495 c.c.).
Nella fattispecie, risulta ex actis (cfr. doc. 2 indice di parte attrice) ed è circostanza pacifica tra le parti che non sia stato ripartito alcun attivo in sede di liquidazione della società. Sicché, dato atto dell'assenza di un residuo attivo da distribuire -come da bilancio di liquidazione, accluso agli atti- non essendosi realizzata alcuna postergazione delle ragioni dei creditori rispetto quelle dei soci, alcun credito potrebbe farsi valere nei confronti della convenuta, né l'attore potrebbe essere chiamato a rispondere dei debiti sociali, non avendo esso riscosso somme in detta sede.
Ad ogni buon conto, con specifico riferimento ai debiti fiscali, questo Tribunale è edotto dell'indirizzo interpretativo espresso da Cass., n. 20840/2023, secondo cui, in tema di società di capitali a ristretta base partecipativa, l'estinzione della società, conseguente alla sua cancellazione dal Registro delle imprese, determinando un fenomeno di tipo successorio, non fa venir meno l'interesse dei creditori sociali ad agire ed a procurarsi un titolo nei confronti dei soci della società estinta, a prescindere dall'utile partecipazione di essi alla ripartizione finale, potendo comunque residuare beni e diritti (quali ad esempio, utili extracontabili) che, ancorché non ricompresi nel bilancio finale di liquidazione, si sono trasferiti ai soci. Tuttavia, altro è la possibilità di escutere il socio per debiti sociali non ricompresi nel bilancio di liquidazione in assenza di una ripartizione di attivo, preclusa dal disposto di cui all'art. 2495 c.c.; altro è la possibilità di precostituirsi un titolo nell'ipotesi in cui vengano successivamente scoperti beni o diritti, ossia poste attive distribuite ai soci, non formalmente figuranti nel bilancio finale di liquidazione.
A ciò si aggiunga che il danno lamentato dall'attore ha natura futura e meramente potenziale, non avendo esso allegato né documentato di aver estinto le posizioni debitorie della società mediante il pagamento dei debiti risultanti dal bilancio finale di liquidazione. Pertanto, in difetto di un concreto esborso patrimoniale da parte dell'attore, ossia di una effettiva deminutio patrimonii, non può esistere alcun credito risarcitorio, se non a pena di sovvertire i principi alla base della responsabilità patrimoniale, che presuppongono la prova del danno evento, del danno conseguenza e del nesso di causalità giuridica tra il primo e il secondo.
2. La violazione del divieto di concorrenza nei confronti della Org_1
Quanto alla seconda posta di danno lamentata dall'attore, occorre premettere che, ai sensi dell'art. 2390 c.c., gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratori o direttori generali in società concorrenti.
Il triplice divieto contenuto nella richiamata disposizione è preordinato a tutelare il perseguimento dell'interesse sociale da parte dell'amministratore.
La violazione di tale divieto comporta lesione diretta del patrimonio della società e legittima la stessa alla proposizione dell'azione di risarcimento dei danni contro l'amministratore per violazione di un dovere inerente al suo incarico;
viceversa, il danno subito dal socio ha natura soltanto indiretta (cfr.
Cass., n. 6558/2011).
Nella specie, non solo il danno patrimoniale asseritamente subito dall'attore non ha trovato riscontro in atti, avendo esso quantificato il pregiudizio in via meramente presuntiva, ma neppure risultano adeguatamente allegate le specifiche condotte poste in essere dalla convenuta in violazione del divieto di cui all'art. 2390 c.c. Sul punto, l'attore si è limitato a riferire di un “dannoso antagonismo con la società amministrata e […] con sviamento di clientela e del possibile avviamento aziendale” (cfr. atto di citazione), ma tale asserzione di principio non consente al Tribunale neppure di evincere in che modo la convenuta avrebbe operato in spregio al predetto divieto di concorrenza. In tal senso, deve essere pure in questa sede ribadita l'inammissibilità della di prova testimoniale richiesta da parte attrice, in difetto di un principio di prova delle condotte anticoncorrenziali addebitate alla convenuta.
3. Il danno all'immagine
Parimenti, il pregiudizio all'immagine asseritamente subito dall'attore in conseguenza delle condotte di mala gestio perpetrate dalla convenuta non risulta in alcun modo provato.
Com'è noto, il danno alla reputazione e all'immagine è un danno conseguenza che richiede specifica prova da parte di chi ne chiede il risarcimento (cfr., ex multis, Cass. n. 10527/2011, Cass. n.
13614/2011, Cass. n. 7471/2012 e Cass. n. 20558/2014); trattasi di danno che non sussiste in re ipsa, dovendo il giudice procedere al relativo accertamento sulla base non di valutazioni astratte, bensì del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e dimostrato, anche attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti, che siano fondate, però, su elementi indiziari diversi dal fatto in sé (cfr. Cass., n. 2968/2021).
Nella fattispecie, l'attore ha documentato esclusivamente la sua qualità di soggetto noto nel campo dell'imprenditoria abruzzese (cfr. doc. allegati alla memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c. di parte attrice), omettendo di circostanziare, anche in via presuntiva, la lesione subita, che non può consistere in una generica compromissione della propria capacità negoziale, peraltro qualificata dallo stesso attore alla stregua di pregiudizio di natura, ancora una volta, potenziale, ossia idoneo ad estrinsecarsi se e nella misura in cui eventuali iniziative recuperatorie dovessero essere poste in essere da parte dei creditori sociali (cfr. atto di citazione: “l'odierno attore è un noto imprenditore aquilano, la cui immagine verrebbe quindi inevitabilmente scalfita a causa delle azioni dei creditori sociali. Tali iniziative dei creditori e, in particolare, dell'Erario avrebbero l'effetto di sminuirne la considerazione che l'odierno attore ha nel contesto sociale e imprenditoriale in cui opera, defraudandolo della propria capacità negoziale e, nel contempo, ledendo inevitabilmente la propria capacità di relazionarsi con soggetti pubblici e privati presso i quali risulta accreditato”).
4. Conclusioni
Alla luce delle considerazioni esposte, nessuno dei pregiudizi lamentati dall'attore e posti alla base della richiesta risarcitoria proposta in questa sede è stato adeguatamente allegato e provato, sicché
s'impone il rigetto integrale della domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, sulla base dei parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147/2022, per lo scaglione di riferimento, con applicazione dei parametri minimi per la fase istruttoria in ragione della natura documentale della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, Sezione specializzata in materia di impresa, in composizione collegiale, all'esito della camera di consiglio, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G. n. 1293/2019 e vertente tra le parti indicate in epigrafe, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) condanna al pagamento in favore delle spese di lite, liquidate in Parte_1 Controparte_1 complessivi € 11.268,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Manda alla cancelleria per la comunicazione della presente sentenza alle parti. Così deciso in L'Aquila, all'esito della camera di consiglio del 22/04/2024
Il Giudice estensore
Dott.ssa Jolanda Di Rosa
Il Presidente
Dott. Christian Corbi