Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/01/2025, n. 374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 374 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli – sezione Persona, Famiglia e Minori- riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Efisia Gaviano Presidente relatore
Dott.ssa Silvana Sica Consigliere
Dott. Stefano Risolo Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1324 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
nato a [...] il [...] (cf ), rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1 difeso come da procura in atti dall'avvocato Giuseppe
Fiorillo ( c.f. ) ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto in CodiceFiscale_2
NAPOLI, alla Via Genova, n. 11.
fax : 0823 794373
pec: Email_1
Appellante
E
, nata l'[...] a [...] ( CE ) ( c.f. ), Controparte_1 CodiceFiscale_3 rappresentata e difesa, come da mandato in atti, dall'avvocato Patrizia Viggiani ( c.f.
G. Carducci n. 30;
pec: Email_2
Appellata
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso depositando note scritte nelle quali si sono riportate integralmente ai rispettivi atti, chiedendo il totale accoglimento delle richieste negli stessi formulate .
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31.1.2019 dinanzi al Tribunale di Santa Maria UA Vetere la CP_1
dopo aver premesso:
- che in data 16.9.2002 aveva contratto matrimonio con e dalla loro unione, in data Parte_1
7.7.2011, era nata la figlia Per_1
- che la casa coniugale situata in LL era di proprietà dei genitori del , che l'avevano Pt_1 concessa in comodato a quest'ultimo;
- che lei era impiegata con contratto part time con la qualifica di responsabile logistica estera presso due aziende di trasporti e complessivamente guadagnava la somma mensile netta di circa 1.900,00 euro;
- che il , geometra con una specializzazione ed una passione per l'informatica e la fotografia, Pt_1
aveva lavorato solamente i primi due anni di matrimonio e successivamente, nonostante fosse particolarmente referenziato, non aveva mai cercato lavoro;
- che quando la era riuscita a trovare lavoro, il coniuge aveva preferito che fosse la moglie a CP_1
lavorare e sostenere la famiglia economicamente, mentre lui si era dedicato ai suoi hobby, violando l'obbligo di contribuzione, quale dovere fondamentale del matrimonio;
- che negli ultimi anni l'unione tra i coniugi non era stata felice, in quanto caratterizzata da numerose tensioni e litigi animati. Il non lavorava oramai da 14 anni, non sosteneva la famiglia Pt_1
lasciandone tutto il peso alla moglie ed approfittando di tale situazione per dedicarsi alle proprie passioni;
- che il si era dimostrato disattento alle esigenze familiari, allontanandosi anche affettivamente Pt_1
dalla moglie;
- che il predetto era inoltre particolarmente possessivo nei confronti della moglie, tanto da installare in casa un sistema di videosorveglianza a circuito chiuso, con telecamere in ogni stanza compresa la camera da letto, per controllare ogni suo movimento;
a ciò doveva aggiungersi che il Pt_1 controllava anche il percorso dell'auto attraverso un sistema digitale gps ed ogni accesso al PC personale della moglie;
- che i comportamenti del erano contrari ai doveri derivanti dal matrimonio e ledevano l'onore, Pt_1
la dignità ed il decoro della CP_1
- che quanto sopra aveva fatto venir meno l'affectio coniugalis e negli ultimi due mesi i coniugi vivevano di fatto separati in casa, ma i litigi erano continui ed accesi tanto da richiedere l'intervento dei carabinieri.
Tanto rilevato la aveva chiesto al Tribunale: - di pronunziare la separazione personale dei CP_1
coniugi per fatto addebitabile al marito, per violazione dei doveri nascenti dal matrimonio;
- di fissare con urgenza l'udienza presidenziale, attesa l'animosità del rapporto tra i coniugi, onde poter stabilire delle linee guida nell'interesse dei predetti e della figlia minore, chiedendo fin dall'inizio la collocazione della bimba presso la madre, con allontanamento di entrambe dalla casa coniugale, attesa la pericolosità della presenza dello zio - di condannare alla Persona_2 Parte_1 restituzione di tutti i mobili costituenti l'arredo della casa coniugale, oltre alle apparecchiature informatiche e fotografiche acquistate dalla moglie, oppure in subordine alla restituzione del 50% del valore degli stessi;
- di decidere per l'esclusione dell'assegno di mantenimento nei confronti di
[...]
data la sua ampia capacità lavorativa;
- di disporre l'affidamento condiviso della figlia Pt_1 minore con collocazione presso la madre, stabilendo la misura dell'assegno che il Persona_3
avrebbe dovuto versare mensilmente per il mantenimento della figlia minorenne. Il tutto, con Pt_1
vittoria di spese di lite.
Si era costituito il quale dopo aver evidenziato l'inammissibilità, improponibilità e Parte_1
l'infondatezza in fatto ed in diritto dell'avverso ricorso, del quale aveva chiesto il rigetto, aveva chiesto la riunione al relativo procedimento di quello instaurato a seguito del ricorso di separazione da egli proposto, con il quale aveva chiesto: 1) che fosse pronunciata la separazione dei coniugi per fatti addebitabili alla moglie ; 2) che gli venisse affidata la figlia;
3) che fosse posto a carico della moglie un assegno mensile per il mantenimento della figlia;
4) che fosse riconosciuta soltanto a lui, sia come affidatario della figlia, sia come figlio a sua volta, la permanenza nella casa di proprietà dei suoi genitori, ove era fissata la residenza familiare. Il tutto con vittoria di spese e compensi professionali.
A sostegno di tali richieste, il aveva rilevato che fino al mese di Ottobre dell'anno 2018 la Pt_1
convivenza matrimoniale era stata sempre tranquilla, nonostante la perdita del lavoro e nonostante il triste evento della prima figlia morta. Fin dall'inizio i coniugi avevano fissato la residenza familiare nella casa dei suoi genitori, i quali li avevano sostenuti economicamente dopo la perdita del lavoro da parte del figlio, supportandolo altresì nell'opera di assistenza, educazione ed istruzione della minore soprattutto dopo che la aveva trovato lavoro. Per_1 CP_1
Purtroppo, verso la fine di Ottobre dell'anno 2018 nel novero degli amici di famiglia la aveva CP_1
voluto inserire un collega di lavoro, tale , di origini rumene, sposato e divorziato in Persona_4
patria, convivente in Italia con altra donna da cui aveva avuto un figlio. Ben presto tuttavia aveva dovuto prendere atto che tra la moglie e il detto intercorreva una relazione, scoperta Persona_4
personalmente in data 22/12/2018 in un hotel ubicato nel Comune di Amorosi (Bn).
Quanto sopra era tale da rendere intollerabile la prosecuzione della vita familiare e da recare grave pregiudizio alla educazione della figlia minore, per cui si era visto costretto a ricorrere all'Autorità
Giudiziaria al fine di ottenere la separazione con addebito alla moglie per violazione dei doveri derivanti dal matrimonio ed in particolare di quello di fedeltà.
Nella successiva memoria difensiva la aveva confutato l'accusa di adulterio che le era stata CP_1
mossa dal in quanto assolutamente destituita di fondamento, non avendo lei mai intrattenuto Pt_1
relazioni extra-coniugali e tantomeno con l'indicato signor che era un semplice collega di Per_4
lavoro e tale era ancora rimasto, così come erano destituite di fondamento anche le ulteriori circostanze indicate dalla controparte a sostegno del proprio assunto.
Inoltre, per quanto riguardava in particolare la presunta scoperta dell'adulterio in data 22.12.18, a mezzo del rilevamento satellitare, la aveva rilevato che l'autovettura Fiat 500 X alla quale CP_1
aveva fatto riferimento il , ben poteva essere stata portata sui luoghi proprio da quest'ultimo, Pt_1 che ne era l'intestatario.
All'udienza presidenziale del 9.5.2019 veniva disposta la riunione dei due procedimenti aventi il medesimo oggetto a parti invertite.
Successivamente, nel corso del giudizio le parti avevano prodotto documentazione ed era stata espletata l'attività istruttoria ammessa;
all'esito della stessa, precisate le conclusioni, il giudice di primo grado aveva emesso la sentenza n.596/2024 con la quale aveva così deciso: “pronunzia la separazione personale dei coniugi con addebito a affida la figlia minore Parte_1 Per_1
ad entrambi i genitori, con residenza prioritaria presso la madre e disciplina il diritto-dovere del padre di frequentare la figlia come in parte motiva;
pone a carico di l'obbligo di Parte_1
corrispondere ad entro il giorno cinque di ogni mese, la somma mensile di euro Controparte_1
300,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia. Detta somma sarà annualmente e automaticamente rivalutata secondo gli indici istat;
pone a carico di l'obbligo di Parte_1
contribuire, nella misura del 50%, alle spese straordinarie per la figlia purchè concordate, se non contrassegnate da urgenze, e debitamente documentate;
condanna alla refusione in Parte_1 favore della ricorrente delle spese del giudizio”.
Avverso detta sentenza ha proposto appello il , lamentando: - l'omessa valutazione del Pt_1
documentale di parte agli atti;
- la mancata ammissione di un capo di prova testimoniale ammissibile e rilevante;
- il mancato accoglimento della richiesta di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. spiegata dalla difesa del coniuge;
- l'erronea interpretazione delle risultanze delle prove orali raccolte.
L'appellante ha quindi concluso: 1) in via istruttoria – A) perché venisse ammesso il capo di prova testimoniale n.13 articolato con la seconda memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c. (“Vero che il SI.
(residente in [...]) nel Persona_4
mese di Gennaio dell'anno 2019 ha preso in locazione ad uso abitazione una unità immobiliare sita in S. Maria C. V., alla Via Matarazzo, n. 13) con la teste indicata B) perché Testimone_1 venisse emesso l'ordine d'esibizione ex art. 210 c.p.c. all'Hotel La Piana srl in Amorosi (Bn) alla Via
Telese, in persona del legale rappresentante pro tempore, della copia del Registro delle presenze in
Albergo nelle seguenti date : 12-17-26/11/2018, 1-15-19-22/12/2018. 2) nel merito, affinchè - A) venisse pronunciata la separazione dei coniugi – per fatti (violazione del dovere di Pt_1 CP_1
fedeltà) addebitabili alla moglie;
B) venisse affidata la figlia minore a entrambi i genitori, Per_1
ma con residenza prioritaria presso il padre e disciplinato il diritto - dovere della madre di frequentare la figlia;
C) venisse posto a carico della SI.ra l'obbligo di corrispondere a Controparte_1 [...]
una somma da determinare a titolo di contributo per il mantenimento della figlia da Pt_1
rivalutarsi annualmente e automaticamente secondo gli indici ISTAT;
D) venisse posto a carico di l'obbligo di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie della figlia Controparte_1
purchè concordate, se non contrassegnate da urgenze e debitamente documentate.
In ogni caso, con vittoria di spese di lite e compensi professionali.
Si è costituita la quale ha contestato le avverse argomentazioni e richieste Controparte_1 ponendone in evidenza l'infondatezza ed ha concluso come segue: a) rigettare l'appello proposto e per l'effetto confermare la sentenza n. 596/2024 emessa dal Tribunale di Santa Maria UA Vetere, in ogni sua parte;
b) rigettare la richiesta, in via istruttoria, di ammissione dei capi e testi non ammessi in primo grado, come articolati da controparte;
c) rigettare la reiterata istanza di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.;
d) condannare l'appellante alle spese, diritti ed onorari, del doppio grado del giudizio ed inoltre per la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. essendo la lite temeraria ed improntata sulla mala fede e colpa grave.
Disposto lo svolgimento del processo con la modalità della trattazione scritta, le parti hanno depositato le note nel rispetto del termine stabilito ed alla scadenza dello stesso, con ordinanza del
18.9.2024, questa Corte - ritenuta la causa matura ai fini del decidere - ha riservato la causa in decisione senza termini.
Tanto premesso si devono ora esaminare i singoli motivi di gravame come di seguito specificati, posti dal a sostegno del proposto appello. Pt_1
1)In ordine alla doglianza avente ad oggetto l'omessa valutazione del documentale di parte agli atti, va anzitutto ricordato che a fondamento della stessa il ha evidenziato di aver prodotto in Pt_1
primo grado ( cfr. all.to n. 7) uno stralcio dei rilevamenti satellitari relativi ai mesi di Novembre e
Dicembre dell'anno 2018, riguardanti gli spostamenti dell'autovettura FIAT 500X tg. FH765EM, utilizzata dalla coniuge per i suoi spostamenti quotidiani. Detti rilevamenti avevano Controparte_1
evidenziato che il veicolo suddetto in diversi giorni, anche per diverse ore e soprattutto di sabato, aveva stazionato nel Comune di Amorosi (Bn) alla Via Telese n. 1, ove era ubicato l'Hotel La Plana.
Inoltre dallo stesso hotel in data 22/12/2018, il aveva visto uscire (senza essere visto) la propria Pt_1
consorte ed il sig. (già sospettato come amante), in atteggiamenti reciprocamente Persona_4
affettuosi. Detto documento non era stato tuttavia tenuto in alcuna considerazione dal giudice di primo grado, né in sede di udienza presidenziale, né nel corso della fase istruttoria.
Orbene, ritiene questa Corte di dover anzitutto premettere sull'argomento - quanto al valore dello stralcio dei rilevamenti satellitari di cui si discute - che la Suprema Corte ha avuto modo di affermare condivisibilmente, in ordine alla questione che qui rileva, che non può attribuirsi valore legale ad un dato raccolto da uno strumento realizzato da un soggetto privato in favore di un altro soggetto privato, senza che lo stesso sia assoggettato a qualsivoglia forma di controllo o al rispetto di determinati parametri ( cfr. Cass. sent. n. 13725/24 ). Ciò posto va in ogni caso evidenziato - all'esito dell'esame dei suddetti rilevamenti - che l'autovettura indicata parrebbe risultare ferma all'indirizzo menzionato, tuttavia non trova conforto l'assunto del
, comunque intestatario dell'auto, che la stessa . in tutte od in parte delle occasioni indicate Pt_1 fosse stata ivi condotta proprio dalla fatto salvo l'episodio del 22.12 2018 oggetto della prova CP_1
testimoniale sulla quale si tornerà in seguito.
In sostanza quindi, sulla scorta di quanto sin qui riportato, ai suddetti rilevamenti non potrebbe comunque attribuirsi rilievo determinante al fine di provare l'adulterio attribuito alla CP_1
2) In ordine poi alla mancata ammissione di un capo di prova testimoniale ammissibile e rilevante, va anzitutto ricordato che il , con la propria memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 Pt_1
c.p.c. aveva articolato il capo di prova n. 13) “Vero che il SI. (residente in [...]
IO (Bn) alla Via C.da Marino di Campagna, n. 47) nel mese di Gennaio dell'anno 2019 ha preso in locazione ad uso abitazione una unità immobiliare sita in S. MARIA C. V. (Ce), alla Via
Matarazzo, n. 13”, indicando a teste la SI.ra proprietaria di detto immobile. Testimone_1
Ancora si deve rilevare che, a sostegno della doglianza in esame, il ha posto in evidenza che Pt_1
con il menzionato capitolo di prova si voleva fornire un ulteriore indizio circa la relazione tra il e la visto che il primo (residente in [...]di Benevento) aveva locato, senza Per_4 CP_1
alcun altro motivo plausibile, una abitazione a S. Maria C. V. (in provincia di Caserta) a soli dodici chilometri da LL, comune di residenza della Detto capitolo di prova non era stato tuttavia CP_1
ammesso dal giudice di prime cure il quale, motivando diffusamente in ordine ai capitoli di prova testimoniali non ammessi, aveva indicato diversi criteri di inammissibilità (cfr. sentenza impugnata pag. 2), nessuno dei quali si attagliava tuttavia al capo di prova n. 13) sopra richiamato.
Inoltre, il primo giudice nell'ordinanza depositata il 20.10.2020 aveva indicato espressamente i capi di prova ammessi tra quelli richiesti dal , in quanto la relativa prova testimoniale risultava Pt_1
ammissibile e rilevante, mentre dei restanti capi così complessivamente indicati ( e tra questi era pertanto evidentemente compreso il capo n. 13 di cui si tratta ), aveva escluso l'ammissibilità in quanto “valutativi e generici”.
Ritiene questa Corte che detta doglianza non sia fondata.
Si deve difatti anzitutto rilevare sull'argomento che è riservata al giudice la valutazione sulla ammissibilità e rilevanza della prova per testi e la stessa si sostanzia nel valutare la "possibilità"
(intesa come esistenza dei requisiti che la legge subordina all'esperimento del mezzo) e "utilità" (ossia il contributo che l'eventuale risultanza positiva apporterebbe al processo) di provvedere all'acquisizione del mezzo di prova ( cfr. Cass. ord. n. 11765/19 ). Ancora va sottolineato che il giudizio di rilevanza della prova va effettuato esclusivamente sulla base del contenuto dei capitoli di prova in rapporto ai termini della controversia. ( cfr. Cass. ord. n.
20884/23 ).
Orbene, rileva questa Corte alla luce dei richiamati principi appieno condiviibili, che l'eventuale prova della circostanza che il aveva locato una abitazione a S. Maria C. V. a soli dodici Per_4
chilometri da LL, comune di residenza della in alcun modo avrebbe potuto fornire un CP_1
concreto contributo ai fini del decidere, in quanto ininfluente e soprattutto non univocamente riconducibile all'oggetto della controversia, ossia all'adulterio in questione.
A ciò deve aggiungersi che l'assunto del relativo al fatto che il avrebbe locato detto Pt_1 Per_5 immobile “senza alcun altro motivo plausibile” si presenta quale una mera congettura che non trova alcun conforto e che, in quanto avente natura di mera valutazione, non avrebbe potuto essere oggetto di prova testimoniale.
Sulla scorta di quanto esposto di ritiene pertanto che il primo giudice nella richiamata ordinanza del
20.10.20 abbia correttamente ritenuto inammissibili i capitoli di prova diversi da quelli ammessi ( e quindi anche quello in esame ) in quanto valutativi e generici ed altresì che nella sentenza impugnata ben può ritenersi afferente al capitolo 13) il riferimento alle circostanze irrilevanti, generiche e valutative.
3) Per quanto riguarda il motivo di gravame avente ad oggetto il mancato accoglimento della richiesta di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. spiegata dalla difesa del , va ricordato che Pt_1 con riferimento ad esso il Tribunale aveva dedotto quanto segue: “…secondo quanto espressamente previsto dal primo comma dell'art. 210 c.p.c., il giudice ordina l'esibizione solo qualora ritenga necessaria l'acquisizione al processo, nel senso che deve trattarsi di documento indispensabile e che non deve essere possibile acquisire in altro modo la prova del fatto, al fine di limitare il sacrificio della libertà e dell'autonomia della parte e del terzo in possesso del documento. Inoltre, l'art. 210
c.p.c. richiama l'art. 118 del c.p.c. con la conseguenza che è soggetto agli stessi limiti di ammissibilità previsti per l'ordine di ispezione, il che comporta che esso può essere emesso a condizione che non ne derivi grave danno per la parte o per il terzo o che gli stessi non debbano essere costretti a violare un segreto professionale, d'ufficio o di Stato. La richiesta di ordinare
l'esibizione dell'elenco delle persone presenti in hotel nella data indicata, per come formulata, appare esplorativa, in violazione dei precetti indicati ed il documento non indispensabile al fine di fornire la prova dell'adulterio che la parte ben avrebbe potuto fornire altrimenti”. Ciò posto va rilevato che, a sostegno di tale motivo, l'appellante ha evidenziato che tutte le prove relative all'adulterio della moglie che aveva cercato di fornire non erano state prese in considerazione, come ad esempio i rilevamenti satellitari, oppure non erano state ammesse ( cfr la prova testimoniale relativamente al capitolo n. 13 ), o ancora non si erano potute espletare stante l'avvenuto decesso dell'unico teste oculare indicato, tale , né infine si era proceduto all'interrogatorio Testimone_2
formale deferito alla CP_1
In ragione di quanto sopra l'esibizione di cui si tratta risultava quindi indispensabile al fine di fornire la prova dell'adulterio della CP_1
Ritiene questa Corte che il motivo di gravame in esame non sia fondato e debba essere pertanto rigettato.
Si deve difatti anzitutto sottolineare in ordine alla questione che ci occupa che, come condivisibilmente affermato dalla Suprema Corte: “L'ordine di esibizione, subordinato alle molteplici condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 118, 119 c.p.c. e 94 disp. att. c.p.c., costituisce uno strumento istruttorio residuale, che può essere utilizzato soltanto in caso di impossibilità di acquisire la prova dei fatti con altri mezzi e non per supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico dell'istante e nello stesso tempo è espressione di una facoltà discrezionale rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, il cui mancato esercizio non può, quindi, formare oggetto di ricorso per cassazione, per violazione di norma di diritto” ( cfr. Cass. Ord. n.31251/21).
Ciò posto ritiene questa Corte, sulla scorta dei principi richiamati, che correttamente il primo giudice non abbia accolto tale istanza istruttoria in quanto suppletiva rispetto all'onere probatorio incombente sulla parte ed inoltre esplorativa, avendo la stessa ad oggetto l'assunto principale del Pt_1
(l'infedeltà della moglie ), che non aveva trovato concreti elementi di conforto.
4) Per quanto poi concerne la doglianza relativa all'erronea interpretazione delle risultanze delle prove orali raccolte, va ricordato che a sostegno della stessa il ha lamentato che tutte le prove Pt_1 dell'adulterio della moglie da egli richieste non erano state prese in considerazione, e tanto ha anzitutto affermato con riferimento ai rilevamenti satellitari ed alla mancata ammissione della prova testimoniale (capitolo di prova testimoniale n. 13). Orbene, rileva questa Corte che i suddetti aspetti sono già stati esaminati nella parte motiva che precede, alla quale si rimanda. Altrettanto si afferma con riferimento all'ordine di esibizione richiesto in primo grado dal , in ordine al quale pure si Pt_1
rimanda alle considerazioni già esposte.
Nulla quaestio in ordine alla circostanza dell'avvenuto decesso del teste indicato,
[...]
, dovendosi comunque sottolineare che il non ha ottemperato all'onere della Tes_2 Pt_1 prova su di lui incombente. Sul punto non può difatti trascurarsi che nel corso del primo grado di giudizio il predetto ha di fatto rinunciato alla teste che avrebbe dovuto rispondere Testimone_3
in ordine al capo 3), circostanza questa rilevante in quanto relativa a quanto occorso il 22/12/2018 quando recatosi presso l'hotel La Piana in compagnia di parenti aveva visto uscire Parte_1
dallo stesso la propria consorte con il in atteggiamento reciprocamente affettuoso. Per_4
Ciò posto si deve ora esaminare la questione relativa all'interrogatorio formale deferito dal alla Pt_1
avente ad oggetto le seguenti circostanze : “Vero che nei mesi di Novembre e di Dicembre CP_1 dell'anno 2018 ella ricorrente-resistente in diversi giorni, anche per diverse ore e soprattutto di
Sabato si è recata con la tg. FH 765 EM , intestata al marito , presso CP_2 Parte_1
l'HOTEL LA PIANA ubicato in AMOROSI (Bn) alla Via Telese ” ; “Vero che in data 22/12/2018, verso le ore 12,35 circa, ella ricorrente-resistente è uscita dall'HOTEL LA PIANA ubicato in
AMOROSI (Bn), alla Via Telese, in compagnia del SI. ; “Vero che nella serata Persona_4
del 22/12/2018, sentendosi compulsata dal marito in merito ad una relazione extraconiugale in atto con il SInor ella ricorrente-resistente, senza nulla replicare, raccolse Persona_4
nervosamente poche cose e indumenti personali e si allontanò da casa, trasferendosi provvisoriamente presso la madre a VITULAZIO (Ce)”.
Orbene, va a questo punto precisato che con ordinanza del 20.10.20 il giudice di primo grado aveva ritenuto ammissibile l'interrogatorio formale articolato nell'interesse del e, quindi, deferito alla Pt_1
Con la predetta ordinanza era stata inoltre fissata l'udienza del 29.6.21 per l'espletamento CP_1
della attività istruttoria ammessa, tra cui il predetto interrogatorio.
Va quindi ricordato che in detta sede per il era presente l'avv.to Antonio Rauccio in Pt_1 sostituzione del “dominus” avv.to Fiorillo, il quale aveva dato atto dell'impedimento di quest'ultimo, aggiungendo che per tale ragione non era presente la parte a rendere l'interrogatorio formale e chiedendo rinvio per consentirne l'assunzione. Si deve a questo punto rilevare che l'aver fatto riferimento alla assenza della parte che doveva rendere l'interrogatorio ( la ) riconducendo CP_1 detta assenza all'impedimento del difensore ( del ) al fine di chiedere un rinvio, può aver indotto Pt_1
ad un equivoco.
Ciò in quanto l'assenza della interroganda ( della cui presenza o assenza non si fa comunque menzione nel verbale ) avrebbe potuto giovare proprio all'avvocato Raucci/Fiorillo, dato che il giudice dalla stessa avrebbe potuto trarre conseguenze favorevoli proprio alla difesa del , ritenendo come Pt_1 ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio ( cfr. l'art.232 c.p.c. ). In ogni caso va detto che il giudice di primo grado alla suddetta udienza dopo aver ribadito
l'inammissibilità delle domande non caratterizzate da connessione qualificata, ha rilevato che l'impedimento dell'avvocato Fiorillo non era documentato e che era presente l'avv.to Raucci per delega, per cui ha rinviato all'udienza successiva del 26.4.22 per l'escussione di due testi.
Ciò posto si deve a questo punto rilevare che nella sentenza in esame il giudice chiamato a valutare l'esito del mancato interrogatorio ha escluso che i capitoli articolati potessero assumere natura confessoria, sottolineando che se anche la avesse confermato le circostanze ivi indicate, ciò CP_1 non avrebbe provato l'adulterio.
In sostanza può quindi affermarsi che di fatto il primo giudice ha inteso revocare l'ordinanza ammissiva dell'interrogatorio e, del resto, le ordinanze emanate nel corso del giudizio hanno efficacia provvisoria e sono sempre revocabili e modificabili, anche implicitamente, con la sentenza che definisce il merito dello stesso.
Tanto rilevato, le doglianze poste a fondamento dell'appello proposto dal non possono essere Pt_1 accolte in quanto infondate, con conseguente conferma dell'addebito della separazione posto a carico del predetto.
Si devono altresì disattendere le richieste formulate dall'appellante nelle conclusioni nel merito, individuate con le lettere B), C) e D) in quanto afferenti a capi della decisione (residenza privilegiata della figlia, frequentazioni della stessa con l'altro genitore e mantenimento ), che non sono stati oggetto di alcuna censura.
Sulla scorta di quanto sin qui evidenziato l'appello in esame deve essere pertanto disatteso, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'appellante che va condannato al pagamento delle stesse, con riferimento alle quali si deve fare applicazione dello scaglione compreso tra euro 26.001,00 ed euro 52000,00, con esclusione della fase istruttoria e tenendo conto della limitata difficoltà delle questioni trattate.
Si rigetta l'istanza formulata dalla appellata ex art. 96 c.p.c., ritenendo che non ne sussistano i necessari presupposti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – sezione Persona, Famiglia e Minori – definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di avverso la sentenza n. Parte_1 Controparte_1
596/24 emessa dal Tribunale di Santa Maria UA Vetere il 16.2.2024, così provvede: a) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
b) condanna il al pagamento delle spese di lite in favore della controparte e liquida le stesse Pt_1
in euro 2431,10 oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge.
Napoli, c.c. del 18.9.2024
Il Presidente
(dott.ssa Efisia Gaviano)