Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 19/02/2025, n. 494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 494 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, il Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice, dott. Simone Romito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1469/2022 + 1470/2022 riunite R.G.L.
promossa da:
( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ) rappresentati e difeso dall'avv. TARALLO ANDREA, elettivamente C.F._2
domiciliati in Torino, via S. Francesco d'Assisi n. 24, presso lo studio professionale del difensore
RICORRENTI
CONTRO
rappresentato e difeso dall'avv. PARISI TOMMASO, elettivamente domiciliato in CP_1
Torino, via Arcivescovado 9, presso l'Avvocatura dell'Ente
CONVENUTO
OGGETTO: opposizione ad ordinanza - ingiunzione
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 6 dlvo 150/2011, depositato in data 16/3/2022, ha Parte_1
rappresentato:
- di essere stata socia ed amministratrice della società Ediltekno srl sino al gennaio del 2013,
quando ha ceduto le quote di partecipazione in tale società;
- di avere ricevuto notifica, in data 21/2/2022, di ordinanza – ingiunzione, con la quale è stato intimato il pagamento di sanzione pari ad euro 20.506,60, in conseguenza dell'omesso versamento di ritenute previdenziali, dovute dalla Ediltekno srl, tra il dicembre del 2011 ed il luglio del 2012;
- di non essere debitrice delle sanzioni indicate nell'ordinanza ingiunzione, in ragione della prescrizione dei contributi previdenziali in relazione ai quali è stato contestato l'omesso versamento, ed in ragione della dismissione della veste di amministratrice della società debitrice delle ritenute, come sopra esposto.
La ha quindi proposto opposizione avverso l'ordinanza – ingiunzione, negando, per i Pt_1
motivi esposti, di poter essere individuato quale soggetto trasgressore e quindi sanzionabile.
Il procedimento è stato rubricato al n. di RG 1469/2022.
Si è costituito in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto la violazione CP_1
sanzionata risale ad epoca nella quale la ricorrente aveva ancora il potere di adempiere per conto della Ediltekno. srl.
Con ricorso ex art. 6 dlvo 150/2011, depositato in data 16/3/2022, ha Parte_2
rappresentato:
2 - di essere stato socio ed amministratore della società Ediltekno srl sino al gennaio del 2013,
quando ha ceduto le quote di partecipazione in tale società;
- di avere ricevuto notifica, in data 21/2/2022, di ordinanza – ingiunzione, con la quale è stato intimato il pagamento di sanzione pari ad euro 23.506,60, in conseguenza dell'omesso versamento di ritenute previdenziali, dovute dalla Ediltekno srl, tra il dicembre del 2011 ed il luglio del 2012;
- di non essere debitore delle sanzioni indicate nell'ordinanza ingiunzione, in ragione della prescrizione dei contributi previdenziali in relazione ai quali è stato contestato l'omesso versamento, ed in ragione della dismissione della veste di amministratore della società debitrice delle ritenute, come sopra esposto.
Il ha quindi proposto opposizione avverso l'ordinanza – ingiunzione, negando, per i Pt_2
motivi esposti, di poter essere individuato quale soggetto trasgressore e quindi sanzionabile.
Il procedimento è stato rubricato al n. di RG 1470/2022.
Si è costituito in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto la violazione CP_1
sanzionata risale ad epoca nella quale il ricorrente aveva ancora il potere di adempiere per conto della Ediltekno. srl.
Le due cause sono state riunite, vertendo sostanzialmente sulla medesima questione.
La prima udienza di trattazione ha subito diversi rinvii, prima in attesa di pronuncia della Corte
Costituzionale sulla norma che ha previsto la cornice edittale della sanzione irrogata, poi in attesa che l' , in applicazione del d.l. 48/2023 (che tale cornice ha modificato in CP_1
diminuzione) rideterminasse la sanzione, con possibilità, per i ricorrenti, di definizione agevolata entro i 60 giorni dal deposito del provvedimento di rideterminazione;
facoltà però
utilizzata dal ricorrente , che ha provato di avere versato la sanzione in misura ridotta Pt_2
(euro 1.380,58) in data 13/1/2025. All'odierna udienza l' ha rappresentato di intendere i CP_1
3 ricorrenti come obbligati in solido per le sanzioni, e che pertanto il pagamento effettuato dal
VA ha liberato anche la Pt_1
All'odierna udienza, le parti hanno comunque chiesto di dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
2. In ragione dell'intervenuto pagamento della sanzione, così rideterminata dall' in virtù CP_1
della modifica normativa della cornice edittale disposta con d.l. 48/2023, ed in misura ridotta
(entro i 60 giorni dal deposito in causa del provvedimento di ricalcolo), deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, dovendosi statuire solo in merito alle spese.
In punto spese si deve quindi disporre la compensazione, stante il comportamento processuale delle parti (rideterminazione, appunto, della sanzione, e puntuale e sollecito adempimento al pagamento da parte del ricorrente , con liberazione però anche per la ricorrente . Pt_2 Pt_1
P. Q. M.
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
definitivamente pronunciando nella causa RG 5256/2024:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- visto l'art. 92 cpc, compensa le spese processuali.
Torino, 19/2/2025
IL GIUDICE
DOTT. SIMONE ROMITO
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