Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 01/04/2025, n. 460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 460 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE di TERMINI IMERESE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati
dr. Giuseppe Rini Presidente
dr. Maria Margiotta Giudice
dr. Francesca Incandela Giudice
dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2638 del Ruolo Generale degli Affari civili con-
tenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, natao a CARINI (PA), in data 08/09/1942, eletti- Parte_1
vamente domiciliato in Termini Imerese, CORSO ITALIA N. 168 90044 CA-
RINI, presso lo studio dell'Avv. RUSSO ANTONINO, che lo rappresenta e di-
fende per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nata a [...], in data [...], Controparte_1
elettivamente domiciliato in Termini Imerese, VIA PRINCIPE DI BELMONTE,
1/H 90139 PALERMO, presso lo studio dell'Avv. MESSINA DANILO che lo rappresenta e difende per mandato in atti
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
– interveniente necessario –
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili.
Conclusioni delle parti: All'udienza del 18.03.2025 le parti concludeva-
no congiuntamente, come da verbale in pari data al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
La domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio va accolta, atteso che risultano essere trascorsi i termi-
ni di legge dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente
del Tribunale nella causa di separazione, avvenuta il 14.4.2009.
Da tale data in poi, peraltro, non risulta provato che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra di essi.
Risulta, inoltre, documentalmente comprovato che i coniugi si sono sepa-
rati con sentenza n.3211/2011 del 28.06.2011, pronunciata dal Tribunale
di Palermo.
A tale proposito deve rilevarsi che all'udienza del 18/03/2025, i procu-
ratori delle parti hanno dichiarato di aderire alla proposta conciliativa for-
mulata dal giudice relativamente alle condizioni del divorzio e, a parziale modifica delle domande ed eccezioni rispettivamente proposte, hanno preci-
sato le proprie conclusioni chiedendo congiuntamente a questo Collegio
l'adozione di specifici provvedimenti e, segnatamente quelli di cui alla pro-
posta conciliativa del 10.06.2024.
Tali condizioni, espressione della concorde volontà delle parti quale di-
chiarata dai rispettivi procuratori, possono essere adottate ai fini della de-
- 2 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile terminazione delle statuizioni conseguenti alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Va, dunque, posto a carico del ricorrente l'obbligo di Parte_1
corrispondere in favore della resistente , un asse- Controparte_1
gno mensile di euro 250,00 a titolo di assegno divorzile, somma da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indi-
ci ISTAT.
Alla luce dell'esito del giudizio, va altresì disposta l'integrale compensa-
zione, tra le medesime, delle spese processuali rispettivamente sostenute.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costitui-
te ed il Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disatte-
sa; definitivamente pronunciando;
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in ACIREALE, in data 04/04/1981, da , nato a Parte_1
CARINI (PA), in data 08/09/1942, e da , nata a Controparte_1
PALERMO (PA), in data 14/01/1957, trascritto nei registri dello Stato Civile
del medesimo Comune al n. 68, parte II serie A, Vol. Uff. dell'anno 1981;
pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore Parte_1
di , un assegno mensile di euro 250,00 a titolo di Controparte_1
assegno divorzile, da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al com-
petente ufficiale dello Stato Civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P.
R. 3 novembre 2000, n. 396;
- 3 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale di
Temini Imerese, in data 01/04/2025.
Il Presidente
Giuseppe Rini
Il Giudice est.
Francesca Incandela
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs.
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del
Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
- 4 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile