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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 26/05/2025, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
composta da dott. Maria Teresa Spanu Presidente
dott. Donatella Aru Consigliere
dott. Enzo Luchi Consigliere relatore nella causa iscritta al n. 26 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2025, promossa da
(c.f. ), residente a Parte_1 C.F._1
Carbonia ed elettivamente domiciliata a Cagliari presso lo studio dell'avv.
Marcello Medici, che la rappresenta e difende per procura in atti,
appellante
contro
(p.i. ), con Controparte_1 P.IVA_1
sede a Iglesias ed elettivamente domiciliata a Cagliari presso lo studio dell'avv.
Susanna Deiana, che la rappresenta e difende per procura in atti,
appellata
cui è riunita la causa iscritta al n. 27 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2025, promossa da pagina 1 di 10 (c.f. ), residente a [...]ed Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliata a Selargius presso lo studio dell'avv. Mauro Ferreli,
che la rappresenta e difende per procura in atti,
appellante
contro
(p.i. ), con Controparte_1 P.IVA_1
sede a Iglesias ed elettivamente domiciliata a Cagliari presso lo studio dell'avv.
Susanna Deiana, che la rappresenta e difende per procura in atti,
appellata
La causa è stata decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: voglia la Corte d'appello, contrariis reiectis,
in via principale
dichiarare la nullità la sentenza pronunciata dal Tribunale Civile di Cagliari
n. 2324/2023 e di tutti gli atti compiuti dopo la morte del procuratore della disporre la rimessione del Parte_3
processo al primo giudice;
in via subordinata
dichiarare la nullità la sentenza pronunciata dal Tribunale Civile di Cagliari
n. 2324/2023 e di tutti gli atti compiuti dopo la morte del procuratore della disporre la rinnovazione Parte_3 Parte_3
degli atti, rigettare la domanda di Parte_4
in ogni caso
condannare l'appellata alla refusione delle spese e onorari del giudizio.
pagina 2 di 10 Nell'interesse di voglia la Corte d'appello adita, richiama Parte_2
tutte le difese ed eccezioni già svolte dal precedente difensore della nell'ambito del Parte_3
procedimento di primo grado di cui al ruolo R.G. 9069/2013, contestando,
altresì, le risultanze della CTU, pronunciare la nullità della sentenza n.
1625/2024 e di tutti gli atti processuali svolti successivamente alla morte dell'avvocato Paolo Carta, quale unico difensore costituito della parte resistente nel procedimento R.G. 9069/2013, con conseguente rigetto della domanda di esclusiva, mera conferma della sentenza n. 1625/2024 svolta dalla parte appellata nella propria comparsa di costituzione, con vittoria di spese e di onorari del doppio grado di giudizio.
Nell'interesse della società appellata: voglia la Corte d'appello adita,
in via principale
1) confermare l'impugnata sentenza respingere l'avversa domanda di nullità
della Sentenza n. 1625/2024 pubbl. il 01/07/2024 G n. 9069/2013 Repert. n.
1502/2024 del 01/07/2024, emessa dal Giudice di Cagliari, nella persona del
Dott. Riccardo Ariu;
2) con vittoria di spese e di onorari del doppio grado di giudizio;
in via subordinata assegnare un termine per la riassunzione del procedimento, con compensazione delle spese legali.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso al Tribunale di Cagliari (procedimento iscritto al n.
9069/2013 R.G.), la chiese Controparte_1
pagina 3 di 10 l'accertamento dell'inadempimento, da parte della convenuta
[...]
(in breve, ), Parte_3 Parte_3
all'ordine di rilascio di un bene immobile della ricorrente ubicato nella zona industriale di Iglesias nonché il risarcimento dei danni.
A fondamento della pretesa, la ricorrente illustrò che, a fronte della condanna della convenuta a rilasciare l'immobile entro la data del 7 giugno
2008, essa ricorrente era stata immessa nel possesso dell'immobile soltanto in data 25 maggio 2012, all'esito dell'accesso dell'ufficiale giudiziario, e per di più in modo solo formale, atteso che il bene era non era stato liberato dalle cose ivi abbandonate e che l'ufficiale giudiziario aveva affidato custodia dei beni alla stessa . Parte_3
La convenuta resistette, negando ogni responsabilità.
*
Con sentenza non definitiva n. 2083 depositata in data 8 ottobre 2020, il
Tribunale così provvide:
- dichiara l'inadempimento della Parte_3
società in nome collettivo, per aver lasciato depositati nell'immobile in
[...]
Iglesias, zona industriale Sa Stoia, di proprietà dell'attrice società , CP_1
di e non aver comunque provveduto ad asportarli, i beni Parte_5
descritti nel verbale redatto dall'Ufficiale Giudiziario in data 25/06/2012
conseguente ad atto di precetto notificato in data 8 maggio precedente (beni la
cui elencazione deve intendersi qui trascritta), con conseguente ostacolo al
pieno esercizio delle facoltà spettanti alla anzidetta proprietaria;
pagina 4 di 10 - dichiara tenuta la società alla rifusione dei danni Parte_3
conseguenti al mancato godimento del bene a far data dal giugno 2012, da
liquidarsi nella misura che sarà determinata in prosieguo di giudizio;
- rigetta per le ragioni di cui in parte motiva le domande proposte dalla
società dirette ad ottenere la condanna della società Parte_3
alla rifusione degli ulteriori danni;
[...]
- dispone come da separata ordinanza per la prosecuzione della causa.
Ulteriormente istruita la causa con c.t.u. per la determinazione del valore locativo dell'area, con la sentenza definitiva n. 1625, pubblicata il 1° luglio
2024, il Tribunale stabilì che, nel periodo ricompreso tra il 25 giugno 2012 e il
6 dicembre 2019 (data di ultimazione della bonifica parziale del sito), il valore locativo di mercato del locale artigianale e delle pertinenze, compresa l'area occupata da carcasse e materiali diversi, era pari a euro 950,00 mensili, per un totale complessivo di euro 84.920,50, e che il solo valore dell'area occupata da carcasse e materiali diversi nel periodo ricompreso tra il 7 dicembre 2019 ed il
31 ottobre 2021, era pari ad euro 95,00 mensili, per complessivi euro 2.166,95.
Conseguentemente, il Tribunale condannò la società convenuta al pagamento di euro 109.099,43, così rivalutata la somma sopra indicata, oltre interessi in misura legale dalla decisione al saldo.
*
2. Contro la sentenza n.1625/2024, hanno proposto impugnazione
[...]
(con atto di appello che ha generato il procedimento iscritto al Parte_1
n. 26/2025 R.G.) e (con atto di appello che ha generato il Parte_2
procedimento iscritto al n. 27/2025 R.G.).
pagina 5 di 10 Precisato di essere socie della estinta , le appellanti Parte_3
hanno denunciato la nullità della sentenza gravata per violazione del diritto di difesa, atteso che l'unico difensore nominato dalla società resistente era deceduto in data 21 marzo 2023 e il giudice aveva omesso di dichiarare l'interruzione del processo, con conseguente nullità di tutta l'attività processuale successiva all'evento morte.
Tanto esposto, entrambe le appellanti hanno chiesto la dichiarazione di nullità della sentenza e la rimessione della causa al primo giudice;
la sola ha chiesto, in via subordinata, la dichiarazione di nullità della sentenza, Pt_1
con rinnovazione degli atti e il rigetto della domanda attrice.
L'appellata ha resistito, concludendo per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza 28 marzo 2025, le due cause sono state riunite sotto il n.
26/2025 R.G. ai fini della trattazione congiunta e all'udienza 23 maggio 2025
la causa è stata decisa tramite lettura di dispositivo.
* * *
3. L'unica censura sollevata dalle appellanti è parzialmente fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.
Osservato che la scomparsa dell'avv. Paolo Carta, oltre che nota all'Ufficio,
risulta dalla certificazione prodotta in questo grado di giudizio, deve trovare applicazione il consolidato principio secondo cui la morte (come la radiazione o la sospensione dall'albo) dell'unico difensore a mezzo del quale la parte è
costituita nel giudizio di merito determina automaticamente l'interruzione del processo, anche se il giudice e le altri parti non ne abbiano avuto conoscenza (e pagina 6 di 10 senza che occorra, perché si perfezioni la fattispecie interruttiva, la dichiarazione o la notificazione dell'evento), con preclusione di ogni ulteriore attività processuale che, se compiuta, è causa di nullità degli atti successivi e della sentenza (per tutte Cass., ord. 13 maggio 2022, n. 13976).
Nella fattispecie, in data 21 marzo 2023 venne a mancare l'avv. Carta,
sicché da quella data il processo si è automaticamente interrotto, con conseguente nullità di tutta l'attività processuale da allora compiuta.
Dalla lettura degli atti del primo grado, peraltro, si trae che la nullità
riguarda non l'attività istruttoria, tutta svolta prima dell'interruzione del giudizio, ma (in sostanza) la pronuncia della sentenza, avvenuta quando il procuratore era già venuto a mancare.
La nullità (di parte) del giudizio di primo grado e della sentenza non comporta la rimessione del giudizio in primo grado, come pure chiesto dalle appellanti.
Qualora il giudice di secondo grado dichiari la nullità del giudizio e della sentenza di primo grado, deve trattenere la causa e deciderla nel merito, in quanto le ipotesi di rimessione del giudizio al primo giudice sono tassative e non estendibili analogicamente.
Prima di introitare la causa in decisione, è imprescindibile che il giudice di appello, non soltanto disponga la rinnovazione degli atti nulli, ma consenta alla parte interessata di svolgere tutte quelle attività che, a causa della nullità del giudizio, le sono state precluse (in tal senso Cass., 7 novembre 2023, n. 30969).
*
pagina 7 di 10 4. Atteso che la fondatezza della domanda della ricorrente in primo grado è
stata già accertata con la sentenza non definitiva n. 2083/2020, la quale non è
stata oggetto d'impugnazione, deve provvedersi solamente alla liquidazione del danno spettante alla . CP_1
A tale fine non può che farsi ricorso alla stima del c.t.u. del primo grado contenuta nella relazione depositata in data 3 novembre 2021 (un anno e mezzo circa prima dell'interruzione del processo).
Il tecnico ha ritenuto che il valore di locazione del locale artigianale e delle pertinenze, compresa l'area occupata da carcasse e materiali diversi, fosse pari a euro 950,00 mensili e che il solo valore dell'area occupata da carcasse e materiali diversi nel periodo ricompreso tra il 7 dicembre 2019 ed il 31 ottobre
2021 fosse di euro 95,00 mensili.
Tale valutazione non è stata contrastata in alcun modo dalla società in primo grado e -ciò che più conta- non è stata contestata neanche genericamente dalle odierne appellanti, le quali -al di là di qualche formula di stile- nulla hanno eccepito, in particolare in ordine alla metodologia impiegata dal c.t.u., ai parametri utilizzati e ai risultati raggiunti.
Conseguentemente, data l'estinzione della Parte_3 Pt_3 [...]
le socie odierne appellanti devono essere condannate al Parte_3
pagamento di euro 109.099,43, (così rivalutato alla data della sentenza di primo grado l'importo di euro 84.920,50, corrispondente al valore locativo del bene per i periodi sopra indicati), oltre interessi in misura legale dalla decisione al saldo.
pagina 8 di 10 Non è di ostacolo alla condanna delle appellanti il fatto che la società
appellata abbia formulato in questo grado la domanda di rigetto degli appelli della e della Pt_1 Pt_3
In applicazione dei principi sopra richiamati, dichiarata la nullità del giudizio e della sentenza di primo grado, questa Corte è chiamata a decidere la causa nel merito, pronunciandosi sulle domande formulate dalle parti in primo grado.
*
5. In considerazione del criterio della soccombenza, le appellanti devono essere condannate, in solido, alla rifusione in favore dell'appellata delle spese processuali dei due gradi di giudizio.
Sulla base dello scaglione determinato sul criterio del decisum, le spese sono liquidate in dispositivo:
• ai valori medi per tutte le fasi di primo grado;
• ai valori medi per le fasi studio e introduttiva e al valore minimo perla fase di decisione di questo grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunciando, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1. dichiara la nullità della sentenza n. 1625, pubblicata il 1° luglio
2024, del Tribunale di Cagliari;
2. condanna e in solido Parte_1 Parte_2
tra loro, al pagamento di euro 109.099,43 in favore della
[...]
oltre interessi in misura legale dalla decisione Parte_4
pagina 9 di 10 di primo grado al saldo;
3. condanna le appellanti, in solido tra loro, alla rifusione in favore dell'appellata delle spese processuali, che liquida in:
a) euro 14.103,00 per compensi e in euro 458 per spese vive, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a. per il giudizio di primo grado;
b) euro 7.440 per compensi, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a. per il presente grado di giudizio.
Cagliari, 26 maggio 2025
Il Presidente
Il consigliere estensore dott. Maria Teresa Spanu
dott. Enzo Luchi
pagina 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
composta da dott. Maria Teresa Spanu Presidente
dott. Donatella Aru Consigliere
dott. Enzo Luchi Consigliere relatore nella causa iscritta al n. 26 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2025, promossa da
(c.f. ), residente a Parte_1 C.F._1
Carbonia ed elettivamente domiciliata a Cagliari presso lo studio dell'avv.
Marcello Medici, che la rappresenta e difende per procura in atti,
appellante
contro
(p.i. ), con Controparte_1 P.IVA_1
sede a Iglesias ed elettivamente domiciliata a Cagliari presso lo studio dell'avv.
Susanna Deiana, che la rappresenta e difende per procura in atti,
appellata
cui è riunita la causa iscritta al n. 27 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2025, promossa da pagina 1 di 10 (c.f. ), residente a [...]ed Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliata a Selargius presso lo studio dell'avv. Mauro Ferreli,
che la rappresenta e difende per procura in atti,
appellante
contro
(p.i. ), con Controparte_1 P.IVA_1
sede a Iglesias ed elettivamente domiciliata a Cagliari presso lo studio dell'avv.
Susanna Deiana, che la rappresenta e difende per procura in atti,
appellata
La causa è stata decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: voglia la Corte d'appello, contrariis reiectis,
in via principale
dichiarare la nullità la sentenza pronunciata dal Tribunale Civile di Cagliari
n. 2324/2023 e di tutti gli atti compiuti dopo la morte del procuratore della disporre la rimessione del Parte_3
processo al primo giudice;
in via subordinata
dichiarare la nullità la sentenza pronunciata dal Tribunale Civile di Cagliari
n. 2324/2023 e di tutti gli atti compiuti dopo la morte del procuratore della disporre la rinnovazione Parte_3 Parte_3
degli atti, rigettare la domanda di Parte_4
in ogni caso
condannare l'appellata alla refusione delle spese e onorari del giudizio.
pagina 2 di 10 Nell'interesse di voglia la Corte d'appello adita, richiama Parte_2
tutte le difese ed eccezioni già svolte dal precedente difensore della nell'ambito del Parte_3
procedimento di primo grado di cui al ruolo R.G. 9069/2013, contestando,
altresì, le risultanze della CTU, pronunciare la nullità della sentenza n.
1625/2024 e di tutti gli atti processuali svolti successivamente alla morte dell'avvocato Paolo Carta, quale unico difensore costituito della parte resistente nel procedimento R.G. 9069/2013, con conseguente rigetto della domanda di esclusiva, mera conferma della sentenza n. 1625/2024 svolta dalla parte appellata nella propria comparsa di costituzione, con vittoria di spese e di onorari del doppio grado di giudizio.
Nell'interesse della società appellata: voglia la Corte d'appello adita,
in via principale
1) confermare l'impugnata sentenza respingere l'avversa domanda di nullità
della Sentenza n. 1625/2024 pubbl. il 01/07/2024 G n. 9069/2013 Repert. n.
1502/2024 del 01/07/2024, emessa dal Giudice di Cagliari, nella persona del
Dott. Riccardo Ariu;
2) con vittoria di spese e di onorari del doppio grado di giudizio;
in via subordinata assegnare un termine per la riassunzione del procedimento, con compensazione delle spese legali.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso al Tribunale di Cagliari (procedimento iscritto al n.
9069/2013 R.G.), la chiese Controparte_1
pagina 3 di 10 l'accertamento dell'inadempimento, da parte della convenuta
[...]
(in breve, ), Parte_3 Parte_3
all'ordine di rilascio di un bene immobile della ricorrente ubicato nella zona industriale di Iglesias nonché il risarcimento dei danni.
A fondamento della pretesa, la ricorrente illustrò che, a fronte della condanna della convenuta a rilasciare l'immobile entro la data del 7 giugno
2008, essa ricorrente era stata immessa nel possesso dell'immobile soltanto in data 25 maggio 2012, all'esito dell'accesso dell'ufficiale giudiziario, e per di più in modo solo formale, atteso che il bene era non era stato liberato dalle cose ivi abbandonate e che l'ufficiale giudiziario aveva affidato custodia dei beni alla stessa . Parte_3
La convenuta resistette, negando ogni responsabilità.
*
Con sentenza non definitiva n. 2083 depositata in data 8 ottobre 2020, il
Tribunale così provvide:
- dichiara l'inadempimento della Parte_3
società in nome collettivo, per aver lasciato depositati nell'immobile in
[...]
Iglesias, zona industriale Sa Stoia, di proprietà dell'attrice società , CP_1
di e non aver comunque provveduto ad asportarli, i beni Parte_5
descritti nel verbale redatto dall'Ufficiale Giudiziario in data 25/06/2012
conseguente ad atto di precetto notificato in data 8 maggio precedente (beni la
cui elencazione deve intendersi qui trascritta), con conseguente ostacolo al
pieno esercizio delle facoltà spettanti alla anzidetta proprietaria;
pagina 4 di 10 - dichiara tenuta la società alla rifusione dei danni Parte_3
conseguenti al mancato godimento del bene a far data dal giugno 2012, da
liquidarsi nella misura che sarà determinata in prosieguo di giudizio;
- rigetta per le ragioni di cui in parte motiva le domande proposte dalla
società dirette ad ottenere la condanna della società Parte_3
alla rifusione degli ulteriori danni;
[...]
- dispone come da separata ordinanza per la prosecuzione della causa.
Ulteriormente istruita la causa con c.t.u. per la determinazione del valore locativo dell'area, con la sentenza definitiva n. 1625, pubblicata il 1° luglio
2024, il Tribunale stabilì che, nel periodo ricompreso tra il 25 giugno 2012 e il
6 dicembre 2019 (data di ultimazione della bonifica parziale del sito), il valore locativo di mercato del locale artigianale e delle pertinenze, compresa l'area occupata da carcasse e materiali diversi, era pari a euro 950,00 mensili, per un totale complessivo di euro 84.920,50, e che il solo valore dell'area occupata da carcasse e materiali diversi nel periodo ricompreso tra il 7 dicembre 2019 ed il
31 ottobre 2021, era pari ad euro 95,00 mensili, per complessivi euro 2.166,95.
Conseguentemente, il Tribunale condannò la società convenuta al pagamento di euro 109.099,43, così rivalutata la somma sopra indicata, oltre interessi in misura legale dalla decisione al saldo.
*
2. Contro la sentenza n.1625/2024, hanno proposto impugnazione
[...]
(con atto di appello che ha generato il procedimento iscritto al Parte_1
n. 26/2025 R.G.) e (con atto di appello che ha generato il Parte_2
procedimento iscritto al n. 27/2025 R.G.).
pagina 5 di 10 Precisato di essere socie della estinta , le appellanti Parte_3
hanno denunciato la nullità della sentenza gravata per violazione del diritto di difesa, atteso che l'unico difensore nominato dalla società resistente era deceduto in data 21 marzo 2023 e il giudice aveva omesso di dichiarare l'interruzione del processo, con conseguente nullità di tutta l'attività processuale successiva all'evento morte.
Tanto esposto, entrambe le appellanti hanno chiesto la dichiarazione di nullità della sentenza e la rimessione della causa al primo giudice;
la sola ha chiesto, in via subordinata, la dichiarazione di nullità della sentenza, Pt_1
con rinnovazione degli atti e il rigetto della domanda attrice.
L'appellata ha resistito, concludendo per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza 28 marzo 2025, le due cause sono state riunite sotto il n.
26/2025 R.G. ai fini della trattazione congiunta e all'udienza 23 maggio 2025
la causa è stata decisa tramite lettura di dispositivo.
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3. L'unica censura sollevata dalle appellanti è parzialmente fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.
Osservato che la scomparsa dell'avv. Paolo Carta, oltre che nota all'Ufficio,
risulta dalla certificazione prodotta in questo grado di giudizio, deve trovare applicazione il consolidato principio secondo cui la morte (come la radiazione o la sospensione dall'albo) dell'unico difensore a mezzo del quale la parte è
costituita nel giudizio di merito determina automaticamente l'interruzione del processo, anche se il giudice e le altri parti non ne abbiano avuto conoscenza (e pagina 6 di 10 senza che occorra, perché si perfezioni la fattispecie interruttiva, la dichiarazione o la notificazione dell'evento), con preclusione di ogni ulteriore attività processuale che, se compiuta, è causa di nullità degli atti successivi e della sentenza (per tutte Cass., ord. 13 maggio 2022, n. 13976).
Nella fattispecie, in data 21 marzo 2023 venne a mancare l'avv. Carta,
sicché da quella data il processo si è automaticamente interrotto, con conseguente nullità di tutta l'attività processuale da allora compiuta.
Dalla lettura degli atti del primo grado, peraltro, si trae che la nullità
riguarda non l'attività istruttoria, tutta svolta prima dell'interruzione del giudizio, ma (in sostanza) la pronuncia della sentenza, avvenuta quando il procuratore era già venuto a mancare.
La nullità (di parte) del giudizio di primo grado e della sentenza non comporta la rimessione del giudizio in primo grado, come pure chiesto dalle appellanti.
Qualora il giudice di secondo grado dichiari la nullità del giudizio e della sentenza di primo grado, deve trattenere la causa e deciderla nel merito, in quanto le ipotesi di rimessione del giudizio al primo giudice sono tassative e non estendibili analogicamente.
Prima di introitare la causa in decisione, è imprescindibile che il giudice di appello, non soltanto disponga la rinnovazione degli atti nulli, ma consenta alla parte interessata di svolgere tutte quelle attività che, a causa della nullità del giudizio, le sono state precluse (in tal senso Cass., 7 novembre 2023, n. 30969).
*
pagina 7 di 10 4. Atteso che la fondatezza della domanda della ricorrente in primo grado è
stata già accertata con la sentenza non definitiva n. 2083/2020, la quale non è
stata oggetto d'impugnazione, deve provvedersi solamente alla liquidazione del danno spettante alla . CP_1
A tale fine non può che farsi ricorso alla stima del c.t.u. del primo grado contenuta nella relazione depositata in data 3 novembre 2021 (un anno e mezzo circa prima dell'interruzione del processo).
Il tecnico ha ritenuto che il valore di locazione del locale artigianale e delle pertinenze, compresa l'area occupata da carcasse e materiali diversi, fosse pari a euro 950,00 mensili e che il solo valore dell'area occupata da carcasse e materiali diversi nel periodo ricompreso tra il 7 dicembre 2019 ed il 31 ottobre
2021 fosse di euro 95,00 mensili.
Tale valutazione non è stata contrastata in alcun modo dalla società in primo grado e -ciò che più conta- non è stata contestata neanche genericamente dalle odierne appellanti, le quali -al di là di qualche formula di stile- nulla hanno eccepito, in particolare in ordine alla metodologia impiegata dal c.t.u., ai parametri utilizzati e ai risultati raggiunti.
Conseguentemente, data l'estinzione della Parte_3 Pt_3 [...]
le socie odierne appellanti devono essere condannate al Parte_3
pagamento di euro 109.099,43, (così rivalutato alla data della sentenza di primo grado l'importo di euro 84.920,50, corrispondente al valore locativo del bene per i periodi sopra indicati), oltre interessi in misura legale dalla decisione al saldo.
pagina 8 di 10 Non è di ostacolo alla condanna delle appellanti il fatto che la società
appellata abbia formulato in questo grado la domanda di rigetto degli appelli della e della Pt_1 Pt_3
In applicazione dei principi sopra richiamati, dichiarata la nullità del giudizio e della sentenza di primo grado, questa Corte è chiamata a decidere la causa nel merito, pronunciandosi sulle domande formulate dalle parti in primo grado.
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5. In considerazione del criterio della soccombenza, le appellanti devono essere condannate, in solido, alla rifusione in favore dell'appellata delle spese processuali dei due gradi di giudizio.
Sulla base dello scaglione determinato sul criterio del decisum, le spese sono liquidate in dispositivo:
• ai valori medi per tutte le fasi di primo grado;
• ai valori medi per le fasi studio e introduttiva e al valore minimo perla fase di decisione di questo grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunciando, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1. dichiara la nullità della sentenza n. 1625, pubblicata il 1° luglio
2024, del Tribunale di Cagliari;
2. condanna e in solido Parte_1 Parte_2
tra loro, al pagamento di euro 109.099,43 in favore della
[...]
oltre interessi in misura legale dalla decisione Parte_4
pagina 9 di 10 di primo grado al saldo;
3. condanna le appellanti, in solido tra loro, alla rifusione in favore dell'appellata delle spese processuali, che liquida in:
a) euro 14.103,00 per compensi e in euro 458 per spese vive, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a. per il giudizio di primo grado;
b) euro 7.440 per compensi, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a. per il presente grado di giudizio.
Cagliari, 26 maggio 2025
Il Presidente
Il consigliere estensore dott. Maria Teresa Spanu
dott. Enzo Luchi
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