Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/11/1986, n. 6922
CASS
Sentenza 24 novembre 1986

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Non è proponibile con il ricorso per Cassazione, bensì con lo specifico rimedio della revocazione (art. 395 cod. proc. civ.), la censura con cui una parte lamenti che il giudice del merito abbia erroneamente presupposto fatti inesistenti o comunque contrastanti con le risultanze testimoniali, risolvendosi tale erronea configurazione della realtà in un travisamento dei fatti. ( V 1116/80, mass n 404599; ( V 2686/80, mass n 406467).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/11/1986, n. 6922
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6922
    Data del deposito : 24 novembre 1986

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