Sentenza 24 novembre 1986
Massime • 1
Non è proponibile con il ricorso per Cassazione, bensì con lo specifico rimedio della revocazione (art. 395 cod. proc. civ.), la censura con cui una parte lamenti che il giudice del merito abbia erroneamente presupposto fatti inesistenti o comunque contrastanti con le risultanze testimoniali, risolvendosi tale erronea configurazione della realtà in un travisamento dei fatti. ( V 1116/80, mass n 404599; ( V 2686/80, mass n 406467).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/11/1986, n. 6922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6922 |
| Data del deposito : | 24 novembre 1986 |
Testo completo
Non è proponibile con il ricorso per Cassazione, bensì con lo specifico rimedio della revocazione (art. 395 cod. proc. civ.), la censura con cui una parte lamenti che il giudice del merito abbia erroneamente presupposto fatti inesistenti o comunque contrastanti con le risultanze testimoniali, risolvendosi tale erronea configurazione della realtà in un travisamento dei fatti. ( V 1116/80, mass n 404599; ( V 2686/80, mass n 406467).*