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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 11/06/2025, n. 832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 832 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
I^ Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente Rel.
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere
Dott. Cesare Marziali Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 384 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2023 e promossa
DA
, nata a [...] in data [...] e residente a [...] (codice fiscale ai fini del presente giudizio elettivamente CodiceFiscale_1 domiciliato in Bologna alla via Arienti n. 37 presso lo Studio Legale dello scrivente Avv. Elisa Li Causi, codice fiscale (pec per comunicazioni ed avvisi), che la CodiceFiscale_2 Email_1 rappresenta e difende in virtù di procura speciale.
APPELLANTE
CONTRO
, residente in [...] (codice fiscale Controparte_1
), e , residente in [...] CodiceFiscale_3 Controparte_2
(codice fiscale ), rappresentati e difesi dall'Avv. Alessandro TALAMONTI (codice CodiceFiscale_4 fiscale ) il quale dichiara di voler ricevere comunicazioni e notifiche al seguente CodiceFiscale_5 indirizzo Pec: nonché al seguente numero di telefax: 0735-730441, e con Email_2 lo stesso elett.te domiciliati giusta procura speciale
APPELLATI Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno in data 20.03.2023 e in materia di nullità contrattuale
Conclusioni: vedi note di p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale adito, con la sentenza in epigrafe, rigettava le domande proposte da nei confronti Parte_1 di e e la condannava al pagamento delle spese di lite. Controparte_1 Controparte_2
In particolare il giudice a quo: a) riscontrava la prescrizione in relazione alla domanda di rescissione avente a oggetto il contratto di compravendita immobiliare al corrispettivo di € 90.000; b) disattendeva quella di annullamento del contratto ex art. 428 c.c. stante il difetto di incapacità naturale;
c) rigettava la domanda d risarcimento dei danni per mancata allegazione e prova.
La impugnava la predetta decisione e prospettava le doglianze in seguito riportate. Pt_1
Si costituivano gli appellati che chiedevano il rigetto dell'impugnazione.
L'appellante aggrediva la sentenza di primo grado esclusivamente con riguardo ai capi b e c sopra menzionati.
Con il primo motivo di appello si ribadiva la richiesta di “dichiarare la nullità contrattuale ex art. 428 c.c. poiché l'atto di compravendita risulta compiuto da persona incapace di intendere e di volere”.
Non si versa nell'ipotesi di un errore di redazione in quanto con ordinanza del 21.11.2023 questa Corte ha senza esito richiamato l'attenzione sulla questione ma l'appellante ha poi così riformulato le proprie conclusioni.
Orbene, il rimedio offerto dalla norma richiamata non è quello della nullità bensì quello della annullabilità del contratto e la Corte non può certo decidere in tal senso in difetto di specifica richiesta.
L'unica ipotesi che potrebbe comportare la nullità del contratto è quella prevista dall'art. 643 c.p. in quanto: “La sanzione della nullità risulta quindi tratta dall'applicazione dei principi costantemente seguiti da questa Corte secondo cui il contratto stipulato per effetto diretto del reato di circonvenzione d'incapace è nullo, ai sensi dell'art. 1418 c.c., per contrasto con norma imperativa, dovendosi ravvisare una violazione di disposizioni di ordine pubblico in ragione delle esigenze d'interesse collettivo sottese alla tutela penale, trascendenti quelle di mera salvaguardia patrimoniale dei singoli contraenti perseguite dalla disciplina sull'annullabilità dei contratti (Cass. n. 10609 del 28/04/2017; Cass. n. 17568/2022, con generico riferimento all'ipotesi di contratto concluso in violazione di una norma penale, ove il bene giuridico protetto dalla norma violata abbia una connotazione pubblicistica, con riferimento al reato di estorsione;
Cass. n.
2860/2008; Cass. n. 1427/2004)” (cfr. Cassazione civile sez. II - 06/02/2023, n. 3523).
Fatto è che l'ipotesi di annullamento contrattuale ex art. 428 c.c. e quella di nullità per circonvenzione di incapace hanno requisisti differenti e in particolare (per quel che qui interessa) nel mentre la malafede di cui al comma secondo dell'articolo citato consiste “sempre e solo nella consapevolezza che l'altro contraente abbia avuto della menomazione della sfera intellettiva o volitiva del contraente” (Cassazione civile sez. I - 13/10/2022, n. 29962), l'art. 643 c.p. richiede l'induzione a compiere l'atto che nel caso di specie non risulta prospettata (con la precisazione di cui si dirà nell'esame della doglianza che segue) in quanto la censura in esame si dirige esclusivamente sulla asserita e non riscontrata dal Tribunale incapacità naturale della Pt_1
Con la seconda censura l'appellante insorge avverso il rigetto della domanda di risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c. argomentando quanto segue nell'atto introduttivo di questo grado: “Il fatto materiale dell'acquisto per una cifra totalmente inadeguata, come provato dalla relazione di stima del CTP in primo grado (dato peraltro evincibile da chiunque, senza particolari competenze tecniche, vista la struttura e la geolocalizzazione dell'immobile a fronte dell'esiguità della somma di acquisto corrisposta), determina
l'illiceità della condotta posta in essere dagli odierni appellati. … Infatti l'intenzione di recare danno ad una persona non lucida e colpita da patologie ricorrenti e costitutive con una soglia di capacità, come dimostrato dalle perizie, sufficiente a determinare incapacità naturale ex art. 428 c.c. è in re ipsa, si determina cioè nel solo fatto di proporle una somma palesemente inadeguata alla vendita di una tale tipologia di bene, dato che appare con chiarezza anche al cittadino dotato di media capacità di analisi.”.
Il motivo è infondato.
In primo luogo si deve ricordare che la responsabilità contrattuale e quella extracontrattuale non sono cumulabili quando “il danno lamentato dall'acquirente vada ad interessare diritti assoluti, ma a condizione che non si tratti di interessi nascenti e disciplinati dal contratto.” (Cassazione civile sez. III 06/07/2017 n.
16654). Ne caso di specie l'art. 428 c.c. già tutela la menomazione della sfera volitiva o intellettiva del fragile e l'annullamento è finalizzato a eliminare anche l'eventuale pregiudizio patrimoniale (pure con il rimedio del risarcimento dei danni da responsabilità contrattuale).
In secondo luogo non si ravvisa alcuna illiceità ove si consideri che la sproporzione economica del sinallagma non concreta tale qualità e che la semplice proposta (anche rivolta a un fragile) non realizza quella induzione di cui al 643 c.p. (argomenta da Cassazione penale sez. II, 11/02/2025, n.8022 dove si parla di sproporzione per gli onorari avvocato richiesti al cliente incapace ma si aggiunge la illiceità del mezzo - patto di quota lite - per ottenerla.)
Per quanto sposto, la Corte dovrà confermare l'impugnata sentenza.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Si dà atto della sussistenza, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma bis dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti di , e ed avverso la sentenza in epigrafe, così Controparte_1 Controparte_2 provvede:
- Rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
- Condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese di lite del grado, spese che liquida in € 4.389 +
2.552 + 5.880 + 7.298 rispettivamente per le fasi di studio, introduttiva, trattazione e di decisione, oltre spese generali al 15%, CAP e IVA come per legge;
Si dà atto della sussistenza, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma bis dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Ancona li 03.06.2025
IL PRESIDENTE Est.
Gianmichele Marcelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
I^ Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente Rel.
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere
Dott. Cesare Marziali Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 384 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2023 e promossa
DA
, nata a [...] in data [...] e residente a [...] (codice fiscale ai fini del presente giudizio elettivamente CodiceFiscale_1 domiciliato in Bologna alla via Arienti n. 37 presso lo Studio Legale dello scrivente Avv. Elisa Li Causi, codice fiscale (pec per comunicazioni ed avvisi), che la CodiceFiscale_2 Email_1 rappresenta e difende in virtù di procura speciale.
APPELLANTE
CONTRO
, residente in [...] (codice fiscale Controparte_1
), e , residente in [...] CodiceFiscale_3 Controparte_2
(codice fiscale ), rappresentati e difesi dall'Avv. Alessandro TALAMONTI (codice CodiceFiscale_4 fiscale ) il quale dichiara di voler ricevere comunicazioni e notifiche al seguente CodiceFiscale_5 indirizzo Pec: nonché al seguente numero di telefax: 0735-730441, e con Email_2 lo stesso elett.te domiciliati giusta procura speciale
APPELLATI Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno in data 20.03.2023 e in materia di nullità contrattuale
Conclusioni: vedi note di p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale adito, con la sentenza in epigrafe, rigettava le domande proposte da nei confronti Parte_1 di e e la condannava al pagamento delle spese di lite. Controparte_1 Controparte_2
In particolare il giudice a quo: a) riscontrava la prescrizione in relazione alla domanda di rescissione avente a oggetto il contratto di compravendita immobiliare al corrispettivo di € 90.000; b) disattendeva quella di annullamento del contratto ex art. 428 c.c. stante il difetto di incapacità naturale;
c) rigettava la domanda d risarcimento dei danni per mancata allegazione e prova.
La impugnava la predetta decisione e prospettava le doglianze in seguito riportate. Pt_1
Si costituivano gli appellati che chiedevano il rigetto dell'impugnazione.
L'appellante aggrediva la sentenza di primo grado esclusivamente con riguardo ai capi b e c sopra menzionati.
Con il primo motivo di appello si ribadiva la richiesta di “dichiarare la nullità contrattuale ex art. 428 c.c. poiché l'atto di compravendita risulta compiuto da persona incapace di intendere e di volere”.
Non si versa nell'ipotesi di un errore di redazione in quanto con ordinanza del 21.11.2023 questa Corte ha senza esito richiamato l'attenzione sulla questione ma l'appellante ha poi così riformulato le proprie conclusioni.
Orbene, il rimedio offerto dalla norma richiamata non è quello della nullità bensì quello della annullabilità del contratto e la Corte non può certo decidere in tal senso in difetto di specifica richiesta.
L'unica ipotesi che potrebbe comportare la nullità del contratto è quella prevista dall'art. 643 c.p. in quanto: “La sanzione della nullità risulta quindi tratta dall'applicazione dei principi costantemente seguiti da questa Corte secondo cui il contratto stipulato per effetto diretto del reato di circonvenzione d'incapace è nullo, ai sensi dell'art. 1418 c.c., per contrasto con norma imperativa, dovendosi ravvisare una violazione di disposizioni di ordine pubblico in ragione delle esigenze d'interesse collettivo sottese alla tutela penale, trascendenti quelle di mera salvaguardia patrimoniale dei singoli contraenti perseguite dalla disciplina sull'annullabilità dei contratti (Cass. n. 10609 del 28/04/2017; Cass. n. 17568/2022, con generico riferimento all'ipotesi di contratto concluso in violazione di una norma penale, ove il bene giuridico protetto dalla norma violata abbia una connotazione pubblicistica, con riferimento al reato di estorsione;
Cass. n.
2860/2008; Cass. n. 1427/2004)” (cfr. Cassazione civile sez. II - 06/02/2023, n. 3523).
Fatto è che l'ipotesi di annullamento contrattuale ex art. 428 c.c. e quella di nullità per circonvenzione di incapace hanno requisisti differenti e in particolare (per quel che qui interessa) nel mentre la malafede di cui al comma secondo dell'articolo citato consiste “sempre e solo nella consapevolezza che l'altro contraente abbia avuto della menomazione della sfera intellettiva o volitiva del contraente” (Cassazione civile sez. I - 13/10/2022, n. 29962), l'art. 643 c.p. richiede l'induzione a compiere l'atto che nel caso di specie non risulta prospettata (con la precisazione di cui si dirà nell'esame della doglianza che segue) in quanto la censura in esame si dirige esclusivamente sulla asserita e non riscontrata dal Tribunale incapacità naturale della Pt_1
Con la seconda censura l'appellante insorge avverso il rigetto della domanda di risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c. argomentando quanto segue nell'atto introduttivo di questo grado: “Il fatto materiale dell'acquisto per una cifra totalmente inadeguata, come provato dalla relazione di stima del CTP in primo grado (dato peraltro evincibile da chiunque, senza particolari competenze tecniche, vista la struttura e la geolocalizzazione dell'immobile a fronte dell'esiguità della somma di acquisto corrisposta), determina
l'illiceità della condotta posta in essere dagli odierni appellati. … Infatti l'intenzione di recare danno ad una persona non lucida e colpita da patologie ricorrenti e costitutive con una soglia di capacità, come dimostrato dalle perizie, sufficiente a determinare incapacità naturale ex art. 428 c.c. è in re ipsa, si determina cioè nel solo fatto di proporle una somma palesemente inadeguata alla vendita di una tale tipologia di bene, dato che appare con chiarezza anche al cittadino dotato di media capacità di analisi.”.
Il motivo è infondato.
In primo luogo si deve ricordare che la responsabilità contrattuale e quella extracontrattuale non sono cumulabili quando “il danno lamentato dall'acquirente vada ad interessare diritti assoluti, ma a condizione che non si tratti di interessi nascenti e disciplinati dal contratto.” (Cassazione civile sez. III 06/07/2017 n.
16654). Ne caso di specie l'art. 428 c.c. già tutela la menomazione della sfera volitiva o intellettiva del fragile e l'annullamento è finalizzato a eliminare anche l'eventuale pregiudizio patrimoniale (pure con il rimedio del risarcimento dei danni da responsabilità contrattuale).
In secondo luogo non si ravvisa alcuna illiceità ove si consideri che la sproporzione economica del sinallagma non concreta tale qualità e che la semplice proposta (anche rivolta a un fragile) non realizza quella induzione di cui al 643 c.p. (argomenta da Cassazione penale sez. II, 11/02/2025, n.8022 dove si parla di sproporzione per gli onorari avvocato richiesti al cliente incapace ma si aggiunge la illiceità del mezzo - patto di quota lite - per ottenerla.)
Per quanto sposto, la Corte dovrà confermare l'impugnata sentenza.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Si dà atto della sussistenza, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma bis dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti di , e ed avverso la sentenza in epigrafe, così Controparte_1 Controparte_2 provvede:
- Rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
- Condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese di lite del grado, spese che liquida in € 4.389 +
2.552 + 5.880 + 7.298 rispettivamente per le fasi di studio, introduttiva, trattazione e di decisione, oltre spese generali al 15%, CAP e IVA come per legge;
Si dà atto della sussistenza, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma bis dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Ancona li 03.06.2025
IL PRESIDENTE Est.
Gianmichele Marcelli