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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 09/12/2025, n. 1077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1077 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. SC AG, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1675/2020 R.G. promossa:
da
(C.F.: C.F. , difeso dall'avv. Rosa Bonavoglia;
Parte_1 C.F._1
ricorrente contro
, con sede a , al Viale Controparte_1 CP_1
GN IA (C.F.: ), in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante P.IVA_1
p.t., avv. Marco Azzarito Cannella, difesa dall'avv. Marco Santoemma;
resistente provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'epigrafato ricorrente reclama dalla alle cui dipendenze svolge attività lavorativa CP_1 con la qualifica di Capo Unità Organizzativa, parametro 230, il pagamento delle indennità di merito, funzione e quadro che ha maturato nell'importo complessivo di euro 102.922,32, oltre interessi e rivalutazione. Assume a fondamento della pretesa che la suddetta qualifica gli era stata riconosciuta retroattivamente a decorrere dal 01.07.2011, con ordine di servizio n. 67/2017 che aveva recepito l'accordo sindacale sottoscritto tra le parti in data 03.12.2012. Precisa che l'indennità di era Pt_2 stata autorizzata dal Direttore Generale p.t. dell' , in esito al parere emesso, su richiesta della CP_1 società datrice, dal consulente del lavoro, dott. il quale aveva illustrato le ragioni per cui Per_1
l'emolumento in questione era dovuto ad esso ricorrente. Lamenta la mancata erogazione dell'indennità che aveva più volte sollecitata al datore, fino a quando, con provvedimento prot. n.
1507 del 21.05.2018, il nuovo amministratore unico dell' aveva dichiarato che l'indennità di CP_1 funzione e quadro non gli spettava.
Resiste alla domanda la costituita la quale espone che, in base al quadro regolatorio CP_1 definito dal combinato disposto dell'art. 2, n. 8, dell' el 27.11.2000 e dell'art. 1 dell' el CP_2 CP_2
02.06.1987, i quadri sono individuati dall'azienda tra i lavoratori cui è attribuito il parametro 250 o il parametro 230 e che ad essi soltanto spetta la relativa indennità di funzione: ciò perché il riconoscimento formale della qualifica di quadro, mai deciso dall'azienda in favore dell'istante, costituisce requisito indefettibile per l'attribuzione della retribuzione accessoria che il datore attribuisce, non in via generalizzata a tutti i lavoratori appartenenti ai parametri 230 e 250, ma soltanto a coloro che abbiano denotato un grado elevato di capacità gestionale, organizzativa, professionale, funzioni di rilevante importanza e responsabilità, ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi stabiliti dall'azienda.
All'odierna udienza, il giudice ha riservato la causa in decisione sulle conclusioni scritte rassegnate dalle parti.
La domanda è fondata.
Si osserva in diritto che il peculiare rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri è regolato da una disciplina speciale e che la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 12601/2016) ha statuito che nel rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, in tema di svolgimento di mansioni superiori, pur non applicandosi l'art. 2103 c.c. sulla cd. promozione automatica, ma vigendo ancora l'art. 18 dell'allegato A del r. d. n. 148 del 1931, la pluriennale copertura del posto da parte del lavoratore con qualifica inferiore costituisce elemento presuntivo della relativa vacanza, dell'assenza di una riserva datoriale di provvedervi mediante concorso e dell'idoneità del dipendente all'esercizio delle mansioni superiori, sicché, in linea con l'attenuazione della specialità del rapporto di lavoro in questione in graduale avvicinamento alla disciplina del rapporto di lavoro privato, al lavoratore può essere riconosciuto il diritto all'inquadramento superiore (nello stesso senso, anche Cass. n.
18660/2020 e, in motivazione, Cass. 09.09.2019 n. 22491 e Cass. 06.09.2019 n. 22364).
Gli artt. 2, n. 8, A.N. 27.11.2000 e 1 A.N. 02.06.1987 fanno riferimento alla circostanza che i quadri siano “individuati” dall'azienda tra i lavoratori inseriti nelle figure ricomprese nell'area professionale
1 e, poi, a partire dalla data di applicazione della nuova classificazione di cui all'ultimo Accordo
Nazionale del 2000, fra i lavoratori cui sono attribuiti i parametri 230 e 250.
Parte resistente, sulla scorta dell'inciso “individuati”, prospetta l'esclusione della pertinenza dell'indennità per coloro che siano privi della formale nomina da parte datoriale. Sennonché, i summenzionati principi valorizzano, ai fini del riconoscimento del superiore inquadramento, la pluriennale copertura del posto da parte del lavoratore con qualifica inferiore, senza che possa valutarsi come ostativa l'assenza del requisito formale di assegnazione nella categoria dei quadri.
Nel caso concreto, è pacifico che al ricorrente sia stata convenzionalmente assegnata la qualifica di
Capo Unità Organizzativa, parametro 230, sin dal 01.07.2011 (cfr. ordine di servizio n. 67/2017 che ha recepito l'accordo sindacale sottoscritto tra le parti in data 03.12.2012) e che tale profilo professionale rientri in quelli astrattamente previsti per il riconoscimento della figura di Quadro
Aziendale.
E' parimenti incontestato, oltre che documentalmente acclarato (cfr. anche sentenza n. 1121/2016 del Tribunale di Catanzaro, in atti) che, a partire da tale data, l'istante abbia sostituito l'allora Capo
Unità Organizzativa, dott. posto in quiescenza per anzianità, il quale, inquadrato con il profilo Per_2 professionale di Capo Unità Organizzativa parametro 230, era stato formalmente individuato dalla Contro come “Quadro”. Ed è emerso, altresì, nel corso dell'istruttoria, che la figura di Quadro Contro aziendale, introdotta dalla fin dall'ottobre 1989, era stata riconosciuta a tutti i dipendenti che avevano rivestito il parametro professionale 230 (cfr. deposizione resa dal teste , Testimone_1 preposto all'Ufficio del Personale).
A decorrere dal riconoscimento in suo favore del parametro 230 (01.07.2011), il ricorrente, per come ha allegato in ricorso senza che l'azienda abbia sollevato contestazioni sul punto, ha svolto, con abitualità e prevalenza, le medesime mansioni in precedenza espletate dal suo predecessore dott.
sovraintendendo alla gestione amministrativa degli approvvigionamenti e delle forniture Per_2
(procedure all'acquisto, predisposizione dei bandi di gara per le forniture soggette all'obbligo, gestione delle procedure di gara), nonché alla predisposizione dei contratti di acquisto di beni e servizi, gestendo otto dipendenti in forza al settore Affari Generali, nonché, fino all'anno 2024, otto dipendenti del settore Mobilità che gli era stato affidato con ordine di servizio n. 163 del 10.10.2017.
A titolo esemplificativo, vi è in atti l'ordine di servizio n. 163 del 10.10.2017, con cui il Direttore Contro Generale dell' ai fini della riqualificazione del settore della mobilità ed in attesa di una più ampia e completa della pianta organica aziendale, affidava al ricorrente la gestione del servizio strisce blu e del personale ad esso assegnato.
Lo stesso prospetto relativo all'Organigramma Unità Organizzativa Contratti – Affari Generali e
Mobilità, esibito dal ricorrente e non contestato dall'azienda, contempla un numero di risorse umane assegnate al settore pari a venti unità e pone al vertice della struttura il Capo Unità Organizzativa
Contratti Affari Generali Mobilità, individuato nella persona del ricorrente. Tanto rivela la sua capacità di contribuire, con specifica autonomia ed assunzione di responsabilità, al raggiungimento degli obiettivi assegnati, nonché di organizzare, integrare e/o sovraintendere all'utilizzo delle risorse affidate e ciò consente di riconoscere lo svolgimento, ad opera dell'istante, di mansioni corrispondenti alla categoria ambìta, quale risultante delle menzionate capacità dimostrate proprio dal conferimento di quelle mansioni di fatto, ciò che determina la possibilità che il dipendente possa essere riconosciuto come “quadro”, ai sensi dell'art. 1, dell'accordo nazionale del 02.06.1987, istitutivo della categoria, nonché dell'art. 2, nn. 8 e 16, lettera B, dell'accordo nazionale del 27.11.2000.
Nella specie, dunque, l'assegnazione dell'attore nella categoria lavorativa dei quadri deriva dalla circostanza che il medesimo ha svolto, in concreto, sin dall'anno 2011, con un incarico protratto nel tempo, le suindicate funzioni, laddove, seguendo per un momento la tesi datoriale, dovrebbe sostenersi che, pur riconosciute le mansioni superiori in ragione dei suindicati requisiti (pluriennale copertura del posto da parte del lavoratore con qualifica inferiore presuntivo della relativa vacanza, assenza di una riserva datoriale di provvedervi mediante concorso e idoneità del dipendente all'esercizio delle superiori mansioni dimostrata in concreto), non possa essere attribuita l'indennità per mancanza del formale provvedimento datoriale.
Tale assunto è però smentito dalla menzionata giurisprudenza della Suprema Corte la quale, leggendo le norme speciali nell'ottica evolutiva dei diritti in questione e dell'intero assetto della normativa lavoristica, in linea con l'attenuazione della specialità del rapporto di lavoro in discussione, ne ha rimarcato il graduale avvicinamento alla disciplina del rapporto di lavoro privato. Ha infatti evidenziato (cfr. Cass. n. 12601/2016 e Cass. n. 18660/2020) come, nel caso di prolungata copertura del posto, questa circostanza possa essere apprezzata e valutata dal giudice quale elemento presuntivo dell'esistenza di una effettiva vacanza del posto che, di fatto, è stato ricoperto dal lavoratore con qualifica inferiore, potendo altresì la protrazione dell'incarico essere valorizzata anche al fine di escludere la violazione dell'obbligo di provvedere alla copertura del posto mediante concorso, in quanto essa, induttivamente, dimostra l'inesistenza di una riserva di concorso per il conferimento della relativa qualifica. Siffatta lettura risulta peraltro coerente con il disposto dell'art. 1 del citato accordo allorché è in esso precisato che la definizione della categoria di “quadro” è caratterizzata, inoltre, dalla capacità di contribuire, con specifica autonomia e particolare originalità e creatività, al raggiungimento degli obiettivi assegnati, nonché dalla capacità di organizzare, integrare e/o sovraintendere circa l'utilizzo delle risorse affidate. L'accertamento giudiziale dello svolgimento di mansioni corrispondenti al livello o al parametro, quale risultante delle menzionate capacità dimostrate proprio dal conferimento di quelle mansioni di fatto, determinativo della possibilità che il dipendente possa essere riconosciuto come “quadro”, ai sensi dell'art. 1, dell'accordo nazionale 2/6/1987, istitutivo della categoria, nonché dell'art. 2, nn. 8 e 16 lettera B, dell'accordo nazionale
27/11/2000, non può che far conseguire oltre che il riconoscimento della qualifica anche la relativa indennità di funzione. Diversamente, si avrebbe un'ingiustificata differenziazione allorché il dipendente agisca giudizialmente e, pur vedendo riconosciute le proprie ragioni, debba “scontare” il ricorso all'autorità giudiziaria (cfr. sent. Cass. Sez. Lav. n. 24830 del 16.09.2024: “Nel settore degli autoferrotranvieri, in caso di accertamento giudiziale dello svolgimento in fatto delle superiori mansioni di quadro - ai sensi dell'art. 1 dell'accordo nazionale del 2 giugno 1987 (istitutivo della categoria), nonché dell'art. 2, nn. 8 e 16, lett. b, dell'accordo nazionale del 27 novembre 2000 - al dipendente compete, oltre al superiore inquadramento, anche l'indennità di funzione”).
Alla luce di quanto esposto, non appare pertinente l'argomentazione di parte convenuta, secondo cui la domanda giudiziale si fonda esclusivamente sulla circostanza che l'attore avrebbe sostituito il dott.
precedente Capo Unità Organizzativa Settore Affari Generali collocato in quiescenza, quasi Per_2 che le mansioni e le qualifiche dei lavoratori possano trasmettersi per eredità da coloro che precedentemente occupavano lo stesso posto di lavoro.
Si osserva, in contrario, che il riconoscimento in favore del ricorrente della figura di quadro si basa, non sulla mera sostituzione del precedente Capo dell'Unità Organizzativa, ovvero sulla collocazione in organico dell'interessato nella posizione organizzativa del dott. collocato in quiescenza, Per_2 bensì sul concreto accertamento che il primo, a seguito del pensionamento del secondo, ha svolto le sue medesime funzioni con autonomia e responsabilità, nonché con capacità organizzativa dimostrata proprio dal conferimento di quelle mansioni fattuali per un tempo prolungato (a decorrere dal
01.07.2011).
Al riconoscimento del ricorrente come quadro, consegue l'attribuzione in suo favore della relativa indennità di funzione, nell'importo che egli rivendica di euro 102.922,32, come da conteggi da esso allegati e non contestati dall'azienda.
Parte resistente va dunque condannata a corrispondere all'istante la suddetta somma, a titolo di indennità di merito, funzione e quadro, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, ex art. 429 c.p.c., dal dovuto al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede: 1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente, per le causali indicate in parte motiva, della somma complessiva di euro 102.922,32, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al soddisfo;
2) condanna parte convenuta a rifondere a parte attrice le spese di lite, che liquida in euro 8.000,00, per compenso, oltre spese, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore attoreo antistatario.
Catanzaro, 05.12.2025
Il Giudice del Lavoro
SC AG
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. SC AG, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1675/2020 R.G. promossa:
da
(C.F.: C.F. , difeso dall'avv. Rosa Bonavoglia;
Parte_1 C.F._1
ricorrente contro
, con sede a , al Viale Controparte_1 CP_1
GN IA (C.F.: ), in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante P.IVA_1
p.t., avv. Marco Azzarito Cannella, difesa dall'avv. Marco Santoemma;
resistente provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'epigrafato ricorrente reclama dalla alle cui dipendenze svolge attività lavorativa CP_1 con la qualifica di Capo Unità Organizzativa, parametro 230, il pagamento delle indennità di merito, funzione e quadro che ha maturato nell'importo complessivo di euro 102.922,32, oltre interessi e rivalutazione. Assume a fondamento della pretesa che la suddetta qualifica gli era stata riconosciuta retroattivamente a decorrere dal 01.07.2011, con ordine di servizio n. 67/2017 che aveva recepito l'accordo sindacale sottoscritto tra le parti in data 03.12.2012. Precisa che l'indennità di era Pt_2 stata autorizzata dal Direttore Generale p.t. dell' , in esito al parere emesso, su richiesta della CP_1 società datrice, dal consulente del lavoro, dott. il quale aveva illustrato le ragioni per cui Per_1
l'emolumento in questione era dovuto ad esso ricorrente. Lamenta la mancata erogazione dell'indennità che aveva più volte sollecitata al datore, fino a quando, con provvedimento prot. n.
1507 del 21.05.2018, il nuovo amministratore unico dell' aveva dichiarato che l'indennità di CP_1 funzione e quadro non gli spettava.
Resiste alla domanda la costituita la quale espone che, in base al quadro regolatorio CP_1 definito dal combinato disposto dell'art. 2, n. 8, dell' el 27.11.2000 e dell'art. 1 dell' el CP_2 CP_2
02.06.1987, i quadri sono individuati dall'azienda tra i lavoratori cui è attribuito il parametro 250 o il parametro 230 e che ad essi soltanto spetta la relativa indennità di funzione: ciò perché il riconoscimento formale della qualifica di quadro, mai deciso dall'azienda in favore dell'istante, costituisce requisito indefettibile per l'attribuzione della retribuzione accessoria che il datore attribuisce, non in via generalizzata a tutti i lavoratori appartenenti ai parametri 230 e 250, ma soltanto a coloro che abbiano denotato un grado elevato di capacità gestionale, organizzativa, professionale, funzioni di rilevante importanza e responsabilità, ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi stabiliti dall'azienda.
All'odierna udienza, il giudice ha riservato la causa in decisione sulle conclusioni scritte rassegnate dalle parti.
La domanda è fondata.
Si osserva in diritto che il peculiare rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri è regolato da una disciplina speciale e che la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 12601/2016) ha statuito che nel rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, in tema di svolgimento di mansioni superiori, pur non applicandosi l'art. 2103 c.c. sulla cd. promozione automatica, ma vigendo ancora l'art. 18 dell'allegato A del r. d. n. 148 del 1931, la pluriennale copertura del posto da parte del lavoratore con qualifica inferiore costituisce elemento presuntivo della relativa vacanza, dell'assenza di una riserva datoriale di provvedervi mediante concorso e dell'idoneità del dipendente all'esercizio delle mansioni superiori, sicché, in linea con l'attenuazione della specialità del rapporto di lavoro in questione in graduale avvicinamento alla disciplina del rapporto di lavoro privato, al lavoratore può essere riconosciuto il diritto all'inquadramento superiore (nello stesso senso, anche Cass. n.
18660/2020 e, in motivazione, Cass. 09.09.2019 n. 22491 e Cass. 06.09.2019 n. 22364).
Gli artt. 2, n. 8, A.N. 27.11.2000 e 1 A.N. 02.06.1987 fanno riferimento alla circostanza che i quadri siano “individuati” dall'azienda tra i lavoratori inseriti nelle figure ricomprese nell'area professionale
1 e, poi, a partire dalla data di applicazione della nuova classificazione di cui all'ultimo Accordo
Nazionale del 2000, fra i lavoratori cui sono attribuiti i parametri 230 e 250.
Parte resistente, sulla scorta dell'inciso “individuati”, prospetta l'esclusione della pertinenza dell'indennità per coloro che siano privi della formale nomina da parte datoriale. Sennonché, i summenzionati principi valorizzano, ai fini del riconoscimento del superiore inquadramento, la pluriennale copertura del posto da parte del lavoratore con qualifica inferiore, senza che possa valutarsi come ostativa l'assenza del requisito formale di assegnazione nella categoria dei quadri.
Nel caso concreto, è pacifico che al ricorrente sia stata convenzionalmente assegnata la qualifica di
Capo Unità Organizzativa, parametro 230, sin dal 01.07.2011 (cfr. ordine di servizio n. 67/2017 che ha recepito l'accordo sindacale sottoscritto tra le parti in data 03.12.2012) e che tale profilo professionale rientri in quelli astrattamente previsti per il riconoscimento della figura di Quadro
Aziendale.
E' parimenti incontestato, oltre che documentalmente acclarato (cfr. anche sentenza n. 1121/2016 del Tribunale di Catanzaro, in atti) che, a partire da tale data, l'istante abbia sostituito l'allora Capo
Unità Organizzativa, dott. posto in quiescenza per anzianità, il quale, inquadrato con il profilo Per_2 professionale di Capo Unità Organizzativa parametro 230, era stato formalmente individuato dalla Contro come “Quadro”. Ed è emerso, altresì, nel corso dell'istruttoria, che la figura di Quadro Contro aziendale, introdotta dalla fin dall'ottobre 1989, era stata riconosciuta a tutti i dipendenti che avevano rivestito il parametro professionale 230 (cfr. deposizione resa dal teste , Testimone_1 preposto all'Ufficio del Personale).
A decorrere dal riconoscimento in suo favore del parametro 230 (01.07.2011), il ricorrente, per come ha allegato in ricorso senza che l'azienda abbia sollevato contestazioni sul punto, ha svolto, con abitualità e prevalenza, le medesime mansioni in precedenza espletate dal suo predecessore dott.
sovraintendendo alla gestione amministrativa degli approvvigionamenti e delle forniture Per_2
(procedure all'acquisto, predisposizione dei bandi di gara per le forniture soggette all'obbligo, gestione delle procedure di gara), nonché alla predisposizione dei contratti di acquisto di beni e servizi, gestendo otto dipendenti in forza al settore Affari Generali, nonché, fino all'anno 2024, otto dipendenti del settore Mobilità che gli era stato affidato con ordine di servizio n. 163 del 10.10.2017.
A titolo esemplificativo, vi è in atti l'ordine di servizio n. 163 del 10.10.2017, con cui il Direttore Contro Generale dell' ai fini della riqualificazione del settore della mobilità ed in attesa di una più ampia e completa della pianta organica aziendale, affidava al ricorrente la gestione del servizio strisce blu e del personale ad esso assegnato.
Lo stesso prospetto relativo all'Organigramma Unità Organizzativa Contratti – Affari Generali e
Mobilità, esibito dal ricorrente e non contestato dall'azienda, contempla un numero di risorse umane assegnate al settore pari a venti unità e pone al vertice della struttura il Capo Unità Organizzativa
Contratti Affari Generali Mobilità, individuato nella persona del ricorrente. Tanto rivela la sua capacità di contribuire, con specifica autonomia ed assunzione di responsabilità, al raggiungimento degli obiettivi assegnati, nonché di organizzare, integrare e/o sovraintendere all'utilizzo delle risorse affidate e ciò consente di riconoscere lo svolgimento, ad opera dell'istante, di mansioni corrispondenti alla categoria ambìta, quale risultante delle menzionate capacità dimostrate proprio dal conferimento di quelle mansioni di fatto, ciò che determina la possibilità che il dipendente possa essere riconosciuto come “quadro”, ai sensi dell'art. 1, dell'accordo nazionale del 02.06.1987, istitutivo della categoria, nonché dell'art. 2, nn. 8 e 16, lettera B, dell'accordo nazionale del 27.11.2000.
Nella specie, dunque, l'assegnazione dell'attore nella categoria lavorativa dei quadri deriva dalla circostanza che il medesimo ha svolto, in concreto, sin dall'anno 2011, con un incarico protratto nel tempo, le suindicate funzioni, laddove, seguendo per un momento la tesi datoriale, dovrebbe sostenersi che, pur riconosciute le mansioni superiori in ragione dei suindicati requisiti (pluriennale copertura del posto da parte del lavoratore con qualifica inferiore presuntivo della relativa vacanza, assenza di una riserva datoriale di provvedervi mediante concorso e idoneità del dipendente all'esercizio delle superiori mansioni dimostrata in concreto), non possa essere attribuita l'indennità per mancanza del formale provvedimento datoriale.
Tale assunto è però smentito dalla menzionata giurisprudenza della Suprema Corte la quale, leggendo le norme speciali nell'ottica evolutiva dei diritti in questione e dell'intero assetto della normativa lavoristica, in linea con l'attenuazione della specialità del rapporto di lavoro in discussione, ne ha rimarcato il graduale avvicinamento alla disciplina del rapporto di lavoro privato. Ha infatti evidenziato (cfr. Cass. n. 12601/2016 e Cass. n. 18660/2020) come, nel caso di prolungata copertura del posto, questa circostanza possa essere apprezzata e valutata dal giudice quale elemento presuntivo dell'esistenza di una effettiva vacanza del posto che, di fatto, è stato ricoperto dal lavoratore con qualifica inferiore, potendo altresì la protrazione dell'incarico essere valorizzata anche al fine di escludere la violazione dell'obbligo di provvedere alla copertura del posto mediante concorso, in quanto essa, induttivamente, dimostra l'inesistenza di una riserva di concorso per il conferimento della relativa qualifica. Siffatta lettura risulta peraltro coerente con il disposto dell'art. 1 del citato accordo allorché è in esso precisato che la definizione della categoria di “quadro” è caratterizzata, inoltre, dalla capacità di contribuire, con specifica autonomia e particolare originalità e creatività, al raggiungimento degli obiettivi assegnati, nonché dalla capacità di organizzare, integrare e/o sovraintendere circa l'utilizzo delle risorse affidate. L'accertamento giudiziale dello svolgimento di mansioni corrispondenti al livello o al parametro, quale risultante delle menzionate capacità dimostrate proprio dal conferimento di quelle mansioni di fatto, determinativo della possibilità che il dipendente possa essere riconosciuto come “quadro”, ai sensi dell'art. 1, dell'accordo nazionale 2/6/1987, istitutivo della categoria, nonché dell'art. 2, nn. 8 e 16 lettera B, dell'accordo nazionale
27/11/2000, non può che far conseguire oltre che il riconoscimento della qualifica anche la relativa indennità di funzione. Diversamente, si avrebbe un'ingiustificata differenziazione allorché il dipendente agisca giudizialmente e, pur vedendo riconosciute le proprie ragioni, debba “scontare” il ricorso all'autorità giudiziaria (cfr. sent. Cass. Sez. Lav. n. 24830 del 16.09.2024: “Nel settore degli autoferrotranvieri, in caso di accertamento giudiziale dello svolgimento in fatto delle superiori mansioni di quadro - ai sensi dell'art. 1 dell'accordo nazionale del 2 giugno 1987 (istitutivo della categoria), nonché dell'art. 2, nn. 8 e 16, lett. b, dell'accordo nazionale del 27 novembre 2000 - al dipendente compete, oltre al superiore inquadramento, anche l'indennità di funzione”).
Alla luce di quanto esposto, non appare pertinente l'argomentazione di parte convenuta, secondo cui la domanda giudiziale si fonda esclusivamente sulla circostanza che l'attore avrebbe sostituito il dott.
precedente Capo Unità Organizzativa Settore Affari Generali collocato in quiescenza, quasi Per_2 che le mansioni e le qualifiche dei lavoratori possano trasmettersi per eredità da coloro che precedentemente occupavano lo stesso posto di lavoro.
Si osserva, in contrario, che il riconoscimento in favore del ricorrente della figura di quadro si basa, non sulla mera sostituzione del precedente Capo dell'Unità Organizzativa, ovvero sulla collocazione in organico dell'interessato nella posizione organizzativa del dott. collocato in quiescenza, Per_2 bensì sul concreto accertamento che il primo, a seguito del pensionamento del secondo, ha svolto le sue medesime funzioni con autonomia e responsabilità, nonché con capacità organizzativa dimostrata proprio dal conferimento di quelle mansioni fattuali per un tempo prolungato (a decorrere dal
01.07.2011).
Al riconoscimento del ricorrente come quadro, consegue l'attribuzione in suo favore della relativa indennità di funzione, nell'importo che egli rivendica di euro 102.922,32, come da conteggi da esso allegati e non contestati dall'azienda.
Parte resistente va dunque condannata a corrispondere all'istante la suddetta somma, a titolo di indennità di merito, funzione e quadro, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, ex art. 429 c.p.c., dal dovuto al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede: 1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente, per le causali indicate in parte motiva, della somma complessiva di euro 102.922,32, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al soddisfo;
2) condanna parte convenuta a rifondere a parte attrice le spese di lite, che liquida in euro 8.000,00, per compenso, oltre spese, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore attoreo antistatario.
Catanzaro, 05.12.2025
Il Giudice del Lavoro
SC AG