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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/06/2025, n. 2858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2858 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. 17/2019 R.G.A.C.
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
Udienza del 5.6.2025
Verbale dell'udienza di discussione relativa alla causa civile iscritta al n. 17/2019 R.G., vertente tra:
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
Parte_4 dinanzi alla Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, composta dai signori magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore
E' presente, per parte appellante, l'Avvocato Sabato G. Perna che si riporta agli atti e verbali di causa.
E' presente, per parte appellata, l'Avvocato Lucia Sibilla che dichiara di essere presente anche per delega orale dell'Avvocato Andrea A. Ruggiero e si riporta agli atti e verbali di causa.
La Corte invita a procedere alla discussione della causa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 281 sexies c.p.c..
L'Avv.to Perna riporta alle richieste e conclusioni contenute nei propri atti e nei verbali di causa, nonché alla documentazione esibita.
L'Avv.to Sibilla si riporta alle richieste e conclusioni contenute nei propri atti e nei verbali di cau- sa, nonché alla documentazione esibita.
La Corte, si riserva di provvedere in prosieguo.
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
1
La Corte, successivamente, in assenza delle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies cpc.
R.G. 17/2019 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Napoli, sezione sesta civile, nelle persone dei seguenti ma- gistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 17/2019 R.G. - avente ad oggetto appello promosso avverso la sentenza n. 992/2018, emessa in data 23.5.2018 nel procedimento n.
3790/2011, dal Tribunale di Nola - vertente
tra
( ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), ( ), rap- C.F._2 Parte_3 CodiceFiscale_3 presentati e difesi dagli Avvocati Sabato G. Perna e elettiva- Controparte_1 mente domiciliati presso lo studio del primo difensore in Napoli, Via Andrea
d'Isernia, n. 38; appellante
e
( , rappresentato e difeso dagli Avvo- Parte_4 C.F._4 cati Andrea A. Ruggiero e Lucia Sibilla, elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo difensore in Nola (NA), Via San Felice n. 62;
appellato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo
1.1 Con atto di citazione spedito il 10.5.2011, esponeva: a) di Parte_4 risiedere, unitamente alla propria famiglia, in San Giuliano Milanese, Via Menta- na, n. 17, dove è sito fabbricato in cui è ubicato il “Caffè Luciano Anema e Core” di del quale l'istante è socio accomandante;
b) in Controparte_2
2
ragione delle difficoltà economiche che stava attraversando, nell'anno 2006
[...]
chiedeva aiuto allo zio , per trovare una nuova Persona_1 Parte_4 occupazione e far fronte al debito vantato nei confronti del Credito Emiliano, che, stante il mancato pagamento delle rate del mutuo, nel 2004 aveva trascritto un pi- gnoramento immobiliare sull'immobile di proprietà dei predetto Persona_2
[.
(e di , sito in Roccarainola;
c) l'attore, al fine aiutare il NI, gli Parte_1 affidava la gestione del bar – tavola calda “Caffè Luciano Anema e Core”, conce- dendogli altresì in comodato gratuito uno degli appartamenti sovrastanti al predet- to locale;
d) nel giugno 2007, a fronte delle pressanti richieste ricevute dal NI e dalla di lui moglie, lo zio decideva di concedere loro un prestito di € Pt_4
90.000,00, che sarebbe stato utilizzato per saldare il debito vantato nei confronti della , evitando la vendita all'asta dell'immobile pignorato;
e) i coniugi Pt_5 si impegnavano a restituire l'importo con rate mensili o tramite i Parte_6 proventi dell'attività di bar o tramite il ricavato della vendita di villetta sita in Roc- carainola (a terzi o ancora al predetto zio); f) ai colloqui relativi assistevano
[...]
, e , compagna di Persona_3 Controparte_2 Testimone_1 Pt_7
; g) faceva presente come fosse preferibile che il pagamen-
[...] Parte_2 to non venisse effettuato da soggetto recante il medesimo cognome, per cui veniva contattato il Sig. affinché questi si presentasse alla Banca creditrice CP come terzo espromittente;
h) nella prima decade di luglio 2007, Controparte_4
[...
, presente il figlio , consegnava in contanti la somma di € 90.000,00 CP_2 alla Sig.ra che, giunta in Campania, la consegnava al il quale richie- Pt_1 CP deva l'emissione di 13 assegni per un valore complessivo di € 80.000,00; i) con il predetto importo, tra il 13.07.2007 e il 19.07.2007, il saldava il debito dei CP coniugi verso la , anche se nella descrizione dei versa- Parte_6 Pt_5 menti non si rinvenivano euro 10.000; l) dopo la parziale restituzione, per euro
36.000,00, della somma concessa a mutuo – avvenuta tra settembre 2007 e ottobre
2008 – e sospendevano i pagamenti per il residuo Parte_1 Parte_2 debito di € 54.000,00; m) a seguito di ispezione ipotecaria, Parte_4 apprendeva che l'immobile in Roccarainola era stato donato in data 17.07.2007 al figlio e che sia l'ipoteca che il pignoramento della CRE- Parte_3
DEM erano stati cancellati;
n) nel febbraio 2011 i convenuti, del tutto improvvi- samente, abbandonavano la casa concessa loro in comodato;
o) dei fatti veniva in- vestita l Procura della Repubblica.
L'istante, quindi, chiedeva dichiarare l'inefficacia dell'atto di donazione stipulato in data 17.07.2007 per Notaio Dott. rep. 43631 e rac. 6839, tra- Persona_4 scritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Santa Maria C.V. il 27.07.2007 ai nn.
23398/46383, con il quale i coniugi e avevano Parte_2 Parte_1 trasferito al figlio la piena proprietà del bene sito in Rocca- Parte_3
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rainola, distinto in Catasto al foglio 29, particella 1166, sub. 9, nonché la compro- prietà del viale pedonale del comune accesso da Via Pietro ZI e della piccola area di parcheggio con accesso da Via Pietro ZI, distinta con il subalterno 11, in comune con bene appartenente ad altri.
All'udienza del 10.01.2012, con separate comparse, si costituivano i convenuti, chiedendo il rigetto della domanda e deducendo il difetto di legittimazione attiva, non avendo avuto, i predetti, alcun rapporto con l'attore, e sostenendo che l'unico rapporto che si era instaurato era stato quello con il Sig. CP
Evidenziavano che l'atto di riconoscimento non era sottoscritto e allegavano l'inesistenza dei presupposti per agire in revocatoria.
In ogni caso, evidenziavano che il debito verso la banca era stato estinto sì con la partecipazione del Sig. ma con denaro derivato dal lavoro del nucleo fami- CP liare dei coniugi – Parte_2 Pt_1
Circa l'eventus damni, deducevano come, alla data della donazione, sul bene og- getto di revoca erano ancora iscritte sia l'ipoteca che il pignoramento, per cui al- cuna utilità avrebbe potuto ottenere l'attore dall'accoglimento dell'azione.
Il Tribunale, con la sentenza impugnata, così ha disposto: “dichiara l'inefficacia nei confronti del Sig. dell'atto di donazione stipulato in data Parte_4
17.07.2007 per Notaio Dott. – rep. 43631 e rac. 6839 – trascrit- Persona_4 to presso la Conservatoria dei RR.II. di Santa Maria C.V. il 27.07.2007 ai nn.
23398/46383; autorizza il Conservatore dei RR.II. territorialmente competente ad annotare la presente sentenza con esonero da ogni sua responsabilità…”.
Il Tribunale ha ritenuto verosimile la ricostruzione operata da : Parte_4
“gli indizi ritenuti rilevanti da questo Giudice consistono: 1) nella circostanza
(confermata dal che il sia stato incaricato dal;
CP CP Parte_4 da essa si deduce che vi era un interesse del mandante a che le somme fossero uti- lizzate proprio per estinguere il debito verso la al fine di liberare il bene Pt_5 dall'ipoteca e dal pignoramento, considerato che esso avrebbe dovuto costituire la garanzia principale dell'obbligazione di restituzione della somma mutuata;
2) nel- la circostanza (confermata dal che il non era persona in precedenza CP CP già conosciuta dai convenuti;
perché la ZI si sarebbe rivolta a persona ad essa sconosciuta se non per soddisfare una richiesta espressa del mutuante?; 3) nella mancata contestazione della circostanza relativa alla già avvenuta restituzione di euro 36.000,00; 4) nella circostanza del possesso da parte dell'attore di una foto- copia delle matrici degli assegni circolari utilizzati dal per il pagamento del CP debito;
5) nella circostanza della scarsa probabilità che in così poco tempo i con- venuti tra il 2006 ed il 2007 abbiano potuto accantonare una somma di quell'im- porto, pur essendo, a loro dire, sottopagati ed in crisi finanziaria;
6) nella manca- ta indicazione da parte dei convenuti di ulteriori e meglio precisate fonti di entrate
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provenienti da altri soggetti per presunte cessioni e prestiti”.
Il giudice di prime cure ha quindi ritenuto, “in via del tutto incidentale, che il cre- dito dell'attore sia quantomeno probabile”, nonché sussistenti gli altri requisiti ri- chiesti dall'art. 2901 cc.
Avverso la predetta pronuncia, e Parte_1 Parte_2 Parte_8
, con atto spedito in data 24.12.2018 (il 23.12.2018 cadeva di domenica),
[...] hanno proposto appello, costituendosi in data 3.1.2019.
Con il primo motivo, gli appellanti hanno dedotto che nel momento in cui il Tribu- nale ha qualificato il Sig. “espromittente, quale (preteso) mandatario senza CP rappresentanza di ”, avrebbe dovuto ritenere esistente il rap- Parte_4 porto unicamente tra espromittente, e il creditore. CP
Con il secondo motivo, è stata contestata la valutazione presuntiva eseguita dal giudice di prime cure.
Con il terzo motivo è stato contestato l'eventus damni, per essere Parte_2
titolare di due terreni e per la circostanza che, al momento della donazione,
[...] era ancora iscritta sul bene ipoteca da parte della che aveva poi trascritto Pt_5 pignoramento.
Si è costituito , contestando l'avverso dedotto e chiedendo il Parte_4 rigetto della domanda, oltre che una pronuncia di inammissibilità dell'impugnazione.
2. Questioni preliminari
2.1 In primo luogo, va chiarito che ogni statuizione non oggetto di univoca impu- gnazione, ex art. 342 cpc, deve reputarsi coperta dal giudicato.
2.2 Sempre in via preliminare, va detto che l'appello appare sufficientemente spe- cifico e rispetta i canoni richiesti dall'art. 342 c.p.c. ratione temporis vigente, avendo l'appellante ritualmente contestato glia aspetti rilevanti della motivazione della sentenza di prime cure.
3. Il Merito
3.1 Ciò posto, come è noto, l'art. 2901 cc, nel disciplinare l'esercizio dell'azione revocatoria, prevede che il creditore, anche se il credito sia soggetto a condizione o a termine, possa domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli at- ti di disposizione del patrimonio coi quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ra- gioni, quando concorrono le seguenti condizioni:
• che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;
• che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse parteci- pe della dolosa preordinazione.
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Necessario presupposto dell'azione revocatoria è, dunque, in primo luogo,
l'esistenza di un credito, ancorché sottoposto a termine o condizione.
Non è necessario che il credito sia "liquido", ossia determinato nel suo ammontare o facilmente liquidabile (Cassazione civile, sez. I, 2 aprile 2004, n. 6511).
Inoltre, l'azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la sola esistenza di un debito, e non anche la sua concreta esigibilità (Cassazione civile, sez. III, 27 giugno 2002, n. 9349; Cass. civ. VI-III, 03/06/2020, n. 10522).
Per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria, per atti successivi al sorgere del credito, è sufficiente una ragione di credito anche eventuale ed il requisito dell'anteriorità, rispetto all'atto impugnato, del credito a tutela del quale la predetta azione viene esperita, deve essere riscontrato in base al momento in cui il credito stesso insorga e non a quello del suo accertamento giudiziale (Cassazione civile, sez. I, 10 febbraio 1996, n. 1050; Cass. civ., III, 05/09/2019, n. 22161).
Infatti, va detto che anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è ido- neo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione giudiziale in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 c.c., avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore (Cass. civ., Sez. Unite, 18/05/2004, n. 9440; Cass. civ. VI-
III, 05/02/2019, n. 3369).
Ulteriore necessario presupposto per l'esercizio dell'azione revocatoria è l'eventus damni, ovvero il pregiudizio che dall'atto revocando può derivare alle ragioni del creditore.
L'eventus damni può consistere non solo in una variazione quantitativa del patri- monio del debitore (ad esempio, conseguente alla dismissione dei beni), ma anche ad una variazione qualitativa (Cassazione civile, sez. III, 6 maggio 1998, n. 4578; cfr. anche Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 17/05/2022, n. 15866).
Tale rilevanza qualitativa e quantitativa dell'atto di disposizione deve essere pro- vata dal creditore che agisce in revocatoria, mentre è onere del debitore, per sot- trarsi agli effetti dell'azione revocatoria, provare che il proprio patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (Cassazione civile, ult. cit.).
In ogni caso, l'eventus damni ricorre non solo quando l'atto di disposizione deter- mini la perdita della garanzia patrimoniale del creditore, ma anche quando tale atto comporti una maggiore difficoltà ed incertezza nell'esazione coattiva del credito
(cfr. Cassazione Civ., I, 26.2.2002, n. 2792; Cassazione civile, sez. II, 29 ottobre
1999, n. 12144; Cass. civ. Sez. I Ord., 27/02/2024, n. 5113).
L'onere probatorio del creditore si restringe alla dimostrazione della variazione pa- trimoniale, senza che sia necessario provare l'entità e la natura del patrimonio del
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debitore dopo l'atto di disposizione, non potendo il creditore valutarne compiuta- mente le caratteristiche. Per contro, il debitore deve provare che, nonostante l'atto di disposizione, il suo patrimonio ha conservato valore e caratteristiche tali da ga- rantire il soddisfacimento delle ragioni del creditore senza difficoltà (Cass. civ.,
Sez. III, 04/07/2006, n. 15265; Cass. civ. Sez. I Ord., 27/02/2024, n. 5113, cit.).
Nel caso in cui il debitore disponga del suo patrimonio mediante vendita conte- stuale di una pluralità di beni, l'esistenza e la consapevolezza sua e dei terzi acqui- renti del pregiudizio patrimoniale che tali atti recano alle ragioni del creditore ai fini dell'esercizio da parte di quest'ultimo dell'azione pauliana, sono in re ipsa
(Cassazione civile, sez. III, 21 giugno 1999, n. 6248; Cass. civ., III, 25/07/2013, n.
18034).
Perché l'atto venga revocato, è necessario altresì che il comportamento del debito- re sia caratterizzato, sotto il profilo soggettivo, da un intento frodatorio.
Per la sussistenza del requisito, è tuttavia necessaria e sufficiente la consapevolez- za di arrecare pregiudizio agli interessi dei creditori, non essendo richiesto l'animus nocendi (Cassazione civile, sez. I, 26 febbraio 2002, n. 2792).
Ancora: “allorché l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, è ne- cessaria e sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore ("scientia damni"), essendo l'elemento soggettivo integrato dalla sem- plice conoscenza, cui va equiparata la agevole conoscibilità, nel debitore e, in ipo- tesi di atto a titolo oneroso, nel terzo di tale pregiudizio, a prescindere dalla speci- fica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione, e senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore ("consilium fraudis") né la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore” (Cass. civ.,
III, 1.6. 2000, n. 7262; Cass. civ., III, 29.7.2004, n. 14489).
Invece, quando l'atto di disposizione è anteriore al sorgere del credito, ai fini dell'integrazione dell'elemento soggettivo della "dolosa preordinazione", richiesta dall'art. 2901, comma 1, n. 1, c.c., non è sufficiente la mera consapevolezza, da parte del debitore, del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni dei creditori (cd. do- lo generico) ma è necessario che l'atto sia stato da lui compiuto in funzione del sorgere dell'obbligazione, al fine d'impedire o rendere più difficile l'azione esecu- tiva o comunque di pregiudicare il soddisfacimento del credito, attraverso una mo- dificazione della consistenza o della composizione del proprio patrimonio (cd. do- lo specifico), e che, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse a conoscenza dell'intento specificamente perseguito dal debitore rispetto al debito futuro (Cass. civ., Sez. Unite, Sentenza, 27/01/2025, n. 1898).
La partecipatio fraudis del terzo è richiesta invece per i soli atti di disposizione a titolo oneroso. La revocatoria ordinaria di atti a titolo gratuito non postula infatti
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che il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore sia conosciuto, oltre che dal debitore, anche dal terzo beneficiario, trattandosi di requisito richiesto appunto so- lo per la diversa ipotesi degli atti a titolo oneroso (Cassazione civile, sez. I, 12 aprile 2000, n. 4642; Cass. civ., sez. II, 17/05/2010, n. 12045).
Questi i principi espressi dalla giurisprudenza, che la Corte condivide e fa propri, va detto come i primi due motivi non possano essere condivisi.
In primo luogo, vale richiamare il principio secondo cui il giudicato si forma, oltre che sull'affermazione o negazione del bene della vita controverso, sugli accerta- menti logicamente preliminari e indispensabili ai fini del deciso, quelli cioè che si presentano come la premessa indefettibile della pronunzia, mentre non comprende le enunciazioni puramente incidentali e in genere le considerazioni estranee alla controversia e prive di relazione causale col deciso. L'autorità del giudicato è cir- coscritta oggettivamente in conformità alla funzione della pronunzia giudiziale, di- retta a dirimere la lite nei limiti delle domande proposte, sicché ogni affermazione eccedente la necessità logico giuridica della decisione deve considerarsi un "obiter dictum", come tale non vincolante (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 08/02/2019, n.
3793).
Ciò posto, nella specie, il Tribunale ha scritto: “essendo stato utilizzato per la estinzione del debito lo strumento giuridico della espromissione, un diritto di cre- dito in capo all'attore sembrerebbe effettivamente non poter sussistere, in quanto unico, secondo la fattispecie astratta dell'espromissione, unico titolare di un even- tuale diritto di regresso verso gli espromessi, non può essere che l'espromittente
(art. 1299 c.c.).
Il ha però riferito, nel corso della sua deposizione testimoniale, di aver rice- CP vuto l'incarico ad assumere il debito verso la dal signor Pt_5 Persona_5
”.
[...]
E la ricostruzione del Giudice di prime cure appare condivisibile, posto che il Sig.
nella complessiva vicenda, si reputa abbia assunto una veste puramente ap- CP parente, e in ogni caso senza alcun interesse proprio, stante – appunto – l'incarico conferito da chi ha poi agito in revocatoria.
Va aggiunto, anche con riguardo al secondo motivo, che la ricostruzione della vi- cenda così operata non richiedeva la proposizione di domanda di simulazione, stante anche il carattere meramente incidentale dell'accertamento sotteso alla do- manda di revocatoria.
Quanto poi alla individuazione della ragione creditoria, va detto che la ricostruzio- ne operata dal Tribunale, fondata sulle circostanze, 1) che il fosse stato inca- CP ricato dal;
2) che il non fosse persona in precedenza già Parte_4 CP conosciuta dai convenuti;
3) del possesso, da parte dell'attore, di una fotocopia del- le matrici degli assegni circolari utilizzati dal per il pagamento del debito;
4) CP
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della scarsa probabilità che in così poco tempo i convenuti tra il 2006 ed il 2007 avessero potuto accantonare una somma di quell'importo, pur essendo, a loro dire, sottopagati ed in crisi finanziaria;
5) della mancata indicazione, da parte dei con- venuti, di ulteriori e meglio precisate fonti di entrate provenienti da altri soggetti per presunte cessioni e prestiti, rende non inverosimile la tesi prospettata, anche prescindendo dalla valorizzazione della mancata contestazione della circostanza relativa alla già avvenuta restituzione di euro 36.000,00 (per avere gli appellanti comunque contestato il credito).
Come visto, non si tratta di accertare in maniera univoca il credito (cfr. anche subi- to infra).
Del resto, a fronte di tali obiezioni, alcuna documentazione utile gli istanti hanno offerto circa lo svolgimento di attività che avrebbe comportato utili sufficienti ad estinguere il debito.
Né le dichiarazioni testimoniali rese nel corso del giudizio di primo grado appaio- no idonee a sorreggere una tale tesi.
La teste, figlia di escussa all'udienza del 29 Testimone_2 Parte_1 settembre 2015, ha riferito “… i ricavi erano relativi ad una cessione di quote del- la società “La Vetta”… non ricordo esattamente quanto incassò mia madre dalla cessione, ma ciò insieme al lavoro ed agli aiuti dei familiari gli permise di estin- guere… i familiari che la aiutarono furono i fratelli e le sorelle. Non so esattamen- te chi furono…non ricordo esattamente l'ammontare del mutuo”.
Il teste , escusso alla medesima udienza, ha dichiarato: Testimone_3
“…RT mi disse che aveva un debito con la , la stessa mi Pt_5 Parte_1 disse della esistenza del mutuo che lo stesso fu estinto con l'aiuto dei parenti…non so precisare chi furono i parenti, ma so che una parte fu pagata con il lavoro della mamma (evidentemente si tratta di mero refuso)…preciso che i familiari furono quelli della , ma sempre perché riferitami… so che mia madre (anche Parte_1 in questo caso dovrebbe trattarsi di mero refuso) fece una cessione di quote socie- tarie e per tale cessione riuscì a estinguere il debito con la , ma non so di Pt_5 che cessione si tratti. Ciò perché riferitami da e da Parte_9 Per_6
[...
”.
Il teste , sentito all'udienza del 22.3.2016, ha dichiarato: “preci- Testimone_4 so che so di questa circostanza in quanto ho partecipato agli (illeggibile). La sig.ra infatti, si è rivolta anche alla mia famiglia per avere in prestito i Pt_1 soldi per l'estinzione del debito contratto per costruire la casa…mi risulta che poi questi soldi gli sono stati consegnati dai propri familiari, anche come cessione delle quote dell'azienda di famiglia (Villa ZI), a seguito di dissapori tra fratel- li. Posso dire che quanto innanzi, perché ho lavorato sia presso Villa ZI e sia perché ho fatto un'esperienza anche a Milano con loro”.
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Si tratta di dichiarazioni assolutamente generiche ed in parte de relato che nulla aggiungono al fumoso quadro probatorio prospettato da parte appellante.
Inoltre, nel giudizio di primo grado, (udienza del 13.1.2015) ha CP confermato di essere stato contattato da . Parte_10
Va ancora aggiunto, quale ulteriore motivo di reiezione, come la ricostruzione ope- rata dagli appellanti risulti fallace e comunque non lineare.
Sia (pag. 7) che (pag. 7), nella comparsa di costi- Parte_1 Parte_2 tuzione in primo grado, hanno scritto: “in effetti, il debito è stato estinto con la partecipazione fittizia di un espromissore (nella specie il Sig. che ha solo CP sostituito un altro fiduciario dei coniugi con denaro derivato Parte_6 dal duro lavoro dei signori e del loro nucleo familiare, che Parte_6 hanno loro procurato autonomamente e indipendentemente mensilmente la provvi- sta degli assegni versati alla banca”.
E tuttavia, va qui ribadito che ha dichiarato, in primo luogo, CP
“…credo nel 2006 2007 fui chiamato dal sig. , il quale mi disse Parte_4 che suo NI , era nei guai, ed io avrei dovuto fare un piacere al NI Per_7 cambiando dei soldi in assegni e altrimenti suo NI era rovinato ed io mi resi disponibile questo è quello che ho fatto”; ha poi aggiunto di avere conosciuto “…la signora solo in quell'occasione. Preciso che la conobbi poco tempo prima Pt_1 della consegna dei soldi”.
Dunque, se da una parte si è sostenuto che unico legittimato attivo era il Sig. _5
[.
, dall'altra si è affermato, in maniera contraddittoria, che il danaro proveniva dal lavoro del nucleo familiare degli appellanti, ma risulta di difficile comprensione proprio la partecipazione del Sig. che nella specie era stato incaricato da CP
, mentre si è già detto sulla mancanza di prova univoca della Parte_4 provenienza delle somme.
Pertanto, e tenuto conto della condivisibile ricostruzione operata dal Tribunale, va detto come la Corte aderisca all'impostazione secondo cui ai fini dell'esperibilità dell'azione revocatoria ordinaria non è necessario che il creditore sia titolare di un credito certo, liquido ed esigibile, bastando una semplice aspettativa che non si ri- veli "prima facie" pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, anche se non definitivamente accertata (Cass. civ., III, 15/05/2018, n. 11755; Cass. civ. II,
18/07/2008, n. 20002).
Si è ancora ad esempio sostenuto che poiché “l'azione revocatoria può essere pro- posta non solo a tutela di un credito certo, liquido ed esigibile, in coerenza con la sua funzione di conservazione dell'integrità del patrimonio del debitore, quale ga- ranzia generica delle ragioni creditizie, anche a tutela di una legittima aspettativa di credito, che non si rilevi prima facie pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, anche se non definitivamente accertata - non è da escludere in caso di
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contratto di cessione di cubatura l'esperibilità dell'azione stessa (Cass. 6962 del
2007) non già a fini restitutori o risarcitori in forma specifica, bensì per ricostitui- re la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore ex art.
2740 c.c., se la consistenza di esso, per effetto dell'atto di disposizione, si sia ridot- ta al punto da pregiudicare l'azione per la realizzazione del credito” (Cass. civ.,
Sez. II, Sentenza, 03/09/2020, n. 18291).
I primi due motivi, dunque, non possono essere accolti già per le dirimenti ragioni sin qui espresse.
Peraltro, per mera completezza, va detto che (udienza del Controparte_2
5.5.2015), figlio di , ha confermato la dazione delle somme da Parte_4
a Parte_4 Parte_1
Nel corso del giudizio di primo grado il Tribunale ha ritenuto che il teste non po- tesse ritenersi del tutto attendibile.
Si è detto del principio espresso da 3793/2019 in ordine ai limiti del giudicato (e nella specie il principio trova applicazione, posto che la circostanza non è stata ri- tenuta presupposto indispensabile della decisione), mentre la valutazione di inat- tendibilità è stata resa sulla base del mero rapporto di parentela, in contrasto con i principi espressi, tra le tante, da Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 28/02/2023, n. 6001.
Inoltre, va fatta applicazione di altri due principi.
A tenore del primo, la parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, non ha l'onere di proporre, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, appello incidentale per richiamare in discussione le eccezioni o le questioni superate o as- sorbite, difettando di interesse al riguardo, ma è soltanto tenuta a riproporle espres- samente, in modo tale da manifestare la volontà di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinuncia derivante da un comportamento omissivo ai sen- si dell'art. 346 c.p.c. (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 23/09/2021, n. 25840).
In forza del secondo, “in tema di giudizio di appello, il principio della corrispon- denza tra il chiesto e il pronunciato, come il principio del "tantum devolutum quantum appellatum", non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, nonché in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi ed all'appli- cazione di una norma giuridica, diverse da quelle invocate dall'istante. Inoltre, non incorre nella violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato il giudice d'appello che, rimanendo nell'ambito del "petitum" e della
"causa petendi", confermi la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti, mettendo in ri- lievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti ma non considerati o non espressamente menzionati dal primo giudice.” (in tal senso Cass. Sez. 3, n.
20652 del 25/09/2009; Cass. civ., III, 12/03/2024, n. 6533).
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Nella specie, poi, ad avviso della Corte, non vi è stata univoca, specifica ed espres- sa riproposizione dell'eccezione di incapacità del teste all'udienza del 5.5.2015 (le deduzioni si reputano generiche) e neppure a quella di conclusioni del 13.2.2018.
In tema di prova testimoniale, i limiti di valore, sanciti dall'art. 2721 c.c., non at- tengono all'ordine pubblico, ma sono dettati nell'esclusivo interesse delle parti pri- vate, con la conseguenza che, qualora, in primo grado, la prova venga ammessa ol- tre i limiti predetti, essa deve ritenersi ritualmente acquisita, ove la parte interessa- ta non ne abbia tempestivamente eccepito l'inammissibilità in sede di assunzione o nella prima difesa successiva, senza che la relativa nullità, oramai sanata, possa es- sere eccepita per la prima volta in appello (neppure dalla parte che sia rimasta con- tumace nel giudizio di primo grado) o, a maggior ragione, nel giudizio di legittimi- tà [Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 19/02/2018, n. 3956; cfr. anche Cass. civ., Sez. II,
Ord., 09/11/2023, n. 31206, secondo cui “ove la prova sia stata assunta nonostan- te l'eccezione di inammissibilità, incombe sulla stessa parte l'onere di eccepirne la nullità, nella prima istanza o difesa successiva all'atto, o alla notizia di esso, ai sensi dell'art. 157c.p.c., comma 2 (Cass. 19 settembre 2013, n. 21443;Cass., 13 marzo 2012, n. 3959), e comunque l'onere di riproporre in sede di precisazione delle conclusioni del giudizio di primo grado l'eccezione di nullità della testimo- nianza non accolta, dovendosi altrimenti ritenere la testimonianza ritualmente ac- quisita agli atti (vedi in tal senso Cass. 15.2.2018 n. 3763;Cass. 19.9.2013 n.
21443;Cass. 13.3.2012 n. 3959; Cass. 19.10.1988 n. 5682; Cass. 16.12.1982 n.
6970), non potendosi poi eccepire per la prima volta la nullità della testimonianza assunta in violazione di un divieto di legge in sede d'impugnazione (Cass.
23.3.2017 n. 7472; Cass. 19.10.1988 n. 5682)].
Peraltro, si è in ogni caso sostenuto che “i limiti di valore previsti dall'art. 2721 cod. civ. per la prova testimoniale, non operano quando si evochi l'esistenza del contratto formale come semplice fatto storico influente sulla decisione” (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 05/12/2024, n. 31186), principio applicabile anche nella specie, attesa la ritenuta identità di ratio.
Quanto al terzo motivo, riferito all'eventus damni, parte appellante ha dedotto:
• di essere proprietario di due terreni in Roccarainola;
• l'esistenza di iscrizione di ipoteca e la trascrizione del pignoramento da parte di istituto di credito, quantomeno al momento della donazione.
In ordine al primo rilievo, non si conosce l'effettivo valore dei beni (a prescibdere da ogni considerazione che gli stessi sono stati indicati dall'attore in primo grado in quota), per i quali, peraltro, manca prova univoca della titolarità.
In ogni caso, si è già detto dell'onere probatorio del creditore si restringe alla di- mostrazione della variazione patrimoniale, mentre il debitore deve provare che, nonostante l'atto di disposizione, il suo patrimonio ha conservato valore e caratteri-
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stiche tali da garantire il soddisfacimento delle ragioni del creditore senza difficol- tà (Cass. n. 15265/06 5113/24, cit.).
In ordine alla seconda deduzione, tenuto conto delle allegazioni degli appellanti, non solo i gravami erano presenti solo al momento della stipula, aleno ma va ag- giunto che l'esistenza di un'ipoteca sul bene oggetto dell'atto dispositivo non esclu- de la connotazione dell'atto stesso come "eventus damni", in quanto la valutazione della idoneità dell'atto a costituire un pregiudizio e della possibile incidenza della causa di prelazione connessa all'ipoteca va compiuta attraverso un giudizio pro- gnostico proiettato verso il futuro. Nel contesto dell'azione revocatoria ordinaria, incombe al convenuto dimostrare che, nonostante l'atto di disposizione oggetto di revoca, il suo patrimonio ha una capienza comunque tale da poter garantire il debi- to;
tale prova non può essere considerata "diabolica" se è sufficiente allegare lo stato patrimoniale in essere da cui risulta chiaramente la consistenza del patrimo- nio residuo (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 03/07/2024, n. 18213).
Sempre per mera completezza, va detto che non vi è stato motivo univoco riferito all'elemento soggettivo (diversamente che con memoria finale).
Peraltro, si rileva che nella citazione si indica, quale data del prestito, la prima de- cade di luglio del 2007, non univocamente contestata, a fronte della stipula della donazione, avvenuta in data 17.7.2007.
In ogni caso, la detta stipulazione, a ridosso delle vicende descritte, unitamente alla natura gratuita dell'atto ed ai rapporti di parentela esistenti tra gli stipulanti, rendo- no avvertiti dell'intenzione degli stessi di rendere maggiormente difficoltosa la soddisfazione del credito.
4. Considerazioni conclusive e spese
Pertanto, per tutti i riferiti motivi, l'appello va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza anche di questo grado di giudizio, in applica- zione del DM 55/14 e successive modifiche.
Ai fini della liquidazione degli onorari a carico della parte soccombente nei giudizi relativi ad azione revocatoria, il valore della causa si determina sulla base non già dell'atto impugnato, bensì del credito per il quale si agisce, anche se il valore dei beni alienati, o comunque sottratti al creditore, risulti superiore o inferiore, e ciò in considerazione del carattere conservativo del rimedio, volto a paralizzare l'efficacia degli atti aggrediti per assicurare al creditore l'assoggettabilità ad ese- cuzione dei beni resi indisponibili dal debitore (Cass. civ., VI -III, 09/05/2014, n.
10089; cfr. anche Cass. civ., III, 13.2.2020, n. 3697).
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n.
115, così come inserito dall' art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228,
“quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a
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versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, definitivamente decidendo, sull'appello promosso avverso la sentenza n. 992/2018, emessa in data 23.5.2018 nel procedimento n.
3790/2011, dal Tribunale di Nola, così provvede:
• rigetta l'appello;
• condanna gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di giu- dizio sostenute dalla parte appellata, che liquida in euro 7.158,5 per compen- si professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compen- si, IVA e cpa come per legge;
• dà atto della sussistenza dei presupposti per ritenere gli appellanti tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso, in Napoli, in data 5.6.2025.
Il Consigliere estensore dott. Fabio Magistro
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
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CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
Udienza del 5.6.2025
Verbale dell'udienza di discussione relativa alla causa civile iscritta al n. 17/2019 R.G., vertente tra:
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
Parte_4 dinanzi alla Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, composta dai signori magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore
E' presente, per parte appellante, l'Avvocato Sabato G. Perna che si riporta agli atti e verbali di causa.
E' presente, per parte appellata, l'Avvocato Lucia Sibilla che dichiara di essere presente anche per delega orale dell'Avvocato Andrea A. Ruggiero e si riporta agli atti e verbali di causa.
La Corte invita a procedere alla discussione della causa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 281 sexies c.p.c..
L'Avv.to Perna riporta alle richieste e conclusioni contenute nei propri atti e nei verbali di causa, nonché alla documentazione esibita.
L'Avv.to Sibilla si riporta alle richieste e conclusioni contenute nei propri atti e nei verbali di cau- sa, nonché alla documentazione esibita.
La Corte, si riserva di provvedere in prosieguo.
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
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La Corte, successivamente, in assenza delle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies cpc.
R.G. 17/2019 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Napoli, sezione sesta civile, nelle persone dei seguenti ma- gistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 17/2019 R.G. - avente ad oggetto appello promosso avverso la sentenza n. 992/2018, emessa in data 23.5.2018 nel procedimento n.
3790/2011, dal Tribunale di Nola - vertente
tra
( ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), ( ), rap- C.F._2 Parte_3 CodiceFiscale_3 presentati e difesi dagli Avvocati Sabato G. Perna e elettiva- Controparte_1 mente domiciliati presso lo studio del primo difensore in Napoli, Via Andrea
d'Isernia, n. 38; appellante
e
( , rappresentato e difeso dagli Avvo- Parte_4 C.F._4 cati Andrea A. Ruggiero e Lucia Sibilla, elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo difensore in Nola (NA), Via San Felice n. 62;
appellato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo
1.1 Con atto di citazione spedito il 10.5.2011, esponeva: a) di Parte_4 risiedere, unitamente alla propria famiglia, in San Giuliano Milanese, Via Menta- na, n. 17, dove è sito fabbricato in cui è ubicato il “Caffè Luciano Anema e Core” di del quale l'istante è socio accomandante;
b) in Controparte_2
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ragione delle difficoltà economiche che stava attraversando, nell'anno 2006
[...]
chiedeva aiuto allo zio , per trovare una nuova Persona_1 Parte_4 occupazione e far fronte al debito vantato nei confronti del Credito Emiliano, che, stante il mancato pagamento delle rate del mutuo, nel 2004 aveva trascritto un pi- gnoramento immobiliare sull'immobile di proprietà dei predetto Persona_2
[.
(e di , sito in Roccarainola;
c) l'attore, al fine aiutare il NI, gli Parte_1 affidava la gestione del bar – tavola calda “Caffè Luciano Anema e Core”, conce- dendogli altresì in comodato gratuito uno degli appartamenti sovrastanti al predet- to locale;
d) nel giugno 2007, a fronte delle pressanti richieste ricevute dal NI e dalla di lui moglie, lo zio decideva di concedere loro un prestito di € Pt_4
90.000,00, che sarebbe stato utilizzato per saldare il debito vantato nei confronti della , evitando la vendita all'asta dell'immobile pignorato;
e) i coniugi Pt_5 si impegnavano a restituire l'importo con rate mensili o tramite i Parte_6 proventi dell'attività di bar o tramite il ricavato della vendita di villetta sita in Roc- carainola (a terzi o ancora al predetto zio); f) ai colloqui relativi assistevano
[...]
, e , compagna di Persona_3 Controparte_2 Testimone_1 Pt_7
; g) faceva presente come fosse preferibile che il pagamen-
[...] Parte_2 to non venisse effettuato da soggetto recante il medesimo cognome, per cui veniva contattato il Sig. affinché questi si presentasse alla Banca creditrice CP come terzo espromittente;
h) nella prima decade di luglio 2007, Controparte_4
[...
, presente il figlio , consegnava in contanti la somma di € 90.000,00 CP_2 alla Sig.ra che, giunta in Campania, la consegnava al il quale richie- Pt_1 CP deva l'emissione di 13 assegni per un valore complessivo di € 80.000,00; i) con il predetto importo, tra il 13.07.2007 e il 19.07.2007, il saldava il debito dei CP coniugi verso la , anche se nella descrizione dei versa- Parte_6 Pt_5 menti non si rinvenivano euro 10.000; l) dopo la parziale restituzione, per euro
36.000,00, della somma concessa a mutuo – avvenuta tra settembre 2007 e ottobre
2008 – e sospendevano i pagamenti per il residuo Parte_1 Parte_2 debito di € 54.000,00; m) a seguito di ispezione ipotecaria, Parte_4 apprendeva che l'immobile in Roccarainola era stato donato in data 17.07.2007 al figlio e che sia l'ipoteca che il pignoramento della CRE- Parte_3
DEM erano stati cancellati;
n) nel febbraio 2011 i convenuti, del tutto improvvi- samente, abbandonavano la casa concessa loro in comodato;
o) dei fatti veniva in- vestita l Procura della Repubblica.
L'istante, quindi, chiedeva dichiarare l'inefficacia dell'atto di donazione stipulato in data 17.07.2007 per Notaio Dott. rep. 43631 e rac. 6839, tra- Persona_4 scritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Santa Maria C.V. il 27.07.2007 ai nn.
23398/46383, con il quale i coniugi e avevano Parte_2 Parte_1 trasferito al figlio la piena proprietà del bene sito in Rocca- Parte_3
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rainola, distinto in Catasto al foglio 29, particella 1166, sub. 9, nonché la compro- prietà del viale pedonale del comune accesso da Via Pietro ZI e della piccola area di parcheggio con accesso da Via Pietro ZI, distinta con il subalterno 11, in comune con bene appartenente ad altri.
All'udienza del 10.01.2012, con separate comparse, si costituivano i convenuti, chiedendo il rigetto della domanda e deducendo il difetto di legittimazione attiva, non avendo avuto, i predetti, alcun rapporto con l'attore, e sostenendo che l'unico rapporto che si era instaurato era stato quello con il Sig. CP
Evidenziavano che l'atto di riconoscimento non era sottoscritto e allegavano l'inesistenza dei presupposti per agire in revocatoria.
In ogni caso, evidenziavano che il debito verso la banca era stato estinto sì con la partecipazione del Sig. ma con denaro derivato dal lavoro del nucleo fami- CP liare dei coniugi – Parte_2 Pt_1
Circa l'eventus damni, deducevano come, alla data della donazione, sul bene og- getto di revoca erano ancora iscritte sia l'ipoteca che il pignoramento, per cui al- cuna utilità avrebbe potuto ottenere l'attore dall'accoglimento dell'azione.
Il Tribunale, con la sentenza impugnata, così ha disposto: “dichiara l'inefficacia nei confronti del Sig. dell'atto di donazione stipulato in data Parte_4
17.07.2007 per Notaio Dott. – rep. 43631 e rac. 6839 – trascrit- Persona_4 to presso la Conservatoria dei RR.II. di Santa Maria C.V. il 27.07.2007 ai nn.
23398/46383; autorizza il Conservatore dei RR.II. territorialmente competente ad annotare la presente sentenza con esonero da ogni sua responsabilità…”.
Il Tribunale ha ritenuto verosimile la ricostruzione operata da : Parte_4
“gli indizi ritenuti rilevanti da questo Giudice consistono: 1) nella circostanza
(confermata dal che il sia stato incaricato dal;
CP CP Parte_4 da essa si deduce che vi era un interesse del mandante a che le somme fossero uti- lizzate proprio per estinguere il debito verso la al fine di liberare il bene Pt_5 dall'ipoteca e dal pignoramento, considerato che esso avrebbe dovuto costituire la garanzia principale dell'obbligazione di restituzione della somma mutuata;
2) nel- la circostanza (confermata dal che il non era persona in precedenza CP CP già conosciuta dai convenuti;
perché la ZI si sarebbe rivolta a persona ad essa sconosciuta se non per soddisfare una richiesta espressa del mutuante?; 3) nella mancata contestazione della circostanza relativa alla già avvenuta restituzione di euro 36.000,00; 4) nella circostanza del possesso da parte dell'attore di una foto- copia delle matrici degli assegni circolari utilizzati dal per il pagamento del CP debito;
5) nella circostanza della scarsa probabilità che in così poco tempo i con- venuti tra il 2006 ed il 2007 abbiano potuto accantonare una somma di quell'im- porto, pur essendo, a loro dire, sottopagati ed in crisi finanziaria;
6) nella manca- ta indicazione da parte dei convenuti di ulteriori e meglio precisate fonti di entrate
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provenienti da altri soggetti per presunte cessioni e prestiti”.
Il giudice di prime cure ha quindi ritenuto, “in via del tutto incidentale, che il cre- dito dell'attore sia quantomeno probabile”, nonché sussistenti gli altri requisiti ri- chiesti dall'art. 2901 cc.
Avverso la predetta pronuncia, e Parte_1 Parte_2 Parte_8
, con atto spedito in data 24.12.2018 (il 23.12.2018 cadeva di domenica),
[...] hanno proposto appello, costituendosi in data 3.1.2019.
Con il primo motivo, gli appellanti hanno dedotto che nel momento in cui il Tribu- nale ha qualificato il Sig. “espromittente, quale (preteso) mandatario senza CP rappresentanza di ”, avrebbe dovuto ritenere esistente il rap- Parte_4 porto unicamente tra espromittente, e il creditore. CP
Con il secondo motivo, è stata contestata la valutazione presuntiva eseguita dal giudice di prime cure.
Con il terzo motivo è stato contestato l'eventus damni, per essere Parte_2
titolare di due terreni e per la circostanza che, al momento della donazione,
[...] era ancora iscritta sul bene ipoteca da parte della che aveva poi trascritto Pt_5 pignoramento.
Si è costituito , contestando l'avverso dedotto e chiedendo il Parte_4 rigetto della domanda, oltre che una pronuncia di inammissibilità dell'impugnazione.
2. Questioni preliminari
2.1 In primo luogo, va chiarito che ogni statuizione non oggetto di univoca impu- gnazione, ex art. 342 cpc, deve reputarsi coperta dal giudicato.
2.2 Sempre in via preliminare, va detto che l'appello appare sufficientemente spe- cifico e rispetta i canoni richiesti dall'art. 342 c.p.c. ratione temporis vigente, avendo l'appellante ritualmente contestato glia aspetti rilevanti della motivazione della sentenza di prime cure.
3. Il Merito
3.1 Ciò posto, come è noto, l'art. 2901 cc, nel disciplinare l'esercizio dell'azione revocatoria, prevede che il creditore, anche se il credito sia soggetto a condizione o a termine, possa domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli at- ti di disposizione del patrimonio coi quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ra- gioni, quando concorrono le seguenti condizioni:
• che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;
• che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse parteci- pe della dolosa preordinazione.
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Necessario presupposto dell'azione revocatoria è, dunque, in primo luogo,
l'esistenza di un credito, ancorché sottoposto a termine o condizione.
Non è necessario che il credito sia "liquido", ossia determinato nel suo ammontare o facilmente liquidabile (Cassazione civile, sez. I, 2 aprile 2004, n. 6511).
Inoltre, l'azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la sola esistenza di un debito, e non anche la sua concreta esigibilità (Cassazione civile, sez. III, 27 giugno 2002, n. 9349; Cass. civ. VI-III, 03/06/2020, n. 10522).
Per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria, per atti successivi al sorgere del credito, è sufficiente una ragione di credito anche eventuale ed il requisito dell'anteriorità, rispetto all'atto impugnato, del credito a tutela del quale la predetta azione viene esperita, deve essere riscontrato in base al momento in cui il credito stesso insorga e non a quello del suo accertamento giudiziale (Cassazione civile, sez. I, 10 febbraio 1996, n. 1050; Cass. civ., III, 05/09/2019, n. 22161).
Infatti, va detto che anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è ido- neo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione giudiziale in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 c.c., avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore (Cass. civ., Sez. Unite, 18/05/2004, n. 9440; Cass. civ. VI-
III, 05/02/2019, n. 3369).
Ulteriore necessario presupposto per l'esercizio dell'azione revocatoria è l'eventus damni, ovvero il pregiudizio che dall'atto revocando può derivare alle ragioni del creditore.
L'eventus damni può consistere non solo in una variazione quantitativa del patri- monio del debitore (ad esempio, conseguente alla dismissione dei beni), ma anche ad una variazione qualitativa (Cassazione civile, sez. III, 6 maggio 1998, n. 4578; cfr. anche Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 17/05/2022, n. 15866).
Tale rilevanza qualitativa e quantitativa dell'atto di disposizione deve essere pro- vata dal creditore che agisce in revocatoria, mentre è onere del debitore, per sot- trarsi agli effetti dell'azione revocatoria, provare che il proprio patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (Cassazione civile, ult. cit.).
In ogni caso, l'eventus damni ricorre non solo quando l'atto di disposizione deter- mini la perdita della garanzia patrimoniale del creditore, ma anche quando tale atto comporti una maggiore difficoltà ed incertezza nell'esazione coattiva del credito
(cfr. Cassazione Civ., I, 26.2.2002, n. 2792; Cassazione civile, sez. II, 29 ottobre
1999, n. 12144; Cass. civ. Sez. I Ord., 27/02/2024, n. 5113).
L'onere probatorio del creditore si restringe alla dimostrazione della variazione pa- trimoniale, senza che sia necessario provare l'entità e la natura del patrimonio del
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debitore dopo l'atto di disposizione, non potendo il creditore valutarne compiuta- mente le caratteristiche. Per contro, il debitore deve provare che, nonostante l'atto di disposizione, il suo patrimonio ha conservato valore e caratteristiche tali da ga- rantire il soddisfacimento delle ragioni del creditore senza difficoltà (Cass. civ.,
Sez. III, 04/07/2006, n. 15265; Cass. civ. Sez. I Ord., 27/02/2024, n. 5113, cit.).
Nel caso in cui il debitore disponga del suo patrimonio mediante vendita conte- stuale di una pluralità di beni, l'esistenza e la consapevolezza sua e dei terzi acqui- renti del pregiudizio patrimoniale che tali atti recano alle ragioni del creditore ai fini dell'esercizio da parte di quest'ultimo dell'azione pauliana, sono in re ipsa
(Cassazione civile, sez. III, 21 giugno 1999, n. 6248; Cass. civ., III, 25/07/2013, n.
18034).
Perché l'atto venga revocato, è necessario altresì che il comportamento del debito- re sia caratterizzato, sotto il profilo soggettivo, da un intento frodatorio.
Per la sussistenza del requisito, è tuttavia necessaria e sufficiente la consapevolez- za di arrecare pregiudizio agli interessi dei creditori, non essendo richiesto l'animus nocendi (Cassazione civile, sez. I, 26 febbraio 2002, n. 2792).
Ancora: “allorché l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, è ne- cessaria e sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore ("scientia damni"), essendo l'elemento soggettivo integrato dalla sem- plice conoscenza, cui va equiparata la agevole conoscibilità, nel debitore e, in ipo- tesi di atto a titolo oneroso, nel terzo di tale pregiudizio, a prescindere dalla speci- fica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione, e senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore ("consilium fraudis") né la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore” (Cass. civ.,
III, 1.6. 2000, n. 7262; Cass. civ., III, 29.7.2004, n. 14489).
Invece, quando l'atto di disposizione è anteriore al sorgere del credito, ai fini dell'integrazione dell'elemento soggettivo della "dolosa preordinazione", richiesta dall'art. 2901, comma 1, n. 1, c.c., non è sufficiente la mera consapevolezza, da parte del debitore, del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni dei creditori (cd. do- lo generico) ma è necessario che l'atto sia stato da lui compiuto in funzione del sorgere dell'obbligazione, al fine d'impedire o rendere più difficile l'azione esecu- tiva o comunque di pregiudicare il soddisfacimento del credito, attraverso una mo- dificazione della consistenza o della composizione del proprio patrimonio (cd. do- lo specifico), e che, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse a conoscenza dell'intento specificamente perseguito dal debitore rispetto al debito futuro (Cass. civ., Sez. Unite, Sentenza, 27/01/2025, n. 1898).
La partecipatio fraudis del terzo è richiesta invece per i soli atti di disposizione a titolo oneroso. La revocatoria ordinaria di atti a titolo gratuito non postula infatti
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che il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore sia conosciuto, oltre che dal debitore, anche dal terzo beneficiario, trattandosi di requisito richiesto appunto so- lo per la diversa ipotesi degli atti a titolo oneroso (Cassazione civile, sez. I, 12 aprile 2000, n. 4642; Cass. civ., sez. II, 17/05/2010, n. 12045).
Questi i principi espressi dalla giurisprudenza, che la Corte condivide e fa propri, va detto come i primi due motivi non possano essere condivisi.
In primo luogo, vale richiamare il principio secondo cui il giudicato si forma, oltre che sull'affermazione o negazione del bene della vita controverso, sugli accerta- menti logicamente preliminari e indispensabili ai fini del deciso, quelli cioè che si presentano come la premessa indefettibile della pronunzia, mentre non comprende le enunciazioni puramente incidentali e in genere le considerazioni estranee alla controversia e prive di relazione causale col deciso. L'autorità del giudicato è cir- coscritta oggettivamente in conformità alla funzione della pronunzia giudiziale, di- retta a dirimere la lite nei limiti delle domande proposte, sicché ogni affermazione eccedente la necessità logico giuridica della decisione deve considerarsi un "obiter dictum", come tale non vincolante (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 08/02/2019, n.
3793).
Ciò posto, nella specie, il Tribunale ha scritto: “essendo stato utilizzato per la estinzione del debito lo strumento giuridico della espromissione, un diritto di cre- dito in capo all'attore sembrerebbe effettivamente non poter sussistere, in quanto unico, secondo la fattispecie astratta dell'espromissione, unico titolare di un even- tuale diritto di regresso verso gli espromessi, non può essere che l'espromittente
(art. 1299 c.c.).
Il ha però riferito, nel corso della sua deposizione testimoniale, di aver rice- CP vuto l'incarico ad assumere il debito verso la dal signor Pt_5 Persona_5
”.
[...]
E la ricostruzione del Giudice di prime cure appare condivisibile, posto che il Sig.
nella complessiva vicenda, si reputa abbia assunto una veste puramente ap- CP parente, e in ogni caso senza alcun interesse proprio, stante – appunto – l'incarico conferito da chi ha poi agito in revocatoria.
Va aggiunto, anche con riguardo al secondo motivo, che la ricostruzione della vi- cenda così operata non richiedeva la proposizione di domanda di simulazione, stante anche il carattere meramente incidentale dell'accertamento sotteso alla do- manda di revocatoria.
Quanto poi alla individuazione della ragione creditoria, va detto che la ricostruzio- ne operata dal Tribunale, fondata sulle circostanze, 1) che il fosse stato inca- CP ricato dal;
2) che il non fosse persona in precedenza già Parte_4 CP conosciuta dai convenuti;
3) del possesso, da parte dell'attore, di una fotocopia del- le matrici degli assegni circolari utilizzati dal per il pagamento del debito;
4) CP
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della scarsa probabilità che in così poco tempo i convenuti tra il 2006 ed il 2007 avessero potuto accantonare una somma di quell'importo, pur essendo, a loro dire, sottopagati ed in crisi finanziaria;
5) della mancata indicazione, da parte dei con- venuti, di ulteriori e meglio precisate fonti di entrate provenienti da altri soggetti per presunte cessioni e prestiti, rende non inverosimile la tesi prospettata, anche prescindendo dalla valorizzazione della mancata contestazione della circostanza relativa alla già avvenuta restituzione di euro 36.000,00 (per avere gli appellanti comunque contestato il credito).
Come visto, non si tratta di accertare in maniera univoca il credito (cfr. anche subi- to infra).
Del resto, a fronte di tali obiezioni, alcuna documentazione utile gli istanti hanno offerto circa lo svolgimento di attività che avrebbe comportato utili sufficienti ad estinguere il debito.
Né le dichiarazioni testimoniali rese nel corso del giudizio di primo grado appaio- no idonee a sorreggere una tale tesi.
La teste, figlia di escussa all'udienza del 29 Testimone_2 Parte_1 settembre 2015, ha riferito “… i ricavi erano relativi ad una cessione di quote del- la società “La Vetta”… non ricordo esattamente quanto incassò mia madre dalla cessione, ma ciò insieme al lavoro ed agli aiuti dei familiari gli permise di estin- guere… i familiari che la aiutarono furono i fratelli e le sorelle. Non so esattamen- te chi furono…non ricordo esattamente l'ammontare del mutuo”.
Il teste , escusso alla medesima udienza, ha dichiarato: Testimone_3
“…RT mi disse che aveva un debito con la , la stessa mi Pt_5 Parte_1 disse della esistenza del mutuo che lo stesso fu estinto con l'aiuto dei parenti…non so precisare chi furono i parenti, ma so che una parte fu pagata con il lavoro della mamma (evidentemente si tratta di mero refuso)…preciso che i familiari furono quelli della , ma sempre perché riferitami… so che mia madre (anche Parte_1 in questo caso dovrebbe trattarsi di mero refuso) fece una cessione di quote socie- tarie e per tale cessione riuscì a estinguere il debito con la , ma non so di Pt_5 che cessione si tratti. Ciò perché riferitami da e da Parte_9 Per_6
[...
”.
Il teste , sentito all'udienza del 22.3.2016, ha dichiarato: “preci- Testimone_4 so che so di questa circostanza in quanto ho partecipato agli (illeggibile). La sig.ra infatti, si è rivolta anche alla mia famiglia per avere in prestito i Pt_1 soldi per l'estinzione del debito contratto per costruire la casa…mi risulta che poi questi soldi gli sono stati consegnati dai propri familiari, anche come cessione delle quote dell'azienda di famiglia (Villa ZI), a seguito di dissapori tra fratel- li. Posso dire che quanto innanzi, perché ho lavorato sia presso Villa ZI e sia perché ho fatto un'esperienza anche a Milano con loro”.
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Si tratta di dichiarazioni assolutamente generiche ed in parte de relato che nulla aggiungono al fumoso quadro probatorio prospettato da parte appellante.
Inoltre, nel giudizio di primo grado, (udienza del 13.1.2015) ha CP confermato di essere stato contattato da . Parte_10
Va ancora aggiunto, quale ulteriore motivo di reiezione, come la ricostruzione ope- rata dagli appellanti risulti fallace e comunque non lineare.
Sia (pag. 7) che (pag. 7), nella comparsa di costi- Parte_1 Parte_2 tuzione in primo grado, hanno scritto: “in effetti, il debito è stato estinto con la partecipazione fittizia di un espromissore (nella specie il Sig. che ha solo CP sostituito un altro fiduciario dei coniugi con denaro derivato Parte_6 dal duro lavoro dei signori e del loro nucleo familiare, che Parte_6 hanno loro procurato autonomamente e indipendentemente mensilmente la provvi- sta degli assegni versati alla banca”.
E tuttavia, va qui ribadito che ha dichiarato, in primo luogo, CP
“…credo nel 2006 2007 fui chiamato dal sig. , il quale mi disse Parte_4 che suo NI , era nei guai, ed io avrei dovuto fare un piacere al NI Per_7 cambiando dei soldi in assegni e altrimenti suo NI era rovinato ed io mi resi disponibile questo è quello che ho fatto”; ha poi aggiunto di avere conosciuto “…la signora solo in quell'occasione. Preciso che la conobbi poco tempo prima Pt_1 della consegna dei soldi”.
Dunque, se da una parte si è sostenuto che unico legittimato attivo era il Sig. _5
[.
, dall'altra si è affermato, in maniera contraddittoria, che il danaro proveniva dal lavoro del nucleo familiare degli appellanti, ma risulta di difficile comprensione proprio la partecipazione del Sig. che nella specie era stato incaricato da CP
, mentre si è già detto sulla mancanza di prova univoca della Parte_4 provenienza delle somme.
Pertanto, e tenuto conto della condivisibile ricostruzione operata dal Tribunale, va detto come la Corte aderisca all'impostazione secondo cui ai fini dell'esperibilità dell'azione revocatoria ordinaria non è necessario che il creditore sia titolare di un credito certo, liquido ed esigibile, bastando una semplice aspettativa che non si ri- veli "prima facie" pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, anche se non definitivamente accertata (Cass. civ., III, 15/05/2018, n. 11755; Cass. civ. II,
18/07/2008, n. 20002).
Si è ancora ad esempio sostenuto che poiché “l'azione revocatoria può essere pro- posta non solo a tutela di un credito certo, liquido ed esigibile, in coerenza con la sua funzione di conservazione dell'integrità del patrimonio del debitore, quale ga- ranzia generica delle ragioni creditizie, anche a tutela di una legittima aspettativa di credito, che non si rilevi prima facie pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, anche se non definitivamente accertata - non è da escludere in caso di
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contratto di cessione di cubatura l'esperibilità dell'azione stessa (Cass. 6962 del
2007) non già a fini restitutori o risarcitori in forma specifica, bensì per ricostitui- re la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore ex art.
2740 c.c., se la consistenza di esso, per effetto dell'atto di disposizione, si sia ridot- ta al punto da pregiudicare l'azione per la realizzazione del credito” (Cass. civ.,
Sez. II, Sentenza, 03/09/2020, n. 18291).
I primi due motivi, dunque, non possono essere accolti già per le dirimenti ragioni sin qui espresse.
Peraltro, per mera completezza, va detto che (udienza del Controparte_2
5.5.2015), figlio di , ha confermato la dazione delle somme da Parte_4
a Parte_4 Parte_1
Nel corso del giudizio di primo grado il Tribunale ha ritenuto che il teste non po- tesse ritenersi del tutto attendibile.
Si è detto del principio espresso da 3793/2019 in ordine ai limiti del giudicato (e nella specie il principio trova applicazione, posto che la circostanza non è stata ri- tenuta presupposto indispensabile della decisione), mentre la valutazione di inat- tendibilità è stata resa sulla base del mero rapporto di parentela, in contrasto con i principi espressi, tra le tante, da Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 28/02/2023, n. 6001.
Inoltre, va fatta applicazione di altri due principi.
A tenore del primo, la parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, non ha l'onere di proporre, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, appello incidentale per richiamare in discussione le eccezioni o le questioni superate o as- sorbite, difettando di interesse al riguardo, ma è soltanto tenuta a riproporle espres- samente, in modo tale da manifestare la volontà di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinuncia derivante da un comportamento omissivo ai sen- si dell'art. 346 c.p.c. (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 23/09/2021, n. 25840).
In forza del secondo, “in tema di giudizio di appello, il principio della corrispon- denza tra il chiesto e il pronunciato, come il principio del "tantum devolutum quantum appellatum", non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, nonché in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi ed all'appli- cazione di una norma giuridica, diverse da quelle invocate dall'istante. Inoltre, non incorre nella violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato il giudice d'appello che, rimanendo nell'ambito del "petitum" e della
"causa petendi", confermi la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti, mettendo in ri- lievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti ma non considerati o non espressamente menzionati dal primo giudice.” (in tal senso Cass. Sez. 3, n.
20652 del 25/09/2009; Cass. civ., III, 12/03/2024, n. 6533).
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Nella specie, poi, ad avviso della Corte, non vi è stata univoca, specifica ed espres- sa riproposizione dell'eccezione di incapacità del teste all'udienza del 5.5.2015 (le deduzioni si reputano generiche) e neppure a quella di conclusioni del 13.2.2018.
In tema di prova testimoniale, i limiti di valore, sanciti dall'art. 2721 c.c., non at- tengono all'ordine pubblico, ma sono dettati nell'esclusivo interesse delle parti pri- vate, con la conseguenza che, qualora, in primo grado, la prova venga ammessa ol- tre i limiti predetti, essa deve ritenersi ritualmente acquisita, ove la parte interessa- ta non ne abbia tempestivamente eccepito l'inammissibilità in sede di assunzione o nella prima difesa successiva, senza che la relativa nullità, oramai sanata, possa es- sere eccepita per la prima volta in appello (neppure dalla parte che sia rimasta con- tumace nel giudizio di primo grado) o, a maggior ragione, nel giudizio di legittimi- tà [Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 19/02/2018, n. 3956; cfr. anche Cass. civ., Sez. II,
Ord., 09/11/2023, n. 31206, secondo cui “ove la prova sia stata assunta nonostan- te l'eccezione di inammissibilità, incombe sulla stessa parte l'onere di eccepirne la nullità, nella prima istanza o difesa successiva all'atto, o alla notizia di esso, ai sensi dell'art. 157c.p.c., comma 2 (Cass. 19 settembre 2013, n. 21443;Cass., 13 marzo 2012, n. 3959), e comunque l'onere di riproporre in sede di precisazione delle conclusioni del giudizio di primo grado l'eccezione di nullità della testimo- nianza non accolta, dovendosi altrimenti ritenere la testimonianza ritualmente ac- quisita agli atti (vedi in tal senso Cass. 15.2.2018 n. 3763;Cass. 19.9.2013 n.
21443;Cass. 13.3.2012 n. 3959; Cass. 19.10.1988 n. 5682; Cass. 16.12.1982 n.
6970), non potendosi poi eccepire per la prima volta la nullità della testimonianza assunta in violazione di un divieto di legge in sede d'impugnazione (Cass.
23.3.2017 n. 7472; Cass. 19.10.1988 n. 5682)].
Peraltro, si è in ogni caso sostenuto che “i limiti di valore previsti dall'art. 2721 cod. civ. per la prova testimoniale, non operano quando si evochi l'esistenza del contratto formale come semplice fatto storico influente sulla decisione” (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 05/12/2024, n. 31186), principio applicabile anche nella specie, attesa la ritenuta identità di ratio.
Quanto al terzo motivo, riferito all'eventus damni, parte appellante ha dedotto:
• di essere proprietario di due terreni in Roccarainola;
• l'esistenza di iscrizione di ipoteca e la trascrizione del pignoramento da parte di istituto di credito, quantomeno al momento della donazione.
In ordine al primo rilievo, non si conosce l'effettivo valore dei beni (a prescibdere da ogni considerazione che gli stessi sono stati indicati dall'attore in primo grado in quota), per i quali, peraltro, manca prova univoca della titolarità.
In ogni caso, si è già detto dell'onere probatorio del creditore si restringe alla di- mostrazione della variazione patrimoniale, mentre il debitore deve provare che, nonostante l'atto di disposizione, il suo patrimonio ha conservato valore e caratteri-
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stiche tali da garantire il soddisfacimento delle ragioni del creditore senza difficol- tà (Cass. n. 15265/06 5113/24, cit.).
In ordine alla seconda deduzione, tenuto conto delle allegazioni degli appellanti, non solo i gravami erano presenti solo al momento della stipula, aleno ma va ag- giunto che l'esistenza di un'ipoteca sul bene oggetto dell'atto dispositivo non esclu- de la connotazione dell'atto stesso come "eventus damni", in quanto la valutazione della idoneità dell'atto a costituire un pregiudizio e della possibile incidenza della causa di prelazione connessa all'ipoteca va compiuta attraverso un giudizio pro- gnostico proiettato verso il futuro. Nel contesto dell'azione revocatoria ordinaria, incombe al convenuto dimostrare che, nonostante l'atto di disposizione oggetto di revoca, il suo patrimonio ha una capienza comunque tale da poter garantire il debi- to;
tale prova non può essere considerata "diabolica" se è sufficiente allegare lo stato patrimoniale in essere da cui risulta chiaramente la consistenza del patrimo- nio residuo (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 03/07/2024, n. 18213).
Sempre per mera completezza, va detto che non vi è stato motivo univoco riferito all'elemento soggettivo (diversamente che con memoria finale).
Peraltro, si rileva che nella citazione si indica, quale data del prestito, la prima de- cade di luglio del 2007, non univocamente contestata, a fronte della stipula della donazione, avvenuta in data 17.7.2007.
In ogni caso, la detta stipulazione, a ridosso delle vicende descritte, unitamente alla natura gratuita dell'atto ed ai rapporti di parentela esistenti tra gli stipulanti, rendo- no avvertiti dell'intenzione degli stessi di rendere maggiormente difficoltosa la soddisfazione del credito.
4. Considerazioni conclusive e spese
Pertanto, per tutti i riferiti motivi, l'appello va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza anche di questo grado di giudizio, in applica- zione del DM 55/14 e successive modifiche.
Ai fini della liquidazione degli onorari a carico della parte soccombente nei giudizi relativi ad azione revocatoria, il valore della causa si determina sulla base non già dell'atto impugnato, bensì del credito per il quale si agisce, anche se il valore dei beni alienati, o comunque sottratti al creditore, risulti superiore o inferiore, e ciò in considerazione del carattere conservativo del rimedio, volto a paralizzare l'efficacia degli atti aggrediti per assicurare al creditore l'assoggettabilità ad ese- cuzione dei beni resi indisponibili dal debitore (Cass. civ., VI -III, 09/05/2014, n.
10089; cfr. anche Cass. civ., III, 13.2.2020, n. 3697).
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n.
115, così come inserito dall' art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228,
“quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a
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versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, definitivamente decidendo, sull'appello promosso avverso la sentenza n. 992/2018, emessa in data 23.5.2018 nel procedimento n.
3790/2011, dal Tribunale di Nola, così provvede:
• rigetta l'appello;
• condanna gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di giu- dizio sostenute dalla parte appellata, che liquida in euro 7.158,5 per compen- si professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compen- si, IVA e cpa come per legge;
• dà atto della sussistenza dei presupposti per ritenere gli appellanti tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso, in Napoli, in data 5.6.2025.
Il Consigliere estensore dott. Fabio Magistro
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
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