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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 30/06/2025, n. 770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 770 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DELL'AQUILA
in persona dei magistrati:
dr. Nicoletta Orlandi - Presidente rel. dr. Carla Ciofani - Consigliera dr. Andrea Dell'Orso - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 124 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente tra
, in persona del E_ legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Sirolli, come da procura allegata all'atto di citazione in appello
- appellante e
rappresentata dalla Controparte_1 procuratrice con sede in Roma, in persona Controparte_2 dell'amministratore delegato rappresentata e Controparte_3 difesa dagli Avv.ti Gianluca Mancini, Laura Ingrillì e Cristina
Angela D'Ettorre, come da procura allegata al ricorso monitorio
- appellata avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 547 del
Tribunale Ordinario di Chieti, pubblicata in data 31/10/2022 in materia di contratto di somministrazione
Conclusioni dell'appellante
“Voglia l'On.le Corte d'Appello adita, in accoglimento del presente appello, riformare la sentenza n. 547/2022, pubblicata
e comunicata il 31.10.2022 dal Tribunale di Chieti, emessa nel giudizio n. 785/2021 RG e, accertato l'intervenuto accordo transattivo di pagamento a saldo e stralcio delle somme dovute dalla per la fornitura resa dal E_ CP_1
EL , relative agli anni 2018-2019, Voglia Controparte_1 affermare l'inesistenza del credito azionato nel ricorso monitorio.
Il tutto con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui fosse confermata l'esistenza del credito di € 9.589,15, oltre interessi moratori di legge dalle singole scadenze delle fatture al saldo, Voglia, comunque, compensare le spese del giudizio”.
Conclusioni dell'appellata
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita rigettare l'impugnazione in quanto manifestamente infondata.
Con vittoria di spese, compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, nella misura del 15% ex art.2 DM 55/2014.
Fatti di causa e ragioni della decisione
1. Con sentenza n. 547, pubblicata in data 31/10/2022, il
Tribunale Ordinario di Chieti, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da E_
, revocava il decreto ingiuntivo n. 66 del 2021, con
[...] il quale era stato ingiunto all'opponente di pagare al
[...] la somma di euro 28.170,18, oltre ad Controparte_1 interessi ex d.lgs. n. 231 del 2002 e spese della procedura, e condannava a pagare alla società opposta la somma di euro Pt_1
9.589,15, oltre ad interessi moratori dalle scadenze delle singole fatture, a titolo di saldo di quanto dovuto dall'opponente alla convenuta per la fruizione di energia elettrica e gas dal mese di aprile del 2018 al mese di aprile del 2019.
1.1. Il Tribunale condannava inoltre l'opponente a rifondere alla convenuta le spese di lite, liquidate nella somma di euro 2.417,50 per compensi, in base ai valori minimi indicati nelle tabelle allegate al d.m. n. 55 del 2014.
1.2. Il Tribunale riferiva che aveva E_ richiesto, in via principale, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in subordine, la detrazione dalla somma ingiunta degli importi di euro 12.000,00 e di euro 6.754,56, deducendo che il credito azionato dalla società opposta era estinto a seguito del pagamento a saldo e stralcio della somma di euro 12.000,00, pattuito in via transattiva con riguardo alle fatture emesse dall'opposta sino ad aprile del 2019, e che la somma di euro
6.754,56, relativa alle fatture non coperte dall'accordo transattivo riferite al periodo maggio – agosto 2019, era stata da lei pagata al nuovo fornitore Enel Energia s.p.a. a titolo di cmor.
1.3. Il Tribunale esponeva che la società opposta aveva negato la conclusione dell'accordo transattivo, aveva dichiarato che il pagamento di euro 12.000,00 si riferiva ad altri crediti vantati nei confronti dell'opponente, aveva tuttavia ammesso di avere ricevuto successivamente al deposito del ricorso monitorio il pagamento di un cmor di euro 6.581,03, riscosso dal fornitore subentratole, e si era dichiarata pertanto creditrice della rimanente somma di euro 21.591,15. 1.4. Il giudice osservava che l'opponente non aveva fornito la prova scritta, richiesta dall'art. 1967 c.c., della stipula del contratto di transazione, non essendo ammessa la prova per presunzioni;
che inoltre nelle email prodotte da da cui Pt_1 avrebbe dovuto ricavarsi la conclusione dell'accordo transattivo, le parti avevano fatto riferimento ad “piano di rientro” e nelle causali dei bonifici prodotti da era Pt_1 indicato che si trattava di acconti e non di versamenti a saldo;
che la somma di euro 12.000,00 di cui l'opponente aveva provato il pagamento doveva essere decurtata dal credito ingiunto, non avendo l'opposta fornito prova, come era suo onere, che tali versamenti andavano imputati a debiti diversi;
che era pacifico che l'opposta aveva ricevuto la somma di euro 6.581,03 a titolo di cmor e che pertanto anche tale somma andava scomputata dal credito azionato, che risultava pari ad euro 9.589,15.
2. Con atto di citazione notificato il 07/02/2023
[...] proponeva appello avverso la sentenza sopra E_ indicata sulla base di due motivi e concludeva come riportato in epigrafe.
2.1. Si costituiva in giudizio Controparte_1
, in persona della procuratrice
[...] Controparte_2 chiedendo il rigetto dell'appello.
2.2. Nell'udienza di precisazione delle conclusioni del
15/10/2024, celebrata nelle forme di cui all'art. 127-ter
c.p.c., le parti concludevano riportandosi ai rispettivi scritti difensivi e con ordinanza in data 17/10/2024 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
3. Con il primo motivo di appello, contesta E_ la mancanza di prova della conclusione di un accordo transattivo con riferimento al credito vantato dall'odierna appellata di cui alle fatture relative ai mesi aprile 2018 – aprile 2019.
3.1. L'appellante deduce che il giudice non poteva rilevare d'ufficio l'inammissibilità della prova per presunzioni dell'accordo transattivo, trattandosi di materia riservata alla disponibilità delle parti, atteso che la prova per presunzioni incontra gli stessi limiti di quella testimoniale, e che la controparte non aveva sollevato eccezioni in ordine alla utilizzabilità dei documenti da lei prodotti, limitandosi a dedurre che i pagamenti andavano imputati a crediti diversi.
3.2. ES insiste di avere fornito la prova della conclusione dell'accordo transattivo sulla base della corrispondenza con la società Credit Collection Mass Market, incaricata di recuperare i crediti dell'appellata, della nota di credito n. 419000399251 del 16/12/2019, emessa dal
[...] ai sensi dell'art. 26 d.P.R. n. 633 Controparte_1 del 1972, avente ad oggetto tutte le fatture relative azionate in sede monitoria, nonché della diffida inviatale in data
16/03/2020, nella quale l'odierna appellata le aveva chiesto il pagamento unicamente della somma di euro 6.754,56, relativa alle prestazioni successive ad aprile del 2019.
3.3. L'appellante chiede pertanto la riforma della sentenza impugnata, con riconoscimento della conclusione tra le parti di una transazione a saldo e stralcio della sua posizione.
4. Il motivo è infondato.
4.1. Secondo l'insegnamento della Corte di cassazione il giudice può ritenere provata la transazione, ove non riguardi uno dei rapporti di cui all'art. 1350 n. 12 c.c., qualora siano pacifici tra le parti la stipula del contratto e il suo contenuto, anche se non sia prodotto in giudizio un atto sottoscritto da entrambi i contraenti, purché dal contesto della convenzione sia possibile enucleare le concessioni che le parti si sono reciprocamente fatte allo scopo di porre fine ad una lite già cominciata o di prevenire una lite che può sorgere fra loro (si vedano Cass. n. 1627 del 2018, Cass. n. 9455 del 2011,
Cass. 22395 del 2006).
4.2. Nel caso in esame l'odierna appellata ha contestato la conclusione del contratto di transazione ed i documenti prodotti da non forniscono prova degli elementi costituitivi Pt_1 dell'asserito accordo transattivo.
4.2.1. Nella corrispondenza via email scambiata nei mesi gennaio – aprile 2019 fra e Credit Collection Mass Market, Pt_1 incaricata del recupero del credito dell'odierna appellante, si parla di un piano di rientro e della rateizzazione del debito di
; nella nota di credito in data 8/1/2020, prodotta in forma Pt_1 integrale dall'appellata, è espressamente indicato che essa “è stata emessa ai soli fini fiscali a seguito della risoluzione per inadempimento del contratto di fornitura, ai sensi dell'art.
26, commi 2 e 9 del D.P.R. n. 633/1972 (come modificato dall'art.
1 Legge 208/2015)” e si aggiunge “Attenzione! La nota di variazione per recupero IVA non implica la rinuncia da parte nostra al credito cui si riferisce e non comporta alcun rimborso
a suo favore”; analogamente nessuna rinuncia parziale al credito può evincersi dalla diffida inviata all'appellante in data
16/3/2020, avente ad oggetto la richiesta di pagamento delle fatture relative ai mesi maggio – agosto 2019, poi pagate da al nuovo fornitore a titolo di cmor. Pt_1
5. Con il secondo motivo di gravame E_ contesta la condanna alle spese del primo grado di giudizio in applicazione del principio della soccombenza.
5.1. L'appellante deduce che l'accoglimento parziale dell'opposizione e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto avrebbero dovuto comportare la compensazione, quantomeno parziale, delle spese di giudizio, tenuto conto che, qualora non avesse proposto l'opposizione, la sua posizione debitoria si sarebbe cristallizzata nell'errato importo indicato nel decreto ingiuntivo.
5.2. L'appellante lamenta inoltre che il giudice aveva errato nel liquidare le spese della fase istruttoria, non avendo la controparte richiesto alcuna prova ed essendosi limitata a precisare le conclusioni.
6. Il motivo è parzialmente fondato.
6.1. Ferma la corretta liquidazione da parte del giudice di primo grado dei compensi per la fase di trattazione, che si è svolta mediante lo scambio di memorie ai sensi dell'art. 183, comma 6, c.p.c., appare configurabile la soccombenza parziale della convenuta opposta, tenuto conto che il decreto ingiuntivo
è stato revocato non solo in forza del pagamento del cmor successivo alla presentazione del ricorso monitorio, ma anche per l'accoglimento dell'eccezione di pagamento proposta dall'opponente, con significativa riduzione della somma oggetto dell'ingiunzione.
6.2. Sul punto va richiamato l'insegnamento della Suprema
Corte, secondo il quale “anche con riguardo al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la parte che, all'esito finale della lite, risulti vittoriosa per effetto dell'accoglimento, seppure non integrale, della sua domanda, non può subire la condanna al pagamento delle spese processuali sostenute della parte soccombente. Il parziale accoglimento dell'opposizione è situazione idonea soltanto ad attenuare la soccombenza dell'opponente e comporta perciò una semplice riduzione delle spese a suo carico (ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c.), in una proporzione che rientra nel potere discrezionale del giudice di merito (cfr. Cass. n. 30592/2017).”
6.3. In parziale accoglimento dell'appello, appare pertanto equo compensare nella misura della metà le spese di lite del primo grado di giudizio, come liquidate dal giudice di primo grado, con condanna di a rifondere alla controparte la Pt_1 residua quota di un mezzo.
7. Le spese del presente giudizio di appello, che ha visto la parte appellante vincitrice sia pure parzialmente, vanno integralmente compensate fra le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello proposto da E_
, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
[...]
1) Compensa le spese del giudizio di primo grado, come liquidate nella sentenza impugnata, nella misura della metà, e condanna a pagare alla E_ controparte la residua quota di un mezzo;
2) Conferma per il resto la sentenza impugnata;
3) Compensa integralmente fra le parti le spese del presente grado di appello.
Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio del 17/6/2025
La Presidente est.
dr. Nicoletta Orlandi