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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 31/03/2025, n. 612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 612 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Seconda Civile
in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa
Valentina Giasi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 3998 del ruolo generale dell'anno 2019 promossa
DA (P. IVA , in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Federica Maria Corbò e dall'Avv. Filippo Maria Corbò, come da procura in atti;
-parte attrice-
CONTRO
(C.F. ) società Controparte_1 P.IVA_2 designata dal F.G.V.S. per la Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
Giampiero Forte, come da procura in atti;
-parte convenuta-
E NEI CONFRONTI DI
; Controparte_2
- parte convenuta contumace-
FATTO E DIRITTO
, compagnia di assicurazione del vettore, Parte_1 esercitava azione di rivalsa nei confronti di , quale Controparte_1 impresa designata per il Fondo di Garanzia per le Vittime della
Strada per la Regione Lazio, in relazione alle somme già versate nei confronti di quattro soggetti, terzi trasportati sul veicolo AN
SI tg. DH953YH di proprietà di e condotta da Controparte_2
, a titolo di risarcimento dei danni subiti in Persona_1 conseguenza del sinistro stradale asseritamente cagionato da veicolo non identificato.
In particolare, rappresentava che, sulla Parte_1 base dei rilievi, degli accertamenti e della documentazione raccolta,
1 era stato accertato che in data 10.08.2014, alle ore 1,30 circa, l'autovettura AN SI Tg. DH953YH di proprietà di CP_2
e condotta da , regolarmente assicurata con
[...] Persona_1 polizza n. 699.013.0000060279, con a bordo altre quattro persone in qualità di trasportati, mentre percorreva la SP Migliara 45 con direzione di marcia da SS7 Appia verso SR148 Pontina, giunta in prossimità dell'intersezione con la strada Capograssa, era costretta a deviare improvvisamente la propria traiettoria al fine di evitare l'impatto con una autovettura rimasta non identificata. Quest'ultima, provenendo da Borgo San Michele con direzione di marcia SR148
Pontina, non si fermava al segnale di arresto posto in corrispondenza della intersezione con via Migliara 45, costringendo l'autovettura SI a deviare la direzione per evitare l'impatto.
, compagnia di assicurazione del vettore, Parte_1 liquidava il danno nei confronti dei quattro trasportati che in conseguenza del sinistro avevano riportato lesioni gravi e avevano subito consistenti danni non patrimoniali. Esercitava pertanto azione di rivalsa nei confronti di , quale impresa Controparte_1 designata dal FGVS per la Regione Lazio, in relazione alle somme già versate nei confronti dei quattro trasportati danneggiati, assumendo che il sinistro sarebbe stato cagionato da veicolo non identificato. Rassegnava quindi le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis:
- accertare e dichiarare che l'incidente del giorno 10 agosto 2014 ebbe a verificarsi per esclusiva responsabilità del conducente della vettura di colore grigio rimasta sconosciuta (non identificato), come accertato nel rapporto redatto dalla Polizia Stradale di Latina, e per l'effetto riconoscere il diritto e il titolo della
[...]
a richiedere la restituzione e/o il rimborso in Parte_1 via di rivalsa/regresso e/o surroga di quanto dalla medesima liquidato ai quattro trasportati a bordo dell'autovettura AN SI Tg. DH953YH in conseguenza del medesimo sinistro;
- si chiede, quindi, volersi condannare per l'effetto le Controparte_1
quale Impresa designata dal Fondo di Garanzia Vittime
[...]
Strada per il Lazio, in persona del legale rappresentante pro- tempore, al pagamento in favore della società istante della somma complessiva di € 75.525,00, liquidata ai Sig.ri , Parte_2
e come in Parte_3 CP_3 Parte_4 premessa suddivisa, o quella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi dal pagamento fino all'effettivo soddisfo. Con vittoria dei compensi professionali da liquidarsi secondo il D.M.n.55/2014, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge”. Si costituiva in giudizio , quale impresa Controparte_1 designata alla gestione dei sinistri a carico del FGVS, eccependo la inammissibilità della domanda per mancanza dei presupposti di
2 applicazione dell'art. 141 d.lgs. 209/2005 e chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto. Così concludeva: “In via preliminare: I. Accertata l'inesistenza dei presupposti di applicazione dell'art. 141 D. Lgs. 209/05 al caso di specie e, dunque, l'assunzione volontaria dell'obbligazione risarcitoria da parte della
[...]
e l'inesistenza, pertanto, di un diritto di rivalsa nei CP_4 confronti dell'Impresa Designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, dichiararsi l'inammissibilità della domanda così avanzata, in accoglimento della sollevata eccezione per tutti i motivi esposti. In via gradata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui la domanda attorea venisse ritenuta ammissibile:
II. Accertato il difetto di integrità del contraddittorio per mancata vocatio in ius di nonché di , Controparte_2 Parte_2
e , rispettivamente, Parte_3 CP_3 Parte_4 proprietaria della LANCIA 'SI' targata DH 953 YH e trasportati, stante la richiesta avversa di accertamento della dinamica dei fatti, delle relative responsbailità e del diritto al risarcimento del danno dei trasportati medesimi, volontariamente soddisfatto dalla con l'assunzione della relativa Parte_1 obbligazione, ordinarsi l'integrazione del contraddittorio nei loro riguardi, in accoglimento della proposta eccezione per tutte le ragioni esposte.
In via più gradata: III. Accertata la connessione oggettiva e parzialmente soggettiva di questo giudizio con altro promosso innanzi al Giudice di Pace di
Latina da e per il risarcimento dei Controparte_2 Persona_1 danni materiali e personali assunti subiti in conseguenza ed a causa del medesimo sinistro de quo, con prima udienza fissata all'11/12/19, disporsi la loro riunione ai sensi degli artt. 40 e 274 C. P. C., anche per ragioni di economia processuale e per evitare contrasti di giudicati, in accoglimento della formulata eccezione per tutti i motivi esposti.
Nel merito, subordinatamente e con salvezza di gravame, rigettarsi la domanda attorea siccome infondata - anche per l'istato cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi, nonostante il noto divieto - e, comunque, non provata.
In via più subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui controparte dimostrasse il fatto storico, accertata e dichiarata la responsabilità esclusiva o concorsuale di e di Controparte_2
nonché di , Persona_1 Parte_2 Parte_3 CP_3 e , nelle loro rispettive qualità e nella
[...] Parte_4 determinazione del sinistro de quo e/o delle sue conseguenze pregiudizievoli e/o del loro aggravamento, anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2054 e 1227 C. C., per le causali di cui nella premessa dell'atto di costituzione, rispettivamente, rigettare la
3 domanda avversa ovvero decurtare gli statuendi indennizzi in misura proporzionale alle graduande responsabilità. Con il favore delle spese di lite”. Veniva integrato il contraddittorio nei confronti di Controparte_2 la quale, pur ritualmente citata in giudizio, non si costituiva e restava contumace. Conclusa l'istruttoria mediante produzione documentale ed escussione testimoniale, all'udienza del 10.09.2024, sostituita ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
In via preliminare deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità della domanda sollevata da , Controparte_1 fondata sulla asserita mancanza dei presupposti applicativi dell'art. 141 D.Lgs. 209/2005 costituiti dalla presenza e dallo scontro di almeno due veicoli. Sul punto è opportuno chiarire che ai sensi dell'art. 141 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 la persona trasportata può avvalersi dell'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazioni del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro soltanto se in quest'ultimo siano rimasti coinvolti, pur in mancanza di un urto materiale, ulteriori veicoli (cfr. Cass.
Sez. 3 - , Sentenza n. 25033 del 08/10/2019). Il coinvolgimento di (almeno) due veicoli è dunque il presupposto per l'operatività della norma;
non è richiesta invece la loro collisione come elemento indefettibile. L'azione diretta del terzo trasportato presuppone quindi un sinistro in cui siano coinvolti almeno due veicoli, pur in mancanza di un urto materiale. A ciò si aggiunga che, alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 141 del d.lgs. n. 209 del 2005, la persona trasportata può avvalersi dell'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazioni del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro anche se quest'ultimo sia stato determinato da uno scontro in cui sia rimasto coinvolto un veicolo non assicurato o non identificato (ex multis Cass.
Sez. 3 - , Ordinanza n. 16477 del 05/07/2017). Il terzo trasportato, considerato soggetto debole, è legittimato quindi
- nel rispetto del procedimento previsto dal successivo art. 148 Cod. ass. - ad agire direttamente nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo su cui viaggiava, sulla base della semplice allegazione e dimostrazione del fatto storico del trasporto e del danno subito durante il trasporto, senza che sia necessaria la prova della responsabilità dell'evento lesivo.
Rimane in ogni caso ferma la possibilità riconosciuta all'assicuratore del vettore di agire in rivalsa nei confronti
4 dell'effettivo responsabile, in tutto o pro quota, sulla base della effettiva ripartizione delle responsabilità nel caso concreto. Nel caso in cui il veicolo del responsabile civile non risulti coperto da assicurazione, la rivalsa può essere esercitata contro l'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, nei limiti quantitativi stabiliti dall'art. 283, commi 2 e 4, del d.lgs. n. 209 del 2005 (ex multis Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 14255 del 08/07/2020;
Cass. civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 16477 del 05/07/2017). Tanto premesso, nel caso di specie dall'esame dell'atto di citazione e dalla documentazione allegata emerge con chiarezza la sussistenza dei presupposti applicativi dell'art. 141 D.lgs. 209/2005: il sinistro stradale oggetto della domanda di rivalsa formulata dalla parte attrice si è verificato in conseguenza del mancato arresto del veicolo rimasto non identificato al segnale di stop, imponendo al conducente del veicolo su cui viaggiavano i terzi danneggiati di porre in essere una manovra di emergenza. Dall'esame della documentazione in atti quindi emerge che nel caso di specie non si è verificato un urto materiale tra i due mezzi, ma il sinistro ha comunque visto il coinvolgimento di due veicoli, di cui uno rimasto non identificato.
Per tali ragioni si ritiene che la eccezione preliminare non meriti accoglimento.
Parte attrice ha provato di aver provveduto alla liquidazione in favore dei terzi trasportati dei danni subiti alla integrità psicofisica e che essi sono causalmente riconducibili al sinistro oggetto di causa.
Si osserva che in tema di intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada (ex art. 283, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 209 del 2005) al fine di garantire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli soggetti ad obbligo assicurativo nei casi di sinistro cagionato da veicolo non identificato, spetta comunque al danneggiato, per regola generale, l'onere di provare il fatto generatore del danno (che il sinistro è stato cagionato dal veicolo inidentificato) e, cioè, dimostrare le modalità del sinistro stesso e la sua attribuibilità alla condotta dolosa o colposa, esclusiva o concorrente, del conducente dell'altro mezzo e, inoltre, che tale veicolo è rimasto sconosciuto (ex multis Cass.
Sez. 3 - , Ordinanza n. 10540 del 19/04/2023). Esaminando le complessive risultanze istruttorie si ritiene che la parte attrice abbia introdotto in giudizio elementi probatori sufficienti ad integrare la prova che nel sinistro sia rimasto coinvolto un veicolo non identificato né identificabile e che il conducente di tale veicolo sia stato causalmente responsabile del sinistro. Dall'esame della documentazione in atti emerge la piena prova sia del fatto storico posto alla base della domanda di rivalsa, sia della presenza dei terzi trasportati sul veicolo AN SI.
5 Si evince infatti dalla relazione di incidente stradale e dai verbali di pronto soccorso che effettivamente in data in data 10.08.2014, alle ore 1,30 circa, l'autovettura AN SI Tg. DH953YH di proprietà di e condotta da , con a Controparte_2 Persona_1 bordo altre quattro persone in qualità di trasportati ( , Parte_2
e , mentre Parte_3 CP_3 Parte_4 percorreva la SP Migliara 45 con direzione di marcia da SS7 Appia verso SR148 Pontina, giunta in prossimità dell'intersezione con la strada Capograssa, era costretta a deviare improvvisamente la propria traiettoria al fine di evitare l'impatto con una autovettura rimasta non identificata. Quest'ultima, provenendo da Borgo San Michele con direzione di marcia SR148 Pontina, non si fermava al segnale di arresto posto in corrispondenza della intersezione con via Migliara 45, costringendo l'autovettura SI a deviare la direzione per evitare l'impatto.
Le dichiarazioni testimoniali raccolte in giudizio possono ritenersi attendibili e sufficienti, unitamente agli altri elementi documentali presenti in atti, a provare la verificazione del fatto storico secondo le modalità allegate nell'atto di citazione e la responsabilità integrale di un mezzo non identificato né identificabile.
In particolare, le dichiarazioni rese dal teste Testimone_1 presente sui luoghi di causa, hanno dimostrato la presenza al momento del sinistro di un veicolo rimasto non identificato e, prioritariamente, la responsabilità dello stesso nella causazione dell'evento lesivo.
Il teste ha dichiarato di essere stato presente sui Testimone_1 luoghi del sinistro, esattamente a cinquanta metri dall'auto AN SI;
si trovava alle sue spalle, a bordo di una autovettura come trasportato. Ha affermato di aver visto una macchina grigia immettersi su via Migliara 45 senza rallentare la corsa;
di aver visto la macchina grigia non arrestarsi al segnale di stop ed attraversare la strada nel momento in cui il veicolo AN SI stava occupando l'incrocio. Il teste, con dichiarazioni attendibili perché precise, dettagliate e coerenti con gli ulteriori riscontri istruttori, ha confermato che non si è verificato uno scontro tra i due mezzi e di aver visto il conducente della AN SI deviare la marcia verso sinistra per evitare l'impatto con la macchina grigia. Ha poi affermato di aver visto la AN SI perdere il controllo e finire la sua corsa nel fosso laterale della strada, mentre la macchina grigia proseguiva la sua marcia senza arrestarsi. Ha inoltre dichiarato di essersi fermato per prestare soccorso e di aver visto che i cinque occupanti della AN SI riportavano ferite e lesioni gravi. Tali dichiarazioni testimoniali risultano coerenti con le dichiarazioni rese dal teste , sovraintendente della Polizia di Testimone_2
Stato, intervenuto subito dopo la verificazione del sinistro, nonché
6 con quanto dichiarato dallo stesso teste in sede di sommarie informazioni subito dopo la verificazione del sinistro oggetto di causa.
Si tratta di dichiarazioni testimoniali che confermano la presenza del veicolo non identificato e, principalmente, la responsabilità dello stesso nella causazione del sinistro nei confronti del veicolo del vettore e che, complessivamente considerate, sono precise, specifiche e coerenti con il complesso delle risultanze istruttorie emerse in sede di giudizio.
Vi è dunque completa corrispondenza tra gli esiti della istruttoria orale e le allegazioni di parte attrice. All'esito della complessa fase istruttoria svolta nel corso del giudizio ritiene il Tribunale che gli elementi raccolti siano sufficienti a provare la presenza sul posto di un veicolo non identificato e la sua responsabilità nella causazione del sinistro.
Non merita altresì condivisione l'affermazione di parte convenuta secondo cui nel caso di specie debba essere esclusa l'applicabilità dell'art. 141 D.lgs. 209/2005 in quanto sussistente la prova liberatoria del caso fortuito, legato alla eccezionalità ed inevitabilità del fattore esterno. Come noto, la nozione di “caso fortuito” prevista come limite all'applicabilità dell'azione diretta del terzo trasportato ex art. 141 C.ass. riguarda l'incidenza causale di fattori naturali e umani estranei alla circolazione, risultando invece irrilevante la condotta colposa dell'altro conducente, posto che la finalità della norma è quella di impedire che il risarcimento del danno subito dal passeggero venga ritardato dalla necessità di compiere accertamenti sulla responsabilità del sinistro (Cass. Sez. U, Sentenza n. 35318 del
30/11/2022).
Nel caso di specie, come detto, risulta provato che l'autovettura AN SI Tg. DH953YH di proprietà di e Controparte_2 condotta da , regolarmente assicurata con la parte Persona_1 attrice, con a bordo altre quattro persone in qualità di trasportati, mentre percorreva la SP Migliara 45, con direzione di marcia da SS7 Appia verso SR148 Pontina, giunta in prossimità dell'intersezione con la strada Capograssa, era costretta a deviare improvvisamente la propria traiettoria al fine di evitare l'impatto con una autovettura, rimasta non identificata. Quest'ultima, provenendo da Borgo San Michele con direzione di marcia SR148 Pontina, non si fermava al segnale di arresto posto in corrispondenza della intersezione con via Migliara 45, costringendo l'autovettura SI a deviare la direzione per evitare l'impatto. Sulla base dei principi in precedenza richiamati si osserva che nella cornice del giudizio configurato dall'art. 141, 1 co. cod. ass., in cui si prescinde dall'accertamento delle responsabilità del sinistro, il caso fortuito che vale ad esimere l'assicuratore del vettore dal risarcimento in favore del trasportato è nozione distinta dalla
7 condotta colposa del conducente dell'altro veicolo coinvolto e deve intendersi circoscritto alle cause naturali e ai danni causati da condotte umane indipendenti dalla circolazione di altri veicoli. Il fatto integrante il “caso fortuito” deve essere oggettivamente imprevedibile o oggettivamente imprevenibile da parte del vettore, il quale, a prescindere da ogni giudizio di colpa, non è obiettivamente in condizione di impedire o circoscrivere il fatto e, quindi, di evitare o limitare l'evento di danno. Nel corso del presente giudizio non è stata introdotta alcuna prova liberatoria sul punto.
Gli elementi istruttori raccolti nel corso del processo, infatti, non risultano idonei provare che il sinistro sia stato determinato da un ostacolo improvviso ed inevitabile, tale da non consentire al conducente di porre in essere un'efficace manovra di fortuna, pur utilizzando la dovuta attenzione e diligenza.
Ne consegue che la eccezione sollevata dalla compagnia di assicurazione convenuta in merito alla sussistenza del caso fortuito per la manovra compiuta dal veicolo rimasto non identificato, tale da escludere una responsabilità del conducente, è destituita di fondamento.
In conclusione ritiene il Tribunale che la domanda di rivalsa avanzata dalla sia fondata e che non sia Parte_1 integrato il caso fortuito.
È altresì documentato che la , quale Parte_1 impresa di assicurazione del veicolo sul quale viaggiavano le quattro persone trasportate al momento del sinistro ( , Parte_2
e , abbia Parte_3 CP_3 Parte_4 provveduto alla liquidazione del danno nei confronti dei terzi trasportati quantificato nella somma complessiva di € 75.525,00. In particolare, mediante assegni postali la compagnia attrice ha corrisposto:
- a favore di la somma di € 14.000,00 sulla base della Parte_2 menomazione accertata dal medico fiduciario della compagnia di assicurazione (cfr. all. n. 7 fascicolo di parte attrice);
- a favore di la somma di € 450,00 sulla base della Parte_3 menomazione accertata dal medico fiduciario della compagnia di assicurazione (cfr. all. n. 8 fascicolo di parte attrice);
- a favore di la somma di € 6.000,00 sulla base della CP_3 menomazione accertata dal medico fiduciario della compagnia di assicurazione (cfr. all. n. 9 fascicolo di parte attrice);
- a favore di la somma di € 55.075,20 sulla base della Parte_4 menomazione accertata dal medico fiduciario della compagnia di assicurazione (cfr. all. n. 10 fascicolo di parte attrice).
8 Dall'esame della documentazione in atti emerge che la
[...]
ha corrisposto in favore dei terzi trasportati la Parte_1 somma complessiva di € 75.525,00.
Dalle precedenti valutazioni deriva che risultano integrati gli elementi costitutivi della domanda.
, nella qualità di impresa designata dal Fondo CP_1 CP_1 Garanzia per le Vittime della strada per la Regione Lazio, di conseguenza deve essere condannata a corrispondere a
[...]
l'importo già versato ai terzi trasportati a titolo di Parte_1 risarcimento del danno non patrimoniale in conseguenza del sinistro verificatosi in data 10.08.2014, (rispettivamente € 14.000,00 - € 450,00 - € 6.000,00 - € 55.075,20) per una somma complessiva di € 75.525,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, tenendo conto del valore della controversia, della istruttoria espletata e dell'attività difensiva in concreto svolta.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione;
- accoglie la domanda di rivalsa formulata dalla
[...]
e, per l'effetto, condanna , in Parte_1 Controparte_1 qualità di impresa designata dal Fondo Garanzie Vittime della Strada, al rimborso della somma complessiva di € 75.525,00 nei confronti della liquidata dalla compagnia Parte_1 ai terzi trasportati a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- condanna , in qualità di impresa designata dal Controparte_1 Fondo Garanzie Vittime della Strada, alla refusione in favore di delle spese del giudizio, che liquida in Parte_1 euro 15.000,00 a titolo di compensi, oltre spese generali ed accessori di legge. Latina, 30.03.2025
Il Giudice dott.ssa Valentina Giasi
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Seconda Civile
in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa
Valentina Giasi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 3998 del ruolo generale dell'anno 2019 promossa
DA (P. IVA , in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Federica Maria Corbò e dall'Avv. Filippo Maria Corbò, come da procura in atti;
-parte attrice-
CONTRO
(C.F. ) società Controparte_1 P.IVA_2 designata dal F.G.V.S. per la Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
Giampiero Forte, come da procura in atti;
-parte convenuta-
E NEI CONFRONTI DI
; Controparte_2
- parte convenuta contumace-
FATTO E DIRITTO
, compagnia di assicurazione del vettore, Parte_1 esercitava azione di rivalsa nei confronti di , quale Controparte_1 impresa designata per il Fondo di Garanzia per le Vittime della
Strada per la Regione Lazio, in relazione alle somme già versate nei confronti di quattro soggetti, terzi trasportati sul veicolo AN
SI tg. DH953YH di proprietà di e condotta da Controparte_2
, a titolo di risarcimento dei danni subiti in Persona_1 conseguenza del sinistro stradale asseritamente cagionato da veicolo non identificato.
In particolare, rappresentava che, sulla Parte_1 base dei rilievi, degli accertamenti e della documentazione raccolta,
1 era stato accertato che in data 10.08.2014, alle ore 1,30 circa, l'autovettura AN SI Tg. DH953YH di proprietà di CP_2
e condotta da , regolarmente assicurata con
[...] Persona_1 polizza n. 699.013.0000060279, con a bordo altre quattro persone in qualità di trasportati, mentre percorreva la SP Migliara 45 con direzione di marcia da SS7 Appia verso SR148 Pontina, giunta in prossimità dell'intersezione con la strada Capograssa, era costretta a deviare improvvisamente la propria traiettoria al fine di evitare l'impatto con una autovettura rimasta non identificata. Quest'ultima, provenendo da Borgo San Michele con direzione di marcia SR148
Pontina, non si fermava al segnale di arresto posto in corrispondenza della intersezione con via Migliara 45, costringendo l'autovettura SI a deviare la direzione per evitare l'impatto.
, compagnia di assicurazione del vettore, Parte_1 liquidava il danno nei confronti dei quattro trasportati che in conseguenza del sinistro avevano riportato lesioni gravi e avevano subito consistenti danni non patrimoniali. Esercitava pertanto azione di rivalsa nei confronti di , quale impresa Controparte_1 designata dal FGVS per la Regione Lazio, in relazione alle somme già versate nei confronti dei quattro trasportati danneggiati, assumendo che il sinistro sarebbe stato cagionato da veicolo non identificato. Rassegnava quindi le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis:
- accertare e dichiarare che l'incidente del giorno 10 agosto 2014 ebbe a verificarsi per esclusiva responsabilità del conducente della vettura di colore grigio rimasta sconosciuta (non identificato), come accertato nel rapporto redatto dalla Polizia Stradale di Latina, e per l'effetto riconoscere il diritto e il titolo della
[...]
a richiedere la restituzione e/o il rimborso in Parte_1 via di rivalsa/regresso e/o surroga di quanto dalla medesima liquidato ai quattro trasportati a bordo dell'autovettura AN SI Tg. DH953YH in conseguenza del medesimo sinistro;
- si chiede, quindi, volersi condannare per l'effetto le Controparte_1
quale Impresa designata dal Fondo di Garanzia Vittime
[...]
Strada per il Lazio, in persona del legale rappresentante pro- tempore, al pagamento in favore della società istante della somma complessiva di € 75.525,00, liquidata ai Sig.ri , Parte_2
e come in Parte_3 CP_3 Parte_4 premessa suddivisa, o quella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi dal pagamento fino all'effettivo soddisfo. Con vittoria dei compensi professionali da liquidarsi secondo il D.M.n.55/2014, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge”. Si costituiva in giudizio , quale impresa Controparte_1 designata alla gestione dei sinistri a carico del FGVS, eccependo la inammissibilità della domanda per mancanza dei presupposti di
2 applicazione dell'art. 141 d.lgs. 209/2005 e chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto. Così concludeva: “In via preliminare: I. Accertata l'inesistenza dei presupposti di applicazione dell'art. 141 D. Lgs. 209/05 al caso di specie e, dunque, l'assunzione volontaria dell'obbligazione risarcitoria da parte della
[...]
e l'inesistenza, pertanto, di un diritto di rivalsa nei CP_4 confronti dell'Impresa Designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, dichiararsi l'inammissibilità della domanda così avanzata, in accoglimento della sollevata eccezione per tutti i motivi esposti. In via gradata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui la domanda attorea venisse ritenuta ammissibile:
II. Accertato il difetto di integrità del contraddittorio per mancata vocatio in ius di nonché di , Controparte_2 Parte_2
e , rispettivamente, Parte_3 CP_3 Parte_4 proprietaria della LANCIA 'SI' targata DH 953 YH e trasportati, stante la richiesta avversa di accertamento della dinamica dei fatti, delle relative responsbailità e del diritto al risarcimento del danno dei trasportati medesimi, volontariamente soddisfatto dalla con l'assunzione della relativa Parte_1 obbligazione, ordinarsi l'integrazione del contraddittorio nei loro riguardi, in accoglimento della proposta eccezione per tutte le ragioni esposte.
In via più gradata: III. Accertata la connessione oggettiva e parzialmente soggettiva di questo giudizio con altro promosso innanzi al Giudice di Pace di
Latina da e per il risarcimento dei Controparte_2 Persona_1 danni materiali e personali assunti subiti in conseguenza ed a causa del medesimo sinistro de quo, con prima udienza fissata all'11/12/19, disporsi la loro riunione ai sensi degli artt. 40 e 274 C. P. C., anche per ragioni di economia processuale e per evitare contrasti di giudicati, in accoglimento della formulata eccezione per tutti i motivi esposti.
Nel merito, subordinatamente e con salvezza di gravame, rigettarsi la domanda attorea siccome infondata - anche per l'istato cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi, nonostante il noto divieto - e, comunque, non provata.
In via più subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui controparte dimostrasse il fatto storico, accertata e dichiarata la responsabilità esclusiva o concorsuale di e di Controparte_2
nonché di , Persona_1 Parte_2 Parte_3 CP_3 e , nelle loro rispettive qualità e nella
[...] Parte_4 determinazione del sinistro de quo e/o delle sue conseguenze pregiudizievoli e/o del loro aggravamento, anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2054 e 1227 C. C., per le causali di cui nella premessa dell'atto di costituzione, rispettivamente, rigettare la
3 domanda avversa ovvero decurtare gli statuendi indennizzi in misura proporzionale alle graduande responsabilità. Con il favore delle spese di lite”. Veniva integrato il contraddittorio nei confronti di Controparte_2 la quale, pur ritualmente citata in giudizio, non si costituiva e restava contumace. Conclusa l'istruttoria mediante produzione documentale ed escussione testimoniale, all'udienza del 10.09.2024, sostituita ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
In via preliminare deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità della domanda sollevata da , Controparte_1 fondata sulla asserita mancanza dei presupposti applicativi dell'art. 141 D.Lgs. 209/2005 costituiti dalla presenza e dallo scontro di almeno due veicoli. Sul punto è opportuno chiarire che ai sensi dell'art. 141 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 la persona trasportata può avvalersi dell'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazioni del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro soltanto se in quest'ultimo siano rimasti coinvolti, pur in mancanza di un urto materiale, ulteriori veicoli (cfr. Cass.
Sez. 3 - , Sentenza n. 25033 del 08/10/2019). Il coinvolgimento di (almeno) due veicoli è dunque il presupposto per l'operatività della norma;
non è richiesta invece la loro collisione come elemento indefettibile. L'azione diretta del terzo trasportato presuppone quindi un sinistro in cui siano coinvolti almeno due veicoli, pur in mancanza di un urto materiale. A ciò si aggiunga che, alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 141 del d.lgs. n. 209 del 2005, la persona trasportata può avvalersi dell'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazioni del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro anche se quest'ultimo sia stato determinato da uno scontro in cui sia rimasto coinvolto un veicolo non assicurato o non identificato (ex multis Cass.
Sez. 3 - , Ordinanza n. 16477 del 05/07/2017). Il terzo trasportato, considerato soggetto debole, è legittimato quindi
- nel rispetto del procedimento previsto dal successivo art. 148 Cod. ass. - ad agire direttamente nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo su cui viaggiava, sulla base della semplice allegazione e dimostrazione del fatto storico del trasporto e del danno subito durante il trasporto, senza che sia necessaria la prova della responsabilità dell'evento lesivo.
Rimane in ogni caso ferma la possibilità riconosciuta all'assicuratore del vettore di agire in rivalsa nei confronti
4 dell'effettivo responsabile, in tutto o pro quota, sulla base della effettiva ripartizione delle responsabilità nel caso concreto. Nel caso in cui il veicolo del responsabile civile non risulti coperto da assicurazione, la rivalsa può essere esercitata contro l'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, nei limiti quantitativi stabiliti dall'art. 283, commi 2 e 4, del d.lgs. n. 209 del 2005 (ex multis Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 14255 del 08/07/2020;
Cass. civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 16477 del 05/07/2017). Tanto premesso, nel caso di specie dall'esame dell'atto di citazione e dalla documentazione allegata emerge con chiarezza la sussistenza dei presupposti applicativi dell'art. 141 D.lgs. 209/2005: il sinistro stradale oggetto della domanda di rivalsa formulata dalla parte attrice si è verificato in conseguenza del mancato arresto del veicolo rimasto non identificato al segnale di stop, imponendo al conducente del veicolo su cui viaggiavano i terzi danneggiati di porre in essere una manovra di emergenza. Dall'esame della documentazione in atti quindi emerge che nel caso di specie non si è verificato un urto materiale tra i due mezzi, ma il sinistro ha comunque visto il coinvolgimento di due veicoli, di cui uno rimasto non identificato.
Per tali ragioni si ritiene che la eccezione preliminare non meriti accoglimento.
Parte attrice ha provato di aver provveduto alla liquidazione in favore dei terzi trasportati dei danni subiti alla integrità psicofisica e che essi sono causalmente riconducibili al sinistro oggetto di causa.
Si osserva che in tema di intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada (ex art. 283, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 209 del 2005) al fine di garantire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli soggetti ad obbligo assicurativo nei casi di sinistro cagionato da veicolo non identificato, spetta comunque al danneggiato, per regola generale, l'onere di provare il fatto generatore del danno (che il sinistro è stato cagionato dal veicolo inidentificato) e, cioè, dimostrare le modalità del sinistro stesso e la sua attribuibilità alla condotta dolosa o colposa, esclusiva o concorrente, del conducente dell'altro mezzo e, inoltre, che tale veicolo è rimasto sconosciuto (ex multis Cass.
Sez. 3 - , Ordinanza n. 10540 del 19/04/2023). Esaminando le complessive risultanze istruttorie si ritiene che la parte attrice abbia introdotto in giudizio elementi probatori sufficienti ad integrare la prova che nel sinistro sia rimasto coinvolto un veicolo non identificato né identificabile e che il conducente di tale veicolo sia stato causalmente responsabile del sinistro. Dall'esame della documentazione in atti emerge la piena prova sia del fatto storico posto alla base della domanda di rivalsa, sia della presenza dei terzi trasportati sul veicolo AN SI.
5 Si evince infatti dalla relazione di incidente stradale e dai verbali di pronto soccorso che effettivamente in data in data 10.08.2014, alle ore 1,30 circa, l'autovettura AN SI Tg. DH953YH di proprietà di e condotta da , con a Controparte_2 Persona_1 bordo altre quattro persone in qualità di trasportati ( , Parte_2
e , mentre Parte_3 CP_3 Parte_4 percorreva la SP Migliara 45 con direzione di marcia da SS7 Appia verso SR148 Pontina, giunta in prossimità dell'intersezione con la strada Capograssa, era costretta a deviare improvvisamente la propria traiettoria al fine di evitare l'impatto con una autovettura rimasta non identificata. Quest'ultima, provenendo da Borgo San Michele con direzione di marcia SR148 Pontina, non si fermava al segnale di arresto posto in corrispondenza della intersezione con via Migliara 45, costringendo l'autovettura SI a deviare la direzione per evitare l'impatto.
Le dichiarazioni testimoniali raccolte in giudizio possono ritenersi attendibili e sufficienti, unitamente agli altri elementi documentali presenti in atti, a provare la verificazione del fatto storico secondo le modalità allegate nell'atto di citazione e la responsabilità integrale di un mezzo non identificato né identificabile.
In particolare, le dichiarazioni rese dal teste Testimone_1 presente sui luoghi di causa, hanno dimostrato la presenza al momento del sinistro di un veicolo rimasto non identificato e, prioritariamente, la responsabilità dello stesso nella causazione dell'evento lesivo.
Il teste ha dichiarato di essere stato presente sui Testimone_1 luoghi del sinistro, esattamente a cinquanta metri dall'auto AN SI;
si trovava alle sue spalle, a bordo di una autovettura come trasportato. Ha affermato di aver visto una macchina grigia immettersi su via Migliara 45 senza rallentare la corsa;
di aver visto la macchina grigia non arrestarsi al segnale di stop ed attraversare la strada nel momento in cui il veicolo AN SI stava occupando l'incrocio. Il teste, con dichiarazioni attendibili perché precise, dettagliate e coerenti con gli ulteriori riscontri istruttori, ha confermato che non si è verificato uno scontro tra i due mezzi e di aver visto il conducente della AN SI deviare la marcia verso sinistra per evitare l'impatto con la macchina grigia. Ha poi affermato di aver visto la AN SI perdere il controllo e finire la sua corsa nel fosso laterale della strada, mentre la macchina grigia proseguiva la sua marcia senza arrestarsi. Ha inoltre dichiarato di essersi fermato per prestare soccorso e di aver visto che i cinque occupanti della AN SI riportavano ferite e lesioni gravi. Tali dichiarazioni testimoniali risultano coerenti con le dichiarazioni rese dal teste , sovraintendente della Polizia di Testimone_2
Stato, intervenuto subito dopo la verificazione del sinistro, nonché
6 con quanto dichiarato dallo stesso teste in sede di sommarie informazioni subito dopo la verificazione del sinistro oggetto di causa.
Si tratta di dichiarazioni testimoniali che confermano la presenza del veicolo non identificato e, principalmente, la responsabilità dello stesso nella causazione del sinistro nei confronti del veicolo del vettore e che, complessivamente considerate, sono precise, specifiche e coerenti con il complesso delle risultanze istruttorie emerse in sede di giudizio.
Vi è dunque completa corrispondenza tra gli esiti della istruttoria orale e le allegazioni di parte attrice. All'esito della complessa fase istruttoria svolta nel corso del giudizio ritiene il Tribunale che gli elementi raccolti siano sufficienti a provare la presenza sul posto di un veicolo non identificato e la sua responsabilità nella causazione del sinistro.
Non merita altresì condivisione l'affermazione di parte convenuta secondo cui nel caso di specie debba essere esclusa l'applicabilità dell'art. 141 D.lgs. 209/2005 in quanto sussistente la prova liberatoria del caso fortuito, legato alla eccezionalità ed inevitabilità del fattore esterno. Come noto, la nozione di “caso fortuito” prevista come limite all'applicabilità dell'azione diretta del terzo trasportato ex art. 141 C.ass. riguarda l'incidenza causale di fattori naturali e umani estranei alla circolazione, risultando invece irrilevante la condotta colposa dell'altro conducente, posto che la finalità della norma è quella di impedire che il risarcimento del danno subito dal passeggero venga ritardato dalla necessità di compiere accertamenti sulla responsabilità del sinistro (Cass. Sez. U, Sentenza n. 35318 del
30/11/2022).
Nel caso di specie, come detto, risulta provato che l'autovettura AN SI Tg. DH953YH di proprietà di e Controparte_2 condotta da , regolarmente assicurata con la parte Persona_1 attrice, con a bordo altre quattro persone in qualità di trasportati, mentre percorreva la SP Migliara 45, con direzione di marcia da SS7 Appia verso SR148 Pontina, giunta in prossimità dell'intersezione con la strada Capograssa, era costretta a deviare improvvisamente la propria traiettoria al fine di evitare l'impatto con una autovettura, rimasta non identificata. Quest'ultima, provenendo da Borgo San Michele con direzione di marcia SR148 Pontina, non si fermava al segnale di arresto posto in corrispondenza della intersezione con via Migliara 45, costringendo l'autovettura SI a deviare la direzione per evitare l'impatto. Sulla base dei principi in precedenza richiamati si osserva che nella cornice del giudizio configurato dall'art. 141, 1 co. cod. ass., in cui si prescinde dall'accertamento delle responsabilità del sinistro, il caso fortuito che vale ad esimere l'assicuratore del vettore dal risarcimento in favore del trasportato è nozione distinta dalla
7 condotta colposa del conducente dell'altro veicolo coinvolto e deve intendersi circoscritto alle cause naturali e ai danni causati da condotte umane indipendenti dalla circolazione di altri veicoli. Il fatto integrante il “caso fortuito” deve essere oggettivamente imprevedibile o oggettivamente imprevenibile da parte del vettore, il quale, a prescindere da ogni giudizio di colpa, non è obiettivamente in condizione di impedire o circoscrivere il fatto e, quindi, di evitare o limitare l'evento di danno. Nel corso del presente giudizio non è stata introdotta alcuna prova liberatoria sul punto.
Gli elementi istruttori raccolti nel corso del processo, infatti, non risultano idonei provare che il sinistro sia stato determinato da un ostacolo improvviso ed inevitabile, tale da non consentire al conducente di porre in essere un'efficace manovra di fortuna, pur utilizzando la dovuta attenzione e diligenza.
Ne consegue che la eccezione sollevata dalla compagnia di assicurazione convenuta in merito alla sussistenza del caso fortuito per la manovra compiuta dal veicolo rimasto non identificato, tale da escludere una responsabilità del conducente, è destituita di fondamento.
In conclusione ritiene il Tribunale che la domanda di rivalsa avanzata dalla sia fondata e che non sia Parte_1 integrato il caso fortuito.
È altresì documentato che la , quale Parte_1 impresa di assicurazione del veicolo sul quale viaggiavano le quattro persone trasportate al momento del sinistro ( , Parte_2
e , abbia Parte_3 CP_3 Parte_4 provveduto alla liquidazione del danno nei confronti dei terzi trasportati quantificato nella somma complessiva di € 75.525,00. In particolare, mediante assegni postali la compagnia attrice ha corrisposto:
- a favore di la somma di € 14.000,00 sulla base della Parte_2 menomazione accertata dal medico fiduciario della compagnia di assicurazione (cfr. all. n. 7 fascicolo di parte attrice);
- a favore di la somma di € 450,00 sulla base della Parte_3 menomazione accertata dal medico fiduciario della compagnia di assicurazione (cfr. all. n. 8 fascicolo di parte attrice);
- a favore di la somma di € 6.000,00 sulla base della CP_3 menomazione accertata dal medico fiduciario della compagnia di assicurazione (cfr. all. n. 9 fascicolo di parte attrice);
- a favore di la somma di € 55.075,20 sulla base della Parte_4 menomazione accertata dal medico fiduciario della compagnia di assicurazione (cfr. all. n. 10 fascicolo di parte attrice).
8 Dall'esame della documentazione in atti emerge che la
[...]
ha corrisposto in favore dei terzi trasportati la Parte_1 somma complessiva di € 75.525,00.
Dalle precedenti valutazioni deriva che risultano integrati gli elementi costitutivi della domanda.
, nella qualità di impresa designata dal Fondo CP_1 CP_1 Garanzia per le Vittime della strada per la Regione Lazio, di conseguenza deve essere condannata a corrispondere a
[...]
l'importo già versato ai terzi trasportati a titolo di Parte_1 risarcimento del danno non patrimoniale in conseguenza del sinistro verificatosi in data 10.08.2014, (rispettivamente € 14.000,00 - € 450,00 - € 6.000,00 - € 55.075,20) per una somma complessiva di € 75.525,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, tenendo conto del valore della controversia, della istruttoria espletata e dell'attività difensiva in concreto svolta.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione;
- accoglie la domanda di rivalsa formulata dalla
[...]
e, per l'effetto, condanna , in Parte_1 Controparte_1 qualità di impresa designata dal Fondo Garanzie Vittime della Strada, al rimborso della somma complessiva di € 75.525,00 nei confronti della liquidata dalla compagnia Parte_1 ai terzi trasportati a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- condanna , in qualità di impresa designata dal Controparte_1 Fondo Garanzie Vittime della Strada, alla refusione in favore di delle spese del giudizio, che liquida in Parte_1 euro 15.000,00 a titolo di compensi, oltre spese generali ed accessori di legge. Latina, 30.03.2025
Il Giudice dott.ssa Valentina Giasi
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