TRIB
Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/01/2025, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 15224/2021 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Fabiana Ucchiello, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa R.G. n. 15224/2021 R.G. vertente tra
in qualità di procuratrice di in persona del legale Parte_1 Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Barbaro e dall'avv. Andrea Aloi;
- ATTORE - in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2
Francesco Dente;
- CONVENUTA -
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Salerno l'emissione del decreto Controparte_3
ingiuntivo n. 447/2020 nei confronti di per il pagamento di euro 14.283,93, Controparte_2
29/12/2016. proponeva opposizione al detto decreto ingiuntivo, eccependo, in via preliminare, CP_2
l'incompetenza del Tribunale adito.
Il Tribunale di Salerno, con ordinanza del 5/3/2021, dichiarava l'incompetenza del Tribunale adito, revocava il decreto ingiuntivo n. 447/2020 e concedeva il termine di tre mesi per la riassunzione del giudizio.
nella qualità di procuratrice di quale cessionaria del credito Parte_1 Controparte_1 originariamente vantato da riassumeva il giudizio innanzi all'intestato Controparte_3
Tribunale al fine di ottenere la condanna della convenuta al pagamento della somma pari ad euro
14.283,93. si costituiva tardivamente con comparsa depositata in data 24/10/2022 e chiedeva, in CP_2
via preliminare, dichiararsi la carenza di legittimazione attiva della parte attrice e, nel merito, il rigetto della domanda attorea poiché infondata.
Assegnato il termine per l'espletamento della mediazione obbligatoria, concessa alla parte attrice l'ordinanza ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c., la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni ed assegnata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
In via preliminare, deve rigettarsi l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della parte attrice.
Sul punto va detto che la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio
è un elemento costitutivo della domanda e attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla. Diversamente, il difetto di legittimatio ad causam, attenendo alla verifica, sempre secondo la prospettazione offerta dall'attore, della regolarità processuale del contraddittorio,
è rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del giudizio (Cass. 2017 n. 943).
Il difetto di "legitimatio ad causam", quindi, sussiste quando non vi è corrispondenza tra i soggetti del processo ed i soggetti destinatari della pronuncia invocata. Tale verifica di coincidenza va effettuata sulla base della semplice ricostruzione dei fatti prospettata dall'attore, nel senso che la legittimazione passiva va affermata o negata in ragione della valutazione positiva o negativa sull'astratta titolarità del rapporto rappresentato dall'attore. Dunque, il controllo del giudice sulla sussistenza della "legitimatio ad causam" sotto il profilo passivo consiste nell'accertare se, in forza della prospettazione del rapporto controverso data dall'attore, il convenuto assuma la veste del soggetto nei confronti del quale può essere richiesta la pronuncia giurisdizionale.
La legittimazione ad agire o contraddire va definita come quella condizione dell'azione che consiste nella coincidenza tra chi propone la domanda e colui che nella domanda stessa è
“affermato” titolare del diritto (c.d. “legitimatio ad causam” attiva) e tra colui contro il quale la domanda è proposta e colui che nella domanda stessa è “affermato” soggetto passivo del diritto o, comunque, “violatore” di quel diritto (c.d. “legitimatio ad causam” passiva); inoltre, la legittimazione ad agire costituisce una condizione dell'azione diretta all'ottenimento, da parte del giudice, di una qualsiasi decisione di merito, la cui esistenza è da riscontrare esclusivamente alla stregua della fattispecie giuridica prospettata dall'azione, prescindendo, quindi, dalla effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa che si riferisce al merito della causa investendo i concreti requisiti di accoglibilità della domanda e, perciò, la sua fondatezza;
ne consegue che, a differenza della “legitimatio ad causam” (il cui eventuale difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio), intesa come il diritto potestativo di ottenere dal giudice, in base alla sola allegazione di parte, una decisione di merito, favorevole o sfavorevole, l'eccezione relativa alla concreta titolarità del rapporto dedotto in giudizio, attenendo appunto al merito, non è rilevabile d'ufficio, ma è affidata alla disponibilità delle parti e, dunque, per farla valere proficuamente, deve essere tempestivamente formulata.
Nel caso di specie, sussiste la legittimazione e la titolarità attiva della parte attrice in quanto
[...]
agisce deducendo la sua qualità di creditore cessionario, e prova la titolarità del Controparte_1
credito con il deposito dell'estratto della Gazzetta Ufficiale n. 146 del 15/12/2020.
Tale prova può ritenersi sufficiente in difetto di contestazione da parte della convenuta dei criteri indicati nell'atto di avviso di cessione dei crediti in blocco per individuare i crediti ceduti.
Sul punto, la Suprema Corte, con orientamento assolutamente condivisibile, ha ritenuto che “In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass. n.
31188/2017).
Del resto, a fronte di una contestazione assolutamente generica di parte convenuta, la qualità della parte istante, la produzione di tutti i documenti giustificativi del credito, del ricorso e decreto ingiuntivo sopra indicato, costituiscono elementi gravi, precisi e concordanti per presumere, a norma degli artt. 2721 e 2729 c.c., che il rapporto oggetto di causa fosse incluso nella cessione di cui alla Gazzetta Ufficiale n. 146 del 2020 (Cass. n. 21821/2023).
Sempre in via preliminare, deve dichiararsi la procedibilità della domanda attorea, poiché il procedimento di mediazione veniva attivato, come da documentazione in atti, con istanza del
9/3/2022, ovvero il giorno successivo all'ordinanza dell'8/3/2023 con la quale veniva assegnato il termine per l'espletamento della mediazione, e verbale negativo del novembre 2022.
Le conseguenze dell'eccessiva durata del procedimento di mediazione non possono certo porsi a carico dell'attore che diligentemente ha avviato il procedimento di mediazione tempestivamente, ovvero prima dell'udienza del 25/10/2022.
Nel merito, la domanda attorea deve trovare accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Le eccezioni sollevate da parte convenuta appaiono assolutamente generiche e non supportate da specifici riferimenti al contratto di conto corrente per cui è causa.
Il citato contratto di conto corrente n. 1373-2, stipulato in data 29/12/2016, contiene l'indicazione di tutte le condizioni economiche (tassi di interesse, spese, commissioni e capitalizzazione trimestrale degli interessi con pari periodicità).
Tale contratto risulta regolarmente sottoscritto dal debitore e le relative sottoscrizioni non sono state disconosciute dal convenuto.
Il credito per cui è causa risulta, quindi, documentalmente provato (copia del contratto di conto corrente ed estratti conto).
Invero, in assenza di specifiche contestazioni di parte convenuta, anche di tipo contabile, la prova del credito per cui è causa può senz'altro ritenersi soddisfatta.
In conclusione, considerata la prova del credito fornita dall'attrice ed in difetto di prova del pagamento della somma dovuta a titolo di saldo negativo del rapporto di conto corrente n. 1373 - 2, la domanda attorea deve essere accolta in quanto, in base ai principi generali in materia di onere della prova, a fronte della prova da parte del creditore del titolo negoziale del suo diritto e della allegazione dell'inadempimento del debitore, il debitore, su cui incombeva il relativo onere, nulla ha provato. Sul punto si richiama l'orientamento della giurisprudenza consolidata e condivisibile in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, secondo il quale il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nell'ipotesi dell'inesatto adempimento opera il principio della sufficienza dell'allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento (Cass. S.U. 30.10.2001 n. 13533).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 147/22, avuto riguardo al valore della domanda ed all'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, pronunziando sulle domande formulate da nei confronti di Parte_1
così provvede: Controparte_2
1) conferma la propria ordinanza del 29/11/2022 e, per l'effetto, in accoglimento della domanda attorea, condanna in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, Controparte_2
in favore di parte attrice, della somma pari ad euro 14.283,93, oltre interessi legali dalla domanda al saldo ed oltre le spese processuali del giudizio, che, ferma restando la liquidazione di cui alla predetta ordinanza, liquida in ulteriori euro 1.701,00 per compenso, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Napoli, 8/1/2025
Il giudice
Dott.ssa Fabiana Ucchiello