Decreto cautelare 21 febbraio 2024
Ordinanza cautelare 14 marzo 2024
Ordinanza cautelare 11 novembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
Decreto collegiale 4 febbraio 2025
Rigetto
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 04/06/2025, n. 4854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4854 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/06/2025
N. 04854/2025REG.PROV.COLL.
N. 07929/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7929 del 2024, proposto da
Domus Aurea Immobiliare S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Falco, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via degli Avignonesi n. 5.
contro
Comune di Pomigliano D'Arco, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Rosa Balsamo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Seconda) n. 1712 del 2024.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pomigliano D'Arco;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 aprile 2025 il Cons. Maurizio Santise e udito l’avvocato Eduardo Riccio su delega di Massimo Falco;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il gravame introduttivo del giudizio la società ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere al formale rilascio del permesso di costruire richiesto con istanza edilizia prot. n. 27677 del 31.12.2018, ovvero, in via subordinata, all’accertamento dell’avvenuta formazione del silenzio assenso ex art. 20, comma 8, d.P.R. n. 380 del 2001 in ordine a detta istanza.
In particolare, la ricorrente ha dedotto di essere proprietaria, unitamente ad altri soggetti, di una consistenza immobiliare sita nel Comune di Pomigliano d’Arco alla Via Mauro Leone nn. 16-18-20-22, ove insiste un vecchio manufatto edilizio in pessime condizioni d’uso: in relazione a detto immobile, alla fine del 2018, parte appellante ha chiesto il rilascio di un permesso di costruire per un intervento di realizzazione di un edificio residenziale, con annesso parcheggio pertinenziale.
Il Comune di Pomigliano d’Arco, con provvedimento prot. n. 35697 del 15.11.2022, ha respinto l’istanza di permesso di costruire.
2. La società appellante ha, quindi, impugnato il predetto provvedimento innanzi al T.a.r. che, con sentenza n. 1712 del 2024, ha dichiarato improcedibile il ricorso principale e ha respinto il ricorso per motivi aggiunti.
3. Parte appellante ha, quindi, impugnato la predetta sentenza, deducendo i seguenti motivi di appello:
I. Error in iudicando - violazione e falsa applicazione artt. 2 e 5 l.r.c. 19/2009 - violazione e falsa applicazione art. 31 nta del prg del comuine di pomigliano d’arco - violazione e falsa applicazione art. 15 del regolamento edilizio del comune di pomigliano d’arco – violazione e falsa applicaziopne art. 66 c.p.a. -violazione dei principi di partecipazione, imparzialita’ e trasparenza dell’azione amministrativa – difetto di motivazione - difetto di istruttoria – illogicita’ -contraddittorieta’ ed irragionevolezza .
Diversamente da quanto evidenziato dal TAR (e dal verificatore), il richiamato art. 31 delle NTA consente la possibilità di una nuova e ulteriore edificazione anche in zona satura.
II. Error in iudicando - violazione e falsa applicazione artt. 2 e 5 l.r.c. 19/2009 - violazione e falsa applicazione art. 31 nta del prg del comune di pomigliano d’arco - violazione e falsa applicazione art. 15 del regolamento edilizio del comune di pomigliano d’arco – violazione e falsa applicaziopne art. 66 c.p.a. - violazione dei principi di partecipazione, imparzialita’ e trasparenza dell’azione amministrativa – difetto di motivazione - difetto di istruttoria – illogicita’ - contraddittorieta’ ed irragionevolezza.
Il T.a.r. ha del tutto omesso di considerare che il calcolo alla base del progetto illegittimamente denegato dal Comune è stato, altresì, condiviso anche dal tecnico (ing. Roberto Costanzo) incaricato dal Comune di Pomigliano d’Arco al fine di fornire le sue osservazioni alla bozza di verificazione.
III. Error in iudicando - violazione di legge (artt. 1, 2, 3, 10 bis e 21 nonies l. 7.8.1990 n. 241 e s.m.i.; artt. 16 e 20 d.p.r. 6.6.2001 n. 380 e s.m.i.; artt. 1, 2, 3 e 5 l.r.c. 28.12.2009 n. 19 e s.m.i.; art. 97 cost.) - eccesso di potere difetto assoluto dei presupposti, di istruttoria e di motivazione - erroneità - arbitrarietà - perplessità - abnormità - illogicità - travisamento - sviamento) - violazione del giusto procedimento.
A fronte delle esaustive e puntuali osservazioni presentate dalla società ricorrente (prot. n. 4751 del 18.2.2022), il Dirigente del Settore Tecnico si è limitato a riscontrarle solo formalmente, ma non le ha effettivamente valutate, né ha espresso le ragioni per le quali ha ritenuto di non accoglierle e/o di non tenerne conto.
Il Comune di Pomigliano d’Arco si è costituito regolarmente in giudizio, contestando l’avverso appello e chiedendone il rigetto.
Alla pubblica udienza del 15 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. La questione controversa oggetto del presente giudizio, e riproposta con il primo motivo di appello, ruota intorno all’interpretazione dell’art. 31 (Sottozona B1 – zona di completamento satura) delle NTA del PRG del Comune di Pomigliano d’Arco.
4.1. Al fine di risolvere la citata questione problematica è opportuno riportare il testo della norma:
“1 . Sono le zone "sature" realizzate in generale nel secondo dopoguerra con interventi temporalmente differiti e con difformità volumetriche notevoli. 2. In tali zone il Piano si attua per intervento diretto. 3. Le tipologie di intervento consentite sono: a) manutenzione ordinaria; b) manutenzione straordinaria; c) restauro e risanamento conservativo; d) ristrutturazione edilizia; e) demolizione parziale o totale con o senza conseguente ricostruzione; f) sopraelevazione, nell’ambito della sagoma dell’edificio esistente, a condizione che l’intervento rientri in un progetto organico di riqualificazione dell’unità edilizia esistente, che escluda l’incremento delle unità abitative esistenti e vengano rispettati gli standards urbanistici prescritti per gli usi previsti per la zona omogenea B ”.
Come è emerso in maniera incontestata nel corso del giudizio di primo grado, la società appellante ha chiesto il rilascio di un permesso di costruire per un intervento di demolizione di un edificio residenziale di circa 300 mq di superficie e 1000 mc di volumetria, oltre locale terraneo di circa 80 mq, e successiva ricostruzione di un complesso residenziale composto da 15 appartamenti divisi tra due fabbricati di quattro piani fuori terra ciascuno, per una volumetria pari a 4.115 mc: il progetto presentato prevede di pervenire a tale incremento volumetrico, sfruttando i benefici di cui alla L.R.C. n. 19 del 2009.
5. Come puntualmente rilevato dal T.a.r., il calcolo effettuato dalla parte appellante per definire il volume assentibile è in contrasto con la legge, per le ragioni che si passa ad esporre.
5.1. L’edificio da realizzare ricade in zona urbanistica satura “B1” del vigente P.R.G., per la quale non sono previsti indici di fabbricabilità, perché riguarda un’area sulla quale non residua potenzialità edificatoria. E’, tuttavia, riconosciuta una limitata possibilità di realizzare interventi edilizi, di carattere minore, secondo le previsioni dell’art. 31 delle N.T.A. dello strumento urbanistico generale, e, in particolare, come visto, la ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione dell’edificio e la sopraelevazione: in particolare, si prevede, venga rispettata la sagoma della preesistenza e senza aumento delle unità abitative, la possibilità di una sopraelevazione dell’ultimo piano, nell’osservanza, comunque, di una altezza massima pari a 10,50 ml.
5.2. Secondo parte appellante in zona satura sarebbe possibile “una nuova e ulteriore edificazione”. Ritiene, tuttavia, il Collegio che l’art. 31 (Sottozona B1 – zona di completamento satura) delle NTA del PRG del Comune di Pomigliano d’Arco consente la ricostruzione solo come conseguenza di una demolizione, fattispecie che non integra “una nuova e ulteriore costruzione”, in quanto la ricostruzione presuppone il collegamento e la connessione con l’edificio demolito; inoltre, la sopraelevazione, pur consentita, esclude, comunque, la possibilità di modificare la sagoma e di aumentare le unità abitative esistenti.
5.3. Parte appellante ha erroneamente ritenuto che la disposizione da ultimo citata consenta sempre, nella zona satura di riferimento, la realizzazione di nuovi volumi nel limite dei 10,5 ml di altezza, indipendentemente dalla consistenza dell’edificio preesistente (che, nel caso di specie, è composto da un piano terra e un unico piano fuori terra).
Si tratta di una interpretazione delle disposizioni edilizio-urbanistiche vigenti non conforme né alla lettera né allo spirito della regolamentazione, come, peraltro, ha evidenziato il verificatore nominato nel giudizio di primo grado, in quanto nella zona “satura” è in linea di massima preclusa la creazione di nuovi volumi e di nuove unità abitative. Parte appellante, invece, pretende di demolire il fabbricato che è composto di un solo piano fuori terra per realizzare due fabbricati di quattro piani fuori terra ciascuno.
5.4. Come ha evidenziato l’amministrazione resistente, la volumetria assentibile è la volumetria esistente, calcolata ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. e) L.R.C. 19/2009, pari a mc. 1.021, maggiorata di mc 115,84: dunque una volumetria assentibile di mc 1.136,84, a fronte della volumetria di progetto di mc. 4.115,15.
6. Non può, peraltro, applicarsi la legge sul piano casa, che comporterebbe un ulteriore (notevole) aumento della volumetria capace di frustrare la ratio sottesa alla qualificazione urbanistica dell’area come zona satura per la quale non vi sono margini, se non minimi, di edificabilità.
6. Tali conclusioni sono, peraltro, pienamente in linea con quanto affermato dal verificatore nel giudizio di primo grado, di cui si condividono le conclusioni e che conducono alla reiezione anche del secondo motivo di appello, con cui parte appellante in realtà contesta gli esiti della verificazione.
7. Parimenti infondato è il terzo motivo di appello, in quanto, comunque, il Comune ha dato conto nel provvedimento di rigetto, con ampia e dettagliata motivazione, delle ragioni che hanno condotto alla definitiva reiezione dell’istanza di parte appellante.
8. Va, inoltre, evidenziato che il provvedimento impugnato è fondato su una pluralità di motivazioni, come peraltro, già rilevato dal giudice di prime cure: in questa prospettiva l’amministrazione ha evidenziato che nel provvedimento impugnato si evidenzia la violazione dell’art. 31 c. 4 delle Norme Tecniche di Attuazione allegate al vigente PRG, secondo cui il numero massimo di piani consentiti dalla normativa urbanistica vigente in zona B1 è di 3 piani, mentre il progetto prevede la costruzione di un edificio di 4 piani fuori terra. Parte appellante ritiene che tale violazione in realtà non sussisterebbe perché la legge sul piano casa consentirebbe di derogare a tale limite, ma, a parer del Collegio, la deroga potrebbe in astratto operare, consentendo l’aumento di volumetria ma non dei piani.
9. E’ peraltro emerso dalla verificazione che gli interventi di demolizione e ricostruzione sono da realizzare, oltre che sulle due particelle in cui sono ubicati i manufatti esistenti, anche su lotti
liberi limitrofi, circostanza che rende comunque non applicabile la legge sul piano casa, in quanto l’art. 5, comma 1, prevede che “ in deroga agli strumenti urbanistici vigenti è consentito l'aumento, entro il limite del trentacinque per cento, della volumetria esistente degli edifici residenziali per interventi di demolizione e ricostruzione, da realizzarsi all'interno dell'area nella quale l'edificio esistente è ubicato, di proprietà del soggetto richiedente ”. Non rileva sul punto la circostanza che “ tutte le particelle interessate dall’intervento in progetto risultano, a vario titolo, nelle disponibilità dei richiedenti il permesso di costruire ”, in quanto la legge sul piano casa richiede che l’edificio ricostruito deve realizzarsi all'interno dell'area nella quale l'edificio esistente è ubicato, circostanza che nel caso di specie è pacificamente esclusa.
A pag. 9 della verificazione si legge, infatti, che “ L’edifico destinato a demolizione ricade nelle particelle n°177 (sub 4) e n°976 (sub 1 e sub 2) del Foglio 4, mentre l’intervento da realizzare ricade nelle seguenti particelle :
- Foglio 4 particella n°177 (sub 4);
- Foglio 4 particella n°976 (sub 1 e sub 2);
- Foglio 4 particella n°1648, censito al catasto terreni;
- Foglio 4 particella n°917, censito al catasto terreni;
- Foglio 4 particella n°919, censito al catasto terreni.
Sussiste, dunque, anche la violazione dell’art. 5, comma 1, della legge sul piano casa, come evidenziato nel provvedimento impugnato.
L’appello è, pertanto, infondato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite in favore del Comune di Pomigliano D'Arco che liquida in complessivi € 4.000,00 (quattromila/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Silvia Martino, Presidente FF
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere
Maurizio Santise, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maurizio Santise | Silvia Martino |
IL SEGRETARIO