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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 04/11/2025, n. 4723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4723 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12251/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Domenica Maria Tiziana Latella ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12251/2022 promossa da:
in proprio e quale genitore di (C.F. ), Pt_1 Persona_1 C.F._1 maggiorenne dal 21.7.2025, (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
NO LU
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
VA AR
CONVENUTO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VETTORELLO CP_2 C.F._3
AV e dell'avv. SONNESSA FRANCESCA
CONVENUTI
(C.F. ), CP_3 C.F._4
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: risarcimento danni da circolazione stradale- morte
CONCLUSIONI
Per parte attrice
pagina 1 di 18 “Voglia l'Eccell.mo TRIBUNALE ORDINARIO adito, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per colpa esclusiva dei convenuti e e pertanto voglia dichiarare gli stessi esclusivi CP_3 CP_2 responsabili, ex art. 2043 c.c., dell'evento per cui è causa. In subordine voglia il Tribunale dichiarare la colpa presunta del vettore ex art. 1681 c.c. o in via ulteriormente gradata la colpa presunta per pari responsabilità di conducente e proprietario dell'autovettura ex art. 2054 c.c. Per lo effetto CP_4 voglia il Tribunale condannare i convenuti e al risarcimento di tutti i CP_3 CP_2 danni, patrimoniali e non patrimoniali, nessuno escluso, subiti dagli attori, che in via del tutto orientativa si indicano in € 450.000,00 quanto a , in € 250.000,00 quanto a Pt_1 Persona_1
e in € 220.000,00 quanto a e pertanto al pagamento delle suddette somme o di qualsiasi Parte_2 altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia. Oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal fatto, nonché interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda.
Quanto alla voglia il Tribunale dichiarare la Controparte_1 stessa, quale ente assicuratore del veicolo VW SMART targato CP438LM, anche essa responsabile ai sensi di legge dei danni subiti dagli attori e condannarla al pagamento delle somme dovute direttamente in favore dei danneggiati;
anche in ogni caso, accertato il trasporto e il nesso di causa con l'evento, ex art. 141 codice delle assicurazioni del vettore.
Con rivalutazione monetaria e interessi legali dal fatto, nonché interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda.
Con vittoria di spese e onorari di causa, con tutti gli accessori, comprese le spese forfetarie imponibili
15%, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Per Società Reale Mutua di Assicurazioni
“Voglia il Giudice adito
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
Dato atto che dichiara di non accettare il contraddittorio su Controparte_5 eventuali domande nuove
In via preliminare
Accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'azione ex art. 141 C.d.A. verso Controparte_5 per i motivi di cui in atti
[...]
Accertare e dichiarare l'inammissibilità delle azioni tardivamente svolte dagli attori ex artt. 1681, 2043
e 2054 c.c. per i motivi di cui in atti
In via istruttoria pagina 2 di 18 Disporre, ex art. 210 c.p.c., l'acquisizione presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Ivrea del fascicolo penale 473/21 R.G.N.R. – P.M. dr. Lavarone
Dare atto che richiama le proprie note del 22.11.23 Controparte_1
Nel merito
In via principale
Nell'ipotesi di rigetto della conclusione preliminare
Respingere le domande attoree tutte siccome infondate in fatto e in diritto per l'effetto
Assolvere da ogni avversaria pretesa, incluse le domande di Controparte_5
CP_2
In via subordinata
Nella denegata ipotesi di rigetto delle conclusioni che precedono
Limitare la condanna di entro i limiti del danno Controparte_5 concretamente provato in corso di causa ed ammissibile.
In ogni caso
Liquidare le anticipazioni di cui alla documentazione allegata ed i compensi professionali tutti, come da consueta nota, redatta tenuto conto delle prestazioni svolte e della complessità delle stesse;
il tutto oltre cpa ed iva sugli ammontari imponibili”
Per CP_2
Piaccia all'Ecc.mo Tribunale, contrariis reiectis,
Nel merito, in via principale
- Respingere le domande tutte di parte attrice, mandando integralmente assolto il Sig. ; CP_2
In via subordinata e riconvenzionale,
- Nella denegata ipotesi in cui il Sig. venisse ritenuto responsabile e conseguentemente CP_2 tenuto a rifondere il danno, condannare la Compagnia Assicurativa Reale Mutua di CP_6
a tenere indenne e manlevare il Sig. da ogni pretesa avanzata da parte attrice.
[...] CP_2
In via di ulteriore subordine
- Ridurre il quantum di condanna, a fronte delle ragioni indicate in narrativa.
In ogni caso con vittoria di spese ed onorari.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato gli attori - , in proprio e quale esercente la potestà Pt_1 su e - convenivano in giudizio la Persona_1 Parte_2 Controparte_5
pagina 3 di 18 e chiedendo dichiararsi gli ultimi due esclusivi CP_7 CP_3 CP_2 responsabili del sinistro oggetto di causa e, per l'effetto, condannarli, unitamente alla compagnia assicuratrice quest'ultima anche ai sensi dell'art. 141 CdA Controparte_8 quale ente assicuratore del veicolo vettore, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali subiti, indicati nella misura rispettivamente di euro 450.000,00, euro 250.000,00 ed euro
220.000,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi nonché con vittoria delle spese di lite.
Gli attori deducevano quanto segue:
-che il giorno 31.01.21 alle ore 16,20 circa la minore si trovava trasportata Persona_2 sull'autovettura BMW 318, tg BN100XF, di proprietà di nell'occasione condotta CP_3 da in transito lungo la Strada Statale 565 con direzione verso Ivrea e proveniente da CP_2
Castellamonte;
-che, giunta al kilometro 2,5 in località Samone, la suddetta autovettura si scontrava frontalmente con l'autovettura VW Smart, tg CP438LM, di proprietà di condotta da Parte_3
che percorreva la stessa strada ma con direzione opposta;
Persona_3
-che, in conseguenza del violentissimo urto tra i due veicoli, la trasportata Persona_2 decedeva come constatato dai sanitari sopraggiunti sul posto e come risultante dalla consulenza d'ufficio disposta dal Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica di Ivrea nel procedimento penale n. 473/2021;
-di essere, rispettivamente, padre, sorella unilaterale e nonna della deceduta, spettando, quindi, a ciascuno il risarcimento per la perdita della congiunta, in forza del legame affettivo e materiale con la stessa intercorso;
-che la responsabilità dell'evento doveva essere ascritta a colpa esclusiva del conducente del veicolo
BMW per avere invaso l'altrui semicarreggiata;
- che l'azione era proposta anche in virtù del disposto dell'art. 141 CdA, convenendosi in giudizio il vettore per l'accertamento della sussistenza del trasporto e del nesso di causa con il decesso;
-che erano rimaste inesitate le richieste risarcitorie inoltrate alla Controparte_9
in qualità di compagnia assicuratrice del veicolo vettore, e altresì l'invito alla stipulazione di
[...] convenzione di negoziazione assistita, nonostante l'adesione da parte della predetta società.
Parte convenuta costituendosi in causa, eccepiva Controparte_9
l'inammissibilità della domanda ex art. 141 CdA;
nel merito, contestava la fondatezza della pretesa per pagina 4 di 18 carenza probatoria.
Il convenuto si costituiva ritualmente in causa, eccependo l'improcedibilità ex art. CP_2
D.L. 132/2014 (L. 162/2014), non essendo stata esperita nei suoi confronti la negoziazione assistita;
nel merito, chiedendo respingersi le domande attoree, per difetto di propria responsabilità ricorrendo l'ipotesi del caso fortuito e, in ipotesi di riconosciuta responsabilità, per insussistenza di rapporto tra gli attori e la defunta;
proponeva domanda trasversale di manleva nei confronti della Persona_2
Società Reale stante l'operatività della polizza assicurativa n. 2020/629313 Controparte_8 scadente il 29.12.2021.
Il convenuto non si costituiva, nonostante rituale notifica perfezionata il 7.7.2022 per CP_10 compiuta giacenza e veniva dichiarato contumace in data 24.1.2023
Alla prima udienza in data 07.12.22 la convenuta società eccepiva Controparte_1
l'inammissibilità della chiamata in causa da parte del convenuto , in quanto non accompagnata CP_2 dalla richiesta di differimento di udienza e, quindi, non notificata, dichiarando di non accettare il contraddittorio su tale pretesa e in subordine chiedendo termine per il deposito di memoria relativa alla chiamata.
Il Giudice assegnava termine per l'espletamento del procedimento di negoziazione assistita nei confronti di e e, in ragione della domanda trasversale del convenuto , CP_3 CP_2 CP_2 assegnava alla SOCIETÀ REALE MUTUA termine per prendere posizione sulla stessa.
Richiesti e assegnati i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c., cui seguiva il deposito delle relative memorie, venivano parzialmente ammesse le istanze istruttorie di parte attrice e la prova contraria diretta richiesta dalla parte . CP_2
L'istruttoria della causa comportava l'assunzione delle prove testimoniali dei signori Testimone_1
, , , , .
[...] Testimone_2 Controparte_11 Controparte_12 Controparte_13
A seguito di precisazione delle conclusioni in modalità di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione con termine per conclusionali e repliche, tempestivamente depositate dalle parti.
***
Sull'eccezione della Società Reale Mutua Assicurazioni di inammissibilità della domanda attorea iure proprio ex art. 141 CdA .
L'eccezione è fondata.
pagina 5 di 18 Anche al di là dell'interpretazione letterale della disposizione (che fa esclusivo riferimento al “terzo trasportato” e, quindi, esclude la risarcibilità del danno attraverso l'azione di cui all'art. 141 cod. ass, a soggetti diversi rispetto al terzo trasportato), a tale conclusione si perviene se si considera la natura eccezionale dell'azione diretta, ex art.141 cod. ass, in combinazione con l'art.14 delle preleggi al
Codice civile, il quale vieta espressamente il ricorso all'analogia di quelle leggi “che facciano eccezione a regole generali”.
Invero, la disposizione in commento garantisce (nell'ottica di una speciale tutela per il soggetto considerato debole, il quale abbia allegato di aver patito un danno in conseguenza di sinistro stradale) un pronto ristoro al terzo trasportato, così sgravandolo di oneri probatori che investano i profili di responsabilità dei conducenti;
esso rappresenta uno strumento eccezionale, di stretta applicazione soggettiva, non suscettibile di estensione analogica.
Tale indirizzo interpretativo trova pacifico avallo nella giurisprudenza di legittimità secondo cui: “l'estensione della tutela del terzo trasportato ad ipotesi non specificamente previste ed a favore di soggetti non espressamente contemplati, appare difficilmente predicabile in via di analogia, ai sensi dell'art. 14 preleggi, in quanto l'art. 141 cod. ass. prevede una regola risarcitoria che prescinde dall'accertamento della colpa e, per ciò, di carattere eccezionale, con conseguente preclusione all'applicabilità in via analogica” (Cass.civ., 08/02/2019, n.3729).
Tale principio è stato definitivamente consolidato nella pronuncia a Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione n. 35318 del 30.11.2022 secondo cui: “In tema di azione diretta del terzo trasportato,
l'art. 141 c. ass. disciplina un'azione di carattere eccezionale ed insuscettibile di applicazione analogica, con la conseguenza che la stessa non può essere estesa ai danni subiti "iure proprio" dai congiunti del trasportato deceduto in conseguenza del sinistro, risultando, invece, applicabile nell'ipotesi in cui i congiunti richiedano il risarcimento "iure hereditatis" del danno cd. terminale subito dallo stesso trasportato a causa del sinistro”.
Sulle domande ex art. 1681c.c. , ex art. 2043 c.c., ex art. 2054 c.c.
In diritto, occorre richiamare i principi affermati in materia dalla giurisprudenza di legittimità, di seguito riportati testualmente (cfr. Cassazione Sez. U - , Sentenza n. 35318 del 30/11/2022): “..il giudice di merito, nel qualificare la domanda ai sensi dell'art. 141 cod. ass. piuttosto che ai sensi dell'art. 144 cod. ass., non potrà limitarsi a considerare la qualificazione ad essa data dalla parte attrice o le norme da essa richiamate, ma dovrà valutare nel loro complesso i fatti posti a fondamento della domanda e le ragioni giuridiche spese per illustrarli. Inoltre, a tutela del generale principio di conservazione degli effetti degli atti giudiziari e di ragionevole durata dei processi, l'accertata insussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 141 cod. ass. (….omissis…) non potrà condurre al pagina 6 di 18 rigetto della domanda, se questa presenti comunque tutti i presupposti di fatto e di diritto richiesti dagli artt. 2054 c.c. o 144 cod. ass., e non risulti che l'attore abbia espressamente rifiutato di avvalersi di tali strumenti, quanto meno in via subordinata”.
Nel caso di specie, già in atto di citazione si dava atto che la responsabilità dell'evento era da attribuirsi alla colpa esclusiva del conducente della BMW per avere invaso l'opposta semicarreggiata e si deduceva che gli attori agivano “anche” in virtù del disposto di cui all'art. 141 del Codice delle
Assicurazioni.
Altresì nelle conclusioni si chiede “dichiarare i convenuti e esclusivi CP_3 CP_2 responsabili dell'evento per cui è causa e per l'effetto condannare i medesimi e la SOCIETÀ REALE
MUTUA ASSICURAZIONI , quest' ultima anche in ogni caso, accertato il trasporto , il nesso di causa con l'evento, ex art. 141 codice delle assicurazioni quale ente assicuratore del veicolo del vettore….” , essendo, pertanto, chiaro che l'azione ex art. 141 codice delle assicurazioni non è l'unica invocata.
Inoltre, con la memoria n. 1 c.p.c. gli attori hanno precisato di avere chiesto l'accertamento della responsabilità esclusiva del proprietario e del conducente della BMW e che essi agiscono, pertanto, per il trasporto, per la circolazione di veicoli e per il fatto illecito (artt. 1681, 2054, 2043 c.c.), specificando Contr che hanno convenuto in giudizio soltanto il vettore e il proprietario del veicolo , nonché l'ente assicuratore dello stesso, perché così impone l'art. 141 codice delle assicurazioni in caso di danno subito dal trasportato e perché probabilmente nessuna responsabilità può essere attribuita al conducente della che viaggiava regolarmente sulla propria destra. CP_4
Conseguentemente, gli attori hanno precisato le conclusioni così come in epigrafe, ad eccezione della richiesta di liquidazione degli interessi ex art. 1284 comma 4 c.c., aggiunta con le note scritte del
12.6.2025.
Tanto premesso si osserva che manca alcun riscontro del contratto di trasporto stipulato tra la defunta ed il conducente della BMW con conseguente inapplicabilità dell'art. 1681 c.c. e CP_2 dell'invocata responsabilità contrattuale.
Occorre, pertanto, esaminare la sussistenza di una responsabilità extracontrattuale e, nel caso di specie, con particolare riferimento al disposto dell'art. 2054 c.c.
In merito alla stessa, i convenuti e Società Reale Mutua Assicurazioni sostengono sia CP_2 emersa pacificamente dalla stessa ricostruzione dei fatti offerta dagli attori, nonché dagli atti del pagina 7 di 18 procedimento penale R.G. N.R. n. 473/21, la sussistenza del caso fortuito di per sé solo idoneo e sufficiente alla causazione dell'evento dannoso.
L'assunto è privo di fondamento.
Come evidenziato da parte attrice, l'art. 2054, quarto comma, c.c. stabilisce che il proprietario e il conducente sono responsabili in solido per i danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo.
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità “l'art 2054, comma quarto, cod civ - nello statuire che il conducente e il proprietario (o l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio) sono responsabili 'in ogni caso' dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo - pone un particolare regime probatorio nel senso che al danneggiato incombe l'onere di dimostrare l'esistenza del vizio o del difetto (ed il relativo nesso di causalità con l'evento), mentre le indicate persone che intendono esimersi dalla responsabilità devono provare che il danno è dipeso da causa diversa, senza che possa avere rilevanza l'impossibilità di rendersi conto, da parte loro, del vizio
o del difetto mediante l'ordinaria diligenza. (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1019 del 19/02/1981).
Più, in generale e ulteriormente, si è affermato che “In materia di responsabilità derivante dalla circolazione dei veicoli, l'art. 2054 cod. civ. esprime, in ciascuno dei commi che lo compongono, principi di carattere generale applicabili a tutti i soggetti che da tale circolazione comunque ricevano danni e, quindi, anche ai trasportati, qualunque sia il titolo del trasporto, di cortesia ovvero contrattuale, oneroso o gratuito, potendo il trasportato, indipendentemente dal titolo del trasporto, invocare i primi due commi dell'art. 2054 cod. civ. per far valere la responsabilità extracontrattuale del conducente ed il comma terzo per far valere quella solidale del proprietario, il quale può liberarsi solo provando che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà, ovvero che il conducente aveva fatto tutto il possibile per evitare il danno o, ancora, in caso di guasto tecnico, dando prova del caso fortuito o dell'inesistenza del vizio di manutenzione o costruzione” (cfr. Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 11270 del 21/05/2014).
Parte attrice richiama a tal fine le valutazioni tecniche di cui al doc. 5 che confermano la responsabilità dei convenuti posto che la fuoriuscita della cinghia di asservimento del servosterzo dalla propria sede e la constatazione che la cinghia era “vetusta e con funzionalità gravemente compromessa” e “non era originale” non configurano un “caso fortuito”, ma un palese “difetto di manutenzione” ai sensi dell'art. 2054 c.c.
La prospettazione attorea è fondata. pagina 8 di 18 Va premesso, in diritto, che il materiale probatorio acquisito in sede penale, inclusi gli accertamenti peritali, può essere utilizzato come prova cd. atipica, purché sia ritualmente acquisito al giudizio e rispetto ad esso sia stato instaurato il contraddittorio tra le parti.
Infatti, il giudice - in difetto di divieti normativi e di una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova - è libero di formare il proprio convincimento ex art. 116 c.p.c. anche sulla base di prove c.d. atipiche (cfr. Cass. n. 18025/2019; n. 1593/2017; n. 23657/2017).
Come osservato dalla S.C. “nei poteri del giudice in tema di disponibilità e valutazione delle prove rientra quello di fondare il proprio convincimento su accertamenti compiuti in altri giudizi fra le stesse od anche fra altre parti, quando i risultati siano acquisiti nel giudizio della cui cognizione egli è investito, potendo chi vi abbia interesse contestare quelle risultanze ovvero allegare prove contrarie
(Cass. 3/04/2017, n. 8603); in particolare il giudice di merito può legittimamente tenere conto, ai fini della sua decisione, delle risultanze di una consulenza tecnica acquisita in un diverso processo…anche se celebrato tra altre parti, atteso che, se la relativa documentazione viene ritualmente acquisita al processo civile, le parti di quest'ultimo possono farne oggetto di valutazione critica e stimolare la valutazione giudiziale su di essa (Cass. 5/12/2008, n. 28855; Cass. 2/07/2010, n. 15714)” (cfr. Cass. n.
25067/2018; 20483/2018).
Nel caso di specie, pertanto, la consulenza dell'ing. su incarico del Pubblico Ministero è Per_4 valutabile ai fini della decisione ed è stata oggetto delle deduzioni delle parti che hanno tratto da essa le rispettive argomentazioni e conclusioni.
Sulla ricostruzione del sinistro - premesso che il consulente del Pubblico Ministero ing. ha Per_4 escluso la responsabilità della conducente della Smart (cfr. pagg. 60 - 62, laddove il consulente ha fatto riferimento agli elementi tecnici per ritenere che la conducente della Smart avesse posto in essere una tempestiva manovra di emergenza e che giunse all'impatto a velocità prossima o inferiore a 60 / 70 km/h, responsabilità, peraltro, che non è stata prospettata da alcuna delle parti convenute) - dalla relazione di consulenza e dalle dichiarazioni rese ai carabinieri di Ivrea dai testimoni si traggono i seguenti elementi.
La BMW viaggiava a velocità prossima a quella limite di 90 km/h, elemento tratto dalle dichiarazioni dei testimoni in mancanza di idonei elementi tecnici per calcolarla (cfr. dichiarazioni di Persona_5 del 1.2.2020 “…andava intorno ai 100 Km ” e del 17.2.2021 “credo che andassimo intorno ai 90 km orari” nonché dichiarazioni di del 18.2.2021, che aveva dichiarato di essere stata Testimone_3
Contr superata mentre andava a 70 km/h di non sapere a quale velocità andasse la ma di non potere dire pagina 9 di 18 che andasse a velocità eccessiva, che comunque aveva appena superato una rotonda dietro di lei e che quindi non poteva essere troppo veloce..).
Dopo il sorpasso dell'autovettura condotta dalla signora si era verificata la perdita di controllo Tes_3 del veicolo da parte del conducente signor (cfr. deposizione più dettagliata e attendibile, CP_2 Tes_3 la quale ha riferito che la BMW aveva iniziato a “ a zigzagare” “ nel senso che muovendosi andava da sinistra a destra e viceversa, ma sempre restando nella mia corsia , senza invadere la corsia opposta.
Sembrava quasi il movimento che compiono le auto quando devono fare uno slalom tra i birilli . Il tutto
è durato pochi istanti, poi improvvisamente ed inspiegabilmente invadeva la corsia opposta” mentre il sig. ha dichiarato che mentre il provava a sorpassare un'auto spostandosi sulla corsia Per_5 CP_2 opposta lo sterzo si era bloccato, ricostruzione parziale e non attendibile sulla dinamica in quanto differente dalla dichiarazione dello stesso , il quale ha riferito che dopo il sorpasso, rientrato nella CP_2 propria corsia di marcia, lo sterzo si era bloccato per cui egli aveva dato un forte strattone e questo si era sbloccato, cominciando a girare velocemente così che perdeva il controllo, sbandava e andava a finire nella corsia opposta).
L'evento era dunque avvenuto lungo un tratto di percorso rettilineo e pianeggiante (cfr. altresì relazione peritale).
In relazione a tale perdita di controllo, il consulente ha rilevato che “lo sterzo era efficiente. Durante le operazioni peritali si è rilevato che la cinghia di asservimento del servosterzo (datata e non originale) era fuoriuscita dalla puleggia” osservando altresì che, in base alla testimonianza della signora Tes_3 la quale procedeva dietro la BMW e aveva notato che la stessa aveva improvvisamente assunto un moto aberrante, doveva ritenersi probabile che la cinghia fosse fuoriuscita dalla propria sede prima dell'urto contro la Smart. In conseguenza di ciò, poiché la cinghia “trasmette il moto alla puleggia che permette il funzionamento della pompa del servosterzo, la fuoriuscita della cinghia della puleggia non consente il funzionamento della pompa e quindi l'effetto ricade sullo sterzo che diventa improvvisamente difficoltoso da ruotare”.
Sulle condizioni della cinghia sia l'ing. che il consulente dell'imputato hanno riscontrato che Per_4
l'esame della cinghia della BMW ha permesso di riscontrare che essa non era originale e presentava crepature lungo l'estensione degli incavi interni e che l'assenza di tracce di scivolamento sulle gole e sulle creste interne della cinghia conseguenti lo sfregamento sulle creste della puleggia induceva a ritenere che la cinghia fosse fuoriuscita dalla puleggia dopo l'urto, come peraltro si ricava altresì dalle pagina 10 di 18 dichiarazioni della signora sui movimenti del veicolo dopo il sorpasso e prima dell'invasione Tes_3 della corsia opposta.
L'ing. ha, quindi, condivisibilmente individuato la causa del sinistro nella fuoriuscita della Per_4 cinghia dalla propria sede, specificando altresì tuttavia “di non essere in grado di stabilire se un conducente più esperto sarebbe stato in grado di mantenere il controllo della vettura, dovendo tenere presente che la carreggiata in quel tratto era rettilineo e pianeggiante e quindi non vi era alcuna necessità di agire in modo impegnativo sullo sterzo ma vi sarebbe stata l'opportunità di agire sul freno fino all'arresto della vettura.”
Alla luce di quanto premesso, va considerato che lo stato della cinghia - con crepature e non originale - non integra il caso fortuito ma un difetto di manutenzione e, sul punto, manca la prova dell'allegazione e prova di un fattore esterno causa dell'evento ed è, pertanto, irrilevante l'avere adempiuto all'obbligo ministeriale di revisione del veicolo, controllo che - peraltro - non riguarda la cinghia di trasmissione del veicolo.
Va altresì rilevato, ma, essendo assorbente quanto premesso, trattasi di considerazione meramente aggiuntiva, l'esigibilità di una condotta di guida caratterizzata da perizia e prudenza che, escludendo un intervento impegnativo sullo sterzo (forte strattone) e agendo, invece, sul freno e con movimenti graduali fino all'arresto della vettura, avrebbe potuto evitare o ridurre le conseguenze del guasto.
Le considerazioni che precedono conducono all'addebito della responsabilità in capo ai convenuti e . CP_2 CP_3
Ogni altra questione è assorbita.
Con riferimento alle cinture di sicurezza, si osserva che quand'anche si possa attribuire una conseguenza alla mancanza delle stesse (e ciò non risulta se si considera quanto rilevato dall'ing.
sul fatto che l'urto contro le lamiere laterali era già di per sé sufficiente a causare il decesso), Per_4 in ogni caso, il conducente avrebbe dovuto imporre alla minore l'utilizzo delle stesse, non avendo alcuna rilevanza il rifiuto della stessa per l'asserito fastidio di salute.
Sulla quantificazione del danno iure proprio da lesione parentale.
In relazione al danno non patrimoniale richiesto dagli attori iure proprio, è principio acquisito che ai prossimi congiunti del soggetto, vittima primaria, che sia deceduta a causa del fatto illecito altrui spetta anche il risarcimento del danno non patrimoniale concretamente accertato in relazione ad una pagina 11 di 18 particolare situazione affettiva con la vittima, non essendo ostativo il disposto dell'art. 1223 c.c., in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso.
Il danno da perdita del congiunto deve essere liquidato unitariamente come danno non patrimoniale comprensivo tanto della sofferenza soggettiva immediata che la perdita comporta quanto della sofferenza che accompagna la vita del superstite, contraddistinta dalla alterazione delle abitudini di vita che la morte del congiunto ha comportato.
Quanto ai criteri di liquidazione, rimessi alla prudente valutazione discrezionale del giudice, essi
“devono tener conto dell'irreparabilità della perdita della comunione di vita e di affetti e della integrità della famiglia. La relativa quantificazione va operata considerando tutti gli elementi della fattispecie e, in caso di ricorso a valori tabellari, che vanno in ogni caso esplicitati, effettuandone la necessaria personalizzazione” (cfr. Cass. n. 10107/2011).
Detti principi sono stati recepiti nell'elaborazione delle Tabelle Milanesi, attualmente aggiornate nel
2024, che contemplano una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale (cfr. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 26300 del 29/09/2021 e Sez. 3 - , Sentenza n. 10579 del
21/04/2021 secondo cui -massima: “In tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche
l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare, sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che
l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella.”).
Va altresì richiamato il principio consolidato affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui in tema di danno non patrimoniale da perdita o lesione del rapporto parentale, l'esistenza del vincolo affettivo che legittima il risarcimento può sempre essere oggetto di prova presuntiva il cui contenuto, tuttavia, dipende dall'intensità del vincolo, nel senso che, mentre per i componenti della famiglia nucleare è possibile avvalersi del fatto notorio per cui è connaturato all'essere umano soffrire per la perdita di un figlio, del coniuge, di un fratello o di un genitore, a mano a mano che il vincolo di parentela si allarga è necessaria la dimostrazione di un quid pluris utile a dimostrare l'effettiva esistenza pagina 12 di 18 di una relazione affettiva, non essendo requisito indefettibile, a tal fine, la convivenza (che pure può assumere valore indiziario) (cfr. recentemente Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 21988 del 30/07/2025 (Rv.
675851 – 01; cfr. altresì Cass. sez. 3 - , Ordinanza n. 18284 del 25/06/2021 secondo cui, in tema di danno non patrimoniale risarcibile derivante da morte causata da un illecito, il pregiudizio risarcibile conseguente alla perdita del rapporto parentale che spetta "iure proprio" ai prossimi congiunti riguarda la lesione della relazione che legava i parenti al defunto e, ove sia provata l'effettività e la consistenza di tale relazione, la mancanza del rapporto di convivenza non è rilevante, non costituendo il connotato minimo ed indispensabile per il riconoscimento del danno).
Nella fattispecie in esame, la domanda è proposta dal padre, dalla sorella unilaterale e dalla nonna della minore deceduta, non conviventi con la medesima.
Alla luce dell'istruttoria orale svolta e della documentazione fotografica, video e audio, può ritenersi provata l'effettività della relazione familiare tra tutti gli attori e la defunta sebbene con Per_2 graduazioni diverse, maggiore per il padre e per la sorella (con intensità superiore per il primo) e caratterizzato da maggiore saltuarietà per la nonna, la quale, si trovava in una città diversa ( Verona) rispetto a dove avvenivano le visite a (Torino), alle quali partecipava saltuariamente (secondo Per_2 quanto risulta dalle testimonianze;
anche, nel repertorio fotografico compare poche volte Parte_2 insieme alla minore).
Quanto alle prove testimoniali, premesso che tutti i testimoni hanno dichiarato che non si Per_2 recava in Romania per trovare il padre e tantomeno insieme alla nonna, risultano, comunque, dimostrati i rapporti affettivi intercorsi tra gli attori e tramite i contatti tenuti mediante Skype Per_2
(cfr. deposizione di , zio di , moglie di , Controparte_13 Per_2 Testimone_2 Pt_1 [...]
, amica di ) e le frequenti visite di e in Testimone_1 Testimone_2 Pt_1 Persona_1 occasione dei viaggi in Italia e a Torino della famiglia di e Pt_1 Testimone_2 Persona_1
), non meno di 4 volte all'anno circa, in occasione dei quali, a volte, vi era anche la nonna (cfr.
[...] deposizione sul capo 12 di e ). Testimone_1 Controparte_13
Le deposizioni di (ex moglie di ) e Controparte_11 Pt_1 Controparte_12
(convivente da ottobre 2007 con la signora e la figlia) non sono idonee ad inficiare, nella CP_11 sostanza, l'effettività dei rapporti affettivi descritti dagli altri testimoni e che si evincono dalla documentazione video e fotografica, in quanto non è verosimile un'improvvisa e immotivata cessazione dei rapporti negli ultimi anni prima della morte di Peraltro, neppure può essere Per_2 presa in considerazione, ai fini delle valutazioni di cui trattasi, la dichiarazione del sig. , in CP_12
pagina 13 di 18 merito alle visite di , che “la bambina voleva solo passare quel momento obbligatorio e poi Pt_1 tornare a casa”, trattandosi chiaramente di una valutazione soggettiva non utilizzabile.
In base a quanto premesso e utilizzando il sistema a punti delle Tabelle di Milano 2024 quali adeguati parametri ai fini della valutazione equitativa senza bisogno di ricorrere ad altri criteri e ritenendo di per sé inapplicabili le tabelle di cui al d.pr. 12/2025 in ragione del disposto legislativo dell'art. 5 d.p.r. citato secondo cui “
1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore”, si ritiene di quantificare gli importi dovuti come segue.
Considerata l'età di (48) e di (16 anni) al momento del decesso, nonché Pt_1 Persona_2 la consistenza del nucleo familiare residuo, si ritiene di dover riconoscere il risarcimento del danno da perdita del congiunto nella misura di euro 265.948 (data dal totale di 68 punti, di cui 20 per età vittima primaria, 26 per età vittima secondaria, 0 per il parametro C, 12 per il parametro D, in presenza di due superstiti, 10 punti in base al parametro E, x € 3.911,00); quanto al parametro E si evidenzia che, nonostante la sussistenza di un consolidato rapporto affettivo tra il padre e la defunta, lo stesso non è legato alla quotidianità né alla condivisione di interessi o vacanze, né caratterizzato da attività di assistenza familiare.
Quest'ultime considerazioni riferite al parametro E), valgono anche per la sorella e per la nonna;
alla minore intensità del rapporto con la defunta della sorella rispetto al padre consegue il riconoscimento di n. 5 punti per il parametro di cui trattasi mentre si ritiene che non sussistano i presupposti per un aumento a titolo di personalizzazione per in base alla descrizione dei rapporti sopra esposta. Parte_2
Per le predette si ritiene equo liquidare: per la , € 96786 (data dal totale di 57 punti, Persona_1 di cui 20 per età vittima primaria, 20 per età vittima secondaria, 0 per il parametro C, 12 per il parametro D, in presenza di due superstiti, 5 punti in base al parametro E, x € 1698); per la nonna €
62826 (data dal totale di punti 37, di cui 20 per età vittima primaria, 8 per età vittima secondaria, 0 per il parametro C, 9 per il parametro D, in presenza di tre superstiti entro il secondo grado, 0 punti in base al parametro E, x € 1698).
Sui c.d. interessi compensativi
Parte attrice ha richiesto la corresponsione congiunta di rivalutazione monetaria e di interessi compensativi.
Sul punto si osserva che il danno non patrimoniale è stato calcolato equitativamente all'attualità sulla pagina 14 di 18 base delle più recenti tabelle (2024) redatte dall'Osservatorio Milanese.
Per quanto concerne invece la liquidazione degli interessi c.d. compensativi, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la determinazione degli stessi non è automatica, né presunta iuris et de iure, occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento, analogamente a quanto richiesto, sul piano probatorio, per la dimostrazione del maggior danno nelle obbligazioni di valuta, ma secondo criteri differenti (cfr. già Cass. n. 22607/2016;
Cass. 36878/2021; Cass. 19063/2023); successivamente, sull'importo costituito dalla sommatoria di capitale e accessori maturano interessi al saggio legale, ai sensi dell'art. 1282, primo comma, c.c.
È dunque onere del creditore, anche in base a criteri presuntivi, dimostrare che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo.
Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile. Ne consegue, per un verso, che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi (cfr. recentemente Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6351 del 10/03/2025).
Va altresì richiamata, per maggior chiarezza sugli oneri di allegazione e prova, la sentenza Cass. Sez. 3,
n. 4938 del 16/02/2023 laddove si afferma che nei debiti di valore derivanti da fatto illecito, gli interessi compensativi, pur costituendo una mera modalità liquidatoria del danno causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della somma dovuta all'epoca dell'evento lesivo, per essere riconosciuti dal giudice di merito, debbono essere espressamente richiesti dagli aventi diritto mediante l'allegazione e la prova, anche presuntiva, della insufficienza della rivalutazione ai fini del ristoro del danno da ritardo.
In sostanza, il danno da ritardo che con quella modalità liquidatoria si indennizza non necessariamente esiste, perché esso può essere comunque già ricompreso nella somma liquidata in termini monetari attuali.
Nel caso di specie, parte attrice nulla ha specificamente allegato e provato in merito e deve, pertanto, escludersi la debenza degli interessi compensativi.
Sulla domanda di interessi ex art. 1284 co. 4 c.c. dal deposito della domanda giudiziale.
Ritiene questo giudicante di aderire all'orientamento per cui l'art. 1284, IV co. c.c. trova applicazione pagina 15 di 18 in relazione alle sole obbligazioni di fonte contrattuale (cfr. le decisioni Cass. 28409/2018; n.
8289/2019, recentemente Cass. 19063/2023, gli argomenti delle quali si richiamano per relationem) tenuto conto, in sintesi:-del dato testuale “se le parti non ne hanno determinato la misura…”, in quanto ciò presuppone un accordo sulla misura degli interessi, tipicamente concernente le obbligazioni contrattuali;
- che, diversamente opinando, la norma sarebbe un'inutile duplicazione dell'art. 1224 II co.
c.c. in tema di mora nelle obbligazioni pecuniarie laddove si prevede che si applica il tasso legale salva diversa previsione delle parti;
- della funzione deflattiva e sanzionatoria che appare compatibile con le sole obbligazioni contrattuali, in quanto diretta a colpire l'inadempienza, rispetto ad un obbligo liberamente e pattiziamente assunto.
Sulla domanda di manleva
In ragione dell'accoglimento della domanda attorea e dell'operatività della garanzia assicurativa, circostanza pacifica in causa, la compagnia assicuratrice deve manlevare di quanto CP_2 condannato a pagare per capitale, interessi e spese ai signori Pt_1
Sulle spese processuali.
Le spese seguono la soccombenza.
I compensi di parte attrice si liquidano - in base al d.m. 147/2022 (in G.U. 8.10.2022), entrato in vigore il 23.10.2022, laddove si prevede che “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore” – come segue (parametri medi, scaglione di valore da € da € 260.000,01 a € 520.000, tenuto conto del decisum e cioè di quanto attribuito alla parte attrice complessivamente, riducendosi la richiesta rispetto alla nota spesa e non ritenendosi sussistenti i presupposti per l'aumento discrezionale del 30% in mancanza di un significativo maggior dispendio di attività difensive):
Fase studio € 3721,20
Fase introduttiva € 4000 (compresa negoziazione assistita, in base a quanto richiesto)
Fase istruttoria € 10931,55
Fase decisionale € 6164
Totale € 24816,75
Gli esborsi documentati sono pari a € 1729,70 (C.U., marca , citazione testi, in mancanza di ulteriore documentazione di spesa).
pagina 16 di 18 Quanto ai compensi della parte convenuta che la terza chiamata deve rifondere, essi si liquidano come segue (valori medi dello scaglione sopra indicato):
Fase studio € 3544
Fase introduttiva € 2338
Fase istruttoria € 10411
Fase decisionale € 6164
Fase negoziazione 1370,50
Totale €23.827,50
Gli esborsi documentati sono pari a € 13,60 (citazione testi)
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
dichiara i convenuti E esclusivi responsabili dell'evento per CP_2 CP_3 cui è causa e, per l'effetto,
1.DA , e la SOCIETÀ REALE CP_2 CP_3 [...] in solido tra loro, al pagamento: - di € 265.948 a favore di , di € 96786 CP_1 Pt_1
a favore di , di € 62826 a favore di , oltre interessi al tasso di cui Persona_1 Parte_2 all'art. 1284 co. I c.c. dalla data della presente sentenza al saldo;
2.DA , e la SOCIETÀ REALE MUTUA DI CP_2 CP_3
ASSICURAZIONI, in solido tra loro, al pagamento, a favore della parte attrice e, per gli stessi, al procuratore antistatario avv. Gianluca Cassiano, dell'importo di € 24816,75 per compensi, € 1729,70 per esposti oltre 15% per rimborso forfetario spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014, oltre C.P.A. e
I.V.A., se non detraibile, sugli importi imponibili come per legge, a titolo di rifusione delle spese processuali.
3.DA SOCIETÀ REALE MUTUA ASSICURAZIONI a manlevare di CP_2 quanto dovrà corrispondere in conseguenza dei capi 1) e 2);
4.DA SOCIETÀ REALE MUTUA ASSICURAZIONI al pagamento, a favore di
[...]
, dell'importo di € 23.827,50 per compensi e € 13,60 per esposti, oltre 15% per rimborso CP_2 forfetario spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014, oltre C.P.A. e I.V.A., se non detraibile, sugli importi imponibili come per legge, a titolo di rifusione delle spese processuali. pagina 17 di 18 Torino, 3 novembre 2025
Il Giudice
dott. Domenica Maria Tiziana Latella
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Domenica Maria Tiziana Latella ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12251/2022 promossa da:
in proprio e quale genitore di (C.F. ), Pt_1 Persona_1 C.F._1 maggiorenne dal 21.7.2025, (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
NO LU
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
VA AR
CONVENUTO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VETTORELLO CP_2 C.F._3
AV e dell'avv. SONNESSA FRANCESCA
CONVENUTI
(C.F. ), CP_3 C.F._4
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: risarcimento danni da circolazione stradale- morte
CONCLUSIONI
Per parte attrice
pagina 1 di 18 “Voglia l'Eccell.mo TRIBUNALE ORDINARIO adito, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per colpa esclusiva dei convenuti e e pertanto voglia dichiarare gli stessi esclusivi CP_3 CP_2 responsabili, ex art. 2043 c.c., dell'evento per cui è causa. In subordine voglia il Tribunale dichiarare la colpa presunta del vettore ex art. 1681 c.c. o in via ulteriormente gradata la colpa presunta per pari responsabilità di conducente e proprietario dell'autovettura ex art. 2054 c.c. Per lo effetto CP_4 voglia il Tribunale condannare i convenuti e al risarcimento di tutti i CP_3 CP_2 danni, patrimoniali e non patrimoniali, nessuno escluso, subiti dagli attori, che in via del tutto orientativa si indicano in € 450.000,00 quanto a , in € 250.000,00 quanto a Pt_1 Persona_1
e in € 220.000,00 quanto a e pertanto al pagamento delle suddette somme o di qualsiasi Parte_2 altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia. Oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal fatto, nonché interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda.
Quanto alla voglia il Tribunale dichiarare la Controparte_1 stessa, quale ente assicuratore del veicolo VW SMART targato CP438LM, anche essa responsabile ai sensi di legge dei danni subiti dagli attori e condannarla al pagamento delle somme dovute direttamente in favore dei danneggiati;
anche in ogni caso, accertato il trasporto e il nesso di causa con l'evento, ex art. 141 codice delle assicurazioni del vettore.
Con rivalutazione monetaria e interessi legali dal fatto, nonché interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda.
Con vittoria di spese e onorari di causa, con tutti gli accessori, comprese le spese forfetarie imponibili
15%, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Per Società Reale Mutua di Assicurazioni
“Voglia il Giudice adito
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
Dato atto che dichiara di non accettare il contraddittorio su Controparte_5 eventuali domande nuove
In via preliminare
Accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'azione ex art. 141 C.d.A. verso Controparte_5 per i motivi di cui in atti
[...]
Accertare e dichiarare l'inammissibilità delle azioni tardivamente svolte dagli attori ex artt. 1681, 2043
e 2054 c.c. per i motivi di cui in atti
In via istruttoria pagina 2 di 18 Disporre, ex art. 210 c.p.c., l'acquisizione presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Ivrea del fascicolo penale 473/21 R.G.N.R. – P.M. dr. Lavarone
Dare atto che richiama le proprie note del 22.11.23 Controparte_1
Nel merito
In via principale
Nell'ipotesi di rigetto della conclusione preliminare
Respingere le domande attoree tutte siccome infondate in fatto e in diritto per l'effetto
Assolvere da ogni avversaria pretesa, incluse le domande di Controparte_5
CP_2
In via subordinata
Nella denegata ipotesi di rigetto delle conclusioni che precedono
Limitare la condanna di entro i limiti del danno Controparte_5 concretamente provato in corso di causa ed ammissibile.
In ogni caso
Liquidare le anticipazioni di cui alla documentazione allegata ed i compensi professionali tutti, come da consueta nota, redatta tenuto conto delle prestazioni svolte e della complessità delle stesse;
il tutto oltre cpa ed iva sugli ammontari imponibili”
Per CP_2
Piaccia all'Ecc.mo Tribunale, contrariis reiectis,
Nel merito, in via principale
- Respingere le domande tutte di parte attrice, mandando integralmente assolto il Sig. ; CP_2
In via subordinata e riconvenzionale,
- Nella denegata ipotesi in cui il Sig. venisse ritenuto responsabile e conseguentemente CP_2 tenuto a rifondere il danno, condannare la Compagnia Assicurativa Reale Mutua di CP_6
a tenere indenne e manlevare il Sig. da ogni pretesa avanzata da parte attrice.
[...] CP_2
In via di ulteriore subordine
- Ridurre il quantum di condanna, a fronte delle ragioni indicate in narrativa.
In ogni caso con vittoria di spese ed onorari.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato gli attori - , in proprio e quale esercente la potestà Pt_1 su e - convenivano in giudizio la Persona_1 Parte_2 Controparte_5
pagina 3 di 18 e chiedendo dichiararsi gli ultimi due esclusivi CP_7 CP_3 CP_2 responsabili del sinistro oggetto di causa e, per l'effetto, condannarli, unitamente alla compagnia assicuratrice quest'ultima anche ai sensi dell'art. 141 CdA Controparte_8 quale ente assicuratore del veicolo vettore, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali subiti, indicati nella misura rispettivamente di euro 450.000,00, euro 250.000,00 ed euro
220.000,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi nonché con vittoria delle spese di lite.
Gli attori deducevano quanto segue:
-che il giorno 31.01.21 alle ore 16,20 circa la minore si trovava trasportata Persona_2 sull'autovettura BMW 318, tg BN100XF, di proprietà di nell'occasione condotta CP_3 da in transito lungo la Strada Statale 565 con direzione verso Ivrea e proveniente da CP_2
Castellamonte;
-che, giunta al kilometro 2,5 in località Samone, la suddetta autovettura si scontrava frontalmente con l'autovettura VW Smart, tg CP438LM, di proprietà di condotta da Parte_3
che percorreva la stessa strada ma con direzione opposta;
Persona_3
-che, in conseguenza del violentissimo urto tra i due veicoli, la trasportata Persona_2 decedeva come constatato dai sanitari sopraggiunti sul posto e come risultante dalla consulenza d'ufficio disposta dal Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica di Ivrea nel procedimento penale n. 473/2021;
-di essere, rispettivamente, padre, sorella unilaterale e nonna della deceduta, spettando, quindi, a ciascuno il risarcimento per la perdita della congiunta, in forza del legame affettivo e materiale con la stessa intercorso;
-che la responsabilità dell'evento doveva essere ascritta a colpa esclusiva del conducente del veicolo
BMW per avere invaso l'altrui semicarreggiata;
- che l'azione era proposta anche in virtù del disposto dell'art. 141 CdA, convenendosi in giudizio il vettore per l'accertamento della sussistenza del trasporto e del nesso di causa con il decesso;
-che erano rimaste inesitate le richieste risarcitorie inoltrate alla Controparte_9
in qualità di compagnia assicuratrice del veicolo vettore, e altresì l'invito alla stipulazione di
[...] convenzione di negoziazione assistita, nonostante l'adesione da parte della predetta società.
Parte convenuta costituendosi in causa, eccepiva Controparte_9
l'inammissibilità della domanda ex art. 141 CdA;
nel merito, contestava la fondatezza della pretesa per pagina 4 di 18 carenza probatoria.
Il convenuto si costituiva ritualmente in causa, eccependo l'improcedibilità ex art. CP_2
D.L. 132/2014 (L. 162/2014), non essendo stata esperita nei suoi confronti la negoziazione assistita;
nel merito, chiedendo respingersi le domande attoree, per difetto di propria responsabilità ricorrendo l'ipotesi del caso fortuito e, in ipotesi di riconosciuta responsabilità, per insussistenza di rapporto tra gli attori e la defunta;
proponeva domanda trasversale di manleva nei confronti della Persona_2
Società Reale stante l'operatività della polizza assicurativa n. 2020/629313 Controparte_8 scadente il 29.12.2021.
Il convenuto non si costituiva, nonostante rituale notifica perfezionata il 7.7.2022 per CP_10 compiuta giacenza e veniva dichiarato contumace in data 24.1.2023
Alla prima udienza in data 07.12.22 la convenuta società eccepiva Controparte_1
l'inammissibilità della chiamata in causa da parte del convenuto , in quanto non accompagnata CP_2 dalla richiesta di differimento di udienza e, quindi, non notificata, dichiarando di non accettare il contraddittorio su tale pretesa e in subordine chiedendo termine per il deposito di memoria relativa alla chiamata.
Il Giudice assegnava termine per l'espletamento del procedimento di negoziazione assistita nei confronti di e e, in ragione della domanda trasversale del convenuto , CP_3 CP_2 CP_2 assegnava alla SOCIETÀ REALE MUTUA termine per prendere posizione sulla stessa.
Richiesti e assegnati i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c., cui seguiva il deposito delle relative memorie, venivano parzialmente ammesse le istanze istruttorie di parte attrice e la prova contraria diretta richiesta dalla parte . CP_2
L'istruttoria della causa comportava l'assunzione delle prove testimoniali dei signori Testimone_1
, , , , .
[...] Testimone_2 Controparte_11 Controparte_12 Controparte_13
A seguito di precisazione delle conclusioni in modalità di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione con termine per conclusionali e repliche, tempestivamente depositate dalle parti.
***
Sull'eccezione della Società Reale Mutua Assicurazioni di inammissibilità della domanda attorea iure proprio ex art. 141 CdA .
L'eccezione è fondata.
pagina 5 di 18 Anche al di là dell'interpretazione letterale della disposizione (che fa esclusivo riferimento al “terzo trasportato” e, quindi, esclude la risarcibilità del danno attraverso l'azione di cui all'art. 141 cod. ass, a soggetti diversi rispetto al terzo trasportato), a tale conclusione si perviene se si considera la natura eccezionale dell'azione diretta, ex art.141 cod. ass, in combinazione con l'art.14 delle preleggi al
Codice civile, il quale vieta espressamente il ricorso all'analogia di quelle leggi “che facciano eccezione a regole generali”.
Invero, la disposizione in commento garantisce (nell'ottica di una speciale tutela per il soggetto considerato debole, il quale abbia allegato di aver patito un danno in conseguenza di sinistro stradale) un pronto ristoro al terzo trasportato, così sgravandolo di oneri probatori che investano i profili di responsabilità dei conducenti;
esso rappresenta uno strumento eccezionale, di stretta applicazione soggettiva, non suscettibile di estensione analogica.
Tale indirizzo interpretativo trova pacifico avallo nella giurisprudenza di legittimità secondo cui: “l'estensione della tutela del terzo trasportato ad ipotesi non specificamente previste ed a favore di soggetti non espressamente contemplati, appare difficilmente predicabile in via di analogia, ai sensi dell'art. 14 preleggi, in quanto l'art. 141 cod. ass. prevede una regola risarcitoria che prescinde dall'accertamento della colpa e, per ciò, di carattere eccezionale, con conseguente preclusione all'applicabilità in via analogica” (Cass.civ., 08/02/2019, n.3729).
Tale principio è stato definitivamente consolidato nella pronuncia a Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione n. 35318 del 30.11.2022 secondo cui: “In tema di azione diretta del terzo trasportato,
l'art. 141 c. ass. disciplina un'azione di carattere eccezionale ed insuscettibile di applicazione analogica, con la conseguenza che la stessa non può essere estesa ai danni subiti "iure proprio" dai congiunti del trasportato deceduto in conseguenza del sinistro, risultando, invece, applicabile nell'ipotesi in cui i congiunti richiedano il risarcimento "iure hereditatis" del danno cd. terminale subito dallo stesso trasportato a causa del sinistro”.
Sulle domande ex art. 1681c.c. , ex art. 2043 c.c., ex art. 2054 c.c.
In diritto, occorre richiamare i principi affermati in materia dalla giurisprudenza di legittimità, di seguito riportati testualmente (cfr. Cassazione Sez. U - , Sentenza n. 35318 del 30/11/2022): “..il giudice di merito, nel qualificare la domanda ai sensi dell'art. 141 cod. ass. piuttosto che ai sensi dell'art. 144 cod. ass., non potrà limitarsi a considerare la qualificazione ad essa data dalla parte attrice o le norme da essa richiamate, ma dovrà valutare nel loro complesso i fatti posti a fondamento della domanda e le ragioni giuridiche spese per illustrarli. Inoltre, a tutela del generale principio di conservazione degli effetti degli atti giudiziari e di ragionevole durata dei processi, l'accertata insussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 141 cod. ass. (….omissis…) non potrà condurre al pagina 6 di 18 rigetto della domanda, se questa presenti comunque tutti i presupposti di fatto e di diritto richiesti dagli artt. 2054 c.c. o 144 cod. ass., e non risulti che l'attore abbia espressamente rifiutato di avvalersi di tali strumenti, quanto meno in via subordinata”.
Nel caso di specie, già in atto di citazione si dava atto che la responsabilità dell'evento era da attribuirsi alla colpa esclusiva del conducente della BMW per avere invaso l'opposta semicarreggiata e si deduceva che gli attori agivano “anche” in virtù del disposto di cui all'art. 141 del Codice delle
Assicurazioni.
Altresì nelle conclusioni si chiede “dichiarare i convenuti e esclusivi CP_3 CP_2 responsabili dell'evento per cui è causa e per l'effetto condannare i medesimi e la SOCIETÀ REALE
MUTUA ASSICURAZIONI , quest' ultima anche in ogni caso, accertato il trasporto , il nesso di causa con l'evento, ex art. 141 codice delle assicurazioni quale ente assicuratore del veicolo del vettore….” , essendo, pertanto, chiaro che l'azione ex art. 141 codice delle assicurazioni non è l'unica invocata.
Inoltre, con la memoria n. 1 c.p.c. gli attori hanno precisato di avere chiesto l'accertamento della responsabilità esclusiva del proprietario e del conducente della BMW e che essi agiscono, pertanto, per il trasporto, per la circolazione di veicoli e per il fatto illecito (artt. 1681, 2054, 2043 c.c.), specificando Contr che hanno convenuto in giudizio soltanto il vettore e il proprietario del veicolo , nonché l'ente assicuratore dello stesso, perché così impone l'art. 141 codice delle assicurazioni in caso di danno subito dal trasportato e perché probabilmente nessuna responsabilità può essere attribuita al conducente della che viaggiava regolarmente sulla propria destra. CP_4
Conseguentemente, gli attori hanno precisato le conclusioni così come in epigrafe, ad eccezione della richiesta di liquidazione degli interessi ex art. 1284 comma 4 c.c., aggiunta con le note scritte del
12.6.2025.
Tanto premesso si osserva che manca alcun riscontro del contratto di trasporto stipulato tra la defunta ed il conducente della BMW con conseguente inapplicabilità dell'art. 1681 c.c. e CP_2 dell'invocata responsabilità contrattuale.
Occorre, pertanto, esaminare la sussistenza di una responsabilità extracontrattuale e, nel caso di specie, con particolare riferimento al disposto dell'art. 2054 c.c.
In merito alla stessa, i convenuti e Società Reale Mutua Assicurazioni sostengono sia CP_2 emersa pacificamente dalla stessa ricostruzione dei fatti offerta dagli attori, nonché dagli atti del pagina 7 di 18 procedimento penale R.G. N.R. n. 473/21, la sussistenza del caso fortuito di per sé solo idoneo e sufficiente alla causazione dell'evento dannoso.
L'assunto è privo di fondamento.
Come evidenziato da parte attrice, l'art. 2054, quarto comma, c.c. stabilisce che il proprietario e il conducente sono responsabili in solido per i danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo.
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità “l'art 2054, comma quarto, cod civ - nello statuire che il conducente e il proprietario (o l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio) sono responsabili 'in ogni caso' dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo - pone un particolare regime probatorio nel senso che al danneggiato incombe l'onere di dimostrare l'esistenza del vizio o del difetto (ed il relativo nesso di causalità con l'evento), mentre le indicate persone che intendono esimersi dalla responsabilità devono provare che il danno è dipeso da causa diversa, senza che possa avere rilevanza l'impossibilità di rendersi conto, da parte loro, del vizio
o del difetto mediante l'ordinaria diligenza. (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1019 del 19/02/1981).
Più, in generale e ulteriormente, si è affermato che “In materia di responsabilità derivante dalla circolazione dei veicoli, l'art. 2054 cod. civ. esprime, in ciascuno dei commi che lo compongono, principi di carattere generale applicabili a tutti i soggetti che da tale circolazione comunque ricevano danni e, quindi, anche ai trasportati, qualunque sia il titolo del trasporto, di cortesia ovvero contrattuale, oneroso o gratuito, potendo il trasportato, indipendentemente dal titolo del trasporto, invocare i primi due commi dell'art. 2054 cod. civ. per far valere la responsabilità extracontrattuale del conducente ed il comma terzo per far valere quella solidale del proprietario, il quale può liberarsi solo provando che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà, ovvero che il conducente aveva fatto tutto il possibile per evitare il danno o, ancora, in caso di guasto tecnico, dando prova del caso fortuito o dell'inesistenza del vizio di manutenzione o costruzione” (cfr. Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 11270 del 21/05/2014).
Parte attrice richiama a tal fine le valutazioni tecniche di cui al doc. 5 che confermano la responsabilità dei convenuti posto che la fuoriuscita della cinghia di asservimento del servosterzo dalla propria sede e la constatazione che la cinghia era “vetusta e con funzionalità gravemente compromessa” e “non era originale” non configurano un “caso fortuito”, ma un palese “difetto di manutenzione” ai sensi dell'art. 2054 c.c.
La prospettazione attorea è fondata. pagina 8 di 18 Va premesso, in diritto, che il materiale probatorio acquisito in sede penale, inclusi gli accertamenti peritali, può essere utilizzato come prova cd. atipica, purché sia ritualmente acquisito al giudizio e rispetto ad esso sia stato instaurato il contraddittorio tra le parti.
Infatti, il giudice - in difetto di divieti normativi e di una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova - è libero di formare il proprio convincimento ex art. 116 c.p.c. anche sulla base di prove c.d. atipiche (cfr. Cass. n. 18025/2019; n. 1593/2017; n. 23657/2017).
Come osservato dalla S.C. “nei poteri del giudice in tema di disponibilità e valutazione delle prove rientra quello di fondare il proprio convincimento su accertamenti compiuti in altri giudizi fra le stesse od anche fra altre parti, quando i risultati siano acquisiti nel giudizio della cui cognizione egli è investito, potendo chi vi abbia interesse contestare quelle risultanze ovvero allegare prove contrarie
(Cass. 3/04/2017, n. 8603); in particolare il giudice di merito può legittimamente tenere conto, ai fini della sua decisione, delle risultanze di una consulenza tecnica acquisita in un diverso processo…anche se celebrato tra altre parti, atteso che, se la relativa documentazione viene ritualmente acquisita al processo civile, le parti di quest'ultimo possono farne oggetto di valutazione critica e stimolare la valutazione giudiziale su di essa (Cass. 5/12/2008, n. 28855; Cass. 2/07/2010, n. 15714)” (cfr. Cass. n.
25067/2018; 20483/2018).
Nel caso di specie, pertanto, la consulenza dell'ing. su incarico del Pubblico Ministero è Per_4 valutabile ai fini della decisione ed è stata oggetto delle deduzioni delle parti che hanno tratto da essa le rispettive argomentazioni e conclusioni.
Sulla ricostruzione del sinistro - premesso che il consulente del Pubblico Ministero ing. ha Per_4 escluso la responsabilità della conducente della Smart (cfr. pagg. 60 - 62, laddove il consulente ha fatto riferimento agli elementi tecnici per ritenere che la conducente della Smart avesse posto in essere una tempestiva manovra di emergenza e che giunse all'impatto a velocità prossima o inferiore a 60 / 70 km/h, responsabilità, peraltro, che non è stata prospettata da alcuna delle parti convenute) - dalla relazione di consulenza e dalle dichiarazioni rese ai carabinieri di Ivrea dai testimoni si traggono i seguenti elementi.
La BMW viaggiava a velocità prossima a quella limite di 90 km/h, elemento tratto dalle dichiarazioni dei testimoni in mancanza di idonei elementi tecnici per calcolarla (cfr. dichiarazioni di Persona_5 del 1.2.2020 “…andava intorno ai 100 Km ” e del 17.2.2021 “credo che andassimo intorno ai 90 km orari” nonché dichiarazioni di del 18.2.2021, che aveva dichiarato di essere stata Testimone_3
Contr superata mentre andava a 70 km/h di non sapere a quale velocità andasse la ma di non potere dire pagina 9 di 18 che andasse a velocità eccessiva, che comunque aveva appena superato una rotonda dietro di lei e che quindi non poteva essere troppo veloce..).
Dopo il sorpasso dell'autovettura condotta dalla signora si era verificata la perdita di controllo Tes_3 del veicolo da parte del conducente signor (cfr. deposizione più dettagliata e attendibile, CP_2 Tes_3 la quale ha riferito che la BMW aveva iniziato a “ a zigzagare” “ nel senso che muovendosi andava da sinistra a destra e viceversa, ma sempre restando nella mia corsia , senza invadere la corsia opposta.
Sembrava quasi il movimento che compiono le auto quando devono fare uno slalom tra i birilli . Il tutto
è durato pochi istanti, poi improvvisamente ed inspiegabilmente invadeva la corsia opposta” mentre il sig. ha dichiarato che mentre il provava a sorpassare un'auto spostandosi sulla corsia Per_5 CP_2 opposta lo sterzo si era bloccato, ricostruzione parziale e non attendibile sulla dinamica in quanto differente dalla dichiarazione dello stesso , il quale ha riferito che dopo il sorpasso, rientrato nella CP_2 propria corsia di marcia, lo sterzo si era bloccato per cui egli aveva dato un forte strattone e questo si era sbloccato, cominciando a girare velocemente così che perdeva il controllo, sbandava e andava a finire nella corsia opposta).
L'evento era dunque avvenuto lungo un tratto di percorso rettilineo e pianeggiante (cfr. altresì relazione peritale).
In relazione a tale perdita di controllo, il consulente ha rilevato che “lo sterzo era efficiente. Durante le operazioni peritali si è rilevato che la cinghia di asservimento del servosterzo (datata e non originale) era fuoriuscita dalla puleggia” osservando altresì che, in base alla testimonianza della signora Tes_3 la quale procedeva dietro la BMW e aveva notato che la stessa aveva improvvisamente assunto un moto aberrante, doveva ritenersi probabile che la cinghia fosse fuoriuscita dalla propria sede prima dell'urto contro la Smart. In conseguenza di ciò, poiché la cinghia “trasmette il moto alla puleggia che permette il funzionamento della pompa del servosterzo, la fuoriuscita della cinghia della puleggia non consente il funzionamento della pompa e quindi l'effetto ricade sullo sterzo che diventa improvvisamente difficoltoso da ruotare”.
Sulle condizioni della cinghia sia l'ing. che il consulente dell'imputato hanno riscontrato che Per_4
l'esame della cinghia della BMW ha permesso di riscontrare che essa non era originale e presentava crepature lungo l'estensione degli incavi interni e che l'assenza di tracce di scivolamento sulle gole e sulle creste interne della cinghia conseguenti lo sfregamento sulle creste della puleggia induceva a ritenere che la cinghia fosse fuoriuscita dalla puleggia dopo l'urto, come peraltro si ricava altresì dalle pagina 10 di 18 dichiarazioni della signora sui movimenti del veicolo dopo il sorpasso e prima dell'invasione Tes_3 della corsia opposta.
L'ing. ha, quindi, condivisibilmente individuato la causa del sinistro nella fuoriuscita della Per_4 cinghia dalla propria sede, specificando altresì tuttavia “di non essere in grado di stabilire se un conducente più esperto sarebbe stato in grado di mantenere il controllo della vettura, dovendo tenere presente che la carreggiata in quel tratto era rettilineo e pianeggiante e quindi non vi era alcuna necessità di agire in modo impegnativo sullo sterzo ma vi sarebbe stata l'opportunità di agire sul freno fino all'arresto della vettura.”
Alla luce di quanto premesso, va considerato che lo stato della cinghia - con crepature e non originale - non integra il caso fortuito ma un difetto di manutenzione e, sul punto, manca la prova dell'allegazione e prova di un fattore esterno causa dell'evento ed è, pertanto, irrilevante l'avere adempiuto all'obbligo ministeriale di revisione del veicolo, controllo che - peraltro - non riguarda la cinghia di trasmissione del veicolo.
Va altresì rilevato, ma, essendo assorbente quanto premesso, trattasi di considerazione meramente aggiuntiva, l'esigibilità di una condotta di guida caratterizzata da perizia e prudenza che, escludendo un intervento impegnativo sullo sterzo (forte strattone) e agendo, invece, sul freno e con movimenti graduali fino all'arresto della vettura, avrebbe potuto evitare o ridurre le conseguenze del guasto.
Le considerazioni che precedono conducono all'addebito della responsabilità in capo ai convenuti e . CP_2 CP_3
Ogni altra questione è assorbita.
Con riferimento alle cinture di sicurezza, si osserva che quand'anche si possa attribuire una conseguenza alla mancanza delle stesse (e ciò non risulta se si considera quanto rilevato dall'ing.
sul fatto che l'urto contro le lamiere laterali era già di per sé sufficiente a causare il decesso), Per_4 in ogni caso, il conducente avrebbe dovuto imporre alla minore l'utilizzo delle stesse, non avendo alcuna rilevanza il rifiuto della stessa per l'asserito fastidio di salute.
Sulla quantificazione del danno iure proprio da lesione parentale.
In relazione al danno non patrimoniale richiesto dagli attori iure proprio, è principio acquisito che ai prossimi congiunti del soggetto, vittima primaria, che sia deceduta a causa del fatto illecito altrui spetta anche il risarcimento del danno non patrimoniale concretamente accertato in relazione ad una pagina 11 di 18 particolare situazione affettiva con la vittima, non essendo ostativo il disposto dell'art. 1223 c.c., in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso.
Il danno da perdita del congiunto deve essere liquidato unitariamente come danno non patrimoniale comprensivo tanto della sofferenza soggettiva immediata che la perdita comporta quanto della sofferenza che accompagna la vita del superstite, contraddistinta dalla alterazione delle abitudini di vita che la morte del congiunto ha comportato.
Quanto ai criteri di liquidazione, rimessi alla prudente valutazione discrezionale del giudice, essi
“devono tener conto dell'irreparabilità della perdita della comunione di vita e di affetti e della integrità della famiglia. La relativa quantificazione va operata considerando tutti gli elementi della fattispecie e, in caso di ricorso a valori tabellari, che vanno in ogni caso esplicitati, effettuandone la necessaria personalizzazione” (cfr. Cass. n. 10107/2011).
Detti principi sono stati recepiti nell'elaborazione delle Tabelle Milanesi, attualmente aggiornate nel
2024, che contemplano una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale (cfr. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 26300 del 29/09/2021 e Sez. 3 - , Sentenza n. 10579 del
21/04/2021 secondo cui -massima: “In tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche
l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare, sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che
l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella.”).
Va altresì richiamato il principio consolidato affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui in tema di danno non patrimoniale da perdita o lesione del rapporto parentale, l'esistenza del vincolo affettivo che legittima il risarcimento può sempre essere oggetto di prova presuntiva il cui contenuto, tuttavia, dipende dall'intensità del vincolo, nel senso che, mentre per i componenti della famiglia nucleare è possibile avvalersi del fatto notorio per cui è connaturato all'essere umano soffrire per la perdita di un figlio, del coniuge, di un fratello o di un genitore, a mano a mano che il vincolo di parentela si allarga è necessaria la dimostrazione di un quid pluris utile a dimostrare l'effettiva esistenza pagina 12 di 18 di una relazione affettiva, non essendo requisito indefettibile, a tal fine, la convivenza (che pure può assumere valore indiziario) (cfr. recentemente Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 21988 del 30/07/2025 (Rv.
675851 – 01; cfr. altresì Cass. sez. 3 - , Ordinanza n. 18284 del 25/06/2021 secondo cui, in tema di danno non patrimoniale risarcibile derivante da morte causata da un illecito, il pregiudizio risarcibile conseguente alla perdita del rapporto parentale che spetta "iure proprio" ai prossimi congiunti riguarda la lesione della relazione che legava i parenti al defunto e, ove sia provata l'effettività e la consistenza di tale relazione, la mancanza del rapporto di convivenza non è rilevante, non costituendo il connotato minimo ed indispensabile per il riconoscimento del danno).
Nella fattispecie in esame, la domanda è proposta dal padre, dalla sorella unilaterale e dalla nonna della minore deceduta, non conviventi con la medesima.
Alla luce dell'istruttoria orale svolta e della documentazione fotografica, video e audio, può ritenersi provata l'effettività della relazione familiare tra tutti gli attori e la defunta sebbene con Per_2 graduazioni diverse, maggiore per il padre e per la sorella (con intensità superiore per il primo) e caratterizzato da maggiore saltuarietà per la nonna, la quale, si trovava in una città diversa ( Verona) rispetto a dove avvenivano le visite a (Torino), alle quali partecipava saltuariamente (secondo Per_2 quanto risulta dalle testimonianze;
anche, nel repertorio fotografico compare poche volte Parte_2 insieme alla minore).
Quanto alle prove testimoniali, premesso che tutti i testimoni hanno dichiarato che non si Per_2 recava in Romania per trovare il padre e tantomeno insieme alla nonna, risultano, comunque, dimostrati i rapporti affettivi intercorsi tra gli attori e tramite i contatti tenuti mediante Skype Per_2
(cfr. deposizione di , zio di , moglie di , Controparte_13 Per_2 Testimone_2 Pt_1 [...]
, amica di ) e le frequenti visite di e in Testimone_1 Testimone_2 Pt_1 Persona_1 occasione dei viaggi in Italia e a Torino della famiglia di e Pt_1 Testimone_2 Persona_1
), non meno di 4 volte all'anno circa, in occasione dei quali, a volte, vi era anche la nonna (cfr.
[...] deposizione sul capo 12 di e ). Testimone_1 Controparte_13
Le deposizioni di (ex moglie di ) e Controparte_11 Pt_1 Controparte_12
(convivente da ottobre 2007 con la signora e la figlia) non sono idonee ad inficiare, nella CP_11 sostanza, l'effettività dei rapporti affettivi descritti dagli altri testimoni e che si evincono dalla documentazione video e fotografica, in quanto non è verosimile un'improvvisa e immotivata cessazione dei rapporti negli ultimi anni prima della morte di Peraltro, neppure può essere Per_2 presa in considerazione, ai fini delle valutazioni di cui trattasi, la dichiarazione del sig. , in CP_12
pagina 13 di 18 merito alle visite di , che “la bambina voleva solo passare quel momento obbligatorio e poi Pt_1 tornare a casa”, trattandosi chiaramente di una valutazione soggettiva non utilizzabile.
In base a quanto premesso e utilizzando il sistema a punti delle Tabelle di Milano 2024 quali adeguati parametri ai fini della valutazione equitativa senza bisogno di ricorrere ad altri criteri e ritenendo di per sé inapplicabili le tabelle di cui al d.pr. 12/2025 in ragione del disposto legislativo dell'art. 5 d.p.r. citato secondo cui “
1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore”, si ritiene di quantificare gli importi dovuti come segue.
Considerata l'età di (48) e di (16 anni) al momento del decesso, nonché Pt_1 Persona_2 la consistenza del nucleo familiare residuo, si ritiene di dover riconoscere il risarcimento del danno da perdita del congiunto nella misura di euro 265.948 (data dal totale di 68 punti, di cui 20 per età vittima primaria, 26 per età vittima secondaria, 0 per il parametro C, 12 per il parametro D, in presenza di due superstiti, 10 punti in base al parametro E, x € 3.911,00); quanto al parametro E si evidenzia che, nonostante la sussistenza di un consolidato rapporto affettivo tra il padre e la defunta, lo stesso non è legato alla quotidianità né alla condivisione di interessi o vacanze, né caratterizzato da attività di assistenza familiare.
Quest'ultime considerazioni riferite al parametro E), valgono anche per la sorella e per la nonna;
alla minore intensità del rapporto con la defunta della sorella rispetto al padre consegue il riconoscimento di n. 5 punti per il parametro di cui trattasi mentre si ritiene che non sussistano i presupposti per un aumento a titolo di personalizzazione per in base alla descrizione dei rapporti sopra esposta. Parte_2
Per le predette si ritiene equo liquidare: per la , € 96786 (data dal totale di 57 punti, Persona_1 di cui 20 per età vittima primaria, 20 per età vittima secondaria, 0 per il parametro C, 12 per il parametro D, in presenza di due superstiti, 5 punti in base al parametro E, x € 1698); per la nonna €
62826 (data dal totale di punti 37, di cui 20 per età vittima primaria, 8 per età vittima secondaria, 0 per il parametro C, 9 per il parametro D, in presenza di tre superstiti entro il secondo grado, 0 punti in base al parametro E, x € 1698).
Sui c.d. interessi compensativi
Parte attrice ha richiesto la corresponsione congiunta di rivalutazione monetaria e di interessi compensativi.
Sul punto si osserva che il danno non patrimoniale è stato calcolato equitativamente all'attualità sulla pagina 14 di 18 base delle più recenti tabelle (2024) redatte dall'Osservatorio Milanese.
Per quanto concerne invece la liquidazione degli interessi c.d. compensativi, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la determinazione degli stessi non è automatica, né presunta iuris et de iure, occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento, analogamente a quanto richiesto, sul piano probatorio, per la dimostrazione del maggior danno nelle obbligazioni di valuta, ma secondo criteri differenti (cfr. già Cass. n. 22607/2016;
Cass. 36878/2021; Cass. 19063/2023); successivamente, sull'importo costituito dalla sommatoria di capitale e accessori maturano interessi al saggio legale, ai sensi dell'art. 1282, primo comma, c.c.
È dunque onere del creditore, anche in base a criteri presuntivi, dimostrare che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo.
Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile. Ne consegue, per un verso, che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi (cfr. recentemente Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6351 del 10/03/2025).
Va altresì richiamata, per maggior chiarezza sugli oneri di allegazione e prova, la sentenza Cass. Sez. 3,
n. 4938 del 16/02/2023 laddove si afferma che nei debiti di valore derivanti da fatto illecito, gli interessi compensativi, pur costituendo una mera modalità liquidatoria del danno causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della somma dovuta all'epoca dell'evento lesivo, per essere riconosciuti dal giudice di merito, debbono essere espressamente richiesti dagli aventi diritto mediante l'allegazione e la prova, anche presuntiva, della insufficienza della rivalutazione ai fini del ristoro del danno da ritardo.
In sostanza, il danno da ritardo che con quella modalità liquidatoria si indennizza non necessariamente esiste, perché esso può essere comunque già ricompreso nella somma liquidata in termini monetari attuali.
Nel caso di specie, parte attrice nulla ha specificamente allegato e provato in merito e deve, pertanto, escludersi la debenza degli interessi compensativi.
Sulla domanda di interessi ex art. 1284 co. 4 c.c. dal deposito della domanda giudiziale.
Ritiene questo giudicante di aderire all'orientamento per cui l'art. 1284, IV co. c.c. trova applicazione pagina 15 di 18 in relazione alle sole obbligazioni di fonte contrattuale (cfr. le decisioni Cass. 28409/2018; n.
8289/2019, recentemente Cass. 19063/2023, gli argomenti delle quali si richiamano per relationem) tenuto conto, in sintesi:-del dato testuale “se le parti non ne hanno determinato la misura…”, in quanto ciò presuppone un accordo sulla misura degli interessi, tipicamente concernente le obbligazioni contrattuali;
- che, diversamente opinando, la norma sarebbe un'inutile duplicazione dell'art. 1224 II co.
c.c. in tema di mora nelle obbligazioni pecuniarie laddove si prevede che si applica il tasso legale salva diversa previsione delle parti;
- della funzione deflattiva e sanzionatoria che appare compatibile con le sole obbligazioni contrattuali, in quanto diretta a colpire l'inadempienza, rispetto ad un obbligo liberamente e pattiziamente assunto.
Sulla domanda di manleva
In ragione dell'accoglimento della domanda attorea e dell'operatività della garanzia assicurativa, circostanza pacifica in causa, la compagnia assicuratrice deve manlevare di quanto CP_2 condannato a pagare per capitale, interessi e spese ai signori Pt_1
Sulle spese processuali.
Le spese seguono la soccombenza.
I compensi di parte attrice si liquidano - in base al d.m. 147/2022 (in G.U. 8.10.2022), entrato in vigore il 23.10.2022, laddove si prevede che “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore” – come segue (parametri medi, scaglione di valore da € da € 260.000,01 a € 520.000, tenuto conto del decisum e cioè di quanto attribuito alla parte attrice complessivamente, riducendosi la richiesta rispetto alla nota spesa e non ritenendosi sussistenti i presupposti per l'aumento discrezionale del 30% in mancanza di un significativo maggior dispendio di attività difensive):
Fase studio € 3721,20
Fase introduttiva € 4000 (compresa negoziazione assistita, in base a quanto richiesto)
Fase istruttoria € 10931,55
Fase decisionale € 6164
Totale € 24816,75
Gli esborsi documentati sono pari a € 1729,70 (C.U., marca , citazione testi, in mancanza di ulteriore documentazione di spesa).
pagina 16 di 18 Quanto ai compensi della parte convenuta che la terza chiamata deve rifondere, essi si liquidano come segue (valori medi dello scaglione sopra indicato):
Fase studio € 3544
Fase introduttiva € 2338
Fase istruttoria € 10411
Fase decisionale € 6164
Fase negoziazione 1370,50
Totale €23.827,50
Gli esborsi documentati sono pari a € 13,60 (citazione testi)
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
dichiara i convenuti E esclusivi responsabili dell'evento per CP_2 CP_3 cui è causa e, per l'effetto,
1.DA , e la SOCIETÀ REALE CP_2 CP_3 [...] in solido tra loro, al pagamento: - di € 265.948 a favore di , di € 96786 CP_1 Pt_1
a favore di , di € 62826 a favore di , oltre interessi al tasso di cui Persona_1 Parte_2 all'art. 1284 co. I c.c. dalla data della presente sentenza al saldo;
2.DA , e la SOCIETÀ REALE MUTUA DI CP_2 CP_3
ASSICURAZIONI, in solido tra loro, al pagamento, a favore della parte attrice e, per gli stessi, al procuratore antistatario avv. Gianluca Cassiano, dell'importo di € 24816,75 per compensi, € 1729,70 per esposti oltre 15% per rimborso forfetario spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014, oltre C.P.A. e
I.V.A., se non detraibile, sugli importi imponibili come per legge, a titolo di rifusione delle spese processuali.
3.DA SOCIETÀ REALE MUTUA ASSICURAZIONI a manlevare di CP_2 quanto dovrà corrispondere in conseguenza dei capi 1) e 2);
4.DA SOCIETÀ REALE MUTUA ASSICURAZIONI al pagamento, a favore di
[...]
, dell'importo di € 23.827,50 per compensi e € 13,60 per esposti, oltre 15% per rimborso CP_2 forfetario spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014, oltre C.P.A. e I.V.A., se non detraibile, sugli importi imponibili come per legge, a titolo di rifusione delle spese processuali. pagina 17 di 18 Torino, 3 novembre 2025
Il Giudice
dott. Domenica Maria Tiziana Latella
pagina 18 di 18