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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 19/12/2025, n. 300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 300 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 37/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale Ordinario di Lanusei in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Giuseppe Lo
Presti, esaminati gli atti e sciogliendo la riserva assunta per l'udienza del 16 dicembre
2025, sostituita dal deposito di note ai sensi degli articoli 127-ter e 128 c.p.c. in combinato disposto con l'art. 3, comma 7, del d.l. 8 agosto 2025, n. 117, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 37/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, cod. Parte_1
fisc. rappresentata e difesa dall'Avv. Rovini Katy, P.IVA_1
- attrice -
contro
:
, cod. fisc. contumace, Parte_2 CodiceFiscale_1
- convenuto - avente ad oggetto: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. – ha agito in qualità di soggetto incorporante Parte_1
nei confronti di chiedendone la condanna Controparte_1 Parte_2
al pagamento di € 7.727,96, oltre interessi legali, a titolo di differenza tra l'importo di € 15.727,96, dovuto dal convenuto ai sensi dell'art. 292, comma 1, del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, e la somma di € 8.000,00 medio tempore corrisposta dal convenuto.
La causa è stata trattata e istruita nella contumacia di per Parte_2
essere decisa come segue.
2. – La domanda è infondata.
L'attrice ha sostenuto di essere titolare del diritto di credito per effetto della fusione per incorporazione di ma ha omesso di provare Controparte_1
tale circostanza.
La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto
(Cass. Civ., Sez. Un., sent. 16 febbraio 2016, n. 2951).
Il convenuto non si è costituito. La contumacia non è assimilabile alla non contestazione che, per espressa previsione normativa, opera soltanto tra le parti costituite (cfr. art. 115, comma 1, c.p.c.). avrebbe Parte_1
perciò dovuto puntualmente dimostrare di aver incorporato CP_1
producendo l'atto pubblico richiamato in citazione.
[...]
Si tenga del resto presente che le vicende delle società assicuratrici non rientrano nell'ambito del fatto notorio (art. 115, comma 2, c.p.c.).
A nulla rileva, in contrario, l'ammissione dell'interrogatorio formale dell'attore, dal momento che la circostanza di cui al n. 4 dell'atto di citazione, data per ammessa ai sensi dell'art. 232 c.p.c., non riguarda espressamente tale profilo, né si può dire quest'ultimo implicito nella stessa.
3. – Vista la contumacia del convenuto, nulla a provvedere sulle spese processuali, che restano a carico dell'attrice.
P.Q.M.
il Tribunale di Lanusei, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
37/2022 R.G.A.C., rigetta la domanda.
Così deciso in Lanusei, il 19/12/2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Lo Presti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale Ordinario di Lanusei in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Giuseppe Lo
Presti, esaminati gli atti e sciogliendo la riserva assunta per l'udienza del 16 dicembre
2025, sostituita dal deposito di note ai sensi degli articoli 127-ter e 128 c.p.c. in combinato disposto con l'art. 3, comma 7, del d.l. 8 agosto 2025, n. 117, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 37/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, cod. Parte_1
fisc. rappresentata e difesa dall'Avv. Rovini Katy, P.IVA_1
- attrice -
contro
:
, cod. fisc. contumace, Parte_2 CodiceFiscale_1
- convenuto - avente ad oggetto: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. – ha agito in qualità di soggetto incorporante Parte_1
nei confronti di chiedendone la condanna Controparte_1 Parte_2
al pagamento di € 7.727,96, oltre interessi legali, a titolo di differenza tra l'importo di € 15.727,96, dovuto dal convenuto ai sensi dell'art. 292, comma 1, del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, e la somma di € 8.000,00 medio tempore corrisposta dal convenuto.
La causa è stata trattata e istruita nella contumacia di per Parte_2
essere decisa come segue.
2. – La domanda è infondata.
L'attrice ha sostenuto di essere titolare del diritto di credito per effetto della fusione per incorporazione di ma ha omesso di provare Controparte_1
tale circostanza.
La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto
(Cass. Civ., Sez. Un., sent. 16 febbraio 2016, n. 2951).
Il convenuto non si è costituito. La contumacia non è assimilabile alla non contestazione che, per espressa previsione normativa, opera soltanto tra le parti costituite (cfr. art. 115, comma 1, c.p.c.). avrebbe Parte_1
perciò dovuto puntualmente dimostrare di aver incorporato CP_1
producendo l'atto pubblico richiamato in citazione.
[...]
Si tenga del resto presente che le vicende delle società assicuratrici non rientrano nell'ambito del fatto notorio (art. 115, comma 2, c.p.c.).
A nulla rileva, in contrario, l'ammissione dell'interrogatorio formale dell'attore, dal momento che la circostanza di cui al n. 4 dell'atto di citazione, data per ammessa ai sensi dell'art. 232 c.p.c., non riguarda espressamente tale profilo, né si può dire quest'ultimo implicito nella stessa.
3. – Vista la contumacia del convenuto, nulla a provvedere sulle spese processuali, che restano a carico dell'attrice.
P.Q.M.
il Tribunale di Lanusei, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
37/2022 R.G.A.C., rigetta la domanda.
Così deciso in Lanusei, il 19/12/2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Lo Presti