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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 01/07/2025, n. 557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 557 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 147/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di Grosseto
Contenzioso CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 147/2021 tra
Parte_1
ATTORE/I e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 1 luglio 2025 ad ore 11.15 innanzi al dott. Beatrice Bechi, sono comparsi:
Per 'avv. PARIGI ANDREA oggi sostituito dall'avv. Benedetta De Luca Parte_1
Per l'avv. MUSUMECI VALERIA Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti si riportano ai propri atti depositati ed insistono nelle conclusioni ivi rassegnate
Dopo breve discussione orale, il Giudice udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione che viene allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott.ssa Beatrice Bechi
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Grosseto
Contenzioso CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Beatrice Bechi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 147/2021 promossa da:
(C.F. ), con l'avv. PARIGI ANDREA che lo/a Parte_1 C.F._1 rappresenta giusta delega in atti
ATTORE/I contro
(C.F. ), con l'avv. MUSUMECI Controparte_1 P.IVA_1 VALERIA che lo/a rappresenta giusta delega in atti
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 1.07.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente depositato il sig. adiva l'intestato Tribunale chiedendo Parte_1 dichiararsi la nullità/l'annullabilità/l'inefficacia dell'ordinanza ingiunzione n. 297/2020 del 15/12/2020 con cui l' di aveva a lui ingiunto il pagamento di sanzioni Parte_2 CP_1 amministrative in relazione alla mancata comunicazione preventiva al Centro per l'Impiego dei rapporti di lavoro instaurati con i lavoratori autonomi dello spettacolo Controparte_2 _1
nonché all'impiego dei medesimi per il periodo dal 23 al Persona_2 Persona_3
27/06/2017 e per n.5 giornate ciascuno, senza il prescritto certificato di agibilità.
A sostegno delle pretese azionate, il ricorrente sosteneva di essere stato contattato personalmente dalla sig.ra per la realizzazione del cortometraggio dal titolo “D'Improvviso” e di Controparte_3 essersi avvalso, per l'adempimento dell'incarico ricevuto, di collaboratori occasionali;
negava tuttavia di aver svolto un qualche ruolo nei confronti del personale facente parte della troupe, riconducibile a pagina 2 di 7 suo dire in rapporti di lavoro facenti capo alla predetta Negava inoltre il ruolo di Controparte_3 presidente della casa di produzione e distribuzione cinematografica e televisiva CY IL attribuitogli in sede di Verbale Unico di Accertamento, asserendo trattarsi di una mera pagina
Facebook ed escludendo che la CY IL avesse una qualche veste societaria nonché collegamenti con la sua persona.
Si costituiva in giudizio l' , il quale chiedeva respingere il Controparte_4 ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto.
La causa veniva istruita con l'escussione dei testi e l'esame della documentazione prodotta.
All'esito, il Tribunale fissava l'udienza del 1.07.2025 per la discussione, con deposito di note conclusive.
In via preliminare deve darsi atto che con decreto n. 46.22 del 25 maggio 2022 il presente fascicolo è stato assegnato a questo Giudice.
La pretesa sanzionatoria si fondava sulle risultanze dell'attività di verifica di iniziata con accesso ispettivo del 27/06/2017 presso il locale conosciuto come discoteca “FOLLIA”, adibito nell'occasione a set cinematografico e all'interno del quale erano in corso le riprese di un film dal titolo
“D'improvviso” per la regia di tratto dalla sceneggiatura di figlia della Parte_1 Persona_4 sig.ra nel corso del quale venivano identificati -oltre alle sigg.re e CP_3 Controparte_3 [...]
e al regista – i due attori protagonisti, tredici comparse, una truccatrice, un Per_4 Parte_1 fotografo e personale della troupe ( , Controparte_2 _1 Persona_2 Persona_3 dai quali venivano acquisite sommarie informazioni testimoniali.
Con La evidenziava che l'accertamento era poi proseguito con l'acquisizione di documentazione relativa alla produzione del film (copione, patrocinio del Comune di Grosseto, liberatorie firmate dalle comparse) e ai rapporti di lavoro con il personale artistico impegnato nella realizzazione dello stesso, nonché con l'acquisizione di dichiarazioni dei soggetti coinvolti.
Il ricorrente sosteneva la propria estraneità ai fatti, non sussistendo alcun rapporto di lavoro tra il Per_ ed i sigg. e Pt_1 Per_2 CP_2 Per_1
L'esito dall'istruttoria ha effettivamente confermato la mancata responsabilità personale contestata al
Pt_1
A questo punto si ritiene opportuno analizzare preliminarmente gli esiti degli accertamenti e delle dichiarazioni rilasciate dai lavoratori che sono stati tutti confermati dagli stessi testimoni escussi in pagina 3 di 7 corso di causa.
Va evidenziato preliminarmente che davanti a questo Tribunale ed al sottoscritto Giudice è pendente una causa, anch'essa giunta in discussione e decisione alla medesima udienza del presente fascicolo, nella quale la sig.ra si è opposta ad un'ordinanza di ingiunzione emessa nei suoi Controparte_3
Con confronti dalla originata sempre dalla medesima attività di verifica eseguita dall'Amministrazione, per la mancata comunicazione preventiva al Centro per l'Impiego dei rapporti di lavoro instaurati con i lavoratori autonomi dello spettacolo , , Parte_3 Persona_5 Persona_6
, e nonché all'impiego dei medesimi per il Persona_7 Persona_8 Parte_4 periodo dal 23 al 27/06/2017 e per n.5 giornate ciascuno senza il prescritto certificato di agibilità.
Con Entrando nel merito della questione, dalle verifiche eseguite dalla era emerso che la sig.ra CP_3 aveva conferito al sig. regista, l'incarico professionale di realizzare il film tratto dalla Pt_1 sceneggiatura della di lei figlia minorenne all'epoca dei fatti, che nell'esecuzione Persona_4 dell'incarico conferitogli, il medesimo si era avvalso dei sig.ri Controparte_2 _1
e in qualità di collaboratori occasionali costituenti la troupe, Persona_2 Persona_3 da lui individuati e coordinati, mentre la predetta aveva provveduto a svolgere opera di casting, CP_3 individuando le comparse (reclutate tramite Facebook) e prendendo accordi con gli attori principali, e a commissionare l'attività fotografica e l'attività di trucco, oltre ad occuparsi anche dei rapporti con il
Comune per le necessarie autorizzazioni.
Infatti, nell'immediatezza della verifica la ES sia nel verbale di SIT del 27.06.2017 che nel verbale interlocutorio del 28.09.2017, evidenziava il proprio ruolo organizzativo e di gestione svolto per addivenire alla realizzazione del film, precisava l'estraneità della figlia nel ruolo gestionale, e di aver contattato personalmente sia il regista per la realizzazione del film che le comparse e la truccatrice, nonché gli attori principali. Nel verbale di SIT aveva riferito che non era stato fissato alcun compenso, né percentuali su eventuali utili, con alcuni aveva concordato un rimborso spese ( ), le Per_7 comparse erano intervenute a titolo gratuito.
La aveva dichiarato all'ispettore, inoltre, di aver chiesto alle autorità locali l'autorizzazione ad CP_3 effettuare le riprese in determinate location, di aver chiesto il patrocinio del Comune.
Le dichiarazioni rilasciate dalla in sede di verifica venivano dalla stessa confermate anche in CP_3 sede di escussione testimoniale, all'udienza del 20.10.2023.
Vanno a questo punto analizzate anche le dichiarazioni rese in sede di verifica agli Ispettori dai lavoratori sentiti anche in corso di causa.
pagina 4 di 7 La teste di professione musicista, nipote acquisita del e all'epoca Persona_2 Pt_1 studentessa universitaria di cinema e musica, ha confermato il contenuto della dichiarazione resa e, seppur ha riferito di aver partecipato alle riprese video del film in quanto lo zio le diede “l'opportunità di fare questa esperienza”, ha altresì precisato: “ricordo che dovevo ricevere dalla a somma di CP_3 euro 250,00, che ho effettivamente ricevuto…preciso che dovevo ricevere altri 800,00 euro dalla ES come prestazione occasionale che invece non mi sono mai stati consegnati” ed ancora “era la CP_3 che doveva pagare e avrebbe dovuto emettere una ricevuta per la prestazione occasionale”.
La teste ha confermato la dichiarazione resa all'ispettore in data 27/06/2017; anch'ella _1 ha precisato di essere stata contattata dal per lo svolgimento della prestazione Parte_1 lavorativa nell'ambito della realizzazione del film e di avere preso accordi con lui. Tuttavia, la Per_1 ha poi affermato che “il era un esecutore” mentre la era la produttrice del film e aveva Pt_1 CP_3 organizzato tutto ed era sempre lei che decideva cosa dovesse essere fatto giornalmente. La teste ha riferito inoltre di non aver percepito compensi e di ricordare che la “si doveva occupare di CP_3 recuperare dei soldi dagli sponsor”.
Il teste di professione fotografo, ha confermato il contenuto della dichiarazione Controparte_2 resa agli ispettori, precisando di essere stato incaricato dal delle riprese per il cortometraggio e Pt_1 del montaggio del film, dopo la cui consegna avrebbe dovuto essere pagato. Il teste ha poi dichiarato che gli accordi economici vennero presi con la prima CP_3
delle riprese che era la produttrice del film, che la fattura fu emessa alla PK su richiesta della e CP_3 che era la si occupava dell'alloggio e di fornire i pasti. CP_3
Tutti i testi hanno dichiarato che, diversamente da quanto dedotto dall'Ispettorato, la CY film, è una mera pagina Facebook ed il non era il “presidente della CY film”. Pt_1
La teste tecnico del suono, ha confermato il contenuto delle dichiarazioni rese Persona_3 all'ispettore e ha ribadito di essere stata contattata dal e di aver preso accordi con lui Pt_1 direttamente;
ha riferito: “la sig.ra si occupava della parte produttiva ed organizzativa, il CP_3 si occupava dell'organizzazione del set. La definiva dove avremmo dovuto dormire, Pt_1 CP_3 mangiare, lei svolgeva il ruolo della produttrice anche per gli aspetti economici. Il faceva il Pt_1 regista e si occupava della parte tecnica del set”.
Ebbene, in merito all'istruttoria va detto che costituisca jus receptum l'affermazione secondo cui “i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell del lavoro fanno CP_1 piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti,
pagina 5 di 7 mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato (ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori) il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti (per tutte Cass. n. 9251/2010). Inoltre, è stato precisato (Cass. n. 24208/2020) che la valutazione complessiva delle risultanze di causa ben consente al giudice di attribuire maggior rilievo alle circostanze riferite dagli interessati ai verbalizzanti, nell'immediatezza dei fatti, piuttosto che alle circostanze da essi riferite in sede di deposizione in giudizio, (cfr. Cass. n. 17555/02), infatti secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità le dichiarazioni rese agli ispettori devono ritenersi
“particolarmente attendibili per essere state rese nell'immediatezza e verosimilmente in assenza di condizionamenti da parte del datore di lavoro, senza preavviso e quindi genuine e sincere” (ex multis,
Cass. n. 3093/02) e dunque in assenza di consapevolezza delle conseguenze eventualmente sfavorevoli delle circostanze riferite.
Facendo applicazione di questi principi, sulla scorta dell'istruttoria espletata e dei principi sopra richiamati, attesa la convergenza delle dichiarazioni rese agli ispettori e considerato nel complessivo le dichiarazioni fornite dagli stessi lavoratori in sede di istruttoria testimoniale, seppur è risultato che il abbia provveduto a contattare personalmente la troupe ( Pt_1 Controparte_2 _1
, nessun dubbio può nascere in merito alla sua estraneità alle Persona_2 Persona_3 violazione a lui contestate, infatti il si occupava della parte tecnica, mentre l'effettiva Pt_1 produttrice a cui competevano tutti gli aspetti economici, organizzativi e burocratici del film era la signora Irrilevante è il fatto che il si sia avvalso di personale di sua fiducia, scelto dallo CP_3 Pt_1 stesso, per svolgere al meglio il proprio ruolo di regista seppur sconosciuto alla e che lo stesso CP_3 abbia eventualmente richiesto i compensi per il personale impiegato, dovendo esso stesso ricevere i propri compensi mai erogati dalla Va detto pertanto che il ruolo di regista e quello di produttore CP_3 sono ruoli ben distinti, al regista competono compiti artistici e al produttore competono ruoli economico giuridici di organizzazione che ne fanno il responsabile giuridico di tutto l'evento.
Ciò detto è evidente a questo punto, che spettava alla e non al effettuare tutti gli CP_3 Pt_1 adempimenti prescritti per chi si avvale delle prestazioni da parte di lavoratori dello spettacolo, anche occasionali, non autonomamente in possesso del certificato di agibilità, consistenti nella comunicazione al Centro per l'Impiego delle prestazioni del lavoratore almeno un giorno prima dello spettacolo e nella richiesta all'INPS, prima dell'inizio della prestazione lavorativa, del certificato di agibilità, e considerato che la normativa sul collocamento trova applicazione anche per i lavoratori dello spettacolo, a prescindere dalla natura del rapporto di lavoro (subordinato, parasubordinato o pagina 6 di 7 autonomo).
Con Ritenuto pertanto l'estraneità del ricorrente alle violazioni contestate dalla , l'opposizione deve accolta e conseguentemente annullata l'ordinanza impugnata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione
Accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla l'ordinanza impugnata.
Condanna l' alla refusione delle spese di lite in favore Controparte_4 del ricorrente che liquida in complessivi € 2.552,00 oltre € 145,00 per spese non imponibili, rimborso forfettario, iva e cpa come per legge.
Sentenza pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Così deciso in Grosseto, 1 luglio 2025
Il Giudice dott. Beatrice Bechi
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di Grosseto
Contenzioso CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 147/2021 tra
Parte_1
ATTORE/I e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 1 luglio 2025 ad ore 11.15 innanzi al dott. Beatrice Bechi, sono comparsi:
Per 'avv. PARIGI ANDREA oggi sostituito dall'avv. Benedetta De Luca Parte_1
Per l'avv. MUSUMECI VALERIA Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti si riportano ai propri atti depositati ed insistono nelle conclusioni ivi rassegnate
Dopo breve discussione orale, il Giudice udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione che viene allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott.ssa Beatrice Bechi
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Grosseto
Contenzioso CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Beatrice Bechi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 147/2021 promossa da:
(C.F. ), con l'avv. PARIGI ANDREA che lo/a Parte_1 C.F._1 rappresenta giusta delega in atti
ATTORE/I contro
(C.F. ), con l'avv. MUSUMECI Controparte_1 P.IVA_1 VALERIA che lo/a rappresenta giusta delega in atti
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 1.07.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente depositato il sig. adiva l'intestato Tribunale chiedendo Parte_1 dichiararsi la nullità/l'annullabilità/l'inefficacia dell'ordinanza ingiunzione n. 297/2020 del 15/12/2020 con cui l' di aveva a lui ingiunto il pagamento di sanzioni Parte_2 CP_1 amministrative in relazione alla mancata comunicazione preventiva al Centro per l'Impiego dei rapporti di lavoro instaurati con i lavoratori autonomi dello spettacolo Controparte_2 _1
nonché all'impiego dei medesimi per il periodo dal 23 al Persona_2 Persona_3
27/06/2017 e per n.5 giornate ciascuno, senza il prescritto certificato di agibilità.
A sostegno delle pretese azionate, il ricorrente sosteneva di essere stato contattato personalmente dalla sig.ra per la realizzazione del cortometraggio dal titolo “D'Improvviso” e di Controparte_3 essersi avvalso, per l'adempimento dell'incarico ricevuto, di collaboratori occasionali;
negava tuttavia di aver svolto un qualche ruolo nei confronti del personale facente parte della troupe, riconducibile a pagina 2 di 7 suo dire in rapporti di lavoro facenti capo alla predetta Negava inoltre il ruolo di Controparte_3 presidente della casa di produzione e distribuzione cinematografica e televisiva CY IL attribuitogli in sede di Verbale Unico di Accertamento, asserendo trattarsi di una mera pagina
Facebook ed escludendo che la CY IL avesse una qualche veste societaria nonché collegamenti con la sua persona.
Si costituiva in giudizio l' , il quale chiedeva respingere il Controparte_4 ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto.
La causa veniva istruita con l'escussione dei testi e l'esame della documentazione prodotta.
All'esito, il Tribunale fissava l'udienza del 1.07.2025 per la discussione, con deposito di note conclusive.
In via preliminare deve darsi atto che con decreto n. 46.22 del 25 maggio 2022 il presente fascicolo è stato assegnato a questo Giudice.
La pretesa sanzionatoria si fondava sulle risultanze dell'attività di verifica di iniziata con accesso ispettivo del 27/06/2017 presso il locale conosciuto come discoteca “FOLLIA”, adibito nell'occasione a set cinematografico e all'interno del quale erano in corso le riprese di un film dal titolo
“D'improvviso” per la regia di tratto dalla sceneggiatura di figlia della Parte_1 Persona_4 sig.ra nel corso del quale venivano identificati -oltre alle sigg.re e CP_3 Controparte_3 [...]
e al regista – i due attori protagonisti, tredici comparse, una truccatrice, un Per_4 Parte_1 fotografo e personale della troupe ( , Controparte_2 _1 Persona_2 Persona_3 dai quali venivano acquisite sommarie informazioni testimoniali.
Con La evidenziava che l'accertamento era poi proseguito con l'acquisizione di documentazione relativa alla produzione del film (copione, patrocinio del Comune di Grosseto, liberatorie firmate dalle comparse) e ai rapporti di lavoro con il personale artistico impegnato nella realizzazione dello stesso, nonché con l'acquisizione di dichiarazioni dei soggetti coinvolti.
Il ricorrente sosteneva la propria estraneità ai fatti, non sussistendo alcun rapporto di lavoro tra il Per_ ed i sigg. e Pt_1 Per_2 CP_2 Per_1
L'esito dall'istruttoria ha effettivamente confermato la mancata responsabilità personale contestata al
Pt_1
A questo punto si ritiene opportuno analizzare preliminarmente gli esiti degli accertamenti e delle dichiarazioni rilasciate dai lavoratori che sono stati tutti confermati dagli stessi testimoni escussi in pagina 3 di 7 corso di causa.
Va evidenziato preliminarmente che davanti a questo Tribunale ed al sottoscritto Giudice è pendente una causa, anch'essa giunta in discussione e decisione alla medesima udienza del presente fascicolo, nella quale la sig.ra si è opposta ad un'ordinanza di ingiunzione emessa nei suoi Controparte_3
Con confronti dalla originata sempre dalla medesima attività di verifica eseguita dall'Amministrazione, per la mancata comunicazione preventiva al Centro per l'Impiego dei rapporti di lavoro instaurati con i lavoratori autonomi dello spettacolo , , Parte_3 Persona_5 Persona_6
, e nonché all'impiego dei medesimi per il Persona_7 Persona_8 Parte_4 periodo dal 23 al 27/06/2017 e per n.5 giornate ciascuno senza il prescritto certificato di agibilità.
Con Entrando nel merito della questione, dalle verifiche eseguite dalla era emerso che la sig.ra CP_3 aveva conferito al sig. regista, l'incarico professionale di realizzare il film tratto dalla Pt_1 sceneggiatura della di lei figlia minorenne all'epoca dei fatti, che nell'esecuzione Persona_4 dell'incarico conferitogli, il medesimo si era avvalso dei sig.ri Controparte_2 _1
e in qualità di collaboratori occasionali costituenti la troupe, Persona_2 Persona_3 da lui individuati e coordinati, mentre la predetta aveva provveduto a svolgere opera di casting, CP_3 individuando le comparse (reclutate tramite Facebook) e prendendo accordi con gli attori principali, e a commissionare l'attività fotografica e l'attività di trucco, oltre ad occuparsi anche dei rapporti con il
Comune per le necessarie autorizzazioni.
Infatti, nell'immediatezza della verifica la ES sia nel verbale di SIT del 27.06.2017 che nel verbale interlocutorio del 28.09.2017, evidenziava il proprio ruolo organizzativo e di gestione svolto per addivenire alla realizzazione del film, precisava l'estraneità della figlia nel ruolo gestionale, e di aver contattato personalmente sia il regista per la realizzazione del film che le comparse e la truccatrice, nonché gli attori principali. Nel verbale di SIT aveva riferito che non era stato fissato alcun compenso, né percentuali su eventuali utili, con alcuni aveva concordato un rimborso spese ( ), le Per_7 comparse erano intervenute a titolo gratuito.
La aveva dichiarato all'ispettore, inoltre, di aver chiesto alle autorità locali l'autorizzazione ad CP_3 effettuare le riprese in determinate location, di aver chiesto il patrocinio del Comune.
Le dichiarazioni rilasciate dalla in sede di verifica venivano dalla stessa confermate anche in CP_3 sede di escussione testimoniale, all'udienza del 20.10.2023.
Vanno a questo punto analizzate anche le dichiarazioni rese in sede di verifica agli Ispettori dai lavoratori sentiti anche in corso di causa.
pagina 4 di 7 La teste di professione musicista, nipote acquisita del e all'epoca Persona_2 Pt_1 studentessa universitaria di cinema e musica, ha confermato il contenuto della dichiarazione resa e, seppur ha riferito di aver partecipato alle riprese video del film in quanto lo zio le diede “l'opportunità di fare questa esperienza”, ha altresì precisato: “ricordo che dovevo ricevere dalla a somma di CP_3 euro 250,00, che ho effettivamente ricevuto…preciso che dovevo ricevere altri 800,00 euro dalla ES come prestazione occasionale che invece non mi sono mai stati consegnati” ed ancora “era la CP_3 che doveva pagare e avrebbe dovuto emettere una ricevuta per la prestazione occasionale”.
La teste ha confermato la dichiarazione resa all'ispettore in data 27/06/2017; anch'ella _1 ha precisato di essere stata contattata dal per lo svolgimento della prestazione Parte_1 lavorativa nell'ambito della realizzazione del film e di avere preso accordi con lui. Tuttavia, la Per_1 ha poi affermato che “il era un esecutore” mentre la era la produttrice del film e aveva Pt_1 CP_3 organizzato tutto ed era sempre lei che decideva cosa dovesse essere fatto giornalmente. La teste ha riferito inoltre di non aver percepito compensi e di ricordare che la “si doveva occupare di CP_3 recuperare dei soldi dagli sponsor”.
Il teste di professione fotografo, ha confermato il contenuto della dichiarazione Controparte_2 resa agli ispettori, precisando di essere stato incaricato dal delle riprese per il cortometraggio e Pt_1 del montaggio del film, dopo la cui consegna avrebbe dovuto essere pagato. Il teste ha poi dichiarato che gli accordi economici vennero presi con la prima CP_3
delle riprese che era la produttrice del film, che la fattura fu emessa alla PK su richiesta della e CP_3 che era la si occupava dell'alloggio e di fornire i pasti. CP_3
Tutti i testi hanno dichiarato che, diversamente da quanto dedotto dall'Ispettorato, la CY film, è una mera pagina Facebook ed il non era il “presidente della CY film”. Pt_1
La teste tecnico del suono, ha confermato il contenuto delle dichiarazioni rese Persona_3 all'ispettore e ha ribadito di essere stata contattata dal e di aver preso accordi con lui Pt_1 direttamente;
ha riferito: “la sig.ra si occupava della parte produttiva ed organizzativa, il CP_3 si occupava dell'organizzazione del set. La definiva dove avremmo dovuto dormire, Pt_1 CP_3 mangiare, lei svolgeva il ruolo della produttrice anche per gli aspetti economici. Il faceva il Pt_1 regista e si occupava della parte tecnica del set”.
Ebbene, in merito all'istruttoria va detto che costituisca jus receptum l'affermazione secondo cui “i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell del lavoro fanno CP_1 piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti,
pagina 5 di 7 mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato (ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori) il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti (per tutte Cass. n. 9251/2010). Inoltre, è stato precisato (Cass. n. 24208/2020) che la valutazione complessiva delle risultanze di causa ben consente al giudice di attribuire maggior rilievo alle circostanze riferite dagli interessati ai verbalizzanti, nell'immediatezza dei fatti, piuttosto che alle circostanze da essi riferite in sede di deposizione in giudizio, (cfr. Cass. n. 17555/02), infatti secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità le dichiarazioni rese agli ispettori devono ritenersi
“particolarmente attendibili per essere state rese nell'immediatezza e verosimilmente in assenza di condizionamenti da parte del datore di lavoro, senza preavviso e quindi genuine e sincere” (ex multis,
Cass. n. 3093/02) e dunque in assenza di consapevolezza delle conseguenze eventualmente sfavorevoli delle circostanze riferite.
Facendo applicazione di questi principi, sulla scorta dell'istruttoria espletata e dei principi sopra richiamati, attesa la convergenza delle dichiarazioni rese agli ispettori e considerato nel complessivo le dichiarazioni fornite dagli stessi lavoratori in sede di istruttoria testimoniale, seppur è risultato che il abbia provveduto a contattare personalmente la troupe ( Pt_1 Controparte_2 _1
, nessun dubbio può nascere in merito alla sua estraneità alle Persona_2 Persona_3 violazione a lui contestate, infatti il si occupava della parte tecnica, mentre l'effettiva Pt_1 produttrice a cui competevano tutti gli aspetti economici, organizzativi e burocratici del film era la signora Irrilevante è il fatto che il si sia avvalso di personale di sua fiducia, scelto dallo CP_3 Pt_1 stesso, per svolgere al meglio il proprio ruolo di regista seppur sconosciuto alla e che lo stesso CP_3 abbia eventualmente richiesto i compensi per il personale impiegato, dovendo esso stesso ricevere i propri compensi mai erogati dalla Va detto pertanto che il ruolo di regista e quello di produttore CP_3 sono ruoli ben distinti, al regista competono compiti artistici e al produttore competono ruoli economico giuridici di organizzazione che ne fanno il responsabile giuridico di tutto l'evento.
Ciò detto è evidente a questo punto, che spettava alla e non al effettuare tutti gli CP_3 Pt_1 adempimenti prescritti per chi si avvale delle prestazioni da parte di lavoratori dello spettacolo, anche occasionali, non autonomamente in possesso del certificato di agibilità, consistenti nella comunicazione al Centro per l'Impiego delle prestazioni del lavoratore almeno un giorno prima dello spettacolo e nella richiesta all'INPS, prima dell'inizio della prestazione lavorativa, del certificato di agibilità, e considerato che la normativa sul collocamento trova applicazione anche per i lavoratori dello spettacolo, a prescindere dalla natura del rapporto di lavoro (subordinato, parasubordinato o pagina 6 di 7 autonomo).
Con Ritenuto pertanto l'estraneità del ricorrente alle violazioni contestate dalla , l'opposizione deve accolta e conseguentemente annullata l'ordinanza impugnata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione
Accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla l'ordinanza impugnata.
Condanna l' alla refusione delle spese di lite in favore Controparte_4 del ricorrente che liquida in complessivi € 2.552,00 oltre € 145,00 per spese non imponibili, rimborso forfettario, iva e cpa come per legge.
Sentenza pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Così deciso in Grosseto, 1 luglio 2025
Il Giudice dott. Beatrice Bechi
pagina 7 di 7