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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 30/06/2025, n. 812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 812 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1635/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Capotorti, all'esito dell'udienza del
18.6.2025, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1635/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GAMBELLI Parte_1 C.F._1
DA ed elettivamente domiciliato presso il difensore
PARTE OPPONENTE contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, con il patrocinio dell'avv. DELLA CAGNOLETTA FRANCESCA ed elettivamente domiciliata presso il difensore
PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte opponente:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Busto Arsizio: - in via pregiudiziale: ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 4.3.2010
n. 28, sospendere il presente giudizio assegnando a parte opposta il termine per la presentazione della domanda di mediazione, fissando una nuova udienza alla scadenza del termine di cui all'art. 6 del pagina 1 di 9 predetto decreto;
- nel merito: revocare con qualunque statuizione, per i motivi dedotti in narrativa, il decreto ingiuntivo n. 373/2024 (n. RG 749/2024) emesso dal Tribunale di Busto Arsizio in data
14.03.2024. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre accessori come per legge.
Nell'interesse di parte opposta:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Busto Arsizio, contrariis reiectis, così giudicare: NEL MERITO In via principale: -rigettare l'opposizione avversaria in quanto infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto n. 373/2024 emesso dal Tribunale di Busto
Arsizio; In via subordinata: -in ogni caso accertare e dichiarare che il sig. nei limiti della Parte_1
fideiussione prestata, è debitore in solido con la nei confronti della CP_2 Controparte_1
della somma di Euro 167.553,59 in linea capitale o la diversa somma accertata come
[...]
dovuta nel corso del giudizio, oltre interessi al tasso del 13% a decorrere dal 02.07.2023 e, per l'effetto ed in ogni caso condannare il predetto al pagamento in favore dell'opposta della somma accertata come dovuta nel corso del giudizio, oltre agli interessi dal dovuto al saldo come indicati nel procedimento monitorio, nonché le competenze legali indicate nel medesimo procedimento monitorio;
In ogni caso:
Con vittoria dei compensi di causa ed oltre rimborso delle spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Si premette che il contenuto della presente sentenza si adeguerà alle norme di cui agli artt. 132, comma
2, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. le quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi, ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 373/2024 emesso il 14.3.2024, con cui il Tribunale di Busto Arsizio gli aveva ingiunto, in solido con la società il pagamento, in favore di , della somma di CP_2 Controparte_1 pagina 2 di 9 € 167.553,59, oltre interessi di mora nella misura contrattualmente prevista, corrispondente al saldo debitore del castelletto Anticipi Finanziari n. 2428747 di € 100.000,00 e del castelletto Anticipi Export
Euro n. 2430107 di € 50.000,00, concessi alla società debitrice in data 17.6.2022 e in relazione ai quali aveva prestato due fideiussioni specifiche.
A sostegno dell'opposizione, ha preliminarmente dedotto che non era stato ancora Parte_1
esperito il procedimento di mediazione, eccependo, nel merito, la nullità totale delle fideiussioni rilasciate a suo tempo alla creditrice, in quanto contenenti tutte le clausole dello schema ABI del quale era stata accertata la contrarietà alla normativa antitrust con provvedimento n. 55 del 2.5.2005 della
NC d'TA, e, in subordine, che le fideiussioni dovevano ritenersi affette da nullità parziale, per cui, nel caso di specie, non avrebbe trovato applicazione la deroga alla disciplina prevista dall'art. 1957 c.c., con conseguente estinzione delle obbligazioni assunte, avendo l'opposta proposto le sue istanze contro la debitrice oltre i sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale. Ha chiesto, pertanto, di revocare il decreto ingiuntivo opposto.
Nel costituirsi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'opposizione, in quanto Controparte_1
infondata in fatto e in diritto, evidenziando che le fideiussioni prestate dall'opponente dovevano ritenersi valide ed efficaci.
Per il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
L'opposizione deve essere rigettata per i motivi di seguito esposti.
1. Non merita adesione, innanzitutto, la ricostruzione secondo cui le garanzie fideiussorie prestate alla in data 17.6.2022 siano affette da nullità totale. Controparte_1
E' noto che la NC d'TA (all'epoca competente in materia), con provvedimento n. 55/2005, adottato all'esito del procedimento istruttorio promosso ex art. 2 e 14 l. 287/1990, ha accertato che gli artt. 2, 6 e 8 dello schema-tipo di fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) elaborato dall'ABI nell'ottobre del 2002 e comunicato il 7 marzo 2003, contenenti, rispettivamente, la c.d. clausola “di reviviscenza”, la clausola di deroga all'art. 1957 c.c. e la clausola che estende la garanzia anche agli obblighi di restituzione del debitore derivanti dall'invalidità del pagina 3 di 9 rapporto principale, contenevano disposizioni in contrasto con l'art. 2, comma 2, lett. a), della legge n.
287/90, ove applicate in modo uniforme.
Ebbene, secondo quanto statuito da ultimo dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, “I contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul
Funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli art. 2, comma 3, della legge succitata, dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti” (Cass. S.U. n. 41994/2021).
Ed invero, a norma dell'art. 1419 c.c., la nullità di singole clausole importa la nullità dell'intero contratto solo se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità.
Nella specie, non solo non è stato in qualcun modo dimostrato che le parti non avrebbero concluso quelle fideiussioni se prive delle clausole denunciate, ma, in ogni caso, non è riscontrabile un interesse del fideiussore meritevole di tutela ad ottenere la nullità totale (permettendogli di liberarsi a posteriori di un obbligo consapevolmente assunto all'atto del rilascio della garanzia), essendo invece la banca che avrebbe potuto ritenersi pregiudicata dall'assenza di clausole a sé più favorevoli ed essere indotta alla decisione di non accettare l'impegno fideiussorio, ipotesi che, però, non si è verificata nel caso di specie.
La tesi della nullità totale deve, quindi, essere rigettata a monte, senza che occorra esaminare la tipologia delle fideiussioni prestate.
2. Quanto alla nullità parziale invocata in subordine dall'opponente, occorre ricordare che le conclusioni cui è giunta l'Autorità garante hanno riguardato il contenuto del contratto tipo predisposto dall'ABI nell'ottobre 2002 di “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie” (c.d. fideiussione omnibus); anche l'istruttoria effettuata a monte, come indicato nel provvedimento stesso, ha riguardato
“lo schema contrattuale relativo alla “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie”, che disciplina pagina 4 di 9 la prestazione della garanzia fornita da un soggetto (fideiussore) a beneficio di qualunque obbligazione, presente e futura, del debitore di una banca” (cfr. punto 9 del provvedimento n. 55/2005).
La NC d'TA, quindi, solo con riferimento allo schema caratterizzato dalla c.d. clausola omnibus, ha proceduto all'analisi dei relativi moduli contrattuali utilizzati dalle banche, giungendo alla conclusione che tali clausole, oggetto di approfondimento istruttorio, dal punto di vista sostanziale, erano, in effetti, riconducibili ad un medesimo modello applicato in via generalizzata (cfr. punto 58; v. anche punto 93).
Ciò posto, è evidente che il provvedimento de quo non sia invocabile quale prova privilegiata (sulla scorta del principio per cui i provvedimenti assunti dall'Autorità costituiscono prova privilegiata in ordine alla sussistenza della condotta anticoncorrenziale, cfr. ex multis, Cass. n. 18176/2019; Cass. n.
11904/2014; Cass. n. 7039/2012; Cass. n. 19262/2011; Cass. n. 3640/2009) di una presunta prassi consistente nella diffusa tendenza alla standardizzazione contrattuale con riferimento al diverso tipo contrattuale della fideiussione specifica, che qui viene in rilievo.
Né, in senso contrario, assume rilevanza il fatto che le clausole contenute nelle fideiussioni specifiche stipulate dall'opponente siano formulate in modo identico a quelle contenute nelle fideiussioni omnibus: quello che rende le clausole illecite, infatti, non è il loro contenuto, ma il fatto che le stesse siano state applicate in modo uniforme dalle banche e senza un apprezzabile margine di differenziazione dalle imprese operanti nel mercato di riferimento, così da risultare anticoncorrenziali.
Tale rilievo, del resto, è stato fatto proprio anche dalla NC d'TA nel provvedimento citato, laddove si è ricordato che “le valutazioni effettuate durante l'istruttoria non hanno avuto per oggetto la legittimità di singole clausole né la possibilità o meno per le banche di utilizzare la contrattualistica. Ai fini della tutela della concorrenza occorre accertare che l'inserimento nello schema contrattuale uniforme predisposto dall'Associazione di categoria di talune clausole, contenenti per il fideiussore oneri diversi da quelli derivanti dalla disciplina ordinaria, non ostacoli la pattuizione di migliori clausole contrattuali, inducendo le banche a uniformarsi a uno standard negoziale che prevede una deteriore disciplina contrattuale della posizione del garante” (punto 78).
pagina 5 di 9 Non potendosi trarre alcuna indicazione dal provvedimento della NC d'TA in ordine ad un comportamento anticoncorrenziale assunto dagli istituti di credito a monte della stipula dei contratti di fideiussione specifica, l'opponente avrebbe dovuto allegare e provare in questo giudizio sia l'adozione generalizzata nelle fideiussioni specifiche delle clausole della cui nullità si discute e, quindi, l'effettiva sussistenza di un'intesa anticoncorrenziale, alla quale abbia partecipato anche l'opposta, sia i conseguenti effetti anticoncorrenziali, secondo il principio generale per cui è colui che propone la domanda a dover dimostrare gli elementi costitutivi dell'illecito e, quindi, anche il carattere uniforme della clausola che si assume essere oggetto dell'intesa.
Diversamente, l'opponente non ha indicato, documentato o altrimenti provato, quali sarebbero state le imprese di settore partecipanti all'intesa, in che termini l'intesa avrebbe avuto un impatto sul mercato rilevante, né ha individuato quale sarebbe il contenuto del testo della fideiussione negoziato ed imposto dagli aderenti all'intesa anticoncorrenziale.
A ciò si aggiunga che le garanzie in questione sono state rilasciate nell'anno 2022, cioè a distanza di quasi vent'anni dalla redazione dello schema ABI e dal conseguente accertamento dell'esistenza di un uso conforme da parte delle banche;
tenuto conto anche del fatto che quel provvedimento ha invitato l'ABI a modificare le clausole ritenute anticoncorrenziali, non può ritenersi una sua rilevanza temporale a così grande distanza di tempo, in difetto di una prova positiva circa la perpetuazione di un uso uniforme da parte delle banche.
3. Per completezza vale comunque la pena rilevare che, anche a voler ritenere la clausola derogatoria dell'art. 1957 c.c. nulla, l'eccezione di decadenza sarebbe stata infondata, avendo il creditore agito nel rispetto di tale norma.
A tal proposito si osserva che le fideiussioni in questione devono essere considerate “a prima richiesta” ai sensi dell'art. 7 del contratto, che prevede l'obbligo per il fideiussore di “pagare immediatamente all'Azienda di credito, a semplice richiesta scritta” (docc. 5 e 6, fascicolo di parte opponente).
Ciò comporta che l'osservanza dell'onere di cui all'art. 1957 c.c. è soddisfatto dalla richiesta di pagamento formulata dal creditore al debitore, prescindendo dalla proposizione di un'azione giudiziaria;
ed invero, ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire “a prima pagina 6 di 9 richiesta”, l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957, comma 1, c.c., deve intendersi riferito – giusta l'applicazione del criterio ermeneutico previsto dall'art. 1363 c.c. – esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione, avendo le parti derogato pattiziamente alla forma con cui l'onere di avanzare l'istanza deve essere osservato (vale a dire con la proposizione di un'azione giudiziaria). Deve, pertanto, ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento al debitore principale o al fideiussore, atteso che, diversamente ragionando, si realizzerebbe un'insanabile contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare “a prima richiesta” l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio (v., da ultimo, Cass. n. 5179/2025, che proprio in un caso di nullità parziale della clausola derogatoria all'art. 1957 c.c., in quanto conforme allo schema ABI ha ritenuto sufficiente ad evitare la decadenza una mera iniziativa stragiudiziale del creditore nei confronti del garante in presenza di una clausola a prima richiesta;
ex multis cfr. anche Cass. n. 31509/2021;
Cass. n. 22346/2017; Cass. n. 13078/2008; Cass. n. 2742/2002; Cass. n. 7345/1995; v. anche Corte
d'Appello di Milano del 4.3.2021 e del 3.2.2023).
Del resto, esigendo l'esercizio dell'azione in giudizio la dimostrazione del bisogno di tutela giurisdizionale espressa nel precetto dell'art. 100 c.p.c., tale azione postulerebbe che il garante sia stato necessariamente attinto da una richiesta di adempimento dell'obbligo di garanzia in ragione dell'inadempimento del debitore garantito;
l'azione, quindi, non potrebbe che iniziarsi dopo una richiesta stragiudiziale. Tale lettura non tradisce la funzione dell'art. 1957 c.c., che è quella di evitare al fideiussore l'incertezza in ordine agli effetti e alla sorte della sua obbligazione, consentendogli di agire,
a sua volta, nei confronti del debitore principale;
al contrario, permette di non comprimere i tempi per la composizione stragiudiziale della controversia, evitando che, in prossimità della scadenza del termine, la banca sia indotta ad agire giudizialmente, per evitare la decadenza, con sensibile aggravio della posizione del garante.
Ciò posto, nel caso in esame, come rilevato anche dall'opponente, ha Controparte_1
comunicato alla debitrice la revoca del anticipo fatture e del anticipo CP_2 Parte_2 Parte_2
e il recesso dal rapporto di conto corrente in data 5.6.2023 (cfr. docc. 7-8, fascicolo di parte Pt_3 pagina 7 di 9 opponente). Attraverso tale missiva, la richiesta di pagamento è intervenuta immediatamente e contestualmente rispetto alla scadenza del debito principale;
è stato, pertanto, rispettato il termine semestrale. La raccomandata inviata dalla banca con la missiva sopra citata costituisce, infatti, richiesta scritta di pagamento stragiudiziale, come tale idonea ad evitare la decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c.
L'azione giudiziale nei confronti della società debitrice è stata poi intrapresa con il deposito del ricorso ingiuntivo a fine febbraio 2024; tale azione risulta rispettosa di quanto prevede l'art. 1957 c.c. con riferimento alla diligenza nel continuare le azioni.
Per tali ragioni, l'eccezione di decadenza sollevata avrebbe comunque dovuto essere rigettata.
4. In conclusione, attesa l'infondatezza dell'opposizione, la stessa deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo opposto va integralmente confermato anche rispetto al fideiussore Parte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014, con esclusione della fase istruttoria, che non si è svolta, e riduzione del 50% per la fase decisionale, tenuto conto delle modalità della decisione.
Rilevato, poi, che, come risulta dal verbale del primo incontro di mediazione in atti, l'opponente non ha partecipato senza addurre giustificati motivi, lo stesso, secondo quanto disposto dall'art. 12 bis, commi
2 e 3, D.Lgs. n. 28/2010, deve essere altresì condannato al versamento all'entrata del bilancio dello
Stato di una somma pari al doppio del contributo unificato e, come richiesto dall'opposta, al pagamento della somma equitativamente determinata in € 1.000,00 in favore di quest'ultima.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 1635/2024, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) respinge l'opposizione di avverso il decreto ingiuntivo n. 373/2024, emesso dal Parte_1
Tribunale di Busto Arsizio il 14.3.2024;
2) condanna l'opponente alla rifusione, in favore dell'opposta, delle spese processuali, che liquida in €
6.307,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, IVA (se dovuta) e CPA come per legge;
3) condanna l'opponente al pagamento, a favore dell'opposta, della somma di € 1.000,00 ai sensi dell'art. 12 bis, comma 3, D.Lgs. n. 28/2010; pagina 8 di 9 4) condanna l'opponente al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 12 bis, comma 2, D.Lgs. n. 28/2010.
Busto Arsizio, 30 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Capotorti
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Capotorti, all'esito dell'udienza del
18.6.2025, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1635/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GAMBELLI Parte_1 C.F._1
DA ed elettivamente domiciliato presso il difensore
PARTE OPPONENTE contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, con il patrocinio dell'avv. DELLA CAGNOLETTA FRANCESCA ed elettivamente domiciliata presso il difensore
PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte opponente:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Busto Arsizio: - in via pregiudiziale: ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 4.3.2010
n. 28, sospendere il presente giudizio assegnando a parte opposta il termine per la presentazione della domanda di mediazione, fissando una nuova udienza alla scadenza del termine di cui all'art. 6 del pagina 1 di 9 predetto decreto;
- nel merito: revocare con qualunque statuizione, per i motivi dedotti in narrativa, il decreto ingiuntivo n. 373/2024 (n. RG 749/2024) emesso dal Tribunale di Busto Arsizio in data
14.03.2024. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre accessori come per legge.
Nell'interesse di parte opposta:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Busto Arsizio, contrariis reiectis, così giudicare: NEL MERITO In via principale: -rigettare l'opposizione avversaria in quanto infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto n. 373/2024 emesso dal Tribunale di Busto
Arsizio; In via subordinata: -in ogni caso accertare e dichiarare che il sig. nei limiti della Parte_1
fideiussione prestata, è debitore in solido con la nei confronti della CP_2 Controparte_1
della somma di Euro 167.553,59 in linea capitale o la diversa somma accertata come
[...]
dovuta nel corso del giudizio, oltre interessi al tasso del 13% a decorrere dal 02.07.2023 e, per l'effetto ed in ogni caso condannare il predetto al pagamento in favore dell'opposta della somma accertata come dovuta nel corso del giudizio, oltre agli interessi dal dovuto al saldo come indicati nel procedimento monitorio, nonché le competenze legali indicate nel medesimo procedimento monitorio;
In ogni caso:
Con vittoria dei compensi di causa ed oltre rimborso delle spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Si premette che il contenuto della presente sentenza si adeguerà alle norme di cui agli artt. 132, comma
2, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. le quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi, ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 373/2024 emesso il 14.3.2024, con cui il Tribunale di Busto Arsizio gli aveva ingiunto, in solido con la società il pagamento, in favore di , della somma di CP_2 Controparte_1 pagina 2 di 9 € 167.553,59, oltre interessi di mora nella misura contrattualmente prevista, corrispondente al saldo debitore del castelletto Anticipi Finanziari n. 2428747 di € 100.000,00 e del castelletto Anticipi Export
Euro n. 2430107 di € 50.000,00, concessi alla società debitrice in data 17.6.2022 e in relazione ai quali aveva prestato due fideiussioni specifiche.
A sostegno dell'opposizione, ha preliminarmente dedotto che non era stato ancora Parte_1
esperito il procedimento di mediazione, eccependo, nel merito, la nullità totale delle fideiussioni rilasciate a suo tempo alla creditrice, in quanto contenenti tutte le clausole dello schema ABI del quale era stata accertata la contrarietà alla normativa antitrust con provvedimento n. 55 del 2.5.2005 della
NC d'TA, e, in subordine, che le fideiussioni dovevano ritenersi affette da nullità parziale, per cui, nel caso di specie, non avrebbe trovato applicazione la deroga alla disciplina prevista dall'art. 1957 c.c., con conseguente estinzione delle obbligazioni assunte, avendo l'opposta proposto le sue istanze contro la debitrice oltre i sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale. Ha chiesto, pertanto, di revocare il decreto ingiuntivo opposto.
Nel costituirsi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'opposizione, in quanto Controparte_1
infondata in fatto e in diritto, evidenziando che le fideiussioni prestate dall'opponente dovevano ritenersi valide ed efficaci.
Per il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
L'opposizione deve essere rigettata per i motivi di seguito esposti.
1. Non merita adesione, innanzitutto, la ricostruzione secondo cui le garanzie fideiussorie prestate alla in data 17.6.2022 siano affette da nullità totale. Controparte_1
E' noto che la NC d'TA (all'epoca competente in materia), con provvedimento n. 55/2005, adottato all'esito del procedimento istruttorio promosso ex art. 2 e 14 l. 287/1990, ha accertato che gli artt. 2, 6 e 8 dello schema-tipo di fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) elaborato dall'ABI nell'ottobre del 2002 e comunicato il 7 marzo 2003, contenenti, rispettivamente, la c.d. clausola “di reviviscenza”, la clausola di deroga all'art. 1957 c.c. e la clausola che estende la garanzia anche agli obblighi di restituzione del debitore derivanti dall'invalidità del pagina 3 di 9 rapporto principale, contenevano disposizioni in contrasto con l'art. 2, comma 2, lett. a), della legge n.
287/90, ove applicate in modo uniforme.
Ebbene, secondo quanto statuito da ultimo dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, “I contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul
Funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli art. 2, comma 3, della legge succitata, dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti” (Cass. S.U. n. 41994/2021).
Ed invero, a norma dell'art. 1419 c.c., la nullità di singole clausole importa la nullità dell'intero contratto solo se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità.
Nella specie, non solo non è stato in qualcun modo dimostrato che le parti non avrebbero concluso quelle fideiussioni se prive delle clausole denunciate, ma, in ogni caso, non è riscontrabile un interesse del fideiussore meritevole di tutela ad ottenere la nullità totale (permettendogli di liberarsi a posteriori di un obbligo consapevolmente assunto all'atto del rilascio della garanzia), essendo invece la banca che avrebbe potuto ritenersi pregiudicata dall'assenza di clausole a sé più favorevoli ed essere indotta alla decisione di non accettare l'impegno fideiussorio, ipotesi che, però, non si è verificata nel caso di specie.
La tesi della nullità totale deve, quindi, essere rigettata a monte, senza che occorra esaminare la tipologia delle fideiussioni prestate.
2. Quanto alla nullità parziale invocata in subordine dall'opponente, occorre ricordare che le conclusioni cui è giunta l'Autorità garante hanno riguardato il contenuto del contratto tipo predisposto dall'ABI nell'ottobre 2002 di “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie” (c.d. fideiussione omnibus); anche l'istruttoria effettuata a monte, come indicato nel provvedimento stesso, ha riguardato
“lo schema contrattuale relativo alla “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie”, che disciplina pagina 4 di 9 la prestazione della garanzia fornita da un soggetto (fideiussore) a beneficio di qualunque obbligazione, presente e futura, del debitore di una banca” (cfr. punto 9 del provvedimento n. 55/2005).
La NC d'TA, quindi, solo con riferimento allo schema caratterizzato dalla c.d. clausola omnibus, ha proceduto all'analisi dei relativi moduli contrattuali utilizzati dalle banche, giungendo alla conclusione che tali clausole, oggetto di approfondimento istruttorio, dal punto di vista sostanziale, erano, in effetti, riconducibili ad un medesimo modello applicato in via generalizzata (cfr. punto 58; v. anche punto 93).
Ciò posto, è evidente che il provvedimento de quo non sia invocabile quale prova privilegiata (sulla scorta del principio per cui i provvedimenti assunti dall'Autorità costituiscono prova privilegiata in ordine alla sussistenza della condotta anticoncorrenziale, cfr. ex multis, Cass. n. 18176/2019; Cass. n.
11904/2014; Cass. n. 7039/2012; Cass. n. 19262/2011; Cass. n. 3640/2009) di una presunta prassi consistente nella diffusa tendenza alla standardizzazione contrattuale con riferimento al diverso tipo contrattuale della fideiussione specifica, che qui viene in rilievo.
Né, in senso contrario, assume rilevanza il fatto che le clausole contenute nelle fideiussioni specifiche stipulate dall'opponente siano formulate in modo identico a quelle contenute nelle fideiussioni omnibus: quello che rende le clausole illecite, infatti, non è il loro contenuto, ma il fatto che le stesse siano state applicate in modo uniforme dalle banche e senza un apprezzabile margine di differenziazione dalle imprese operanti nel mercato di riferimento, così da risultare anticoncorrenziali.
Tale rilievo, del resto, è stato fatto proprio anche dalla NC d'TA nel provvedimento citato, laddove si è ricordato che “le valutazioni effettuate durante l'istruttoria non hanno avuto per oggetto la legittimità di singole clausole né la possibilità o meno per le banche di utilizzare la contrattualistica. Ai fini della tutela della concorrenza occorre accertare che l'inserimento nello schema contrattuale uniforme predisposto dall'Associazione di categoria di talune clausole, contenenti per il fideiussore oneri diversi da quelli derivanti dalla disciplina ordinaria, non ostacoli la pattuizione di migliori clausole contrattuali, inducendo le banche a uniformarsi a uno standard negoziale che prevede una deteriore disciplina contrattuale della posizione del garante” (punto 78).
pagina 5 di 9 Non potendosi trarre alcuna indicazione dal provvedimento della NC d'TA in ordine ad un comportamento anticoncorrenziale assunto dagli istituti di credito a monte della stipula dei contratti di fideiussione specifica, l'opponente avrebbe dovuto allegare e provare in questo giudizio sia l'adozione generalizzata nelle fideiussioni specifiche delle clausole della cui nullità si discute e, quindi, l'effettiva sussistenza di un'intesa anticoncorrenziale, alla quale abbia partecipato anche l'opposta, sia i conseguenti effetti anticoncorrenziali, secondo il principio generale per cui è colui che propone la domanda a dover dimostrare gli elementi costitutivi dell'illecito e, quindi, anche il carattere uniforme della clausola che si assume essere oggetto dell'intesa.
Diversamente, l'opponente non ha indicato, documentato o altrimenti provato, quali sarebbero state le imprese di settore partecipanti all'intesa, in che termini l'intesa avrebbe avuto un impatto sul mercato rilevante, né ha individuato quale sarebbe il contenuto del testo della fideiussione negoziato ed imposto dagli aderenti all'intesa anticoncorrenziale.
A ciò si aggiunga che le garanzie in questione sono state rilasciate nell'anno 2022, cioè a distanza di quasi vent'anni dalla redazione dello schema ABI e dal conseguente accertamento dell'esistenza di un uso conforme da parte delle banche;
tenuto conto anche del fatto che quel provvedimento ha invitato l'ABI a modificare le clausole ritenute anticoncorrenziali, non può ritenersi una sua rilevanza temporale a così grande distanza di tempo, in difetto di una prova positiva circa la perpetuazione di un uso uniforme da parte delle banche.
3. Per completezza vale comunque la pena rilevare che, anche a voler ritenere la clausola derogatoria dell'art. 1957 c.c. nulla, l'eccezione di decadenza sarebbe stata infondata, avendo il creditore agito nel rispetto di tale norma.
A tal proposito si osserva che le fideiussioni in questione devono essere considerate “a prima richiesta” ai sensi dell'art. 7 del contratto, che prevede l'obbligo per il fideiussore di “pagare immediatamente all'Azienda di credito, a semplice richiesta scritta” (docc. 5 e 6, fascicolo di parte opponente).
Ciò comporta che l'osservanza dell'onere di cui all'art. 1957 c.c. è soddisfatto dalla richiesta di pagamento formulata dal creditore al debitore, prescindendo dalla proposizione di un'azione giudiziaria;
ed invero, ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire “a prima pagina 6 di 9 richiesta”, l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957, comma 1, c.c., deve intendersi riferito – giusta l'applicazione del criterio ermeneutico previsto dall'art. 1363 c.c. – esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione, avendo le parti derogato pattiziamente alla forma con cui l'onere di avanzare l'istanza deve essere osservato (vale a dire con la proposizione di un'azione giudiziaria). Deve, pertanto, ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento al debitore principale o al fideiussore, atteso che, diversamente ragionando, si realizzerebbe un'insanabile contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare “a prima richiesta” l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio (v., da ultimo, Cass. n. 5179/2025, che proprio in un caso di nullità parziale della clausola derogatoria all'art. 1957 c.c., in quanto conforme allo schema ABI ha ritenuto sufficiente ad evitare la decadenza una mera iniziativa stragiudiziale del creditore nei confronti del garante in presenza di una clausola a prima richiesta;
ex multis cfr. anche Cass. n. 31509/2021;
Cass. n. 22346/2017; Cass. n. 13078/2008; Cass. n. 2742/2002; Cass. n. 7345/1995; v. anche Corte
d'Appello di Milano del 4.3.2021 e del 3.2.2023).
Del resto, esigendo l'esercizio dell'azione in giudizio la dimostrazione del bisogno di tutela giurisdizionale espressa nel precetto dell'art. 100 c.p.c., tale azione postulerebbe che il garante sia stato necessariamente attinto da una richiesta di adempimento dell'obbligo di garanzia in ragione dell'inadempimento del debitore garantito;
l'azione, quindi, non potrebbe che iniziarsi dopo una richiesta stragiudiziale. Tale lettura non tradisce la funzione dell'art. 1957 c.c., che è quella di evitare al fideiussore l'incertezza in ordine agli effetti e alla sorte della sua obbligazione, consentendogli di agire,
a sua volta, nei confronti del debitore principale;
al contrario, permette di non comprimere i tempi per la composizione stragiudiziale della controversia, evitando che, in prossimità della scadenza del termine, la banca sia indotta ad agire giudizialmente, per evitare la decadenza, con sensibile aggravio della posizione del garante.
Ciò posto, nel caso in esame, come rilevato anche dall'opponente, ha Controparte_1
comunicato alla debitrice la revoca del anticipo fatture e del anticipo CP_2 Parte_2 Parte_2
e il recesso dal rapporto di conto corrente in data 5.6.2023 (cfr. docc. 7-8, fascicolo di parte Pt_3 pagina 7 di 9 opponente). Attraverso tale missiva, la richiesta di pagamento è intervenuta immediatamente e contestualmente rispetto alla scadenza del debito principale;
è stato, pertanto, rispettato il termine semestrale. La raccomandata inviata dalla banca con la missiva sopra citata costituisce, infatti, richiesta scritta di pagamento stragiudiziale, come tale idonea ad evitare la decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c.
L'azione giudiziale nei confronti della società debitrice è stata poi intrapresa con il deposito del ricorso ingiuntivo a fine febbraio 2024; tale azione risulta rispettosa di quanto prevede l'art. 1957 c.c. con riferimento alla diligenza nel continuare le azioni.
Per tali ragioni, l'eccezione di decadenza sollevata avrebbe comunque dovuto essere rigettata.
4. In conclusione, attesa l'infondatezza dell'opposizione, la stessa deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo opposto va integralmente confermato anche rispetto al fideiussore Parte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014, con esclusione della fase istruttoria, che non si è svolta, e riduzione del 50% per la fase decisionale, tenuto conto delle modalità della decisione.
Rilevato, poi, che, come risulta dal verbale del primo incontro di mediazione in atti, l'opponente non ha partecipato senza addurre giustificati motivi, lo stesso, secondo quanto disposto dall'art. 12 bis, commi
2 e 3, D.Lgs. n. 28/2010, deve essere altresì condannato al versamento all'entrata del bilancio dello
Stato di una somma pari al doppio del contributo unificato e, come richiesto dall'opposta, al pagamento della somma equitativamente determinata in € 1.000,00 in favore di quest'ultima.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 1635/2024, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) respinge l'opposizione di avverso il decreto ingiuntivo n. 373/2024, emesso dal Parte_1
Tribunale di Busto Arsizio il 14.3.2024;
2) condanna l'opponente alla rifusione, in favore dell'opposta, delle spese processuali, che liquida in €
6.307,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, IVA (se dovuta) e CPA come per legge;
3) condanna l'opponente al pagamento, a favore dell'opposta, della somma di € 1.000,00 ai sensi dell'art. 12 bis, comma 3, D.Lgs. n. 28/2010; pagina 8 di 9 4) condanna l'opponente al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 12 bis, comma 2, D.Lgs. n. 28/2010.
Busto Arsizio, 30 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Capotorti
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