Articolo 3 della Legge 27 dicembre 1952, n. 3059
Articolo 2
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29 gennaio 1953
Art. 3.
Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge, si fara' fronte con riduzioni di corrispondente importo del capitolo 467 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1952-53.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 29 gennaio 1953