Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 02/12/2025, n. 7778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 7778 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07778/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04859/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4859 del 2022, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Sepe, Anna Cristina Falciano e -OMISSIS-olina Correale, con domicilio fisico eletto presso lo studio dell'avvocato Roberto Sepe in San PE Vesuviano, via Boschi, 51 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di San PE Vesuviano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Andreoli, con domicilio fisico eletto presso la sede dell'Avvocatura Municipale in San PE Vesuviano, Piazza EN D'Aosta, 1 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
avverso e per l’annullamento
dell’ordinanza del 23/6/2022 a firma del Responsabile del Servizio Attività Produttive del comune di San PE Vesuviano con la quale si ordina al ricorrente, nella qualità di titolare della ditta individuale -OMISSIS-, il divieto di prosecuzione dell’apertura del deposito di cui alla pratica -OMISSIS---OMISSIS---OMISSIS- in quanto la stessa risulta carente di regolarità urbanistico – edilizia.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di San PE Vesuviano;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore nell’udienza straordinaria dedicata allo smaltimento dell’arretrato del giorno 25 novembre 2025, svoltasi con le modalità di cui all’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm. (novellato dall’art. 17, comma 7, lett. a), n. 6, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113), il dott. NI PE NT AT e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato in data 22 settembre 2022 e depositato in data 20 ottobre 2022 il deducente ha rappresentato quanto segue.
Il ricorrente - titolare della ditta -OMISSIS- -OMISSIS- per la vendita di auto nuove ed usate - in data 21 giugno 2022 (prot. n. -OMISSIS-) ha presentato al SUAP del Comune di San PE Vesuviano una Scia per inizio attività di vendita on line di auto.
Già precedentemente - il 6 luglio 2011 - sul lotto in questione era stata presentata una DIA per lavori di recinzione, creazione di accessi e pavimentazione dell’area; in seguito a tale DIA il Comune resistente è rimasto silente e non ha mai frapposto alcun divieto di prosecuzione dei lavori in questione.
In data 23 giugno 2022 il Comune di San PE Vesuviano ha respinto la pratica SCIA di vendita auto on line sulla base di “ una serie di illeciti edilizi ” non meglio specificati e ha ordinato al ricorrente il divieto di prosecuzione dell’attività.
Con l’atto introduttivo del giudizio la parte ricorrente ha avanzato la domanda in epigrafe.
1.1. Si è costituito in giudizio il Comune di San PE Vesuviano chiedendo il rigetto del ricorso.
1.2. All’udienza straordinaria dedicata allo smaltimento dell’arretrato del giorno 25 novembre 2025, presente il difensore della parte ricorrente, come da verbale, preso atto della richiesta di passaggio in decisione del Comune resistente e udito il difensore presente, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. La parte ricorrente ha affidato il ricorso ai seguenti motivi (in sintesi):
- Violazione e falsa applicazione artt. 19 e 21 nonies L. 7/8/1990 n. 241 e succ. mod. e int..
- Eccesso di potere per erroneità dei presupposti. Sviamento. Violazione del principio del giusto procedimento. Eccesso di potere per difetto di istruttoria.
- Violazione e falsa applicazione art. 3 L. 241/90 e succ. mod. e int.. Eccesso di potere per difetto di motivazione .
L’esponente lamenta che nel provvedimento impugnato si fa riferimento ad una non meglio specificata “ serie di illeciti edilizi ” di cui alla nota del Servizio Ambiente e Controllo dell’Abusivismo Edilizio del 20 giugno 2022; nella fattispecie concreta, la motivazione per relationem , pur nella sua legittimità, determina un eccesso di potere per difetto di istruttoria strettamente connesso alla violazione delle norme indicate in rubrica ed inerenti la D.I.A. illo tempore presentata dal ricorrente. Evidenzia la parte ricorrente che tale dichiarazione di inizio attività riguardava opere di recinzione del lotto di terreno con la creazione di varchi e la pavimentazione di parte del fondo; rispetto a tale D.I.A. l’Amministrazione resistente non ha frapposto, nel termine previsto, alcun provvedimento motivato di divieto e ha lasciato che trascorressero anche i diciotto mesi per l’adozione dei provvedimenti inibitori di annullamento d’ufficio.
Aggiunge il deducente che tale deposito deve considerarsi, almeno per le opere coperte dalla D.I.A., legittimo tanto da non poter fondare il divieto impugnato e che ben avrebbe potuto il Comune resistente chiedere al ricorrente di conformare l’attività intrapresa alla normativa vigente, concedendo all’uopo un congruo termine.
Per la parte ricorrente, inoltre, l’Amministrazione resistente è ben consapevole che l’area de qua , pur qualificata “agricola” dal PRG del 1979, ha subito profondi e drastici mutamenti nel corso degli anni che ne hanno, di fatto, mutato la destinazione d’uso; inoltre, la zona in questione presenta una innumerevole serie di attività produttive di ogni genere (ristoranti, negozi di abbigliamento, di arredo, di vendita di scarpe, bar, come pure numerose attività analoghe a quella svolta dal ricorrente).
Il deducente lamenta, dunque, che l’Amministrazione resistente si è ora determinata a reprimere ciò che può certamente essere, almeno in parte, regolarizzato anche in virtù di una collaborazione tra privato e P.A., ratio fondante la legislazione in materia di attività amministrativa.
2. Il Comune di San PE Vesuviano ha contrastato la domanda avanzata dalla parte ricorrente.
3. Il ricorso non può essere accolto.
3.1. Va evidenziato, in primo luogo, che la contestazione articolata dal deducente in ordine al richiamo, racchiuso nel provvedimento impugnato, all’esistenza di una “ serie di illeciti edilizi ” (come da nota del Servizio Ambiente e Controllo dell’Abusivismo Edilizio del 20 giugno 2022 prot. n. 25171) nell’area di interesse, è generica e sfornita di adeguato supporto dimostrativo.
Va sul punto rilevato che il provvedimento avversato ha appunto espressamente evocato la citata nota del Servizio Ambiente e Controllo dell’Abusivismo Edilizio, evidenziando l’esistenza della detta “ serie di illeciti edilizi ” nell’area adibita a deposito.
Tale corredo motivazionale risponde alla previsione normativa di cui all’art. 3, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (c.d. motivazione per relationem ).
Detta tipologia di motivazione deve ritenersi legittima alla stregua di consolidata giurisprudenza amministrativa, secondo cui “ qualora la fonte richiamata sia identificabile ed accessibile alle parti, risulta possibile ed agevole il controllo della motivazione per relationem di un provvedimento amministrativo ”; deve quindi ritenersi legittimo il richiamo ad altro provvedimento a fini motivazionali, “ purché ne siano indicati gli estremi e sia garantita all’interessato la possibilità di prenderne visione, di richiederne e ottenerne copia in base alla normativa sul diritto di accesso ai documenti amministrativi ” (cfr., ex plurimis , Cons. Stato, sez. II, 14 marzo 2025, n. 2129).
In sintesi, “ la motivazione per relationem è legittima a condizione che siano indicati e resi disponibili gli atti cui si fa rinvio ”, previsione che va intesa “ semplicemente nel senso che all'interessato deve essere possibile di prenderne visione, di richiederne ed ottenerne copia in base alla normativa sul diritto di accesso ai documenti amministrativi e di chiederne la produzione in giudizio, con la conseguenza che non sussiste l'obbligo dell'Amministrazione di notificare all'interessato tutti gli atti richiamati nel provvedimento, ma soltanto l'obbligo di indicarne gli estremi e di metterli a disposizione su richiesta dell'interessato ” (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. II, 5 maggio 2025, n. 3598).
Era pertanto onere della parte ricorrente acquisire la detta nota ed articolare censure supportate da adeguato principio di prova: ed invero, “ non può essere accolta una censura che non sia supportata da adeguato principio di prova; né in tal caso alle carenze probatorie può supplirsi con i poteri giudiziali istruttori, specie allorché, a sostegno del denunciato vizio di legittimità, vengano posti non dati più o meno circostanziati, ma […] elementi di conoscenza scarni se non dubitativi ” (cfr. Cons. Stato, sez. III, 3 aprile 2025, n. 2848).
3.2. Infondata è, inoltre, l’ulteriore censura con la quale la parte ricorrente ha fatto leva sull’avvenuto mutamento - di fatto - della destinazione dell’area di interesse (qualificata “agricola” dal PRG del 1979).
In disparte la circostanza che nessuna prova è stata offerta dal deducente in relazione alle attività produttive effettivamente presenti nella zona in questione, resta fermo che la pretesa del deducente finisce infondatamente per basarsi su fenomeni di edilizia “disomogenea”, senza che sia stata dimostrata l’intervenuta “riparazione” del tessuto urbano.
Inoltre, il Comune resistente - nel provvedimento impugnato - ha posto in evidenza che “ l'area ove insiste il deposito ricade in “Zona E- agricola”, terreno con destinazione urbanistica non conferme all'attività di deposito auto dichiarata in distinta ”, conformemente all’indirizzo giurisprudenziale in base al quale la realizzazione in zona agricola di un piazzale - deposito altera lo stato dei luoghi e costituisce intervento di permanente trasformazione edilizia e urbanistica del territorio disciplinato dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 che, subordinato al permesso di costruire, “ deve necessariamente rispettare le tipologie e le destinazioni d'uso funzionali consentite per la zona agricola ” (cfr., ex plurimis, T.A.R. Veneto, sez. II, 12 settembre 2025, n. 1551; T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 18 gennaio 2023, n. 408).
4. In conclusione, attesa l’infondatezza delle censure il ricorso deve essere respinto.
5. La natura interpretativa delle questioni esaminate e la limitata attività difensiva del Comune resistente giustificano l’integrale compensazione delle spese di giudizio fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente e tutte le persone menzionate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025, svoltasi con le modalità di cui all’art. 87, comma 4 bis , cod. proc. amm. (novellato dall’art. 17, comma 7, lett. a), n. 6, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113), con l'intervento dei magistrati:
LO RI, Presidente
NI PE NT AT, Primo Referendario, Estensore
EN RI, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI PE NT AT | LO RI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.