Ordinanza cautelare 6 dicembre 2024
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 15/09/2025, n. 16271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 16271 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 16271/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12092/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12092 del 2024, proposto da VE ME, rappresentata e difesa dagli avvocati Danilo Granata e Alessandro Rosti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Università e della Ricerca, Università degli Studi di Catania e Università degli Studi di ME, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Consorzio interuniversitario per il calcolo automatico – NE e Commissione esaminatrice, non costituiti in giudizio;
nei confronti
DI OR, ES CO, EA IN, AD EL e GI NE, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
1) della Graduatoria unica nazionale di merito nominativa degli ammessi ai corsi di laurea magistrale a c.u. in Medicina e chirurgia per l’anno accademico 2024-25, pubblicata in data 10.09.2024 sul portale Universitaly, in ogni parte di interesse;
2) della Graduatoria riservata ai cd. ex Quartini, sebbene allo stato non conosciuta poiché non resa pubblica;
3) delle comunicazioni a mezzo email inviate da CINECA con cui si è consentito agli ex quartini l’accesso alla riserva, ove considerate lesive;
4) del DM n. 984 del 08.07.2024, in ogni parte di interesse;
5) del DM n. 1101 del 29.07.2024, ove occorrente e nelle parti di interesse;
6) dei risultati della prova visionabili in forma anonima dal sito Universitaly, ove di riferimento e di interesse;
7) delle prove stesse sostenute dalla ricorrente, laddove occorrente;
8) degli scorrimenti di graduatoria pubblicati, nelle parti di interesse;
9) di ogni altro atto ad essi presupposto, connesso e consequenziale, e tra questi: a) il DM n. 760 del 27.05.2024, in ogni sua parte considerata lesiva per gli interessi di parte ricorrente; b) il DM 1107/2022 laddove di interesse e nelle parti occorrenti; c) l’Avviso del MUR del 17.05.2024, ove di interesse; d) il decreto del Ministro dell’università e della ricerca prot. n. 756, del 24 maggio 2024; e) il decreto del Ministro dell’università e della ricerca prot. n. 757, del 24 maggio 2024, nelle parti considerate lesive; f) i verbali e ogni altro atto dell’istruttoria sottesa all’assegnazione dei posti disponibili e alle modalità di formazione delle graduatorie; g) il DM n. 472 del 23.02.2024, in ogni parte di interesse e considerata lesiva; h) le graduatorie anonime pubblicate a maggio 2024; i) i bandi degli Atenei resistenti, nelle parti di interesse e ove occorrente;
per l’accertamento del diritto della ricorrente ad essere ammessa, anche in soprannumero, al Corso di Laurea di Medicina e Chirurgia di interesse per l’a.a. 2024/2025;
e per la declaratoria dell’illegittimità del modus operandi delle P.A. resistenti in riferimento alla distribuzione e all’assegnazione dei posti disponibili;
con condanna ex art. 30, co. 2, c.p.a., nei confronti delle Amministrazioni resistenti, ognuna secondo quanto di spettanza, ad adottare ogni provvedimento opportuno e necessario a tutela degli interessi di parte ricorrente, quale l’ammissione in soprannumero al Corso di Laurea di Medicina e Chirurgia di interesse.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Università e della Ricerca, dell’Università degli Studi di Catania e dell’Università degli Studi di ME;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 2 luglio 2025 il dott. LU AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Considerato che con il ricorso in esame la parte ricorrente ha impugnato gli atti e provvedimenti in epigrafe lamentandone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili e contestando, per l’effetto, la sua mancata ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria per l’a.a. 2024/2025;
Rilevato che la parte ricorrente, in data 24 giugno 2025, ha dichiarato di rinunciare al ricorso in esame, con richiesta di compensazione delle spese di lite;
All’udienza pubblica del 2 luglio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione;
Ritenuto che l’atto depositato dalla parte ricorrente in data 24 giugno 2025 non rispetti tutte le prescrizioni di cui all’articolo 84, commi 1 e 3, c.p.a., con la conseguenza che non può dichiararsi l’estinzione del giudizio per rinuncia. Tuttavia, dalla dichiarazione contenuta nel predetto atto può desumersi, ai sensi dell’articolo 84, comma 4, c.p.a., la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso (cfr. Cons. Stato, sez. VI, n. 6484/2011);
Il Collegio, quindi, ritiene che il ricorso in esame debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
Sussistono sufficienti motivi per compensare le spese di lite tra le parti, tenuto conto della definizione in rito della controversia e della richiesta in tal senso della parte ricorrente alla quale le amministrazioni resistenti non si sono opposte,
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2025 con l’intervento dei magistrati:
LE IZ, Presidente
LU AR, Referendario, Estensore
Marco AV, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LU AR | LE IZ |
IL SEGRETARIO