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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/02/2025, n. 1749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1749 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3922/2020
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Oggi 18 febbraio 2025 alle ore 12.30 innanzi al giudice Rosamaria Ragosta, assistita dall'addetta al processo Luisa Provvido, sono comparsi: per parte appellante l'avv. APOLITO DONATO;
per parte appellata l'avv. LUONGO PAOLO;
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I difensori concludono riportandosi al proprio atto introduttivo, ai propri scritti difensivi ed a quanto dedotto nei verbali di causa.
I difensori rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il giudice preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio pronuncia la sentenza di seguito indicata.
Il giudice
Rosamaria Ragosta
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Rosamaria Ragosta, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 3922/2020 promossa da:
, c.f.: , elett.te dom.to alla via amato di Parte_1 C.F._1
Montecassino n. 12 Napoli, presso lo studio dell'avv. APOLITO DONATO, c.f.:
, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce all'atto di C.F._2
citazione.
- APPELLANTE
E
c.f.: con sede in Bologna alla via Stalingrado n.45 Controparte_1 P.IVA_1
in persona del suo procuratore ad negotia, elett.te dom.to alla VIA ROMA N.29 CP_2
TORRE DEL GRECO, presso lo studio dell'avv. LUONGO PAOLO, c.f.:
dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce alla C.F._3
comparsa di costituzione e risposta.
- APPELLATA
E
, c.f.: , residente in [...] C.F._4
A. De Gasperi n.154.
- APPELLATA CONTUMACE
Oggetto: appello avverso la sentenza n.37079\2019 Giudice di Pace di Napoli.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 2 di 10 Con atto di citazione , in qualità di proprietario del veicolo Fiat 500 tg. Parte_1
NA778639, conveniva, innanzi al Giudice di Pace di Napoli, in qualità di CP_3 proprietaria del veicolo Nissan Qashquai tg. EN160EY, e l' in persona Controparte_1
del legale rapp.te p.t., in qualità di compagnia di assicurazioni del veicolo convenuto, chiedendo, previo accertamento della esclusiva responsabilità del conducente di quest'ultimo veicolo, condannare i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti dall'autovettura di sua proprietà in occasione del sinistro occorso in data 11.01.2017, alle ore
10.00 circa, in Napoli, alla via Leonardo Bianchi, in direzione Cappella Cangiani, all'altezza del civico n.26.
A fondamento della domanda l'attore rappresentava che, nelle predette circostanze di luogo e di tempo, si trovava alla guida della propria autovettura allorquando l'autovettura di proprietà della convenuta, che procedeva nello stesso senso di marcia, urtava, con la sua parte anteriore la posteriore del suo veicolo, incolonnato nel traffico, in violazione della distanza di sicurezza.
Costituitasi, l in persona del legale rapp.te p.t., eccepiva, in via pregiudiziale, Controparte_1
l'improcedibilità della domanda per violazione del combinato disposto degli artt. 145, comma
1, e 148 del d. lgs. n. 209 del 2005, e, nel merito, il mancato verificarsi del sinistro, stante il suo disconoscimento da parte di per cui concludeva chiedendo rigettarsi la domanda. CP_3
Costituitasi, premesso che la sua autovettura al momento dell'asserito sinistro, CP_3
era dotata di un dispositivo elettronico capace di rilevare crash e mini-crash e , quindi, impatti con altri veicoli, eccepiva il mancato verificarsi del sinistro in quanto non rilevato dal predetto dispositivo ed, in subordine, l'esclusiva responsabilità dell'attore, il cui veicolo era privo di luci di stop, nonché, contestata la misura della pretesa risarcitoria, tenuto conto del pessimo stato d'uso del veicolo di parte attrice, concludeva chiedendo rigettarsi la domanda.
Il giudizio veniva istruito con l'acquisizione della documentazione ritualmente depositata dalle parti e con l'escussione di un teste per parte ed, all'esito, il Giudice di Pace di Napoli, con sentenza n.37079\2019, accertata la procedibilità della domanda ai sensi degli artt. 145, comma
1, e 148 del d. lgs. n. 209 del 2005, la rigettava per l'inattendibilità dell'unico teste di parte attrice nonché per la piena prova delle risultanze del dispositivo elettronico di cui era dotata l'autovettura asseritamente danneggiante ai sensi dell'art. 145 bis del d. lgs. n. 209 del 2005, con condanna dell'attore al pagamento delle spese di lite in favore di entrambi i convenuti.
pagina 3 di 10 Avverso la predetta sentenza ha proposto appello per ottenere l'accoglimento Parte_1
della domanda originaria censurando la sentenza impugnata sotto il profilo del malgoverno delle istanze istruttorie nella parte in cui ha attribuito valore di prova legale, ai sensi dell'art. 145-bis del codice delle assicurazioni private, al dispositivo elettronico satellitare montato sulla vettura di per non essere mai stati emanati i decreti attuativi di cui all'art. 132 CP_4
ter D.Lgs. n. 209/2005 che avrebbero dovuto regolamentare il funzionamento delle cc.dd.
"scatole nere" e per aver ritenuto inattendibile il teste di parte attrice, per cui, riformulando la domanda originaria, ha concluso chiedendo accogliere l'appello con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Costituitasi, l in persona del legale rapp.te p.t, ha eccepito, in via pregiudiziale, CP_1
l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 339, comma 3, c.p.c., in quanto proposto avverso la sentenza del giudice di pace pronunciata secondo equità e, nel merito, condivisa la decisione impugnata, ha concluso chiedendo dichiarare l'inammissibilità dell'appello ed, in subordine, rigettarlo.
anche se regolarmente citata è rimasta contumace nel presente grado di giudizio. CP_3
La causa è stata istruita mediante l'acquisizione delle produzioni documentali ritualmente depositate dalle parti.
In via preliminare va disattesa l'eccezione di inammissibilità di cui all'art. 339, comma 3,
c.p.c., sollevata dall'impresa appellata.
L'art. 339, comma 3, c.p.c. prevede l'inappellabilità delle sentenze pronunciate dal giudice di pace secondo equità, salvo che per motivi specifici, vale a dire: violazione delle norme sul procedimento, violazione di norme costituzionali, violazione di norme comunitarie e violazione dei principi regolatori della materia.
Il giudice di pace pronuncia secondo equità, a norma dell'art. 113, 2° co., nelle cause il cui valore non eccede i millecento euro, salvo (dopo la modifica introdotta con D.L. 8.2.2003, n.
18) quelle derivanti da rapporti giuridici conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 c.c., vale a dire secondo moduli e formulari contenenti condizioni generali di contratto.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il giudice di pace decide secondo equità, nei limiti stabiliti dall'art. 113 c.p.c., comma 2, nelle cause per le quali è competente per valore, e, quindi, le cause facenti parte di quelle previste nell'art. 7 c.p.c., commi 1 e 2, c.p.c. riferite ad pagina 4 di 10 alcune specifiche materie (beni mobili e risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli e dei natanti), mentre deve decidere sempre secondo diritto le cause per le quali lo stesso giudice è competente per materia (cfr. Cass. civ., Sez. II, Sent., 09/03/2000, n. 2687).
Inoltre, la Suprema Corte, premesso che il valore della controversia si determina, indipendentemente dal valore dichiarato per il contributo unificato, applicando analogicamente le norme di cui agli art. 10 e ss. c.p.c. in tema di competenza, ha precisato che < domanda di risarcimento del danno da circolazione stradale proposta davanti al giudice di pace, il valore della causa, per stabilire se la stessa debba essere decisa secondo equità perchè non superiore al valore previsto dall'art. 113 cod. proc. civ. va individuato applicando le norme relative alla competenza per valore, con la conseguenza che, se la parte, oltre ad indicare una somma specifica non superiore (all'importo suddetto), abbia anche richiesto, in via alternativa o subordinata, una somma maggiore, da determinarsi in corso di causa, il valore della causa, in forza del principio stabilito dall'art. 14 cod. proc. civ., si deve presumere, in difetto di tempestiva contestazione, nei limiti della competenza del giudice adito, (ai sensi dell'art. 7 cod. proc. civ.) ma nella misura al di sopra del limite della giurisdizione equitativa>> (cfr. Cass. civ., Sez. III, Sent., 11/06/2012, n. 9432 che cita Cass. civ., Sez. III, 11/06/2012, n. 9432).
Nella specie, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado l'attore dichiarava che il valore della causa, ai fini del contributo unificato, fosse inferiore a 1.100,00 euro, tuttavia, come chiarito, poiché la dichiarazione della parte in funzione della determinazione del contributo unificato è indirizzata solo al funzionario di cancelleria ma non ha incidenza nella determinazione del valore della causa, lo stesso va determinato in base al domanda tenuto conto dei capitale, degli interessi, delle spese e dei danni ai sensi dell'art. 10 c.p.c..
Ebbene, considerato che nell'atto di citazione il danno all'autovettura veniva quantificato in
997,00 euro oltre IVA e nelle conclusioni dello stesso atto venivano chiesti, inoltre, gli interessi e rivalutazione monetaria sull'importo quantificato, la domanda ha ad oggetto una somma di denaro eccedente i 1.100,00 euro previsti dall'art. 113, comma 2, c.p.c., con conseguente l'appellabilità della relativa sentenza.
Venendo al merito il primo motivo di appello è fondato.
Infatti, quanto al valore probatorio del sistema di rilevazione satellitare si osserva che l'art. 145 bis del codice della strada concernente per l'appunto il "Valore probatorio delle cosiddette pagina 5 di 10 scatole nere e di altri dispositivi elettronici", stabilisce, nella versione vigente al momento del sinistro, che: < elettronico che presenta le caratteristiche tecniche e funzionali stabilite ai sensi dell'articolo
132-ter, comma 1, lettere b) e c), e fatti salvi, in quanto equiparabili, i dispositivi elettronici già in uso alla data di entrata in vigore delle citate disposizioni, le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti a cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo. Le medesime risultanze sono rese fruibili alle parti>>.
A sua volta, l' art. 132 ter stabilisce che: < condizioni, da verificare in precedenza o contestualmente alla stipulazione del contratto o dei suoi rinnovi, le imprese di assicurazione praticano uno sconto determinato dall'impresa nei limiti stabiliti dal comma 2: a) ...; b) nel caso in cui vengono installati, su proposta dell'impresa di assicurazione, o sono già presenti e portabili meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo, denominati "scatola nera" o equivalenti, ovvero ulteriori dispositivi, individuati, per i soli requisiti funzionali minimi necessari a garantire l'utilizzo dei dati raccolti, in particolare, ai fini tariffari e della determinazione della responsabilità in occasione dei sinistri, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione;
c) nel caso in cui vengono installati, su proposta dell'impresa di assicurazione, o sono già presenti, meccanismi elettronici che impediscono l'avvio del motore qualora sia riscontrato nel guidatore un tasso alcolemico superiore ai limiti stabiliti dalla legge per la conduzione di veicoli a motore>>.
Ebbene, la suprema Corte ha chiarito che poiché non sono mai stati emanati i decreti attuativi dell'art. 132 ter manca qualsivoglia indicazione normativa dei "requisiti funzionali minimi necessari" per il riconoscimento del valore di prova legale alle risultanze dei dispositivi satellitari tanto preesistenti quanto successivi alla entrata in vigore della disciplina normativa in esame (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 16/05/2024, n. 13725, Tribunale Napoli Nord, Sez. II,
Sent., 28/08/2024, n. 3772).
Quindi, il Giudice di Pace ha errato nell'attribuire valore di prova legale alle risultanze del dispositivo satellitare installato sulla autovettura di CP_3
pagina 6 di 10 Tuttavia, l'appello è infondato e va rigettato, sebbene per motivi diversi rispetto a quelli indicati nella motivazione di primo grado.
L'attore, attuale appellante, ha esperito l'azione di risarcimento del danno nei confronti dell'impresa di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi del responsabile civile, cui all'art. 144 d. lgs. n. 209 del 2005.
Così qualificata la domanda occorre premettere che in tema di circolazione stradale, l'art. 2054, comma 2, c.c. ha stabilito che in caso di scontro tra veicoli si presume la pari responsabilità dei conducenti, vale a dire che ciascuno dei conducenti abbia ugualmente concorso a produrre il danno, fino a prova contraria e, cioè, fino a quanto non risulti accertato il prevalente apporto causale colposo di uno dei medesimi conducenti così che all'altro sarà legittimamente imputabile la residua area di responsabilità, a meno che non provi di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno (vedi Cass. 2002, n. 2739), dimostrando di essersi uniformato alle norme della circolazione ed a quelle della comune prudenza.
Pertanto, la parte che asserisce di essere stata danneggiata da un sinistro e di non esserne responsabile deve allegare e provare il verificarsi del sinistro, l'esclusiva responsabilità del conducente dell'altro veicolo nella verificazione dello stesso, al fine di superare la presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., nonché di essersi pienamente uniformata alle norme sulla circolazione stradale ed a quelle di comune prudenza e di aver fatto tutto quanto era in suo potere per evitare il danno e ciò al fine di superare l'imputazione di un concorso colposo, seppur non di pari grado, con il conducente dell'altro veicolo.
Nell'ipotesi di tamponamento di un veicolo, non opera la presunzione di pari colpa di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., ma la presunzione di colpa del veicolo che segue dato che ai sensi dell'art. 149 del codice della strada, durante la marcia i veicoli devono tenere, rispetto al veicolo che precede, una distanza di sicurezza tale che sia garantito in ogni caso l'arresto tempestivo e siano evitate collisioni con i veicoli che precedono, per cui, il fatto stesso dell'avvenuta collisione pone a carico del conducente medesimo una presunzione di fatto di inosservanza della distanza di sicurezza con la conseguenza che egli resta gravato dall'onere di dare la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto del veicolo e la conseguente collisione sono stati determinati da causa a lui non imputabile in tutto o in parte, quali l'improvviso sbandamento del veicolo tamponato, la retromarcia imprevedibile dello stesso, un suo pagina 7 di 10 rallentamento senza le corrispondenti segnalazioni visive ecc., (cfr. Cass. Sentenze nn.
17206/2015, 13367/2015, 07/19493; 06/12108; 98/11444).
Pertanto, la parte che asserisce di essere stata tamponata deve allegare e provare il verificarsi del sinistro e, quindi, di essere stata collisa da tergo dal veicolo che la seguiva, nonché che l'impatto è stato tale da provocare i danni pretesi mentre spetta al conducente di quest'ultima fornire la richiamata prova liberatoria.
Inoltre, allegata e dimostrata la verificazione del sinistro e la ricostruzione della dinamica dello stesso, l'asserito danneggiato deve anche allegare e provare le conseguenze pregiudizievoli di cui pretende la reintegrazione, in forma specifica o per equivalente, il cd. danno-conseguenza, nonché il nesso di causalità tra il fatto ed il danno conseguenza, cd. causalità giuridica, atteso che sono risarcibili unicamente i danni che siano “conseguenza diretta ed immediata” del fatto secondo quanto prescritto dall'art. 1223 c.c. richiamato dall'art. 2056 c.c., in tema di responsabilità extracontrattuale.
Ebbene, l'attore, attuale appellante, ha dedotto che la sua autovettura, incolonnata nel traffico, è stata tamponata dalla predetta vettura di proprietà di CP_3
Tale descrizione appare alquanto generica.
Infatti, l'attore non ha assolto all'onere assertivo, corollario indefettibile dell'onere probatorio, sullo stesso incombente in ordine al verificarsi del fatto dato che non ha indicato chi fosse alla guida del veicolo asseritamente danneggiante, non ha specificato le circostanze del sinistro omettendo di rappresentare l'entità effettiva dell'impatto in modo tale da poterne valutare la compatibilità con i danni alla vettura pretesi.
La genericità della descrizione dei fatti nell'atto di citazione non solo non consente una compiuta e chiara ricostruzione del sinistro ma comporta la mancata rappresentazione dei fatti costitutivi della domanda, difetto cui consegue il rigetto della stessa.
Tuttavia, pur a voler ritenere compiutamente descritta la dinamica del sinistro, il verificarsi dello stesso non ha trovato compiuto riscontro probatorio.
Infatti, l'unico teste di parte attrice, , sorella dell'attore, ha fornito una Testimone_1
ricostruzione dei fatti non conforme a quanto descritto dall'attore in citazione.
Infatti, mentre nell'atto introduttivo l'attore ha dedotto che al momento del sinistro si trovava alla giuda del suo veicolo, la teste ha riferito che alla guida vi fosse il padre, Pt_1
pagina 8 di 10 inoltre, la deposizione di quest'ultima, in mancanza di altri elementi, è insufficiente Tes_2
a ritenere provato il sinistro, in quanto è estremamente generica in ordine a tutte le circostanze inerenti alla dinamica del fatto non ricordando neanche il senso di marcia dei veicoli coinvolti.
Ancora, appare inverosimile che l'attore non abbia individuato testi ulteriori rispetto alla sorella, la cui presenza sui luoghi di causa non è stata neanche giustificata, se è vero che il sinistro è avvenuto mentre la sua auto era incolonnata nel traffico, con ciò presumendosi la presenza di altre persone.
A tanto si aggiunge che le dichiarazioni dell'unico teste di parte convenuta, sono del tutto contrastanti, non consentendo di ritenere più attendibile una testimonianza rispetto all'altra
(Cass. civ. Sez. II, ordinanza n. 15270 del 31/05/2024).
Giova in proposito ricordare che, allorquando sussista un insanabile contrasto tra le deposizioni rese dai testimoni in ordine ai fatti costitutivi della domanda, ostativo al raggiungimento della certezza necessaria alla decisione e non superabile sulla scorta delle ulteriori risultanze istruttorie, l'insufficienza della prova si riverbera in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova, comportando conseguentemente il rigetto della domanda da questa proposta.
(Cass.10.3.2015 n.4773; 15.2.2010 n.3468; 5.5.3003 n.6760)
In ragione di quanto esposto, la domanda va rigettata.
In virtù del principio della soccombenza condanna al pagamento delle spese di Parte_1
lite del presente giudizio, in favore di in persona del legale rapp.te. p.t., che Controparte_5
si liquidano in dispositivo secondo i parametri medi previsti dal D.M 55.2014 per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale di valore fino a 1.100,00 euro, in ordine alla fase introduttiva, alla fase di studio e decisionale (il cui importo va decurtato della metà per non essere stato disposto lo scambio delle comparse conclusionali e memorie di replica).
Nulla sulle spese nei confronti di stante la sua contumacia. CP_4
Ai sensi di quanto previsto dall'art.
1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n. 115, così come inserito dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile, ai sensi del successivo art. 18, dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge - e dunque dal 27.1.2013 – si dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il pagamento, da parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis.
pagina 9 di 10
PQM
Il Tribunale di Napoli, VI Sezione Civile, in composizione monocratica definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n.37079\2019 del Giudice di Pace di Napoli, nei confronti di in persona del legale rapp.te. p.t., e così provvede: Controparte_5 CP_3
1. dichiara la contumacia di CP_3
2. rigetta l'appello;
3. condanna al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, Parte_1
in favore di in persona del legale rapp.te. p.t., che si liquidano in 362,00 euro Controparte_5
per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA secondo le aliquote vigenti per legge;
4. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.
1-quater dell'art. 13 del DPR
30.5.2002, n. 115 per il pagamento, da parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti/in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale.
Napoli, 18/02/2025
Il giudice
Rosamaria Ragosta
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TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Oggi 18 febbraio 2025 alle ore 12.30 innanzi al giudice Rosamaria Ragosta, assistita dall'addetta al processo Luisa Provvido, sono comparsi: per parte appellante l'avv. APOLITO DONATO;
per parte appellata l'avv. LUONGO PAOLO;
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I difensori concludono riportandosi al proprio atto introduttivo, ai propri scritti difensivi ed a quanto dedotto nei verbali di causa.
I difensori rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il giudice preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio pronuncia la sentenza di seguito indicata.
Il giudice
Rosamaria Ragosta
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Rosamaria Ragosta, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 3922/2020 promossa da:
, c.f.: , elett.te dom.to alla via amato di Parte_1 C.F._1
Montecassino n. 12 Napoli, presso lo studio dell'avv. APOLITO DONATO, c.f.:
, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce all'atto di C.F._2
citazione.
- APPELLANTE
E
c.f.: con sede in Bologna alla via Stalingrado n.45 Controparte_1 P.IVA_1
in persona del suo procuratore ad negotia, elett.te dom.to alla VIA ROMA N.29 CP_2
TORRE DEL GRECO, presso lo studio dell'avv. LUONGO PAOLO, c.f.:
dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce alla C.F._3
comparsa di costituzione e risposta.
- APPELLATA
E
, c.f.: , residente in [...] C.F._4
A. De Gasperi n.154.
- APPELLATA CONTUMACE
Oggetto: appello avverso la sentenza n.37079\2019 Giudice di Pace di Napoli.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 2 di 10 Con atto di citazione , in qualità di proprietario del veicolo Fiat 500 tg. Parte_1
NA778639, conveniva, innanzi al Giudice di Pace di Napoli, in qualità di CP_3 proprietaria del veicolo Nissan Qashquai tg. EN160EY, e l' in persona Controparte_1
del legale rapp.te p.t., in qualità di compagnia di assicurazioni del veicolo convenuto, chiedendo, previo accertamento della esclusiva responsabilità del conducente di quest'ultimo veicolo, condannare i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti dall'autovettura di sua proprietà in occasione del sinistro occorso in data 11.01.2017, alle ore
10.00 circa, in Napoli, alla via Leonardo Bianchi, in direzione Cappella Cangiani, all'altezza del civico n.26.
A fondamento della domanda l'attore rappresentava che, nelle predette circostanze di luogo e di tempo, si trovava alla guida della propria autovettura allorquando l'autovettura di proprietà della convenuta, che procedeva nello stesso senso di marcia, urtava, con la sua parte anteriore la posteriore del suo veicolo, incolonnato nel traffico, in violazione della distanza di sicurezza.
Costituitasi, l in persona del legale rapp.te p.t., eccepiva, in via pregiudiziale, Controparte_1
l'improcedibilità della domanda per violazione del combinato disposto degli artt. 145, comma
1, e 148 del d. lgs. n. 209 del 2005, e, nel merito, il mancato verificarsi del sinistro, stante il suo disconoscimento da parte di per cui concludeva chiedendo rigettarsi la domanda. CP_3
Costituitasi, premesso che la sua autovettura al momento dell'asserito sinistro, CP_3
era dotata di un dispositivo elettronico capace di rilevare crash e mini-crash e , quindi, impatti con altri veicoli, eccepiva il mancato verificarsi del sinistro in quanto non rilevato dal predetto dispositivo ed, in subordine, l'esclusiva responsabilità dell'attore, il cui veicolo era privo di luci di stop, nonché, contestata la misura della pretesa risarcitoria, tenuto conto del pessimo stato d'uso del veicolo di parte attrice, concludeva chiedendo rigettarsi la domanda.
Il giudizio veniva istruito con l'acquisizione della documentazione ritualmente depositata dalle parti e con l'escussione di un teste per parte ed, all'esito, il Giudice di Pace di Napoli, con sentenza n.37079\2019, accertata la procedibilità della domanda ai sensi degli artt. 145, comma
1, e 148 del d. lgs. n. 209 del 2005, la rigettava per l'inattendibilità dell'unico teste di parte attrice nonché per la piena prova delle risultanze del dispositivo elettronico di cui era dotata l'autovettura asseritamente danneggiante ai sensi dell'art. 145 bis del d. lgs. n. 209 del 2005, con condanna dell'attore al pagamento delle spese di lite in favore di entrambi i convenuti.
pagina 3 di 10 Avverso la predetta sentenza ha proposto appello per ottenere l'accoglimento Parte_1
della domanda originaria censurando la sentenza impugnata sotto il profilo del malgoverno delle istanze istruttorie nella parte in cui ha attribuito valore di prova legale, ai sensi dell'art. 145-bis del codice delle assicurazioni private, al dispositivo elettronico satellitare montato sulla vettura di per non essere mai stati emanati i decreti attuativi di cui all'art. 132 CP_4
ter D.Lgs. n. 209/2005 che avrebbero dovuto regolamentare il funzionamento delle cc.dd.
"scatole nere" e per aver ritenuto inattendibile il teste di parte attrice, per cui, riformulando la domanda originaria, ha concluso chiedendo accogliere l'appello con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Costituitasi, l in persona del legale rapp.te p.t, ha eccepito, in via pregiudiziale, CP_1
l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 339, comma 3, c.p.c., in quanto proposto avverso la sentenza del giudice di pace pronunciata secondo equità e, nel merito, condivisa la decisione impugnata, ha concluso chiedendo dichiarare l'inammissibilità dell'appello ed, in subordine, rigettarlo.
anche se regolarmente citata è rimasta contumace nel presente grado di giudizio. CP_3
La causa è stata istruita mediante l'acquisizione delle produzioni documentali ritualmente depositate dalle parti.
In via preliminare va disattesa l'eccezione di inammissibilità di cui all'art. 339, comma 3,
c.p.c., sollevata dall'impresa appellata.
L'art. 339, comma 3, c.p.c. prevede l'inappellabilità delle sentenze pronunciate dal giudice di pace secondo equità, salvo che per motivi specifici, vale a dire: violazione delle norme sul procedimento, violazione di norme costituzionali, violazione di norme comunitarie e violazione dei principi regolatori della materia.
Il giudice di pace pronuncia secondo equità, a norma dell'art. 113, 2° co., nelle cause il cui valore non eccede i millecento euro, salvo (dopo la modifica introdotta con D.L. 8.2.2003, n.
18) quelle derivanti da rapporti giuridici conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 c.c., vale a dire secondo moduli e formulari contenenti condizioni generali di contratto.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il giudice di pace decide secondo equità, nei limiti stabiliti dall'art. 113 c.p.c., comma 2, nelle cause per le quali è competente per valore, e, quindi, le cause facenti parte di quelle previste nell'art. 7 c.p.c., commi 1 e 2, c.p.c. riferite ad pagina 4 di 10 alcune specifiche materie (beni mobili e risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli e dei natanti), mentre deve decidere sempre secondo diritto le cause per le quali lo stesso giudice è competente per materia (cfr. Cass. civ., Sez. II, Sent., 09/03/2000, n. 2687).
Inoltre, la Suprema Corte, premesso che il valore della controversia si determina, indipendentemente dal valore dichiarato per il contributo unificato, applicando analogicamente le norme di cui agli art. 10 e ss. c.p.c. in tema di competenza, ha precisato che < domanda di risarcimento del danno da circolazione stradale proposta davanti al giudice di pace, il valore della causa, per stabilire se la stessa debba essere decisa secondo equità perchè non superiore al valore previsto dall'art. 113 cod. proc. civ. va individuato applicando le norme relative alla competenza per valore, con la conseguenza che, se la parte, oltre ad indicare una somma specifica non superiore (all'importo suddetto), abbia anche richiesto, in via alternativa o subordinata, una somma maggiore, da determinarsi in corso di causa, il valore della causa, in forza del principio stabilito dall'art. 14 cod. proc. civ., si deve presumere, in difetto di tempestiva contestazione, nei limiti della competenza del giudice adito, (ai sensi dell'art. 7 cod. proc. civ.) ma nella misura al di sopra del limite della giurisdizione equitativa>> (cfr. Cass. civ., Sez. III, Sent., 11/06/2012, n. 9432 che cita Cass. civ., Sez. III, 11/06/2012, n. 9432).
Nella specie, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado l'attore dichiarava che il valore della causa, ai fini del contributo unificato, fosse inferiore a 1.100,00 euro, tuttavia, come chiarito, poiché la dichiarazione della parte in funzione della determinazione del contributo unificato è indirizzata solo al funzionario di cancelleria ma non ha incidenza nella determinazione del valore della causa, lo stesso va determinato in base al domanda tenuto conto dei capitale, degli interessi, delle spese e dei danni ai sensi dell'art. 10 c.p.c..
Ebbene, considerato che nell'atto di citazione il danno all'autovettura veniva quantificato in
997,00 euro oltre IVA e nelle conclusioni dello stesso atto venivano chiesti, inoltre, gli interessi e rivalutazione monetaria sull'importo quantificato, la domanda ha ad oggetto una somma di denaro eccedente i 1.100,00 euro previsti dall'art. 113, comma 2, c.p.c., con conseguente l'appellabilità della relativa sentenza.
Venendo al merito il primo motivo di appello è fondato.
Infatti, quanto al valore probatorio del sistema di rilevazione satellitare si osserva che l'art. 145 bis del codice della strada concernente per l'appunto il "Valore probatorio delle cosiddette pagina 5 di 10 scatole nere e di altri dispositivi elettronici", stabilisce, nella versione vigente al momento del sinistro, che: < elettronico che presenta le caratteristiche tecniche e funzionali stabilite ai sensi dell'articolo
132-ter, comma 1, lettere b) e c), e fatti salvi, in quanto equiparabili, i dispositivi elettronici già in uso alla data di entrata in vigore delle citate disposizioni, le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti a cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo. Le medesime risultanze sono rese fruibili alle parti>>.
A sua volta, l' art. 132 ter stabilisce che: < condizioni, da verificare in precedenza o contestualmente alla stipulazione del contratto o dei suoi rinnovi, le imprese di assicurazione praticano uno sconto determinato dall'impresa nei limiti stabiliti dal comma 2: a) ...; b) nel caso in cui vengono installati, su proposta dell'impresa di assicurazione, o sono già presenti e portabili meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo, denominati "scatola nera" o equivalenti, ovvero ulteriori dispositivi, individuati, per i soli requisiti funzionali minimi necessari a garantire l'utilizzo dei dati raccolti, in particolare, ai fini tariffari e della determinazione della responsabilità in occasione dei sinistri, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione;
c) nel caso in cui vengono installati, su proposta dell'impresa di assicurazione, o sono già presenti, meccanismi elettronici che impediscono l'avvio del motore qualora sia riscontrato nel guidatore un tasso alcolemico superiore ai limiti stabiliti dalla legge per la conduzione di veicoli a motore>>.
Ebbene, la suprema Corte ha chiarito che poiché non sono mai stati emanati i decreti attuativi dell'art. 132 ter manca qualsivoglia indicazione normativa dei "requisiti funzionali minimi necessari" per il riconoscimento del valore di prova legale alle risultanze dei dispositivi satellitari tanto preesistenti quanto successivi alla entrata in vigore della disciplina normativa in esame (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 16/05/2024, n. 13725, Tribunale Napoli Nord, Sez. II,
Sent., 28/08/2024, n. 3772).
Quindi, il Giudice di Pace ha errato nell'attribuire valore di prova legale alle risultanze del dispositivo satellitare installato sulla autovettura di CP_3
pagina 6 di 10 Tuttavia, l'appello è infondato e va rigettato, sebbene per motivi diversi rispetto a quelli indicati nella motivazione di primo grado.
L'attore, attuale appellante, ha esperito l'azione di risarcimento del danno nei confronti dell'impresa di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi del responsabile civile, cui all'art. 144 d. lgs. n. 209 del 2005.
Così qualificata la domanda occorre premettere che in tema di circolazione stradale, l'art. 2054, comma 2, c.c. ha stabilito che in caso di scontro tra veicoli si presume la pari responsabilità dei conducenti, vale a dire che ciascuno dei conducenti abbia ugualmente concorso a produrre il danno, fino a prova contraria e, cioè, fino a quanto non risulti accertato il prevalente apporto causale colposo di uno dei medesimi conducenti così che all'altro sarà legittimamente imputabile la residua area di responsabilità, a meno che non provi di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno (vedi Cass. 2002, n. 2739), dimostrando di essersi uniformato alle norme della circolazione ed a quelle della comune prudenza.
Pertanto, la parte che asserisce di essere stata danneggiata da un sinistro e di non esserne responsabile deve allegare e provare il verificarsi del sinistro, l'esclusiva responsabilità del conducente dell'altro veicolo nella verificazione dello stesso, al fine di superare la presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., nonché di essersi pienamente uniformata alle norme sulla circolazione stradale ed a quelle di comune prudenza e di aver fatto tutto quanto era in suo potere per evitare il danno e ciò al fine di superare l'imputazione di un concorso colposo, seppur non di pari grado, con il conducente dell'altro veicolo.
Nell'ipotesi di tamponamento di un veicolo, non opera la presunzione di pari colpa di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., ma la presunzione di colpa del veicolo che segue dato che ai sensi dell'art. 149 del codice della strada, durante la marcia i veicoli devono tenere, rispetto al veicolo che precede, una distanza di sicurezza tale che sia garantito in ogni caso l'arresto tempestivo e siano evitate collisioni con i veicoli che precedono, per cui, il fatto stesso dell'avvenuta collisione pone a carico del conducente medesimo una presunzione di fatto di inosservanza della distanza di sicurezza con la conseguenza che egli resta gravato dall'onere di dare la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto del veicolo e la conseguente collisione sono stati determinati da causa a lui non imputabile in tutto o in parte, quali l'improvviso sbandamento del veicolo tamponato, la retromarcia imprevedibile dello stesso, un suo pagina 7 di 10 rallentamento senza le corrispondenti segnalazioni visive ecc., (cfr. Cass. Sentenze nn.
17206/2015, 13367/2015, 07/19493; 06/12108; 98/11444).
Pertanto, la parte che asserisce di essere stata tamponata deve allegare e provare il verificarsi del sinistro e, quindi, di essere stata collisa da tergo dal veicolo che la seguiva, nonché che l'impatto è stato tale da provocare i danni pretesi mentre spetta al conducente di quest'ultima fornire la richiamata prova liberatoria.
Inoltre, allegata e dimostrata la verificazione del sinistro e la ricostruzione della dinamica dello stesso, l'asserito danneggiato deve anche allegare e provare le conseguenze pregiudizievoli di cui pretende la reintegrazione, in forma specifica o per equivalente, il cd. danno-conseguenza, nonché il nesso di causalità tra il fatto ed il danno conseguenza, cd. causalità giuridica, atteso che sono risarcibili unicamente i danni che siano “conseguenza diretta ed immediata” del fatto secondo quanto prescritto dall'art. 1223 c.c. richiamato dall'art. 2056 c.c., in tema di responsabilità extracontrattuale.
Ebbene, l'attore, attuale appellante, ha dedotto che la sua autovettura, incolonnata nel traffico, è stata tamponata dalla predetta vettura di proprietà di CP_3
Tale descrizione appare alquanto generica.
Infatti, l'attore non ha assolto all'onere assertivo, corollario indefettibile dell'onere probatorio, sullo stesso incombente in ordine al verificarsi del fatto dato che non ha indicato chi fosse alla guida del veicolo asseritamente danneggiante, non ha specificato le circostanze del sinistro omettendo di rappresentare l'entità effettiva dell'impatto in modo tale da poterne valutare la compatibilità con i danni alla vettura pretesi.
La genericità della descrizione dei fatti nell'atto di citazione non solo non consente una compiuta e chiara ricostruzione del sinistro ma comporta la mancata rappresentazione dei fatti costitutivi della domanda, difetto cui consegue il rigetto della stessa.
Tuttavia, pur a voler ritenere compiutamente descritta la dinamica del sinistro, il verificarsi dello stesso non ha trovato compiuto riscontro probatorio.
Infatti, l'unico teste di parte attrice, , sorella dell'attore, ha fornito una Testimone_1
ricostruzione dei fatti non conforme a quanto descritto dall'attore in citazione.
Infatti, mentre nell'atto introduttivo l'attore ha dedotto che al momento del sinistro si trovava alla giuda del suo veicolo, la teste ha riferito che alla guida vi fosse il padre, Pt_1
pagina 8 di 10 inoltre, la deposizione di quest'ultima, in mancanza di altri elementi, è insufficiente Tes_2
a ritenere provato il sinistro, in quanto è estremamente generica in ordine a tutte le circostanze inerenti alla dinamica del fatto non ricordando neanche il senso di marcia dei veicoli coinvolti.
Ancora, appare inverosimile che l'attore non abbia individuato testi ulteriori rispetto alla sorella, la cui presenza sui luoghi di causa non è stata neanche giustificata, se è vero che il sinistro è avvenuto mentre la sua auto era incolonnata nel traffico, con ciò presumendosi la presenza di altre persone.
A tanto si aggiunge che le dichiarazioni dell'unico teste di parte convenuta, sono del tutto contrastanti, non consentendo di ritenere più attendibile una testimonianza rispetto all'altra
(Cass. civ. Sez. II, ordinanza n. 15270 del 31/05/2024).
Giova in proposito ricordare che, allorquando sussista un insanabile contrasto tra le deposizioni rese dai testimoni in ordine ai fatti costitutivi della domanda, ostativo al raggiungimento della certezza necessaria alla decisione e non superabile sulla scorta delle ulteriori risultanze istruttorie, l'insufficienza della prova si riverbera in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova, comportando conseguentemente il rigetto della domanda da questa proposta.
(Cass.10.3.2015 n.4773; 15.2.2010 n.3468; 5.5.3003 n.6760)
In ragione di quanto esposto, la domanda va rigettata.
In virtù del principio della soccombenza condanna al pagamento delle spese di Parte_1
lite del presente giudizio, in favore di in persona del legale rapp.te. p.t., che Controparte_5
si liquidano in dispositivo secondo i parametri medi previsti dal D.M 55.2014 per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale di valore fino a 1.100,00 euro, in ordine alla fase introduttiva, alla fase di studio e decisionale (il cui importo va decurtato della metà per non essere stato disposto lo scambio delle comparse conclusionali e memorie di replica).
Nulla sulle spese nei confronti di stante la sua contumacia. CP_4
Ai sensi di quanto previsto dall'art.
1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n. 115, così come inserito dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile, ai sensi del successivo art. 18, dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge - e dunque dal 27.1.2013 – si dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il pagamento, da parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis.
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PQM
Il Tribunale di Napoli, VI Sezione Civile, in composizione monocratica definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n.37079\2019 del Giudice di Pace di Napoli, nei confronti di in persona del legale rapp.te. p.t., e così provvede: Controparte_5 CP_3
1. dichiara la contumacia di CP_3
2. rigetta l'appello;
3. condanna al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, Parte_1
in favore di in persona del legale rapp.te. p.t., che si liquidano in 362,00 euro Controparte_5
per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA secondo le aliquote vigenti per legge;
4. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.
1-quater dell'art. 13 del DPR
30.5.2002, n. 115 per il pagamento, da parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti/in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale.
Napoli, 18/02/2025
Il giudice
Rosamaria Ragosta
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