Articolo 1 della Legge 22 maggio 1980, n. 233
Articolo 2
Versione
28 giugno 1980
Art. 1.

L' articolo 1 della legge 25 febbraio 1963, n. 327 , deve intendersi applicabile ai soli rapporti a miglioria ivi considerati, comunque denominati e comunque costituiti anche in deroga al disposto dell' articolo 1350, n. 2, del codice civile e non anche a quelli che erano gia' perpetui all'epoca dell'entrata in vigore di detta legge, in virtu' di anteriore titolo costitutivo o di usucapione.
Entrata in vigore il 28 giugno 1980
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