Art. 1.
L' articolo 1 della legge 25 febbraio 1963, n. 327 , deve intendersi applicabile ai soli rapporti a miglioria ivi considerati, comunque denominati e comunque costituiti anche in deroga al disposto dell' articolo 1350, n. 2, del codice civile e non anche a quelli che erano gia' perpetui all'epoca dell'entrata in vigore di detta legge, in virtu' di anteriore titolo costitutivo o di usucapione.
L' articolo 1 della legge 25 febbraio 1963, n. 327 , deve intendersi applicabile ai soli rapporti a miglioria ivi considerati, comunque denominati e comunque costituiti anche in deroga al disposto dell' articolo 1350, n. 2, del codice civile e non anche a quelli che erano gia' perpetui all'epoca dell'entrata in vigore di detta legge, in virtu' di anteriore titolo costitutivo o di usucapione.