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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/12/2025, n. 9297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9297 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro
Il Giudice, dott. Elisa Tomassi, in funzione di giudice del lavoro, in esito al decreto di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dato atto delle note scritte pervenute dai procuratori delle parti, in sostituzione dell'udienza del 16.12.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa n. 13936/25
TRA
, nata a [...] il [...] e ivi residente in [...], Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Pannone, elettivamente domiciliata come in atti. RICORRENTE E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dalla CP_1 funzionaria , elettivamente domiciliato in Napoli, via De Gasperi Controparte_2
n. 55.
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 6.6.2025 parte ricorrente in epigrafe indicato esponeva di avere proposto il giudizio di cognizione mediante accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445/bis c.p.c., conclusosi con il riconoscimento del beneficio della indennità di accompagnamento per ciechi assoluti ai sensi della L. 382/70 con decorrenza dal novembre 2023; che aveva notificato infruttuosamente all a CP_1 mezzo pec in data 13.1.2025 il decreto di omologa e in data 24.1.2025 il modello AP70 unitamente al citato decreto. Concludeva chiedendo di “1) dichiarare il diritto della ricorrente ALLA INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO CIECHI ASSOLUTI di cui alla legge 66/62, 382/70 e 508/88, DALL' 1/11/2023; 2) conseguentemente, condannare l in persona del CP_1 legale rapp. p.t., al pagamento in favore della ricorrente delle prestazioni per il periodo di cui al punto 1 detratto quanto già percepito a titolo di indennità speciale ciechi parziali;
3) condannare il convenuto al pagamento degli interessi legali su tutte le somme che l' erogherà per la causali di cui innanzi;
4) condannare il CP_1 convenuto, al pagamento delle spese, diritti e onorari di giudizio, oltre IVA, Cpa e rimborso spese generali, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario, con la maggiorazione del 30% per la redazione dell'atto con collegamenti ipertestuali agli allegati ex Art 4 DM 55/2014 co. 1 bis (per aprire correttamente i collegamenti ipertestuali occorre scaricare sul pc nella stessa cartella il file del ricorso ed i files degli allegati); 5) in caso di rigetto della domanda, chiede compensarsi le spese di lite sussistendo gravi ed eccezionali ragioni legate alla diversa posizione economica delle parti e all' inadempimento dell' . CP_1
L , cui il ricorso veniva regolarmente notificato, si costituiva, rilevando che la CP_1 liquidazione della prestazione e il pagamento della prima rata erano avvenuti contestualmente alla rata di pensione del mese di agosto 2025, mentre gli arretrati erano in pagamento con la rata di novembre 2025; che la pensione era in pagamento. Concludeva chiedendo di “dichiarare la cessata materia del contendere con compensazione spese”.
All'udienza cartolare odierna, come sostituita dalle note sopra indicate, la causa è stata decisa con la presente sentenza, di cui è stata disposta la comunicazione.
Deve essere dichiarata cessata la materia del contendere. Invero, per come riconosciuto dal procuratore di parte ricorrente nelle note di t.s. depositate in occasione della odierna udienza, si è verificato a decorrere dall'agosto
2025 il pagamento della prima rata e dal novembre 2025 il pagamento degli arretrati della prestazione.
Tale circostanza non è stata oggetto di contestazione e del resto è stata documentata dallo stesso che ha prodotto il modello TE08 relativo alla comunicazione di CP_1 accoglimento della originaria domanda del 2023, datato 11.7.2025.
Il detto riconoscimento determina il venir meno di ogni ulteriore ragione di contesa tra le parti, con conseguente sopravvenuto difetto di interesse in capo alle stesse alla prosecuzione del giudizio.
Deve, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere.
Infatti, il pagamento è avvenuto successivamente al deposito del ricorso, essendo stato disposto il pagamento stesso a partire dal decorso agosto e poi il 3.11.2025, laddove il ricorso è stato depositato il 6.6.2025 e notificato regolarmente per l'odierna udienza in data 20.6.2025.
La formula, pur non trovando positivo fondamento nel codice di rito - a differenza di quanto previsto per il processo amministrativo (cfr. art.27 legge 1034/1971) - individua, secondo un pacifico orientamento giurisprudenziale, l'intera gamma di situazioni successive alla pendenza del processo idonee a determinare in il venir meno di ogni ragione di contrasto e appare, quindi, senz'altro utilizzabile nel caso di specie
(cfr. Cass., sentt. 17312/2015).
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite.
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio deve assumere la forma di sentenza, ancorché, secondo l'orientamento giurisprudenziale più recente sopra menzionato, di sentenza di mero rito.
Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere.
Tenuto conto dell'esito della lite appare logico ritenere che la domanda sarebbe stata accolta nel merito;
va considerato il fatto che il pagamento è avvenuto in data successiva al deposito del ricorso, e alla sua notifica, così come lo stesso accoglimento della domanda, verificatosi nel luglio 2025, con ritardo rispetto alla notifica del modello AP70, risalente a sua volta al 24.1.2025; anche il pagamento degli arretrati risale ad epoca ancora successiva;
pertanto, tali circostanze, globalmente valutate, rendono equa la condanna dell al pagamento delle spese di lite, secondo la regola CP_1 della soccombenza virtuale, spese che vengono liquidate come da dispositivo, con attribuzione, giusta dichiarazione di resa anticipazione, anche se l'avvenuto accoglimento della domanda a distanza di meno di un mese la notifica del ricorso ne rende corretta la compensazione per un terzo.
Quanto al richiesto incremento delle spese ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis D.M.
55/2014 non è dovuta la maggiorazione, dal momento che l'utilizzo dei collegamenti ipertestuali non ha, nella specie, agevolato lo studio e la decisione della controversia
(cfr. Cass. n. 37692/2022; Cass 15572/2022).
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l al pagamento di due terzi delle spese di lite, quantificando questi ultimi CP_1 in euro € 1.687,00 oltre iva, cpa e spese generali come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario, dichiarando compensato tra le parti il restante terzo delle dette spese. Si comunichi. Napoli, 16.12.2025
Il giudice
Dr.Elisa Tomassi