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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 04/02/2025, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
-Sezione Lavoro-
Il Tribunale di Busto Arsizio, in persona del giudice del lavoro dott.ssa Francesca
La Russa, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al n. 1640/2023 R.G.L., promossa da
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Gianmaria Monico e Michele Parte_1
Pedretti ed elettivamente domiciliato presso il loro studio, per procura in atti ricorrente
contro in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
convenuta contumace
Oggetto: superiore inquadramento contrattuale, differenze retributive, restituzione di somme trattenute
Conclusioni del ricorrente: come in atti.
Fatto e diritto
Il ricorrente, con ricorso iscritto a ruolo generale telematico l'11.12.2023, ha esposto di essere stato assunto da (già con Controparte_1 CP_2
1 decorrenza dal 23.8.1977, qualifica di operaio e iniziale inquadramento al 2° livello del CCNL Metalmeccanici. Ha riferito di essere stato successivamente inquadrato, dopo diverse modifiche, come impiegato al 5° livello del CCNL Industria
Metalmeccanica e, infine, al 6° (come riscontrabile nei cedolini - doc. n. 2). Il rapporto di lavoro si è interrotto per effetto delle dimissioni del lavoratore, comunicate alla società con lettera del 25.9.2018 e poi rassegnate telematicamente l'11.12.2018, con decorrenza dall'1.1.2019 (doc. nn. 3-4).
Ha specificato di aver svolto gran parte della propria attività lavorativa in trasferta in
Paesi esteri, occupandosi di vari compiti tra cui, nel 1985, della rimessa in efficienze degli elicotteri modello CH-47C dell' , effettuando Controparte_3
anche centinaia di ore di volo necessarie al bilanciamento dei rotori;
dopo alcuni periodi in Grecia, Egitto e Marocco, nel 1991, ha fatto parte del team che ha discusso, negoziato e concluso un contratto con l'Iran; dal 1993 al 1996 è stato nominato “Vendor Support Manager” per i fornitori di parti di ricambio italiane dell'elicottero EH-101, prodotto insieme all'azienda Inglese Westland;
dal 1996 al Contr 2001 è stato in Belgio presso ( dove si è Controparte_5
occupato, in un primo momento, dell'integrale gestione degli ordini ricevuti dai clienti per le parti di ricambio e, successivamente, con la realizzazione a Bierset di un centro manutentivo e di riparazione dei prodotti Agusta;
nel 2000, ha seguito un corso specifico per la manutenzione (“A 109 E AIRFRAME MAINTENENCE
COURSE) e conseguito un attestato di competenza (“declaration of competence”) relativamente a numerosi modelli (doc. 4); dal 2002 fino al 2009, ha CP_2
lavorato nel Regno Unito come rappresentate tecnico per l'elicottero EH-101 (il modello di punta della produzione in quel periodo), presso la nella CP_6
base di Culdrose in Cornovaglia, svolgendo compiti particolarmente importanti in quanto presupponevano il riconoscimento della c.d. “Design Autorithy”, ovvero l'attribuzione di quei compiti e di quei poteri necessari a divenire il punto di riferimento dei gruppi che facevano capo alla predetta base (tanto della RAF che
2 della per un totale di circa cinquanta elicotteri); con note del 22 aprile CP_6
2002 e 4 luglio 2005 (doc. nn. 6-7) è stato nominato Rappresentante Tecnico
(“Techinical Representative”) presso la base di Culdrose, con il compito di diventare il punto focale di riferimento (“focal point”) dei diversi reparti e con piena autonomia per la soluzione delle problematiche “minori” mentre, per quelle maggiori, avrebbe dovuto raccordarsi con l'Ingegnere Capo del Progetto;
dal 2010 al 2015, è stato inviato negli Emirati Arabi Uniti come responsabile del cliente Abu
AB ON, a cui si sono successivamente aggiunti tutti clienti presenti sul territorio della Giordania e del Libano (doc. n. 10); rientrato in Italia nel 2015, è stato inviato presso la base dell'Aeronautica Militare Italiana di Cervia dove ha operato fino alla data delle dimissioni ed al successivo pensionamento, sempre con compiti relativi alla manutenzione tecnica ed alla logistica.
In ragione delle mansioni svolte, il ricorrente ha dato atto di avere richiesto l'inquadramento nel superiore livello VII e che l'unico riconoscimento ottenuto è stato un incremento retributivo di lire 2.500.000 annue lorde a decorrere dall'1.11.1999, erogato dall'azienda sotto forma di superminimo non assorbibile, così qualificato nei cedolini paga.
Ha chiesto, pertanto, accertarsi e dichiararsi che lo stesso ha svolto, quantomeno dal 2002 o dalla diversa data ritenuta di giustizia, mansioni corrispondenti al 7° livello del CCNL Industria Metalmeccanica e, per l'effetto, il suo diritto al superiore livello di inquadramento contrattuale. Ha conseguentemente domandato la condanna della società alla corresponsione, in suo favore, a titolo Controparte_1
di differenze retributive, dell'importo di euro 51.125,30 lordi, oltre euro 3.787,06 lordi a titolo di incidenza sul T.F.R., come conteggi (doc. n. 13) e/o i diversi importi, maggiori o minori, accertati in corso di causa e ritenuti equi e di giustizia.
Il ricorrente ha specificato, inoltre, che la società convenuta ha operato nei suoi confronti le seguenti trattenute: euro 9.584,85 netti a titolo di indennità sostitutiva del mancato preavviso, pur lavorato;
euro 10.849,65 netti a titolo di “trattenuta
3 anticipo spese tra”, probabilmente relativa a spese mediche per il periodo novembre 2009 - gennaio 2013; euro 8.480,00 netti a titolo di “trattenuta anticipo competenze”, probabilmente corrispondente a un deposito cauzionale anticipato da direttamente al lavoratore e relativo all'immobile che il dipendente, Controparte_1
per ragioni di lavoro, aveva preso in affitto ad Abu AB (con il consenso e l'approvazione del datore di lavoro) e che, al termine del contratto, è stato però trattenuto dai proprietari dell'immobile; euro 9.387,68 netti a titolo di “trattenuta per anticipo trasferta” che non risulta elargita dalle buste paga.
Il ricorrente, pertanto, ha chiesto la restituzione di tali somme, con condanna della convenuta a corrispondergli l'importo complessivo di euro Controparte_1
38.302,18 netti e/o il diverso importo, maggiore o minore, accertato in corso di causa e/o ritenuto equo e di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.
La società convenuta non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace.
Ammessa ed espletata la prova orale, all'esito dell'odierna udienza di discussione, la causa viene decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Inquadramento contrattuale
È provato documentalmente che la convenuta, con note del 22 aprile 2002 e del 4 luglio 2005 (doc. nn. 6 e 7), aveva nominato il sig. quale rappresentante Pt_1
tecnico (“Technical Representative”) presso la base di Culdrose, col compito di diventare punto focale di riferimento (“focal point”) dei diversi reparti e con piena autonomia per la soluzione di problematiche minori, mentre per le maggiori avrebbe dovuto raccordarsi con l'Ingegnere Capo del Progetto.
La genuinità dei suddetti allegati è stata confermata dai testi escussi (cap. 10), dipendenti della società convenuta dal 2002 al 2024 e dal 1979 al 2019.
4 In particolare, i testimoni hanno confermato che:
- il ricorrente ha lavorato dal 2002 al 2009 nel Regno Unito, come rappresentante tecnico per l'elicottero EH-101 (cap. 8);
- al lavoratore era stata conferita la c.d. “Design Autorithy”, ossia l'attribuzione dei compiti e dei poteri necessari a divenire il punto di riferimento dei gruppi che facevano capo alla base di Culdrose, per un totale di circa cinquanta elicotteri (cap.
9), con precisazione di uno dei testi che i velivoli aerei erano complessivamente 42
e che la Design Autorithy era riferita alla , ma non alla RAF;
CP_6
- il ricorrente interveniva con il proprio team per risolvere problematiche di manutenzione minori di “primo livello”, normalmente gestite dalla e per CP_6
le quali il ricorrente forniva supporto, e di “secondo livello”, attinenti a questioni tecniche anche molto complesse, non richiedenti attività di integrale revisione dell'elicottero (queste ultime ricadenti invece nel terzo livello e per le quali era richiesto l'ulteriore apporto dei responsabili del progetto - cap. 11-12);
- il lavoratore operava affiancato dai sigg.ri e , che Parte_2 Parte_3
riportavano e rispondevano direttamente al primo, che controfirmava ogni loro comunicazione (cap. 13);
- nel predetto periodo il ricorrente si occupava dell'individuazione delle problematiche tecniche e di fornire le soluzioni su cui poi lavoravano i colleghi, e che presso la base di Culdrose aveva elaborato e reso operative (sottoscrivendole) delle procedure di riparazione, progettato e messo in opera interventi di manutenzione straordinaria diversi da quelli standard previsti dal manuale, ideato procedure da aggiungere a quest'ultimo anche attraverso la produzione della relativa documentazione tecnica (schemi e disegni), come anche indicato nel doc.
n. 8 agli atti (cap. 14 e 15).
Con riferimento ai successivi capitoli, l'escussione testimoniale ha confermato che:
5 - alcune delle procedure di cui al punto precedente sono passate al vaglio e all'approvazione della casa madre, in quanto di un livello tecnico superiore (cap.
16);
- dal punto di vista tecnico, a parte la predisposizione di procedure, il lavoro quotidiano del sig. consisteva nel suggerire soluzioni per risolvere Pt_1
eventuali problematiche, seguendo tutti gli aspetti tecnico logistici quali l'individuazione dei pezzi di ricambio necessari, ordini e approvvigionamento, mentre l'intervento tecnico era eseguito da altri (cap. 17);
- dal 2010 al 2015 il ricorrente è stato inviato negli Emirati Arabi Uniti come responsabile del cliente Abu AB ON, a cui si sono successivamente aggiunti i clienti presenti sul territorio della Giordania e del Libano, e che per tale periodo ha continuato a occuparsi delle questioni tecniche e logistiche relative al settore della manutenzione dei prodotti della datrice (cap. 21 e 22);
- per Abu AB ON ha svolto sempre le stesse mansioni, ma senza collaboratori diretti (a differenza di quanto avvenuto a Culdrose), lavorando per clienti civili e non militari, quindi senza la “Design Autority” (cap. 23);
- nell'ultimo periodo di lavoro ad Abu AB, si era occupato anche del recupero di crediti verso gli stessi clienti, nonostante ivi operassero già due dirigenti commerciali di riuscendo a recuperare alcuni milioni di euro (cap. Controparte_1
24 e 25).
Parte convenuta, non costituendosi in giudizio, non ha smentito la ricostruzione dei fatti come emersa dall'escussione testimoniale.
Considerato, pertanto, il fatto che il lavoratore aveva acquisito un'esperienza pluriennale (lavorando per la convenuta dal lontano 1977), venendo preposto al coordinamento di un servizio fondamentale per la realizzazione degli obiettivi aziendali, occupandosi di compiti di pianificazione e logistica e coordinandosi con altri dipendenti, nonché sviluppando procedure di riparazione e manutenzione
6 innovative, deve dichiararsi il diritto dello stesso all'inquadramento nel 7° livello del
CCNL di settore, con decorrenza dall'anno 2002 attesa la formale nomina di
Rappresentante Tecnico (“Techinical Representative”) presso la base di Culdrose, con il compito di diventare il punto focale di riferimento (“focal point”) dei diversi reparti e con piena autonomia per la soluzione delle problematiche “minori”.
Si rileva al riguardo che nel 6° livello del CCNL Metalmeccanici, nel quale il ricorrente era formalmente inquadrato al momento delle dimissioni, rientrano: “- i lavoratori, sia tecnici che amministrativi che, con specifica collaborazione, svolgono funzioni direttive che richiedono particolare preparazione e capacità professionale, con discrezionalità di poteri e con facoltà di decisione ed autonomia di iniziativa nei limiti delle sole direttive generali loro impartite. Lavoratori che svolgono, nell'ambito della loro attività e sulla base di indicazioni generali, compiti di assistenza raccogliendo e selezionando dati e notizie provenienti da varie fonti elaborandone sintesi per sistemare e completare, in forma corretta e sintetica, eventuali proposte di soluzione dei problemi e svolgono compiti di collegamento fra l'ente in cui operano ed altri enti aziendali o esterni, diramano su preciso mandato disposizioni
o istruzioni operative;
ovvero lavoratori che su indicazioni e anche avvalendosi di documentazioni esistenti quali glossari tecnici e pubblicazioni specializzate, traducono in forma corretta, testi impegnativi a carattere specializzato, da o in una
o più lingue estere, svolgendo, ove richiesto, interventi di interpretariato (non simultaneo)”.
Rientrano invece nel 7° livello “i lavoratori che, oltre alle caratteristiche indicate nella declaratoria della 6ª categoria ed a possedere notevole esperienza acquisita a seguito di prolungato esercizio delle funzioni, siano preposti ad attività di coordinamento di servizi, uffici, enti produttivi, fondamentali dell'azienda o che svolgono attività di alta specializzazione ed importanza ai fini dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi aziendali. Lavoratori che, sulla base delle sole direttive generali, realizzano, nell'ambito del loro
7 campo di attività, con la necessaria conoscenza dei settori correlati, studi di progettazione o di pianificazione operativa per il conseguimento degli obiettivi aziendali provvedendo alla loro impostazione e al loro sviluppo, realizzandone i relativi piani di lavoro, ricercando ove necessario sistemi e metodologie innovative e, se del caso, coordinando altri lavoratori. Ad esempio: Progettista di complessi - Specialista di sistemi di elaborazione dati -
Specialista di pianificazione aziendale (…) - Specialista di approvvigionamenti - i lavoratori che svolgono con carattere di continuità, con un grado elevato di capacità gestionale, organizzativa, professionale, funzioni organizzativamente articolate di rilevante importanza e responsabilità, ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi dell'impresa, per attività di alta specializzazione, di coordinamento e gestione, e/o ricerca e progettazione, in settori fondamentali dell'impresa, fornendo contributi qualificati per la definizione degli obiettivi dell'impresa (…). Lavoratori che, nell'ambito delle sole direttive strategiche previste per il settore di appartenenza, impostano, sviluppano e realizzano, con ampia autonomia e capacità propositiva ed approfondita conoscenza delle connessioni tra il proprio settore e quelli correlati, studi, progetti e piani per il raggiungimento degli obiettivi dell'impresa, fornendo un adeguato supporto alla soluzione dei problemi, pianificando interventi e controllandone i risultati, ottimizzando le risorse umane e/o tecniche e/o finanziarie loro affidate, ricercando e utilizzando se del caso, metodologie o sistemi innovativi, coordinando, ove necessario, una
o più unità tecnico-produttive e/o di servizi; ovvero lavoratori che, nell'ambito delle sole direttive strategiche previste per il settore di appartenenza, per l'elevato grado di specializzazione sono preposti alla ricerca e alla definizione di importanti studi di progettazione relativi al settore di appartenenza, verificando, anche attraverso il supporto delle competenti funzioni aziendali, la fattibilità, la validità tecnica e l'economicità delle alternative, garantendo l'appropriato supporto,
8 attraverso tutti i necessari elementi di valutazione, sia in fase d'impostazione sia in quella di sperimentazione e realizzazione dei progetti stessi, nell'ambito di un coordinamento interfunzionale, controllandone la regolare esecuzione e rispondendo dei risultati”, ossia proprio le mansioni svolte dal ricorrente.
Conseguentemente al riconoscimento del superiore inquadramento contrattuale, la società convenuta va condannata al pagamento, in favore del ricorrente, a titolo di differenze retributive, della somma di euro 51.125,30 lordi, oltre euro 3.787,06 lordi a titolo di incidenza sul T.F.R., secondo i conteggi predisposti dall'Ufficio Vertenze
CISL dei Laghi (doc. n. 13), di cui si condivide il calcolo in assenza di specifica contestazione, stante la contumacia della società. Su tali somme sommo dovute gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Trattenute operate dal datore di lavoro
Quanto all'importo netto di euro 9.584,85 trattenuto dalla società a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, si rileva che il lavoratore, con missiva del
25.9.2018 aveva avvisato il datore di lavoro della volontà di rassegnare le dimissioni “per aver raggiunto i requisiti di pensionamento” (doc. n. 3), eseguendo poi concretamente la relativa procedura telematica in data 11.12.2018 e con decorrenza dal successivo 1.1.20219. Il ricorrente ha specificato che, in assenza di contestazioni da controparte, si era ingenerato in lui un legittimo affidamento sulla correttezza del procedimento seguito per dimettersi, dando atto di avere lavorato durante il periodo di preavviso. non costituendosi in giudizio, non Controparte_1
ha fornito prove in senso contrario. Deve, conseguentemente, dichiararsi il diritto del lavoratore a ottenere la restituzione dell'importo sopra indicato.
Deve dichiararsi, altresì, il diritto del sig. a vedersi restituite le somme Pt_1
nette di euro 10.849,65 a titolo di “trattenuta anticipo spese tra”, di euro 8.480,00 quale “trattenuta anticipo competenze” e di euro 9.387,68 quale “trattenuta per anticipo trasferta”. Parte ricorrente ha sostenuto che la società non ha mai
9 dettagliato le ragioni delle suddette trattenute. Anche in questo caso il datore di lavoro, sul quale incombeva la prova della legittimità delle trattenute effettuate sulle buste paga del lavoratore del mese di gennaio 2019 (doc. n. 2), non costituendosi in giudizio, non ha fornito alcuna prova della legittimità delle stesse.
La società convenuta va, pertanto, condanna alla restituzione, in favore del ricorrente, della complessiva somma netta di 38.302,18, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Il ricorso deve essere, pertanto, integralmente accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza in applicazione del disposto di cui all'art. 91 c.p.c. e vanno poste a carico della società convenuta contumace, come liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
nella contumacia della società convenuta, così provvede:
- dichiara il diritto del ricorrente all'inquadramento nel 7° livello del CCNL Industria
Metalmeccanica a decorrere dal 2002 e, per l'effetto,
- condanna a corrispondere allo stesso, a titolo di differenze Controparte_1
retributive, l'importo di euro 51.125,30 lordi, oltre euro 3.787,06 lordi a titolo di incidenza sul T.F.R., oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
- dichiara il diritto del ricorrente alla restituzione degli importi trattenuti da CP_1
a titolo di indennità sostitutiva del preavviso pari a euro 9.584,85 netti, di
[...]
“trattenuta anticipo spese tra” pari a euro 10.849,65 netti, di “trattenuta anticipo competenze” pari a euro 8.480,00 netti, di “rec. anticipo trasferta” pari a euro
9.387,68 netti, e, per l'effetto,
- condanna la società convenuta a corrispondere al ricorrente, per tali titoli,
l'importo complessivo di euro 38.302,18 netti, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
10 - condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente per complessivi 6.700,00 euro per compensi, oltre spese generali al
15%, iva e cpa, oltre euro 379,50 relative al contributo unificato.
Busto Arsizio, 4 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Francesca La Russa
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
-Sezione Lavoro-
Il Tribunale di Busto Arsizio, in persona del giudice del lavoro dott.ssa Francesca
La Russa, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al n. 1640/2023 R.G.L., promossa da
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Gianmaria Monico e Michele Parte_1
Pedretti ed elettivamente domiciliato presso il loro studio, per procura in atti ricorrente
contro in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
convenuta contumace
Oggetto: superiore inquadramento contrattuale, differenze retributive, restituzione di somme trattenute
Conclusioni del ricorrente: come in atti.
Fatto e diritto
Il ricorrente, con ricorso iscritto a ruolo generale telematico l'11.12.2023, ha esposto di essere stato assunto da (già con Controparte_1 CP_2
1 decorrenza dal 23.8.1977, qualifica di operaio e iniziale inquadramento al 2° livello del CCNL Metalmeccanici. Ha riferito di essere stato successivamente inquadrato, dopo diverse modifiche, come impiegato al 5° livello del CCNL Industria
Metalmeccanica e, infine, al 6° (come riscontrabile nei cedolini - doc. n. 2). Il rapporto di lavoro si è interrotto per effetto delle dimissioni del lavoratore, comunicate alla società con lettera del 25.9.2018 e poi rassegnate telematicamente l'11.12.2018, con decorrenza dall'1.1.2019 (doc. nn. 3-4).
Ha specificato di aver svolto gran parte della propria attività lavorativa in trasferta in
Paesi esteri, occupandosi di vari compiti tra cui, nel 1985, della rimessa in efficienze degli elicotteri modello CH-47C dell' , effettuando Controparte_3
anche centinaia di ore di volo necessarie al bilanciamento dei rotori;
dopo alcuni periodi in Grecia, Egitto e Marocco, nel 1991, ha fatto parte del team che ha discusso, negoziato e concluso un contratto con l'Iran; dal 1993 al 1996 è stato nominato “Vendor Support Manager” per i fornitori di parti di ricambio italiane dell'elicottero EH-101, prodotto insieme all'azienda Inglese Westland;
dal 1996 al Contr 2001 è stato in Belgio presso ( dove si è Controparte_5
occupato, in un primo momento, dell'integrale gestione degli ordini ricevuti dai clienti per le parti di ricambio e, successivamente, con la realizzazione a Bierset di un centro manutentivo e di riparazione dei prodotti Agusta;
nel 2000, ha seguito un corso specifico per la manutenzione (“A 109 E AIRFRAME MAINTENENCE
COURSE) e conseguito un attestato di competenza (“declaration of competence”) relativamente a numerosi modelli (doc. 4); dal 2002 fino al 2009, ha CP_2
lavorato nel Regno Unito come rappresentate tecnico per l'elicottero EH-101 (il modello di punta della produzione in quel periodo), presso la nella CP_6
base di Culdrose in Cornovaglia, svolgendo compiti particolarmente importanti in quanto presupponevano il riconoscimento della c.d. “Design Autorithy”, ovvero l'attribuzione di quei compiti e di quei poteri necessari a divenire il punto di riferimento dei gruppi che facevano capo alla predetta base (tanto della RAF che
2 della per un totale di circa cinquanta elicotteri); con note del 22 aprile CP_6
2002 e 4 luglio 2005 (doc. nn. 6-7) è stato nominato Rappresentante Tecnico
(“Techinical Representative”) presso la base di Culdrose, con il compito di diventare il punto focale di riferimento (“focal point”) dei diversi reparti e con piena autonomia per la soluzione delle problematiche “minori” mentre, per quelle maggiori, avrebbe dovuto raccordarsi con l'Ingegnere Capo del Progetto;
dal 2010 al 2015, è stato inviato negli Emirati Arabi Uniti come responsabile del cliente Abu
AB ON, a cui si sono successivamente aggiunti tutti clienti presenti sul territorio della Giordania e del Libano (doc. n. 10); rientrato in Italia nel 2015, è stato inviato presso la base dell'Aeronautica Militare Italiana di Cervia dove ha operato fino alla data delle dimissioni ed al successivo pensionamento, sempre con compiti relativi alla manutenzione tecnica ed alla logistica.
In ragione delle mansioni svolte, il ricorrente ha dato atto di avere richiesto l'inquadramento nel superiore livello VII e che l'unico riconoscimento ottenuto è stato un incremento retributivo di lire 2.500.000 annue lorde a decorrere dall'1.11.1999, erogato dall'azienda sotto forma di superminimo non assorbibile, così qualificato nei cedolini paga.
Ha chiesto, pertanto, accertarsi e dichiararsi che lo stesso ha svolto, quantomeno dal 2002 o dalla diversa data ritenuta di giustizia, mansioni corrispondenti al 7° livello del CCNL Industria Metalmeccanica e, per l'effetto, il suo diritto al superiore livello di inquadramento contrattuale. Ha conseguentemente domandato la condanna della società alla corresponsione, in suo favore, a titolo Controparte_1
di differenze retributive, dell'importo di euro 51.125,30 lordi, oltre euro 3.787,06 lordi a titolo di incidenza sul T.F.R., come conteggi (doc. n. 13) e/o i diversi importi, maggiori o minori, accertati in corso di causa e ritenuti equi e di giustizia.
Il ricorrente ha specificato, inoltre, che la società convenuta ha operato nei suoi confronti le seguenti trattenute: euro 9.584,85 netti a titolo di indennità sostitutiva del mancato preavviso, pur lavorato;
euro 10.849,65 netti a titolo di “trattenuta
3 anticipo spese tra”, probabilmente relativa a spese mediche per il periodo novembre 2009 - gennaio 2013; euro 8.480,00 netti a titolo di “trattenuta anticipo competenze”, probabilmente corrispondente a un deposito cauzionale anticipato da direttamente al lavoratore e relativo all'immobile che il dipendente, Controparte_1
per ragioni di lavoro, aveva preso in affitto ad Abu AB (con il consenso e l'approvazione del datore di lavoro) e che, al termine del contratto, è stato però trattenuto dai proprietari dell'immobile; euro 9.387,68 netti a titolo di “trattenuta per anticipo trasferta” che non risulta elargita dalle buste paga.
Il ricorrente, pertanto, ha chiesto la restituzione di tali somme, con condanna della convenuta a corrispondergli l'importo complessivo di euro Controparte_1
38.302,18 netti e/o il diverso importo, maggiore o minore, accertato in corso di causa e/o ritenuto equo e di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.
La società convenuta non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace.
Ammessa ed espletata la prova orale, all'esito dell'odierna udienza di discussione, la causa viene decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Inquadramento contrattuale
È provato documentalmente che la convenuta, con note del 22 aprile 2002 e del 4 luglio 2005 (doc. nn. 6 e 7), aveva nominato il sig. quale rappresentante Pt_1
tecnico (“Technical Representative”) presso la base di Culdrose, col compito di diventare punto focale di riferimento (“focal point”) dei diversi reparti e con piena autonomia per la soluzione di problematiche minori, mentre per le maggiori avrebbe dovuto raccordarsi con l'Ingegnere Capo del Progetto.
La genuinità dei suddetti allegati è stata confermata dai testi escussi (cap. 10), dipendenti della società convenuta dal 2002 al 2024 e dal 1979 al 2019.
4 In particolare, i testimoni hanno confermato che:
- il ricorrente ha lavorato dal 2002 al 2009 nel Regno Unito, come rappresentante tecnico per l'elicottero EH-101 (cap. 8);
- al lavoratore era stata conferita la c.d. “Design Autorithy”, ossia l'attribuzione dei compiti e dei poteri necessari a divenire il punto di riferimento dei gruppi che facevano capo alla base di Culdrose, per un totale di circa cinquanta elicotteri (cap.
9), con precisazione di uno dei testi che i velivoli aerei erano complessivamente 42
e che la Design Autorithy era riferita alla , ma non alla RAF;
CP_6
- il ricorrente interveniva con il proprio team per risolvere problematiche di manutenzione minori di “primo livello”, normalmente gestite dalla e per CP_6
le quali il ricorrente forniva supporto, e di “secondo livello”, attinenti a questioni tecniche anche molto complesse, non richiedenti attività di integrale revisione dell'elicottero (queste ultime ricadenti invece nel terzo livello e per le quali era richiesto l'ulteriore apporto dei responsabili del progetto - cap. 11-12);
- il lavoratore operava affiancato dai sigg.ri e , che Parte_2 Parte_3
riportavano e rispondevano direttamente al primo, che controfirmava ogni loro comunicazione (cap. 13);
- nel predetto periodo il ricorrente si occupava dell'individuazione delle problematiche tecniche e di fornire le soluzioni su cui poi lavoravano i colleghi, e che presso la base di Culdrose aveva elaborato e reso operative (sottoscrivendole) delle procedure di riparazione, progettato e messo in opera interventi di manutenzione straordinaria diversi da quelli standard previsti dal manuale, ideato procedure da aggiungere a quest'ultimo anche attraverso la produzione della relativa documentazione tecnica (schemi e disegni), come anche indicato nel doc.
n. 8 agli atti (cap. 14 e 15).
Con riferimento ai successivi capitoli, l'escussione testimoniale ha confermato che:
5 - alcune delle procedure di cui al punto precedente sono passate al vaglio e all'approvazione della casa madre, in quanto di un livello tecnico superiore (cap.
16);
- dal punto di vista tecnico, a parte la predisposizione di procedure, il lavoro quotidiano del sig. consisteva nel suggerire soluzioni per risolvere Pt_1
eventuali problematiche, seguendo tutti gli aspetti tecnico logistici quali l'individuazione dei pezzi di ricambio necessari, ordini e approvvigionamento, mentre l'intervento tecnico era eseguito da altri (cap. 17);
- dal 2010 al 2015 il ricorrente è stato inviato negli Emirati Arabi Uniti come responsabile del cliente Abu AB ON, a cui si sono successivamente aggiunti i clienti presenti sul territorio della Giordania e del Libano, e che per tale periodo ha continuato a occuparsi delle questioni tecniche e logistiche relative al settore della manutenzione dei prodotti della datrice (cap. 21 e 22);
- per Abu AB ON ha svolto sempre le stesse mansioni, ma senza collaboratori diretti (a differenza di quanto avvenuto a Culdrose), lavorando per clienti civili e non militari, quindi senza la “Design Autority” (cap. 23);
- nell'ultimo periodo di lavoro ad Abu AB, si era occupato anche del recupero di crediti verso gli stessi clienti, nonostante ivi operassero già due dirigenti commerciali di riuscendo a recuperare alcuni milioni di euro (cap. Controparte_1
24 e 25).
Parte convenuta, non costituendosi in giudizio, non ha smentito la ricostruzione dei fatti come emersa dall'escussione testimoniale.
Considerato, pertanto, il fatto che il lavoratore aveva acquisito un'esperienza pluriennale (lavorando per la convenuta dal lontano 1977), venendo preposto al coordinamento di un servizio fondamentale per la realizzazione degli obiettivi aziendali, occupandosi di compiti di pianificazione e logistica e coordinandosi con altri dipendenti, nonché sviluppando procedure di riparazione e manutenzione
6 innovative, deve dichiararsi il diritto dello stesso all'inquadramento nel 7° livello del
CCNL di settore, con decorrenza dall'anno 2002 attesa la formale nomina di
Rappresentante Tecnico (“Techinical Representative”) presso la base di Culdrose, con il compito di diventare il punto focale di riferimento (“focal point”) dei diversi reparti e con piena autonomia per la soluzione delle problematiche “minori”.
Si rileva al riguardo che nel 6° livello del CCNL Metalmeccanici, nel quale il ricorrente era formalmente inquadrato al momento delle dimissioni, rientrano: “- i lavoratori, sia tecnici che amministrativi che, con specifica collaborazione, svolgono funzioni direttive che richiedono particolare preparazione e capacità professionale, con discrezionalità di poteri e con facoltà di decisione ed autonomia di iniziativa nei limiti delle sole direttive generali loro impartite. Lavoratori che svolgono, nell'ambito della loro attività e sulla base di indicazioni generali, compiti di assistenza raccogliendo e selezionando dati e notizie provenienti da varie fonti elaborandone sintesi per sistemare e completare, in forma corretta e sintetica, eventuali proposte di soluzione dei problemi e svolgono compiti di collegamento fra l'ente in cui operano ed altri enti aziendali o esterni, diramano su preciso mandato disposizioni
o istruzioni operative;
ovvero lavoratori che su indicazioni e anche avvalendosi di documentazioni esistenti quali glossari tecnici e pubblicazioni specializzate, traducono in forma corretta, testi impegnativi a carattere specializzato, da o in una
o più lingue estere, svolgendo, ove richiesto, interventi di interpretariato (non simultaneo)”.
Rientrano invece nel 7° livello “i lavoratori che, oltre alle caratteristiche indicate nella declaratoria della 6ª categoria ed a possedere notevole esperienza acquisita a seguito di prolungato esercizio delle funzioni, siano preposti ad attività di coordinamento di servizi, uffici, enti produttivi, fondamentali dell'azienda o che svolgono attività di alta specializzazione ed importanza ai fini dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi aziendali. Lavoratori che, sulla base delle sole direttive generali, realizzano, nell'ambito del loro
7 campo di attività, con la necessaria conoscenza dei settori correlati, studi di progettazione o di pianificazione operativa per il conseguimento degli obiettivi aziendali provvedendo alla loro impostazione e al loro sviluppo, realizzandone i relativi piani di lavoro, ricercando ove necessario sistemi e metodologie innovative e, se del caso, coordinando altri lavoratori. Ad esempio: Progettista di complessi - Specialista di sistemi di elaborazione dati -
Specialista di pianificazione aziendale (…) - Specialista di approvvigionamenti - i lavoratori che svolgono con carattere di continuità, con un grado elevato di capacità gestionale, organizzativa, professionale, funzioni organizzativamente articolate di rilevante importanza e responsabilità, ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi dell'impresa, per attività di alta specializzazione, di coordinamento e gestione, e/o ricerca e progettazione, in settori fondamentali dell'impresa, fornendo contributi qualificati per la definizione degli obiettivi dell'impresa (…). Lavoratori che, nell'ambito delle sole direttive strategiche previste per il settore di appartenenza, impostano, sviluppano e realizzano, con ampia autonomia e capacità propositiva ed approfondita conoscenza delle connessioni tra il proprio settore e quelli correlati, studi, progetti e piani per il raggiungimento degli obiettivi dell'impresa, fornendo un adeguato supporto alla soluzione dei problemi, pianificando interventi e controllandone i risultati, ottimizzando le risorse umane e/o tecniche e/o finanziarie loro affidate, ricercando e utilizzando se del caso, metodologie o sistemi innovativi, coordinando, ove necessario, una
o più unità tecnico-produttive e/o di servizi; ovvero lavoratori che, nell'ambito delle sole direttive strategiche previste per il settore di appartenenza, per l'elevato grado di specializzazione sono preposti alla ricerca e alla definizione di importanti studi di progettazione relativi al settore di appartenenza, verificando, anche attraverso il supporto delle competenti funzioni aziendali, la fattibilità, la validità tecnica e l'economicità delle alternative, garantendo l'appropriato supporto,
8 attraverso tutti i necessari elementi di valutazione, sia in fase d'impostazione sia in quella di sperimentazione e realizzazione dei progetti stessi, nell'ambito di un coordinamento interfunzionale, controllandone la regolare esecuzione e rispondendo dei risultati”, ossia proprio le mansioni svolte dal ricorrente.
Conseguentemente al riconoscimento del superiore inquadramento contrattuale, la società convenuta va condannata al pagamento, in favore del ricorrente, a titolo di differenze retributive, della somma di euro 51.125,30 lordi, oltre euro 3.787,06 lordi a titolo di incidenza sul T.F.R., secondo i conteggi predisposti dall'Ufficio Vertenze
CISL dei Laghi (doc. n. 13), di cui si condivide il calcolo in assenza di specifica contestazione, stante la contumacia della società. Su tali somme sommo dovute gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Trattenute operate dal datore di lavoro
Quanto all'importo netto di euro 9.584,85 trattenuto dalla società a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, si rileva che il lavoratore, con missiva del
25.9.2018 aveva avvisato il datore di lavoro della volontà di rassegnare le dimissioni “per aver raggiunto i requisiti di pensionamento” (doc. n. 3), eseguendo poi concretamente la relativa procedura telematica in data 11.12.2018 e con decorrenza dal successivo 1.1.20219. Il ricorrente ha specificato che, in assenza di contestazioni da controparte, si era ingenerato in lui un legittimo affidamento sulla correttezza del procedimento seguito per dimettersi, dando atto di avere lavorato durante il periodo di preavviso. non costituendosi in giudizio, non Controparte_1
ha fornito prove in senso contrario. Deve, conseguentemente, dichiararsi il diritto del lavoratore a ottenere la restituzione dell'importo sopra indicato.
Deve dichiararsi, altresì, il diritto del sig. a vedersi restituite le somme Pt_1
nette di euro 10.849,65 a titolo di “trattenuta anticipo spese tra”, di euro 8.480,00 quale “trattenuta anticipo competenze” e di euro 9.387,68 quale “trattenuta per anticipo trasferta”. Parte ricorrente ha sostenuto che la società non ha mai
9 dettagliato le ragioni delle suddette trattenute. Anche in questo caso il datore di lavoro, sul quale incombeva la prova della legittimità delle trattenute effettuate sulle buste paga del lavoratore del mese di gennaio 2019 (doc. n. 2), non costituendosi in giudizio, non ha fornito alcuna prova della legittimità delle stesse.
La società convenuta va, pertanto, condanna alla restituzione, in favore del ricorrente, della complessiva somma netta di 38.302,18, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Il ricorso deve essere, pertanto, integralmente accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza in applicazione del disposto di cui all'art. 91 c.p.c. e vanno poste a carico della società convenuta contumace, come liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
nella contumacia della società convenuta, così provvede:
- dichiara il diritto del ricorrente all'inquadramento nel 7° livello del CCNL Industria
Metalmeccanica a decorrere dal 2002 e, per l'effetto,
- condanna a corrispondere allo stesso, a titolo di differenze Controparte_1
retributive, l'importo di euro 51.125,30 lordi, oltre euro 3.787,06 lordi a titolo di incidenza sul T.F.R., oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
- dichiara il diritto del ricorrente alla restituzione degli importi trattenuti da CP_1
a titolo di indennità sostitutiva del preavviso pari a euro 9.584,85 netti, di
[...]
“trattenuta anticipo spese tra” pari a euro 10.849,65 netti, di “trattenuta anticipo competenze” pari a euro 8.480,00 netti, di “rec. anticipo trasferta” pari a euro
9.387,68 netti, e, per l'effetto,
- condanna la società convenuta a corrispondere al ricorrente, per tali titoli,
l'importo complessivo di euro 38.302,18 netti, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
10 - condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente per complessivi 6.700,00 euro per compensi, oltre spese generali al
15%, iva e cpa, oltre euro 379,50 relative al contributo unificato.
Busto Arsizio, 4 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Francesca La Russa
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