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Sentenza 31 maggio 2025
Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 31/05/2025, n. 831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 831 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
n. 1429/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo PULVIRENTI Presidente dott.ssa Sandra LEVANTI Giudice dott.ssa Emanuela Antonia FAVARA Giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1429 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, introdotta con ricorso per separazione personale dei coniugi promosso
[...]
(C.F. ), nata a [...] in data [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Platania, giusta procura in atti,
ricorrente
NEI CONFRONTI DI
(C.F. )), nato a [...] il [...], rappresentato e Controparte_1 C.F._2
difeso dagli avv.ti Emanuele Spadaro e Sanfilippo Dario, giusta procura in atti;
resistente
RILEVATO E RITENUTO CHE
pagina 1 di 4 - Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a Modica, in data 3/9/2012, trascritto nel
Registri degli Atti di matrimonio del Comune predetto al n. 160, parte II, serie A, Ufficio 1, dell'anno 2012; Per
- Dall'unione sono nate le figlie (Modica, 31.05.2013) e (Modica, 18.2.2015); Per_2
- ha presentato ricorso per separazione giudiziale il Parte_1
23/05/2024;
- Si è costituito in giudizio con propria comparsa di risposta;
Controparte_1
- All'udienza del 20/02/2025 i coniugi, assistiti dai rispettivi procuratori, hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo in ordine alle condizioni della separazione e il Giudice Delegato ha disposto la trasformazione del rito ai sensi dell'art. 473-bis. 51 c.p.c., rimettendo la causa in decisione;
- L'accordo, sottoscritto personalmente dalle parti e dai difensori all'udienza predetta, prevede che la separazione dei coniugi proceda alle condizioni di seguito riportate:
- “affidamento congiunto dei figli ad entrambi i genitori, con designazione del genitore collocatario nella persona della sig.ra Pt_1
- assegnazione della casa coniugale (sita in Modica. Via Pirato Quartarella, sn) alla sig.ra
Pt_1
- le utenze della casa coniugale andranno volturate a nome della sig.ra Pt_1
- il sig. porterà con sé i suoi abiti, i suoi libri nonché i mobili facenti parte della stanza CP_1 adibita a proprio studio all'interno della casa coniugale (nello specifico: una scrivania, una cassettiera ed una libreria) in data da concordare con la sig.ra Pt_1
- il resto degli arredi nonché i mobili di famiglia (quest'ultimi nello specifico: un cassettone primi anni '800 con lastra in pece originale, un cassettone primi anni '800 con lastra in marmo originale, un letto singolo in ferro battuto fine '800, una cassapanca stile modicano fine '800, una cassapanca stile centro Italia '800 n 1 cassettone primi '900, una libreria e una scrivania) rimarranno all'interno della casa coniugale;
- modalità del diritto di visita del sig. secondo le modalità già concordate per le vie brevi CP_1
tra le parti: permanenza delle figlie col padre due giorni di ogni settimana (lunedì e martedì compreso il pernotto), un fine settimana alternato, alternati Natale, capodanno, Pasqua e
Lunedì dell'Angelo nonché 15 giorni consecutivi durante l'estate; considerando, però, i molteplici impegni professionali delle parti, le stesse si impegnano a concordare giorni diversi se dovesse sorgere la necessità;
pagina 2 di 4 - corresponsione dell'assegno di mantenimento in favore delle figlie per un ammontare totale pari ad euro 1.500,00 (millecinquecento/00) posto a carico del sig. , che dovrà essere CP_1
versato entro e non oltre giorno 5 di ogni mese eccetto per il mese di febbraio 2025 in cui la somma a titolo di mantenimento verrà versata entro il 20 febbraio 2025;
- le spese straordinarie saranno poste a carico di entrambi i genitori in egual misura e, dunque, nella misura del 50% cadauno;
- l'autovettura Audi Q3, attualmente in uso alla sig.ra ed intestata alla suocera, verrà Pt_1
trasferita alla sig.ra senza pagamento di alcun corrispettivo, escluse le spese Pt_1
finalizzate al passaggio di proprietà che saranno poste a carico di quest'ultima;
- spese del procedimento interamente compensate”.
Il P.M. in sede nulla ha opposto;
Preso atto del fatto che la convivenza tra i coniugi non può proseguire in ragione delle doglianze espresse dagli stessi, i quali sono comparsi all'udienza del 20/02/2025 e hanno insistito nella pronuncia della loro separazione alle condizioni di cui all'accordo versato in atti;
ritenuto che l'accordo sopra riportato può recepirsi, in quanto le condizioni ivi previste non contrastano con gli interessi delle figlie minori, né con diritti indisponibili, né, ancora, risultano contrarie a norme imperative o di ordine pubblico;
ritenuto di non dovere provvedere sulle spese di lite, in considerazione dell'accordo raggiunto tra le parti;
PQM
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 1429/2024, con l'intervento del Pubblico Ministero in sede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, uniti in matrimonio a Modica il 3/9/2012, il cui atto è stato trascritto nei registri degli CP_1
atti di matrimonio del comune di Modica al n. 160, parte II, serie A, Ufficio 1, dell'anno 2012;
- omologa le condizioni, concordate dalle parti, relative alle figlie ed ai rapporti economici, provvedendo in conformità;
- prende atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti;
- manda la Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di Modica ai sensi degli artt. 10 legge n. 898/1970 e 69 D.P.R.
n.396/2000;
pagina 3 di 4 - ordina all'Ufficiale di stato civile del comune di Modica di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- Compensa tra le parti le spese processuali.
- Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 5.5.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Emanuela A. Favara dott. Massimo Pulvirenti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo PULVIRENTI Presidente dott.ssa Sandra LEVANTI Giudice dott.ssa Emanuela Antonia FAVARA Giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1429 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, introdotta con ricorso per separazione personale dei coniugi promosso
[...]
(C.F. ), nata a [...] in data [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Platania, giusta procura in atti,
ricorrente
NEI CONFRONTI DI
(C.F. )), nato a [...] il [...], rappresentato e Controparte_1 C.F._2
difeso dagli avv.ti Emanuele Spadaro e Sanfilippo Dario, giusta procura in atti;
resistente
RILEVATO E RITENUTO CHE
pagina 1 di 4 - Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a Modica, in data 3/9/2012, trascritto nel
Registri degli Atti di matrimonio del Comune predetto al n. 160, parte II, serie A, Ufficio 1, dell'anno 2012; Per
- Dall'unione sono nate le figlie (Modica, 31.05.2013) e (Modica, 18.2.2015); Per_2
- ha presentato ricorso per separazione giudiziale il Parte_1
23/05/2024;
- Si è costituito in giudizio con propria comparsa di risposta;
Controparte_1
- All'udienza del 20/02/2025 i coniugi, assistiti dai rispettivi procuratori, hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo in ordine alle condizioni della separazione e il Giudice Delegato ha disposto la trasformazione del rito ai sensi dell'art. 473-bis. 51 c.p.c., rimettendo la causa in decisione;
- L'accordo, sottoscritto personalmente dalle parti e dai difensori all'udienza predetta, prevede che la separazione dei coniugi proceda alle condizioni di seguito riportate:
- “affidamento congiunto dei figli ad entrambi i genitori, con designazione del genitore collocatario nella persona della sig.ra Pt_1
- assegnazione della casa coniugale (sita in Modica. Via Pirato Quartarella, sn) alla sig.ra
Pt_1
- le utenze della casa coniugale andranno volturate a nome della sig.ra Pt_1
- il sig. porterà con sé i suoi abiti, i suoi libri nonché i mobili facenti parte della stanza CP_1 adibita a proprio studio all'interno della casa coniugale (nello specifico: una scrivania, una cassettiera ed una libreria) in data da concordare con la sig.ra Pt_1
- il resto degli arredi nonché i mobili di famiglia (quest'ultimi nello specifico: un cassettone primi anni '800 con lastra in pece originale, un cassettone primi anni '800 con lastra in marmo originale, un letto singolo in ferro battuto fine '800, una cassapanca stile modicano fine '800, una cassapanca stile centro Italia '800 n 1 cassettone primi '900, una libreria e una scrivania) rimarranno all'interno della casa coniugale;
- modalità del diritto di visita del sig. secondo le modalità già concordate per le vie brevi CP_1
tra le parti: permanenza delle figlie col padre due giorni di ogni settimana (lunedì e martedì compreso il pernotto), un fine settimana alternato, alternati Natale, capodanno, Pasqua e
Lunedì dell'Angelo nonché 15 giorni consecutivi durante l'estate; considerando, però, i molteplici impegni professionali delle parti, le stesse si impegnano a concordare giorni diversi se dovesse sorgere la necessità;
pagina 2 di 4 - corresponsione dell'assegno di mantenimento in favore delle figlie per un ammontare totale pari ad euro 1.500,00 (millecinquecento/00) posto a carico del sig. , che dovrà essere CP_1
versato entro e non oltre giorno 5 di ogni mese eccetto per il mese di febbraio 2025 in cui la somma a titolo di mantenimento verrà versata entro il 20 febbraio 2025;
- le spese straordinarie saranno poste a carico di entrambi i genitori in egual misura e, dunque, nella misura del 50% cadauno;
- l'autovettura Audi Q3, attualmente in uso alla sig.ra ed intestata alla suocera, verrà Pt_1
trasferita alla sig.ra senza pagamento di alcun corrispettivo, escluse le spese Pt_1
finalizzate al passaggio di proprietà che saranno poste a carico di quest'ultima;
- spese del procedimento interamente compensate”.
Il P.M. in sede nulla ha opposto;
Preso atto del fatto che la convivenza tra i coniugi non può proseguire in ragione delle doglianze espresse dagli stessi, i quali sono comparsi all'udienza del 20/02/2025 e hanno insistito nella pronuncia della loro separazione alle condizioni di cui all'accordo versato in atti;
ritenuto che l'accordo sopra riportato può recepirsi, in quanto le condizioni ivi previste non contrastano con gli interessi delle figlie minori, né con diritti indisponibili, né, ancora, risultano contrarie a norme imperative o di ordine pubblico;
ritenuto di non dovere provvedere sulle spese di lite, in considerazione dell'accordo raggiunto tra le parti;
PQM
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 1429/2024, con l'intervento del Pubblico Ministero in sede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, uniti in matrimonio a Modica il 3/9/2012, il cui atto è stato trascritto nei registri degli CP_1
atti di matrimonio del comune di Modica al n. 160, parte II, serie A, Ufficio 1, dell'anno 2012;
- omologa le condizioni, concordate dalle parti, relative alle figlie ed ai rapporti economici, provvedendo in conformità;
- prende atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti;
- manda la Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di Modica ai sensi degli artt. 10 legge n. 898/1970 e 69 D.P.R.
n.396/2000;
pagina 3 di 4 - ordina all'Ufficiale di stato civile del comune di Modica di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- Compensa tra le parti le spese processuali.
- Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 5.5.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Emanuela A. Favara dott. Massimo Pulvirenti
pagina 4 di 4