TRIB
Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 25/02/2025, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lamezia Terme - sezione unica civile - in composizione monocratica, nella persona del giudice Teresa Valeria Grieco, in funzione di giudice di appello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1451 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2019 e vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 CodiceFiscale_1
Vibo Valentia (VV), viale Kennedy 2/D, presso lo studio dell'avv. Domenico Spasari che lo rappresenta e difende come da procura alle liti in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) in Controparte_1 P.IVA_1
persona del e legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in , CP_2 CP_1 alla Via Gioacchino da Fiore, n. 34 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di;
CP_1
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 480/2019, emessa dal Giudice di Pace di Lamezia Terme il 9.4.2019 e depositata il 18.06.2019, non notificata ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello ritualmente notificato, proponeva parziale gravame Parte_1
avverso la sentenza n. 480/2019 con cui il Giudice di Pace di Lamezia Terme aveva accolto il ricorso proposto dall'utente della strada ed aveva annullato il verbale di contestazione n. 700015482620 elevato dalla Polizia della Strada di l'8.8.2018 per violazione dell'art. 142 c. 7 del codice CP_1 della strada relativamente al fermo amministrativo dell'autocarro Iveco Magirus tg. AZ974NS, con compensazione delle spese di lite. A sostegno della spiegata impugnazione il poneva l'erroneità della sentenza esclusivamente Pt_1
e relativamente alla parte in cui, senza motivazione, il giudice di primo grado aveva disposto la compensazione delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio il assumendo l'infondatezza del gravame poiché ai Controparte_1 sensi dell'art. 92 c.p.c. D.L. 12 settembre 2014, n. 132, la compensazione delle spese di lite poteva essere disposta sia nel caso di novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti sia qualora sussistevano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni per cui chiedeva il rigetto del gravame, con vittoria delle spese di lite.
Nel corso del procedimento di secondo grado non aveva luogo attività istruttoria e, acquisito il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza dell'8.10.2024 (svoltasi mediante il modulo procedimentale della trattazione scritta), con la concessione dei termini di cui agli artt. 190 e 352 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e, pertanto, deve essere accolto per le ragioni che seguono.
Giova ricordare che l'istituto della compensazione delle spese, di cui all'art. 92 comma 2 cod. proc. civ., costituisce la più importante deroga al principio della soccombenza in quanto legittima la compensazione delle spese processuali (ove non sussista reciproca soccombenza), oltre che nei casi di “assoluta novità della questione trattata” o di “mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”, soltanto nelle ipotesi di “gravi ed eccezionali ragioni”, delle quali, tuttavia, il giudice deve dare esplicitamente conto nella motivazione (Cass. Sez. L. n. 21157, 7/8/2019).
Precisa la Suprema Corte che la giustificazione della compensazione delle spese processuali non può essere espressa attraverso enunciazioni astratte e generiche, bensì richiede un'adeguata e puntuale motivazione che illustri le "gravi ed eccezionali ragioni" che hanno determinato tale decisione, pena la configurazione di un vizio di violazione di legge denunciabile in sede di legittimità (Cass. civ., Sez.
I, Ordinanza, 29/01/2025, n. 2081).
In altri termini, considerato che, al di fuori della reciproca soccombenza, il giudice può compensare in tutto o in parte le spese di lite a condizione che esplicitamente individui le “gravi” ed “eccezionali” ragioni, occorre verificare, nel caso di specie, se il Giudice di prime cure, nella piena consapevolezza della disposizione normativa “ratione temporis” applicabile, si sia trincerato o meno dietro una insondabile formula di stile, oppure abbia accertato, proprio come richiede la legge, esplicitamente le
“gravi ed eccezionali ragioni”, riportandosi alla vicenda giudiziale in concreto.
Il sindacato di questo organo giudicante non può tuttavia giungere sino a misurare "gravità ed eccezionalità", al di là delle ipotesi in cui all'affermazione del giudice non corrispondano le evidenze di causa o la giurisprudenza consolidata. Nel caso in esame, nonostante la elasticità della nozione normativa, tale da includere una situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso, l'Ufficio del Giudice di Pace di Lamezia Terme ha, in concreto, stabilito testualmente: “la formula dubitativa nonchè l'esistenza di giurisprudenza, seppur minoritaria, contrastante in merito, costituiscono giustificati motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti”.
Tali affermazioni non risultano adeguate al fine di disapplicare la norma sulla condanna alle spese in caso di soccombenza.
La compensazione delle spese di giudizio richiede un'adeguata motivazione che indichi le ragioni gravi ed eccezionali che la giustifichino, in conformità all'art. 92 cod. proc. civ. (Cass. civ., Sez. II,
Ordinanza, 04/09/2024, n. 23713).
Non può dirsi condivisibile, dunque, la motivazione circa l'esistenza di contrasti in giurisprudenza nella materia oggetto di causa, risultando la stessa una mera formula di stile che non è sufficiente a giustificare la compensazione.
Tanto precisato, deve rilevarsi che, se all'esito del giudizio di primo grado, il Giudice di Pace ha accolto l'opposizione sulla scorta della assenza di prova della notifica dell'atto presupposto al fermo amministrativo, al fine di vagliare la correttezza del procedimento amministrativo, nel disciplinare le spese di lite avrebbe dovuto fare coerente applicazione del principio della soccombenza, avuto riguardo ai motivi di opposizione concretamente spiegati nel caso oggetto del giudizio.
Ed invero, “la soccombenza costituisce un'applicazione del principio di causalità, per il quale non è esente da onere delle spese la parte che col suo comportamento abbia provocato la necessità del processo, prescindendosi dalle ragioni - di merito o processuali - che l'abbiano determinata e dagli specifici motivi di rigetto della loro pretesa, oltre che delle rispettive posizioni processuali assunte da più convenuti ritenuti passivamente legittimati” (Cass. n. 19456/2008 e Cass. n. 20335/2004).
Pertanto, poiché – per come ribadito dalla costante giurisprudenza della Suprema Corte – “ai fini della distribuzione dell'onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6722 del 10/12/1988), non può revocarsi in dubbio che, nel caso di specie, l'amministrazione resistente non potesse essere esonerata dalla rifusione delle spese del giudizio.
Le spese di lite del giudizio di secondo grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, sezione unica civile, in composizione monocratica e nella persona del giudice Teresa Valeria Grieco, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta dal , avverso la sentenza n. 480/2019 del Giudice di Pace di Lamezia Terme, Parte_1
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattese, così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza condanna il
[...]
al pagamento, in favore di delle spese Controparte_3 Parte_1
di lite del primo grado di giudizio che liquida in euro 346,00 per competenze professionali, oltre al rimborso delle spese generali, CPA ed IVA come per legge con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito;
- condanna il al pagamento, in favore di Controparte_3 [...]
delle spese di lite del presente grado di appello che liquida in euro 462,00 per Parte_1
competenze professionali, oltre al rimborso delle spese generali, CPA ed IVA come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito.
Lamezia Terme, 25 febbraio 2025.
Il Giudice
Teresa Valeria Grieco
SEZIONE UNICA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lamezia Terme - sezione unica civile - in composizione monocratica, nella persona del giudice Teresa Valeria Grieco, in funzione di giudice di appello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1451 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2019 e vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 CodiceFiscale_1
Vibo Valentia (VV), viale Kennedy 2/D, presso lo studio dell'avv. Domenico Spasari che lo rappresenta e difende come da procura alle liti in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) in Controparte_1 P.IVA_1
persona del e legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in , CP_2 CP_1 alla Via Gioacchino da Fiore, n. 34 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di;
CP_1
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 480/2019, emessa dal Giudice di Pace di Lamezia Terme il 9.4.2019 e depositata il 18.06.2019, non notificata ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello ritualmente notificato, proponeva parziale gravame Parte_1
avverso la sentenza n. 480/2019 con cui il Giudice di Pace di Lamezia Terme aveva accolto il ricorso proposto dall'utente della strada ed aveva annullato il verbale di contestazione n. 700015482620 elevato dalla Polizia della Strada di l'8.8.2018 per violazione dell'art. 142 c. 7 del codice CP_1 della strada relativamente al fermo amministrativo dell'autocarro Iveco Magirus tg. AZ974NS, con compensazione delle spese di lite. A sostegno della spiegata impugnazione il poneva l'erroneità della sentenza esclusivamente Pt_1
e relativamente alla parte in cui, senza motivazione, il giudice di primo grado aveva disposto la compensazione delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio il assumendo l'infondatezza del gravame poiché ai Controparte_1 sensi dell'art. 92 c.p.c. D.L. 12 settembre 2014, n. 132, la compensazione delle spese di lite poteva essere disposta sia nel caso di novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti sia qualora sussistevano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni per cui chiedeva il rigetto del gravame, con vittoria delle spese di lite.
Nel corso del procedimento di secondo grado non aveva luogo attività istruttoria e, acquisito il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza dell'8.10.2024 (svoltasi mediante il modulo procedimentale della trattazione scritta), con la concessione dei termini di cui agli artt. 190 e 352 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e, pertanto, deve essere accolto per le ragioni che seguono.
Giova ricordare che l'istituto della compensazione delle spese, di cui all'art. 92 comma 2 cod. proc. civ., costituisce la più importante deroga al principio della soccombenza in quanto legittima la compensazione delle spese processuali (ove non sussista reciproca soccombenza), oltre che nei casi di “assoluta novità della questione trattata” o di “mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”, soltanto nelle ipotesi di “gravi ed eccezionali ragioni”, delle quali, tuttavia, il giudice deve dare esplicitamente conto nella motivazione (Cass. Sez. L. n. 21157, 7/8/2019).
Precisa la Suprema Corte che la giustificazione della compensazione delle spese processuali non può essere espressa attraverso enunciazioni astratte e generiche, bensì richiede un'adeguata e puntuale motivazione che illustri le "gravi ed eccezionali ragioni" che hanno determinato tale decisione, pena la configurazione di un vizio di violazione di legge denunciabile in sede di legittimità (Cass. civ., Sez.
I, Ordinanza, 29/01/2025, n. 2081).
In altri termini, considerato che, al di fuori della reciproca soccombenza, il giudice può compensare in tutto o in parte le spese di lite a condizione che esplicitamente individui le “gravi” ed “eccezionali” ragioni, occorre verificare, nel caso di specie, se il Giudice di prime cure, nella piena consapevolezza della disposizione normativa “ratione temporis” applicabile, si sia trincerato o meno dietro una insondabile formula di stile, oppure abbia accertato, proprio come richiede la legge, esplicitamente le
“gravi ed eccezionali ragioni”, riportandosi alla vicenda giudiziale in concreto.
Il sindacato di questo organo giudicante non può tuttavia giungere sino a misurare "gravità ed eccezionalità", al di là delle ipotesi in cui all'affermazione del giudice non corrispondano le evidenze di causa o la giurisprudenza consolidata. Nel caso in esame, nonostante la elasticità della nozione normativa, tale da includere una situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso, l'Ufficio del Giudice di Pace di Lamezia Terme ha, in concreto, stabilito testualmente: “la formula dubitativa nonchè l'esistenza di giurisprudenza, seppur minoritaria, contrastante in merito, costituiscono giustificati motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti”.
Tali affermazioni non risultano adeguate al fine di disapplicare la norma sulla condanna alle spese in caso di soccombenza.
La compensazione delle spese di giudizio richiede un'adeguata motivazione che indichi le ragioni gravi ed eccezionali che la giustifichino, in conformità all'art. 92 cod. proc. civ. (Cass. civ., Sez. II,
Ordinanza, 04/09/2024, n. 23713).
Non può dirsi condivisibile, dunque, la motivazione circa l'esistenza di contrasti in giurisprudenza nella materia oggetto di causa, risultando la stessa una mera formula di stile che non è sufficiente a giustificare la compensazione.
Tanto precisato, deve rilevarsi che, se all'esito del giudizio di primo grado, il Giudice di Pace ha accolto l'opposizione sulla scorta della assenza di prova della notifica dell'atto presupposto al fermo amministrativo, al fine di vagliare la correttezza del procedimento amministrativo, nel disciplinare le spese di lite avrebbe dovuto fare coerente applicazione del principio della soccombenza, avuto riguardo ai motivi di opposizione concretamente spiegati nel caso oggetto del giudizio.
Ed invero, “la soccombenza costituisce un'applicazione del principio di causalità, per il quale non è esente da onere delle spese la parte che col suo comportamento abbia provocato la necessità del processo, prescindendosi dalle ragioni - di merito o processuali - che l'abbiano determinata e dagli specifici motivi di rigetto della loro pretesa, oltre che delle rispettive posizioni processuali assunte da più convenuti ritenuti passivamente legittimati” (Cass. n. 19456/2008 e Cass. n. 20335/2004).
Pertanto, poiché – per come ribadito dalla costante giurisprudenza della Suprema Corte – “ai fini della distribuzione dell'onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6722 del 10/12/1988), non può revocarsi in dubbio che, nel caso di specie, l'amministrazione resistente non potesse essere esonerata dalla rifusione delle spese del giudizio.
Le spese di lite del giudizio di secondo grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, sezione unica civile, in composizione monocratica e nella persona del giudice Teresa Valeria Grieco, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta dal , avverso la sentenza n. 480/2019 del Giudice di Pace di Lamezia Terme, Parte_1
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattese, così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza condanna il
[...]
al pagamento, in favore di delle spese Controparte_3 Parte_1
di lite del primo grado di giudizio che liquida in euro 346,00 per competenze professionali, oltre al rimborso delle spese generali, CPA ed IVA come per legge con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito;
- condanna il al pagamento, in favore di Controparte_3 [...]
delle spese di lite del presente grado di appello che liquida in euro 462,00 per Parte_1
competenze professionali, oltre al rimborso delle spese generali, CPA ed IVA come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito.
Lamezia Terme, 25 febbraio 2025.
Il Giudice
Teresa Valeria Grieco