TAR Venezia, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 125
TAR
Sentenza 20 gennaio 2026

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  • Accolto
    Violazione degli obblighi previsti dal T.U.S.P. in materia di acquisizione di partecipazioni societarie

    La clausola di esonero prevista dall'art. 1, comma 5, del T.U.S.P. si riferisce alle disposizioni che hanno come destinatario diretto le società, non già le amministrazioni pubbliche. Pertanto, anche in caso di partecipazioni in società quotate o controllate da società quotate, le amministrazioni pubbliche rimangono soggette agli obblighi previsti dal T.U.S.P., inclusa la necessità di un atto deliberativo analiticamente motivato e la sua trasmissione all'Autorità.

  • Accolto
    Mancata adozione degli atti deliberativi e comunicazione all'Autorità

    In accoglimento del ricorso, il Comune è condannato ad adeguarsi al parere motivato dell'Autorità, adottando l'atto deliberativo entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza e trasmettendolo all'Autorità.

  • Accolto
    Rifiuto di adeguarsi al parere motivato dell'Autorità

    La sentenza annulla la nota del Comune resistente, ove eventualmente adottata, di riscontro negativo al parere motivato dell'Autorità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Venezia, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 125
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
    Numero : 125
    Data del deposito : 20 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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