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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/03/2025, n. 1809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1809 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 19914 / 2023
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione UNDICESIMA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA TEAMS EX ART. 127 BIS CPC
Nella causa promossa da
con Avv. MAURIZIO CASSARO Parte_1
PARTE ATTRICE opponente
Contro con Avv. MARCO FABIO BONAVOGLIA Controparte_1
PARTE CONVENUTA opposta
Oggi 03/03/2025 ad ore 10 il Giudice Onorario dott. Caterina Gallizia presente in udienza dà atto che la medesima si terrà nelle forme del collegamento audio-video da remoto tramite applicativo Microsoft Teams, ai sensi dell'art. 127 bis cpc.
Dà atto che nella stanza virtuale di cui sopra sono comparsi mediante collegamento audio-video da remoto:
- per l'avv. MAURIZIO CASSARO Parte_1
- per l'avv. MARCO FABIO BONAVOGLIA Controparte_1
e che:
- le Difese di cui sopra presenti nell'aula virtuale si connettono per tutta la durata dell'udienza con funzione audio e video attivi e dichiarano che:
a) non sono collegate con altre persone non legittimate;
b) nella stanza da cui si stanno collegando non sono presenti altre persone non legittimate;
c) sono a conoscenza che è vietata la registrazione della presente udienza.
I procuratori dei ricorrenti danno atto di precisare le conclusioni come da fogli di p.c. e note conclusive in atti a cui si richiamano e concordano nell'essere esonerati dalla lettura, mediante ricollegamento Teams, al termine della Camera di Consiglio il Giudice Onorario all'esito di quanto sopra, si ritira in Camera di Consiglio ai sensi dell'art. 281 sexies cpc esonerando i procuratori dal rimanere collegati ut supra, comunicando che la lettura avverrà mediante deposito telematico della sentenza il Giudice Onorario dott. Caterina Gallizia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Caterina Gallizia ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19914/2023 promossa da:
con Avv. CASSARO MAURIZIO Parte_1
PARTE ATTRICE opponente
Contro con Avv. BONAVOGLIA MARCO FABIO Controparte_1
PARTE CONVENUTA opposta
CONCLUSIONI
Per parte attrice e per parte convenuta: come da rispettivi fogli di precisazione delle conclusioni in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione si è opposta al Decreto ingiuntivo n. 6210/2023 Parte_1
emesso dal Tribunale di Milano per € 18.533,82 per fatture relative a servizi di trasporto e premessa eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Milano ex art. 19 cpc a favore del Tribunale di Torino, sede della convenuta, in assenza di un contratto idoneo a radicare la competenza presso il Tribunale di Milano quale luogo di stipulazione o dell'adempimento o per clausola derogativa, nel merito ha eccepito la carenza di prova del credito ingiunto.
si è difesa in comparsa di costituzione e ha prodotto il contratto- quadro di abbonamento sottoscritto tra le parti il 21 dicembre 2021, contenente clausola derogativa del foro esclusivo di Milano all'art. 13, ha dedotto che i numerosi trasporti eseguiti, mai contestati, erano tutti dettagliati nelle fatture riportanti il codice di abbonamento attribuito dal contratto, ha prodotti i documenti del trasporto e lettere di vettura a campione.
°°°
L'opposizione, risultata infondata, andrà rigettata per quanto segue.
Deve, in primo luogo, respingersi l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata da parte opponente in atto di citazione.
Infatti, premesso che in tema di competenza territoriale nelle cause relative a diritti di obbligazione, la disciplina dettata dall'art. 38 c.p.c. impone al convenuto parte, al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 28
c.p.c., l'onere non solo di indicare in comparsa di risposta il giudice ritenuto competente ma anche di contestare la competenza del giudice adito con riferimento a tutti i criteri concorrenti previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., la cui scelta è rimessa alla discrezione dell'attore, restando, altrimenti, radicata la competenza del Giudice adito, osserva il Tribunale che nel caso di specie, l'eccezione sollevata da parte opponente (convenuta in senso sostanziale) non risulta completa, in particolare non avendo essa contestato tempestivamente la competenza del Tribunale adito con riferimento al criterio di collegamento previsto dall'art. 19, 1°comma, ultima parte, c.p.c.,
(relativo alla presenza, nel circondario del Tribunale, di “uno stabilimento e un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per
l'oggetto della domanda”). Con la conseguenza che la stessa deve ritenersi come non proposta, con radicamento della competenza del
Giudice adito (v. tra molte Cass. n. 20597/2018: “In caso di eccezione di incompetenza territoriale sollevata con riguardo a una persona giuridica, la mancata contestazione nella comparsa di risposta della sussistenza del criterio di collegamento indicato dall'art. 19, comma
1,ultima parte, c.p.c. (cioè dell'inesistenza, nel luogo di competenza del giudice adito, di uno stabilimento e di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio con riferimento all'oggetto della domanda) comporta
l'incompletezza dell'eccezione, rilevabile d'ufficio anche in sede di regolamento di competenza, sicché l'eccezione deve ritenersi come non proposta, con radicamento della competenza del giudice adito”).
In ogni caso, questo Tribunale osserva che la competenza risulta correttamente radicata presso il Tribunale di Milano sia in forza della clausola derogativa del foro in forza dell'art. 13 del contratto, risultata del tutto non contestata, sia quale luogo del domicilio del creditore trattandosi di obbligazione pecuniaria liquida in presenza di contratto risultato del tutto non contestato (Cassazione SSUU n.
17989/2016).
Ciò detto, passando all'esame del merito, questo Tribunale rileva che l'opposizione è risultata affetta da gravi ed insanabili carenze probatorie;
premesso che in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto o per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare soltanto la fonte del suo diritto, limitandosi all'allegazione dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, prova dell'impossibilità a rendere la prestazione, la mancanza di colpa per aver poste in essere tutte le cautele possibili e richiedibili, il caso fortuito o il fatto del terzo (cfr. noto arresto della S.C. del 12.6.2018 n. 15.328, Cass. SU n.
13533/2001, conformi Cass. 22361/2007- Cass.4867/2006- Cass.
18315/2003), in quanto il criterio di riparto degli oneri assertivi e probatori del giudizio è quello derivante dal combinato disposto degli artt. 1218 e 2697 c.c,
ciò premesso si osserva che parte attrice, a ciò onerata, nel primo atto difensivo si è limitata ad una scarna opposizione, risultata del tutto sfornita di produzioni documentali difensive e di contestazioni ante causam.
Non è stata versata in giudizio la memoria n.1 contenenti le eventuali contestazioni in ordine alle produzioni documentali dell'opposta di cui alla comparsa di costituzione;
infine anche le difese svolte dall'opponente in conclusionale sono risultate, oltrechè del tutto infondate, anche tardive per non essere state sollevate tempestivamente e specificatamente nel primo atto difensivo utile, come prescritto in base al principio dell'onus probandi ed al principio di non contestazione (Cass.1540/07-5191/08-13079/08).
In mancanza, opera il principio della non contestazione ai sensi dell'art. 115 cpc.: ex multis Cass. N. 5429/2020 per la quale: “Il principio di non contestazione, pure essendo stato codificato con la modifica dell'art. 115 c.p.c. disposta dalla legge del 2009, era certamente previgente nell'ordinamento quale principio interpretativo, secondo la più che consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass sezione 3ª N. 5356 del 5/3/2009; Cass N. 27596/2008, N. 7074/2006 ecc.) la quale aveva già statuito, prima della novella, che detto principio determina in relazione ai fatti non contestati un effetto vincolante per il giudice, che deve astenersi da qualsivoglia controllo probatorio dei fatti non contestati, acquisiti al materiale processuale, essendo vincolato deve ritenerli sussistenti, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti.
Conseguentemente, ogni qualvolta sia posto a carico di una delle parti un onere di allegazione, l'altra ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo in mancanza il fatto ritenersi pacifico”.
Di fronte poi alla genericità delle difese attoree, questo Tribunale osserva che il principio della contestazione specifica non implica inversione dell'onere della prova in quanto l'onere di cui all'art. 115
c.p.c. non è probatorio, ma onere di allegazione:
la parte non può limitarsi a negare i fatti affermati dalla controparte, ma deve contrastarli in modo specifico indicando altri ed ulteriori fatti positivi che siano con essi incompatibili. Se manca tale indicazione, la contestazione è generica e pertanto il fatto genericamente contestato non ha necessità di prova.
Altrimenti detto, la contestazione specifica ha il compito di delimitare il thema probandum: in definitiva solo con una contestazione specifica, il fatto oggetto di contestazione assurge a fatto oggetto di prova ed ovviamente le conseguenze di una eventuale mancata prova vengono ripartite secondo il criterio generale di cui all'art. 2697 c.c.
Se, al contrario, tale contestazione non viene posta in essere, il fatto non contestato (o contestato genericamente) non ha bisogno di essere provato;
tale principio va poi coordinato con il principio di vicinanza della prova, la specificità della contestazione varierà a seconda della vicinanza del contestatore al fatto da contestare. Conforme
Cassazione n. 27624/2020.
Per contro parte convenuta opposta ha depositato con comparsa di costituzione il contratto- quadro regolarmente sottoscritto da e Pt_1
risultato mai contestato, neppure ante causam (vd. doc.2 fasc. opposta), fatture analitiche riportanti i dati dei vari trasporti eseguiti
(vd. doc.3), lettere di vettura riferite ai numerosi trasporti e riportanti codice del cliente e dati di trasmissione merce (vd. doc.4), documenti, come detto, tutti rimasti privi di specifica e tempestiva contestazione.
In definitiva, l'opposizione risultata infondata dovrà essere rigettata con conseguente conferma del Decreto ingiuntivo, già dichiarato provvisoriamente esecutivo in corso di causa, che acquista definitivamente efficacia esecutiva.
Le spese legali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, avuto riguardo all'attività effettivamente occorsa, assente la fase istruttoria.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
-rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il Decreto ingiuntivo n. 6210/2023 emesso dal Tribunale di Milano
-condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite che sono liquidate in € 3.000 oltre 15%, iva e cpa come per legge
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione a verbale.
Si comunichi Milano, 3/3/2025
Verbale chiuso ad ore 16
Il Giudice Onorario
dott. Caterina Gallizia
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione UNDICESIMA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA TEAMS EX ART. 127 BIS CPC
Nella causa promossa da
con Avv. MAURIZIO CASSARO Parte_1
PARTE ATTRICE opponente
Contro con Avv. MARCO FABIO BONAVOGLIA Controparte_1
PARTE CONVENUTA opposta
Oggi 03/03/2025 ad ore 10 il Giudice Onorario dott. Caterina Gallizia presente in udienza dà atto che la medesima si terrà nelle forme del collegamento audio-video da remoto tramite applicativo Microsoft Teams, ai sensi dell'art. 127 bis cpc.
Dà atto che nella stanza virtuale di cui sopra sono comparsi mediante collegamento audio-video da remoto:
- per l'avv. MAURIZIO CASSARO Parte_1
- per l'avv. MARCO FABIO BONAVOGLIA Controparte_1
e che:
- le Difese di cui sopra presenti nell'aula virtuale si connettono per tutta la durata dell'udienza con funzione audio e video attivi e dichiarano che:
a) non sono collegate con altre persone non legittimate;
b) nella stanza da cui si stanno collegando non sono presenti altre persone non legittimate;
c) sono a conoscenza che è vietata la registrazione della presente udienza.
I procuratori dei ricorrenti danno atto di precisare le conclusioni come da fogli di p.c. e note conclusive in atti a cui si richiamano e concordano nell'essere esonerati dalla lettura, mediante ricollegamento Teams, al termine della Camera di Consiglio il Giudice Onorario all'esito di quanto sopra, si ritira in Camera di Consiglio ai sensi dell'art. 281 sexies cpc esonerando i procuratori dal rimanere collegati ut supra, comunicando che la lettura avverrà mediante deposito telematico della sentenza il Giudice Onorario dott. Caterina Gallizia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Caterina Gallizia ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19914/2023 promossa da:
con Avv. CASSARO MAURIZIO Parte_1
PARTE ATTRICE opponente
Contro con Avv. BONAVOGLIA MARCO FABIO Controparte_1
PARTE CONVENUTA opposta
CONCLUSIONI
Per parte attrice e per parte convenuta: come da rispettivi fogli di precisazione delle conclusioni in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione si è opposta al Decreto ingiuntivo n. 6210/2023 Parte_1
emesso dal Tribunale di Milano per € 18.533,82 per fatture relative a servizi di trasporto e premessa eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Milano ex art. 19 cpc a favore del Tribunale di Torino, sede della convenuta, in assenza di un contratto idoneo a radicare la competenza presso il Tribunale di Milano quale luogo di stipulazione o dell'adempimento o per clausola derogativa, nel merito ha eccepito la carenza di prova del credito ingiunto.
si è difesa in comparsa di costituzione e ha prodotto il contratto- quadro di abbonamento sottoscritto tra le parti il 21 dicembre 2021, contenente clausola derogativa del foro esclusivo di Milano all'art. 13, ha dedotto che i numerosi trasporti eseguiti, mai contestati, erano tutti dettagliati nelle fatture riportanti il codice di abbonamento attribuito dal contratto, ha prodotti i documenti del trasporto e lettere di vettura a campione.
°°°
L'opposizione, risultata infondata, andrà rigettata per quanto segue.
Deve, in primo luogo, respingersi l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata da parte opponente in atto di citazione.
Infatti, premesso che in tema di competenza territoriale nelle cause relative a diritti di obbligazione, la disciplina dettata dall'art. 38 c.p.c. impone al convenuto parte, al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 28
c.p.c., l'onere non solo di indicare in comparsa di risposta il giudice ritenuto competente ma anche di contestare la competenza del giudice adito con riferimento a tutti i criteri concorrenti previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., la cui scelta è rimessa alla discrezione dell'attore, restando, altrimenti, radicata la competenza del Giudice adito, osserva il Tribunale che nel caso di specie, l'eccezione sollevata da parte opponente (convenuta in senso sostanziale) non risulta completa, in particolare non avendo essa contestato tempestivamente la competenza del Tribunale adito con riferimento al criterio di collegamento previsto dall'art. 19, 1°comma, ultima parte, c.p.c.,
(relativo alla presenza, nel circondario del Tribunale, di “uno stabilimento e un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per
l'oggetto della domanda”). Con la conseguenza che la stessa deve ritenersi come non proposta, con radicamento della competenza del
Giudice adito (v. tra molte Cass. n. 20597/2018: “In caso di eccezione di incompetenza territoriale sollevata con riguardo a una persona giuridica, la mancata contestazione nella comparsa di risposta della sussistenza del criterio di collegamento indicato dall'art. 19, comma
1,ultima parte, c.p.c. (cioè dell'inesistenza, nel luogo di competenza del giudice adito, di uno stabilimento e di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio con riferimento all'oggetto della domanda) comporta
l'incompletezza dell'eccezione, rilevabile d'ufficio anche in sede di regolamento di competenza, sicché l'eccezione deve ritenersi come non proposta, con radicamento della competenza del giudice adito”).
In ogni caso, questo Tribunale osserva che la competenza risulta correttamente radicata presso il Tribunale di Milano sia in forza della clausola derogativa del foro in forza dell'art. 13 del contratto, risultata del tutto non contestata, sia quale luogo del domicilio del creditore trattandosi di obbligazione pecuniaria liquida in presenza di contratto risultato del tutto non contestato (Cassazione SSUU n.
17989/2016).
Ciò detto, passando all'esame del merito, questo Tribunale rileva che l'opposizione è risultata affetta da gravi ed insanabili carenze probatorie;
premesso che in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto o per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare soltanto la fonte del suo diritto, limitandosi all'allegazione dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, prova dell'impossibilità a rendere la prestazione, la mancanza di colpa per aver poste in essere tutte le cautele possibili e richiedibili, il caso fortuito o il fatto del terzo (cfr. noto arresto della S.C. del 12.6.2018 n. 15.328, Cass. SU n.
13533/2001, conformi Cass. 22361/2007- Cass.4867/2006- Cass.
18315/2003), in quanto il criterio di riparto degli oneri assertivi e probatori del giudizio è quello derivante dal combinato disposto degli artt. 1218 e 2697 c.c,
ciò premesso si osserva che parte attrice, a ciò onerata, nel primo atto difensivo si è limitata ad una scarna opposizione, risultata del tutto sfornita di produzioni documentali difensive e di contestazioni ante causam.
Non è stata versata in giudizio la memoria n.1 contenenti le eventuali contestazioni in ordine alle produzioni documentali dell'opposta di cui alla comparsa di costituzione;
infine anche le difese svolte dall'opponente in conclusionale sono risultate, oltrechè del tutto infondate, anche tardive per non essere state sollevate tempestivamente e specificatamente nel primo atto difensivo utile, come prescritto in base al principio dell'onus probandi ed al principio di non contestazione (Cass.1540/07-5191/08-13079/08).
In mancanza, opera il principio della non contestazione ai sensi dell'art. 115 cpc.: ex multis Cass. N. 5429/2020 per la quale: “Il principio di non contestazione, pure essendo stato codificato con la modifica dell'art. 115 c.p.c. disposta dalla legge del 2009, era certamente previgente nell'ordinamento quale principio interpretativo, secondo la più che consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass sezione 3ª N. 5356 del 5/3/2009; Cass N. 27596/2008, N. 7074/2006 ecc.) la quale aveva già statuito, prima della novella, che detto principio determina in relazione ai fatti non contestati un effetto vincolante per il giudice, che deve astenersi da qualsivoglia controllo probatorio dei fatti non contestati, acquisiti al materiale processuale, essendo vincolato deve ritenerli sussistenti, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti.
Conseguentemente, ogni qualvolta sia posto a carico di una delle parti un onere di allegazione, l'altra ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo in mancanza il fatto ritenersi pacifico”.
Di fronte poi alla genericità delle difese attoree, questo Tribunale osserva che il principio della contestazione specifica non implica inversione dell'onere della prova in quanto l'onere di cui all'art. 115
c.p.c. non è probatorio, ma onere di allegazione:
la parte non può limitarsi a negare i fatti affermati dalla controparte, ma deve contrastarli in modo specifico indicando altri ed ulteriori fatti positivi che siano con essi incompatibili. Se manca tale indicazione, la contestazione è generica e pertanto il fatto genericamente contestato non ha necessità di prova.
Altrimenti detto, la contestazione specifica ha il compito di delimitare il thema probandum: in definitiva solo con una contestazione specifica, il fatto oggetto di contestazione assurge a fatto oggetto di prova ed ovviamente le conseguenze di una eventuale mancata prova vengono ripartite secondo il criterio generale di cui all'art. 2697 c.c.
Se, al contrario, tale contestazione non viene posta in essere, il fatto non contestato (o contestato genericamente) non ha bisogno di essere provato;
tale principio va poi coordinato con il principio di vicinanza della prova, la specificità della contestazione varierà a seconda della vicinanza del contestatore al fatto da contestare. Conforme
Cassazione n. 27624/2020.
Per contro parte convenuta opposta ha depositato con comparsa di costituzione il contratto- quadro regolarmente sottoscritto da e Pt_1
risultato mai contestato, neppure ante causam (vd. doc.2 fasc. opposta), fatture analitiche riportanti i dati dei vari trasporti eseguiti
(vd. doc.3), lettere di vettura riferite ai numerosi trasporti e riportanti codice del cliente e dati di trasmissione merce (vd. doc.4), documenti, come detto, tutti rimasti privi di specifica e tempestiva contestazione.
In definitiva, l'opposizione risultata infondata dovrà essere rigettata con conseguente conferma del Decreto ingiuntivo, già dichiarato provvisoriamente esecutivo in corso di causa, che acquista definitivamente efficacia esecutiva.
Le spese legali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, avuto riguardo all'attività effettivamente occorsa, assente la fase istruttoria.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
-rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il Decreto ingiuntivo n. 6210/2023 emesso dal Tribunale di Milano
-condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite che sono liquidate in € 3.000 oltre 15%, iva e cpa come per legge
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione a verbale.
Si comunichi Milano, 3/3/2025
Verbale chiuso ad ore 16
Il Giudice Onorario
dott. Caterina Gallizia