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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/03/2025, n. 1528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1528 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, composta dai signori magistrati: dr. Michele Caccese - Presidente dr.ssa Rosanna De Rosa - Consigliere avv. Massimo Vincenzo Rizzi - Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello, iscritta a R.G.N. 4488/2020/CC, avverso la sentenza n. 2276/2019 del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, pubblicata il 30 agosto 2019,
TRA
(C.F.: ), nata a [...] il [...], e Parte_1 CodiceFiscale_1
(C.F.: ), nata a [...] Parte_2 CodiceFiscale_2
il 10.02.1967, rappresentate e difese dall'avv. Renato Lucciardi (C.F.: ; CodiceFiscale_3
PEC: , del foro di Santa Maria Capua Vetere, come da procura Email_1
speciale ad litem apposta su documento informatico separato, congiunto ad altro documento informatico contenente l'atto di citazione d'appello;
APPELLANTE
E
(C.F.: ), nata il [...] a [...], ove risiede Controparte_1 CodiceFiscale_4
alla frazione San Marco in Via Forcella, rappresentata e difesa dall'avv. Girolamo Izzo (C.F.:
[...]
; PEC: , del foro di Santa Maria Capua Vetere, C.F._5 Email_2
come da procura speciale ad litem apposta su documento informatico separato, congiunto ad altro documento informatico contenente la comparsa di risposta d'appello.
APPELLATA-APPELLANTE INCIDENTALE
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. - IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO E LA SENTENZA APPELLATA
1.1. - Con l'atto di citazione ritualmente notificato il 12 marzo 2005, le germane Parte_1
citavano in giudizio, innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere,
[...] Parte_2
, al fine di conseguire: 1) la declaratoria di costituzione della servitù di passaggio Controparte_1
coattiva, ex artt. 1051 e seguenti c.c., a carico del fondo di proprietà della convenuta ed a vantaggio
1 del loro terreno, previa determinazione della giusta indennità; 2) la condanna della convenuta al risarcimento dei danni patiti per l'asserita impossibilità di coltivare il loro fondo.
A sostegno di tale domanda, le attrici allegavano: a) di essere ognuna proprietaria di un distinto terreno, ubicato a Teano (Ce), alla Frazione San Marco, in Via Forcelle, il tutto denominato
“Corticella”, rispettivamente censito al catasto terreni al foglio 90, particella 122, di are 15,35, e particella 206, di are 19,36, confinante col fabbricato di loro proprietà, col fabbricato di
[...]
col suolo di e con la proprietà degli aventi causa da;
b) CP_2 Controparte_1 CP_3
di essere tali distinti appezzamenti di terreno totalmente interclusi rispetto alla strada pubblica, per avere un unico accesso, costituito dall'androne del loro fabbricato, che, essendo largo non più di un metro e venti centimetri, non consente il transito di macchine agricole, al fine di eseguire un'adeguata e corretta coltivazione;
c) di essere l'attrice ed il suo coniuge coltivatori diretti dei Parte_1
loro fondi, che costituiscono l'unico mezzo di sostentamento della famiglia;
d) di avere vanamente richiesto alla convenuta, in via bonaria, la costituzione di una servitù di passaggio sul suolo di proprietà di quest'ultima.
1.2. - Con la comparsa di risposta ritualmente depositata si costituiva in giudizio CP_1
, contestando la pretesa di parte attrice, di cui richiedeva il rigetto, per la sua asserita
[...]
inammissibilità, improponibilità, improcedibilità, pretestuosità ed infondatezza, oltre che per il difetto delle condizioni di cui agli artt. 1051 e 1052 c.c., con la contestuale istanza di condanna delle attrici al pagamento delle spese e dei compensi di lite;
chiedendo, in via subordinata e condizionata all'eventuale accoglimento dell'avversa domanda, l'accoglimento della propria domanda riconvenzionale finalizzata a conseguire la condanna delle attrici al pagamento dell'indennità risarcitoria nella misura di € 100.000,00.
1.3. - Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, espletato l'interrogatorio formale delle stesse, ammessi ed escussi i testimoni addotti, acquisita la relazione peritale del nominato c.t.u., precisate le conclusioni e depositate le comparse conclusionali e le memorie di replica, la causa veniva decisa mediante la sentenza n. 2276/2019, pubblicata il 30 agosto 2019, con la quale il Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere così testualmente disponeva: “RIGETTA le domande proposte dalle attrici;
- CONDANNA le attrici e al pagamento in favore di Parte_1 Parte_2 [...]
delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.900,00, oltre I.V.A. CPA ed accessori CP_1
come per legge con attribuzione al procuratore antistatario. Spese di CTU come liquidate definitivamente a carico di parte attrice.”
In particolare, il primo giudice, sulla scorta degli esiti istruttori, documentali, orali (interpello e testimonianze) e peritali, decideva come da sopra ritrascritto dispositivo, avendo ritenuto che:
2 “… L'accesso con mezzi meccanici (trattori etc) costituisce una necessità per qualunque fondo anche non adibito a coltivazione intensiva purché non si tratti di terreno di piccolissime dimensioni, come nel caso che ci riguarda, cioè tale che sia coltivabile con modalità, a mano o con piccoli attrezzi meccanizzati, consentiti dall'accesso di cui già fruisce. …”
“… che la dimensione minima dei fondi e la coltivazione che su di essi è sempre stata praticata non sono idonee a soddisfare le esigenze di vita delle famiglie delle attrici e che la coltivazione stessa
è consentita e possa essere esercitata, come lo è sempre stato anche dal loro dante causa, sia a mano che con piccole attrezzature agricole …”;
“… non essendo stato in alcun modo dimostrato che, all'attualità, la costituzione del passaggio coattivo comporti un più intenso sfruttamento dei fondi a vantaggio del proprio interesse familiare alla produzione agricola.”
2. - L'APPELLO
2.1. - Avverso la sentenza con l'atto di citazione notificato il 3 dicembre 2020, le germane e proponevano appello innanzi a questa Corte, chiedendone la Parte_1 Parte_2
riforma sulla base di due motivi di gravame, chiedendo l'accoglimento delle seguenti testuali conclusioni: “1) pronunciare declaratoria di costituzione coattiva della servitù di passaggio ex art.
1051 e ss. c.c. sulla parte di fondo di proprietà della sig.ra contraddistinto dal Controparte_1
foglio 90, particella 138, ubicata in agro Teano, Fraz. S. Marco, per la estensione e secondo le modalità riportate nell'elaborato peritale del C.T.U., Ing. 2) accogliere la contestazione Per_1 espressa al punto 2) della premessa, avente ad oggetto il ricalcolo dell'indennità dovuta ex art.1053
c.c., accogliendo le istanze tutte formalizzate in proposito dallo scrivente difensore nel giudizio di primo grado, che quivi si abbiano per integralmente riportate e trascritte, ritenendo legittima ed equa la indennità dovuta nella entità determinata dal consulente di parte attrice, giova ribadire, sugli stessi parametri indicati dal C.T.U. 3) disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi al Tribunale di S. Maria C.V. nel giudizio contraddistinto dal n.800138/05
R.G., per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
4) Con vittoria di spese e competenze di causa per entrambi i giudizi, oltre il rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge;
5) onerare parte appellata delle spese liquidate per la consulenza tecnica d'ufficio.”
2.2. - Con la comparsa di risposta ritualmente depositata il 16 marzo 2021, si costituiva in giudizio , chiedendo l'accoglimento delle seguenti testuali conclusioni: “1) Controparte_1
CONFERMARE in TOTO la sentenza impugnata n. 2276/2019 pubbl. il 30/08/2019 pronunciata dal
Trib. di S. Maria C.V.; 2) Respingere l'atto di appello per essere inammissibile, improponibile, improcedibile, pretestuoso ed infondato - in fatto ed in diritto. Non ricorrono le condizioni di cui allo art. 1051 cc e 1052 cc. Non ricorrono, altresì, le condizioni oggettive e soggettive per richiedere ed
3 ottenere il passaggio coattivo sul terreno di proprietà convenuta. 3)Vittoria di spese, diritti ed onorario di giudizio a favore dell'avv. Girolamo IZZO quale procuratore anticipatario oltre spese forfettarie pari al 15% ed accessori di legge. 4) Porre le spese di CTU a completo carico di esse attrici- appellanti. In via del tutto subordinata, e qualora l'Ecc.ma Corte, in accoglimento dell'appello, dovesse disporre la costituzione della servitù di passaggio sul fondo di proprietà convenuta-appellata, Chiede Accogliere l'appello incidentale e per l'effetto, in accoglimento della formulata do-manda riconvenzionale, avanzata nel giudizio di prime cure, condannare parte attrice al pagamento in favore della sig.ra della somma di E. 36.000,00, giusta specifica Controparte_1
del CTP geom. , e/o della somma di E. 19.884,00 determinata dal CTU a titolo di DANNI + Per_2
INDENNITA' per la ipotetica costituzione della servitù e/o della somma maggiore o minore che
l'Ecc.ma Corte potrà valutare anche in via equitativa. La somma a liquidarsi va rivalutata e maggiorata degli interessi di legge. Vittoria di spese, diritti ed onorario di giudizio a favore dell'avv.
Girolamo IZZO quale procuratore anticipatario oltre alle spese forfettarie pari al 15% ed accessori di legge. Porre le spese di CTU a completo carico di esse attrici- appellanti.”
2.3. - Nella mancata acquisizione del fascicolo cartaceo d'ufficio di primo grado, disposta mediante il decreto pubblicato il 21 novembre 2024 la trattazione scritta della causa per l'udienza collegiale del 17 dicembre 2024, depositate dalle parti le note di trattazione scritta, contenenti la precisazione delle conclusioni, la causa con l'ordinanza pubblicata il 19 dicembre 2024 era riservata a sentenza, con la concessione alle parti del termine, di cui all'art. 190 c.p.c., cui seguiva il rituale deposito delle rispettive comparse conclusionali e della memorie di replica.
3. - ESAME DEI MOTIVI DI GRAVAME
3.1. - Con il primo motivo d'impugnazione la parte appellante censurava la decisione del primo giudice per il preteso difetto di motivazione e per la pretesa errata valutazione degli acquisiti esiti istruttori testimoniali e peritali del nominato c.t.u. - che, interpretati correttamente, corroborerebbero l'assunto difensivo di parte attrice - per avere, a suo dire, errato il Tribunale nel ritenere non provati i presupposti di cui agli artt. 1051 e seguenti c.c., la cui presenza giustificherebbe l'accoglimento dell'originaria domanda attrice mediante la costituzione dell'invocata servitù coattiva di passaggio, finalizzata al più intenso sfruttamento ed alla migliore utilizzazione dei fondi delle germane Pt_1 da ritenere “di particolare estensione” e totalmente interclusi rispetto alla strada pubblica, oltre che da destinare a deposito di attrezzature agricole ed a coltivazioni agricole, di tipo intensivo, mediante l'utilizzo di mezzi meccanici, nell'ottica delle odierne tecniche che contraddistinguono l'esercizio delle attività agricole.
3.2. - Con il secondo motivo d'appello le parti impugnanti criticavano l'elaborato peritale del nominato c.t.u. in parte qua l'ausiliario quantificava l'indennità di cui all'art. 1053 c.c., in violazione
4 di tale disposto normativo, avendola erroneamente quantificata in una misura ritenuta incongrua per eccesso, in quanto rapportata al corrispettivo dell'utilità conseguita dal fondo dominante, senza averla ragguagliata, sulla base della disposizione normativa richiamata, al danno cagionato al fondo servente, quantificabile in ragione della somma di € 3.000,00.
3.3. - La parte appellata chiedeva, subordinatamente all'eventuale accoglimento dell'appello, in via incidentale, l'accoglimento della domanda riconvenzionale avanzata nel giudizio di prime cure e la condanna della controparte al pagamento, in suo favore, della somma di € 36.000,00, così come quantificata dal c.t.p., geom. ovvero della somma di € 19.884,00, così come determinata dal Per_2
c.t.u. nel suo elaborato peritale, a titolo di danni e d'indennità per l'eventuale costituzione coattiva della reclamata servitù ovvero della somma maggiore o minore che la Corte adita riterrebbe di liquidare anche in via equitativa, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali.
3.4. - L'infondatezza delle doglianze di cui al primo motivo di gravame ne impone la reiezione, con il contestuale assorbimento del secondo motivo, oltre che della domanda riconvenzionale reiterata in questa sede ex art. 346 c.p.c., impropriamente qualificata quale appello incidentale dalla parte appellata, e con la consequenziale conferma della decisione impugnata, la cui motivazione va modificata ed integrata nei termini qui di seguito precisati.
3.5. - Costituisce ius receptum il principio giurisprudenziale del giudice della funzione nomofilattica, secondo il quale, in materia di servitù coattive, occorre distinguere tra il passaggio coatto, e cioè il passaggio, che può essere concesso officio iudicis, a norma dell'art. 1052 c.c., ed il passaggio necessario previsto dall'art. 1051 c.c.
Quest'ultimo ricorre quando il fondo sia circondato da fondi altrui e non abbia uscita sulla strada pubblica o non possa procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio.
Di contro, il passaggio coatto può essere disposto quando il fondo abbia un accesso alla via pubblica e sia, quindi, non intercluso, ma l'accesso sia inadatto o insufficiente ai bisogni del fondo medesimo e non possa essere ampliato (Cass. civ., Sez. II, 27/06/1994, n. 6184).
La differenza tra le due ipotesi normative è stata, peraltro, costantemente ribadita nel corso degli anni dalla giurisprudenza di legittimità, essendo sul punto stato anche affermato che:
a) in tema di servitù coattive, ricorrono le condizioni per disporre il passaggio necessario, ex art. 1051 c.c., allorquando il fondo sia circondato da fondi altrui e non abbia uscita sulla strada pubblica o non possa procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio, mentre, laddove un immobile non sia intercluso, ma il suo accesso alla via pubblica sia inadatto od insufficiente ai relativi bisogni e non possa essere ampliato, si verte in ipotesi di passaggio coatto, che può essere disposto officio iudicis, ex art. 1052 c.c. (Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 14/06/2017, n. 14788; Cass. civ., Sez. II,
Ordinanza, 18/12/2017, n. 30317).
5 b) le domande di cui agli artt. 1051 e 1052 c.c. hanno titolo diverso, atteso che i fatti, ai quali le due disposizioni citate legano il diritto potestativo del proprietario del fondo assolutamente o relativamente intercluso o il diritto del proprietario del fondo non sufficientemente collegato, sono rispettivamente individuabili, per il fondo assolutamente intercluso, nella totale assenza di una uscita sulla via pubblica (art. 1051 c.c., comma 1), per il fondo relativamente intercluso nella insufficiente ampiezza del passaggio esistente (art. 1051 c.c., comma 3), per il fondo non intercluso, nella inadeguatezza del passaggio sulla via pubblica rispetto alle esigenze dell'agricoltura e dell'industria e nell'impossibilità di ampliamento di detto passaggio (art. 1052 c.c.).
Nell'ipotesi prevista dall'art. 1052 c.c., il diritto alla costituzione della servitù è, quindi, condizionato all'esistenza dei seguenti presupposti: I) che il preesistente accesso sia inidoneo od insufficiente;
II) che il suo ampliamento sia materialmente irrealizzabile od eccessivamente oneroso;
III) che il nuovo passaggio risponda in concreto alle esigenze di sfruttamento agricolo od industriale del fondo dominante, senza impedire o compromettere analoghe utilizzazioni del fondo servente
(Cass. civ., Sez. II, Sent., 29/02/2012, n. 3125).
La sussistenza di quest'ultimo requisito, in particolare, deve essere valutata non già in base a criteri astratti ma con riguardo allo stato attuale dei fondi ed alle concrete possibilità di un più ampio loro sfruttamento o di una loro migliore utilizzazione.
Emerge, quindi, in maniera evidente che la norma di cui all'art. 1052 c.c. impone una valutazione diversa e ben più rigorosa di quella invece richiesta dall'art. 1051 c.c. per l'ipotesi di interclusione assoluta ovvero di ampliamento del passaggio preesistente: la costituzione coattiva di una servitù di passaggio a favore di un fondo non intercluso postula, infatti, ai sensi dell'art. 1052 c.c., la rispondenza della domanda alle esigenze dell'agricoltura o dell'industria, che trascende gli interessi individuali e giustifica l'imposizione coattiva solo se rispondente ad un interesse generale, potendo, quindi, essere ravvisato solo se il richiedente dimostri che attraverso la costituzione della servitù è possibile realizzare un più intenso sfruttamento del proprio fondo, a vantaggio sia del proprio interesse che di quello generale della produzione agricola.
L'accoglimento della domanda di costituzione di una servitù di passaggio coattivo a favore di un fondo non intercluso, in definitiva, non presuppone soltanto l'accertamento dell'inidoneità del passaggio esistente e l'impossibilità ad ampliarlo, ma richiede, altresì, che il giudice accerti la maggiore utilità che ne deriverebbe per le esigenze dell'agricoltura o dell'industria, mirando l'art. 1052 c.c., a differenza dell'art. 1051 c.c., che tutela l'interesse individuale del fondo intercluso, a tutelare un effettivo interesse della collettività, da accertare dal giudice in concreto, per cui la costituzione coattiva della servitù di passaggio in favore di un fondo non intercluso, ai sensi dell'art. 1052 c.c., postula la rispondenza alle esigenze dell'agricoltura o dell'industria, requisito che trascende
6 gli interessi individuali e giustifica l'imposizione solo per interesse generale della produzione, da valutare, non già in astratto, ma con riguardo allo stato attuale dei fondi e alla loro concreta possibilità di un più ampio sfruttamento o di una migliore utilizzazione (Cass. civ., Sez. II, Ordinanza,
20/12/2021, n. 40824).
Nel caso di specie, è incontestato quanto rilevato dal c.t.u., dr. ing. , nominato nel Persona_3
corso del primo grado del giudizio, dalla cui relazione peritale depositata il 21 aprile 2016 si ricava testualmente che: “Il fondo " " come sopra descritto consta di due particelle, ovvero la p.lla Parte_3
122 e p.lla 206 appartenenti rispettivamente alla sig. e . A Parte_1 Parte_2
seguito di sopralluogo lo scrivente ha accertato che l'interclusione del fondo in esame non può dirsi assoluta in quanto lo stesso è servito da una uscita pedonale che consente l'accesso alla pubblica via, ma essa non permette il transito di veicoli a trazione meccanica attese le ridotte dimensioni.
Invero al fondo vi si può entrare soltanto a piedi utilizzando l'androne ed il disimpegno di proprietà delle istanti, facente parte di un fabbricato urbano prospiciente su via Forcelle in Teano distinto al
CA CA … In base alla propria esperienza tecnica, lo scrivente ritiene, inoltre, che il suddetto passaggio non possa essere ampliato per realizzare un passo carrabile in quanto le attività di ampliamento potrebbero seriamente compromettere la staticità del palazzo, oltre a dare luogo ad un dispendio eccessivo al fine di renderlo praticabile. Per tali motivi è inibita la trasformazione del passaggio pedonale in quello carrabile.”
Pertanto, nella fattispecie in esame, contrariamente a quanto preteso dalle parti attrici- appellanti, la situazione di interclusione assoluta dei loro distinti fondi deve essere esclusa, essendo gli stessi dotati di un precedente accesso, ritenuto tuttavia insufficiente da parte delle rispettive proprietarie, con la conseguenza che la domanda volta alla costituzione di un passaggio, a carico del fondo di parte convenuta, ne impone la qualificazione in termini di domanda proposta ai sensi dell'art. 1052 c.c., in riferimento alla quale l'estremo dell'indispensabilità del passaggio per le esigenze di coltivazione del fondo, dell'interesse generale dell'agricoltura e dell'industria non è ravvisabile quando il terreno, per le sue minime dimensioni, sia coltivabile con modalità (a mano o con animali o con piccoli attrezzi meccanizzati) consentite dall'accesso di cui già fruisce. (Cass. civ., Sez. II,
22/05/2006, n. 11954).
A ciò si aggiunga che, in linea generale, allorquando la costituzione della servitù sia chiesta a favore di più terreni, non può rilevare l'ampiezza complessiva degli stessi, ancorché al servizio della medesima azienda agricola, atteso che, al fine dell'apprezzamento del presupposto richiesto dalla legge, i singoli fondi, se distinti, non possono essere considerati unitariamente. (Cass. civ., Sez. II,
22/05/2006, n. 11954).
7 Nella specie, invero, la Corte ritiene, sulla base di un attento e dettagliato esame della situazione dei luoghi, così come raffigurati nelle fotoriproduzioni, nei grafici e nella planimetria allegata all'elaborato peritale del c.t.u., che non ricorrano le condizioni per la costituzione del passaggio coattivo, a vantaggio dei due terreni de quibus, i quali anche se agricoli, erano destinati a vigneto, con scarso capitale di esercizio, e risultano essere di modestissime dimensioni, essendo rispettivamente di are 15,35 il fondo di cui alla particella 122, di proprietà di e di Parte_1
are 19,53 quello di cui alla particella 206, di proprietà di entrambi agevolmente Parte_2
coltivabili mediante l'uso di piccoli attrezzi, che possono esservi introdotti attraverso il varco d'accesso già esistente, dovendosi escludere che la costituzione coattiva della servitù di passaggio risponda alle esigenze generali dell'agricoltura e dell'industria, come imposto dall'art. 1052 c.c., essendo irrilevante che possa determinare un mero vantaggio nell'interesse delle parti attrici- appellanti.
3.6. - Ne consegue, alla luce di tutte le svolte argomentazioni ed in considerazione dell'innanzi assunta decisione, che - assorbita ogni altra questione in merito alla disamina della determinazione del c.d. quantum debeatur a titolo d'indennità di cui all'art. 1053 c.c. - la decisione gravata resiste alle critiche della parte appellante, con il consequenziale rigetto dell'interposta impugnazione e la conferma della sentenza appellata.
4. - REGOLAMENTAZIONE DELLE SPESE
4.1. - Tenuto conto della reiezione del gravame, le spese del presente grado del giudizio vengono solidalmente poste a carico di e di in favore di Parte_1 Parte_2 [...]
, in applicazione del principio della soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo, CP_1 sulla base del valore del disputatum (da € 26.200,01 ad € 52.000,00), delle fasi processuali eseguite e dei parametri professionali, di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato ed integrato dai successivi D.M. 8 marzo 2018, n. 37, e D.M. 13 agosto 2022, n. 137, il tutto con la loro riduzione del
50%, ai sensi del comma 1 dell'art. 4 del richiamato D.M., per la semplicità dell'affare, con distrazione in favore dell'avv. Girolamo Izzo, dichiaratosi antistatario.
4.2. - Il rigetto dell'appello costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il solidale pagamento, a carico di e di di un Parte_1 Parte_2 ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come introdotto dall'art. 1, comma 17,
L. 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e da avverso la sentenza n. 2276/2019 del Tribunale Parte_1 Parte_2
di Santa Maria Capua Vetere, pubblicata il 30 agosto 2019, così provvede:
8 1) rigetta l'appello;
2) condanna e alla solidale rifusione, in favore di Parte_1 Parte_2
, delle spese processuali del secondo grado, che liquida in complessivi € 4.995,50 a Controparte_1
titolo di compensi, oltre al rimborso forfettario in ragione del 15% sull'importo dei compensi liquidati, al contributo per la CPA ed all'IVA, come per legge, con distrazione in favore dell'avv.
Girolamo Izzo, dichiaratosi antistatario;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il solidale versamento da parte di Parte_1
e di dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto
[...] Parte_2 per l'impugnazione.
Così deciso, nella camera di consiglio della IV Sezione Civile della Corte di Appello di
Napoli, in data 24 marzo 2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
avv. Massimo Vincenzo Rizzi dr. Michele Caccese
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, composta dai signori magistrati: dr. Michele Caccese - Presidente dr.ssa Rosanna De Rosa - Consigliere avv. Massimo Vincenzo Rizzi - Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello, iscritta a R.G.N. 4488/2020/CC, avverso la sentenza n. 2276/2019 del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, pubblicata il 30 agosto 2019,
TRA
(C.F.: ), nata a [...] il [...], e Parte_1 CodiceFiscale_1
(C.F.: ), nata a [...] Parte_2 CodiceFiscale_2
il 10.02.1967, rappresentate e difese dall'avv. Renato Lucciardi (C.F.: ; CodiceFiscale_3
PEC: , del foro di Santa Maria Capua Vetere, come da procura Email_1
speciale ad litem apposta su documento informatico separato, congiunto ad altro documento informatico contenente l'atto di citazione d'appello;
APPELLANTE
E
(C.F.: ), nata il [...] a [...], ove risiede Controparte_1 CodiceFiscale_4
alla frazione San Marco in Via Forcella, rappresentata e difesa dall'avv. Girolamo Izzo (C.F.:
[...]
; PEC: , del foro di Santa Maria Capua Vetere, C.F._5 Email_2
come da procura speciale ad litem apposta su documento informatico separato, congiunto ad altro documento informatico contenente la comparsa di risposta d'appello.
APPELLATA-APPELLANTE INCIDENTALE
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. - IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO E LA SENTENZA APPELLATA
1.1. - Con l'atto di citazione ritualmente notificato il 12 marzo 2005, le germane Parte_1
citavano in giudizio, innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere,
[...] Parte_2
, al fine di conseguire: 1) la declaratoria di costituzione della servitù di passaggio Controparte_1
coattiva, ex artt. 1051 e seguenti c.c., a carico del fondo di proprietà della convenuta ed a vantaggio
1 del loro terreno, previa determinazione della giusta indennità; 2) la condanna della convenuta al risarcimento dei danni patiti per l'asserita impossibilità di coltivare il loro fondo.
A sostegno di tale domanda, le attrici allegavano: a) di essere ognuna proprietaria di un distinto terreno, ubicato a Teano (Ce), alla Frazione San Marco, in Via Forcelle, il tutto denominato
“Corticella”, rispettivamente censito al catasto terreni al foglio 90, particella 122, di are 15,35, e particella 206, di are 19,36, confinante col fabbricato di loro proprietà, col fabbricato di
[...]
col suolo di e con la proprietà degli aventi causa da;
b) CP_2 Controparte_1 CP_3
di essere tali distinti appezzamenti di terreno totalmente interclusi rispetto alla strada pubblica, per avere un unico accesso, costituito dall'androne del loro fabbricato, che, essendo largo non più di un metro e venti centimetri, non consente il transito di macchine agricole, al fine di eseguire un'adeguata e corretta coltivazione;
c) di essere l'attrice ed il suo coniuge coltivatori diretti dei Parte_1
loro fondi, che costituiscono l'unico mezzo di sostentamento della famiglia;
d) di avere vanamente richiesto alla convenuta, in via bonaria, la costituzione di una servitù di passaggio sul suolo di proprietà di quest'ultima.
1.2. - Con la comparsa di risposta ritualmente depositata si costituiva in giudizio CP_1
, contestando la pretesa di parte attrice, di cui richiedeva il rigetto, per la sua asserita
[...]
inammissibilità, improponibilità, improcedibilità, pretestuosità ed infondatezza, oltre che per il difetto delle condizioni di cui agli artt. 1051 e 1052 c.c., con la contestuale istanza di condanna delle attrici al pagamento delle spese e dei compensi di lite;
chiedendo, in via subordinata e condizionata all'eventuale accoglimento dell'avversa domanda, l'accoglimento della propria domanda riconvenzionale finalizzata a conseguire la condanna delle attrici al pagamento dell'indennità risarcitoria nella misura di € 100.000,00.
1.3. - Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, espletato l'interrogatorio formale delle stesse, ammessi ed escussi i testimoni addotti, acquisita la relazione peritale del nominato c.t.u., precisate le conclusioni e depositate le comparse conclusionali e le memorie di replica, la causa veniva decisa mediante la sentenza n. 2276/2019, pubblicata il 30 agosto 2019, con la quale il Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere così testualmente disponeva: “RIGETTA le domande proposte dalle attrici;
- CONDANNA le attrici e al pagamento in favore di Parte_1 Parte_2 [...]
delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.900,00, oltre I.V.A. CPA ed accessori CP_1
come per legge con attribuzione al procuratore antistatario. Spese di CTU come liquidate definitivamente a carico di parte attrice.”
In particolare, il primo giudice, sulla scorta degli esiti istruttori, documentali, orali (interpello e testimonianze) e peritali, decideva come da sopra ritrascritto dispositivo, avendo ritenuto che:
2 “… L'accesso con mezzi meccanici (trattori etc) costituisce una necessità per qualunque fondo anche non adibito a coltivazione intensiva purché non si tratti di terreno di piccolissime dimensioni, come nel caso che ci riguarda, cioè tale che sia coltivabile con modalità, a mano o con piccoli attrezzi meccanizzati, consentiti dall'accesso di cui già fruisce. …”
“… che la dimensione minima dei fondi e la coltivazione che su di essi è sempre stata praticata non sono idonee a soddisfare le esigenze di vita delle famiglie delle attrici e che la coltivazione stessa
è consentita e possa essere esercitata, come lo è sempre stato anche dal loro dante causa, sia a mano che con piccole attrezzature agricole …”;
“… non essendo stato in alcun modo dimostrato che, all'attualità, la costituzione del passaggio coattivo comporti un più intenso sfruttamento dei fondi a vantaggio del proprio interesse familiare alla produzione agricola.”
2. - L'APPELLO
2.1. - Avverso la sentenza con l'atto di citazione notificato il 3 dicembre 2020, le germane e proponevano appello innanzi a questa Corte, chiedendone la Parte_1 Parte_2
riforma sulla base di due motivi di gravame, chiedendo l'accoglimento delle seguenti testuali conclusioni: “1) pronunciare declaratoria di costituzione coattiva della servitù di passaggio ex art.
1051 e ss. c.c. sulla parte di fondo di proprietà della sig.ra contraddistinto dal Controparte_1
foglio 90, particella 138, ubicata in agro Teano, Fraz. S. Marco, per la estensione e secondo le modalità riportate nell'elaborato peritale del C.T.U., Ing. 2) accogliere la contestazione Per_1 espressa al punto 2) della premessa, avente ad oggetto il ricalcolo dell'indennità dovuta ex art.1053
c.c., accogliendo le istanze tutte formalizzate in proposito dallo scrivente difensore nel giudizio di primo grado, che quivi si abbiano per integralmente riportate e trascritte, ritenendo legittima ed equa la indennità dovuta nella entità determinata dal consulente di parte attrice, giova ribadire, sugli stessi parametri indicati dal C.T.U. 3) disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi al Tribunale di S. Maria C.V. nel giudizio contraddistinto dal n.800138/05
R.G., per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
4) Con vittoria di spese e competenze di causa per entrambi i giudizi, oltre il rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge;
5) onerare parte appellata delle spese liquidate per la consulenza tecnica d'ufficio.”
2.2. - Con la comparsa di risposta ritualmente depositata il 16 marzo 2021, si costituiva in giudizio , chiedendo l'accoglimento delle seguenti testuali conclusioni: “1) Controparte_1
CONFERMARE in TOTO la sentenza impugnata n. 2276/2019 pubbl. il 30/08/2019 pronunciata dal
Trib. di S. Maria C.V.; 2) Respingere l'atto di appello per essere inammissibile, improponibile, improcedibile, pretestuoso ed infondato - in fatto ed in diritto. Non ricorrono le condizioni di cui allo art. 1051 cc e 1052 cc. Non ricorrono, altresì, le condizioni oggettive e soggettive per richiedere ed
3 ottenere il passaggio coattivo sul terreno di proprietà convenuta. 3)Vittoria di spese, diritti ed onorario di giudizio a favore dell'avv. Girolamo IZZO quale procuratore anticipatario oltre spese forfettarie pari al 15% ed accessori di legge. 4) Porre le spese di CTU a completo carico di esse attrici- appellanti. In via del tutto subordinata, e qualora l'Ecc.ma Corte, in accoglimento dell'appello, dovesse disporre la costituzione della servitù di passaggio sul fondo di proprietà convenuta-appellata, Chiede Accogliere l'appello incidentale e per l'effetto, in accoglimento della formulata do-manda riconvenzionale, avanzata nel giudizio di prime cure, condannare parte attrice al pagamento in favore della sig.ra della somma di E. 36.000,00, giusta specifica Controparte_1
del CTP geom. , e/o della somma di E. 19.884,00 determinata dal CTU a titolo di DANNI + Per_2
INDENNITA' per la ipotetica costituzione della servitù e/o della somma maggiore o minore che
l'Ecc.ma Corte potrà valutare anche in via equitativa. La somma a liquidarsi va rivalutata e maggiorata degli interessi di legge. Vittoria di spese, diritti ed onorario di giudizio a favore dell'avv.
Girolamo IZZO quale procuratore anticipatario oltre alle spese forfettarie pari al 15% ed accessori di legge. Porre le spese di CTU a completo carico di esse attrici- appellanti.”
2.3. - Nella mancata acquisizione del fascicolo cartaceo d'ufficio di primo grado, disposta mediante il decreto pubblicato il 21 novembre 2024 la trattazione scritta della causa per l'udienza collegiale del 17 dicembre 2024, depositate dalle parti le note di trattazione scritta, contenenti la precisazione delle conclusioni, la causa con l'ordinanza pubblicata il 19 dicembre 2024 era riservata a sentenza, con la concessione alle parti del termine, di cui all'art. 190 c.p.c., cui seguiva il rituale deposito delle rispettive comparse conclusionali e della memorie di replica.
3. - ESAME DEI MOTIVI DI GRAVAME
3.1. - Con il primo motivo d'impugnazione la parte appellante censurava la decisione del primo giudice per il preteso difetto di motivazione e per la pretesa errata valutazione degli acquisiti esiti istruttori testimoniali e peritali del nominato c.t.u. - che, interpretati correttamente, corroborerebbero l'assunto difensivo di parte attrice - per avere, a suo dire, errato il Tribunale nel ritenere non provati i presupposti di cui agli artt. 1051 e seguenti c.c., la cui presenza giustificherebbe l'accoglimento dell'originaria domanda attrice mediante la costituzione dell'invocata servitù coattiva di passaggio, finalizzata al più intenso sfruttamento ed alla migliore utilizzazione dei fondi delle germane Pt_1 da ritenere “di particolare estensione” e totalmente interclusi rispetto alla strada pubblica, oltre che da destinare a deposito di attrezzature agricole ed a coltivazioni agricole, di tipo intensivo, mediante l'utilizzo di mezzi meccanici, nell'ottica delle odierne tecniche che contraddistinguono l'esercizio delle attività agricole.
3.2. - Con il secondo motivo d'appello le parti impugnanti criticavano l'elaborato peritale del nominato c.t.u. in parte qua l'ausiliario quantificava l'indennità di cui all'art. 1053 c.c., in violazione
4 di tale disposto normativo, avendola erroneamente quantificata in una misura ritenuta incongrua per eccesso, in quanto rapportata al corrispettivo dell'utilità conseguita dal fondo dominante, senza averla ragguagliata, sulla base della disposizione normativa richiamata, al danno cagionato al fondo servente, quantificabile in ragione della somma di € 3.000,00.
3.3. - La parte appellata chiedeva, subordinatamente all'eventuale accoglimento dell'appello, in via incidentale, l'accoglimento della domanda riconvenzionale avanzata nel giudizio di prime cure e la condanna della controparte al pagamento, in suo favore, della somma di € 36.000,00, così come quantificata dal c.t.p., geom. ovvero della somma di € 19.884,00, così come determinata dal Per_2
c.t.u. nel suo elaborato peritale, a titolo di danni e d'indennità per l'eventuale costituzione coattiva della reclamata servitù ovvero della somma maggiore o minore che la Corte adita riterrebbe di liquidare anche in via equitativa, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali.
3.4. - L'infondatezza delle doglianze di cui al primo motivo di gravame ne impone la reiezione, con il contestuale assorbimento del secondo motivo, oltre che della domanda riconvenzionale reiterata in questa sede ex art. 346 c.p.c., impropriamente qualificata quale appello incidentale dalla parte appellata, e con la consequenziale conferma della decisione impugnata, la cui motivazione va modificata ed integrata nei termini qui di seguito precisati.
3.5. - Costituisce ius receptum il principio giurisprudenziale del giudice della funzione nomofilattica, secondo il quale, in materia di servitù coattive, occorre distinguere tra il passaggio coatto, e cioè il passaggio, che può essere concesso officio iudicis, a norma dell'art. 1052 c.c., ed il passaggio necessario previsto dall'art. 1051 c.c.
Quest'ultimo ricorre quando il fondo sia circondato da fondi altrui e non abbia uscita sulla strada pubblica o non possa procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio.
Di contro, il passaggio coatto può essere disposto quando il fondo abbia un accesso alla via pubblica e sia, quindi, non intercluso, ma l'accesso sia inadatto o insufficiente ai bisogni del fondo medesimo e non possa essere ampliato (Cass. civ., Sez. II, 27/06/1994, n. 6184).
La differenza tra le due ipotesi normative è stata, peraltro, costantemente ribadita nel corso degli anni dalla giurisprudenza di legittimità, essendo sul punto stato anche affermato che:
a) in tema di servitù coattive, ricorrono le condizioni per disporre il passaggio necessario, ex art. 1051 c.c., allorquando il fondo sia circondato da fondi altrui e non abbia uscita sulla strada pubblica o non possa procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio, mentre, laddove un immobile non sia intercluso, ma il suo accesso alla via pubblica sia inadatto od insufficiente ai relativi bisogni e non possa essere ampliato, si verte in ipotesi di passaggio coatto, che può essere disposto officio iudicis, ex art. 1052 c.c. (Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 14/06/2017, n. 14788; Cass. civ., Sez. II,
Ordinanza, 18/12/2017, n. 30317).
5 b) le domande di cui agli artt. 1051 e 1052 c.c. hanno titolo diverso, atteso che i fatti, ai quali le due disposizioni citate legano il diritto potestativo del proprietario del fondo assolutamente o relativamente intercluso o il diritto del proprietario del fondo non sufficientemente collegato, sono rispettivamente individuabili, per il fondo assolutamente intercluso, nella totale assenza di una uscita sulla via pubblica (art. 1051 c.c., comma 1), per il fondo relativamente intercluso nella insufficiente ampiezza del passaggio esistente (art. 1051 c.c., comma 3), per il fondo non intercluso, nella inadeguatezza del passaggio sulla via pubblica rispetto alle esigenze dell'agricoltura e dell'industria e nell'impossibilità di ampliamento di detto passaggio (art. 1052 c.c.).
Nell'ipotesi prevista dall'art. 1052 c.c., il diritto alla costituzione della servitù è, quindi, condizionato all'esistenza dei seguenti presupposti: I) che il preesistente accesso sia inidoneo od insufficiente;
II) che il suo ampliamento sia materialmente irrealizzabile od eccessivamente oneroso;
III) che il nuovo passaggio risponda in concreto alle esigenze di sfruttamento agricolo od industriale del fondo dominante, senza impedire o compromettere analoghe utilizzazioni del fondo servente
(Cass. civ., Sez. II, Sent., 29/02/2012, n. 3125).
La sussistenza di quest'ultimo requisito, in particolare, deve essere valutata non già in base a criteri astratti ma con riguardo allo stato attuale dei fondi ed alle concrete possibilità di un più ampio loro sfruttamento o di una loro migliore utilizzazione.
Emerge, quindi, in maniera evidente che la norma di cui all'art. 1052 c.c. impone una valutazione diversa e ben più rigorosa di quella invece richiesta dall'art. 1051 c.c. per l'ipotesi di interclusione assoluta ovvero di ampliamento del passaggio preesistente: la costituzione coattiva di una servitù di passaggio a favore di un fondo non intercluso postula, infatti, ai sensi dell'art. 1052 c.c., la rispondenza della domanda alle esigenze dell'agricoltura o dell'industria, che trascende gli interessi individuali e giustifica l'imposizione coattiva solo se rispondente ad un interesse generale, potendo, quindi, essere ravvisato solo se il richiedente dimostri che attraverso la costituzione della servitù è possibile realizzare un più intenso sfruttamento del proprio fondo, a vantaggio sia del proprio interesse che di quello generale della produzione agricola.
L'accoglimento della domanda di costituzione di una servitù di passaggio coattivo a favore di un fondo non intercluso, in definitiva, non presuppone soltanto l'accertamento dell'inidoneità del passaggio esistente e l'impossibilità ad ampliarlo, ma richiede, altresì, che il giudice accerti la maggiore utilità che ne deriverebbe per le esigenze dell'agricoltura o dell'industria, mirando l'art. 1052 c.c., a differenza dell'art. 1051 c.c., che tutela l'interesse individuale del fondo intercluso, a tutelare un effettivo interesse della collettività, da accertare dal giudice in concreto, per cui la costituzione coattiva della servitù di passaggio in favore di un fondo non intercluso, ai sensi dell'art. 1052 c.c., postula la rispondenza alle esigenze dell'agricoltura o dell'industria, requisito che trascende
6 gli interessi individuali e giustifica l'imposizione solo per interesse generale della produzione, da valutare, non già in astratto, ma con riguardo allo stato attuale dei fondi e alla loro concreta possibilità di un più ampio sfruttamento o di una migliore utilizzazione (Cass. civ., Sez. II, Ordinanza,
20/12/2021, n. 40824).
Nel caso di specie, è incontestato quanto rilevato dal c.t.u., dr. ing. , nominato nel Persona_3
corso del primo grado del giudizio, dalla cui relazione peritale depositata il 21 aprile 2016 si ricava testualmente che: “Il fondo " " come sopra descritto consta di due particelle, ovvero la p.lla Parte_3
122 e p.lla 206 appartenenti rispettivamente alla sig. e . A Parte_1 Parte_2
seguito di sopralluogo lo scrivente ha accertato che l'interclusione del fondo in esame non può dirsi assoluta in quanto lo stesso è servito da una uscita pedonale che consente l'accesso alla pubblica via, ma essa non permette il transito di veicoli a trazione meccanica attese le ridotte dimensioni.
Invero al fondo vi si può entrare soltanto a piedi utilizzando l'androne ed il disimpegno di proprietà delle istanti, facente parte di un fabbricato urbano prospiciente su via Forcelle in Teano distinto al
CA CA … In base alla propria esperienza tecnica, lo scrivente ritiene, inoltre, che il suddetto passaggio non possa essere ampliato per realizzare un passo carrabile in quanto le attività di ampliamento potrebbero seriamente compromettere la staticità del palazzo, oltre a dare luogo ad un dispendio eccessivo al fine di renderlo praticabile. Per tali motivi è inibita la trasformazione del passaggio pedonale in quello carrabile.”
Pertanto, nella fattispecie in esame, contrariamente a quanto preteso dalle parti attrici- appellanti, la situazione di interclusione assoluta dei loro distinti fondi deve essere esclusa, essendo gli stessi dotati di un precedente accesso, ritenuto tuttavia insufficiente da parte delle rispettive proprietarie, con la conseguenza che la domanda volta alla costituzione di un passaggio, a carico del fondo di parte convenuta, ne impone la qualificazione in termini di domanda proposta ai sensi dell'art. 1052 c.c., in riferimento alla quale l'estremo dell'indispensabilità del passaggio per le esigenze di coltivazione del fondo, dell'interesse generale dell'agricoltura e dell'industria non è ravvisabile quando il terreno, per le sue minime dimensioni, sia coltivabile con modalità (a mano o con animali o con piccoli attrezzi meccanizzati) consentite dall'accesso di cui già fruisce. (Cass. civ., Sez. II,
22/05/2006, n. 11954).
A ciò si aggiunga che, in linea generale, allorquando la costituzione della servitù sia chiesta a favore di più terreni, non può rilevare l'ampiezza complessiva degli stessi, ancorché al servizio della medesima azienda agricola, atteso che, al fine dell'apprezzamento del presupposto richiesto dalla legge, i singoli fondi, se distinti, non possono essere considerati unitariamente. (Cass. civ., Sez. II,
22/05/2006, n. 11954).
7 Nella specie, invero, la Corte ritiene, sulla base di un attento e dettagliato esame della situazione dei luoghi, così come raffigurati nelle fotoriproduzioni, nei grafici e nella planimetria allegata all'elaborato peritale del c.t.u., che non ricorrano le condizioni per la costituzione del passaggio coattivo, a vantaggio dei due terreni de quibus, i quali anche se agricoli, erano destinati a vigneto, con scarso capitale di esercizio, e risultano essere di modestissime dimensioni, essendo rispettivamente di are 15,35 il fondo di cui alla particella 122, di proprietà di e di Parte_1
are 19,53 quello di cui alla particella 206, di proprietà di entrambi agevolmente Parte_2
coltivabili mediante l'uso di piccoli attrezzi, che possono esservi introdotti attraverso il varco d'accesso già esistente, dovendosi escludere che la costituzione coattiva della servitù di passaggio risponda alle esigenze generali dell'agricoltura e dell'industria, come imposto dall'art. 1052 c.c., essendo irrilevante che possa determinare un mero vantaggio nell'interesse delle parti attrici- appellanti.
3.6. - Ne consegue, alla luce di tutte le svolte argomentazioni ed in considerazione dell'innanzi assunta decisione, che - assorbita ogni altra questione in merito alla disamina della determinazione del c.d. quantum debeatur a titolo d'indennità di cui all'art. 1053 c.c. - la decisione gravata resiste alle critiche della parte appellante, con il consequenziale rigetto dell'interposta impugnazione e la conferma della sentenza appellata.
4. - REGOLAMENTAZIONE DELLE SPESE
4.1. - Tenuto conto della reiezione del gravame, le spese del presente grado del giudizio vengono solidalmente poste a carico di e di in favore di Parte_1 Parte_2 [...]
, in applicazione del principio della soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo, CP_1 sulla base del valore del disputatum (da € 26.200,01 ad € 52.000,00), delle fasi processuali eseguite e dei parametri professionali, di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato ed integrato dai successivi D.M. 8 marzo 2018, n. 37, e D.M. 13 agosto 2022, n. 137, il tutto con la loro riduzione del
50%, ai sensi del comma 1 dell'art. 4 del richiamato D.M., per la semplicità dell'affare, con distrazione in favore dell'avv. Girolamo Izzo, dichiaratosi antistatario.
4.2. - Il rigetto dell'appello costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il solidale pagamento, a carico di e di di un Parte_1 Parte_2 ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come introdotto dall'art. 1, comma 17,
L. 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e da avverso la sentenza n. 2276/2019 del Tribunale Parte_1 Parte_2
di Santa Maria Capua Vetere, pubblicata il 30 agosto 2019, così provvede:
8 1) rigetta l'appello;
2) condanna e alla solidale rifusione, in favore di Parte_1 Parte_2
, delle spese processuali del secondo grado, che liquida in complessivi € 4.995,50 a Controparte_1
titolo di compensi, oltre al rimborso forfettario in ragione del 15% sull'importo dei compensi liquidati, al contributo per la CPA ed all'IVA, come per legge, con distrazione in favore dell'avv.
Girolamo Izzo, dichiaratosi antistatario;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il solidale versamento da parte di Parte_1
e di dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto
[...] Parte_2 per l'impugnazione.
Così deciso, nella camera di consiglio della IV Sezione Civile della Corte di Appello di
Napoli, in data 24 marzo 2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
avv. Massimo Vincenzo Rizzi dr. Michele Caccese
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