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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Genova, sez. I, sentenza 08/01/2026, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 27/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GENOVA Sezione 1, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
, Giudice monocratico PARENTINI MIRKO
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 127/2025 depositato il 05/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Genova - Sede Genova
Email_2 elettivamente domiciliato presso
1 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 52949 RAU 2200 DOGANE DAZI 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1104/2025 depositato il 03/12/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1 Spa, con ricorso ritualmente notificato e depositato, ha chiesto a questa Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di disporre l'annullamento dell'avviso di accertamento suppletivo e di rettifica n. 52949 RAU 2200 - art. 48 del Reg. (UE) n. 952/2013 notificato alla ricorrente il 19 novembre 2024 relativo alla dichiarazione doganale IM4 n. 94617/Q del 21/10/2021
- SOT PRA', con cui la Ricorrente_1 SPA ha dichiarato all'importazione merce VARIA di origine e provenienza U.S.A., e in particolare all'Articolo 3 ha dichiarato alla TARIC 4002 9990 00 “Gomma sintetica e fatturato (factis) in forme primarie, altre, altre” (dazio Paesi Terzi 0% - IVA 22%). La società ricorrente espone in fatto che:
- con processo verbale n. 38958 del 13 giugno 2019, l'Agenzia delle Dogane procedeva alla campionatura dei prodotti importati da Ricorrente_1 spa tramite il dichiarante Società 2;
- a seguito di analisi su campioni estratti da tutti i 7 campioni del singolo 3 di cui alla bolletta doganale 42836/X del 22 maggio 2019, il Laboratorio di Roma confermava la natura e la classificazione della merce importata, cosicché la garanzia depositata veniva, a seguito di richiesta dell'operatore doganale, svincolata e rimborsata (vedi documentazione all. 2);
- inspiegabilmente l'Agenzia delle Dogane alla scadenza del triennio, con processo verbale 46957 del 15-10-2024 l'Ufficio, senza alcuna nuova allegazione o prova, pretendeva scindere il singolo 3 della dichiarazione in due parti, richiedendo maggiori diritti derivanti dalla diversa classificazione di 11 colli di prodotto asseritamente da classificarsi alla voce 3909509090;
2 - a tale processo verbale seguiva la richiesta di annullamento in autotutela della società, e dunque la richiesta di riesame cui non veniva dato riscontro se non con l'avviso di accertamento in oggetto. Ciò premesso in fatto la società deduceva che l'avviso impugnato avrebbe presentato i seguenti profili di illegittimità. In primo luogo deduceva che la pretesa di maggiori dazi, contenuta nell'atto impugnato, si sarebbe estinta per prescrizione posto che l'avviso di accertamento era stato notificato il 19 novembre 2024 e, dunque, oltre il triennio dall'operazione risalente al 21 ottobre 2021 con conseguente violazione dell'art. 103 CDU secondo la quale “nessuna obbligazione doganale può essere notificata al debitore dopo la scadenza di un termine di tre anni dalla data in cui è sorta l'obbligazione doganale”. Con ulteriore motivo di ricorso, attinente al merito della classificazione, la ricorrente nega di aver fatto acquiescenza al processo verbale 46957 del 15-10-2024 dell'Ufficio, giacché aveva notificato allo stesso richiesta di annullamento in autotutela (all. 5), proprio nella convinzione di un errore procedurale dell'Ufficio il quale avrebbe pretermesso di considerare l'esito delle analisi (favorevole per la ricorrente) effettuate dal Laboratorio di Roma. Deduce che il processo verbale (all. 3) si fonderebbe, dunque, unicamente su operazione di rettifica documentale, svolta senza tenere minimamente in considerazione i risultati di analisi svolte in allora sulla medesima partita dallo stesso Ufficio il quale, peraltro, non aveva disposto nessuna nuova analisi o fornito nell'avviso di revisione nuova considerazione degli stessi risultati. Evidenzia che le regole d'interpretazione della tariffa prendono in considerazione in primis la materia o l'oggetto che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale;
dopodiché acquista valore l'ordine di numerazione, per cui l'ultima voce prevale fra quelle suscettibili di essere validamente prese in considerazione;
e infine le merci che non possono essere classificate in base alle succitate regole sono classificate nella voce relativa alle merci che con esse hanno maggiore analogia. L'analogia si fonda sia su caratteristiche strutturali ma soprattutto funzionali. Ciò premesso sulla metodologia per la classificazione doganale delle merci fa presente che le prove effettuate dalla dogana sui campioni esattamente di tutti i singoli dichiarati non sono state smentite da altre e nuove considerazioni degli organi tecnici, per cui le valutazioni “a tavolino” dell'Ufficio revisioni non potrebbero assumere alcun valore probatorio, posto che l'organo tecnico della dogana è unicamente il Laboratorio chimico. Nel merito deduceva che la classificazione operata nell'avviso in rettifica impugnato è scorretta perché il criterio di classificazione dei soli prodotti insaturi come elastomeri,
3 riferito e adottato dall'Ufficio doganale è illegittimo ed errato. Sul punto richiama il prodotto commercializzato come EPDM, il quale derivante da EPM, sintetico saturo, viene reticolato con perossido ed è comunemente ritenuto un elastomero, perché ha le caratteristiche della gomma sintetica. Deduce che, pertanto, la revisione operata ex post sia caduta in contraddizione perché ha omesso di considerare che materie, aventi caratteristiche chimiche simili, sono pacificamente classificata nella voce doganale della gomma. Il medesimo criterio enunciato dal Laboratorio di Milano che, nei chiarimenti forniti all' Ufficio, riporta la definizione di gomma sintetica, facendovi rientrare i prodotti reticolati con zolfo o con qualunque altro agente di vulcanizzazione (ossidi di metalli polivalenti, selenio, perossidi organici…)” (pag. 4, Nota 41670 del 1°ottobre 2020, all. 6), deve essere applicato ai due prodotti in esame, i quali, pur essendo saturi, e dunque vulcanizzati con perossido, raggiungono caratteristiche fisico- tecniche tipiche della gomma (carico, punto di rottura, allungamento, sensibilità, ecc.). Sempre nel merito della classificazione doganale deduceva che le caratteristiche, che devono essere prese in considerazione per la classifica doganale, non solo quelle che vengono utilizzate da altri sistemi di classificazione come lo IUPAC, ma quelle caratteristiche dettate dai criteri dell'interpretazione della Taric ossia le caratteristiche oggettive del prodotto o le finalità di utilizzo, assimilando le sostanze che hanno la stessa funzione. Nelle proprie controdeduzioni l'Agenzia delle Dogane chiede il rigetto del ricorso. Espone in fatto che:
- il Reparto controllo a posteriori e recupero del pregresso della SOT PRA', nell'esercizio dei poteri previsti dall'articolo 48 del CDU, a fine luglio del 2024 ha avviato l'attività di revisione dell'accertamento su base documentale sulla dichiarazione doganale IM A Reg. 4 n. 94617 Q del 21/10/2021 (già All. 3 alla presente), stante che con la stessa erano state importate quale singolo 3 merci dichiarate alla VD 4002999000 di origine USA, specificamente i prodotti denominati MILLATHANE 5004 W, MILLATHANE 5004 Premilled, MILLATHANE 66R Premill Mooney, MILLATHANE 26 Mooney, MILLATHANE 55 Mooney, MILLATHANE E34 Mooney, MILLATHANE CM40; alcuni di questi prodotti erano stati già importati nel 2019 con la dichiarazione doganale IM A Reg. 4 n. 42836 W del 22/05/2019 SOT PRA' (già Voltri) ed erano stati oggetto di un iter di verifica sfociato nel ricorso (RGR 244 dell'aprile del 2021) presso i giudici tributari di Genova instaurato dalla Ricorrente_1 SpA per l'annullamento della definizione dell'accertamento della classificazione doganale dei prodotti Millathane importati, dalla statunitense Società_1, da
4 gomma a plastica, cioè da VD 4002 a VD 3909, a seguito degli esiti degli esami dei laboratori di Roma e Milano, notificata dalla SOT Voltri (già Prà) dell'Ufficio delle Dogane di Genova 2;
- il ricorso tributario, RGR 244/2021, si era concluso con la sentenza n. 384/II/2022 (All. 4), depositata il 17/05/2022 dalla CPT di Genova, sezione 2, con l'esito favorevole per la Dogana in materia di classificazione dei prodotti contestati, cioè plastica (VD 3909) e non gomma (VD 4002) con il rigetto del ricorso in materia di diritti;
- stesso esito ha avuto anche l'appello, RGA 891/2022, la cui sentenza n. 1027/II/2024 (All. 5), depositata il 19/12/2024 ha confermato la classificazione doganale dei prodotti MILLATHANE, 5004 e 66, rettificata dalla Dogana, cioè da VD 4002 a VD 3905, dichiarata dalla Ricorrente, respingendo l'appello incidentale della Ricorrente_1 SpA;
- la motivazione principe della SOT Prà, che è stata a fondamento di questi diversi processi di rettifica/revisione della classificazione di alcuni prodotti MILLATHANE della Società_1 da gomme (VD 4002) a plastiche (VD 3909), è che essendo prodotti saturi per l'assenza nella struttura molecolare dei polimeri di doppi legami, Carbonio - Carbonio, C=C, non sono vulcanizzabili con zolfo, pertanto non sono conformi alla definizione di gomma sintetica prevista dalla nota 4, lett. a), al Capitolo 40 della Nomenclatura combinata (versione agg. Al 2025, All. 6) che espressamente recita “L'espressione “gomma sintetica”, usata nella nota 1 di questo capitolo e nella voce 4002, si riferisce a): prodotti sintetici non saturi, atti a essere trasformati irreversibilmente, mediante vulcanizzazione con zolfo in sostanze non termoplastiche …”;
- la vulcanizzabilità con zolfo, quale componente essenziale per la classificazione del prodotto nella VD 4002 (gomme) è confermata: a) dalle “considerazioni generali” sottostanti alle note al capitolo 40 (All. 7, cioè le note esplicative della nomenclatura combinata dell'Unione Europea, che riproducono quelle al Sistema Armonizzato emesse dalla World Customs Organization, pubblicate ed aggiornate ogni 5 anni consultabili sul sito https://www.wcotradetools.org/en) dove si può leggere che: “… Ai fini della prova prevista alla nota 4, un campione della materia sintetica non satura … deve essere vulcanizzato con zolfo e poi sottoposto ad una prova d'allungamento e di deformazione (vedi la nota esplicativa della voce 4002); … Il termine vulcanizzato si riferisce, in senso generale, alla gomma (compresa la gomma sintetica) … reticolata con zolfo o qualunque altro agente di vulcanizzazione … Va sottolineato che i criteri relativi alla vulcanizzazione con zolfo s'applicano unicamente ai fini della nota 4, cioè ai fini di determinare se una sostanza è una gomma sintetica o no …” b) dalla sentenza del 11/02/1982 della Corte di Giustizia Europea, seconda sezione,
5 nella causa C-278/80, TE BH UJ
contro
Hauptzollamt Koblenz, (fonte: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/it/TXT/?uri=CELEX:61980CJ0278), in cui sono richiamate le note esplicative relative al capitolo 40, supra menzionate, specificatamente “la denominazione "gomma sintetica" si riferisce a "prodotti sintetici non saturi, atti ad essere trasformati irreversibilmente in sostanze non termoplastiche, mediante vulcanizzazione con zolfo" (All. 8 – pagine originarie 442-443 corrispondenti alle pagine 3 e 4 del pdf allegato); c) dalle schede tecniche dei prodotti della Società_1 , reperibili al link Link_1 industries.com/products/millathane-pu-rubber/formulary-and- grades/, i cui estratti confermano l'essenzialità della vulcanizzazione con zolfo;
- in virtù delle considerazioni che precedono la SOT PRA' ha concluso il processo di controllo a posteriori con “esito difforme” riclassificando nella VD 3909509090 parte dei prodotti del singolo 3, specificamente il MILLATHANE 5004 W, MILLATHANE 5004 Premilled, MILLATHANE 66R Premill Mooney, MILLATHANE 26 Mooney, applicando al valore corrispondente della merce importata il dazio del 6,5% e ricalcolando l'IVA al 22% sulla quota della nuova determinazione del valore dell'importazione, constatando un recupero complessivo di diritti maggiorato pari a € 2.466,22 oltre ad interessi di mora maturati e maturandi;
- l'esito del controllo documentale a posteriori dell'importazione dell'ottobre 2021 è stato notificato via pec il 15/10/2024 mediane il verbale di revisione dell'accertamento, prot. n. 46957/RU, rendendo edotta al contempo la Parte che ai sensi del combinato disposto degli articoli 8 dei Regolamenti UE nn. 2446 e 2447 del 2015, dell'art. 12 della legge 212/2020 e dell'art. 42 del D. Lgs.vo 141/2024, la Ricorrente_1 SpA poteva comunicare osservazioni entro 30 giorni (cioè entro giovedì 14/11/2024) avverso il verbale ricevuto, trascorso tale termine i maggiori diritti constatati nel verbale sarebbero stati contestati con specifico separato avviso di accertamento suppletivo e di rettifica della dichiarazione doganale Reg. 4 n. 94617 Q del 21/10/2021, emesso da altro reparto competente dell'Ufficio delle Dogane di Genova 2, come prescritto dall'articolo 42, commi 7 e 8, del D. Lgs.vo n. 141/2024;
- la pec di trasmissione della richiesta di annullamento è datata 19/11/2024, cioè oltre il termine dei 30 gg. dalla ricezione del processo verbale del 15/10/2024, come prescritto dal comma 5 dell'art. 42 del d. lgs.vo n. 141/2024 (attuativo del combinato disposto degli articoli 8 dei Regolamenti UE nn. 2446 e 2447 del 2015, dell'art. 12 della legge 212/2020);
- pertanto l'avviso di accertamento suppletivo e di rettifica della dichiarazione doganale Reg. 4 n. 94617 Q del 21/10/2021 è stato correttamente emesso e
6 notificato in data 19/11/2024 dal Reparto Revisioni dell'UD Genova 2 non come
“riscontro alla richiesta” (come sostenuto dalla ricorrente), ma a termine del periodo
“d'attesa” garante del diritto al contradditorio previsto a difesa del contribuente, che invece è stato negligente nel salvaguardare i propri interessi. Ciò premesso in fatto, in relazione alla pretesa prescrizione dell'obbligazione doganale ai sensi dell'art. 103 CDU, deduce che questa non sarebbe maturata poiché nel computare i termini della prescrizione dell'obbligazione doganale la ricorrente ometterebbe di considerare la sospensione ex lege prefigurata dal paragrafo 3, lettera b), dell'art. 103 del CDU. Nel merito deduce che la classificazione doganale operata dall'Ufficio è pienamente conforme alla normativa vigente e risulta adeguatamente motivata. Deduce che la classificazione dei prodotti MILLATHANE 5004 W, MILLATHANE 5004 Premilled, MILLATHANE 66R Premill Mooney e MILLATHANE 26 Mooney nella VD 3909509090 (plastiche) anziché nella VD 4002999000 (gomme sintetiche) poggia su un solido fondamento normativo, precisamente sulla Nota 4, lett. a), al Capitolo 40 della Nomenclatura Combinata (già richiamata nell'All. 6 della presente controdeduzione), la quale stabilisce espressamente che: "L'espressione gomma sintetica, usata nella nota 1 di questo capitolo e nella voce 4002, si riferisce a: prodotti sintetici non saturi, atti a essere trasformati irreversibilmente, mediante vulcanizzazione con zolfo in sostanze non termoplastiche...". Sostiene che tale requisito di "non saturazione" dei prodotti costituisce conditio sine qua non per la classificazione nella voce doganale 4002, come ulteriormente specificato nelle "considerazioni generali" sottostanti alle note al capitolo 40 (cioè le note Esplicative della World Customs Organization, già All. 7), dove si precisa che: "Il termine vulcanizzato si riferisce, in senso generale, alla gomma (compresa la gomma sintetica) ... reticolata con zolfo o qualunque altro agente di vulcanizzazione [...] Va sottolineato che i criteri relativi alla vulcanizzazione con zolfo s'applicano unicamente ai fini della nota 4, cioè ai fini di determinare se una sostanza è una gomma sintetica o no...". Deduce che la motivazione dell'atto impositivo risulta completa e chiara nella sua articolazione, essendo richiamato espressamente il verbale di revisione contenente tutte le argomentazioni tecniche e giuridiche che supportano la rettifica, ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 141/2024. Allega sul punto che i prodotti contestati (MILLATHANE 5004, 66R, 26) sono stati riconosciuti come saturi, privi di siti di insaturazione C=C, e vulcanizzati con perossido organico, non con zolfo (come riportato dalla stessa TSE nella documentazione tecnica raccolta nel già citato All. 12). Ciò li escluderebbe ipso iure dalla VD 4002, conformemente alla nota 4 sopra citata. Fa presente che non incrina la congruenza di tale classificazione il fatto che le note esplicative del Capitolo 40 della Nomenclatura Combinata citino tra le materie
7 sintetiche non sature, classificabili alla V.D. 4002 70 00 00 le gomme etilene- propilene-diene non coniugate (EPDM) giacché queste ultime materie, a differenza dei prodotti in contestazione (MILLATHANE 5004, 66R, 26), contengono un terzo monomero (Diene), che - presentando catene molecolari più corte con legami doppi laterali che consentono la vulcanizzazione con zolfo e acceleranti - assume la caratteristica tipica della voce doganale della gomma (la vulcanizzazione con zolfo e acceleranti). Deduce, altresì, che la tesi della ricorrente, secondo cui le caratteristiche funzionali e l'analogia, dovrebbero prevalere rispetto alle nomenclature tecniche internazionali tipo CAS, IUPAC e/o della stessa Unione Europea (ECICS Consultation) non trova fondamento nel sistema di classificazione doganale. Quanto al modus operandi deduce che non è ravvisabile alcun profilo di illegittimità nell'operato dell'Agenzia delle Dogane giacché, oltre a non esserci stata alcuna reazione da parte della Ricorrente e del Rappresentante in Dogana alla comunicazione di avvio del procedimento di controlli a posteriori del luglio del 2024, la richiesta di annullamento in autotutela versus il verbale (atto endoprocedimentale), è stata presentata il 19/11/2024, quindi oltre il termine dei i 30 giorni dalla notifica del verbale di revisione (14/11/2024), come previsto dagli articoli 8 dei Regolamenti UE nn. 2446 e 2447 del 2015 e dall'art. 42 del D.lgs.vo 141/2024, rendendo inammissibile la doglianza sulla mancata considerazione delle osservazioni da parte dell'Ufficio. Parimenti deduce che la completezza e congruenza della motivazione rispetto alle risultanze degli accertamenti disposto nell'ambito del procedimento di revisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sull'eccezione di prescrizione. Il motivo di ricorso si basa sull'assunto che l'obbligazione doganale, sottesa all'avviso, si sarebbe estinta per prescrizione poiché l'avviso intimante il pagamento di maggiori dazi sarebbe stato notificato oltre il triennio dalla dichiarazione doganale previsto dall'art. 103 CDU. Occorre rilevare che, prima della decorrenza del triennio di cui all'art. 103 CDU (considerato, secondo la tesi largamente maggioritaria, termine di prescrizione), in data 15/10/2024 con la nota prot. n. 46957/RU avente pari data, era stato notificato alla Società importatrice a mezzo PEC, l'esito del controllo documentale a posteriori dell'importazione dell'ottobre 2021 unitamente al verbale di revisione dell'accertamento, prot. n. 46957/RU, rendendo edotta al contempo la Parte che ai sensi del combinato disposto degli articoli 8 dei Regolamenti UE nn. 2446 e 2447 del
8 2015, dell'art. 12 della legge 212/2020 e dell'art. 42 del D. Lgs.vo 141/2024, la Ricorrente_1 SpA avrebbe potuto comunicare osservazioni entro 30 giorni (cioè entro giovedì 14/11/2024) versus il verbale ricevuto attivando il meccanismo partecipativo garantito dall'art. 22 del reg 952/2013, art 8 reg 2446/2015 e art 8 del reg 2447/2015 (cd. diritto a essere ascoltati). Sicché, a norma del paragrafo 3, lettera b), dell'art. 103 la prescrizione è rimasta sospesa dalla comunicazione del verbale di revisione (15/10/2024) … fino allo scadere del periodo in cui l'importatrice aveva la possibilità di esprimere il proprio punto di vista (14/11/2024). Alla cessazione della causa di sospensione ex lege (14/11/2024) ha ripreso a decorrere il termine di prescrizione che, dunque, tenendo conto del periodo residuo andava a scadere il 20/11/2024. Sicché, essendo stato l'avviso di accertamento notificato il 19/11/2024, la prescrizione eccepita non era ancora decorsa. Pertanto il motivo di ricorso non merita accoglimento.
2. Sul merito del ricorso. I restanti motivi di ricorso, in quanto attinenti alla correttezza della classificazione doganale operata dall'amministrazione finanziaria, vanno trattati congiuntamente. In primo luogo non pare possano trarsi profili di illegittimità dalla revisione postuma della dichiarazione doganale, con affidamento delle analisi delle partite di merci ad altro laboratorio, poiché trattasi di facoltà riconosciuta dal CDU e rientrante, dunque, nella discrezionalità dell'amministrazione finanziaria rispetto alla quale, dunque, non può astrattamente prospettarsi alcun legittimo affidamento della ricorrente sull'originaria verifica a lei favorevole. Nel merito non pare che la classificazione operata dall'ufficio sia illegittima o arbitraria. Occorre rilevare che la Nota 4, lett. a), al Capitolo 40 della Nomenclatura Combinata (già richiamata nell'All. 6 della presente controdeduzione), il cui utilizzo è prescritto per la classificazione delle merci, prevede espressamente che: "L'espressione gomma sintetica, usata nella nota 1 di questo capitolo e nella voce 4002, si riferisce a: prodotti sintetici non saturi, atti a essere trasformati irreversibilmente, mediante vulcanizzazione con zolfo in sostanze non termoplastiche...". Sicché, a fronte di tale chiara definizione, non pare seriamente revocabile in dubbio che il requisito di “non saturazione” e l'attitudine ad essere trasformati “mediante vulcanizzazione con zolfo” costituiscano elementi qualificanti della voce doganale 4002, come ulteriormente specificato nelle "considerazioni generali" sottostanti alle note al capitolo 40 (cioè le note Esplicative della World Customs Organization, già All. 7), dove si precisa che: "Il termine vulcanizzato si riferisce, in senso generale, alla gomma (compresa la gomma sintetica) ... reticolata con zolfo o qualunque altro agente di vulcanizzazione [...]” e si
9 sottolinea che “i criteri relativi alla vulcanizzazione con zolfo s'applicano unicamente ai fini della nota 4, cioè ai fini di determinare se una sostanza è una gomma sintetica o no..." Né può trarsi argomento di segno opposto dal rilievo, sul quale insiste la ricorrente, che altra tipologia di merce (EPDM) sia classificata come gomma sintetica nonostante derivi da componente satura. Osservano le Dogane, senza che tale assunto sia stato confutato dalla ricorrente, che se è vero la componente l'EPM (All. 16), essendo priva di legami doppi, può essere vulcanizzata solo con perossidi organici (come i prodotti MILLATHANE importati dalla Ricorrente), tuttavia, a differenza di questi ultimi, aggiungendo un terzo monomero (Diene) si ottiene l'EPDM, che presenta catene molecolari più corte con legami doppi laterali che consentono (a differenza dei prodotti MILLATHANE) la vulcanizzazione anche con zolfo e acceleranti, andando così a creare un terpolimero. Sicché non paiono esservi elementi che permettano di assimilare le merci oggetto di ricorso all'EPDM espressamente classificata nella voce doganale 4002 (gomma). Inoltre, essendo la classificazione incentrata su elementi attinenti alla composizione chimica, non paiono utilizzabili elementi di classificazione (quali quelli funzionali) che ne prescindano. Pertanto anche la pretesa erroneità della classificazione operata dall'Agenzia delle Dogane va rigettata.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e compensa le spese di lite. Così deciso in Genova in data 2.12.2025.
Il giudice
(dr. Mirko Parentini)
10
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GENOVA Sezione 1, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
, Giudice monocratico PARENTINI MIRKO
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 127/2025 depositato il 05/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Genova - Sede Genova
Email_2 elettivamente domiciliato presso
1 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 52949 RAU 2200 DOGANE DAZI 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1104/2025 depositato il 03/12/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1 Spa, con ricorso ritualmente notificato e depositato, ha chiesto a questa Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di disporre l'annullamento dell'avviso di accertamento suppletivo e di rettifica n. 52949 RAU 2200 - art. 48 del Reg. (UE) n. 952/2013 notificato alla ricorrente il 19 novembre 2024 relativo alla dichiarazione doganale IM4 n. 94617/Q del 21/10/2021
- SOT PRA', con cui la Ricorrente_1 SPA ha dichiarato all'importazione merce VARIA di origine e provenienza U.S.A., e in particolare all'Articolo 3 ha dichiarato alla TARIC 4002 9990 00 “Gomma sintetica e fatturato (factis) in forme primarie, altre, altre” (dazio Paesi Terzi 0% - IVA 22%). La società ricorrente espone in fatto che:
- con processo verbale n. 38958 del 13 giugno 2019, l'Agenzia delle Dogane procedeva alla campionatura dei prodotti importati da Ricorrente_1 spa tramite il dichiarante Società 2;
- a seguito di analisi su campioni estratti da tutti i 7 campioni del singolo 3 di cui alla bolletta doganale 42836/X del 22 maggio 2019, il Laboratorio di Roma confermava la natura e la classificazione della merce importata, cosicché la garanzia depositata veniva, a seguito di richiesta dell'operatore doganale, svincolata e rimborsata (vedi documentazione all. 2);
- inspiegabilmente l'Agenzia delle Dogane alla scadenza del triennio, con processo verbale 46957 del 15-10-2024 l'Ufficio, senza alcuna nuova allegazione o prova, pretendeva scindere il singolo 3 della dichiarazione in due parti, richiedendo maggiori diritti derivanti dalla diversa classificazione di 11 colli di prodotto asseritamente da classificarsi alla voce 3909509090;
2 - a tale processo verbale seguiva la richiesta di annullamento in autotutela della società, e dunque la richiesta di riesame cui non veniva dato riscontro se non con l'avviso di accertamento in oggetto. Ciò premesso in fatto la società deduceva che l'avviso impugnato avrebbe presentato i seguenti profili di illegittimità. In primo luogo deduceva che la pretesa di maggiori dazi, contenuta nell'atto impugnato, si sarebbe estinta per prescrizione posto che l'avviso di accertamento era stato notificato il 19 novembre 2024 e, dunque, oltre il triennio dall'operazione risalente al 21 ottobre 2021 con conseguente violazione dell'art. 103 CDU secondo la quale “nessuna obbligazione doganale può essere notificata al debitore dopo la scadenza di un termine di tre anni dalla data in cui è sorta l'obbligazione doganale”. Con ulteriore motivo di ricorso, attinente al merito della classificazione, la ricorrente nega di aver fatto acquiescenza al processo verbale 46957 del 15-10-2024 dell'Ufficio, giacché aveva notificato allo stesso richiesta di annullamento in autotutela (all. 5), proprio nella convinzione di un errore procedurale dell'Ufficio il quale avrebbe pretermesso di considerare l'esito delle analisi (favorevole per la ricorrente) effettuate dal Laboratorio di Roma. Deduce che il processo verbale (all. 3) si fonderebbe, dunque, unicamente su operazione di rettifica documentale, svolta senza tenere minimamente in considerazione i risultati di analisi svolte in allora sulla medesima partita dallo stesso Ufficio il quale, peraltro, non aveva disposto nessuna nuova analisi o fornito nell'avviso di revisione nuova considerazione degli stessi risultati. Evidenzia che le regole d'interpretazione della tariffa prendono in considerazione in primis la materia o l'oggetto che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale;
dopodiché acquista valore l'ordine di numerazione, per cui l'ultima voce prevale fra quelle suscettibili di essere validamente prese in considerazione;
e infine le merci che non possono essere classificate in base alle succitate regole sono classificate nella voce relativa alle merci che con esse hanno maggiore analogia. L'analogia si fonda sia su caratteristiche strutturali ma soprattutto funzionali. Ciò premesso sulla metodologia per la classificazione doganale delle merci fa presente che le prove effettuate dalla dogana sui campioni esattamente di tutti i singoli dichiarati non sono state smentite da altre e nuove considerazioni degli organi tecnici, per cui le valutazioni “a tavolino” dell'Ufficio revisioni non potrebbero assumere alcun valore probatorio, posto che l'organo tecnico della dogana è unicamente il Laboratorio chimico. Nel merito deduceva che la classificazione operata nell'avviso in rettifica impugnato è scorretta perché il criterio di classificazione dei soli prodotti insaturi come elastomeri,
3 riferito e adottato dall'Ufficio doganale è illegittimo ed errato. Sul punto richiama il prodotto commercializzato come EPDM, il quale derivante da EPM, sintetico saturo, viene reticolato con perossido ed è comunemente ritenuto un elastomero, perché ha le caratteristiche della gomma sintetica. Deduce che, pertanto, la revisione operata ex post sia caduta in contraddizione perché ha omesso di considerare che materie, aventi caratteristiche chimiche simili, sono pacificamente classificata nella voce doganale della gomma. Il medesimo criterio enunciato dal Laboratorio di Milano che, nei chiarimenti forniti all' Ufficio, riporta la definizione di gomma sintetica, facendovi rientrare i prodotti reticolati con zolfo o con qualunque altro agente di vulcanizzazione (ossidi di metalli polivalenti, selenio, perossidi organici…)” (pag. 4, Nota 41670 del 1°ottobre 2020, all. 6), deve essere applicato ai due prodotti in esame, i quali, pur essendo saturi, e dunque vulcanizzati con perossido, raggiungono caratteristiche fisico- tecniche tipiche della gomma (carico, punto di rottura, allungamento, sensibilità, ecc.). Sempre nel merito della classificazione doganale deduceva che le caratteristiche, che devono essere prese in considerazione per la classifica doganale, non solo quelle che vengono utilizzate da altri sistemi di classificazione come lo IUPAC, ma quelle caratteristiche dettate dai criteri dell'interpretazione della Taric ossia le caratteristiche oggettive del prodotto o le finalità di utilizzo, assimilando le sostanze che hanno la stessa funzione. Nelle proprie controdeduzioni l'Agenzia delle Dogane chiede il rigetto del ricorso. Espone in fatto che:
- il Reparto controllo a posteriori e recupero del pregresso della SOT PRA', nell'esercizio dei poteri previsti dall'articolo 48 del CDU, a fine luglio del 2024 ha avviato l'attività di revisione dell'accertamento su base documentale sulla dichiarazione doganale IM A Reg. 4 n. 94617 Q del 21/10/2021 (già All. 3 alla presente), stante che con la stessa erano state importate quale singolo 3 merci dichiarate alla VD 4002999000 di origine USA, specificamente i prodotti denominati MILLATHANE 5004 W, MILLATHANE 5004 Premilled, MILLATHANE 66R Premill Mooney, MILLATHANE 26 Mooney, MILLATHANE 55 Mooney, MILLATHANE E34 Mooney, MILLATHANE CM40; alcuni di questi prodotti erano stati già importati nel 2019 con la dichiarazione doganale IM A Reg. 4 n. 42836 W del 22/05/2019 SOT PRA' (già Voltri) ed erano stati oggetto di un iter di verifica sfociato nel ricorso (RGR 244 dell'aprile del 2021) presso i giudici tributari di Genova instaurato dalla Ricorrente_1 SpA per l'annullamento della definizione dell'accertamento della classificazione doganale dei prodotti Millathane importati, dalla statunitense Società_1, da
4 gomma a plastica, cioè da VD 4002 a VD 3909, a seguito degli esiti degli esami dei laboratori di Roma e Milano, notificata dalla SOT Voltri (già Prà) dell'Ufficio delle Dogane di Genova 2;
- il ricorso tributario, RGR 244/2021, si era concluso con la sentenza n. 384/II/2022 (All. 4), depositata il 17/05/2022 dalla CPT di Genova, sezione 2, con l'esito favorevole per la Dogana in materia di classificazione dei prodotti contestati, cioè plastica (VD 3909) e non gomma (VD 4002) con il rigetto del ricorso in materia di diritti;
- stesso esito ha avuto anche l'appello, RGA 891/2022, la cui sentenza n. 1027/II/2024 (All. 5), depositata il 19/12/2024 ha confermato la classificazione doganale dei prodotti MILLATHANE, 5004 e 66, rettificata dalla Dogana, cioè da VD 4002 a VD 3905, dichiarata dalla Ricorrente, respingendo l'appello incidentale della Ricorrente_1 SpA;
- la motivazione principe della SOT Prà, che è stata a fondamento di questi diversi processi di rettifica/revisione della classificazione di alcuni prodotti MILLATHANE della Società_1 da gomme (VD 4002) a plastiche (VD 3909), è che essendo prodotti saturi per l'assenza nella struttura molecolare dei polimeri di doppi legami, Carbonio - Carbonio, C=C, non sono vulcanizzabili con zolfo, pertanto non sono conformi alla definizione di gomma sintetica prevista dalla nota 4, lett. a), al Capitolo 40 della Nomenclatura combinata (versione agg. Al 2025, All. 6) che espressamente recita “L'espressione “gomma sintetica”, usata nella nota 1 di questo capitolo e nella voce 4002, si riferisce a): prodotti sintetici non saturi, atti a essere trasformati irreversibilmente, mediante vulcanizzazione con zolfo in sostanze non termoplastiche …”;
- la vulcanizzabilità con zolfo, quale componente essenziale per la classificazione del prodotto nella VD 4002 (gomme) è confermata: a) dalle “considerazioni generali” sottostanti alle note al capitolo 40 (All. 7, cioè le note esplicative della nomenclatura combinata dell'Unione Europea, che riproducono quelle al Sistema Armonizzato emesse dalla World Customs Organization, pubblicate ed aggiornate ogni 5 anni consultabili sul sito https://www.wcotradetools.org/en) dove si può leggere che: “… Ai fini della prova prevista alla nota 4, un campione della materia sintetica non satura … deve essere vulcanizzato con zolfo e poi sottoposto ad una prova d'allungamento e di deformazione (vedi la nota esplicativa della voce 4002); … Il termine vulcanizzato si riferisce, in senso generale, alla gomma (compresa la gomma sintetica) … reticolata con zolfo o qualunque altro agente di vulcanizzazione … Va sottolineato che i criteri relativi alla vulcanizzazione con zolfo s'applicano unicamente ai fini della nota 4, cioè ai fini di determinare se una sostanza è una gomma sintetica o no …” b) dalla sentenza del 11/02/1982 della Corte di Giustizia Europea, seconda sezione,
5 nella causa C-278/80, TE BH UJ
contro
Hauptzollamt Koblenz, (fonte: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/it/TXT/?uri=CELEX:61980CJ0278), in cui sono richiamate le note esplicative relative al capitolo 40, supra menzionate, specificatamente “la denominazione "gomma sintetica" si riferisce a "prodotti sintetici non saturi, atti ad essere trasformati irreversibilmente in sostanze non termoplastiche, mediante vulcanizzazione con zolfo" (All. 8 – pagine originarie 442-443 corrispondenti alle pagine 3 e 4 del pdf allegato); c) dalle schede tecniche dei prodotti della Società_1 , reperibili al link Link_1 industries.com/products/millathane-pu-rubber/formulary-and- grades/, i cui estratti confermano l'essenzialità della vulcanizzazione con zolfo;
- in virtù delle considerazioni che precedono la SOT PRA' ha concluso il processo di controllo a posteriori con “esito difforme” riclassificando nella VD 3909509090 parte dei prodotti del singolo 3, specificamente il MILLATHANE 5004 W, MILLATHANE 5004 Premilled, MILLATHANE 66R Premill Mooney, MILLATHANE 26 Mooney, applicando al valore corrispondente della merce importata il dazio del 6,5% e ricalcolando l'IVA al 22% sulla quota della nuova determinazione del valore dell'importazione, constatando un recupero complessivo di diritti maggiorato pari a € 2.466,22 oltre ad interessi di mora maturati e maturandi;
- l'esito del controllo documentale a posteriori dell'importazione dell'ottobre 2021 è stato notificato via pec il 15/10/2024 mediane il verbale di revisione dell'accertamento, prot. n. 46957/RU, rendendo edotta al contempo la Parte che ai sensi del combinato disposto degli articoli 8 dei Regolamenti UE nn. 2446 e 2447 del 2015, dell'art. 12 della legge 212/2020 e dell'art. 42 del D. Lgs.vo 141/2024, la Ricorrente_1 SpA poteva comunicare osservazioni entro 30 giorni (cioè entro giovedì 14/11/2024) avverso il verbale ricevuto, trascorso tale termine i maggiori diritti constatati nel verbale sarebbero stati contestati con specifico separato avviso di accertamento suppletivo e di rettifica della dichiarazione doganale Reg. 4 n. 94617 Q del 21/10/2021, emesso da altro reparto competente dell'Ufficio delle Dogane di Genova 2, come prescritto dall'articolo 42, commi 7 e 8, del D. Lgs.vo n. 141/2024;
- la pec di trasmissione della richiesta di annullamento è datata 19/11/2024, cioè oltre il termine dei 30 gg. dalla ricezione del processo verbale del 15/10/2024, come prescritto dal comma 5 dell'art. 42 del d. lgs.vo n. 141/2024 (attuativo del combinato disposto degli articoli 8 dei Regolamenti UE nn. 2446 e 2447 del 2015, dell'art. 12 della legge 212/2020);
- pertanto l'avviso di accertamento suppletivo e di rettifica della dichiarazione doganale Reg. 4 n. 94617 Q del 21/10/2021 è stato correttamente emesso e
6 notificato in data 19/11/2024 dal Reparto Revisioni dell'UD Genova 2 non come
“riscontro alla richiesta” (come sostenuto dalla ricorrente), ma a termine del periodo
“d'attesa” garante del diritto al contradditorio previsto a difesa del contribuente, che invece è stato negligente nel salvaguardare i propri interessi. Ciò premesso in fatto, in relazione alla pretesa prescrizione dell'obbligazione doganale ai sensi dell'art. 103 CDU, deduce che questa non sarebbe maturata poiché nel computare i termini della prescrizione dell'obbligazione doganale la ricorrente ometterebbe di considerare la sospensione ex lege prefigurata dal paragrafo 3, lettera b), dell'art. 103 del CDU. Nel merito deduce che la classificazione doganale operata dall'Ufficio è pienamente conforme alla normativa vigente e risulta adeguatamente motivata. Deduce che la classificazione dei prodotti MILLATHANE 5004 W, MILLATHANE 5004 Premilled, MILLATHANE 66R Premill Mooney e MILLATHANE 26 Mooney nella VD 3909509090 (plastiche) anziché nella VD 4002999000 (gomme sintetiche) poggia su un solido fondamento normativo, precisamente sulla Nota 4, lett. a), al Capitolo 40 della Nomenclatura Combinata (già richiamata nell'All. 6 della presente controdeduzione), la quale stabilisce espressamente che: "L'espressione gomma sintetica, usata nella nota 1 di questo capitolo e nella voce 4002, si riferisce a: prodotti sintetici non saturi, atti a essere trasformati irreversibilmente, mediante vulcanizzazione con zolfo in sostanze non termoplastiche...". Sostiene che tale requisito di "non saturazione" dei prodotti costituisce conditio sine qua non per la classificazione nella voce doganale 4002, come ulteriormente specificato nelle "considerazioni generali" sottostanti alle note al capitolo 40 (cioè le note Esplicative della World Customs Organization, già All. 7), dove si precisa che: "Il termine vulcanizzato si riferisce, in senso generale, alla gomma (compresa la gomma sintetica) ... reticolata con zolfo o qualunque altro agente di vulcanizzazione [...] Va sottolineato che i criteri relativi alla vulcanizzazione con zolfo s'applicano unicamente ai fini della nota 4, cioè ai fini di determinare se una sostanza è una gomma sintetica o no...". Deduce che la motivazione dell'atto impositivo risulta completa e chiara nella sua articolazione, essendo richiamato espressamente il verbale di revisione contenente tutte le argomentazioni tecniche e giuridiche che supportano la rettifica, ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 141/2024. Allega sul punto che i prodotti contestati (MILLATHANE 5004, 66R, 26) sono stati riconosciuti come saturi, privi di siti di insaturazione C=C, e vulcanizzati con perossido organico, non con zolfo (come riportato dalla stessa TSE nella documentazione tecnica raccolta nel già citato All. 12). Ciò li escluderebbe ipso iure dalla VD 4002, conformemente alla nota 4 sopra citata. Fa presente che non incrina la congruenza di tale classificazione il fatto che le note esplicative del Capitolo 40 della Nomenclatura Combinata citino tra le materie
7 sintetiche non sature, classificabili alla V.D. 4002 70 00 00 le gomme etilene- propilene-diene non coniugate (EPDM) giacché queste ultime materie, a differenza dei prodotti in contestazione (MILLATHANE 5004, 66R, 26), contengono un terzo monomero (Diene), che - presentando catene molecolari più corte con legami doppi laterali che consentono la vulcanizzazione con zolfo e acceleranti - assume la caratteristica tipica della voce doganale della gomma (la vulcanizzazione con zolfo e acceleranti). Deduce, altresì, che la tesi della ricorrente, secondo cui le caratteristiche funzionali e l'analogia, dovrebbero prevalere rispetto alle nomenclature tecniche internazionali tipo CAS, IUPAC e/o della stessa Unione Europea (ECICS Consultation) non trova fondamento nel sistema di classificazione doganale. Quanto al modus operandi deduce che non è ravvisabile alcun profilo di illegittimità nell'operato dell'Agenzia delle Dogane giacché, oltre a non esserci stata alcuna reazione da parte della Ricorrente e del Rappresentante in Dogana alla comunicazione di avvio del procedimento di controlli a posteriori del luglio del 2024, la richiesta di annullamento in autotutela versus il verbale (atto endoprocedimentale), è stata presentata il 19/11/2024, quindi oltre il termine dei i 30 giorni dalla notifica del verbale di revisione (14/11/2024), come previsto dagli articoli 8 dei Regolamenti UE nn. 2446 e 2447 del 2015 e dall'art. 42 del D.lgs.vo 141/2024, rendendo inammissibile la doglianza sulla mancata considerazione delle osservazioni da parte dell'Ufficio. Parimenti deduce che la completezza e congruenza della motivazione rispetto alle risultanze degli accertamenti disposto nell'ambito del procedimento di revisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sull'eccezione di prescrizione. Il motivo di ricorso si basa sull'assunto che l'obbligazione doganale, sottesa all'avviso, si sarebbe estinta per prescrizione poiché l'avviso intimante il pagamento di maggiori dazi sarebbe stato notificato oltre il triennio dalla dichiarazione doganale previsto dall'art. 103 CDU. Occorre rilevare che, prima della decorrenza del triennio di cui all'art. 103 CDU (considerato, secondo la tesi largamente maggioritaria, termine di prescrizione), in data 15/10/2024 con la nota prot. n. 46957/RU avente pari data, era stato notificato alla Società importatrice a mezzo PEC, l'esito del controllo documentale a posteriori dell'importazione dell'ottobre 2021 unitamente al verbale di revisione dell'accertamento, prot. n. 46957/RU, rendendo edotta al contempo la Parte che ai sensi del combinato disposto degli articoli 8 dei Regolamenti UE nn. 2446 e 2447 del
8 2015, dell'art. 12 della legge 212/2020 e dell'art. 42 del D. Lgs.vo 141/2024, la Ricorrente_1 SpA avrebbe potuto comunicare osservazioni entro 30 giorni (cioè entro giovedì 14/11/2024) versus il verbale ricevuto attivando il meccanismo partecipativo garantito dall'art. 22 del reg 952/2013, art 8 reg 2446/2015 e art 8 del reg 2447/2015 (cd. diritto a essere ascoltati). Sicché, a norma del paragrafo 3, lettera b), dell'art. 103 la prescrizione è rimasta sospesa dalla comunicazione del verbale di revisione (15/10/2024) … fino allo scadere del periodo in cui l'importatrice aveva la possibilità di esprimere il proprio punto di vista (14/11/2024). Alla cessazione della causa di sospensione ex lege (14/11/2024) ha ripreso a decorrere il termine di prescrizione che, dunque, tenendo conto del periodo residuo andava a scadere il 20/11/2024. Sicché, essendo stato l'avviso di accertamento notificato il 19/11/2024, la prescrizione eccepita non era ancora decorsa. Pertanto il motivo di ricorso non merita accoglimento.
2. Sul merito del ricorso. I restanti motivi di ricorso, in quanto attinenti alla correttezza della classificazione doganale operata dall'amministrazione finanziaria, vanno trattati congiuntamente. In primo luogo non pare possano trarsi profili di illegittimità dalla revisione postuma della dichiarazione doganale, con affidamento delle analisi delle partite di merci ad altro laboratorio, poiché trattasi di facoltà riconosciuta dal CDU e rientrante, dunque, nella discrezionalità dell'amministrazione finanziaria rispetto alla quale, dunque, non può astrattamente prospettarsi alcun legittimo affidamento della ricorrente sull'originaria verifica a lei favorevole. Nel merito non pare che la classificazione operata dall'ufficio sia illegittima o arbitraria. Occorre rilevare che la Nota 4, lett. a), al Capitolo 40 della Nomenclatura Combinata (già richiamata nell'All. 6 della presente controdeduzione), il cui utilizzo è prescritto per la classificazione delle merci, prevede espressamente che: "L'espressione gomma sintetica, usata nella nota 1 di questo capitolo e nella voce 4002, si riferisce a: prodotti sintetici non saturi, atti a essere trasformati irreversibilmente, mediante vulcanizzazione con zolfo in sostanze non termoplastiche...". Sicché, a fronte di tale chiara definizione, non pare seriamente revocabile in dubbio che il requisito di “non saturazione” e l'attitudine ad essere trasformati “mediante vulcanizzazione con zolfo” costituiscano elementi qualificanti della voce doganale 4002, come ulteriormente specificato nelle "considerazioni generali" sottostanti alle note al capitolo 40 (cioè le note Esplicative della World Customs Organization, già All. 7), dove si precisa che: "Il termine vulcanizzato si riferisce, in senso generale, alla gomma (compresa la gomma sintetica) ... reticolata con zolfo o qualunque altro agente di vulcanizzazione [...]” e si
9 sottolinea che “i criteri relativi alla vulcanizzazione con zolfo s'applicano unicamente ai fini della nota 4, cioè ai fini di determinare se una sostanza è una gomma sintetica o no..." Né può trarsi argomento di segno opposto dal rilievo, sul quale insiste la ricorrente, che altra tipologia di merce (EPDM) sia classificata come gomma sintetica nonostante derivi da componente satura. Osservano le Dogane, senza che tale assunto sia stato confutato dalla ricorrente, che se è vero la componente l'EPM (All. 16), essendo priva di legami doppi, può essere vulcanizzata solo con perossidi organici (come i prodotti MILLATHANE importati dalla Ricorrente), tuttavia, a differenza di questi ultimi, aggiungendo un terzo monomero (Diene) si ottiene l'EPDM, che presenta catene molecolari più corte con legami doppi laterali che consentono (a differenza dei prodotti MILLATHANE) la vulcanizzazione anche con zolfo e acceleranti, andando così a creare un terpolimero. Sicché non paiono esservi elementi che permettano di assimilare le merci oggetto di ricorso all'EPDM espressamente classificata nella voce doganale 4002 (gomma). Inoltre, essendo la classificazione incentrata su elementi attinenti alla composizione chimica, non paiono utilizzabili elementi di classificazione (quali quelli funzionali) che ne prescindano. Pertanto anche la pretesa erroneità della classificazione operata dall'Agenzia delle Dogane va rigettata.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e compensa le spese di lite. Così deciso in Genova in data 2.12.2025.
Il giudice
(dr. Mirko Parentini)
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