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Sentenza 23 marzo 2025
Sentenza 23 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 23/03/2025, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Giuliana Melandri PRESIDENTE rel.
Caterina Baisi CONSIGLIERA
Maria Grazia Cassia CONSIGLIERA ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 255/2024 R.G.L. promossa da:
NOI COMPRIAMO , c.f. , Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall' avv.to PINTABONA MAURIZIO, per procura allegata al ricorso in appello
APPELLANTE
CONTRO
c.f. CP_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall' avv.to BOZZO VANNI MASSIMO, per procura allegata alla memoria di costituzione in appello
APPELLATO
Oggetto: Licenziamento individuale per giust. motivo oggettivo
CONCLUSIONI Le parti concludono come nei rispettivi atti introduttivi del giudizio.
FATTO e DIRITTO
Con la sentenza appellata da entrambe le parti il Tribunale di
Genova ha parzialmente accolto il ricorso del sig. avente CP_1
ad oggetto l'impugnazione del licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimatogli dalla società NCA, consistente nella soppressione del posto di lavoro presso la sede ove lo stesso era stato adibito.
Il giudice ha ritenuto l'illegittimità del licenziamento, in quanto – da un lato - il rifiuto del dipendente di prendere servizio presso la sede di Firenze avrebbe potuto - al più – essere oggetto di rilievo disciplinare;
dall'altro, la società aveva effettuato numerose assunzioni di personale nel periodo in cui il dipendente
è stato licenziato ed inoltre l'obbligo di repechage avrebbe dovuto essere assolto sia con riferimento alle mansioni amministrative di addetto alle pratiche per i passaggi di proprietà
(SA), sia con riferimento alle mansioni commerciali di acquisitore Purchaser.
Ha quindi risolto il rapporto e condannato la società al pagamento di 18 mensilità.
La società propone appello Parte_2
principale sostenendo che il giudice ha erroneamente ritenuto ingiustificato il licenziamento del sig. basandosi su una CP_1
lettura travisata della comunicazione di licenziamento.
La datrice di lavoro aveva chiaramente indicato le ragioni
2
economico-organizzative alla base del licenziamento, inclusa la chiusura della filiale di Genova Molassana e il rifiuto di CP_1
di trasferirsi a Firenze.
Evidenzia inoltre che:
- la pandemia COVID-19 aveva causato una drastica riduzione del fatturato e degli appuntamenti (Show) nelle filiali, inclusa quella di Firenze. La società dovette quindi adottare misure di riduzione dei costi, inclusi licenziamenti e chiusure di filiali;
- le assunzioni successive al licenziamento di CP_1
riguardavano posizioni diverse e a tempo determinato, non configurando quindi una violazione dell'obbligo di repêchage;
- Il sig. si era sempre rifiutato di trasferirsi a CP_1
Firenze, rendendo impossibile il suo reimpiego.
In subordine ha chiesto la riduzione dell'indennità risarcitoria, liquidata in 18 mensilità, da ritenersi eccessive.
L'appellato resiste, evidenziando di non aver mai rifiutato il trasferimento a Firenze, ma di averlo solo giudizialmente impugnato;
la mancata esecuzione della prestazione a Firenze dipese inizialmente da fattori esterni (malattia e lockdown totale)
e poi dall'esclusiva volontà della convenuta la quale, nonostante, la riapertura dell'attività, da maggio 2020 a dicembre 2021 lo aveva continuato a tenere sospeso in CIG.
In via di appello incidentale chiede la reintegrazione nel posto di lavoro in applicazione della sentenza additiva della Corte
3
Costituzionale n. 128 del 16 luglio 2024 e contesta la quantificazione della retribuzione presa di riferimento per il calcolo dell'indennità risarcitoria, avendo il Tribunale preso come riferimento la retribuzione risultante dalle buste paga di V° livello, mentre avrebbe dovuto essere calcolata in applicazione delle tariffe previste per il superiore IV° livello, riconosciuto in altro giudizio con sentenza passata in giudicato.
All'udienza di discussione ex art. 345 cod. proc. civ. del 9 maggio 2023 il Collegio ha formulato una proposta transattiva ed ha rinviato la causa in trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c..
Le parti tuttavia non hanno depositato le note scritte in sostituzione dell'udienza sia entro il primo termine (26/02/2025) che successivamente, a seguito dell'ulteriore rinvio al
12/03/2025, sempre con trattazione scritta, ex art. 181 cod. proc. civ.
Ed infatti, dovendosi equiparare il mancato deposito di note alla mancata comparizione delle parti in udienza ex art. 127 comma
4° c.p.c., trovano applicazione gli artt. 181 e 309 cod. proc. civ., anche alle controversie assoggettate al rito lavoro.
Va dunque disposta la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara la sua estinzione.
Nulla sulle spese.
In caso di cancellazione della causa dal ruolo ed estinzione ex artt. 181/309 cod. proc. civ, non si applica il raddoppio del contributo unificato (cfr. Corte Cost. sent. n. 120/2016).
P.Q.M.
4
Visti gli artt. 127 ter e 437 c.p.c., dispone la cancellazione della causa dal ruolo e ne dichiara l'estinzione.
Così deciso nella camera di consiglio del 19/03/2025
IL PRESIDENTE est.
Giuliana Melandri
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Giuliana Melandri PRESIDENTE rel.
Caterina Baisi CONSIGLIERA
Maria Grazia Cassia CONSIGLIERA ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 255/2024 R.G.L. promossa da:
NOI COMPRIAMO , c.f. , Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall' avv.to PINTABONA MAURIZIO, per procura allegata al ricorso in appello
APPELLANTE
CONTRO
c.f. CP_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall' avv.to BOZZO VANNI MASSIMO, per procura allegata alla memoria di costituzione in appello
APPELLATO
Oggetto: Licenziamento individuale per giust. motivo oggettivo
CONCLUSIONI Le parti concludono come nei rispettivi atti introduttivi del giudizio.
FATTO e DIRITTO
Con la sentenza appellata da entrambe le parti il Tribunale di
Genova ha parzialmente accolto il ricorso del sig. avente CP_1
ad oggetto l'impugnazione del licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimatogli dalla società NCA, consistente nella soppressione del posto di lavoro presso la sede ove lo stesso era stato adibito.
Il giudice ha ritenuto l'illegittimità del licenziamento, in quanto – da un lato - il rifiuto del dipendente di prendere servizio presso la sede di Firenze avrebbe potuto - al più – essere oggetto di rilievo disciplinare;
dall'altro, la società aveva effettuato numerose assunzioni di personale nel periodo in cui il dipendente
è stato licenziato ed inoltre l'obbligo di repechage avrebbe dovuto essere assolto sia con riferimento alle mansioni amministrative di addetto alle pratiche per i passaggi di proprietà
(SA), sia con riferimento alle mansioni commerciali di acquisitore Purchaser.
Ha quindi risolto il rapporto e condannato la società al pagamento di 18 mensilità.
La società propone appello Parte_2
principale sostenendo che il giudice ha erroneamente ritenuto ingiustificato il licenziamento del sig. basandosi su una CP_1
lettura travisata della comunicazione di licenziamento.
La datrice di lavoro aveva chiaramente indicato le ragioni
2
economico-organizzative alla base del licenziamento, inclusa la chiusura della filiale di Genova Molassana e il rifiuto di CP_1
di trasferirsi a Firenze.
Evidenzia inoltre che:
- la pandemia COVID-19 aveva causato una drastica riduzione del fatturato e degli appuntamenti (Show) nelle filiali, inclusa quella di Firenze. La società dovette quindi adottare misure di riduzione dei costi, inclusi licenziamenti e chiusure di filiali;
- le assunzioni successive al licenziamento di CP_1
riguardavano posizioni diverse e a tempo determinato, non configurando quindi una violazione dell'obbligo di repêchage;
- Il sig. si era sempre rifiutato di trasferirsi a CP_1
Firenze, rendendo impossibile il suo reimpiego.
In subordine ha chiesto la riduzione dell'indennità risarcitoria, liquidata in 18 mensilità, da ritenersi eccessive.
L'appellato resiste, evidenziando di non aver mai rifiutato il trasferimento a Firenze, ma di averlo solo giudizialmente impugnato;
la mancata esecuzione della prestazione a Firenze dipese inizialmente da fattori esterni (malattia e lockdown totale)
e poi dall'esclusiva volontà della convenuta la quale, nonostante, la riapertura dell'attività, da maggio 2020 a dicembre 2021 lo aveva continuato a tenere sospeso in CIG.
In via di appello incidentale chiede la reintegrazione nel posto di lavoro in applicazione della sentenza additiva della Corte
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Costituzionale n. 128 del 16 luglio 2024 e contesta la quantificazione della retribuzione presa di riferimento per il calcolo dell'indennità risarcitoria, avendo il Tribunale preso come riferimento la retribuzione risultante dalle buste paga di V° livello, mentre avrebbe dovuto essere calcolata in applicazione delle tariffe previste per il superiore IV° livello, riconosciuto in altro giudizio con sentenza passata in giudicato.
All'udienza di discussione ex art. 345 cod. proc. civ. del 9 maggio 2023 il Collegio ha formulato una proposta transattiva ed ha rinviato la causa in trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c..
Le parti tuttavia non hanno depositato le note scritte in sostituzione dell'udienza sia entro il primo termine (26/02/2025) che successivamente, a seguito dell'ulteriore rinvio al
12/03/2025, sempre con trattazione scritta, ex art. 181 cod. proc. civ.
Ed infatti, dovendosi equiparare il mancato deposito di note alla mancata comparizione delle parti in udienza ex art. 127 comma
4° c.p.c., trovano applicazione gli artt. 181 e 309 cod. proc. civ., anche alle controversie assoggettate al rito lavoro.
Va dunque disposta la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara la sua estinzione.
Nulla sulle spese.
In caso di cancellazione della causa dal ruolo ed estinzione ex artt. 181/309 cod. proc. civ, non si applica il raddoppio del contributo unificato (cfr. Corte Cost. sent. n. 120/2016).
P.Q.M.
4
Visti gli artt. 127 ter e 437 c.p.c., dispone la cancellazione della causa dal ruolo e ne dichiara l'estinzione.
Così deciso nella camera di consiglio del 19/03/2025
IL PRESIDENTE est.
Giuliana Melandri
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