Cass. pen., sez. V, sentenza 05/01/2026, n. 259
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Sentenza 5 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Nullità ordinanza per inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 291, comma 1-quater cod. proc. pen. e carenza di motivazione

    Il motivo è infondato poiché la norma esonera dall'obbligo di interrogatorio preventivo in caso di gravi delitti commessi con uso di armi, ipotesi nella quale rientra il reato contestato, e tale reato è connesso a indagini sulle attività mafiose. La ratio decidendi basata sull'uso di armi è autonoma e sufficiente a sorreggere la statuizione. La detenzione di armi comuni da sparo rientra tra i delitti di cui all'art. 407, comma 2, lett. a), n. 5 cod. proc. pen., per i quali non è necessario l'interrogatorio preventivo in presenza di esigenze cautelari di reiterazione.

  • Inammissibile
    Violazione degli artt. 273, 125 e 192 cod. proc. pen. e vizio di motivazione da travisamento della prova in riferimento al giudizio di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza

    Il motivo è inammissibile perché, pur sotto l'egida formale del vizio di violazione di legge e di motivazione, articola censure estranee al sindacato di legittimità, che non si estende alla rivalutazione degli elementi fattuali o alla ponderazione del compendio indiziario. Il controllo della Corte di cassazione è circoscritto alla verifica della correttezza giuridica e della coerenza logica della motivazione. L'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati è questione di fatto rimessa al giudice di merito.

  • Inammissibile
    Violazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. e vizio di motivazione da travisamento della prova in riferimento alla sussistenza delle esigenze cautelari e all'adeguatezza della misura

    Il motivo è inammissibile perché affidato a censure generiche e interamente versate in fatto. La motivazione dell'ordinanza impugnata ha dato atto della detenzione di armi con coinvolgimento di esponenti mafiosi e della messa a disposizione al figlio per scopi ritorsivi, elementi allarmanti unitamente al quadro personologico dell'indagato. Il Tribunale ha motivatamente escluso l'idoneità di misure meno afflittive in considerazione della spregiudicatezza dimostrata, escludendo una prognosi favorevole al rispetto delle prescrizioni. L'argomentazione è congrua e non sindacabile in sede di legittimità. Non vi è violazione del principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite Lovisi, poiché il braccialetto elettronico è una modalità esecutiva degli arresti domiciliari che richiede un giudizio di affidabilità del cautelato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 05/01/2026, n. 259
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 259
    Data del deposito : 5 gennaio 2026

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