TRIB
Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 09/04/2025, n. 944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 944 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FO GGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'esito dell'udienza del 09/04/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10832 - 2023 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. Vito Minelli
PARTE RICORRENTE
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Paolo Sedda
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: obbligo contributivo
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 4.12.2023, la quale società esercente attività di Parte_1
sanificazione ambientale e pulizia di uffici, capannoni ed impianti industriali, abitazioni e negozi, adiva l'intestato Tribunale del Lavoro, impugnando il verbale unico di accertamento e notificazione n. 2022004941/DDL del 31.3.2023, con cui i Funzionari di Vigilanza in servizio CP_ presso la sede di Foggia avevano addebitato ad essa istante la contribuzione omessa ed accertata relativamente alla Gestione Aziende con dipendenti per il periodo 06/2017-10/2020,
e ciò sul presupposto che l'impresa sottoposta a verifica avesse occultamente operato dietro lo schermo di due società collegate (la nonché la , rivelatesi, poi, Parte_2 Parte_2
mere società di comodo.
A sostegno del ricorso la predetta parte eccepiva preliminarmente la nullità del verbale, “per mancata indicazione in esso sia delle specifiche Violazioni Previdenziali ipotizzate, che dei relativi riferimenti normativi sui singoli aspetti accertati in verbale (peraltro, in via presuntiva)”, con conseguente violazione del diritto di difesa.
Eccepiva, altresì, la lesione del contraddittorio, poichè l'accertamento ispettivo non aveva investito anche le due società asseritamente collegate.
Contestava, in ogni caso, la fondatezza della pretesa contributiva, concludendo per l'annullamento del verbale impugnato. CP_ L' si costituiva in giudizio, resistendo al ricorso.
Riassegnata al sottoscritto Magistrato ed istruita documentalmente, all'esito dell'udienza del
9.4.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Il ricorso è infondato e va rigettato, per le ragioni di seguito esposte.
2.1. Vanno preliminarmente disattese le eccezioni formali sollevate dalla parte ricorrente, dovendosi, a tal fine, rammentare che il presente giudizio non verte sull'atto, bensì sul rapporto previdenziale e sulla conseguente fondatezza dell'obbligo contributivo.
In questa prospettiva il verbale ispettivo viene dunque in rilievo “non nella sua natura di atto amministrativo, di cui si possa sindacare la legittimità, bensì come fonte di prova liberamente valutabile dal giudice ai sensi dell'art. 116 c.p.c.” (Cass. Sez. Lav. n. 5851/2024).
Nella specie, peraltro, l'accertamento eseguito dai Funzionari reca in sé tutti gli elementi su cui poggia l'addebito contributivo, come di seguito si dirà, tant'è che la parte ricorrente si è compiutamente difesa nel merito, con ciò mostrando di aver perfettamente compreso i termini della pretesa vantata dall'Ente.
A ciò si aggiunga che – contrariamente a quanto eccepito dalla – la verifica Parte_1
ispettiva si è svolta anche nei confronti delle società collegate (la e la Parte_2 [...]
CP_
, come si evince dai verbali in tal senso redatti dall' (cfr. docc. 4-7, fascicolo Pt_2 dell' ). CP_2
Trattasi, ad ogni buon conto, di profilo privo di rilievo, come può evincersi, sul versante processuale, dal principio di diritto enunciato da Cass. Sez. Un. n. 14897/2002, secondo cui, nella controversia avente ad oggetto la sussistenza del rapporto lavorativo con un soggetto, quale effettivo datore di lavoro, deve escludersi la necessità dell'estensione del contraddittorio all'apparente e formale datore di lavoro, ai sensi dell'art. 102 c.p.c., siccome colui che
CP_ domanda siffatto accertamento (nella specie l quale attore in senso sostanziale) afferma l'esistenza del rapporto con un certo datore di lavoro e ne nega uno diverso con altro soggetto, senza dedurre alcun rapporto plurisoggettivo né alcuna situazione di contitolarità, mentre
2 l'accertamento negativo del rapporto fittizio con il datore di lavoro apparente costituisce oggetto di questione pregiudiziale conosciuta dal Giudice in via soltanto incidentale, ovvero senza vincolare il terzo attraverso la cosa giudicata e senza alcuna lesione del suo diritto di difesa.
Ne consegue il rigetto delle eccezioni innanzi indicate.
2.2. Ciò chiarito, l'attenzione deve spostarsi sul valore da attribuire ai verbali di accertamento amministrativi, ed in particolare ai verbali ispettivi.
Ritiene il Tribunale che in materia debba applicarsi il principio per il quale i verbali redatti dai funzionari degli Enti previdenziali e assistenziali o dell' lavoro fanno piena Parte_3
prova - fino a querela di falso (non proposta nel caso di specie) - dei fatti che i funzionari attestino essere avvenuti in loro presenza o che gli stessi abbiano “potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale” (così Cass. n. 28060 del 2017).
Per le altre circostanze di fatto che i funzionari segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile dal Giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente in virtù del loro specifico contenuto o del concorso di altri elementi.
Sulla scorta dei menzionati principi, la recente giurisprudenza di legittimità ha pure definitivamente affermato che “I verbali redatti dall'Ispettorato del Lavoro o dai funzionari degli enti di previdenza ed assistenza, in tema di omesso versamento di contributi, costituiscono prova idonea a legittimare il ricorso al procedimento ingiuntivo e fanno fede sino a querela di falso per quanto riguarda la provenienza dal pubblico ufficiale che li ha redatti ed i fatti che quest'ultimo attesta che siano avvenuti in sua presenza o che siano stati da lui compiuti;
mentre in ordine alle altre circostanze di fatto che il verbalizzante segnali di aver accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese o de relato o in seguito ad ispezione di documenti, la legge non attribuisce al verbale alcun valore probatorio precostituito. In tale ultima quale, nel suo libero apprezzamento, può valutarne l'importanza
e determinare quale sia il conto da farne ai fini della prova;
al proposito, la Suprema Corte, anche di recente, ha ribadito che i verbali ispettivi predetti non hanno alcun valore probatorio precostituito, ma che costituiscono “materiale istruttorio che può essere utilizzato in sede giudiziale per fondare il convincimento del giudicante”, poiché le dichiarazioni raccolte dagli ispettori e trasferite negli stessi, anche se non sono munite di efficacia fino a querela di falso, costituiscono oggetto di libera valutazione del giudice e, in concorso con altri elementi di prova, possono essere utilizzati per corroborare la decisione assunta” (Cass.
n. 8946 del 2020).
3 2.3. Occorre, a questo punto, dar conto delle risultanze dell'accertamento ispettivo, di seguito sintetizzate:
- la è stata costituita con atto pubblico del 23.2.2015 e, sin da detta data, è sempre Parte_1
stata composta da due soci con quote al 50% ( e , con Controparte_3 CP_4
un solo amministratore unico ( , venendo iscritta nella sezione ordinaria del registro CP_4
delle imprese con n. REA FG -292443 dal 10.3.2015;
- la predetta società ha denunciato alla C.C.I.A.A., quale oggetto sociale, l'esercizio della
“attività di pulizie semplice e disinfezione”, con inquadramento previdenziale nel settore terziario, assumendo, nel periodo dal 2015 al 2022, un numero variabile di lavoratori subordinati (da 12 a 87);
- essa è risultata collegata ad altre due società, ovverosia la (P.IVA. Parte_2
– matricola 3107731910), e la (P.IVA. - P.IVA_1 CP_1 Parte_2 P.IVA_2
matricola 3107731910); CP_1
- diversi lavoratori e committenti hanno dichiarato di non essersi nemmeno resi conto dell'esistenza delle varie aziende, stante la sostanziale identità delle rispettive denominazioni
(cfr., a titolo esemplificativo: “- committente n. 38: “…posso dirvi che per tutti questi condomini su elencati i servizi di pulizia li ho affidati alla ditta che fa capo al sig. CP_3
e che su vostra segnalazione mi sono accorto che ha cambiato negli anni
[...] denominazione. Infatti io mi sono sempre rapportato al sig. non conosco Controparte_5 invece la sig.ra di cui mi state chiedendo”; - committente n. 33, il quale Parte_4
racconta di aver iniziato il rapporto di affidamento avente ad oggetto lavori di pulizia dapprima con e di aver proseguito con e che tuttavia: ”…non mi sono Parte_2 Pt_1
mai preoccupato del cambio di denominazione sociale o di partita IVA perché io mi rapportavo sempre con il sig. ”; - stessa circostanza riferita dal Controparte_3 committente n. 7: “…dalla verifica odierna delle fatture in mio possesso mi sono accorto che
i servizi di pulizie erano stati effettuati, a partire da giugno 2017, dalla R.D.M. s.r.l.s… e che
a partire da marzo 2018 la stessa ditta di pulizie cui ho fatturato i servizi di pulizie per i medesimi condomini si chiama D.M…. comunque a prescindere dal nome e dalla P.Iva delle varie aziende i servizi di pulizia sono stati sempre affidati alla ditta che di volta in volta era gestita dai sigg.ri e;
- lavoratore n. 24: “…posso dire Controparte_3 CP_4
che nel periodo in cui ho lavorato io la ditta ha cambiato due volte il nome… me ne sono accorto … dall'intestazione della busta paga…” (pag. 4 del verbale);
- la e la hanno dichiarato entrambe, come campo di operatività, il Parte_2 Parte_2
settore pulizia, al pari della Parte_1
4 - in data 31.7.2019, la licenziava tutti lavoratori, ad eccezione di uno solo, per Parte_2
cessazione di attività, come evidenziato nei modelli Unilav, mentre la da agosto Parte_2
2019 ad ottobre 2020, denunciava, tra il personale in organico, molti lavoratori provenienti proprio dalla Pt_2
CP_
- come asseverato dai flussi presenti negli archivi telematici dell' diversi CP_6
lavoratori formalmente occupati alle dipendenze della e della Parte_2 Parte_2
risultavano denunciati anche in forza alla precedentemente, contemporaneamente Parte_1
e/o successivamente;
- la sede legale della è in Lucera alla via Pizzuto n. 1, “dove a seguito di accesso Parte_1
si è potuto verificare che trattasi di ingresso secondario rispetto alla via Porta Foggia n. 8, individuato da molti lavoratori ascoltati, formalmente denunciati alle dipendenze della
e della quale ufficio di riferimento dei due titolari Parte_2 Parte_2 CP_7
(pag. 4 del verbale, ove si legge pure che “lo stesso socio al 50% della
[...] CP_3
seppur formalmente denunciato alle dipendenze di veniva ivi Parte_1 Parte_2 trovato e dichiarava ai verbalizzanti che: • quel giorno, tuttavia, stava svolgendo la sua attività privata di agenzia di pratiche automobilistiche;
• l'immobile fosse di proprietà della
facente capo al sig. col quale avrebbe stipulato un regolare Parte_1 CP_4
contratto di affitto, probabilmente antecedente al 2010, quando il svolgeva là CP_3
l'attività di assicuratore”); Parte
- la la hanno, invece, sede legale a Biccari, rispettivamente in c.da Sterparo e Pt_2
in via E. Mattei n. 2;
- secondo quanto dichiarato dal Comune di riferimento, “all'indirizzo di via E. Mattei n. 2 non risulta la sede di alcuna azienda né il domicilio/dimora di alcun cittadino”; • “all'indirizzo di
c.da Sterparo Mascia n. 4 risulta residente il sig. ”; come soggiunto Controparte_3
dall'ente locale, la via E. Mattei è in realtà un accesso secondario di c.da Sterparo Mascia;
- i verbalizzanti, dopo appositi sopralluoghi, constatavano come in nessuno dei due indirizzi sopra indicati fosse presente un qualche riferimento alle due imprese;
- i predetti e soci – come detto – al 50% della erano comparsi CP_4 CP_3 Parte_1
Parte davanti al Notaio rogante in sede di costituzione della , attestando essi stessi le generalità dell'allora (formale) amministratore unico, (C.F. Controparte_8
); C.F._1
- (C.F. ) era stata socia e amministratrice unica Parte_4 C.F._2
della fino al 22.6.2020, diventando socia e amministratrice unica della Parte_2 [...]
dal 7.8.2019; Pt_2
5 - alcuni dei soggetti formalmente titolari di ruoli strategici nelle imprese suddette erano stati denunciati come lavoratori subordinati alle dipendenze delle imprese collegate, come
[...]
, socio al 50% della dipendente della stessa oltre che di Controparte_3 Parte_1 Pt_1
tra l'altro per un periodo (gennaio 2020) coincidente con uno dei due rapporti a Parte_2
tempo pieno;
- il predetto sentito dai verbalizzanti in data 1.10.2020, in costanza del rapporto di CP_3
Parte lavoro formalmente denunciato alle dipendenze della , aveva dichiarato che la sede dell'impresa era in c.da Sterparo Mascia n. 4, che è invece la sede formale della
[...]
oltre che la sua residenza, ed in cui non è presente alcun riferimento all'azienda o a Pt_2
quelle ad essa collegate;
Parte
- , amministratore unico della (dall'11.4.2019 al 7.8.2019), è stato Controparte_8
contestualmente dipendente della Parte_2
- , socio e amministratore unico della è stato Controparte_9 Parte_2
dipendente della stessa nel 2018, oltre che (in precedenza) della Parte_2 Parte_1
- le tre imprese condividevano anche il consulente aziendale, rag. . Persona_1
Scrutinate, quindi, le dichiarazioni reddituali disponibili, i Funzionari appuravano che la
Parte e la erano mere società di comodo, dietro il cui schermo operava l'unica ed Pt_2
effettiva realtà imprenditoriale, riconducibile alla e, segnatamente, ai suoi due Parte_1
soci.
CP_
2.4. Così riassunte le risultanze dell'accertamento ispettivo, ritiene questo Giudice che l' abbia adeguatamente dimostrato la fondatezza della pretesa contributiva.
Parte Ed invero, i lavoratori denunciati alle dipendenze della e della hanno Pt_2
sostanzialmente riferito che e (quali soci della CP_10 Controparte_3 [...]
erano gli effettivi datori di lavoro, laddove nessun dipendente ha mai fatto menzione Pt_1
dei soci-amministratori delle altre due società.
I predetti e provvedevano, infatti, ad assumere i dipendenti (quali addetti CP_3 CP_4
alle pulizie di condomini, imprese ed esercizi commerciali), a corrispondere la retribuzione e ad impartire le direttive sul lavoro da svolgere.
Erano sempre costoro, poi, a fornire la dotazione strumentale.
CP_ Si rinvia, a tal fine, alle dichiarazioni versate in atti dall' (docc. 6/A-B-C- e 9/B-C-D) e, in via esemplificativa, a quelle rilasciate da alcuni lavoratori formalmente denunciati dalla ovvero (“lavoratore n. 7”), (“lavoratore n. 12”), Pt_2 Persona_2 Persona_3 [...]
(“lavoratore n. 24”) e (“lavoratore n. 54”). Persona_4 Persona_5
6 Ed ancora, e sono stati concordemente indicati dai committenti dei servizi CP_3 CP_4
di pulizia quali procacciatori di clienti, referenti e/o responsabili aziendali (docc. 3/A e 9/A).
2.5. A nulla vale l'assunto della società ricorrente circa la mancata escussione di tutti i dipendenti in sede ispettiva.
La preponderante maggioranza delle dichiarazioni raccolte, unitamente ad altri elementi connotati da una solida valenza indiziaria, quali l'omessa esibizione di documentazione
Parte fiscale da parte della e della , l'irreperibilità dei relativi amministratori e Pt_2 finanche l'assenza di una sede legale e/o operativa, comprova, infatti, l'evidente dissociazione tra datore di lavoro formale e datore di lavoro sostanziale, senza contare che le dichiarazioni raccolte in sede ispettiva non involgono la posizione lavorativa del singolo dichiarante ma risultano chiaramente intese a lumeggiare i contorni e le modalità essenziali dell'intero rapporto di lavoro (cfr., per una fattispecie similare, Corte d'Appello di Bari-Sez. Lav.,
20.1.2025, n. 35).
2.6. Secondo quanto dedotto dalla i Funzionari avrebbero poi trascurato Parte_1 un'ulteriore circostanza, “vale a dire che i lavoratori che essi hanno ritenuto di porre a carico
(dal punto di vista contributivo) della ricorrente Soc. “ , quali effettivi dipendenti di Parte_1
essa, risultavano in realtà assunti presso le predette altre due società e che, allorquando saltuariamente svolgevano lavori commissionati dalla odierna ricorrente (Soc. “ ) Parte_1
alle altre due predette società, ciò avveniva in virtù di un regolare contratto di fornitura di servizi intercorrente tra la Soc. “ e le medesime altre due società” (pag. 5 del Parte_1
ricorso).
Soggiunge la ricorrente di aver pagato alle società appaltatrici i relativi corrispettivi, portati da regolari fatture.
Com'è evidente, si adduce l'esistenza di una fattispecie di appalto lecito o genuino, che la
D.M. avrebbe avuto l'onere di provare ai sensi dell'art. 2697, comma 2, cod. civ., trattandosi CP_ di un fatto impeditivo dell'efficacia di quelli allegati dall (Cass. Sez. Lav. n. n. 11363 del
17.6.2004).
Un simile onere, tuttavia, è rimasto completamente inevaso.
2.7. Giova rammentare, in proposito, che “In tema di interposizione di manodopera, affinché possa configurarsi un genuino appalto di opere o servizi ai sensi dell'art. 29, comma 1, del d. lgs. n. 276 del 2003, è necessario verificare, specie nell'ipotesi di appalti ad alta intensità di manodopera (cd. "labour intensive"), che all'appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui
7 propri dipendenti, impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischio d'impresa, dovendosi invece ravvisare un'interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo e organizzativo sia interamente affidato al formale committente, restando irrilevante che manchi, in capo a quest'ultimo, l'"intuitus personae" nella scelta del personale, atteso che, nelle ipotesi di somministrazione illegale, è frequente che l'elemento fiduciario caratterizzi l'intermediario, il quale seleziona i lavoratori per poi metterli a disposizione del reale datore di lavoro” (Cass. Sez. Lav. n. 12551/2020; nella specie, relativa a un appalto di servizi affidato da un istituto di credito a un'impresa di facchinaggio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito per aver ritenuto lecito l'appalto, sebbene le indicazioni ai lavoratori sui compiti da svolgere in concreto fossero fornite dalla committente, che parte dei beni utilizzati per il lavoro fossero della banca e che l'appaltatore non avesse, presso la sede della committente, alcun referente organizzativo).
Si è pure osservato che “il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro in riferimento agli appalti "endoaziendali", caratterizzati dall'affidamento ad un appaltatore esterno di attività strettamente attinenti al complessivo ciclo produttivo del committente, opera tutte le volte in cui l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all'appaltatore-datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo, ne' una assunzione di rischio economico con effettivo assoggettamento dei propri dipendenti al potere direttivo e di controllo” (Cass. Sez. Lav. n. 27213/2018).
In questa prospettiva, criteri generali e astratti, utilizzabili ai fini della qualificazione di un appalto genuino oppure di una interposizione fittizia, o somministrazione irregolare di manodopera, sono certamente “l'esercizio della facoltà di istruire il personale sulle concrete modalità di esecuzione della prestazione, la proprietà degli strumenti e delle attrezzature di lavoro, l'organizzazione in concreto della manodopera attraverso anche la presenza in loco con poteri di gestione e soluzione dei problemi, il contenuto della prestazione svolta in relazione all'oggetto dell'attività appaltata e l'eventuale sovrapponibilità o interscambiabilità tra mansioni dei dipendenti dell'appaltatore e dell'appaltante” (Cass. Sez. Lav. n. 27213 cit.).
E l'assoggettamento dei dipendenti dell'appaltatore al potere direttivo e di controllo dell'effettivo utilizzatore delle prestazioni lavorative costituisce, secondo quanto evidenziato in giurisprudenza (Cass. n. 86431/2001; Cass. n. 3196/2000; Cass. n. 5087/1999), uno degli indici principali dell'interposizione e, quindi, della non genuinità dell'appalto.
8 2.8. Nella specie, l'intero compendio probatorio depone, come detto, in senso nettamente contrario alla prospettazione attorea, posto che i poteri tipici del datore di lavoro erano esercitati, nel periodo controverso, esclusivamente dai soci e non essendo CP_3 CP_4
stato neppure dedotto che le formali datrici di lavoro disponessero di un proprio referente, inteso quale preposto responsabile col compito di sovraintendere i lavori e dirigere i lavoratori, ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 276/2003.
Siffatta circostanza integra – come sottolineato dalla Suprema Corte nella sentenza n.
12551/2020 – un elemento “altamente indiziario” della presenza della fattispecie vietata dalla norma.
Parte Per altro verso, i lavoratori assunti dalla e dalla , proprio perché subordinati, Pt_2
dovevano essere necessariamente assoggettati al potere conformativo del proprio datore di lavoro, da esercitarsi eventualmente anche in forme elementari in considerazione del contenuto semplice delle mansioni disbrigate.
Sennonchè, i predetti lavoratori hanno univocamente riferito che le indicazioni sul lavoro da svolgere provenivano da e i quali mettevano pure a disposizione gli CP_4 CP_3
attrezzi e i materiali per l'attività di pulizia.
2.9. Da ultimo, del tutto inammissibile s'appalesa la prova testimoniale articolata nel ricorso introduttivo, attesa l'evidente genericità dei relativi capitoli e la mancanza di specifici riferimenti spazio-temporali (“Vero che la S.V. lavora o ha lavorato, con regolare assunzione, alle dipendenze della ricorrente Soc. “ e/o della Soc. “R.D.M. srls” Parte_1 avente sede legale in Biccari?”; 2) “Vero che la retribuzione Vi veniva corrisposta mediante bonifico bancario dalla Soc. presso la quale eravaTe assunto ed il cui legale rappresentante
Vi impartiva le disposizioni circa le mansioni da svolgere?"; 3) “Vero che svariate commesse di lavori di pulizie venivano affidate dalla società ricorrente alle società “ e/o Parte_2
“ che queste ultime eseguivano mediante i propri dipendenti?”; 4) “Vero che per Pt_2
tali lavori di cui al capitolo che precede la società ricorrente pagava le relative fatture emesse dalle predette due società?”).
2.10. Alla stregua delle argomentazioni che precedono, correttamente l' ha ricondotto CP_2
in capo alla i rapporti di lavoro formalmente intercorsi con i lavoratori denunciati Parte_1
dalla e dalla Parte_2 Parte_2
Ne deriva il rigetto del ricorso, dovendosi, per l'effetto, dichiarare dovute dalla parte ricorrente le somme – non contestate nel quantum (per un importo complessivo di euro
350.605,17, di cui euro 212.099,00 a titolo di contribuzione ed euro 138.506,17 a titolo di somme aggiuntive) – pretese con il verbale di accertamento impugnato.
9 3. Le spese di lite – liquidate secondo dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022, in base all'entità del credito vantato dall'Istituto previdenziale – seguono la soccombenza della società ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 10832/2023 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria o diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) condanna la in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla Parte_1
CP_ refusione, in favore dell' delle spese di lite, liquidate in euro 9.459,00, oltre accessori, come per legge.
Foggia, all'esito dell'udienza del 09/04/2025
Il Giudice
Ivano Caputo
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FO GGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'esito dell'udienza del 09/04/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10832 - 2023 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. Vito Minelli
PARTE RICORRENTE
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Paolo Sedda
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: obbligo contributivo
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 4.12.2023, la quale società esercente attività di Parte_1
sanificazione ambientale e pulizia di uffici, capannoni ed impianti industriali, abitazioni e negozi, adiva l'intestato Tribunale del Lavoro, impugnando il verbale unico di accertamento e notificazione n. 2022004941/DDL del 31.3.2023, con cui i Funzionari di Vigilanza in servizio CP_ presso la sede di Foggia avevano addebitato ad essa istante la contribuzione omessa ed accertata relativamente alla Gestione Aziende con dipendenti per il periodo 06/2017-10/2020,
e ciò sul presupposto che l'impresa sottoposta a verifica avesse occultamente operato dietro lo schermo di due società collegate (la nonché la , rivelatesi, poi, Parte_2 Parte_2
mere società di comodo.
A sostegno del ricorso la predetta parte eccepiva preliminarmente la nullità del verbale, “per mancata indicazione in esso sia delle specifiche Violazioni Previdenziali ipotizzate, che dei relativi riferimenti normativi sui singoli aspetti accertati in verbale (peraltro, in via presuntiva)”, con conseguente violazione del diritto di difesa.
Eccepiva, altresì, la lesione del contraddittorio, poichè l'accertamento ispettivo non aveva investito anche le due società asseritamente collegate.
Contestava, in ogni caso, la fondatezza della pretesa contributiva, concludendo per l'annullamento del verbale impugnato. CP_ L' si costituiva in giudizio, resistendo al ricorso.
Riassegnata al sottoscritto Magistrato ed istruita documentalmente, all'esito dell'udienza del
9.4.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Il ricorso è infondato e va rigettato, per le ragioni di seguito esposte.
2.1. Vanno preliminarmente disattese le eccezioni formali sollevate dalla parte ricorrente, dovendosi, a tal fine, rammentare che il presente giudizio non verte sull'atto, bensì sul rapporto previdenziale e sulla conseguente fondatezza dell'obbligo contributivo.
In questa prospettiva il verbale ispettivo viene dunque in rilievo “non nella sua natura di atto amministrativo, di cui si possa sindacare la legittimità, bensì come fonte di prova liberamente valutabile dal giudice ai sensi dell'art. 116 c.p.c.” (Cass. Sez. Lav. n. 5851/2024).
Nella specie, peraltro, l'accertamento eseguito dai Funzionari reca in sé tutti gli elementi su cui poggia l'addebito contributivo, come di seguito si dirà, tant'è che la parte ricorrente si è compiutamente difesa nel merito, con ciò mostrando di aver perfettamente compreso i termini della pretesa vantata dall'Ente.
A ciò si aggiunga che – contrariamente a quanto eccepito dalla – la verifica Parte_1
ispettiva si è svolta anche nei confronti delle società collegate (la e la Parte_2 [...]
CP_
, come si evince dai verbali in tal senso redatti dall' (cfr. docc. 4-7, fascicolo Pt_2 dell' ). CP_2
Trattasi, ad ogni buon conto, di profilo privo di rilievo, come può evincersi, sul versante processuale, dal principio di diritto enunciato da Cass. Sez. Un. n. 14897/2002, secondo cui, nella controversia avente ad oggetto la sussistenza del rapporto lavorativo con un soggetto, quale effettivo datore di lavoro, deve escludersi la necessità dell'estensione del contraddittorio all'apparente e formale datore di lavoro, ai sensi dell'art. 102 c.p.c., siccome colui che
CP_ domanda siffatto accertamento (nella specie l quale attore in senso sostanziale) afferma l'esistenza del rapporto con un certo datore di lavoro e ne nega uno diverso con altro soggetto, senza dedurre alcun rapporto plurisoggettivo né alcuna situazione di contitolarità, mentre
2 l'accertamento negativo del rapporto fittizio con il datore di lavoro apparente costituisce oggetto di questione pregiudiziale conosciuta dal Giudice in via soltanto incidentale, ovvero senza vincolare il terzo attraverso la cosa giudicata e senza alcuna lesione del suo diritto di difesa.
Ne consegue il rigetto delle eccezioni innanzi indicate.
2.2. Ciò chiarito, l'attenzione deve spostarsi sul valore da attribuire ai verbali di accertamento amministrativi, ed in particolare ai verbali ispettivi.
Ritiene il Tribunale che in materia debba applicarsi il principio per il quale i verbali redatti dai funzionari degli Enti previdenziali e assistenziali o dell' lavoro fanno piena Parte_3
prova - fino a querela di falso (non proposta nel caso di specie) - dei fatti che i funzionari attestino essere avvenuti in loro presenza o che gli stessi abbiano “potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale” (così Cass. n. 28060 del 2017).
Per le altre circostanze di fatto che i funzionari segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile dal Giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente in virtù del loro specifico contenuto o del concorso di altri elementi.
Sulla scorta dei menzionati principi, la recente giurisprudenza di legittimità ha pure definitivamente affermato che “I verbali redatti dall'Ispettorato del Lavoro o dai funzionari degli enti di previdenza ed assistenza, in tema di omesso versamento di contributi, costituiscono prova idonea a legittimare il ricorso al procedimento ingiuntivo e fanno fede sino a querela di falso per quanto riguarda la provenienza dal pubblico ufficiale che li ha redatti ed i fatti che quest'ultimo attesta che siano avvenuti in sua presenza o che siano stati da lui compiuti;
mentre in ordine alle altre circostanze di fatto che il verbalizzante segnali di aver accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese o de relato o in seguito ad ispezione di documenti, la legge non attribuisce al verbale alcun valore probatorio precostituito. In tale ultima quale, nel suo libero apprezzamento, può valutarne l'importanza
e determinare quale sia il conto da farne ai fini della prova;
al proposito, la Suprema Corte, anche di recente, ha ribadito che i verbali ispettivi predetti non hanno alcun valore probatorio precostituito, ma che costituiscono “materiale istruttorio che può essere utilizzato in sede giudiziale per fondare il convincimento del giudicante”, poiché le dichiarazioni raccolte dagli ispettori e trasferite negli stessi, anche se non sono munite di efficacia fino a querela di falso, costituiscono oggetto di libera valutazione del giudice e, in concorso con altri elementi di prova, possono essere utilizzati per corroborare la decisione assunta” (Cass.
n. 8946 del 2020).
3 2.3. Occorre, a questo punto, dar conto delle risultanze dell'accertamento ispettivo, di seguito sintetizzate:
- la è stata costituita con atto pubblico del 23.2.2015 e, sin da detta data, è sempre Parte_1
stata composta da due soci con quote al 50% ( e , con Controparte_3 CP_4
un solo amministratore unico ( , venendo iscritta nella sezione ordinaria del registro CP_4
delle imprese con n. REA FG -292443 dal 10.3.2015;
- la predetta società ha denunciato alla C.C.I.A.A., quale oggetto sociale, l'esercizio della
“attività di pulizie semplice e disinfezione”, con inquadramento previdenziale nel settore terziario, assumendo, nel periodo dal 2015 al 2022, un numero variabile di lavoratori subordinati (da 12 a 87);
- essa è risultata collegata ad altre due società, ovverosia la (P.IVA. Parte_2
– matricola 3107731910), e la (P.IVA. - P.IVA_1 CP_1 Parte_2 P.IVA_2
matricola 3107731910); CP_1
- diversi lavoratori e committenti hanno dichiarato di non essersi nemmeno resi conto dell'esistenza delle varie aziende, stante la sostanziale identità delle rispettive denominazioni
(cfr., a titolo esemplificativo: “- committente n. 38: “…posso dirvi che per tutti questi condomini su elencati i servizi di pulizia li ho affidati alla ditta che fa capo al sig. CP_3
e che su vostra segnalazione mi sono accorto che ha cambiato negli anni
[...] denominazione. Infatti io mi sono sempre rapportato al sig. non conosco Controparte_5 invece la sig.ra di cui mi state chiedendo”; - committente n. 33, il quale Parte_4
racconta di aver iniziato il rapporto di affidamento avente ad oggetto lavori di pulizia dapprima con e di aver proseguito con e che tuttavia: ”…non mi sono Parte_2 Pt_1
mai preoccupato del cambio di denominazione sociale o di partita IVA perché io mi rapportavo sempre con il sig. ”; - stessa circostanza riferita dal Controparte_3 committente n. 7: “…dalla verifica odierna delle fatture in mio possesso mi sono accorto che
i servizi di pulizie erano stati effettuati, a partire da giugno 2017, dalla R.D.M. s.r.l.s… e che
a partire da marzo 2018 la stessa ditta di pulizie cui ho fatturato i servizi di pulizie per i medesimi condomini si chiama D.M…. comunque a prescindere dal nome e dalla P.Iva delle varie aziende i servizi di pulizia sono stati sempre affidati alla ditta che di volta in volta era gestita dai sigg.ri e;
- lavoratore n. 24: “…posso dire Controparte_3 CP_4
che nel periodo in cui ho lavorato io la ditta ha cambiato due volte il nome… me ne sono accorto … dall'intestazione della busta paga…” (pag. 4 del verbale);
- la e la hanno dichiarato entrambe, come campo di operatività, il Parte_2 Parte_2
settore pulizia, al pari della Parte_1
4 - in data 31.7.2019, la licenziava tutti lavoratori, ad eccezione di uno solo, per Parte_2
cessazione di attività, come evidenziato nei modelli Unilav, mentre la da agosto Parte_2
2019 ad ottobre 2020, denunciava, tra il personale in organico, molti lavoratori provenienti proprio dalla Pt_2
CP_
- come asseverato dai flussi presenti negli archivi telematici dell' diversi CP_6
lavoratori formalmente occupati alle dipendenze della e della Parte_2 Parte_2
risultavano denunciati anche in forza alla precedentemente, contemporaneamente Parte_1
e/o successivamente;
- la sede legale della è in Lucera alla via Pizzuto n. 1, “dove a seguito di accesso Parte_1
si è potuto verificare che trattasi di ingresso secondario rispetto alla via Porta Foggia n. 8, individuato da molti lavoratori ascoltati, formalmente denunciati alle dipendenze della
e della quale ufficio di riferimento dei due titolari Parte_2 Parte_2 CP_7
(pag. 4 del verbale, ove si legge pure che “lo stesso socio al 50% della
[...] CP_3
seppur formalmente denunciato alle dipendenze di veniva ivi Parte_1 Parte_2 trovato e dichiarava ai verbalizzanti che: • quel giorno, tuttavia, stava svolgendo la sua attività privata di agenzia di pratiche automobilistiche;
• l'immobile fosse di proprietà della
facente capo al sig. col quale avrebbe stipulato un regolare Parte_1 CP_4
contratto di affitto, probabilmente antecedente al 2010, quando il svolgeva là CP_3
l'attività di assicuratore”); Parte
- la la hanno, invece, sede legale a Biccari, rispettivamente in c.da Sterparo e Pt_2
in via E. Mattei n. 2;
- secondo quanto dichiarato dal Comune di riferimento, “all'indirizzo di via E. Mattei n. 2 non risulta la sede di alcuna azienda né il domicilio/dimora di alcun cittadino”; • “all'indirizzo di
c.da Sterparo Mascia n. 4 risulta residente il sig. ”; come soggiunto Controparte_3
dall'ente locale, la via E. Mattei è in realtà un accesso secondario di c.da Sterparo Mascia;
- i verbalizzanti, dopo appositi sopralluoghi, constatavano come in nessuno dei due indirizzi sopra indicati fosse presente un qualche riferimento alle due imprese;
- i predetti e soci – come detto – al 50% della erano comparsi CP_4 CP_3 Parte_1
Parte davanti al Notaio rogante in sede di costituzione della , attestando essi stessi le generalità dell'allora (formale) amministratore unico, (C.F. Controparte_8
); C.F._1
- (C.F. ) era stata socia e amministratrice unica Parte_4 C.F._2
della fino al 22.6.2020, diventando socia e amministratrice unica della Parte_2 [...]
dal 7.8.2019; Pt_2
5 - alcuni dei soggetti formalmente titolari di ruoli strategici nelle imprese suddette erano stati denunciati come lavoratori subordinati alle dipendenze delle imprese collegate, come
[...]
, socio al 50% della dipendente della stessa oltre che di Controparte_3 Parte_1 Pt_1
tra l'altro per un periodo (gennaio 2020) coincidente con uno dei due rapporti a Parte_2
tempo pieno;
- il predetto sentito dai verbalizzanti in data 1.10.2020, in costanza del rapporto di CP_3
Parte lavoro formalmente denunciato alle dipendenze della , aveva dichiarato che la sede dell'impresa era in c.da Sterparo Mascia n. 4, che è invece la sede formale della
[...]
oltre che la sua residenza, ed in cui non è presente alcun riferimento all'azienda o a Pt_2
quelle ad essa collegate;
Parte
- , amministratore unico della (dall'11.4.2019 al 7.8.2019), è stato Controparte_8
contestualmente dipendente della Parte_2
- , socio e amministratore unico della è stato Controparte_9 Parte_2
dipendente della stessa nel 2018, oltre che (in precedenza) della Parte_2 Parte_1
- le tre imprese condividevano anche il consulente aziendale, rag. . Persona_1
Scrutinate, quindi, le dichiarazioni reddituali disponibili, i Funzionari appuravano che la
Parte e la erano mere società di comodo, dietro il cui schermo operava l'unica ed Pt_2
effettiva realtà imprenditoriale, riconducibile alla e, segnatamente, ai suoi due Parte_1
soci.
CP_
2.4. Così riassunte le risultanze dell'accertamento ispettivo, ritiene questo Giudice che l' abbia adeguatamente dimostrato la fondatezza della pretesa contributiva.
Parte Ed invero, i lavoratori denunciati alle dipendenze della e della hanno Pt_2
sostanzialmente riferito che e (quali soci della CP_10 Controparte_3 [...]
erano gli effettivi datori di lavoro, laddove nessun dipendente ha mai fatto menzione Pt_1
dei soci-amministratori delle altre due società.
I predetti e provvedevano, infatti, ad assumere i dipendenti (quali addetti CP_3 CP_4
alle pulizie di condomini, imprese ed esercizi commerciali), a corrispondere la retribuzione e ad impartire le direttive sul lavoro da svolgere.
Erano sempre costoro, poi, a fornire la dotazione strumentale.
CP_ Si rinvia, a tal fine, alle dichiarazioni versate in atti dall' (docc. 6/A-B-C- e 9/B-C-D) e, in via esemplificativa, a quelle rilasciate da alcuni lavoratori formalmente denunciati dalla ovvero (“lavoratore n. 7”), (“lavoratore n. 12”), Pt_2 Persona_2 Persona_3 [...]
(“lavoratore n. 24”) e (“lavoratore n. 54”). Persona_4 Persona_5
6 Ed ancora, e sono stati concordemente indicati dai committenti dei servizi CP_3 CP_4
di pulizia quali procacciatori di clienti, referenti e/o responsabili aziendali (docc. 3/A e 9/A).
2.5. A nulla vale l'assunto della società ricorrente circa la mancata escussione di tutti i dipendenti in sede ispettiva.
La preponderante maggioranza delle dichiarazioni raccolte, unitamente ad altri elementi connotati da una solida valenza indiziaria, quali l'omessa esibizione di documentazione
Parte fiscale da parte della e della , l'irreperibilità dei relativi amministratori e Pt_2 finanche l'assenza di una sede legale e/o operativa, comprova, infatti, l'evidente dissociazione tra datore di lavoro formale e datore di lavoro sostanziale, senza contare che le dichiarazioni raccolte in sede ispettiva non involgono la posizione lavorativa del singolo dichiarante ma risultano chiaramente intese a lumeggiare i contorni e le modalità essenziali dell'intero rapporto di lavoro (cfr., per una fattispecie similare, Corte d'Appello di Bari-Sez. Lav.,
20.1.2025, n. 35).
2.6. Secondo quanto dedotto dalla i Funzionari avrebbero poi trascurato Parte_1 un'ulteriore circostanza, “vale a dire che i lavoratori che essi hanno ritenuto di porre a carico
(dal punto di vista contributivo) della ricorrente Soc. “ , quali effettivi dipendenti di Parte_1
essa, risultavano in realtà assunti presso le predette altre due società e che, allorquando saltuariamente svolgevano lavori commissionati dalla odierna ricorrente (Soc. “ ) Parte_1
alle altre due predette società, ciò avveniva in virtù di un regolare contratto di fornitura di servizi intercorrente tra la Soc. “ e le medesime altre due società” (pag. 5 del Parte_1
ricorso).
Soggiunge la ricorrente di aver pagato alle società appaltatrici i relativi corrispettivi, portati da regolari fatture.
Com'è evidente, si adduce l'esistenza di una fattispecie di appalto lecito o genuino, che la
D.M. avrebbe avuto l'onere di provare ai sensi dell'art. 2697, comma 2, cod. civ., trattandosi CP_ di un fatto impeditivo dell'efficacia di quelli allegati dall (Cass. Sez. Lav. n. n. 11363 del
17.6.2004).
Un simile onere, tuttavia, è rimasto completamente inevaso.
2.7. Giova rammentare, in proposito, che “In tema di interposizione di manodopera, affinché possa configurarsi un genuino appalto di opere o servizi ai sensi dell'art. 29, comma 1, del d. lgs. n. 276 del 2003, è necessario verificare, specie nell'ipotesi di appalti ad alta intensità di manodopera (cd. "labour intensive"), che all'appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui
7 propri dipendenti, impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischio d'impresa, dovendosi invece ravvisare un'interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo e organizzativo sia interamente affidato al formale committente, restando irrilevante che manchi, in capo a quest'ultimo, l'"intuitus personae" nella scelta del personale, atteso che, nelle ipotesi di somministrazione illegale, è frequente che l'elemento fiduciario caratterizzi l'intermediario, il quale seleziona i lavoratori per poi metterli a disposizione del reale datore di lavoro” (Cass. Sez. Lav. n. 12551/2020; nella specie, relativa a un appalto di servizi affidato da un istituto di credito a un'impresa di facchinaggio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito per aver ritenuto lecito l'appalto, sebbene le indicazioni ai lavoratori sui compiti da svolgere in concreto fossero fornite dalla committente, che parte dei beni utilizzati per il lavoro fossero della banca e che l'appaltatore non avesse, presso la sede della committente, alcun referente organizzativo).
Si è pure osservato che “il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro in riferimento agli appalti "endoaziendali", caratterizzati dall'affidamento ad un appaltatore esterno di attività strettamente attinenti al complessivo ciclo produttivo del committente, opera tutte le volte in cui l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all'appaltatore-datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo, ne' una assunzione di rischio economico con effettivo assoggettamento dei propri dipendenti al potere direttivo e di controllo” (Cass. Sez. Lav. n. 27213/2018).
In questa prospettiva, criteri generali e astratti, utilizzabili ai fini della qualificazione di un appalto genuino oppure di una interposizione fittizia, o somministrazione irregolare di manodopera, sono certamente “l'esercizio della facoltà di istruire il personale sulle concrete modalità di esecuzione della prestazione, la proprietà degli strumenti e delle attrezzature di lavoro, l'organizzazione in concreto della manodopera attraverso anche la presenza in loco con poteri di gestione e soluzione dei problemi, il contenuto della prestazione svolta in relazione all'oggetto dell'attività appaltata e l'eventuale sovrapponibilità o interscambiabilità tra mansioni dei dipendenti dell'appaltatore e dell'appaltante” (Cass. Sez. Lav. n. 27213 cit.).
E l'assoggettamento dei dipendenti dell'appaltatore al potere direttivo e di controllo dell'effettivo utilizzatore delle prestazioni lavorative costituisce, secondo quanto evidenziato in giurisprudenza (Cass. n. 86431/2001; Cass. n. 3196/2000; Cass. n. 5087/1999), uno degli indici principali dell'interposizione e, quindi, della non genuinità dell'appalto.
8 2.8. Nella specie, l'intero compendio probatorio depone, come detto, in senso nettamente contrario alla prospettazione attorea, posto che i poteri tipici del datore di lavoro erano esercitati, nel periodo controverso, esclusivamente dai soci e non essendo CP_3 CP_4
stato neppure dedotto che le formali datrici di lavoro disponessero di un proprio referente, inteso quale preposto responsabile col compito di sovraintendere i lavori e dirigere i lavoratori, ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 276/2003.
Siffatta circostanza integra – come sottolineato dalla Suprema Corte nella sentenza n.
12551/2020 – un elemento “altamente indiziario” della presenza della fattispecie vietata dalla norma.
Parte Per altro verso, i lavoratori assunti dalla e dalla , proprio perché subordinati, Pt_2
dovevano essere necessariamente assoggettati al potere conformativo del proprio datore di lavoro, da esercitarsi eventualmente anche in forme elementari in considerazione del contenuto semplice delle mansioni disbrigate.
Sennonchè, i predetti lavoratori hanno univocamente riferito che le indicazioni sul lavoro da svolgere provenivano da e i quali mettevano pure a disposizione gli CP_4 CP_3
attrezzi e i materiali per l'attività di pulizia.
2.9. Da ultimo, del tutto inammissibile s'appalesa la prova testimoniale articolata nel ricorso introduttivo, attesa l'evidente genericità dei relativi capitoli e la mancanza di specifici riferimenti spazio-temporali (“Vero che la S.V. lavora o ha lavorato, con regolare assunzione, alle dipendenze della ricorrente Soc. “ e/o della Soc. “R.D.M. srls” Parte_1 avente sede legale in Biccari?”; 2) “Vero che la retribuzione Vi veniva corrisposta mediante bonifico bancario dalla Soc. presso la quale eravaTe assunto ed il cui legale rappresentante
Vi impartiva le disposizioni circa le mansioni da svolgere?"; 3) “Vero che svariate commesse di lavori di pulizie venivano affidate dalla società ricorrente alle società “ e/o Parte_2
“ che queste ultime eseguivano mediante i propri dipendenti?”; 4) “Vero che per Pt_2
tali lavori di cui al capitolo che precede la società ricorrente pagava le relative fatture emesse dalle predette due società?”).
2.10. Alla stregua delle argomentazioni che precedono, correttamente l' ha ricondotto CP_2
in capo alla i rapporti di lavoro formalmente intercorsi con i lavoratori denunciati Parte_1
dalla e dalla Parte_2 Parte_2
Ne deriva il rigetto del ricorso, dovendosi, per l'effetto, dichiarare dovute dalla parte ricorrente le somme – non contestate nel quantum (per un importo complessivo di euro
350.605,17, di cui euro 212.099,00 a titolo di contribuzione ed euro 138.506,17 a titolo di somme aggiuntive) – pretese con il verbale di accertamento impugnato.
9 3. Le spese di lite – liquidate secondo dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022, in base all'entità del credito vantato dall'Istituto previdenziale – seguono la soccombenza della società ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 10832/2023 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria o diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) condanna la in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla Parte_1
CP_ refusione, in favore dell' delle spese di lite, liquidate in euro 9.459,00, oltre accessori, come per legge.
Foggia, all'esito dell'udienza del 09/04/2025
Il Giudice
Ivano Caputo
10