Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 13/01/2025, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
1599 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Trani, sez. civile, riunito in camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giuseppe Rana Presidente
Dr.ssa Laura Cantore Giudice rel.
Dr.ssa Maria Anna Altamura Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di separazione consensuale iscritto al n. 1599/ 2024 del Registro Generale affari contenziosi, promosso con ricorso congiunto, depositato in data 09/08/2024 , da:
, rappresentata e difesa dall'avv. SPINAZZOLA ADELAIDE, giusta Parte_1
mandato in atti
ricorrente
E
, rappresentato e difeso dall'avv. FALLU' MASSIMO Controparte_1
GIUSEPPE , giusta mandato in atti
ricorrente
E
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani
intervenuta
FATTO
I coniugi e con ricorso congiunto per Parte_1 Controparte_1
separazione, ex art. 473 bis 51 c.p.c., ritualmente sottoscritto e con autentica del difensore, hanno chiesto pronunziarsi la separazione alle condizioni meglio indicate nel detto ricorso, contenente le
Con note scritte ex art 127 ter c.p.c., disposte in sostituzione dell'udienza, le parti hanno rinunciato espressamente a comparire, ribadendo la volontà di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
E' pervenuto parere favorevole all'accoglimento del ricorso da parte del P.M.
DIRITTO
La domanda avanzata dagli odierni ricorrenti è fondata, per cui merita accoglimento, avendo gli stessi dichiarato che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, co. 1, c.c.
Il Tribunale ritiene che le condizioni concordate dai coniugi non violano norme inderogabili e imperative, anche in considerazione del fatto che è stato previsto l'affidamento condiviso dei due figli minori con loro collocazione presso la madre;
l'obbligo paterno di corrispondere per il mantenimento dei minori la somma di euro 250,00 mensili ciascuno oltre aggiornamento ISTAT ed oltre al 50% delle spese straordinarie prendendosi atto degli ulteriori accordi
Nulla per le spese, stante il ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di cui innanzi:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi, e Parte_1 CP_1
(contratto il 16.09.2011 in Barletta, trascritto presso gli atti di stato civile del
[...]
medesimo comune al n 283, P. II, SA, anno 2011);
2) dichiara efficaci le condizioni di separazione come specificate nel ricorso congiunto, da intendersi qui integralmente riportate e richiamate;
3) nulla per le spese.
Manda alla Cancelleria perchè trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perchè provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Così deciso in Trani, lì 7.01.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Laura Cantore Dott. Giuseppe Rana