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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 04/02/2025, n. 490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 490 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 5328/2023
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Settima Sezione Civile (Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE)
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Mariarosa Pipponzi Presidente dott. Luciano Ambrosoli Giudice dott. Andrea Gaboardi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 28.1.2025, nel procedimento iscritto al n.r.g. 5328/2023, promosso da:
nato in [...] il [...], c.f. , CUI 033229F; Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Federica MAZZOLDI;
RICORRENTE contro
; Controparte_1 con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di;
CP_1
RESISTENTE ha pronunciato la seguente
SENTENZA (ai sensi dell'art. 19-ter d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150)
Rilevato in fatto
1. In data 14.6.2022, , cittadino senegalese nato a [...] il [...], ha presentato in Parte_1 via amministrativa istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, rigettata dalla Questura di con provvedimento in data 2.1.2023 (notificato all'istante in data 24.3.2023). CP_1
Il diniego oggetto di impugnazione – pronunciato sulla scorta del parere vincolante emesso il 23.11.2022 dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di
– si fonda sul fatto che dalla documentazione prodotta dall'istante non affiorerebbe né un suo CP_1 compiuto radicamento sul territorio nazionale né una sua situazione di particolare vulnerabilità. In ogni caso, non sussisterebbero fondati motivi di ritenere che il suo allontanamento dal territorio nazionale possa comportare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, in quanto il ricorrente non svolgerebbe attività lavorativa (e avrebbe lavorato in passato solo in modo discontinuo, percependo redditi quasi sempre insufficienti al suo sostentamento), non sarebbe dotato di una soluzione abitativa stabile e, pur convivendo con la moglie (sposata nel 2019) in Italia, avrebbe la maggior parte dei suoi familiari (tra cui i cinque figli) ancóra in Senegal. Inoltre, egli avrebbe a suo carico notizie di reato ai sensi degli artt. 485 c.p. e 10-bis d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286.
Pag. 1 di 6 Infine, la sua zona di provenienza non sarebbe soggetta a indicazioni di non rimpatrio a livello internazionale.
2. Avverso tale provvedimento è stato proposto in data 20.4.2023 tempestivo ricorso. La difesa ha dato atto della situazione personale del ricorrente sul territorio nazionale, sottolineando (e documentando) il percorso di integrazione socio-lavorativa da lui intrapreso nel Paese di accoglienza (sono stati prodotti, tra gli altri, i seguenti documenti: estratto del registro degli atti di matrimonio e certificato di stato di famiglia emessi dalle autorità senegalesi;
documenti identificativi della coniuge nata in Per_1
Senegal il 10.7.1977; estratti conto previdenziale aggiornati al 31.3.2023 relativi al ricorrente e alla CP_2 coniuge;
contratto di lavoro a tempo determinato e a scopo di somministrazione stipulato da Per_1 con l' per il periodo 28.3.2023-31.5.2023; dichiarazione di
[...] Controparte_3 CP_4 disponibilità all'assunzione rilasciata in favore di dalla ditta “Taste Grill” di Parte_1 CP_5
il 19.4.2023; contratto di locazione e comunicazione di ospitalità).
[...]
Sulla scorta di quanto sopra, il difensore del ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto del suo assistito all'ottenimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale, con vittoria di spese.
3. Il si è costituito in giudizio, per il tramite dell'Avvocatura Distrettuale dello Controparte_1
Stato di , in data 28.10.2024, ribadendo la correttezza delle valutazioni effettuate nel CP_1 provvedimento impugnato e invocando, pertanto, il rigetto della domanda avversaria, con vittoria di spese.
Unitamente alla comparsa di risposta, l'amministrazione resistente ha depositato in atti una relazione stilata dall'Ufficio Immigrazione della Questura di in ordine alla posizione personale del CP_1 ricorrente, corredata della documentazione acquisita nel corso del procedimento amministrativo.
4. L'udienza di comparizione delle parti fissata in data 6.11.2024 è stata sostituita ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c. e in data 4.11.2024 la nuova procuratrice di parte ricorrente, nel frattempo costituitasi in giudizio, ha tempestivamente depositato nota scritta con cui ha chiesto la rimessione della causa in decisione, insistendo per l'accoglimento del ricorso. Contestualmente ha prodotto documentazione aggiornata in ordine al percorso di integrazione socio-lavorativa intrapreso dal suo assistito (comunicazione relativa alla trasformazione del contratto di lavoro a tempo determinato Pt_2 stipulato dal suo assistito il 1.11.2023 con la ditta “Taste Grill” di in contratto a tempo CP_5 parziale e indeterminato a decorrere dal 1.10.2024, unitamente alle buste paga più recenti, all'estratto conto previdenziale aggiornato al 19.8.2024 e a documentazione sanitaria;
sono stati, inoltre, CP_2 prodotti la comunicazione di ospitalità resa dalla moglie in favore del marito il 22.10.2024 e il contratto a tempo indeterminato stipulato da costei, unitamente ai prospetti paga e alla relativa documentazione negoziale).
5. Il Giudice designato ha fissato udienza davanti al Collegio – ai sensi del previgente art. 281-terdecies c.p.c. – il 5.12.2024, disponendo la sua sostituzione con note scritte in surroga delle difese orali e assegnando termini per la precisazione delle conclusioni e per il deposito di note conclusionali.
Lette le note conclusionali da ultimo depositate da parte ricorrente il 4.12.2024, la causa è stata decisa nella camera di consiglio del 28.1.2025.
Ritenuto in diritto
1. In diritto, occorre riportare sinteticamente gli interventi normativi in materia più recenti.
L'art. 1, comma 1, lett. e), d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, conv., con mod., dalla l. 18 dicembre 2020, n. 173, ha modificato l'art. 19, comma 1.1, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, con le seguenti disposizioni: «non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di
Pag. 2 di 6 violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine».
Il legislatore ha, pertanto, nuovamente conformato il diritto d'asilo ex art. 10, comma 3, Cost., nel rispetto dei vincoli costituzionali (a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità di cui all'art. 2, comma 2, Cost.), nonché di quelli europei ed internazionali ex art. 117, comma 1, Cost. (artt. 19, par. 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, 3 e 8 CEDU).
Con riguardo alla seconda fattispecie – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare – questo Collegio ravvisa nella formulazione legislativa una sostanziale continuità con la disciplina della (precedente) protezione umanitaria di cui all'art. 5, comma 6, d.lgs. 286/1998, per come conformata dalla più diffusa giurisprudenza prima della novella di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), n. 2), d.l. 4 ottobre 2018, n. 113, conv., con mod., dalla l. 1° dicembre 2018, n. 132, e definita dalla Corte di cassazione come espressione del diritto di asilo sancito in Costituzione (tra le tante, Cass., sez. I, 13 ottobre 2020, n. 22057).
Secondo la normativa introdotta con il d.l. 130/2020, il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è declinazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Il diritto è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti anche solo il rischio di violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Il legislatore ha, peraltro, disciplinato anche il contenuto del sindacato volto all'accertamento di tale diritto, stabilendo che costituiscono parametro di valutazione la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché (e per converso) l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
Questi indici evocano proprio la precedente protezione umanitaria, il cui riconoscimento era subordinato all'esigenza di tutelare situazioni di vulnerabilità personale derivanti dal rischio del richiedente di essere immesso nuovamente, in conseguenza dell'eventuale rimpatrio, in un contesto sociale, politico e ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei diritti fondamentali e inviolabili (v., per tutte, Cass., sez. I, 6 aprile 2020, n. 7733).
Un primo elemento comune tra la protezione speciale e quella umanitaria riposa, dunque, proprio sul rischio di compromissione di diritti fondamentali – ora espressamente compendiati nel diritto al rispetto della vita privata e familiare – dipendente dal rimpatrio in ragione delle particolari condizioni personali dello straniero.
L'altro elemento comune attiene, poi, al contenuto del giudizio di accertamento del diritto alla protezione interna, fondato sulla contestualizzazione delle condizioni personali e, quindi, sulla comparazione tra l'esperienza dello straniero sul territorio nazionale e quella nel Paese di origine. Non è, pertanto, sufficiente l'allegazione di un'esistenza migliore in Italia, sotto il profilo dell'integrazione sociale, personale o lavorativa, ma è necessaria una valutazione comparativa tra la vita privata e familiare del richiedente in Italia e quella che egli ha vissuto prima della partenza e alla quale si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio, al fine di accertare se lo straniero sia al punto sradicato dal Paese di provenienza (sul piano socio-economico e su quello personale) che il solo rimpatrio costituisca motivo di pregiudizio di diritti fondamentali della sua persona.
Di recente, l'art. 7, comma 1, lett. c), n. 1, d.l. 10 marzo 2023, n. 20, conv., con mod., dalla l. 5 maggio
Pag. 3 di 6 2023, n. 50, ha però soppresso il terzo e il quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1, cit.
Il legislatore ha, tuttavia, dettato una disposizione di diritto intertemporale (art. 7, comma 2, d.l. cit.), prevedendo che continua ad applicarsi la disciplina previgente per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto-legge, intervenuta l'11 marzo 2023 (cfr. art. 12 d.l. cit.).
Atteso che la domanda di protezione speciale è stata formulata in sede amministrativa il 14.6.2022, essa va esaminata sulla base del regime previgente, novellato nel 2020.
Risulta, allora, irrilevante in questa sede interrogarsi circa la legittimità costituzionale dell'ultima novella e, in caso positivo, circa l'esatta identificazione del nuovo regime in conseguenza dell'abrogazione espressa dei periodi menzionati.
2. Tanto premesso e considerato, il ricorso merita senz'altro accoglimento.
2.1. Va preliminarmente evidenziato che le circostanze dedotte a sostegno della domanda non sono riconducibili né all'art. 19, comma 1, d.lgs. 286/1998 (ai sensi del quale «in nessun caso può disporsi l'espulsione
o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione») né all'art. 19, comma 1.1, I-II periodo, d.lgs. cit., nella parte in cui stabilisce che «non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti» e che «nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani».
Ebbene, alla luce delle fonti consultate (e di séguito menzionate), la situazione attualmente presente in Senegal è ben lontana dal dar luogo a una situazione di violenza diffusa e generalizzata ovvero a gravi e sistematiche violazioni dei diritti umani.
Anzi, si rappresenta che oggi il Senegal è annoverato tra i Paesi di origine sicuri ai sensi dell'art. 2-bis del d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25 (v. la scheda Paese del maggio 2024 disponibile all'indirizzo https://www.asgi.it/notizie/accesso-civico-asgi-le-schede-dei-paesi-di-origine-sicuri/). Tale qualificazione risale, peraltro, al 2019 (v., infatti, il decreto del 4.10.2019 e poi quello del 17.3.2023: GU Serie Generale n. 235 del 7.10.2019 e GU Serie Generale n. 72 del 25.3.2023). Si noti, inoltre, che dal 2023 non sono previste eccezioni per parti del territorio (in precedenza limitate solo ad alcune aree della regione della Casamance).
Da sempre considerato uno dei Paesi più stabili dell'Africa occidentale, il Senegal è una repubblica semipresidenziale caratterizzata da un sistema legale misto, basato sul diritto francese e sul diritto islamico, e aderisce a importanti strumenti internazionali che concorrono alla definizione di un quadro normativo di tutela dei diritti della persona, come la Convenzione di Ginevra del 1951 sullo statuto dei rifugiati, il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 1966 (con riserve) e la Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 1984. Nel 2004 l'Assemblea Nazionale del Senegal ha abolito la pena di morte per tutti i reati. La Costituzione è stata adottata nel 1989 e modificata nel 2016.
Assai significativo al fine di valutare la situazione di sicurezza appare il fatto che l'esercito del Senegal è l'unico tra quelli dell'Africa occidentale a non aver mai effettuato un colpo di Stato (cfr., sul punto, Le Monde Diplomatique, En Afrique, des «conflits intra-étatiques de nature politique», 5.8.2022, https://blog.mondediplo.net/en-afrique-des-conflits-intra-etatiques-de-nature).
Va, poi, segnalato che il Governo senegalese ha attuato, nel corso del 2016, importanti riforme legislative per la lotta al terrorismo, e ha istituito il Cadre d'Intervention et de Coordination interministériel des Opérations de lutte anti-terroriste (CICO), destinato a coordinare l'azione del Governo per la prevenzione e gli interventi in caso di attacco. Il Paese si è anche dotato di un moderno dispositivo di “servizi segreti” e sta compiendo seri sforzi per potenziare il law enforcement, con la partecipazione ad accordi multilaterali, come la Border Security Initiative del Global Counterterrorism Forum (GCTF). In materia di cooperazione antiterrorismo si
Pag. 4 di 6 rinvengono, inoltre, accordi franco-senegalesi, come il Trattato di amicizia e cooperazione, firmato a Parigi e risalente al 1974, e l'accordo di gestione concertata dei flussi migratori firmato fra i due Paesi nel 2006. Nel 2016 il Senegal ha altresì firmato con gli Stati Uniti d'America un accordo per facilitare l'accesso delle forze armate di tale Paese in caso di pericolo per la sicurezza o crisi umanitarie.
Alla luce di quanto dettagliatamente riportato nella scheda redatta ai sensi dell'art. 2-bis d.lgs. 25/2008 (e nelle numerose fonti in essa citate), non sussistono nel Paese situazioni di generalizzata insicurezza connesse a conflitti armati interni o internazionali e neppure situazioni di gravi e sistematiche violazioni dei diritti umani, se non per categorie di persone (albini, membri della comunità LGBTQIA+ e potenziali vittime di tratta o di mutilazioni genitali femminili) alle quali il ricorrente non risulta appartenere.
Risulta, inoltre, essere nettamente migliorata anche la situazione nella regione meridionale della Casamance (da cui, peraltro, non proviene l'odierno ricorrente, nato e vissuto a Ngaparou), interessata fino a poco tempo fa da un conflitto “a bassa intensità” tra le forze governative e il Movimento delle Forze Democratiche della Casamance (MFDC), nonché dalla diffusa presenza di mine (cfr. anche Encyclopaedia Britannica, Casamance – Region, Senegal, https://www.britannica.com/place/Casamance).
È senz'altro vero che l'accesa contesa politica degli ultimi anni (inasprita dai procedimenti giudiziari a sfondo politico contro i leader dell'opposizione e dalle modifiche alle leggi elettorali) ha dato luogo, tra il marzo 2021 e il 2023, a scontri e a reazioni di protesta diffusa, violentemente represse dalle forze di sicurezza e sfociate in 14 vittime, 12 delle quali a seguito di ferite da arma da fuoco. Tuttavia, ACLED ha registrato nel 2021 soltanto 148 eventi, con 10 vittime segnalate: 2 battaglie (1 vittima segnalata), 141 rivolte e proteste (8 vittime segnalate), 5 episodi di violenza contro i civili (1 vittima segnalata). Sostanzialmente analogo il dato relativo al 2022, con 155 eventi registrati e 8 vittime segnalate: 2 battaglie (1 vittima segnalata), 149 rivolte e proteste (6 vittime segnalate) e 4 episodi di violenza contro i civili (1 vittima segnalata). Fondamentalmente in linea la situazione nel 2023, nel corso del quale sono stati registrati 138 eventi rilevanti in materia di sicurezza, di cui 4 battaglie, 125 proteste e rivolte, 2 esplosioni e 7 episodi di violenza contro i civili (il tutto per un totale di 48 vittime, dato quest'ultimo in aumento). Dal 1.1.2024 al 31.12.2024, infine, ACLED ha riportato 77 eventi rilevanti in tutto il Senegal (di cui 71 rivolte e 6 episodi di violenza contro i civili), per un totale di 20 morti.
Non ricorrono, dunque, i presupposti per ravvisare una situazione di non-refoulement alla stregua dell'art. 19, commi 1 e 1.1, I-II periodo, d.lgs. 286/1998.
2.2. Ciò posto, ha, però, dimostrato di aver intrapreso un buon percorso di integrazione Parte_1 socio-lavorativa in Italia, come emerge dalla documentazione versata in atti dalla difesa.
Il ricorrente ha trascorso un primo periodo in Italia (ove è giunto il 19.11.2001), durante il quale ha lavorato saltuariamente tra il 2002 e il 2009. Nel 2013 egli ha, poi, lavorato continuativamente per un anno come collaboratore domestico, percependo una retribuzione pari a 8.080,60 euro (v. l'estratto conto previdenziale in atti). Tornato in Senegal, in data 23.7.2019 l'istante ha colà sposato la connazionale CP_2
nata il [...] (v. l'estratto del registro degli atti di matrimonio in atti), con la quale si è Per_1 trasferito in Italia, ove la coppia convive in un immobile condotto in locazione dalla donna (v. il contratto in atti) e sito a DI (BS) in via Bussago n. 30. Dal 1.1.2022 al 30.6.2022 egli ha lavorato come collaboratore familiare per . Dal 1.11.2023, l'istante è stato, poi, assunto Persona_2 dall'impresa individuale “Taste Grill” di in forza di contratto a tempo parziale e CP_5 determinato, trasformato in data 1.10.2024 in contratto a tempo parziale e indeterminato, tuttora in esecuzione (v. la documentazione negoziale, i prospetti paga e l'estratto conto previdenziale in CP_2 atti).
Tali attività lavorative – in una con i redditi percepiti dalla moglie (titolare anch'ella di contratto di lavoro a tempo indeterminato) – hanno assicurato al nucleo familiare del ricorrente, nell'ultimo periodo, un tenore di vita senz'altro dignitoso. Si rammenta, in ogni caso, che secondo Cass., sez. VI, 15 marzo 2022, n. 8373, «l'esiguità delle retribuzioni non costituisce un elemento dirimente al fine di escludere la sussistenza del diritto,
Pag. 5 di 6 atteso che la consistenza delle retribuzioni lavorative va apprezzata tenendo conto del graduale incremento delle stesse nel tempo, elemento che fornisce indicazioni utili in merito al consolidarsi del processo di integrazione in Italia».
Considerata tale documentata integrazione socio-lavorativa e l'importanza del legame familiare presente in Italia (ove egli convive con la coniuge, regolarmente soggiornante), stima allora il Tribunale che l'eventuale rimpatrio del ricorrente andrebbe ad interrompere il positivo percorso di inserimento avviato e si porrebbe in contrasto con il diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, tutelato dall'art. 8 CEDU.
Non ostano al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale le notizie di reato (ex art. 485 c.p. e 10-bis d.lgs. 286/1998) segnalate dalla resistente (che pure non si è spinta a ricavarne un giudizio di pericolosità sociale dello straniero), dal momento che esse sono assai risalenti nel tempo (una è del 2005 e l'altra del 2017), attengono a reati di modestissima gravità (uno dei quali, peraltro, nel frattempo abrogato) e non sono state seguite – a quanto qui consta – da sentenze di condanna a carico di Pt_1
Pertanto, il ricorso deve essere accolto, con conseguente diritto del ricorrente al rilascio di un permesso per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, commi 1.1, III-IV periodo, e 1.2, d.lgs. 286/1998.
3. Le spese di lite possono essere integralmente compensate ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., alla luce del carattere dirimente assunto, rispetto all'esito del giudizio, dalla stabilizzazione della situazione familiare e lavorativa del ricorrente in epoca successiva all'emissione del provvedimento questorile qui impugnato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, in composizione collegiale, così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce a nato in [...] il [...] (c.f. Parte_1
, CUI 033229F), il diritto alla protezione speciale ai sensi dell'art. 19, commi 1.1, C.F._1
III-IV periodo, e 1.2, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nel testo posteriore alla novella di cui all'art. 1, comma 1, lett. e), nn. 1) e 2), d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, conv., con mod., dalla l. 18 dicembre 2020, n. 173; dispone la trasmissione degli atti al Questore del luogo di domicilio del ricorrente per il rilascio nei suoi confronti del relativo permesso di soggiorno per protezione speciale ex artt. 32, comma 3, d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25 e 6, comma 1-bis, lettera a), d.lgs. 286/1998, quindi di durata biennale, rinnovabile previo parere della Commissione territoriale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
compensa per intero le spese processuali;
manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del 28 gennaio 2025.
Il Giudice est.
Dott. Andrea Gaboardi
La Presidente
Dott.ssa Mariarosa Pipponzi
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