TRIB
Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 15/01/2025, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 154/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI sezione lavoro 1° grado
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Raffaella Falcione quale Giudice del lavoro, preso atto del “Deposito di note scritte” di cui all'art. 127 ter
c.p.c. (nella versione antecedente al D.lgs. 164/2024 cd Correttivo alla riforma
Cartabia) in sostituzione dell'udienza del 14/01/2025 ha emesso la seguente
SENTENZA COMPLETA DI DISPOSITIVO E DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 127 Ter e 429 C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 154/2023 R.G.A.L. del Tribunale di
Velletri e vertente tra
Ricorrente Parte_1
Rappresentata e difesa dall'Avv.to Riccardo Moro
E
, in persona del l.r.p.t. Resistente - Controparte_1
Contumace
Oggetto: Retribuzione.
PQM
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione,
1. Accerta e dichiara che tra e la Parte_1 Controparte_1
nel periodo dal 13.11.2015 al 21.09.2017 è intercorso un rapporto
[...] di lavoro subordinato full-time (8 ore giornaliere), durante il quale la lavoratrice ha svolto le mansioni di assistente domiciliare di cui al livello B del
CCNL Cooperative del Settore Socio Assistenziale. pagina 1 di 6 2. Condanna la , in persona del l.r.p.t., a Controparte_1 corrispondere a la somma complessiva di € 16.244,50 per i Parte_1 titoli di cui in motivazione, oltre interessi legali sul capitale via via rivalutato dal dì della maturazione al saldo.
3. Rigetta le altre domande di pagamento.
4. Condanna la , in persona del l.r.p.t., a Controparte_1 rimborsare alla ricorrente le spese processuali liquidate in complessivi €
2.600,00 oltre IVA CPA e spese generali come per legge, da distrarre in favore del procuratore antistatario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.01.2023, ritualmente notificato, la ricorrente epigrafata conviene in giudizio la , di cui Controparte_1 afferma essere stata dipendente dal 13.11.2015 al 21.09.2017 (data in cui rassegnava le dimissioni volontarie), prestando la propria attività lavorativa quale assistente domiciliare presso l'abitazione della sig.ra , sita in Roma via Parte_2
Mondovì 27, dove conviveva con l'assistita. Precisa che il rapporto di lavoro subordinato con la convenuta veniva regolarizzato con un contratto a CP_1 tempo indeterminato full-time con inquadramento nel livello B del CCNL per le
Cooperative del Settore Socio Assistenziale, purtuttavia l'effettivo orario di lavoro veniva previsto dalle 9:00 alle 16:00 e dalle 18:00 alle 22:00 per sette giorni a settimana. Riferisce, infine, di avere percepito per tutta la durata del rapporto di lavoro la somma netta di € 810,00 mensili. Lamenta, quindi, di essere stata retribuita in misura inadeguata rispetto alla prestazione di lavoro effettivamente resa, in violazione degli artt. 2099 c.c. e 36 Cost., oltre a non avere percepito il TFR, per cui rivendica un credito retributivo pari a complessivi € 44.771,33 per i titoli di cui ai conteggi allegati al ricorso. Sulla base di tale premessa, chiede al Tribunale adito di condannare la , in persona del l.r.p.t., a Controparte_1 corrispondere in suo favore la somma di cui innanzi, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo. Con favore delle spese di lite.
La , benché ritualmente citata, non si Controparte_1 costituiva in giudizio per cui ne veniva dichiarata la contumacia.
Il processo veniva istruito a mezzo dei documenti prodotti dal procuratore della ricorrente e con l'interrogatorio formale del l.r. della società cooperativa resistente pagina 2 di 6 (stante la rinuncia alla prova per testi verbalizzata dal procuratore della Pt_1 all'udienza del 14.03.2024). All'esito del deposito di note di udienza, ex art. 127 ter
c.p.c. (nella versione antecedente al D.lgs. 164/2024 cd Correttivo alla riforma
Cartabia), il giudicante decideva la causa con sentenza completa di dispositivo ed esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
Così delineato il thema decidendum del giudizio, appare utile premettere che, com'è noto, l'onere della prova incombe, ex art. 2697 c.c., sulla parte ricorrente, per cui il lavoratore che agisce per il riconoscimento di un credito retributivo della deve fornire la prova dell'esistenza del rapporto di lavoro, della sua natura, durata, delle mansioni assegnategli e dell'articolazione oraria della prestazione resa, a cui consegue il diritto alla corresponsione delle singole voci chieste in pagamento. E', altresì, opportuno precisare che è nota l'affermazione, reiteratamente e correttamente ripetuta nelle massime giurisprudenziali, secondo cui spetta al lavoratore, che chiede il riconoscimento del compenso per lavoro in eccedenza -straordinario lavoro festivo - ferie e permessi non goduti –, fornire la prova positiva dell'esecuzione della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente previsti. Tale affermazione costituisce la proiezione del principio guida del citato art. 2697 c.c., configurandosi lo svolgimento di lavoro “in eccedenza” rispetto all'orario normale quale fatto costitutivo della pretesa azionata, senza che rilevi il maggiore agio che potrebbe avere il datore di lavoro a provare il fatto in questione, non potendo questa circostanza, da sola, costituire una valida ragione per sovvertire le regole probatorie generali. Inoltre, nel caso di rapporto di lavoro irregolare, cd in nero, il prestatore, oltre alla subordinazione, deve provare le mansioni per le quali è stato assunto e che ha effettivamente svolto, nonché individuare la corrispondente qualifica e grado previsti dal contratto collettivo di categoria, al fine di consentire al giudicante di individuare il corrispondente livello di inquadramento e il trattamento retributivo a cui aveva diritto.
Nel caso di specie l'esistenza, la natura e la durata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti, risulta, in primo luogo, per tabulas dall'Estratto Conto Previdenziale allegato al ricorso da cui si evince che negli anni 2015-2017 la ricorrente ha ricevuto versamenti contributivi dal datore di lavoro a CP_1 Controparte_1 fronte di un reddito dichiarato di € 1.732 nel 2015, di € 12.583 nel 2016 e di € 7.940 nel 2017. Quanto all'orario di lavoro nell'Estratto Conto Previdenziale viene indicato l'orario part-time.
pagina 3 di 6 Ciò posto, si osserva che all'udienza del 14.03.2024 , liquidatore Controparte_2 della società convenuta, comparso per rendere interrogatorio formale, dichiarava quanto segue: “Confermo che la sig.ra è stata dipendente della Parte_1 società dal 13.12. 2015 al 21.9.2017 e svolgeva la mansione di assistente familiare non infermieristica pertanto è possibile che abbia reso la presta di lavoro presso
l'abitazione di in quanto avevamo circa 30 assistiti. La ricorrente Parte_2 coabitava con l'assistita anche se l'orario di lavoro era di 8 ore giorno, come da contratto ed infatti non mi risulta che abbia mai comunicato di avere lavorato oltre
l'orario contrattualizzato. Come tutti aveva diritto ad un giorno e mezzo di risposo settimanale di norma il giovedì pomeriggio e tutta la giornata della domenica. Non so dire con esattezza quale fosse la sua retribuzione ma posso dire che le buste paga dei dipendenti venivano predisposti dal commercialista e tutti venivano retribuiti secondo quanto gli spettava. E' vero tuttavia che la società non è stata in grado di pagare il TFR all'atto delle dimissioni in quanto era in crisi economica e per questa ragione è stata posta in liquidazione. Mi risulta che la procedura di liquidazione non sia ad oggi conclusa”.
Si rammenta che l'interrogatorio formale deferito ai sensi dell'art. 230 c.p.c. costituisce, nella varietà delle prove orali previste dalla legge, il mezzo rivolto a provocare quella confessione giudiziale che, ai sensi dell'art. 2733 c.c., forma piena prova contro il confitente. La legge non pone, quindi, limiti all'ammissibilita di detto mezzo di prova, a meno che esso non verta su contratti per i quali e richiesta la forma scritta ad substantiam, esigendo solo la specifica deduzione dei fatti mediante capitoli separati.
Nel caso in esame, quindi, a parere del giudicante, tenuto conto delle dichiarazioni confessorie rese dal deve ritenersi raggiunta la prova oltre che CP_2 sull'esistenza, natura e durata del rapporto di lavoro tra le parti, anche sulle mansioni assegnate alla lavoratrice e sull'orario di lavoro full-time osservato in concreto. Può dirsi, pertanto, definitivamente accertato che, per tutto il periodo per cui è causa,
ha reso la prestazione di lavoro di assistente domiciliare presso Parte_1
l'abitazione della sig.ra per 8 ore al giorno nei giorni feriali e che, Parte_2 all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro non le ha corrisposto il TFR maturato in costanza di rapporto.
Diversamente la ricorrente, che per quanto detto ne era onerata, non ha provato né di avere lavorato nella giornata della domenica e negli altri giorni festivi, né di non avere usufruito delle ferie a lei spettanti o di non avere percepito la corrispondente indennità sostituiva.
pagina 4 di 6 Sempre in punto di distribuzione dell'onere della prova, si rammenta che le Sezioni
Unite della Cassazione hanno affermato il principio di diritto secondo cui in materia contrattuale, sia che l'attore agisca per l'esatto adempimento, sia per la risoluzione del rapporto, sia per il risarcimento del danno, può limitarsi a provare la fonte dell'obbligazione ed allegare l'inadempimento (totale o parziale). Il convenuto sarà, invece, onerato di provare l'esatto adempimento ovvero l'impossibilità sopravvenuta,
a lui non imputabile, della prestazione (cfr. S.U. 13533/2001). Per quanto attiene alla prova dei pagamenti, va considerato che fino a Giugno 2018 la busta paga quietanzata costituiva per il datore di lavoro anche la prova principale dell'avvenuto pagamento delle somme dovute al dipendente, che poteva avvenire anche in contanti. Da Luglio
2018, con la Legge di Bilancio n. 205/2017 (art. 1 commi 910-914), è stato invece introdotto l'obbligo di tracciabilità del pagamento delle retribuzioni al fine di porre un freno agli abusi di datori di lavoro che, in molti casi, consegnavano una busta paga regolare ma erogavano poi in contanti ai lavoratori somme inferiori. Pertanto, dall'1.07.2018, i datori di lavoro o i committenti hanno l'obbligo di corrispondere ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo, attraverso gli strumenti di pagamento individuati dalla legge stessa.
Tanto premesso, analizzando le singole poste attive richieste in pagamento con i conteggi allegati al ricorso -che appaiono correttamente elaborati in quanto immuni da vizi logici ed errori di calcolo-, e considerato che la ricorrente ha ammesso di essere stata retribuita con la somma mensile netta di € 810,00, riparametrando i medesimi conteggi tenuto conto di quanto accertato in giudizio, risulta che il credito maturato dalla lavoratrice ricorrente è pari alla somma di € 16.244,50 di cui: €
9.404,94 a titolo di differenze retributive;
€ 2.397,39 a titolo di 13ma mensilità; €
4.237,15 a titolo di TFR.
In conclusione, la , persona del l.r.p.t., va Controparte_1 condannata a corrispondere a la somma complessiva di € 16.244,50 Parte_1 per i titoli di cui innanzi.
Si evidenzia, infine, secondo il costante e condivisibile insegnamento della Corte di legittimità, da cui non sussistono ragioni per discostarsi, che “l'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive debbono essere effettuati al lordo delle ritenute contributive e fiscali, tenuto conto, quanto alle prime, che la trattenuta, da parte del datore di lavoro, della parte di contributi a carico del lavoratore è prevista, dall'art. 19, legge 4 aprile 1952, n. 218, in relazione alla sola retribuzione corrisposta alla scadenza, ai sensi dell'art. 23, comma primo, medesima
pagina 5 di 6 legge; e che il datore di lavoro, che non abbia provveduto al pagamento dei contributi entro il termine stabilito, è da considerare - salva la prova di fatti a lui non imputabili - debitore esclusivo dei contributi stessi (anche per la quota a carico del lavoratore); ed atteso, quanto alle ritenute fiscali, che il meccanismo di queste inerisce ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze retributive e si pone in relazione al distinto rapporto d'imposta, sul quale il giudice chiamato all'accertamento ed alla liquidazione predetti non ha il potere d'interferire”
(cfr., per tutte, Cass. 11 luglio 2000, n. 9198, Cass. 15 luglio 2002, n. 10258 e Cass., n.
18584 del 7 luglio 2008, Cass. n. 19790 del 28 settembre 2011 e Cass., sez. lav., n.
3525 del 13 febbraio 2013, nelle quali ultime viene precisato che dall'importo lordo dovuto va detratto quello netto percepito nonché, più di recente, Cass., sez. lav., n.
12566 del 29 maggio 2014). Sui crediti della ricorrente spettano, inoltre, la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sul capitale annualmente rivalutato dalle singole maturazioni al saldo (Corte Cost., 2 novembre 2000, n. 459 e Cass., Sez. Un.,
29 gennaio 2001, n. 38).
Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto dell'importo del credito accertato in giudizio, con distrazione in favore del procuratore della ricorrente che se ne dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c..
Velletri, 15 gennaio 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Falcione
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI sezione lavoro 1° grado
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Raffaella Falcione quale Giudice del lavoro, preso atto del “Deposito di note scritte” di cui all'art. 127 ter
c.p.c. (nella versione antecedente al D.lgs. 164/2024 cd Correttivo alla riforma
Cartabia) in sostituzione dell'udienza del 14/01/2025 ha emesso la seguente
SENTENZA COMPLETA DI DISPOSITIVO E DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 127 Ter e 429 C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 154/2023 R.G.A.L. del Tribunale di
Velletri e vertente tra
Ricorrente Parte_1
Rappresentata e difesa dall'Avv.to Riccardo Moro
E
, in persona del l.r.p.t. Resistente - Controparte_1
Contumace
Oggetto: Retribuzione.
PQM
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione,
1. Accerta e dichiara che tra e la Parte_1 Controparte_1
nel periodo dal 13.11.2015 al 21.09.2017 è intercorso un rapporto
[...] di lavoro subordinato full-time (8 ore giornaliere), durante il quale la lavoratrice ha svolto le mansioni di assistente domiciliare di cui al livello B del
CCNL Cooperative del Settore Socio Assistenziale. pagina 1 di 6 2. Condanna la , in persona del l.r.p.t., a Controparte_1 corrispondere a la somma complessiva di € 16.244,50 per i Parte_1 titoli di cui in motivazione, oltre interessi legali sul capitale via via rivalutato dal dì della maturazione al saldo.
3. Rigetta le altre domande di pagamento.
4. Condanna la , in persona del l.r.p.t., a Controparte_1 rimborsare alla ricorrente le spese processuali liquidate in complessivi €
2.600,00 oltre IVA CPA e spese generali come per legge, da distrarre in favore del procuratore antistatario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.01.2023, ritualmente notificato, la ricorrente epigrafata conviene in giudizio la , di cui Controparte_1 afferma essere stata dipendente dal 13.11.2015 al 21.09.2017 (data in cui rassegnava le dimissioni volontarie), prestando la propria attività lavorativa quale assistente domiciliare presso l'abitazione della sig.ra , sita in Roma via Parte_2
Mondovì 27, dove conviveva con l'assistita. Precisa che il rapporto di lavoro subordinato con la convenuta veniva regolarizzato con un contratto a CP_1 tempo indeterminato full-time con inquadramento nel livello B del CCNL per le
Cooperative del Settore Socio Assistenziale, purtuttavia l'effettivo orario di lavoro veniva previsto dalle 9:00 alle 16:00 e dalle 18:00 alle 22:00 per sette giorni a settimana. Riferisce, infine, di avere percepito per tutta la durata del rapporto di lavoro la somma netta di € 810,00 mensili. Lamenta, quindi, di essere stata retribuita in misura inadeguata rispetto alla prestazione di lavoro effettivamente resa, in violazione degli artt. 2099 c.c. e 36 Cost., oltre a non avere percepito il TFR, per cui rivendica un credito retributivo pari a complessivi € 44.771,33 per i titoli di cui ai conteggi allegati al ricorso. Sulla base di tale premessa, chiede al Tribunale adito di condannare la , in persona del l.r.p.t., a Controparte_1 corrispondere in suo favore la somma di cui innanzi, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo. Con favore delle spese di lite.
La , benché ritualmente citata, non si Controparte_1 costituiva in giudizio per cui ne veniva dichiarata la contumacia.
Il processo veniva istruito a mezzo dei documenti prodotti dal procuratore della ricorrente e con l'interrogatorio formale del l.r. della società cooperativa resistente pagina 2 di 6 (stante la rinuncia alla prova per testi verbalizzata dal procuratore della Pt_1 all'udienza del 14.03.2024). All'esito del deposito di note di udienza, ex art. 127 ter
c.p.c. (nella versione antecedente al D.lgs. 164/2024 cd Correttivo alla riforma
Cartabia), il giudicante decideva la causa con sentenza completa di dispositivo ed esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
Così delineato il thema decidendum del giudizio, appare utile premettere che, com'è noto, l'onere della prova incombe, ex art. 2697 c.c., sulla parte ricorrente, per cui il lavoratore che agisce per il riconoscimento di un credito retributivo della deve fornire la prova dell'esistenza del rapporto di lavoro, della sua natura, durata, delle mansioni assegnategli e dell'articolazione oraria della prestazione resa, a cui consegue il diritto alla corresponsione delle singole voci chieste in pagamento. E', altresì, opportuno precisare che è nota l'affermazione, reiteratamente e correttamente ripetuta nelle massime giurisprudenziali, secondo cui spetta al lavoratore, che chiede il riconoscimento del compenso per lavoro in eccedenza -straordinario lavoro festivo - ferie e permessi non goduti –, fornire la prova positiva dell'esecuzione della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente previsti. Tale affermazione costituisce la proiezione del principio guida del citato art. 2697 c.c., configurandosi lo svolgimento di lavoro “in eccedenza” rispetto all'orario normale quale fatto costitutivo della pretesa azionata, senza che rilevi il maggiore agio che potrebbe avere il datore di lavoro a provare il fatto in questione, non potendo questa circostanza, da sola, costituire una valida ragione per sovvertire le regole probatorie generali. Inoltre, nel caso di rapporto di lavoro irregolare, cd in nero, il prestatore, oltre alla subordinazione, deve provare le mansioni per le quali è stato assunto e che ha effettivamente svolto, nonché individuare la corrispondente qualifica e grado previsti dal contratto collettivo di categoria, al fine di consentire al giudicante di individuare il corrispondente livello di inquadramento e il trattamento retributivo a cui aveva diritto.
Nel caso di specie l'esistenza, la natura e la durata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti, risulta, in primo luogo, per tabulas dall'Estratto Conto Previdenziale allegato al ricorso da cui si evince che negli anni 2015-2017 la ricorrente ha ricevuto versamenti contributivi dal datore di lavoro a CP_1 Controparte_1 fronte di un reddito dichiarato di € 1.732 nel 2015, di € 12.583 nel 2016 e di € 7.940 nel 2017. Quanto all'orario di lavoro nell'Estratto Conto Previdenziale viene indicato l'orario part-time.
pagina 3 di 6 Ciò posto, si osserva che all'udienza del 14.03.2024 , liquidatore Controparte_2 della società convenuta, comparso per rendere interrogatorio formale, dichiarava quanto segue: “Confermo che la sig.ra è stata dipendente della Parte_1 società dal 13.12. 2015 al 21.9.2017 e svolgeva la mansione di assistente familiare non infermieristica pertanto è possibile che abbia reso la presta di lavoro presso
l'abitazione di in quanto avevamo circa 30 assistiti. La ricorrente Parte_2 coabitava con l'assistita anche se l'orario di lavoro era di 8 ore giorno, come da contratto ed infatti non mi risulta che abbia mai comunicato di avere lavorato oltre
l'orario contrattualizzato. Come tutti aveva diritto ad un giorno e mezzo di risposo settimanale di norma il giovedì pomeriggio e tutta la giornata della domenica. Non so dire con esattezza quale fosse la sua retribuzione ma posso dire che le buste paga dei dipendenti venivano predisposti dal commercialista e tutti venivano retribuiti secondo quanto gli spettava. E' vero tuttavia che la società non è stata in grado di pagare il TFR all'atto delle dimissioni in quanto era in crisi economica e per questa ragione è stata posta in liquidazione. Mi risulta che la procedura di liquidazione non sia ad oggi conclusa”.
Si rammenta che l'interrogatorio formale deferito ai sensi dell'art. 230 c.p.c. costituisce, nella varietà delle prove orali previste dalla legge, il mezzo rivolto a provocare quella confessione giudiziale che, ai sensi dell'art. 2733 c.c., forma piena prova contro il confitente. La legge non pone, quindi, limiti all'ammissibilita di detto mezzo di prova, a meno che esso non verta su contratti per i quali e richiesta la forma scritta ad substantiam, esigendo solo la specifica deduzione dei fatti mediante capitoli separati.
Nel caso in esame, quindi, a parere del giudicante, tenuto conto delle dichiarazioni confessorie rese dal deve ritenersi raggiunta la prova oltre che CP_2 sull'esistenza, natura e durata del rapporto di lavoro tra le parti, anche sulle mansioni assegnate alla lavoratrice e sull'orario di lavoro full-time osservato in concreto. Può dirsi, pertanto, definitivamente accertato che, per tutto il periodo per cui è causa,
ha reso la prestazione di lavoro di assistente domiciliare presso Parte_1
l'abitazione della sig.ra per 8 ore al giorno nei giorni feriali e che, Parte_2 all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro non le ha corrisposto il TFR maturato in costanza di rapporto.
Diversamente la ricorrente, che per quanto detto ne era onerata, non ha provato né di avere lavorato nella giornata della domenica e negli altri giorni festivi, né di non avere usufruito delle ferie a lei spettanti o di non avere percepito la corrispondente indennità sostituiva.
pagina 4 di 6 Sempre in punto di distribuzione dell'onere della prova, si rammenta che le Sezioni
Unite della Cassazione hanno affermato il principio di diritto secondo cui in materia contrattuale, sia che l'attore agisca per l'esatto adempimento, sia per la risoluzione del rapporto, sia per il risarcimento del danno, può limitarsi a provare la fonte dell'obbligazione ed allegare l'inadempimento (totale o parziale). Il convenuto sarà, invece, onerato di provare l'esatto adempimento ovvero l'impossibilità sopravvenuta,
a lui non imputabile, della prestazione (cfr. S.U. 13533/2001). Per quanto attiene alla prova dei pagamenti, va considerato che fino a Giugno 2018 la busta paga quietanzata costituiva per il datore di lavoro anche la prova principale dell'avvenuto pagamento delle somme dovute al dipendente, che poteva avvenire anche in contanti. Da Luglio
2018, con la Legge di Bilancio n. 205/2017 (art. 1 commi 910-914), è stato invece introdotto l'obbligo di tracciabilità del pagamento delle retribuzioni al fine di porre un freno agli abusi di datori di lavoro che, in molti casi, consegnavano una busta paga regolare ma erogavano poi in contanti ai lavoratori somme inferiori. Pertanto, dall'1.07.2018, i datori di lavoro o i committenti hanno l'obbligo di corrispondere ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo, attraverso gli strumenti di pagamento individuati dalla legge stessa.
Tanto premesso, analizzando le singole poste attive richieste in pagamento con i conteggi allegati al ricorso -che appaiono correttamente elaborati in quanto immuni da vizi logici ed errori di calcolo-, e considerato che la ricorrente ha ammesso di essere stata retribuita con la somma mensile netta di € 810,00, riparametrando i medesimi conteggi tenuto conto di quanto accertato in giudizio, risulta che il credito maturato dalla lavoratrice ricorrente è pari alla somma di € 16.244,50 di cui: €
9.404,94 a titolo di differenze retributive;
€ 2.397,39 a titolo di 13ma mensilità; €
4.237,15 a titolo di TFR.
In conclusione, la , persona del l.r.p.t., va Controparte_1 condannata a corrispondere a la somma complessiva di € 16.244,50 Parte_1 per i titoli di cui innanzi.
Si evidenzia, infine, secondo il costante e condivisibile insegnamento della Corte di legittimità, da cui non sussistono ragioni per discostarsi, che “l'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive debbono essere effettuati al lordo delle ritenute contributive e fiscali, tenuto conto, quanto alle prime, che la trattenuta, da parte del datore di lavoro, della parte di contributi a carico del lavoratore è prevista, dall'art. 19, legge 4 aprile 1952, n. 218, in relazione alla sola retribuzione corrisposta alla scadenza, ai sensi dell'art. 23, comma primo, medesima
pagina 5 di 6 legge; e che il datore di lavoro, che non abbia provveduto al pagamento dei contributi entro il termine stabilito, è da considerare - salva la prova di fatti a lui non imputabili - debitore esclusivo dei contributi stessi (anche per la quota a carico del lavoratore); ed atteso, quanto alle ritenute fiscali, che il meccanismo di queste inerisce ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze retributive e si pone in relazione al distinto rapporto d'imposta, sul quale il giudice chiamato all'accertamento ed alla liquidazione predetti non ha il potere d'interferire”
(cfr., per tutte, Cass. 11 luglio 2000, n. 9198, Cass. 15 luglio 2002, n. 10258 e Cass., n.
18584 del 7 luglio 2008, Cass. n. 19790 del 28 settembre 2011 e Cass., sez. lav., n.
3525 del 13 febbraio 2013, nelle quali ultime viene precisato che dall'importo lordo dovuto va detratto quello netto percepito nonché, più di recente, Cass., sez. lav., n.
12566 del 29 maggio 2014). Sui crediti della ricorrente spettano, inoltre, la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sul capitale annualmente rivalutato dalle singole maturazioni al saldo (Corte Cost., 2 novembre 2000, n. 459 e Cass., Sez. Un.,
29 gennaio 2001, n. 38).
Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto dell'importo del credito accertato in giudizio, con distrazione in favore del procuratore della ricorrente che se ne dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c..
Velletri, 15 gennaio 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Falcione
pagina 6 di 6