Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 14/03/2025, n. 293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 293 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.N. 595/2019
Tribunale Ordinario di Paola Sezione Prima Civile Verbale di udienza del 14/03/2025
È presente, per l'opposto, l'avv. Giuseppe De Luca, in sostituzione dell'avv. CLAUDIO FRANCESCO CLAUSI e dell'avv. IDA SIGISMONDI. Fino alle ore 10.50 nessuno è comparso per l'opponente. Il Giudice invita le parti alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale della causa. L'avv. De Luca si riporta ai propri atti ed insiste per la decisione della causa. Esaurita la discussione, il Giudice si ritira in camera di consiglio. All'esito della camera di consiglio, nell'ora del deposito telematico, il Giudice decide la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale, su pagina separata, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
Matteo Torretta
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Paola, sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Matteo Torretta, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo RG 595/2019 vertente
TRA
(P.I. ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Sabrina Mannarino (C.F. ; C.F._1 opponente
E
(p.i. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Ida Sigismondi (C.F.
e Claudio Francesco Clausi (C.F. ); C.F._2 C.F._3 opposto
Oggetto: Somministrazione Conclusioni delle parti: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
1. La ha proposto opposizione avverso il decreto numero Parte_2
76/2019 (RGAC n.1857/2018) del 19/02/2019 con il quale il Tribunale di Paola ha ingiunto il pagamento, in favore di , della somma di € 15.530,66, quale Controparte_1 corrispettivo per forniture di energia (oltre interessi legali e spese di procedimento).
1.1. A sostegno dell'opposizione, la società contesta, innanzitutto, il valore probatorio delle fatture sottese al giudizio monitorio in quanto prive dei requisiti di specificità necessari a comprendere i criteri e i periodi di riferimento e deduce l'infondatezza della pretesa creditoria relativa alle fatture nn. 0782760650211033 e 0782760650211034, le quali sono state regolarmente pagate. L'opponente eccepisce, poi, l'inadempimento contrattuale in relazione alla fattura n. 078276065021103 del 2016, precisando che nell'anno 2011 il contratto di somministrazione di energia elettrica sottoscritto e relativo al fabbricato pagina 2 di 6 adibito ad albergo, ristorante e bar sito in Fuscaldo, prevedeva una tensione di 380 volts con una tolleranza del +/- 10%. Tuttavia, data l'instabilità della tensione, la società opponente, dopo aver richiesto all'Enel Servizio Elettrico di adottare misure adeguate a rendere stabile il servizio e la sua fruizione, ha accertato – nei mesi di giugno, luglio e agosto 2015 - che la tensione dell'energia era al di sotto dei 330 volts. A causa della minore tensione, la società opponente è stata costretta ad utilizzare gli impianti ed i macchinari della cucina ristorante a cicli alterni, con conseguenze anche in termini di perdita di immagine per la stessa. Per quanto in evidenza, l'opponente ha richiesto alla società erogatrice del servizio il pagamento di € 9.853,19 quale indennizzo per i danni subiti precisando di aver, comunque, proceduto anche al pagamento delle fatture datate 09/09/2014 e 03/10/2014. Conclude, pertanto, concluso affinché il Tribunale adito, in via preliminare, dichiari nullo e, per l'effetto revochi, il decreto ingiuntivo opposto sia rispetto alle fatture datate 09/09/2014 e 03/10/2014 che risultano già pagate, sia rispetto alla fattura del 14/10/2016, dal momento che il contratto si deve ritenere risolto per inadempimento a partire dal mese di febbraio 2016, con condanna della società opposta al pagamento di € 9.853,19 quale risarcimento del danno subito;
in via subordinata, di disporre un accertamento tecnico al fine di verificare in che reale misura siano dovute le somme di cui alla fattura del 14/10/2016. 1.2. La società opposta resiste alla domanda e ne chiede il rigetto, ribadendo il valore probatorio delle fatture rimaste insolute, dal momento che i documenti in questione riportano anche i dati indicati dal gruppo di misura (per il caso di lettura effettiva degli stessi effettuata dal Distributore). Deduce, inoltre, che i documenti prodotti da parte opponente a comprova del pagamento delle due fatture del 2014 sono inattendibili, perché in calce alle contabili risulta la data del gennaio e febbraio 2014, mentre le fatture si riferiscono ai mesi di agosto e settembre del 2014, sicché è poco credibile che un pagamento venga effettuato per fatture ancora da emettere e per consumi ancora non effettuati. Precisa, inoltre, che il rapporto trova la sua fonte nel D.L. 18 giugno 2007 per cui il rapporto di somministrazione è stato “costituito” ex lege (c.d. regime di salvaguardia), in presenza di determinate condizioni ed è regolamentato dalla legge stessa e dalle condizioni contrattuali di fornitura adottate dal fornitore aggiudicatario del servizio stesso all'esito della pubblica gara indetta dall'Acquirente Unico. Infine, in relazione alla domanda di inadempimento contrattuale e di risarcimento del danno formulata, la Società opposta, ne ha contestato la sua ammissibilità e procedibilità non essendo stata, la stessa, preceduta dal preliminare ed obbligatorio esperimento di conciliazione e la fondatezza, per mancanza di prove. Conclude, quindi, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, chiedendo di accertare e dichiarare il credito nei confronti dell'opponente e, per l'effetto, condannarlo, anche ai sensi dell'art. 2041 cod.civ., al pagamento di € 15.530,86.
1.3. All'udienza del 14/03/2025 la causa è stata decisa all'esito della discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. con sentenza contestuale.
2. L'opposizione è parzialmente fondata per le ragioni che seguono.
2.1. Occorre premettere che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento pagina 3 di 6 rispetto alla fase sommaria, bensì una ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti. Da tale premessa derivano i due seguenti corollari: i. sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe su di lui l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta, invece, all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi;
ii. il giudice dell'opposizione non valuta più soltanto la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa. Con particolare riferimento ai crediti che scaturiscono da contratti di somministrazione di energia elettrica, spetta al creditore fornire la prova del fatto costitutivo del suo diritto e quindi la corrispondenza tra i consumi indicati nelle fatture e quelli riportati dal misuratore. La rilevazione dei consumi mediante contatore è, infatti, assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, con la conseguenza che, in caso di contestazione, puntuale, circostanziata e accompagnata anche da eventuale richiesta di verifica [cfr. Cass. civ., sez. 6, ordinanza n. 297 del 09/01/2020 (Rv. 656455 – 01)], il somministrante deve provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo [cfr. Cass. civ. sez. 3, ordinanza n. 19154 del 19/07/2018 (Rv. 649731 – 02)].
2.2. Nel caso di specie, l'opponente assume di aver già pagato le fatture relative ai mesi di agosto e settembre 2014 e contesta le somme richieste con la fattura del mese di novembre 2016, perché il contratto è stato risolto già dal mese di febbraio di quell'anno e perché i consumi non sono certi.
2.2.1. In ordine al pagamento delle fatture nn. 0782760650211033 del 03/09/2014 di € 4.748,11 e n. 0782760650211034 del 03/10/2014 di € 2.009,72, l'opponente offre in prova delle contabili bancarie scarsamente attendibili, perché in calce alle stesse vi è, Per_ rispettivamente, l'indicazione: “BOLLETT. PAGATO il 22/01/2014” e “ GIA' Pt_3
PAGATO il 26/02/2014”, il che rende davvero poco credibile che l'opponente nei mesi di gennaio e febbraio 2014 abbia avuto capacità predittiva tale da preconizzare con precisione quelli che sarebbero stati i consumi (reali) e gli importi che la società avrebbe poi rispettivamente effettuato e pagato relativamente ai mesi di agosto e settembre del 2014. Pertanto, quelle contabili, peraltro non suffragate da ulteriore e pertinente documentazione (es. copie dei bollettini pagati attraverso la banca mandataria;
estratto di conto corrente con evidenza degli addebiti) non provano nulla. Ne consegue l'infondatezza del motivo di opposizione così riferito.
2.2.2. In relazione all'eccezione concernente la fattura n. 078276065021103 del 14/10/2016 e rispetto alla quale l'opponente assume l'inesistenza del credito per intervenuta risoluzione del contratto e contesta i consumi, si osserva quanto segue. L'opponente ha dimostrato di aver contestato la regolarità dei consumi e il corretto funzionamento del gruppo di misura. In particolare, con nota risalente al 03/02/2016 (recante l'erronea data del 03/02/2015 - cfr. doc. 5 allegato all'atto di opposizione), inviata con racc. a/r del 06/02/2016, l'opponente si doleva del malfunzionamento del gruppo di pagina 4 di 6 misura e ne chiedeva la sostituzione. A tale nota non pare che l'opposta società abbia mai fornito un riscontro, così come non vi è prova dell'esecuzione di verifiche sulla corretta funzionalità del gruppo di misura. Da ciò consegue che, quanto meno con riferimento ai consumi concernenti la fattura del 2016, non è possibile verificare la loro corretta rilevazione. La circostanza che il Distributore abbia trasmesso le letture dei consumi effettuati in data 08/09/2020, senza tuttavia fornire evidenza del corretto funzionamento del contatore, non consente di ritenere attendibile il dato concernente la fattura per cui è causa.
2.3. La domanda di risarcimento dei danni è, invece, infondata, dal momento che, pur essendo provata l'esistenza di episodici cali di tensione e interruzioni, per i quali, quanto meno con riferimento ai giorni 18/19 giugno 2016 e 28/29 luglio 2016 vi è anche ammissione del venditore (cfr. doc. 2 allegato alla memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c. di parte opponente), non vi è prova dei danni agli impianti, alle attrezzature, per perdita di clientela e all'immagine, che l'opponente assume di aver subito. L'unico teste escusso in corso di causa, , non ha fornito elementi Testimone_1 concludenti. Ella ha riferito di aver lavorato come receptionist nell'hotel servito dalla fornitura di energia e di essere a conoscenza di guasti alle attrezzature e agli impianti. Tuttavia, tali informazioni non sono sorrette, da un lato, da puntuali allegazioni dei danni subiti (il libello introduttivo è assai generico sul punto) e, dall'altro lato, da documentazione rilevante (es. Fatture relative ai costi sostenuti per interventi di manutenzione/riparazione/sostituzione di attrezzature o componenti danneggiate dai malfunzionamenti della linea), sicché non è possibile accertare l'effettiva entità dei danni e, dunque, procedere alla loro liquidazione. Anche in ordine al pregiudizio per la perdita di clientela, la teste ha fornito informazioni scarsamente concludenti. Ella ha, infatti, riferito che: “[...] 2/3 famiglie hanno deciso di lasciare la struttura e una famiglia, che era parente di quelle che hanno deciso di lasciare, ha annullato il soggiorno e non è arrivata. Altri chiedevano il rimborso, ma poi hanno discusso direttamente con la direzione” e non ha saputo dire se "se sono rimasti o se sono andati via”, sicché, non è dato sapere se per i clienti che sono andati via o hanno annullato la prenotazione o se per quelli che chiedevano il rimborso, la struttura abbia effettivamente restituito il costo del soggiorno, così riportando un danno patrimoniale. Totalmente sfornito di prova è rimasto, invece, il riferito danno all'immagine dell'azienda. In conclusione, l'opposizione merita parziale accoglimento, limitatamente alla fattura n. 078276065021103 del 14/10/2016, mentre va respinta per quelle del 2014 e per la domanda di condanna al risarcimento dei danni.
3. Le spese seguono la soccombenza sulla domanda di adempimento (se pure parziale e limitatamente al minore importo riconosciuto in favore del creditore) e si liquidano in dispositivo facendo applicazione dei parametri tabellari minimi di cui al DM 55/2014, in considerazione del non elevato livello di difficoltà della causa, del numero e della complessità delle questioni di fatto e di diritto dibattute.
PQM
pagina 5 di 6 Il Tribunale di Paola, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, così provvede: In parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 76/2019 (RGAC n.1857/2018) del 19/02/2019 del Tribunale di Paola. Condanna la società al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
, della somma di € 6757,83 oltre interessi determinati ai sensi Controparte_1 del D. lgs. 231/2002, per le fatture n. 0782760650211033 del 03/09/2014 e n. 0782760650211034 del 03/10/2014. Rigetta la domanda di risarcimento dei danni avanzata dall'opponente nei confronti di
. Controparte_1
Condanna la società opponente al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in € 2540,00, oltre rimborso forfettario al 15%, CPA e IVA (se dovuta). Paola, 14 marzo 2025. Il Giudice Matteo Torretta
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