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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 22/09/2025, n. 413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 413 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Lecco
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale, riunito in Camera di ConIGlio nelle persone dei magistrati: dott. Marco Erminio Maria Tremolada Presidente dott. Dario Colasanti Giudice rel. dott.ssa Marta Paganini Giudice
a scioglimento della riserva assunta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione 1621/2024, avente per oggetto la separazione personale dei coniugi e la cessazione degli effetti civili del matrimonio, promossa da:
(c.f. ), nato a [...], il [...] e Parte_1 C.F._1
residente a [...], rappresentato e difeso dall'avv. GLENDA PIAZZA,
e da
(c.f. ), nata a [...], il [...] e Parte_2 C.F._2
residente a [...], rappresentata e difesa dall'avv. ENRICO LA VIA;
CONCLUSIONI
Decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinnanzi al G.R., rimettere la causa nel ruolo, autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione pagina 1 di 7 personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere,
PRONUNCIARE sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Paderno D'adda, alle
CONDIZIONI
[…]
1. i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. , maggiorenne, studentessa di medicina presso l'Università degli Studi di Brescia, non Per_1
economicamente autosufficiente, continuerà a risiedere a Brescia, dove è attualmente domiciliata in un immobile condotto in locazione sito in via Antonio Schivardi per cui corrisponde un canone di Euro
450,00 (quattrocentocinquanta/00) al mese, oltre alle spese per riscaldamento e luce ancora da quantificare.
3. , minorenne, sarà affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione Per_2
prevalente presso il padre nella casa coniugale, dove verrà stabilita la sua residenza anagrafica, con la precisazione che la responsabilità genitoriale verrà esercitata separatamente ed in via esclusiva da ciascun genitore limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione durante il tempo di rispettiva permanenza della minore presso ciascuno dei genitori.
4. La casa familiare di proprietà dei ricorrenti, nella misura del 50% ciascuno, sarà assegnata in godimento, unitamente a tutti i mobili e gli arredi che attualmente la compongono, al IG. Pt_1
; resta peraltro inteso che la IG.ra provvederà a lasciare l'abitazione di cui sopra e a
[...] Pt_2
rimuovere i propri effetti personali entro e non oltre il 31 dicembre 2024.
5. La madre potrà vedere , sciatrice agonista: Per_2
i) nel periodo in cui la stessa nel weekend non è impegnata nelle attività sportive, ragionevolmente quindi da aprile a novembre, dal lunedì dopo scuola, al giovedì mattina quando avrà cura di accompagnarla a scuola, oltre che durante i weekend, in via alternata, a decorrere dal venerdì ore
19.00 al lunedì mattina;
ii) nel periodo in cui la stessa nel weekend è impegnata nelle attività sciistiche, ragionevolmente quindi da novembre ad aprile, dal lunedì dopo scuola sino al venerdì mattina quando avrà cura di accompagnarla a scuola.
6. I coniugi concordano, altresì, che il marito verserà a titolo di contributo al mantenimento a favore di la somma mensile di € 500,00 (cinquecento/00). Per_2
pagina 2 di 7 Per_ 7. I coniugi concordano inoltre che il IG. provvederà direttamente a versare a , Pt_1
maggiorenne, quanto necessario a garantire il suo sostentamento.
8. I coniugi concordano inoltre che il IG. verserà alla IG.ra la somma mensile di € Pt_1 Pt_2
550,00 (cinquecentocinquanta/00) a titolo di contributo al canone di affitto sin da ora stabilendo che detto contributo avrà quale termine essenziale finale il dicembre 2033 in occasione del compimento dei
26 anni di ovvero, nell'ipotesi in cui il IG. anticipasse l'acquisto della quota di Per_2 Pt_1
immobile del 50% intestata a , detto contributo alla locazione cesserà nella stessa data del Parte_2
rogito notarile;
al verificarsi della condizione risolutiva, la prima in ordine temporale, detto contributo cesserà automaticamente.
9. L'assegno unico sarà integralmente percepito dalla IG.ra . Parte_2
10. I coniugi concordano che le spese straordinarie non coperte dall'assegno periodico necessarie per:
i) relative alle spese alloggio, luce riscaldamento dell'immobile in affitto oltre al trasporto Per_1
casa-università e ritorno e a tutte le spese sportive ivi inclusa attrezzatura e costi per conseguimento patente, saranno tutte integralmente a carico del IG. ; Pt_1
ii) saranno esclusivamente a carico del IG. le spese di trasporto da e per la scuola, Per_2 Pt_1 quelle connesse all'attività sciistica compresa la relativa attrezzatura, oltre alle spese per il conseguimento della patente di guida;
iii) e , fermo quanto sopra, sempre in merito alle spese straordinarie, saranno Per_1 Per_2
sostenute da entrambi i genitori, nella misura del 80% a carico del IG. e del 20% a carico della Pt_1
IG.ra , secondo il seguente protocollo: Pt_2
a) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/o specialista non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/o lenti a contatto se prescritti dallo specialista;
b) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiori a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto d'accordo, prevale il professionista con preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento
(o presso strutture private) erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci Particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/o medico curante;
pagina 3 di 7 c) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico e) dotazione informatica (come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero conIGliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'Istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come DSA o BES
o equiparabili;
h) mensa e buoni pasto;
d) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f) gite scolastiche con pernottamento;
e) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale e/o parrocchiale, tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola o, in mancanza, baby sitter, solo se resi necessari dalle eIGenze lavorative di entrambi i Genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e/o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il Figlio;
f) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede;
c) viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un Genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
e) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola se non resi necessari dall'attività lavorativa dei Genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per il Figlio (motocicli ed autovetture);
g) le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il Genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal Genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta”.
pagina 4 di 7 11. Al fine di definire ogni rapporto patrimoniale sino a ora intercorso tra le parti e ciò nell'ottica di comporre la presente vertenza consensualmente, il IG. si impegna a: Pt_1
i) onorare in via esclusiva, sino ad estinzione, le rate del finanziamento per un residuo di Euro
6.909,22 dell'importo mensile di € 384,94 al mese attraverso cui è stata acquistata la vettura Jeep modello Renegade, targata GE 776 LM, medio tempore venduta a terzi;
ii) onorare in via esclusiva, sino ad estinzione, ovvero sino al 29.7.35 le rate del mutuo gravante sulla casa coniugale;
iii) acquistare direttamente e/o indirettamente, ovvero attraverso persona fisica o giuridica che lo stesso si riserva di nominare, entro e non oltre il 31 dicembre 2024, le quote detenute dalla IG.ra della società Studio Motta Sas di con sede legale in Monza via Massimo d'Azeglio Pt_2 Parte_2
n. 12/A, p.i. , rilasciando inoltre a favore della IG.ra , contestualmente P.IVA_1 Pt_2 all'acquisto, formale lettera con cui lo stesso manleva la medesima da ogni eventuale richiesta che dovesse essere formulata da terzi rispetto alle obbligazioni e/o debiti contratti e/o riferibili alla società durante il periodo in cui la IG.ra era socia della società sopra citata;
Pt_2
12. Con riferimento alla casa coniugale, i coniugi convengono ora per allora, che il IG. potrà a Pt_1 suo insindacabile giudizio procedere all'acquisto della quota di proprietà della IG.ra , che Pt_2
riconosce in favore del IG. il diritto di prelazione sull'acquisto della di lei quota qualsiasi sia il Pt_1 termine di acquisto, immobile da intendersi comprensivo di tutti i mobili, le suppellettili e quant'altro presente, entro il dicembre 2033 ovvero al compimento del 26 esimo anno di età della secondogenita al prezzo sin da ora quantificato nella misura di Euro 73.000,00 (settantatremila/00). Per_2
Laddove il IG. non esercitasse detto diritto entro il precitato termine, le parti si impegnano a Pt_1
mettere in vendita la casa coniugale al valore di mercato;
resta inteso che la quota di spettanza della IGnora sarà in ogni caso pari a Euro 73.000,00 (settantatremila/00) e ciò a prescindere Pt_2 dall'effettivo prezzo di vendita dell'immobile e da chi lo acquisterà.
13. I ricorrenti si rilasciano reciproco assenso al rilascio/rinnovo dei passaporti o altri documenti equipollenti per l'espatrio, sia personali che relativi alla figlia minore.
14. Le condizioni di cui al presente ricorso saranno applicate, al più tardi, a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 Parte_2
concordatario il 22.12.2003 a PADERNO D'ADDA, nel corso del quale nate le figlie pagina 5 di 7 (a Merate, il 14.8.2005), maggiorenne ma non economicamente Persona_3
indipendente, e (a Merate, il 28.12.2007), minorenne. Persona_4
Con ricorso per la separazione consensuale dei coniugi e contestuale domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 16.12.2024 (di cui è stato debitamente notiziato il Pubblico
Ministero), i coniugi hanno richiesto la pronuncia di separazione personale alle condizioni sopra riportate.
In sede di ricorso per separazione consensuale, le parti hanno proposto, ai sensi degli artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c., contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., il Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi con sentenza n. 86 del 11.2.2025, omologando le condizioni di separazione concordate dalle parti, e, con separata ordinanza, ha rimesso la causa sul ruolo del giudice relatore per la prosecuzione del giudizio e ha assegnato alle parti nuovo termine per il deposito di note scritte, con scadenza successiva al decorso del termine di sei mesi per la procedibilità della domanda di divorzio ex art. 3, n. 2, lett.
b) l. n. 898/1970.
La domanda diretta a ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita accoglimento.
Infatti, la documentazione prodotta e la volontà manifestata dai coniugi consentono di ritenere comprovata la sussistenza dei presupposti di fatto previsti dagli artt. 3 n. 2 lett.
b) e 4, comma XVI, della legge 1.12.1970 n. 898. Al riguardo si deve dare atto che le parti, con le note depositate il 10.4.2025, hanno dichiarato di non volersi conciliare ed hanno chiesto che venga pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto, alle condizioni da concordate.
pagina 6 di 7 Pertanto, in accoglimento della domanda proposta ed apparendo manifesta la impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale dei coniugi, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio dagli stessi contratto, alle condizioni sopra riportate, che non appaiono in contrasto con l'interesse morale e materiale delle figlie.
P.Q.M.
pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 17/12/2024, così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da Pt_1
e , in data 22.12.2003 in PADERNO D'ADDA, trascritto al
[...] Parte_2
n. 19, parte II, serie A, dell'anno 2003 del registro degli atti di matrimonio del suddetto
Comune; omologa le condizioni di divorzio in precedenza riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PADERNO D'ADDA di procedere alla annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Lecco nella Camera di ConIGlio dell'11 settembre 2025.
Il GIUDICE rel. Il PRESIDENTE
Dott. Dario Colasanti Dott. Marco Tremolada
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Lecco
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale, riunito in Camera di ConIGlio nelle persone dei magistrati: dott. Marco Erminio Maria Tremolada Presidente dott. Dario Colasanti Giudice rel. dott.ssa Marta Paganini Giudice
a scioglimento della riserva assunta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione 1621/2024, avente per oggetto la separazione personale dei coniugi e la cessazione degli effetti civili del matrimonio, promossa da:
(c.f. ), nato a [...], il [...] e Parte_1 C.F._1
residente a [...], rappresentato e difeso dall'avv. GLENDA PIAZZA,
e da
(c.f. ), nata a [...], il [...] e Parte_2 C.F._2
residente a [...], rappresentata e difesa dall'avv. ENRICO LA VIA;
CONCLUSIONI
Decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinnanzi al G.R., rimettere la causa nel ruolo, autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione pagina 1 di 7 personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere,
PRONUNCIARE sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Paderno D'adda, alle
CONDIZIONI
[…]
1. i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. , maggiorenne, studentessa di medicina presso l'Università degli Studi di Brescia, non Per_1
economicamente autosufficiente, continuerà a risiedere a Brescia, dove è attualmente domiciliata in un immobile condotto in locazione sito in via Antonio Schivardi per cui corrisponde un canone di Euro
450,00 (quattrocentocinquanta/00) al mese, oltre alle spese per riscaldamento e luce ancora da quantificare.
3. , minorenne, sarà affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione Per_2
prevalente presso il padre nella casa coniugale, dove verrà stabilita la sua residenza anagrafica, con la precisazione che la responsabilità genitoriale verrà esercitata separatamente ed in via esclusiva da ciascun genitore limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione durante il tempo di rispettiva permanenza della minore presso ciascuno dei genitori.
4. La casa familiare di proprietà dei ricorrenti, nella misura del 50% ciascuno, sarà assegnata in godimento, unitamente a tutti i mobili e gli arredi che attualmente la compongono, al IG. Pt_1
; resta peraltro inteso che la IG.ra provvederà a lasciare l'abitazione di cui sopra e a
[...] Pt_2
rimuovere i propri effetti personali entro e non oltre il 31 dicembre 2024.
5. La madre potrà vedere , sciatrice agonista: Per_2
i) nel periodo in cui la stessa nel weekend non è impegnata nelle attività sportive, ragionevolmente quindi da aprile a novembre, dal lunedì dopo scuola, al giovedì mattina quando avrà cura di accompagnarla a scuola, oltre che durante i weekend, in via alternata, a decorrere dal venerdì ore
19.00 al lunedì mattina;
ii) nel periodo in cui la stessa nel weekend è impegnata nelle attività sciistiche, ragionevolmente quindi da novembre ad aprile, dal lunedì dopo scuola sino al venerdì mattina quando avrà cura di accompagnarla a scuola.
6. I coniugi concordano, altresì, che il marito verserà a titolo di contributo al mantenimento a favore di la somma mensile di € 500,00 (cinquecento/00). Per_2
pagina 2 di 7 Per_ 7. I coniugi concordano inoltre che il IG. provvederà direttamente a versare a , Pt_1
maggiorenne, quanto necessario a garantire il suo sostentamento.
8. I coniugi concordano inoltre che il IG. verserà alla IG.ra la somma mensile di € Pt_1 Pt_2
550,00 (cinquecentocinquanta/00) a titolo di contributo al canone di affitto sin da ora stabilendo che detto contributo avrà quale termine essenziale finale il dicembre 2033 in occasione del compimento dei
26 anni di ovvero, nell'ipotesi in cui il IG. anticipasse l'acquisto della quota di Per_2 Pt_1
immobile del 50% intestata a , detto contributo alla locazione cesserà nella stessa data del Parte_2
rogito notarile;
al verificarsi della condizione risolutiva, la prima in ordine temporale, detto contributo cesserà automaticamente.
9. L'assegno unico sarà integralmente percepito dalla IG.ra . Parte_2
10. I coniugi concordano che le spese straordinarie non coperte dall'assegno periodico necessarie per:
i) relative alle spese alloggio, luce riscaldamento dell'immobile in affitto oltre al trasporto Per_1
casa-università e ritorno e a tutte le spese sportive ivi inclusa attrezzatura e costi per conseguimento patente, saranno tutte integralmente a carico del IG. ; Pt_1
ii) saranno esclusivamente a carico del IG. le spese di trasporto da e per la scuola, Per_2 Pt_1 quelle connesse all'attività sciistica compresa la relativa attrezzatura, oltre alle spese per il conseguimento della patente di guida;
iii) e , fermo quanto sopra, sempre in merito alle spese straordinarie, saranno Per_1 Per_2
sostenute da entrambi i genitori, nella misura del 80% a carico del IG. e del 20% a carico della Pt_1
IG.ra , secondo il seguente protocollo: Pt_2
a) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/o specialista non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/o lenti a contatto se prescritti dallo specialista;
b) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiori a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto d'accordo, prevale il professionista con preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento
(o presso strutture private) erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci Particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/o medico curante;
pagina 3 di 7 c) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico e) dotazione informatica (come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero conIGliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'Istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come DSA o BES
o equiparabili;
h) mensa e buoni pasto;
d) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f) gite scolastiche con pernottamento;
e) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale e/o parrocchiale, tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola o, in mancanza, baby sitter, solo se resi necessari dalle eIGenze lavorative di entrambi i Genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e/o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il Figlio;
f) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede;
c) viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un Genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
e) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola se non resi necessari dall'attività lavorativa dei Genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per il Figlio (motocicli ed autovetture);
g) le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il Genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal Genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta”.
pagina 4 di 7 11. Al fine di definire ogni rapporto patrimoniale sino a ora intercorso tra le parti e ciò nell'ottica di comporre la presente vertenza consensualmente, il IG. si impegna a: Pt_1
i) onorare in via esclusiva, sino ad estinzione, le rate del finanziamento per un residuo di Euro
6.909,22 dell'importo mensile di € 384,94 al mese attraverso cui è stata acquistata la vettura Jeep modello Renegade, targata GE 776 LM, medio tempore venduta a terzi;
ii) onorare in via esclusiva, sino ad estinzione, ovvero sino al 29.7.35 le rate del mutuo gravante sulla casa coniugale;
iii) acquistare direttamente e/o indirettamente, ovvero attraverso persona fisica o giuridica che lo stesso si riserva di nominare, entro e non oltre il 31 dicembre 2024, le quote detenute dalla IG.ra della società Studio Motta Sas di con sede legale in Monza via Massimo d'Azeglio Pt_2 Parte_2
n. 12/A, p.i. , rilasciando inoltre a favore della IG.ra , contestualmente P.IVA_1 Pt_2 all'acquisto, formale lettera con cui lo stesso manleva la medesima da ogni eventuale richiesta che dovesse essere formulata da terzi rispetto alle obbligazioni e/o debiti contratti e/o riferibili alla società durante il periodo in cui la IG.ra era socia della società sopra citata;
Pt_2
12. Con riferimento alla casa coniugale, i coniugi convengono ora per allora, che il IG. potrà a Pt_1 suo insindacabile giudizio procedere all'acquisto della quota di proprietà della IG.ra , che Pt_2
riconosce in favore del IG. il diritto di prelazione sull'acquisto della di lei quota qualsiasi sia il Pt_1 termine di acquisto, immobile da intendersi comprensivo di tutti i mobili, le suppellettili e quant'altro presente, entro il dicembre 2033 ovvero al compimento del 26 esimo anno di età della secondogenita al prezzo sin da ora quantificato nella misura di Euro 73.000,00 (settantatremila/00). Per_2
Laddove il IG. non esercitasse detto diritto entro il precitato termine, le parti si impegnano a Pt_1
mettere in vendita la casa coniugale al valore di mercato;
resta inteso che la quota di spettanza della IGnora sarà in ogni caso pari a Euro 73.000,00 (settantatremila/00) e ciò a prescindere Pt_2 dall'effettivo prezzo di vendita dell'immobile e da chi lo acquisterà.
13. I ricorrenti si rilasciano reciproco assenso al rilascio/rinnovo dei passaporti o altri documenti equipollenti per l'espatrio, sia personali che relativi alla figlia minore.
14. Le condizioni di cui al presente ricorso saranno applicate, al più tardi, a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 Parte_2
concordatario il 22.12.2003 a PADERNO D'ADDA, nel corso del quale nate le figlie pagina 5 di 7 (a Merate, il 14.8.2005), maggiorenne ma non economicamente Persona_3
indipendente, e (a Merate, il 28.12.2007), minorenne. Persona_4
Con ricorso per la separazione consensuale dei coniugi e contestuale domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 16.12.2024 (di cui è stato debitamente notiziato il Pubblico
Ministero), i coniugi hanno richiesto la pronuncia di separazione personale alle condizioni sopra riportate.
In sede di ricorso per separazione consensuale, le parti hanno proposto, ai sensi degli artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c., contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., il Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi con sentenza n. 86 del 11.2.2025, omologando le condizioni di separazione concordate dalle parti, e, con separata ordinanza, ha rimesso la causa sul ruolo del giudice relatore per la prosecuzione del giudizio e ha assegnato alle parti nuovo termine per il deposito di note scritte, con scadenza successiva al decorso del termine di sei mesi per la procedibilità della domanda di divorzio ex art. 3, n. 2, lett.
b) l. n. 898/1970.
La domanda diretta a ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita accoglimento.
Infatti, la documentazione prodotta e la volontà manifestata dai coniugi consentono di ritenere comprovata la sussistenza dei presupposti di fatto previsti dagli artt. 3 n. 2 lett.
b) e 4, comma XVI, della legge 1.12.1970 n. 898. Al riguardo si deve dare atto che le parti, con le note depositate il 10.4.2025, hanno dichiarato di non volersi conciliare ed hanno chiesto che venga pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto, alle condizioni da concordate.
pagina 6 di 7 Pertanto, in accoglimento della domanda proposta ed apparendo manifesta la impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale dei coniugi, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio dagli stessi contratto, alle condizioni sopra riportate, che non appaiono in contrasto con l'interesse morale e materiale delle figlie.
P.Q.M.
pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 17/12/2024, così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da Pt_1
e , in data 22.12.2003 in PADERNO D'ADDA, trascritto al
[...] Parte_2
n. 19, parte II, serie A, dell'anno 2003 del registro degli atti di matrimonio del suddetto
Comune; omologa le condizioni di divorzio in precedenza riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PADERNO D'ADDA di procedere alla annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Lecco nella Camera di ConIGlio dell'11 settembre 2025.
Il GIUDICE rel. Il PRESIDENTE
Dott. Dario Colasanti Dott. Marco Tremolada
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