Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 15/04/2025, n. 1473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1473 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli Nord R.G. 2598/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del dott. Alfredo Maffei, preso atto delle note scritte depositate dalla parte ricorrente ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza precedentemente fissata per la data del 14.4.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta R.G. 2598/2024 avente ad oggetto “opposizione ad ingiunzione amministrativa ex art. 22 L. 689/1981” e pendente
TRA
e la , in Parte_1 Parte_2
persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Salvatore Cervone e dall'avv. Guglielmo Lima, presso il cui studio, sito in Santa Maria Capua Vetere (CE), alla via F. Pezzella n. 24, sono elettivamente domiciliati
RICORRENTI
E
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27.3.2024 i ricorrenti proponevano opposizione, ex artt. 22
e ss. L. n. 689/81, avverso:
− l'ordinanza ingiunzione n. PG/2024/0100194 del 26.02.2024 della Controparte_1
1
con la quale era stata irrogata a , in qualità di legale rappresentante Parte_1
della Farmacia Falco dei dottori Roberto e Pietro TE s.n.c, la sanzione amministrativa pecuniaria di € 4.800,00 stante l'accertata violazione dell'art. 105 comma 1 lettera b) del D. lgs. n. 219/2006 che imponeva al titolare dell'autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso di medicinali l'obbligo di detenere un assortimento di medicinali tali da rispondere alle esigenze del territorio;
− l'ordinanza ingiunzione n. PG/2024/0100215 del 26.02.2024 della Controparte_1
con la quale era stata irrogata a , in qualità di legale rappresentante Parte_1
della Farmacia Falco dei dottori Roberto e Pietro TE s.n.c, la sanzione amministrativa pecuniaria di € 3.000,00 stante l'accertata violazione dell'art. 104 comma 1 lettera h) del D. lgs. n. 219/2006 per l'omessa formazione del personale impiegato nei magazzini e per l'inadeguatezza dei locali deputati a garantire una corretta conservazione e distribuzione dei medicinali.
Tali ingiunzioni erano state precedute dalla notifica dei verbali di accertamento n. 28/131
e n. 28/133 del 28.04.2023 a seguito degli accertamenti ispettivi condotti dal Comando
Carabinieri per la Tutela della Salute - Nucleo Antisofisticazione e Sanità con l'accesso del 19.4.2023 presso la sede della Farmacia Falco dei dottori Roberto e Pietro TE
s.n.c..
A fondamento dell'opposizione deducevano: che in entrambe le ordinanze-ingiunzioni non erano stati correttamente individuati il responsabile della violazione e il soggetto obbligato in solido in quanto il pagamento della sanzione era stato ingiunto al solo
, nella sua qualità di legale rappresentante della Farmacia Falco dei Parte_1
dottori Roberto e Pietro TE s.n.c coobbligata in solido, e non in qualità trasgressore;
che, invece, la suddetta Farmacia precedentemente individuata come coobbligata, non risultava più indicata come destinataria delle ordinanze;
che tale contraddittorietà nell'individuazione dei destinatari del provvedimento sanzionatorio aveva impedito un corretto esercizio del diritto di difesa e precluso la possibilità di provvedere al pagamento dell'importo ingiunto;
che non era chiara la ragione per cui fosse stata esclusa la responsabilità di TE Roberto laddove era stato ritenuto esclusivo responsabile il solo , pur essendo entrambi soci e Parte_1
amministratori della suddetta Farmacia;
che nei verbali di accertamento n. 28/131 e
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28/133 erano state indicate in modo erroneo le modalità di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie;
che, con riguardo all'ordinanza-ingiunzione n.
PG/2024/0100215 del 26.02.2024, sussisteva una contraddizione tra l'importo della sanzione quantificato nel provvedimento, pari ad € 3.000, e l'importo oggetto dell'ordine di pagamento pari ad € 4.800.00.
Tanto premesso ed esposto, concludevano affinché le ordinanze-ingiunzione impugnate venissero annullate, con vittoria di spese di lite.
Con ordinanza del 3.10.2024, verificata la regolarità della notifica disposta nei suoi confronti, la veniva dichiarata contumace. Controparte_1
Stante la natura documentale della lite, in assenza di attività istruttoria, la causa era rinviata per la discussione al 14.4.2025, udienza sostituita dalla fissazione di un termine per il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c..
L'opposizione è fondata.
Preliminarmente deve darsi atto dell'ammissibilità della domanda.
I ricorrenti hanno documentato di aver ricevuto la notifica, a mezzo pec, di entrambe le ordinanze ingiunzione n. PG/2024/0100194 e n. PG/2024/0100215, in data con
26.2.2024; pertanto, l'opposizione proposta in data 27.3.2024 deve ritenersi tempestiva
(cfr. ordinanze ingiunzione allegato al fascicolo di parte ricorrente).
In via preliminare, appare opportuno ricordare che nel procedimento di opposizione al provvedimento irrogativo di una sanzione amministrativa pecuniaria, l'Amministrazione, pur essendo formalmente convenuta in giudizio, assume sostanzialmente la veste di attrice e spetta, quindi, ad essa, ai sensi dell'art. 2697 c.c., fornire la prova dell'esistenza degli elementi di fatto integranti la violazione contestata e della loro riferibilità all'intimato, mentre compete all'opponente, che assume formalmente la veste di convenuto, la prova dei fatti impeditivi o estintivi
Quindi occorre soffermarsi sul valore probatorio del verbale di accertamento dell'infrazione, il quale assume, quanto all'efficacia probatoria delle circostanze di fatto in esso accertate e alla loro resistenza alla prova contraria un valore disomogeneo che si risolve in un triplice livello di attendibilità.
La verbalizzazione fa prova fino a querela di falso dei fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza e che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla, provenienza
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del documento dallo stesso pubblico ufficiale e alle dichiarazioni a lui rese. Ha una credibilità quanto alle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi, che può essere infirmata solo da prova contraria, qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice e alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni. Costituisce infine in presenza di una indicazione solo generica delle fonti di conoscenza, un elemento che il giudice deve in ogni caso valutare in concorso con altri elementi probatori, attesa la certezza fino a querela di falso, della ricezione da parte del pubblico ufficiale delle dichiarazioni che egli attesta essere state a lui rese (cfr. Cass. Civ. n. 6565/2007).
Nella fattispecie in esame, le ordinanze ingiunzione n. PG/2024/0100194 e n.
PG/2024/0100215 sono state emanate dalla nei confronti di Controparte_1
, in qualità di legale rappresentante della Farmacia Falco dei dottori Parte_1
Roberto e Pietro TE s.n.c. e gerente del deposito all'ingrosso di medicinali ad uso umano sito in Caivano (Na) per la violazione dell'art. 105 comma 1 lettera b) del D. lgs n. 219/2006 (norma che prevede che “il titolare dell'autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso è tenuto a detenere almeno un assortimento dei medicinali in possesso di un'AIC, inclusi i medicinali omeopatici autorizzati ai sensi dell'articolo 18 e i medicinali generici, che sia tale da rispondere alle esigenze del territorio geograficamente determinato cui è riferita l'autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso, valutate dall'autorità competente al rilascio”) e dell'art. dell'art. 104 comma 1 lettera h) del D. lgs n. 219/2006 (a tenore del quale “il titolare dell'autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso dei medicinali è tenuto a rispondere ai principi e alle linee guida in materia di buona pratica di distribuzione dei medicinali di cui al decreto del Ministro della sanità in data 6 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 190 del 14 agosto 1999”).
A fondamento dell'ingiunzione di pagamento la ha posto le risultanze Controparte_1
dei verbali di accertamento di illecito amministrativo n 28/131 e n. 28/133 del 28.04.2023 provenienti dagli accertamenti ispettivi condotti dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute - Nucleo Antisofisticazione e Sanità (cfr. verbali di accertamento allegati al fascicolo di parte ricorrente).
Ebbene, da tali atti emerge come, per entrambe le violazioni accertate, il soggetto trasgressore sia stato indicato in “in qualità di rappresentante Parte_1
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dell'impresa FARMACIA FALCO dei Dottori Roberto e Pietro MONTELEONE
S.N.C.”.
Tale indicazione non appare tuttavia conforme a quanto previsto nelle ISTRUZIONI
OPERATIVE PER L'ACCERTAMENTO E L'IRROGAZIONE DELLE SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AD ATTI NORMATIVI DI COMPETENZA
REGIONALE IN MATERIA DI SICUREZZA ALIMENTARE, SANITÀ PUBBLICA
VETERINARIA, DIVIETO DI FUMARE, SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO,
PRODOTTI COSMETICI, STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE,
GESTIONE TECNICA E REGOLARE ESERCIZIO DELLA FARMACIA E DEI
DEPOSITI ALL'INGROSSO DI FARMACI USO UMANO, LA RIPRODUZIONE
DEGLI ANIMALI DI RAZZA (cfr. all. 3 fascicolo parte opponente).
Infatti, tali Istruzioni adottate dalla prevedono che “Ai sensi degli artt. Controparte_1
5 e 6 L. 689/81 gli agenti accertatori devono procedere all'esatta identificazione di tutte le persone fisiche o giuridiche che hanno concorso alla violazione o che ne sono obbligati in solido.
Il trasgressore è la persona che ha commesso o sta commettendo l'illecito. Nel caso di una impresa, esso è identificabile:
· con l'imprenditore oppure con il rappresentante legale o amministratore di una persona giuridica o di una associazione, se è esso stesso ad aver compiuto l'illecito
· con un dipendente, se è quest'ultimo ad aver violato le norme”.
Con riferimento alla modalità con cui la violazione vada contestata ad una società di persone, le Istruzioni chiariscono che “In caso di società di persone (snc, sas, società semplice) o associazioni, si procede alla contestazione dell'illecito alla società o associazione (in qualità di trasgressore o di obbligato in solido); ciò in quanto quest'ultima riveste il ruolo di imprenditore e conseguentemente ha la responsabilità dell'impresa e di tutte le obbligazioni ad essa inerenti, sia ex contractu che ex delicto;
la divisione delle effettive responsabilità avverrà poi all'interno della struttura societaria secondo le norme del C.C., fermo restando che per la P.A. l'imprenditore è la società di persone. Pertanto, la società deve essere sempre indicata nel p.v., pena la nullità dello stesso per difetto grave di forma ad substantiam;
ai fini della corretta contestazione, tale norma non può ritenersi come assolta quando nel corpo del p.v. viene indicato come trasgressore unicamente uno degli amministratori o uno dei rappresentanti legali
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accompagnandolo alla dicitura “…. in qualità di…..della società…….”.
Sulla scorta del contenuto delle Istruzioni richiamate, non può ritenersi che la modalità di contestazione contenuta nei processi verbali e nelle due ordinanze-ingiunzioni opposte sia stata corretta. Ed infatti, in entrambi i processi verbali di accertamento e contestazione il soggetto trasgressore è indicato in “in qualità di rappresentante Parte_1 dell'impresa “FARMACIA FALCO dei Dottori Roberto e Pietro MONTELEONE
S.N.C.”. Dunque, giacché il trasgressore è indicato “nella qualità” di rappresentante dell'impresa, sulla base di quanto precisato nelle Istruzioni, la contestazione andava rivolta a tutti gli amministratori ed i rappresentanti della società. La visura camerale della società (allegata agli scritti difensivi trasmessi dagli opponenti alla dimostra che CP_1
effettivamente, oltre a , fosse amministratore e rappresentante della Parte_1
società anche TE Roberto, al quale né i verbali di contestazione, né le ordinanze- ingiunzione fanno alcun riferimento.
Peraltro, nemmeno si comprende la ragione per cui nelle due ordinanze Parte_1
(nella spiegata qualità di rappresentante della società) venga indicato come “coobligato in solido” laddove nei verbali di contestazione il soggetto obbligato in solido venga indicato nel soggetto societario, in ossequio a quanto previsto dall'art. 6, co. 3, L.
689/1981.
Per tutto quanto considerato, accertata la non corretta contestazione delle due violazioni amministrative, l'opposizione proposta rispetto ad entrambe le ordinanze-ingiunzione va accolta.
Le spese di lite seguono strettamente la soccombenza, e sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014 nella versione aggiornata al D.M. n. 147 del 13.8.2022, in relazione al valore della controversia – rientrante nello scaglione da €
5.200,01 a € 26.000,00 – e all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito per la parte ricorrente.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
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• accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla le ordinanze-ingiunzione n.
PG/2024/0100194 del 26.02.2023 e n. PG/2024/0100215 del 26.02.2023 emesse dalla nei riguardi di in qualità di legale Controparte_1 Parte_1
rappresentante della Farmacia Falco dei dottori Roberto e Pietro TE s.n.c.;
• condanna la in persona del Presidente p.t., al pagamento, in favore Controparte_1
degli opponenti, delle spese processuali, che si liquidano in € 237,00 per esborsi ed €
2.540,00 per compenso, oltre IVA e CPA se dovute e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% del compenso complessivamente liquidato, con attribuzione agli avv.ti Guglielmo Lima e Salvatore Cervone, dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Aversa in data 15.4.2025
IL GIUDICE
dott. Alfredo Maffei
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