Art. 3.
Il Ministro per le finanze, d'intesa, con quello della agricoltura e delle foreste e con quello dell'industria e commercio, provvedera' a garantire, con particolari controlli, la genuinita' dei vini ammessi alla distillazione agevolata.
Il Ministro per le finanze, d'intesa, con quello della agricoltura e delle foreste e con quello dell'industria e commercio, provvedera' a garantire, con particolari controlli, la genuinita' dei vini ammessi alla distillazione agevolata.