Articolo 3 della Legge 29 luglio 1963, n. 1004
Articolo 2Articolo 4
Versione
7 agosto 1963
Art. 3.
Il Ministro per le finanze, d'intesa, con quello della agricoltura e delle foreste e con quello dell'industria e commercio, provvedera' a garantire, con particolari controlli, la genuinita' dei vini ammessi alla distillazione agevolata.
Entrata in vigore il 7 agosto 1963