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Sentenza 22 marzo 2025
Sentenza 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 22/03/2025, n. 1354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1354 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott. Marco Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta, disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 14013/2023 R.G.
TRA
, Parte_1
elettivamente domiciliata in Torre Annunziata, alla via Imbriani n. 5, presso lo studio legale dell'avv. Alessandro Lauretta, da cui è rappresentata e difesa
- ricorrente -
E
, Controparte_1
rappresentato e difeso come in atti
- resistente–
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10/11/2023 presso il Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, parte ricorrente ha convenuto in giudizio l' , chiedendo Controparte_1
“accogliere il presente ricorso e per l'effetto accertare e dichiarare che la ricorrente ha diritto a percepire l'indennità di disoccupazione NASpI in un'unica soluzione ex art. 8 D.Lgs. n. 22/2015 ricorrendone tutti i requisiti di legge, dedotti i ratei già percepiti in esito all'accoglimento della domanda NASpI ordinaria;
1. per l'effetto emettere sentenza c.d. “di condanna generica” condannando l' in persona CP_2 del suo legale rapp.te p.t. al pagamento in favore della ricorrente dell'indennità di disoccupazione
NASpI in un'unica soluzione ex art. 8 D.Lgs. n. 22/2015, dedotto quanto già fruito, oltre interessi legali dal 121° giorno dalla data della domanda amministrativa del 10/05/2023 all'effettivo soddisfo,
2. in subordine, ove il Giudice del Lavoro non ritenga possibile od opportuno emettere sentenza di condanna generica, condannare l' al pagamento della somma che verrà ritenuta CP_2
di Giustizia anche in esito ad eventuale c.t.u. contabile che dovesse venir disposta ove ritenuta di necessità;
3. in ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario”.
Nello specifico, parte ricorrente ha dedotto:
a) Di aver presentato domanda per l'ottenimento della Naspi in data 24/04/23 e che l' ha CP_2
accolto la domanda con decorrenza dal 25/04/23 per 641 giorni;
b) Di aver inoltrato in data 10/05/23 domanda di Naspi anticipata in vista dell'avviamento di un'attività di impresa;
c) Che l' ha rigettato la domanda;
CP_2
d) Di avere diritto al pagamento della prestazione.
Ritualmente citato in giudizio, l' si è costituito in giudizio ed ha chiesto il rigetto della CP_2
domanda.
Nelle note di trattazione scritta le parti hanno insistito nelle proprie conclusioni.
Il ricorso non è fondato e deve essere rigettato per le ragioni di seguito evidenziate.
In via preliminare è necessario individuare l'oggetto del presente giudizio, in base alla domanda proposto da parte ricorrente: si discorre unicamente del diritto ad ottenere la Naspi anticipata, mentre esula dal presente giudizio la domanda relativa al pagamento della Naspi in via ordinaria, e conseguentemente non rientra nel presente giudizio nemmeno l'analisi della decadenza dalla Naspi ordinaria.
La è stata istituita dal decreto legislativo Controparte_3
22/15 con l'esplicita “funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione”
(art. 1). Questa definizione già delinea chiaramente i contorni dell'istituto precisati negli articoli successivi: si applica ai lavoratori dipendenti (con le esclusioni previste dall'art. 2) che abbiano involontariamente perso la propria occupazione e che congiuntamente siano in stato di disoccupazione, possano far valere almeno tredici settimane di contributi nei quattro anni precedenti al periodo di disoccupazione e che possano far valere trenta giornate di lavoro nei dodici mesi precedenti all'inizio del periodo di disoccupazione (art. 3).
Ebbene, parte ricorrente ha provato lo stato di involontaria perdita ed ha altresì provato la sussistenza del requisito delle 30 giornate di lavoro nei dodici mesi precedenti rispetto all'inizio del periodo di disoccupazione, avendo depositato estratto contributivo.
Deve quindi ritenersi provata in giudizio la sussistenza di tali presupposti per l'erogazione della NASpI richiesta dalla ricorrente, con conseguente accertamento del suo diritto all'ottenimento della prestazione.
L' , difatti, ha provveduto al riconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale CP_2
richiesta con decorrenza dal 25 aprile 2023 per 641 giorni.
Parte ricorrente ha poi dedotto di aver inoltrato domanda per l'ottenimento della Naspi in via anticipata. Al riguardo l'art. 8 del d.lgs. 22/15 stabilisce che “1. Il lavoratore avente diritto alla corresponsione della NASpI può richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell'importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato, a titolo di incentivo all'avvio di un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio … 3. Il lavoratore che intende avvalersi della liquidazione in un'unica soluzione della NASpI deve presentare all a pena di decadenza, domanda di anticipazione in via telematica entro trenta giorni dalla CP_2
data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o dalla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa”.
Ebbene, parte ricorrente ha tempestivamente comunicato all'ente previdenziale l'avviamento di attività di impresa mediante la comunicazione di inizio attività e l'apertura di partita IVA.
In senso contrario, tuttavia, deve osservarsi che – come correttamente rilevato dall'ente previdenziale – l'attività che parte ricorrente ha inteso intraprendere, e rispetto alla quale ha comunicato l'inizio e l'apertura della partita IVA è la libera professione di commercialista e di revisore contabile. Si tratta, quindi, di attività rispetto al cui effettivo esercizio l'iscrizione all'albo professionale è condizione imprescindibile: non è possibile esercitare le attività senza la previa iscrizione all'albo.
Il legislatore, evidentemente, non ha inteso riconoscere in via generalizzata la possibilità di accedere al trattamento previdenziale con liquidazione in un'unica soluzione: tale possibilità, infatti,
è prevista esclusivamente con la finalità di incentivare l'esercizio di determinate attività di lavoro autonomo.
Ne deriva, logicamente, che l'ente previdenziale, al momento di presentazione della domanda, è tenuto a verificare la concretezza di tale inizio di attività nel senso della possibilità di un suo effettivo inizio. Ritenere diversamente vorrebbe dire che l' dovrebbe concedere la CP_2
prestazione in ogni caso di domanda di liquidazione in via anticipata e quindi priverebbe di significato la scelta del legislatore.
Con riferimento ad attività professionali rispetto alle quali il legislatore prevede come obbligatoria l'iscrizione in un albo professionale, dunque, appare necessaria la verifica dell'iscrizione in tale albo, altrimenti la dedotta attività certamente non sarà esercitabile dal soggetto.
Venendo al caso oggetto del presente giudizio, quindi, al momento di presentazione della domanda di Naspi anticipata, la ricorrente non aveva la concreta possibilità di iniziare ad esercitare l'attività libero professionale dedotta non essendo iscritta all'albo, e conseguentemente non aveva il diritto ad ottenere la liquidazione della prestazione in via anticipata.
Come già evidenziato in premessa, poi, quanto appena dedotto non intacca il diritto della ricorrente alla percezione della Naspi in via ordinaria, in quanto si tratta di questione, come quella della decadenza da tale diritto, che esula dall'oggetto del presente giudizio.
Il ricorso deve quindi essere rigettato.
Le spese vengono compensate alla luce della peculiarità della vicenda oggetto del giudizio, in considerazione del comportamento dell' che ha provveduto a dichiarare la decadenza dalla CP_2
prestazione in via ordinaria a fronte della presentazione della domanda di Naspi anticipata, rigettando tuttavia nei fatti tale domanda.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: - Rigetta il ricorso;
- Compensa le spese.
Si comunichi.
Aversa, 22.03.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Marco Cirillo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott. Marco Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta, disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 14013/2023 R.G.
TRA
, Parte_1
elettivamente domiciliata in Torre Annunziata, alla via Imbriani n. 5, presso lo studio legale dell'avv. Alessandro Lauretta, da cui è rappresentata e difesa
- ricorrente -
E
, Controparte_1
rappresentato e difeso come in atti
- resistente–
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10/11/2023 presso il Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, parte ricorrente ha convenuto in giudizio l' , chiedendo Controparte_1
“accogliere il presente ricorso e per l'effetto accertare e dichiarare che la ricorrente ha diritto a percepire l'indennità di disoccupazione NASpI in un'unica soluzione ex art. 8 D.Lgs. n. 22/2015 ricorrendone tutti i requisiti di legge, dedotti i ratei già percepiti in esito all'accoglimento della domanda NASpI ordinaria;
1. per l'effetto emettere sentenza c.d. “di condanna generica” condannando l' in persona CP_2 del suo legale rapp.te p.t. al pagamento in favore della ricorrente dell'indennità di disoccupazione
NASpI in un'unica soluzione ex art. 8 D.Lgs. n. 22/2015, dedotto quanto già fruito, oltre interessi legali dal 121° giorno dalla data della domanda amministrativa del 10/05/2023 all'effettivo soddisfo,
2. in subordine, ove il Giudice del Lavoro non ritenga possibile od opportuno emettere sentenza di condanna generica, condannare l' al pagamento della somma che verrà ritenuta CP_2
di Giustizia anche in esito ad eventuale c.t.u. contabile che dovesse venir disposta ove ritenuta di necessità;
3. in ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario”.
Nello specifico, parte ricorrente ha dedotto:
a) Di aver presentato domanda per l'ottenimento della Naspi in data 24/04/23 e che l' ha CP_2
accolto la domanda con decorrenza dal 25/04/23 per 641 giorni;
b) Di aver inoltrato in data 10/05/23 domanda di Naspi anticipata in vista dell'avviamento di un'attività di impresa;
c) Che l' ha rigettato la domanda;
CP_2
d) Di avere diritto al pagamento della prestazione.
Ritualmente citato in giudizio, l' si è costituito in giudizio ed ha chiesto il rigetto della CP_2
domanda.
Nelle note di trattazione scritta le parti hanno insistito nelle proprie conclusioni.
Il ricorso non è fondato e deve essere rigettato per le ragioni di seguito evidenziate.
In via preliminare è necessario individuare l'oggetto del presente giudizio, in base alla domanda proposto da parte ricorrente: si discorre unicamente del diritto ad ottenere la Naspi anticipata, mentre esula dal presente giudizio la domanda relativa al pagamento della Naspi in via ordinaria, e conseguentemente non rientra nel presente giudizio nemmeno l'analisi della decadenza dalla Naspi ordinaria.
La è stata istituita dal decreto legislativo Controparte_3
22/15 con l'esplicita “funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione”
(art. 1). Questa definizione già delinea chiaramente i contorni dell'istituto precisati negli articoli successivi: si applica ai lavoratori dipendenti (con le esclusioni previste dall'art. 2) che abbiano involontariamente perso la propria occupazione e che congiuntamente siano in stato di disoccupazione, possano far valere almeno tredici settimane di contributi nei quattro anni precedenti al periodo di disoccupazione e che possano far valere trenta giornate di lavoro nei dodici mesi precedenti all'inizio del periodo di disoccupazione (art. 3).
Ebbene, parte ricorrente ha provato lo stato di involontaria perdita ed ha altresì provato la sussistenza del requisito delle 30 giornate di lavoro nei dodici mesi precedenti rispetto all'inizio del periodo di disoccupazione, avendo depositato estratto contributivo.
Deve quindi ritenersi provata in giudizio la sussistenza di tali presupposti per l'erogazione della NASpI richiesta dalla ricorrente, con conseguente accertamento del suo diritto all'ottenimento della prestazione.
L' , difatti, ha provveduto al riconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale CP_2
richiesta con decorrenza dal 25 aprile 2023 per 641 giorni.
Parte ricorrente ha poi dedotto di aver inoltrato domanda per l'ottenimento della Naspi in via anticipata. Al riguardo l'art. 8 del d.lgs. 22/15 stabilisce che “1. Il lavoratore avente diritto alla corresponsione della NASpI può richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell'importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato, a titolo di incentivo all'avvio di un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio … 3. Il lavoratore che intende avvalersi della liquidazione in un'unica soluzione della NASpI deve presentare all a pena di decadenza, domanda di anticipazione in via telematica entro trenta giorni dalla CP_2
data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o dalla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa”.
Ebbene, parte ricorrente ha tempestivamente comunicato all'ente previdenziale l'avviamento di attività di impresa mediante la comunicazione di inizio attività e l'apertura di partita IVA.
In senso contrario, tuttavia, deve osservarsi che – come correttamente rilevato dall'ente previdenziale – l'attività che parte ricorrente ha inteso intraprendere, e rispetto alla quale ha comunicato l'inizio e l'apertura della partita IVA è la libera professione di commercialista e di revisore contabile. Si tratta, quindi, di attività rispetto al cui effettivo esercizio l'iscrizione all'albo professionale è condizione imprescindibile: non è possibile esercitare le attività senza la previa iscrizione all'albo.
Il legislatore, evidentemente, non ha inteso riconoscere in via generalizzata la possibilità di accedere al trattamento previdenziale con liquidazione in un'unica soluzione: tale possibilità, infatti,
è prevista esclusivamente con la finalità di incentivare l'esercizio di determinate attività di lavoro autonomo.
Ne deriva, logicamente, che l'ente previdenziale, al momento di presentazione della domanda, è tenuto a verificare la concretezza di tale inizio di attività nel senso della possibilità di un suo effettivo inizio. Ritenere diversamente vorrebbe dire che l' dovrebbe concedere la CP_2
prestazione in ogni caso di domanda di liquidazione in via anticipata e quindi priverebbe di significato la scelta del legislatore.
Con riferimento ad attività professionali rispetto alle quali il legislatore prevede come obbligatoria l'iscrizione in un albo professionale, dunque, appare necessaria la verifica dell'iscrizione in tale albo, altrimenti la dedotta attività certamente non sarà esercitabile dal soggetto.
Venendo al caso oggetto del presente giudizio, quindi, al momento di presentazione della domanda di Naspi anticipata, la ricorrente non aveva la concreta possibilità di iniziare ad esercitare l'attività libero professionale dedotta non essendo iscritta all'albo, e conseguentemente non aveva il diritto ad ottenere la liquidazione della prestazione in via anticipata.
Come già evidenziato in premessa, poi, quanto appena dedotto non intacca il diritto della ricorrente alla percezione della Naspi in via ordinaria, in quanto si tratta di questione, come quella della decadenza da tale diritto, che esula dall'oggetto del presente giudizio.
Il ricorso deve quindi essere rigettato.
Le spese vengono compensate alla luce della peculiarità della vicenda oggetto del giudizio, in considerazione del comportamento dell' che ha provveduto a dichiarare la decadenza dalla CP_2
prestazione in via ordinaria a fronte della presentazione della domanda di Naspi anticipata, rigettando tuttavia nei fatti tale domanda.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: - Rigetta il ricorso;
- Compensa le spese.
Si comunichi.
Aversa, 22.03.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Marco Cirillo