TRIB
Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/02/2025, n. 1606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1606 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14215/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 14215/2023 tra
Parte_1
ATTORE
e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 19 febbraio 2025 ad ore 14,00 innanzi al dott. Marina Bruni, sono comparsi:
Per 'avv. BRACCHI ROSANNA Parte_1 Per 'avv. DE CRISTOFARO AMALIA Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli parte attrice145,50 depositate telematicamente parte convenuta
Dopo breve discussione orale, il Giudice inizia la stesura ed alle ore 19,31 pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Marina Bruni
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marina Bruni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14215/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BRACCHI ROSANNA, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIALE REGINA MARGHERITA, 43 20121 MILANO presso il difensore
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE CRISTOFARO Controparte_1 P.IVA_2
AMALIA, elettivamente domiciliato in VIA MANFREDO CAMPERIO, 8 20900 MONZA presso il difensore
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Parte convenuta come da note conclusive depositate telematicamente e parte attrice come da fogli depositati telematicamente hanno precisato le conclusioni all'udienza da intendersi qui richiamate e trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
A sensi degli artt.132 secondo comma n.4 cpc e 118 disp.att. Cpc la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi. A norma dell'art.16 bis, comma 9 octies del D.L.18 ottobre 2012 n.179, convertito, con modificazioni, dalla
L.17 dicembre 2012 n.221(comma aggiunto dall'art.19, comma 1, lett.a), n.2 ter), D.L.27 giugno 2015 n.83, convertito, con modificazioni, dalla L.6 agosto 2015 n.132) la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, la sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n.136 in data 14.09.2016 del Primo
Presidente della Corte di Cassazione e delle considerazioni contenute nella circolare del pagina 2 di 8 CSM (adottata il 5.07.2017) di cui alla nota 6.07.2017 Prot. P 12300/17 ( secondo cui “la giurisdizione è, notoriamente, risorsa statuale limitata” e “il principio della durata ragionevole dei giudizi deve informare pure l'azione della cd. amministrazione della giurisdizione....anche con riferimento alle tecniche di redazione dei provvedimenti”). L'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida ( Cass. SU 8.05.2014
n.9936; Cass. 28.05.2014 n.12002; Cass.19.08.2016 n. 17214).
Con ricorso ex art.633 cpc al Tribunale di Milano chiedeva ed otteneva il Controparte_1
D.I. n. 2748/2023 pubblicato il 03.02.2023, per l'importo complessivo di € 5.612,00 ( oltre interessi ex Dlgs.231/2002 e spese del procedimento) nei confronti di in Parte_1 pagamento del credito maturato per l'elaborazione dati contabili con relativa consulenza, per il cambio di amministratore e relativa consulenza, come da contratto 27.04.2021.
Proponeva opposizione l'attrice sostenendo l'inadempimento della convenuta che non svolgeva l'attività contabile e/o di consulenza come concordato nell'incarico professionale peraltro non documentata atteso che la fattura non è idonea a dimostrare l'effettiva esistenza del credito. Aggiungeva che la convenuta non risulta essere iscritta all'albo dei commercialisti, né ad alcun altro albo professionale con la conseguenza che il professionista non iscritto all'albo o che non sia munito nemmeno della prescritta qualifica professionale per appartenere a categoria del tutto differente, non ha alcuna azione per il pagamento della retribuzione. Concludeva chiedendo di revocare il decreto ingiuntivo n. 2748/2023 emesso dal Tribunale di Milano nei confronti della per le motivazioni esposte in narrativa;
di accertare e dichiarare che Parte_1 nulla è dovuto dalla alla per i motivi esposti in Parte_1 Controparte_1 narrativa;
- in via subordinata: ridurre le competenze con riferimento all'attività effettivamente espletata.
Si costituiva la convenuta contestando l'atto di parte attrice in particolare confermando che l'incarico pur sottoscritto il 27/04/2021 prevedeva che gli adempimenti contabili e fiscali sarebbero iniziati dal 01/01/2021 (punto 2 del contratto doc. 1 fascicolo), che, l'incarico è stato confermato anche con il cambio amministratore di , che Parte_1
l'attività fatturata è stata svolta correttamente, che le attività svolte non rientrano nell'ambito di quelle riservate solo a soggetti iscritti ad albi o provvisti di specifica abilitazione, che, in ogni caso, il legale rappresentante della è iscritto all'albo CP_1 dei tributaristi, dott. (doc. 12) nonché all'albo dei periti presso la Persona_1
Camera di MM di Milano (doc.13). Concludeva, previa concessione della provvisoria esecuzione, chiedendo IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO - confermare il decreto ingiuntivo opposto, previo rigetto dell'opposizione proposta ex adverso perché infondata in fatto e diritto oltre interessi di mora e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. - condannare, in ogni caso, la debitrice opponente al pagamento delle fatture come portate nel decreto ingiuntivo opposto per l'importo complessivo di euro 5.612,00 ovvero al pagamento dell'importo nella misura che verrà determinata in corso di causa anche in via equitativa, oltre interessi di mora e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
pagina 3 di 8 Il Giudice designato, Dott. ssa Alessandra Forlenza, concessa la provvisoria esecuzione nonché i termini ex art.183 VI comma cpc delegava alla successiva trattazione sino alla sentenza lo scrivente giudice che, concessa la provvisoria esecuzione, fissava udienza ex art.281 sexies cpc.
*** *** ***
La domanda di parte attrice deve rigettata per le considerazioni di seguito illustrate da ritenersi assorbenti.
Circostanza incontestata è che le parti in data 27.04.2021 sottoscrivevano contratto per l'elaborazione dati contabili con relativa consulenza prevedendo un compenso annuale pari ad euro 6.000,00 oltre iva da corrispondersi in rate bimestrali anticipate pari ad euro 1.000,00 oltre iva e che per eventuali prestazioni specifiche diverse da quelle indicate nel contratto era prevista la corresponsione di onorari così come determinati sulla base della tariffa professionale dei dottori commercialisti in vigore nel momento in cui veniva svolto l'incarico (doc. 1 monitorio art. 3.1), Contratto che è stato confermato in data
9.06.2021 con la sottoscrizione del nuovo amministratore nominato (doc. 6 Persona_2 monitorio).
Parte attrice sostiene l'inadempimento di in relazione alla gestione CP_1 CP_1 ordinaria fatturata ed in relazione all'effettuato cambio amministratore afferma trattarsi di attività ricompresa nel contratto ma non ha dato prova nel corso del giudizio delle sue affermazioni. Rilevava altresì che la convenuta non fosse in possesso del requisito di iscrizione all'albo professionale con conseguente nullità dei contratti.
La stessa non ha depositato la memoria ex art. 183 VI comma n.1 cpc mentre ha versato in atti la seconda memoria dove per la prima volta afferma che “le attività contabili e fiscali nell'anno 2021, anche se erano di competenza della sono state Controparte_1 eseguite da un altro professionista”. Tali fatti sono tardivi, sebbene precisazioni e/o modifiche dei fatti già allegati nell'opposizione a decreto ingiuntivo, avendo Parte_1 rinunciato al deposito della prima memoria istruttoria, termine di decadenza per le preclusioni assertive.
Sul punto, si osserva che, prima dello spirare delle preclusioni assertive con il deposito della memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., il fatto che altri avessero svolto attività contabili e fiscali del 2021, affermazione peraltro generica, neppure era stato dedotto ed individuato: consegue che la capitolazione delle circostanze 2-6 in memoria ex art. 183 comma 6 n. 2, prima ancora che inidonea a provare l'inadempimento, è comunque inammissibile in quanto relativa a circostanze fattuali in precedenza mai dedotte.
Si precisa che nell'ambito di un processo a preclusioni rigide quale quello vigente nel nostro ordinamento sin dal vigore della legge n. 353/1990 (ed ulteriormente rafforzato dalle pagina 4 di 8 leggi di riforma processuale nn. 263/1995 e 69/2009), non può essere revocato in dubbio il principio a tenore del quale il diritto alla prova può essere esercitato solo relativamente a fatti tempestivamente allegati;
e quindi relativamente a fatti dedotti prima dello spirare delle preclusioni assertive, pacificamente individuate nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1
c.p.c.
Peraltro la prova capitolata con la memoria ex art. 183 VI comma n.2 cpc col n.1 risulta inammissibile in quanto genericamente formulata, da provare documentalmente e contraria a fatti pacifici ovvero che, attesa la risoluzione del contratto inter partes ex art. 7 del contratto, l'opposta non ha svolto né ulteriore attività né ha emesso le fatture relative al
5° ed al 6° bimestre 2021.
Atteso che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, 2° co., cpc) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/03; Cass. 6421/03), conseguentemente oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02). La giurisprudenza consolidata di merito e di legittimità reputa che il creditore deve solo fornire la prova della fonte negoziale del suo diritto in punto an e quantum ed incombe sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione (tra le tantissime: Cass. 27/1/2010, n. 1741) o l' esistenza di fatti impeditivi, estintivi o modificativi del diritto vantato dalla controparte.
Parte convenuta opposta ha documentato di avere svolto l'attività pattuita, ovvero dal primo ( punto 2 del contratto) sino al quarto bimestre 2021 producendo i seguenti documenti: i registri iva 2021 con la registrazione delle fatture (doc. 4), i registri beni ammortizzabili 2021 (doc. 5), il libro mastro 2021 (doc. 6),il libro inventari 2021 (doc. 7), il libro giornale 2021 (doc. 8), il registro iva 2021 recante la registrazione delle fatture del quarto bimestre 2021 (cfr doc. 4).
Non solo, parimenti documentato è il cambio di amministratore (doc. 9- 11) attività pacificamente ultronea alle competenze previste dal contratto sottoscritto tra le parti, in quanto l'art. 1 del medesimo accordo prevede come ordinaria l'attività di
“consulenza professionale sugli obblighi previsti dalla legge e dal codice civile in materia societaria”.
Si aggiunga che le contestazioni mosse dall'attrice opponente con il solo atto introduttivo, non avendo depositato la prima memoria istruttoria, risultano genericamente formulate e pertanto “qualsiasi eccezione, per ritenersi validamente sollevata, esige che ne pagina 5 di 8 sia esposto il fatto costitutivo;
che le mere clausole di stile non hanno alcun reale valore processuale;
che le eccezioni generiche si hanno per non sollevate con la conseguenza che il fatto genericamente contestato deve reputarsi non contestato, per i fini di cui all'art. 115 c.p.c., con la sola eccezione dei fatti noti alla sola parte che li allega” (Cass. N. 9439/22).
Si rileva che all'udienza del 30 gennaio 2024 l'opponente dichiarava di aver eseguito un bonifico pari ad euro 2.440,00 in realtà mai pervenuto ed all'udienza del giorno 7 marzo
2024 verbalizzava di “contestare esclusivamente fatture relative al primo e secondo bimestre 2021, non “coperte” dal nuovo contratto stipulato il 27.04.21 e per la fattura relativa al cambio amministratore, l'importo da tariffa sarebbe di euro 150,00 anziché 600,00 oltre iva”, mostrando un comportamento quantomeno contraddittorio.
, viceversa, ha provato sia l'esistenza sia la quantificazione del credito Controparte_1 così come richiesta, non solo documentalmente ma anche in virtù del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. come da fatture azionate ivi inclusa la n. 162/2021, provata nell'esecuzione e nell'ammontare in linea con le tariffe professionali dei dottori commercialisti, comprensivo dell'importo di euro 155,00 anticipato a titolo di spese esenti dalla convenuta.
Va osservato inoltre che per le attività svolte dalla non è richiesta Controparte_1
l'iscrizione all'albo professionale: “le attività di tenuta delle scritture contabili dell'impresa, di redazione dei modelli IVA o per la dichiarazione dei redditi, di effettuazione di conteggi ai fini dell'IRAP, dell'ICI o di altre imposte, di richiesta di certificati o di presentazione di domande presso la Camera di MM, di assistenza e consulenza aziendale nelle materie commerciali, economiche, finanziarie e di ragioneria, non rientrano nell'ambito di quelle riservate ai dottori commercialisti ed ai ragionieri
e, quindi, il loro esercizio non è condizionato all'iscrizione nei relativi albi professionali o ad abilitazione” (anche Tribunale di Milano , sez. V , 27/01/2022 , n. 649); in ogni caso è agli atti l'iscrizione all'albo dei tributaristi del legale rappresentante della CP_1 dott. (doc. 12) nonchè all'albo dei periti presso la Camera di Persona_1
MM di Milano (doc.13)
Si ritiene, da ultimo, di dover riconoscere alla odierna parte opposta il risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. così come richiesto dalla stessa. L'art. 96 presuppone, ai fini dell'accoglimento della domanda, la sussistenza di un duplice presupposto: uno oggettivo, dato dalla soccombenza totale e concreta della parte ovvero dalla sua integrale condanna alle spese di lite, ogni qual volta ciò sia dipeso da un abuso del processo quando il sistema di giustizia sia stato avviato o rallentato da una condotta abusiva o da una condotta apparentemente rientrante nella sfera di esercizio del diritto di difesa, ma in realtà priva di ragioni fondanti); uno soggettivo, rappresentato, secondo l'opinione maggioritaria, dalla mala fede o dalla colpa grave in capo alla parte soccombente nell'agire o resistere in giudizio. In particolare, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, la pagina 6 di 8 giurisprudenza di merito ha disposto la condanna ai sensi dell'art. 96, III comma c.p.c., quando la condotta processuale del soccombente sia stata tenuta al fine di dilazionare ingiustificatamente gli effetti del titolo esecutivo (cfr., ex multis, Trib. Monza, 2 marzo 2020, n. 487 : “in tema di responsabilità processuale aggravata, va disposta la condanna ex art. 96, co. 3 c.p.c., qualora risulti che la parte abbia proposto opposizione a decreto ingiuntivo con allegazioni manifestamente generiche ed inconsistenti, tenendo una tipica condotta processuale temeraria, quantomeno colposamente gravatoria e pretestuosa, avendo agito in giudizio esponendo circostanze risultate inveritiere e tesi del tutto infondate;
a differenza dell'ipotesi tradizionale di responsabilità aggravata prevista dall'art. 96, comma 1, c.p.c., la condanna ai sensi del co. 3 può intervenire d'ufficio e la quantificazione del pregiudizio avviene secondo equità, senza che il danno debba essere provato valutando la temerarietà dell'opposizione, consapevolmente finalizzata soltanto a procrastinare il consolidarsi del titolo esecutivo giudiziale, avvenuta con un certo successo (persistendo nel rifiutare la proposta del giudice ex art.185 bis cpc- udienza 19.12.2023, anche nel corso della comparizione parti fissata per il 17.09.2024 proprio al fine di definire la controversia, non solo, dando atto a verbale il 30.01.2024 di avere effettuato un bonifico mai arrivato all'opposta), impone la condanna d'ufficio dell'attrice opponente al pagamento di un'ulteriore somma ai sensi dell'art. 96, comma 3°, c.p.c., liquidata equitativamente. Ai fini della quantificazione del danno opportuno conformarsi all'indirizzo della Suprema Corte, che riconduce il quantum alla misura dei compensi liquidabili in relazione al valore della causa cfr. Cass., 20 novembre 2020, n. 26435: “in tema di responsabilità processuale aggravata, l'art. 96, comma 3, c.p.c., nel disporre che il soccombente può essere condannato a pagare alla controparte una “somma equitativamente determinata”, non fissa alcun limite quantitativo per la condanna alle spese della parte soccombente, sicché il giudice, nel rispetto del criterio equitativo e del principio di ragionevolezza, nel caso di specie, ritiene determinare l'importo in ragione del 50% delle spese processuali liquidate.
Alla luce delle precedenti considerazioni, pertanto, l'opposizione deve essere respinta e il decreto ingiuntivo n. 2748/2023 confermato nella sua integralità.
In ragione di tanto, le spese di giudizio vanno regolate in ossequio al principio della soccombenza ponendole ad esclusivo a carico dell' opponente e liquidate, in favore dell'opposto, come da dispositivo, in applicazione dei criteri previsti ex ex D.M. 55/2014 come aggiornati dal D.M. 147/2022 in base al valore della domanda ed all'attività effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
A) RIGETTA l'opposizione e per l'effetto CONFERMA il D.I. n.2748/2023 del 3 febbraio 2023 già provvisoriamente esecutivo;
B) CONDANNA l pagamento nei confronti di Parte_1 CP_1
della somma di euro 1.700,00 quale risarcimento danni per lite temeraria ex
[...] art. 96 c.p.c.;
pagina 7 di 8 C) Condanna altresì a rimborsare a le Parte_1 Controparte_1 spese di lite, che si liquidano in € 145,50 per spese, € 3.400,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano, 19 febbraio 2025
Il Giudice dott. Marina Bruni
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 14215/2023 tra
Parte_1
ATTORE
e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 19 febbraio 2025 ad ore 14,00 innanzi al dott. Marina Bruni, sono comparsi:
Per 'avv. BRACCHI ROSANNA Parte_1 Per 'avv. DE CRISTOFARO AMALIA Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli parte attrice145,50 depositate telematicamente parte convenuta
Dopo breve discussione orale, il Giudice inizia la stesura ed alle ore 19,31 pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Marina Bruni
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marina Bruni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14215/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BRACCHI ROSANNA, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIALE REGINA MARGHERITA, 43 20121 MILANO presso il difensore
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE CRISTOFARO Controparte_1 P.IVA_2
AMALIA, elettivamente domiciliato in VIA MANFREDO CAMPERIO, 8 20900 MONZA presso il difensore
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Parte convenuta come da note conclusive depositate telematicamente e parte attrice come da fogli depositati telematicamente hanno precisato le conclusioni all'udienza da intendersi qui richiamate e trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
A sensi degli artt.132 secondo comma n.4 cpc e 118 disp.att. Cpc la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi. A norma dell'art.16 bis, comma 9 octies del D.L.18 ottobre 2012 n.179, convertito, con modificazioni, dalla
L.17 dicembre 2012 n.221(comma aggiunto dall'art.19, comma 1, lett.a), n.2 ter), D.L.27 giugno 2015 n.83, convertito, con modificazioni, dalla L.6 agosto 2015 n.132) la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, la sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n.136 in data 14.09.2016 del Primo
Presidente della Corte di Cassazione e delle considerazioni contenute nella circolare del pagina 2 di 8 CSM (adottata il 5.07.2017) di cui alla nota 6.07.2017 Prot. P 12300/17 ( secondo cui “la giurisdizione è, notoriamente, risorsa statuale limitata” e “il principio della durata ragionevole dei giudizi deve informare pure l'azione della cd. amministrazione della giurisdizione....anche con riferimento alle tecniche di redazione dei provvedimenti”). L'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida ( Cass. SU 8.05.2014
n.9936; Cass. 28.05.2014 n.12002; Cass.19.08.2016 n. 17214).
Con ricorso ex art.633 cpc al Tribunale di Milano chiedeva ed otteneva il Controparte_1
D.I. n. 2748/2023 pubblicato il 03.02.2023, per l'importo complessivo di € 5.612,00 ( oltre interessi ex Dlgs.231/2002 e spese del procedimento) nei confronti di in Parte_1 pagamento del credito maturato per l'elaborazione dati contabili con relativa consulenza, per il cambio di amministratore e relativa consulenza, come da contratto 27.04.2021.
Proponeva opposizione l'attrice sostenendo l'inadempimento della convenuta che non svolgeva l'attività contabile e/o di consulenza come concordato nell'incarico professionale peraltro non documentata atteso che la fattura non è idonea a dimostrare l'effettiva esistenza del credito. Aggiungeva che la convenuta non risulta essere iscritta all'albo dei commercialisti, né ad alcun altro albo professionale con la conseguenza che il professionista non iscritto all'albo o che non sia munito nemmeno della prescritta qualifica professionale per appartenere a categoria del tutto differente, non ha alcuna azione per il pagamento della retribuzione. Concludeva chiedendo di revocare il decreto ingiuntivo n. 2748/2023 emesso dal Tribunale di Milano nei confronti della per le motivazioni esposte in narrativa;
di accertare e dichiarare che Parte_1 nulla è dovuto dalla alla per i motivi esposti in Parte_1 Controparte_1 narrativa;
- in via subordinata: ridurre le competenze con riferimento all'attività effettivamente espletata.
Si costituiva la convenuta contestando l'atto di parte attrice in particolare confermando che l'incarico pur sottoscritto il 27/04/2021 prevedeva che gli adempimenti contabili e fiscali sarebbero iniziati dal 01/01/2021 (punto 2 del contratto doc. 1 fascicolo), che, l'incarico è stato confermato anche con il cambio amministratore di , che Parte_1
l'attività fatturata è stata svolta correttamente, che le attività svolte non rientrano nell'ambito di quelle riservate solo a soggetti iscritti ad albi o provvisti di specifica abilitazione, che, in ogni caso, il legale rappresentante della è iscritto all'albo CP_1 dei tributaristi, dott. (doc. 12) nonché all'albo dei periti presso la Persona_1
Camera di MM di Milano (doc.13). Concludeva, previa concessione della provvisoria esecuzione, chiedendo IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO - confermare il decreto ingiuntivo opposto, previo rigetto dell'opposizione proposta ex adverso perché infondata in fatto e diritto oltre interessi di mora e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. - condannare, in ogni caso, la debitrice opponente al pagamento delle fatture come portate nel decreto ingiuntivo opposto per l'importo complessivo di euro 5.612,00 ovvero al pagamento dell'importo nella misura che verrà determinata in corso di causa anche in via equitativa, oltre interessi di mora e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
pagina 3 di 8 Il Giudice designato, Dott. ssa Alessandra Forlenza, concessa la provvisoria esecuzione nonché i termini ex art.183 VI comma cpc delegava alla successiva trattazione sino alla sentenza lo scrivente giudice che, concessa la provvisoria esecuzione, fissava udienza ex art.281 sexies cpc.
*** *** ***
La domanda di parte attrice deve rigettata per le considerazioni di seguito illustrate da ritenersi assorbenti.
Circostanza incontestata è che le parti in data 27.04.2021 sottoscrivevano contratto per l'elaborazione dati contabili con relativa consulenza prevedendo un compenso annuale pari ad euro 6.000,00 oltre iva da corrispondersi in rate bimestrali anticipate pari ad euro 1.000,00 oltre iva e che per eventuali prestazioni specifiche diverse da quelle indicate nel contratto era prevista la corresponsione di onorari così come determinati sulla base della tariffa professionale dei dottori commercialisti in vigore nel momento in cui veniva svolto l'incarico (doc. 1 monitorio art. 3.1), Contratto che è stato confermato in data
9.06.2021 con la sottoscrizione del nuovo amministratore nominato (doc. 6 Persona_2 monitorio).
Parte attrice sostiene l'inadempimento di in relazione alla gestione CP_1 CP_1 ordinaria fatturata ed in relazione all'effettuato cambio amministratore afferma trattarsi di attività ricompresa nel contratto ma non ha dato prova nel corso del giudizio delle sue affermazioni. Rilevava altresì che la convenuta non fosse in possesso del requisito di iscrizione all'albo professionale con conseguente nullità dei contratti.
La stessa non ha depositato la memoria ex art. 183 VI comma n.1 cpc mentre ha versato in atti la seconda memoria dove per la prima volta afferma che “le attività contabili e fiscali nell'anno 2021, anche se erano di competenza della sono state Controparte_1 eseguite da un altro professionista”. Tali fatti sono tardivi, sebbene precisazioni e/o modifiche dei fatti già allegati nell'opposizione a decreto ingiuntivo, avendo Parte_1 rinunciato al deposito della prima memoria istruttoria, termine di decadenza per le preclusioni assertive.
Sul punto, si osserva che, prima dello spirare delle preclusioni assertive con il deposito della memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., il fatto che altri avessero svolto attività contabili e fiscali del 2021, affermazione peraltro generica, neppure era stato dedotto ed individuato: consegue che la capitolazione delle circostanze 2-6 in memoria ex art. 183 comma 6 n. 2, prima ancora che inidonea a provare l'inadempimento, è comunque inammissibile in quanto relativa a circostanze fattuali in precedenza mai dedotte.
Si precisa che nell'ambito di un processo a preclusioni rigide quale quello vigente nel nostro ordinamento sin dal vigore della legge n. 353/1990 (ed ulteriormente rafforzato dalle pagina 4 di 8 leggi di riforma processuale nn. 263/1995 e 69/2009), non può essere revocato in dubbio il principio a tenore del quale il diritto alla prova può essere esercitato solo relativamente a fatti tempestivamente allegati;
e quindi relativamente a fatti dedotti prima dello spirare delle preclusioni assertive, pacificamente individuate nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1
c.p.c.
Peraltro la prova capitolata con la memoria ex art. 183 VI comma n.2 cpc col n.1 risulta inammissibile in quanto genericamente formulata, da provare documentalmente e contraria a fatti pacifici ovvero che, attesa la risoluzione del contratto inter partes ex art. 7 del contratto, l'opposta non ha svolto né ulteriore attività né ha emesso le fatture relative al
5° ed al 6° bimestre 2021.
Atteso che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, 2° co., cpc) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/03; Cass. 6421/03), conseguentemente oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02). La giurisprudenza consolidata di merito e di legittimità reputa che il creditore deve solo fornire la prova della fonte negoziale del suo diritto in punto an e quantum ed incombe sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione (tra le tantissime: Cass. 27/1/2010, n. 1741) o l' esistenza di fatti impeditivi, estintivi o modificativi del diritto vantato dalla controparte.
Parte convenuta opposta ha documentato di avere svolto l'attività pattuita, ovvero dal primo ( punto 2 del contratto) sino al quarto bimestre 2021 producendo i seguenti documenti: i registri iva 2021 con la registrazione delle fatture (doc. 4), i registri beni ammortizzabili 2021 (doc. 5), il libro mastro 2021 (doc. 6),il libro inventari 2021 (doc. 7), il libro giornale 2021 (doc. 8), il registro iva 2021 recante la registrazione delle fatture del quarto bimestre 2021 (cfr doc. 4).
Non solo, parimenti documentato è il cambio di amministratore (doc. 9- 11) attività pacificamente ultronea alle competenze previste dal contratto sottoscritto tra le parti, in quanto l'art. 1 del medesimo accordo prevede come ordinaria l'attività di
“consulenza professionale sugli obblighi previsti dalla legge e dal codice civile in materia societaria”.
Si aggiunga che le contestazioni mosse dall'attrice opponente con il solo atto introduttivo, non avendo depositato la prima memoria istruttoria, risultano genericamente formulate e pertanto “qualsiasi eccezione, per ritenersi validamente sollevata, esige che ne pagina 5 di 8 sia esposto il fatto costitutivo;
che le mere clausole di stile non hanno alcun reale valore processuale;
che le eccezioni generiche si hanno per non sollevate con la conseguenza che il fatto genericamente contestato deve reputarsi non contestato, per i fini di cui all'art. 115 c.p.c., con la sola eccezione dei fatti noti alla sola parte che li allega” (Cass. N. 9439/22).
Si rileva che all'udienza del 30 gennaio 2024 l'opponente dichiarava di aver eseguito un bonifico pari ad euro 2.440,00 in realtà mai pervenuto ed all'udienza del giorno 7 marzo
2024 verbalizzava di “contestare esclusivamente fatture relative al primo e secondo bimestre 2021, non “coperte” dal nuovo contratto stipulato il 27.04.21 e per la fattura relativa al cambio amministratore, l'importo da tariffa sarebbe di euro 150,00 anziché 600,00 oltre iva”, mostrando un comportamento quantomeno contraddittorio.
, viceversa, ha provato sia l'esistenza sia la quantificazione del credito Controparte_1 così come richiesta, non solo documentalmente ma anche in virtù del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. come da fatture azionate ivi inclusa la n. 162/2021, provata nell'esecuzione e nell'ammontare in linea con le tariffe professionali dei dottori commercialisti, comprensivo dell'importo di euro 155,00 anticipato a titolo di spese esenti dalla convenuta.
Va osservato inoltre che per le attività svolte dalla non è richiesta Controparte_1
l'iscrizione all'albo professionale: “le attività di tenuta delle scritture contabili dell'impresa, di redazione dei modelli IVA o per la dichiarazione dei redditi, di effettuazione di conteggi ai fini dell'IRAP, dell'ICI o di altre imposte, di richiesta di certificati o di presentazione di domande presso la Camera di MM, di assistenza e consulenza aziendale nelle materie commerciali, economiche, finanziarie e di ragioneria, non rientrano nell'ambito di quelle riservate ai dottori commercialisti ed ai ragionieri
e, quindi, il loro esercizio non è condizionato all'iscrizione nei relativi albi professionali o ad abilitazione” (anche Tribunale di Milano , sez. V , 27/01/2022 , n. 649); in ogni caso è agli atti l'iscrizione all'albo dei tributaristi del legale rappresentante della CP_1 dott. (doc. 12) nonchè all'albo dei periti presso la Camera di Persona_1
MM di Milano (doc.13)
Si ritiene, da ultimo, di dover riconoscere alla odierna parte opposta il risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. così come richiesto dalla stessa. L'art. 96 presuppone, ai fini dell'accoglimento della domanda, la sussistenza di un duplice presupposto: uno oggettivo, dato dalla soccombenza totale e concreta della parte ovvero dalla sua integrale condanna alle spese di lite, ogni qual volta ciò sia dipeso da un abuso del processo quando il sistema di giustizia sia stato avviato o rallentato da una condotta abusiva o da una condotta apparentemente rientrante nella sfera di esercizio del diritto di difesa, ma in realtà priva di ragioni fondanti); uno soggettivo, rappresentato, secondo l'opinione maggioritaria, dalla mala fede o dalla colpa grave in capo alla parte soccombente nell'agire o resistere in giudizio. In particolare, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, la pagina 6 di 8 giurisprudenza di merito ha disposto la condanna ai sensi dell'art. 96, III comma c.p.c., quando la condotta processuale del soccombente sia stata tenuta al fine di dilazionare ingiustificatamente gli effetti del titolo esecutivo (cfr., ex multis, Trib. Monza, 2 marzo 2020, n. 487 : “in tema di responsabilità processuale aggravata, va disposta la condanna ex art. 96, co. 3 c.p.c., qualora risulti che la parte abbia proposto opposizione a decreto ingiuntivo con allegazioni manifestamente generiche ed inconsistenti, tenendo una tipica condotta processuale temeraria, quantomeno colposamente gravatoria e pretestuosa, avendo agito in giudizio esponendo circostanze risultate inveritiere e tesi del tutto infondate;
a differenza dell'ipotesi tradizionale di responsabilità aggravata prevista dall'art. 96, comma 1, c.p.c., la condanna ai sensi del co. 3 può intervenire d'ufficio e la quantificazione del pregiudizio avviene secondo equità, senza che il danno debba essere provato valutando la temerarietà dell'opposizione, consapevolmente finalizzata soltanto a procrastinare il consolidarsi del titolo esecutivo giudiziale, avvenuta con un certo successo (persistendo nel rifiutare la proposta del giudice ex art.185 bis cpc- udienza 19.12.2023, anche nel corso della comparizione parti fissata per il 17.09.2024 proprio al fine di definire la controversia, non solo, dando atto a verbale il 30.01.2024 di avere effettuato un bonifico mai arrivato all'opposta), impone la condanna d'ufficio dell'attrice opponente al pagamento di un'ulteriore somma ai sensi dell'art. 96, comma 3°, c.p.c., liquidata equitativamente. Ai fini della quantificazione del danno opportuno conformarsi all'indirizzo della Suprema Corte, che riconduce il quantum alla misura dei compensi liquidabili in relazione al valore della causa cfr. Cass., 20 novembre 2020, n. 26435: “in tema di responsabilità processuale aggravata, l'art. 96, comma 3, c.p.c., nel disporre che il soccombente può essere condannato a pagare alla controparte una “somma equitativamente determinata”, non fissa alcun limite quantitativo per la condanna alle spese della parte soccombente, sicché il giudice, nel rispetto del criterio equitativo e del principio di ragionevolezza, nel caso di specie, ritiene determinare l'importo in ragione del 50% delle spese processuali liquidate.
Alla luce delle precedenti considerazioni, pertanto, l'opposizione deve essere respinta e il decreto ingiuntivo n. 2748/2023 confermato nella sua integralità.
In ragione di tanto, le spese di giudizio vanno regolate in ossequio al principio della soccombenza ponendole ad esclusivo a carico dell' opponente e liquidate, in favore dell'opposto, come da dispositivo, in applicazione dei criteri previsti ex ex D.M. 55/2014 come aggiornati dal D.M. 147/2022 in base al valore della domanda ed all'attività effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
A) RIGETTA l'opposizione e per l'effetto CONFERMA il D.I. n.2748/2023 del 3 febbraio 2023 già provvisoriamente esecutivo;
B) CONDANNA l pagamento nei confronti di Parte_1 CP_1
della somma di euro 1.700,00 quale risarcimento danni per lite temeraria ex
[...] art. 96 c.p.c.;
pagina 7 di 8 C) Condanna altresì a rimborsare a le Parte_1 Controparte_1 spese di lite, che si liquidano in € 145,50 per spese, € 3.400,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano, 19 febbraio 2025
Il Giudice dott. Marina Bruni
pagina 8 di 8