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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/07/2025, n. 541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 541 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
Si prenoti a debito ex art. 146 d.p.r. 115/02 ed ex art. 59 co. 1 lett. c) d.p.r. 131/86.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
Sezione II civile - crisi d'impresa e procedure concorsuali
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei sottoscritti magistrati: dott.ssa Luisa Vasile presidente dott. Luca Giani giudice dott.ssa Rosa Grippo giudice rel. ha pronunciato la seguente
Sentenza nel procedimento n. 205-1/2025 R.G. avente ad oggetto l'apertura della liquidazione giudiziale di:
c.f. ) con sede legale in MILANO;
Parte_1 P.IVA_1 letti i ricorsi depositati rispettivamente in data 14.02.2025 da e in data 08.07.2025 da CP_1 con i quali i ricorrenti hanno chiesto che venga dichiarata l'apertura Controparte_2 della liquidazione giudiziale dell'imprenditore sopra indicato;
letta la memoria difensiva depositata in data 24.3.25 dalla societa debitrice;
esaminata la documentazione prodotta da entrambe le parti;
rilevato preliminarmente che, come risulta dalla visura aggiornata della resistente depositata dal ricorrente (v. all. 1), la composizione negoziata avviata da Controparte_2 Parte_1 stata archiviata in data 24.6.25; udita la relazione del giudice incaricato dell'istruttoria;
ritenuto che
sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale e in particolare che:
• sussiste, ai sensi degli articoli 26 e 27 CCII (D.Lvo 14/2019 e succ. modifiche) la giurisdizione e competenza di questo Tribunale dal momento che il Centro degli interessi principali dell'impresa
(COMI) e situato in Italia e, precisamente la sede legale e situata in Milano, e non risulta altrimenti individuabile un'altra sede principale;
• e stato correttamente incardinato il contraddittorio, essendosi il debitore costituito;
• sussiste la legittimazione attiva dei richiedenti.
1 La resistente, con la memoria di costituzione, ha contestato il complessivo credito vantato dalla ricorrente CP_1
Invero si osserva che la legittimazione risulta ampiamente provata, in quanto CP_1 vanta un credito nei confronti della societa resistente pari alla somma di euro 142.679,00 come da decreto ingiuntivo, opposto e confermato con sentenza n. 9074/2024 del 17/10/2024, pubblicata il 18/10/2024, non impugnata e divenuta definitiva. anta un ulteriore credito nei confronti della societa resistente pari alla somma di CP_1 euro 34.000,00 come da decreto ingiuntivo 542/2022 Trib della Spezia;
a seguito di opposizione da parte di (procedimento avente Rg. nr. 2198/2022) il Tribunale della Spezia con Parte_1 ordinanza del 29/05/2023 ha dichiarato il DI provvisoriamente esecutivo. Ebbene, alla luce del provvedimento ex art. 648 c.p.c., questo Collegio in sede di accertamento incidentale non puo che ritenere sussistente la legittimazione del ricorrente, avendo gia il GI della causa civile valutato l'opposizione non fondata su prova scritta ne di pronta soluzione.
Quanto poi al ricorrente il credito risulta da titolo giudiziale Controparte_2 esecutivo (sentenza);
• ricorre il presupposto soggettivo di cui all'art. 121 CCII, non avendo l'imprenditore assolto all'onere della prova a suo carico e, in ogni caso, risultando dai bilanci relativi agli esercizi 2021
e 2022, acquisiti dalla Cancelleria nel corso dell'istruttoria ai sensi dell'art. 42 CCII il mancato
• la resistente ha debiti scaduti e non pagati superiori ad € 30.000,00, così come risulta dall'ammontare complessivo dei crediti vantati dai ricorrenti, pari ad euro 321.517,81 (euro
245.295,81 + euro 76.222,00), nonche dal valore del debito fiscale (scaduto e non rateizzato) di cui all'informativa dell'Agenzia delle Entrate acquisita in corso di istruttoria, pari alla somma di euro 255.397,33;
• l'imprenditore si trova in stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 121 CCII, così come risulta:
− dal mancato pagamento dei crediti dei ricorrenti, sebbene giudizialmente accertati e non contestati, oltre che dall'inutilita dell'atto di precetto notificato alla societa debitrice unitamente alla sentenza;
− dall'infruttuoso pignoramento mobiliare presso terzi;
− dall'esistenza di ulteriori crediti non ancora pagati risultanti dall'informativa sopra indicata;
− dalla mancanza di ulteriori poste attive idonee a soddisfare il ricorrente, nonche gli ulteriori creditori;
− dal mancato deposito del bilancio relativo all'esercizio 2023 (v. visura camerale); circostanze tutte che dimostrano come l'imprenditore non abbia piu mezzi finanziari propri per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni;
2 Parte resistente nella propria memoria difensiva ha contestato lo stato d'insolvenza, deducendo che “A fronte del credito vantato dalla società istante (una buona parte del quale, come detto, è tutt'ora sub iudice), vanta poste creditorie già accertate per importi nettamente superiori e di prossimo Parte_1 realizzo”
Tuttavia va osservato che lo stato di insolvenza ha una valenza oggettiva e si manifesta nell'attuale incapacita economica-patrimoniale della societa a far fronte ai propri debiti, vale a dire in una situazione di illiquidita . In particolare, la mera titolarita di crediti conferma il suddetto stato d'illiquidita .
PQM
Visti gli articoli 26 e ss CCII;
1. DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale di c.f. ) con sede Parte_1 P.IVA_1 legale in Milano;
2. DICHIARA che trattasi di procedura principale di insolvenza ex art. 3 comma 1 Reg (UE)
848/2015;
3. NOMINA giudice delegato la dott.ssa Rosa Grippo;
4. NOMINA Curatore dott./avv. professionista in possesso dei Controparte_3 requisiti di cui all'art. 358 CCII;
5. ORDINA al debitore assoggettato a liquidazione giudiziale, ove non vi abbia gia provveduto, il deposito, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione e tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonche dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se gia non eseguito a norma dell'articolo 39 CCII;
6. FISSA l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data 10/12/2025 alle ore 12:50 davanti al giudice delegato, avvertendo il debitore che puo chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203
CCII e che puo intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
7. ASSEGNA ai creditori e ai titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprieta o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione delle domande di ammissione al passivo e dei relativi documenti ai sensi dell'art. 201 CCII, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 CCII;
8. AVVISA i creditori e i terzi che la modalita di presentazione delle domande prevista dall'art. 201
CCII non ammette equipollenti, con la conseguenza che non potra essere ritenuto valido il deposito o l'invio per posta di domanda cartacea ne presso la cancelleria, ne presso lo studio del curatore, ne l'invio telematico presso la cancelleria e che nei ricorsi contenenti le domande essi
3 devono indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni del curatore, effettuandosi le comunicazioni, in assenza di tale indicazione, esclusivamente mediante deposito in cancelleria;
9. AUTORIZZA il curatore, con le modalita di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti;
6) ad accedere alla Banca dati PRA in regime di esenzione di importi per estrapolare la visura dell'impresa debitrice;
10. ORDINA al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i piu opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del debitore (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando il verbale di ricognizione sommaria nei successivi dieci giorni;
11. ORDINA al curatore, ai sensi dell'art. 195 CCII., di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni e sempre che, in caso di esercizio provvisorio, cio non sia di ostacolo al regolare svolgimento dell'attivita d'impresa; in tale caso dispone che si proceda a norma degli artt. 752 e ss. cpc e 1193 CCII ed il curatore e autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica;
per i beni e le cose sulle quali non e possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758 cpc;
12. ORDINA che, ai sensi dell'art. 49 CCII, la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'articolo 45 CCII.
Così deciso in Milano, il 17/07/2025
Il Giudice estensore
dott.ssa Rosa Grippo Il Presidente
dott.ssa Luisa Vasile
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
Sezione II civile - crisi d'impresa e procedure concorsuali
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei sottoscritti magistrati: dott.ssa Luisa Vasile presidente dott. Luca Giani giudice dott.ssa Rosa Grippo giudice rel. ha pronunciato la seguente
Sentenza nel procedimento n. 205-1/2025 R.G. avente ad oggetto l'apertura della liquidazione giudiziale di:
c.f. ) con sede legale in MILANO;
Parte_1 P.IVA_1 letti i ricorsi depositati rispettivamente in data 14.02.2025 da e in data 08.07.2025 da CP_1 con i quali i ricorrenti hanno chiesto che venga dichiarata l'apertura Controparte_2 della liquidazione giudiziale dell'imprenditore sopra indicato;
letta la memoria difensiva depositata in data 24.3.25 dalla societa debitrice;
esaminata la documentazione prodotta da entrambe le parti;
rilevato preliminarmente che, come risulta dalla visura aggiornata della resistente depositata dal ricorrente (v. all. 1), la composizione negoziata avviata da Controparte_2 Parte_1 stata archiviata in data 24.6.25; udita la relazione del giudice incaricato dell'istruttoria;
ritenuto che
sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale e in particolare che:
• sussiste, ai sensi degli articoli 26 e 27 CCII (D.Lvo 14/2019 e succ. modifiche) la giurisdizione e competenza di questo Tribunale dal momento che il Centro degli interessi principali dell'impresa
(COMI) e situato in Italia e, precisamente la sede legale e situata in Milano, e non risulta altrimenti individuabile un'altra sede principale;
• e stato correttamente incardinato il contraddittorio, essendosi il debitore costituito;
• sussiste la legittimazione attiva dei richiedenti.
1 La resistente, con la memoria di costituzione, ha contestato il complessivo credito vantato dalla ricorrente CP_1
Invero si osserva che la legittimazione risulta ampiamente provata, in quanto CP_1 vanta un credito nei confronti della societa resistente pari alla somma di euro 142.679,00 come da decreto ingiuntivo, opposto e confermato con sentenza n. 9074/2024 del 17/10/2024, pubblicata il 18/10/2024, non impugnata e divenuta definitiva. anta un ulteriore credito nei confronti della societa resistente pari alla somma di CP_1 euro 34.000,00 come da decreto ingiuntivo 542/2022 Trib della Spezia;
a seguito di opposizione da parte di (procedimento avente Rg. nr. 2198/2022) il Tribunale della Spezia con Parte_1 ordinanza del 29/05/2023 ha dichiarato il DI provvisoriamente esecutivo. Ebbene, alla luce del provvedimento ex art. 648 c.p.c., questo Collegio in sede di accertamento incidentale non puo che ritenere sussistente la legittimazione del ricorrente, avendo gia il GI della causa civile valutato l'opposizione non fondata su prova scritta ne di pronta soluzione.
Quanto poi al ricorrente il credito risulta da titolo giudiziale Controparte_2 esecutivo (sentenza);
• ricorre il presupposto soggettivo di cui all'art. 121 CCII, non avendo l'imprenditore assolto all'onere della prova a suo carico e, in ogni caso, risultando dai bilanci relativi agli esercizi 2021
e 2022, acquisiti dalla Cancelleria nel corso dell'istruttoria ai sensi dell'art. 42 CCII il mancato
• la resistente ha debiti scaduti e non pagati superiori ad € 30.000,00, così come risulta dall'ammontare complessivo dei crediti vantati dai ricorrenti, pari ad euro 321.517,81 (euro
245.295,81 + euro 76.222,00), nonche dal valore del debito fiscale (scaduto e non rateizzato) di cui all'informativa dell'Agenzia delle Entrate acquisita in corso di istruttoria, pari alla somma di euro 255.397,33;
• l'imprenditore si trova in stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 121 CCII, così come risulta:
− dal mancato pagamento dei crediti dei ricorrenti, sebbene giudizialmente accertati e non contestati, oltre che dall'inutilita dell'atto di precetto notificato alla societa debitrice unitamente alla sentenza;
− dall'infruttuoso pignoramento mobiliare presso terzi;
− dall'esistenza di ulteriori crediti non ancora pagati risultanti dall'informativa sopra indicata;
− dalla mancanza di ulteriori poste attive idonee a soddisfare il ricorrente, nonche gli ulteriori creditori;
− dal mancato deposito del bilancio relativo all'esercizio 2023 (v. visura camerale); circostanze tutte che dimostrano come l'imprenditore non abbia piu mezzi finanziari propri per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni;
2 Parte resistente nella propria memoria difensiva ha contestato lo stato d'insolvenza, deducendo che “A fronte del credito vantato dalla società istante (una buona parte del quale, come detto, è tutt'ora sub iudice), vanta poste creditorie già accertate per importi nettamente superiori e di prossimo Parte_1 realizzo”
Tuttavia va osservato che lo stato di insolvenza ha una valenza oggettiva e si manifesta nell'attuale incapacita economica-patrimoniale della societa a far fronte ai propri debiti, vale a dire in una situazione di illiquidita . In particolare, la mera titolarita di crediti conferma il suddetto stato d'illiquidita .
PQM
Visti gli articoli 26 e ss CCII;
1. DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale di c.f. ) con sede Parte_1 P.IVA_1 legale in Milano;
2. DICHIARA che trattasi di procedura principale di insolvenza ex art. 3 comma 1 Reg (UE)
848/2015;
3. NOMINA giudice delegato la dott.ssa Rosa Grippo;
4. NOMINA Curatore dott./avv. professionista in possesso dei Controparte_3 requisiti di cui all'art. 358 CCII;
5. ORDINA al debitore assoggettato a liquidazione giudiziale, ove non vi abbia gia provveduto, il deposito, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione e tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonche dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se gia non eseguito a norma dell'articolo 39 CCII;
6. FISSA l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data 10/12/2025 alle ore 12:50 davanti al giudice delegato, avvertendo il debitore che puo chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203
CCII e che puo intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
7. ASSEGNA ai creditori e ai titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprieta o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione delle domande di ammissione al passivo e dei relativi documenti ai sensi dell'art. 201 CCII, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 CCII;
8. AVVISA i creditori e i terzi che la modalita di presentazione delle domande prevista dall'art. 201
CCII non ammette equipollenti, con la conseguenza che non potra essere ritenuto valido il deposito o l'invio per posta di domanda cartacea ne presso la cancelleria, ne presso lo studio del curatore, ne l'invio telematico presso la cancelleria e che nei ricorsi contenenti le domande essi
3 devono indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni del curatore, effettuandosi le comunicazioni, in assenza di tale indicazione, esclusivamente mediante deposito in cancelleria;
9. AUTORIZZA il curatore, con le modalita di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti;
6) ad accedere alla Banca dati PRA in regime di esenzione di importi per estrapolare la visura dell'impresa debitrice;
10. ORDINA al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i piu opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del debitore (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando il verbale di ricognizione sommaria nei successivi dieci giorni;
11. ORDINA al curatore, ai sensi dell'art. 195 CCII., di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni e sempre che, in caso di esercizio provvisorio, cio non sia di ostacolo al regolare svolgimento dell'attivita d'impresa; in tale caso dispone che si proceda a norma degli artt. 752 e ss. cpc e 1193 CCII ed il curatore e autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica;
per i beni e le cose sulle quali non e possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758 cpc;
12. ORDINA che, ai sensi dell'art. 49 CCII, la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'articolo 45 CCII.
Così deciso in Milano, il 17/07/2025
Il Giudice estensore
dott.ssa Rosa Grippo Il Presidente
dott.ssa Luisa Vasile
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