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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 10/01/2025, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza
N. R.G. 2502 2024
Il Giudice del Lavoro dott. Alessandro La Vecchia, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in epigrafe, promosso da Parte_1
(c.f. ), con l'avv. BLANCO CARMELO;
C.F._1
ricorrente contro
(c.f. Controparte_1
) coi propri funzionari dott.ssa e P.IVA_1 Controparte_2
; Controparte_3
resistente avente ad oggetto: Altre ipotesi
le parti hanno discusso la causa tramite le note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Pagina 1 di 5 La ricorrente deduce: a) di aver presentato domanda di conferma/aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia per il personale ATA per il triennio 2024/2027 presso l'I.C. “Santa
Marta – E. Ciaceri” di Modica (Allegato n°1), per i profili di Assistente
Amministrativo, di Collaboratore Scolastico e di Operatore Scolastico;
b) di aver fatto valere, con la domanda, i servizi prestati dall'a.s.
1998/1999 all'a.s. 2023/2024 (si veda il ricorso per il relativo elenco), alle dipendenze di diverse cooperative ma tutti all'interno di vari istituti scolastici della provincia di Ragusa ed in forza di precisa convenzione con l c) che l'Istituto scolastico Controparte_4
convenuto non le ha attribuito alcun punteggio per detti servizi.
Lamenta l'illegittimità dell'operato dell'Amministrazione, rientrando tali servizi nella voce residuale “altro servizio” di cui alle tabelle allegate al d.m. 89/2024, da intendersi in senso ampio come riferito a qualunque tipo di servizio reso all'interno di scuole pubbliche, a maggior ragione ove, come nel caso di specie, finanziato con fondi pubblici ed organizzato dalle stesse scuole utilizzatrici.
Chiede quindi di ordinare al di valutare i predetti servizi ai CP_1
sensi del d.m. 89/2024, allegato A/1 punto B.8 (per il profilo di
Assistente Amministrativo), allegato A/5 punto B.5 (per il profilo di
Collaboratore Scolastico), allegato A/6 punto B.5 (per il profilo di
Operatore Scolastico).
Ha anche svolto domanda cautelare col medesimo contenuto.
Il si è costituito dopo la scadenza del termine per la trattazione CP_1
scritta in luogo della prima udienza;
e i controinteressati cui il ricorso è stato notificato tramite pubblicazione sul sito del sono rimasti CP_1
contumaci.
***
Pagina 2 di 5 La fase cautelare è superflua potendosi procedere direttamente alla decisione del giudizio di cognizione.
Sul punto, va precisato che, la modalità di trattazione di cui all'art. 127 ter c.p.c. può sostituire anche l'udienza di discussione e decisione della causa. Infatti la collocazione sistematica di tale disposizione e la sua lettura congiunta con l'art. 429 c.p.c. portano a ritenere che tale modulo procedimentale possa essere adottato per lo svolgimento di tutte le attività processuali che altrimenti si sarebbero svolte in un'udienza che non avrebbe richiesto la presenza di soggetti diversi da quelli ivi indicati,
e che pertanto il provvedimento da adottare entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note ben può essere la sentenza.
Le parti, del resto, non esercitando la facoltà di cui all'art. 127 ter co. 2
c.p.c., hanno acconsentito a tale modalità di svolgimento dell'udienza.
Ciò posto, il ricorso è fondato.
La ricorrente reclama l'applicazione del punto B.8 della tabella A/1 allegata al D.M. 89/2024 che, nel disciplinare i titoli validi per l'inclusione nella III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per il profilo di Assistente Amministrativo, considera servizio valutabile ogni
“altro servizio prestato in una qualsiasi delle scuole elencate al punto 7.1
[ossia scuole dell'infanzia statali, delle Regioni Sicilia e Valle D'Aosta, delle Province autonome di Trento e Bolzano, scuole primarie statali, scuole di istruzione secondaria o artistica statali, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nelle istituzioni convittuali]”.
Analoghe disposizioni sono contenute al punto B.8 dell'allegato A/2 relativo al profilo di Assistente Tecnico;
al punto B.5 dell'allegato A/5 per il profilo di Collaboratore Scolastico;
al punto B.5 dell'allegato A/6 per il profilo di Operatore Scolastico.
Pagina 3 di 5 Tali disposizioni vanno riferite ai servizi prestati nell'ambito delle istituzioni scolastiche, indipendentemente dal fatto che il prestatore fosse dipendente delle stesse ovvero di altri soggetti. L'irrilevanza della qualità pubblica del datore di lavoro è resa evidente dal fatto che i punti
B.
7.2 dell'allegato A/1, B.
5.2 dell'allegato A/2, B.
4.2 dell'allegato A/5,
B.
4.2 dell'allegato A/6 espressamente considerano servizi prestati in scuole dell'infanzia non statali, i quali certo non possono essere espletati alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni. Tale circostanza evidenzia che ciò che rileva è il dato sostanziale di aver prestato servizi in ambito scolastico, indipendentemente dalla natura giuridica del datore di lavoro (nello stesso senso si è espresso il Consiglio di Stato col parere n. 02404/2015, numero affare 00161/2011, con riferimento ad analoghe previsioni del d.m. 59/2009).
Peraltro, quando il ha inteso attribuire rilevanza all'identità CP_1
soggettiva del datore di lavoro l'ha fatto espressamente (si veda ad es. il punto B.9 dell'allegato A/1, relativo al “servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni” e le analoghe disposizioni presenti negli altri allegati).
Ciò posto, il non ha contestato né la prestazione dei servizi CP_1
indicati in ricorso;
né che la loro valutazione come richiesto avrebbe consentito alla ricorrente di ottenere un punteggio di 11,93 per il profilo di Assistente Amministrativo, di 11,28 per il profilo di Collaboratore
Scolastico e di 11,23 per il profilo di Operatore Scolastico.
Conseguentemente, il deve essere condannato a rettificare la CP_1
graduatoria attribuendo tali punteggi alla ricorrente. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano considerando solo le fasi di studio ed introduttiva essendo stata la causa decisa in prima udienza.
P.Q.M.
Pagina 4 di 5 Il Tribunale condanna il a Controparte_1
rettificare le graduatorie di circolo e di istituto di III fascia per il personale ATA per il triennio 2024/2027 per la provincia di Ragusa attribuendo a i punteggi di 11,93 per il profilo di Parte_1
Assistente Amministrativo, di 11,28 per il profilo di Collaboratore
Scolastico e di 11,23 per il profilo di Operatore Scolastico, nonché a rifonderle le spese di lite liquidate in € 2.225,00 oltre i.v.a. c.p.a. rimborso spese forfetario nella misura del 15%, distratte a favore del difensore.
10/01/2025
Il Giudice del Lavoro
(Dott. Alessandro La Vecchia)
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