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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/09/2025, n. 2801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2801 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
composta dai signori magistrati:
NETTIS dr. Vito Francesco – Presidente
DEDOLA dr. Enrico Sigfrido - Consigliere
COSENTINO dr.ssa Maria Giulia – Consigliere rel.
All'udienza di discussione del 17 settembre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. 3026 del Ruolo
Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024,
TRA
, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della Parte_1 [...]
con gli Avv.ti Raffaele e Bianca Panaccione Controparte_1
Appellante
E
, con l'Avvocatura Generale dello Controparte_2
Stato
Appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Latina n. 146/2024 pubblicata il
19.1.2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI: per l'appellante: “voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Roma, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento del presente appello, così provvedere: In riforma della sentenza n. 146/2024 emessa dal Tribunale di Latina accogliere il presente atto di appello e per l'effetto, a) dichiarare la nullità dell'ordinanza ingiunzione opposta perché emessa in violazione dell'art. 14 della l. n. 689 del 1981; b) in subordine e nel merito,
1 revocare dell'ordinanza-ingiunzione impugnata in quanto infondata, ingiusta ed illegittima e, conseguentemente, dichiararla nulle e priva di effetti giuridici;
c) in via istruttoria: ammettere la prova testimoniale richiesta, come articolata nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado. d) Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore degli scriventi procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c., oltre oneri fiscali come per legge.”; per l'appellato: “Voglia Codesta Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, rigettare l'avverso ricorso in appello e, per l'effetto, confermare la decisione impugnata e l'ordinanza- ingiunzione opposta. Con vittoria di spese ed onorari.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della Parte_1 Controparte_1
aveva opposto l'ordinanza ingiunzione n. 23/2021 emessa il 17.2.2021 e notificata il
[...]
22.2.2021, con la quale le era ingiunto il pagamento della somma di euro 8.629,00, svolgendo una serie di censure formali e di merito avverso il provvedimento, tutte respinte dal Tribunale di Latina con la sentenza gravata, in accoglimento delle difese dell'
[...]
Con
(di seguito anche: ). Controparte_2
La , in proprio e nella predetta qualità, ha appellato la sentenza avanzando nei Pt_1
Con confronti dell'ordinanza due delle censure già articolate in primo grado;
resiste l' .
Con ordinanza del 4.11.2024 la sezione I civile di questa Corte ha rimesso gli atti al
Presidente della Corte per valutare la corretta competenza tabellare e questi ha riassegnato il fascicolo a questa Sezione dell'Area lavoro e previdenza della Corte.
All'odierna udienza la causa è stata discussa dai difensori delle parti, che si sono riportati alle rispettive conclusioni, trascritte in epigrafe;
ed è stata quindi decisa con la pronuncia del dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Giova premettere all'esame del gravame che l'ordinanza oggetto di opposizione ha sanzionato la società per violazione delle “disposizioni di cui: 1) Controparte_1 all'art. 4 bis, comma 2, D. Lgs 181/00, introdotto dall'art. 6, comma 1, D. Lgs 297/02: - non ha consegnato al sottocitato lavoratore, prima dell'immissione al lavoro, la prescritta dichiarazione contenente i dati occupazionali, all'atto del verificarsi dell'assunzione, avvenuta alla data a fianco indicata: - nato a [...] il [...], assunto Controparte_3 dal 09.12.2011; 2) Art. 39, comma 1 e 2, del D.L. 25.06.2008 n. 112, convertito nella legge
2 n. 133 del 06.08.2008 (libro unico del lavoro):per aver omesso di registrare nel libro unico del lavoro i dati relativi al lavoratore/i indicato/i, come specificato nel verbale sopracitato, ed alla sua prestazione lavorativa. - nato a [...] il [...], Controparte_3 relativamente al periodo dal 09.12.2011 al 31.03.2012; 3) all'art. 3, comma 3 del D.L n.
12/2002, conv. con modifiche nella L. 73/2002, come modif. dall'art. 36bis, comma 7 del
D.L. n. 223/2006, conv. con modif. nella L. 248/2006, così come modificato dall'art. 4 della
Legge 183/2010: - ha impiegato senza la preventiva comunicazione al Centro per l'Impiego il sottoindicato lavoratore nelle giornate a fianco indicate: nato a [...] il Controparte_3
20.04.1974, occupato dal 09.12.2011 al 31.03.2012 per n. 96 giornate;
..”.
L'ordinanza-ingiunzione era a sua volta fondata su accertamento dell'11.02.2016, asseritamente, con cui l' avrebbe accertato che tale Sig. Controparte_2 CP_3
nato a [...] il [...], lavorò appunto per conto della in
[...] Controparte_1 qualità di addetto alle vendite dal 9.12.2011 al 31.03.2012.
Con un primo motivo di appello si ripropone la censura di illegittimità del provvedimento per violazione del termine di decadenza di cui all'art. 14 della l.n. 689/1981, laddove prevede che
“Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni”, termine violato perché, a fronte di un accesso del 25.6.2015, il verbale è stato notificato solo il 17.2.2016.
Con un secondo motivo di appello la sentenza viene censurata per erronea valutazione delle prove e vizio di motivazione, laddove ha ritenuto dimostrato il carattere subordinato del rapporto con il senza valutare le difese dell'opponente né ammettere le istanze CP_3 istruttorie.
Deducono le appellanti:
- che il verbale di accertamento e la successiva ordinanza ingiunzione si basano sulle dichiarazioni di HY PA e Parte_2
- che la PA era dipendente della società ma anche compagna del all'epoca CP_3 dell'accertamento destinataria di una denuncia-querela di furto ai danni della società medesima;
- che la era titolare di una ditta concorrente, ha dichiarato di essersi recata presso la Pt_2 società quattro o cinque volte per l'acquisto di una sola macchina, trovandovi il da CP_3 solo (mentre secondo la PA lavorava con lei, ovvero ancora girava fra i clienti);
3 - che dette dichiarazioni non indicano un rapporto di subordinazione bensì di mero procacciamento di affari e non sono stati acquisiti documenti al riguardo;
- che nell'ambito del procedimento
contro
HY PA, , cliente che Persona_1 avrebbe pagato alla PA le somme da questa sottratte alla società, aveva indicato la PA come unica dipendente in sede e così anche la PA medesima aveva fatto affermando di avere l'esclusiva gestione dell'azienda;
- che la documentazione rinvenuta e relativa a un corso di formazione offerto dalla riguarda persone che operavano per conto di società diversa (Zegarelli Srl). Controparte_4
Con un terzo motivo si torna a richiedere l'espletamento di prova orale, ritenuta superflua dal
Tribunale sulla base dell'erroneo assunto che i verbali con le dichiarazioni della PA e della potessero costituire piena prova della subordinazione. Pt_2
Il primo motivo di appello è infondato.
Secondo l'art. 14, comma 2, l. 689/1981, infatti, a dover essere notificati entro novanta giorni dall'accertamento, nel caso in cui non si sia proceduto alla contestazione immediata da parte dell'organo accertatore, sono solo “gli estremi della violazione”, ovverosia quelli contenuti nel verbale di accertamento e contestazione. Nessun cenno viene, invece, operato alla successiva ordinanza-ingiunzione emessa sulla base di tale verbale, la cui notificazione soggiace al limite temporale massimo rappresentato dal termine di prescrizione quinquennale espressamente previsto dall'art. 28 della legge per il «diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni».
Tale ricostruzione dei limiti cronologici al potere sanzionatorio dell'amministrazione è, peraltro, pacifica in giurisprudenza (cfr. Cass., sez. lav., 14 giugno 2022, n. 19180; Cass., sez.
VI, 27 giugno 2012, n. 10758). Essa è stata accolta anche dalla Corte costituzionale nella sent. n. 151/2021 che pure ha ritenuto tale assetto normativo, per l'ampiezza del termine prescrizionale ex art. 28, «inidoneo a garantire, di per sé solo, la certezza giuridica della posizione dell'incolpato e l'effettività del suo diritto di difesa, che richiedono contiguità temporale tra l'accertamento dell'illecito e l'applicazione della sanzione», sollecitando un tempestivo rimedio legislativo ad oggi non ancóra intervenuto.
È fondato invece il secondo motivo, e ciò determina l'accoglimento dell'appello. Con Come ricordato dalle appellanti, unica fonte di prova della pretesa dell' è costituita dalle dichiarazioni delle signore PA e non sufficienti alla dimostrazione del carattere Pt_2
Con subordinato del rapporto, dimostrazione di cui è onerato l' , attore sostanziale.
4 Orbene, in primo luogo, come emerge dalle dichiarazioni che sono in atti, la PA ha taciuto agli ispettori di essere (o essere stata) la compagna del e inoltre la sua attendibilità è CP_3 ulteriormente compromessa dall'avere reso tali dichiarazioni anni dopo la fine del rapporto e in coincidenza temporale con l'essere stata destinataria di una denuncia di furto da parte della società.
Inoltre le due dichiaranti si contraddicono radicalmente fra di loro, poiché la PA ha dichiarato che il aveva come incarico il giro quotidiano fra i clienti e la ha CP_3 Pt_2 esposto di averlo rinvenuto, peraltro solo 4-5 volte, in ufficio come addetto alle vendite;
la
PA ha dichiarato di avere lavorato con il la di averlo sempre rinvenuto CP_3 Pt_2 da solo.
Ancora, tali dichiarazioni di per sé, anche a volerle considerare attendibili e coerenti, non sono conclusive.
Ricordato che qualsiasi attività lavorativa può essere oggetto di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, di tal che non si danno, nel nostro ordinamento, attività soggette ad una presunzione assoluta di esecuzione con modalità subordinate, giova evidenziare come, Con nel caso di specie, l' non ha allegato e nemmeno dimostrato la ricorrenza di molti degli elementi della subordinazione, ed in particolare quello principale, ovvero la sottoposizione a direttive sul proprio operato da parte del vertice societario ovvero la inautonomia nella decisione sui tempi e sui modi della prestazione.
Deve peraltro rilevarsi che l'esistenza di alcune norme regolanti la condotta del lavoratore non costituisce circostanza di per sé indicativa della subordinazione, atteso che, come ben rilevato dalla Suprema Corte, “... per qualsiasi tipo di attività lavorativa espletata in favore di altri non può prescindersi da un minimo di indicazioni del suo destinatario, se non altro perché essa deve concretizzarsi in una utilità per quest'ultimo che tanto più è necessitato a dare indicazioni quando non si tratti della esecuzione di un singolo "opus" (identificabile agevolmente quale oggetto del contratto), ma in una attività complessa o in una serie di attività continuative” (Cass. n. 13884 del 23/07/2004) e, nel caso in esame, il provvedere un venditore di una lista clienti da visitare, l'inserimento nell'organizzazione e finanche la previsione di un orario risultano corrispondenti, oltre che ad un rapporto subordinato, anche di rapporti parasubordinati quale quello di agenzia.
Totalmente da svalutare, ed anzi in definitiva a sostegno della tesi delle appellanti, infine, la documentazione sul corso seguito dalla coppia PA - presso la , CP_3 Controparte_4 dal momento che la corrispondenza riguarda i due quali addetti della diversa ditta “Zegarelli
5 Srl”: e comunque, per quanto si è appena detto, la frequenza di un breve corso da venditore nulla lumeggia in ordine alla natura subordinata, parasubordinata o autonoma del rapporto. Con Né merita accoglimento, sul punto, la difesa dell' , secondo cui, per il lavoratore subordinato, “è nota l'esistenza di una serie di obblighi di visite quotidiane dal datore di lavoro oltre all'assenza di margini di scelta della clientela che è indicata dal datore di lavoro
(Cass. n. 17160/2017): in tal senso depongono le dichiarazioni rese dalla sig.ra PA laddove ha precisato che “in particolare la soc. nelle persone dei sig.ri Controparte_1
e , segnalavano le aziende da visitare alla scrivente, che poi Parte_1 Persona_2 si preoccupava di redigere un elenco da consegnare al sig. . In altri termini, CP_3 mancava in capo al sig. quella autonomia nella scelta delle aziende da visitare tipica CP_3 dell'agente di commercio autonomo.”.
Ciò perché, oltre a doversi valutare le due dichiaranti come inattendibili e contraddittorie (il che già basterebbe), dovrebbe allora rilevarsi altresì che di tale documentazione (gli elenchi Con delle aziende da visitare) l' non ha trovato traccia.
Il primo e il terzo motivo ne risultano assorbiti.
In particolare, del terzo motivo risulta superfluo l'esame, dal momento che l' , CP_2 onerato della prova, in questo grado non ha reiterato alcuna istanza istruttoria. E del resto anche quella articolata in primo grado sarebbe stata inidonea al fine che l' si proponeva e Pt_3 dunque nemmeno può recuperarsi per superare una (comunque insussistente) ipotesi di Con semiplena probatio. Deve infatti rilevarsi che l' aveva chiesto di sentire i signori
[...]
PA e sulle seguenti circostanze: CP_3 Pt_2
- che il primo abbia lavorato per il periodo oggetto dell'ordinanza “presso la n CP_1 qualità di addetto alle vendite”: capitolo inammissibile in quanto valutativo sulla natura del rapporto;
- che si recava ogni giorno in ufficio con un preciso orario di lavoro: come si è detto, circostanza lumeggiante un elemento secondario della subordinazione, ma non anche l'eterodeterminazione che ne è l'ubi consistam;
- che era stato contattato da : il quale non è il legale rappresentante della Persona_2
Contro (essendone il coniuge) ed è titolare della Zegarelli Srl, per cui l'elemento presenta la medesima ambiguità di quello relativo al corso della . Controparte_4
Conclusivamente, l'opposizione avrebbe dovuto essere accolta: e pertanto, in totale accoglimento dell'appello ed in totale modifica della sentenza appellata, è insussistente la pretesa racchiusa nell'ordinanza-ingiunzione oggetto di opposizione.
6 Le spese di lite del doppio grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore degli Avv.ti Raffaele e Bianca Panaccione, che se ne sono dichiarati antistatarii.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato il 5.11.2024 da e avverso la sentenza del Tribunale di Latina n. Parte_1 Controparte_1
Con 146/2024 pubblicata il 19.1.2024 nei confronti di , così provvede:
- in totale accoglimento dell'appello ed in totale modifica della sentenza appellata, dichiara insussistente la pretesa racchiusa nell'ordinanza-ingiunzione oggetto di opposizione;
- condanna l'appellato a rimborsare alle appellanti le spese di lite del doppio grado, complessivamente liquidate, quanto al primo grado, in euro 1.570,00 e quanto al secondo grado in euro 2.000,00 oltre al 15% per spese generali forfettarie e oltre oneri di legge, da distrarsi.
Così deciso in Roma, il 17.9.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Maria Giulia Cosentino Vito Francesco Nettis
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