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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 09/07/2025, n. 344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 344 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 144/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del G.O.P. dott. Emanuela Mazza ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 144/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TOSCA DEVID del Parte_1 C.F._1
Foro di Piacenza, elettivamente domiciliato presso il difensore INTIMANTE
CONTRO
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, INTIMATA CONTUMACE
Conclusioni: parte intimante ho concluso come in atti (v. infra)
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha promosso sfratto per finita locazione deducendo: Parte_1
-di aver stipulato con in data 16.11.2020 contratto di locazione – registrato in Controparte_2 data 17.11.2020 - a far tempo dall'01.12.2020 e sino al 30.11.2026, afferente il capannone a destinazione produttiva con spogliatoi, servizi e area esterna ad uso esclusivo, sito in Piacenza, Strada
Gragnana n. 9/B, piano terra, individuato al N.C.E.U. del Comune di Piacenza al foglio 47, particella
3197, sub. 17, a fronte di un canone annuo di € 30.000,00;
- di aver acconsentito alla cessione del contratto stipulato dall'originaria conduttrice a
[...]
Controparte_1
- di aver risolto consensualmente il contratto con scrittura privata in data 03.06.2024, registrata in data
2.12.2024;
- di non aver avuto in restituzione l'immobile alla data del 30.06.2024 individuata in tale scrittura per la riconsegna, né successivamente, da che continuava quindi a disporne. Controparte_1
Ha chiesto la convalida dello sfratto e la fissazione di termine per il rilascio.
All'udienza fissata per la convalida parte intimata non si costituiva né compariva. All'esito, con ordinanza del 28.01.2025, ritenuta l'inapplicabilità del rito sommario di convalida alla fattispecie - non risultando esigibile una pronuncia di risoluzione del contratto, provvedimento tipico conclusivo del procedimento di sfratto per morosità o per finita locazione, in presenza della risoluzione documentata come già intervenuta fra le parti - veniva disposto, per ragioni di economia processuale, il pagina 1 di 3 mutamento di rito e il preventivo esperimento del procedimento di mediazione nonché fissata udienza di comparizione ex art.420 cpc.
Nella fase di merito – resa necessaria dall'esito negativo del procedimento di mediazione esperito – parte intimante integrava la domanda chiedendo la condanna dell'intimata al pagamento dell'indennità di occupazione, domanda successivamente rinunciata e riservata ad altra sede.
Parte intimata non si costituiva e veniva dichiarata contumace.
La causa – matura per la decisione allo stato degli atti - viene decisa ex art.429 cpc all'esito dell'udienza del 10 giugno 2025, trattata nelle forme e termini di cui all'art.127 ter cpc.
All'esito della disamina delle risultanze in atti va accolta la domanda dell'intimante di condanna dell'intimata al rilascio dell'immobile oggetto di causa per le ragioni che di séguito si espongono
§.
1. Risultano documentate in atti sia la stipula, in data 16.11.2020 del contratto di locazione azionato
- afferente l'immobile (capannone con spogliatoi, servizi e area esterna ad uso esclusivo) sito in
Piacenza, Strada Gragnana n. 9/B - fra il locatore e la conduttrice Parte_1 Controparte_2
, sia la successiva cessione di tale contratto dall'originaria conduttrice a
[...] Controparte_1
sia – infine – la consensuale risoluzione di tale contratto, formalizzata in data 03.06.2024.
[...]
L'intervenuta risoluzione del contratto determina ordinariamente il venir meno del titolo per l'occupazione dell'immobile e comporta la declaratoria di condanna dell'intimato al rilascio.
§.
2. Va ulteriormente osservato che, nella fattispecie, la scrittura privata di risoluzione espressamente individua la data per la restituzione dell'immobile al 30.06.2024. Con la produzione di tale documento, l'intimante – anche sotto il profilo temporale del rilascio - ha assolto all'onere a suo carico atteso che, vertendosi in tema di inadempimento contrattuale, il locatore è tenuto soltanto ad allegare il titolo giustificativo della pretesa azionata restando a carico del conduttore l'onere di provare l'effettivo e puntuale adempimento della prestazione (cfr. Cass. S.U. 13533/2001 e
Cass. 341/2002)
L'intimata, invece, non comparendo e rimanendo contumace, non ha provato fatti estintivi o modificativi del diritto azionato dall'intimante e, segnatamente, rispetto alla contestazione rivoltale, non ha provato di avere regolarmente adempiuto all'obbligazione di rilascio oggetto di specifica pattuizione nella scrittura sottoscritta
In esito ai sopra ritenuti accertamenti l'intimata deve essere condannata al Controparte_1 rilascio dell'immobile entro termine che si ritiene congruo fissare al 10 agosto 2025
§.
3. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo ex d.m. 55/2014 ss.mm.ii., in relazione tanto al procedimento di mediazione quanto alla fase giudiziale ai valori minimi di scaglione per le fasi di studio, introduttiva e di trattazione, tenuto conto delle risultanze in atti oltre che della natura contumaciale della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione disattesa o assorbita, così provvede: pagina 2 di 3 - accertata e ritenuta la intervenuta risoluzione del contratto di locazione per cui è causa – già stipulato in data 16.11.2020 fra e e da quest'ultima ceduto a Parte_1 Controparte_2 [...]
– per effetto della scrittura privata in data 03.06.2024, Controparte_1
- accertato e ritenuto il mancato rilascio dell'immobile per cui è causa da parte dell'intimata
[...]
Controparte_1
DICHIARA TENUTA E CONDANNA in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, a rilasciare l'immobile per cui è causa – capannone con spogliatoi, servizi e area esterna ad uso esclusivo, sito in Piacenza, Strada Gragnana n. 9/B, piano terra, individuato al
N.C.E.U. del Comune di Piacenza al foglio 47, particella 3197, sub. 17 - libero da persone e cose, e nella piena disponibilità di entro la data del 10 agosto 2025. Parte_1
DICHIARA TENUTA E CONDANNA in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, a rifondere all'intimante le spese di lite che liquida in Parte_1
Euro 708.32 per anticipazioni ed Euro 2.624,00 per compensi, oltre spese generali 15%. Cpa ed Iva se dovuta.
Piacenza, 9 luglio 2025
Il G.O.P.
dott. Emanuela Mazza
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del G.O.P. dott. Emanuela Mazza ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 144/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TOSCA DEVID del Parte_1 C.F._1
Foro di Piacenza, elettivamente domiciliato presso il difensore INTIMANTE
CONTRO
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, INTIMATA CONTUMACE
Conclusioni: parte intimante ho concluso come in atti (v. infra)
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha promosso sfratto per finita locazione deducendo: Parte_1
-di aver stipulato con in data 16.11.2020 contratto di locazione – registrato in Controparte_2 data 17.11.2020 - a far tempo dall'01.12.2020 e sino al 30.11.2026, afferente il capannone a destinazione produttiva con spogliatoi, servizi e area esterna ad uso esclusivo, sito in Piacenza, Strada
Gragnana n. 9/B, piano terra, individuato al N.C.E.U. del Comune di Piacenza al foglio 47, particella
3197, sub. 17, a fronte di un canone annuo di € 30.000,00;
- di aver acconsentito alla cessione del contratto stipulato dall'originaria conduttrice a
[...]
Controparte_1
- di aver risolto consensualmente il contratto con scrittura privata in data 03.06.2024, registrata in data
2.12.2024;
- di non aver avuto in restituzione l'immobile alla data del 30.06.2024 individuata in tale scrittura per la riconsegna, né successivamente, da che continuava quindi a disporne. Controparte_1
Ha chiesto la convalida dello sfratto e la fissazione di termine per il rilascio.
All'udienza fissata per la convalida parte intimata non si costituiva né compariva. All'esito, con ordinanza del 28.01.2025, ritenuta l'inapplicabilità del rito sommario di convalida alla fattispecie - non risultando esigibile una pronuncia di risoluzione del contratto, provvedimento tipico conclusivo del procedimento di sfratto per morosità o per finita locazione, in presenza della risoluzione documentata come già intervenuta fra le parti - veniva disposto, per ragioni di economia processuale, il pagina 1 di 3 mutamento di rito e il preventivo esperimento del procedimento di mediazione nonché fissata udienza di comparizione ex art.420 cpc.
Nella fase di merito – resa necessaria dall'esito negativo del procedimento di mediazione esperito – parte intimante integrava la domanda chiedendo la condanna dell'intimata al pagamento dell'indennità di occupazione, domanda successivamente rinunciata e riservata ad altra sede.
Parte intimata non si costituiva e veniva dichiarata contumace.
La causa – matura per la decisione allo stato degli atti - viene decisa ex art.429 cpc all'esito dell'udienza del 10 giugno 2025, trattata nelle forme e termini di cui all'art.127 ter cpc.
All'esito della disamina delle risultanze in atti va accolta la domanda dell'intimante di condanna dell'intimata al rilascio dell'immobile oggetto di causa per le ragioni che di séguito si espongono
§.
1. Risultano documentate in atti sia la stipula, in data 16.11.2020 del contratto di locazione azionato
- afferente l'immobile (capannone con spogliatoi, servizi e area esterna ad uso esclusivo) sito in
Piacenza, Strada Gragnana n. 9/B - fra il locatore e la conduttrice Parte_1 Controparte_2
, sia la successiva cessione di tale contratto dall'originaria conduttrice a
[...] Controparte_1
sia – infine – la consensuale risoluzione di tale contratto, formalizzata in data 03.06.2024.
[...]
L'intervenuta risoluzione del contratto determina ordinariamente il venir meno del titolo per l'occupazione dell'immobile e comporta la declaratoria di condanna dell'intimato al rilascio.
§.
2. Va ulteriormente osservato che, nella fattispecie, la scrittura privata di risoluzione espressamente individua la data per la restituzione dell'immobile al 30.06.2024. Con la produzione di tale documento, l'intimante – anche sotto il profilo temporale del rilascio - ha assolto all'onere a suo carico atteso che, vertendosi in tema di inadempimento contrattuale, il locatore è tenuto soltanto ad allegare il titolo giustificativo della pretesa azionata restando a carico del conduttore l'onere di provare l'effettivo e puntuale adempimento della prestazione (cfr. Cass. S.U. 13533/2001 e
Cass. 341/2002)
L'intimata, invece, non comparendo e rimanendo contumace, non ha provato fatti estintivi o modificativi del diritto azionato dall'intimante e, segnatamente, rispetto alla contestazione rivoltale, non ha provato di avere regolarmente adempiuto all'obbligazione di rilascio oggetto di specifica pattuizione nella scrittura sottoscritta
In esito ai sopra ritenuti accertamenti l'intimata deve essere condannata al Controparte_1 rilascio dell'immobile entro termine che si ritiene congruo fissare al 10 agosto 2025
§.
3. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo ex d.m. 55/2014 ss.mm.ii., in relazione tanto al procedimento di mediazione quanto alla fase giudiziale ai valori minimi di scaglione per le fasi di studio, introduttiva e di trattazione, tenuto conto delle risultanze in atti oltre che della natura contumaciale della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione disattesa o assorbita, così provvede: pagina 2 di 3 - accertata e ritenuta la intervenuta risoluzione del contratto di locazione per cui è causa – già stipulato in data 16.11.2020 fra e e da quest'ultima ceduto a Parte_1 Controparte_2 [...]
– per effetto della scrittura privata in data 03.06.2024, Controparte_1
- accertato e ritenuto il mancato rilascio dell'immobile per cui è causa da parte dell'intimata
[...]
Controparte_1
DICHIARA TENUTA E CONDANNA in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, a rilasciare l'immobile per cui è causa – capannone con spogliatoi, servizi e area esterna ad uso esclusivo, sito in Piacenza, Strada Gragnana n. 9/B, piano terra, individuato al
N.C.E.U. del Comune di Piacenza al foglio 47, particella 3197, sub. 17 - libero da persone e cose, e nella piena disponibilità di entro la data del 10 agosto 2025. Parte_1
DICHIARA TENUTA E CONDANNA in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, a rifondere all'intimante le spese di lite che liquida in Parte_1
Euro 708.32 per anticipazioni ed Euro 2.624,00 per compensi, oltre spese generali 15%. Cpa ed Iva se dovuta.
Piacenza, 9 luglio 2025
Il G.O.P.
dott. Emanuela Mazza
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