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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 26/05/2025, n. 273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 273 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere dott. Roberto Pascarelli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 276/2024 RGA avverso la sentenza n. 345/2023 R.S. del Tribunale di Rimini, sez. Lavoro, emessa e pubblicata in data 20.12.2023 all'esito del giudizio r.g. n° 471//2022 (non notificata); avente ad oggetto: opposizione ad avviso di addebito;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 22/05/2025; promossa da:
(P. Iva e C.F. ), in persona del liquidatore Parte_1 P.IVA_1
(c.f. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte_2 C.F._1
Danilo Griffo e Sergio Albanese, con elezione di domicilio presso lo studio del primo sito in Brescia, via Malta 6/B; appellante;
contro
(c.f. Controparte_1
) in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesca Romana Belli e Renato Vestini, con domicilio eletto in Rimini, Via Macanno n.25, presso l'Avvocatura della Sede Provinciale dell' medesimo;
CP_1 appellato;
con Controparte_2 sede in Roma, Via G. B. Vico n. 9 – (C.f. e P.Iva – PEC: P.IVA_3
05870001004ri@legalmail.it – (contumace); appellata;
udita la relazione della causa fatta dal Consigliere Roberto Pascarelli;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
1 esaminati gli atti e i documenti di causa;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La vicenda processuale per cui è causa ed i fatti storici alla stessa sottesi sono esaustivamente sintetizzati nella gravata sentenza, ove si ha modo di leggere al riguardo:
<< (…) La presente vicenda processuale concerne l'opposizione proposta da
[...]
avverso l'Avviso di Addebito n. 32120220000083819000 Parte_1 formato in data 23\04\2022 dall' dell'importo di €. 12.306,67 a titolo di omesso CP_1 pagamento di contributi previdenziali dovuti alla Gestione Aziende con lavoratori dipendenti.
Il recupero contributivo, fondato sulle obiettive risultanze del verbale ispettivo n. CP_1
32120220000083819000 in data 14\01\2022, concerne la posizione di Parte_3 che nel periodo 12/2015- 06/2016 ha formalmente stipulato tre contratti di prestazioni di servizi aventi il medesimo contenuto con le società MI RL, e Parte_4 Parte_5 ed inoltre ha fatturato le sue prestazioni, senza aver stipulato un contratto di
[...] collaborazione, anche nei confronti delle società MI IA RL – n.d.r. attuale appellante
- (di proprietà della ), (di proprietà al 51% della Parte_5 Controparte_3
Dental Liquid RL a sua volta posseduta dalla e dalla Parte_5 [...]
e (il cui Presidente del Consiglio di amministrazione è il Controparte_4 Parte_6 dr. e di proprietà della Dental Liquid RL). Controparte_5
Secondo gli accertamenti svolti dagli ispettori, l'attività svolta da Parte_3 sarebbe in realtà correttamente inquadrabile nella forma di lavoro subordinato connotata dalla prestazione di una attività lavorativa alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore con inserimento nell'organizzazione di quest'ultimo ( Cass. Sez. Lavoro n. 224 del 9\01\2001 rivista n. 543004 ; conformi stessa sezione n. 17382 del 17/11/2003
Rv. 568232 e n. 1717 del 23/01/2009 Rv. 607003 ) e con assoggettamento personale del lavoratore al potere gerarchico e disciplinare (cd. eterodirezione : vedi sul punto Cass.
Civ. Sez. Lav. 30\01\2007 n. 1893 e stessa sezione 19\05\2006 n. 11880 , 27\01\2005 n.
1682 , 13\05\2004 n. 9151 e 17\12\2003 n. 19352 ) nonché direttivo e organizzativo ( cd. eterodeterminazione : vedi sul punto Cass. Civ. Sez. Lav. 28\05\2007 n. 12368 e stessa sezione 7\10\2004 n. 2002 ) del datore di lavoro. (…) >>. Iscritta la causa a ruolo, si costituiva in giudizio l' che chiedeva il rigetto CP_1 dell'opposizione ex adverso proposta, eccependone la tardività e, comunque, l'infondatezza. All'udienza del 12.4.23 veniva escussa quale teste la sig.ra e sulla Parte_3 richiesta concorde delle parti veniva fissata l'udienza per la discussione con termine per note, con l'autorizzazione al deposito dei provvedimenti che erano rilevanti ai fini della decisione [sentenza di I° e II° grado relativo al giudizio di accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la denunciante sig.ra e le società Parte_3
MI RL, e tre provvedimenti emessi nei confronti Parte_4 Parte_5 Parte_5
2 dell' relativi ad altrettante opposizioni avverso avvisi di addebito identici a quello di CP_1 cui è causa, di cui due del tribunale di Bolzano ed uno di MO (quest'ultimo riferito alla proposta conciliativa, del giudice, di annullamento del verbale e refusione delle spese legali a carico dell' , che poi si è concluso proprio in questo senso – si veda allegato CP_1
2 atti di appello)].
All'esito della predetta attività istruttoria, il Tribunale di Rimini ha definito la vertenza con la sentenza n. 345/2023 R.S. , così statuendo: “(…) 1) Rigetta l'opposizione . 2) Condanna la parte opponente a rimborsare a le Parte_1 CP_1 spese di lite, consistenti nel compenso del difensore che si liquidano ai sensi del regolamento n.55 del 2014 in Euro 2.588,00 ( di cui € 388,00 a titolo di rimborso delle spese forfettarie ), oltre a I.v.a. e C.p.a. come per legge. (…)”.
Il Giudice a quo, in estrema sintesi, con la predetta sentenza, ha ritenuto fondate le pretese contributive dell' sull'assorbente rilievo che: “l'espletata istruttoria, attraverso la CP_1 esaustiva deposizione testimoniale resa dalla lavoratrice che in aula ha integralmente confermato le proprie dichiarazioni rese in sede ispettiva, ha provato la natura subordinata dei rapporti di lavoro di cui è causa”.
Con ricorso depositato in data 10/05/2024, la ha spiegato Parte_1 appello nei confronti della predetta sentenza, chiedendo che questa Corte voglia: “(…)
1. in via preliminare, ponderare, per tutti i motivi esposti in narrativa, la violazione del ne bis in idem relativamente all'accertamento del carattere di autonomia del rapporto di lavoro già esperito, in via definitiva, dalla Corte d'Appello di Bolzano, di conseguenza, ravvisare come nessuna valenza di piena prova può essere riconosciuta in capo al verbale di accertamento ispettivo (che per i motivi spiegati è altresì da considerarsi nullo e/o annullabile);
2. nel merito, accertare e dichiarare la violazione, da parte della sentenza di primo grado, del combinato disposto degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c., ed accertare, di converso che
l' non ha assolto all'onere probatorio, e che dal carteggio versato in atti emerge, CP_1 invece, il carattere autonomo (e non subordinato) della prestazione.
3. sempre nel merito, accertare e dichiarare come la testimonianza resa dalla sig.ra sia inammissibile/inattendibile ed in ogni caso recante deposizioni dalle quali Pt_3 emergono i caratteri dell'autonomia e non della subordinarietà del rapporto di lavoro.
4. Per l'effetto, riformare la sentenza di prime cure ed annullare nonché revocare e dichiarare nullo e/o inefficace l'opposto avviso di addebito n. 32120220000083819000 -
Gestione Aziende con lavoratori dipendenti sede di RIMINI, dichiarando non dovute le somme ivi contemplate;
5. In ogni caso con vittoria di spese, funzioni ed onorari di entrambi i gradi del giudizio, con distrazione ai procuratori costituiti, che se ne dichiarano antistatari. (…)”.
La società appellante, nello spiegato atto di gravame, ha censurato la sentenza gravata sulla scorte di tre motivi di impugnazione, così rubricati: “1a. Violazione del ne bis in
3 idem. Superamento di qualsiasi 'supposta' valenza probatoria del verbale di accertamento”; “1b. Stravolgimento delle circostanze di fatto e di diritto riportate nel verbale di accertamento. Violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e ss. c.p.c. e 2697
c.c. Difetto di motivazione. Motivazione contraddittoria”; “2. Sulla testimonianza della sig.ra Erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui si ammette Parte_3
e poi si conferisce piena attendibilità alle dichiarazioni della medesima. Violazione degli artt. 115, 116 e 246 c.p.c. Erroneità nella valutazione delle risultanze istruttorie”. La rubricazione dei predetti motivi di gravame è sufficientemente esplicativa del loro contenuto senza che sia necessario aggiungere altro al riguardo.
L' , ritualmente costituitosi in giudizio, ha eccepito l'inammissibilità dell'eccezione CP_1 di giudicato “esterno” sollevata dalla società appellante per la prima volta in queste sede (rilevandone altresì l'infondatezza); ha reiterato l'eccezione di tardività dell'avversa opposizione ad avviso di addebito (ritenuta implicitamente assorbita dal Tribunale di
Rimini nella gravata sentenza) ed, infine, ha anche contestato nel merito i motivi di appello ex adverso proposti sulla scorta delle prospettazioni vittoriosamente svolte in prime cure, chiedendo che questa Corte voglia: “(…) DICHIARARE LA TARDIVITA' DELL'OPPOSIZIONE ad avviso di addebito, confermare l'impugnata sentenza respingendo l'interposto appello. Spese secondo legge”.
La benché ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita e, pertanto, Controparte_2 ne è stata dichiarata la contumacia all'odierna udienza.
Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, va, preliminarmente, dichiarato il difetto di legittimazione passiva della (notoriamente rilevabile d'ufficio in Controparte_2 ogni stato e grado del processo, cfr., in tal senso Cass. Sezioni Unite n. 2951/2016), peraltro non costituita, nonostante la regolarità della notificazione.
Invero, la cessione e cartolarizzazione dei crediti trova origine nella previsione CP_1 dell'art. 13 della legge 23 dicembre 2998, n. 448 (Legge Finanziaria per l'anno 1999), così come modificato all'art. 1 del D.L. 6 settembre 1999, n. 308, convertito dalla legge 5 novembre, n. 402. In forza di tale disposizione sono stati ceduti i crediti maturati e accertati fino alla data del 31 dicembre 1999, nonché quelli maturati fino alla data del 31 dicembre
2001, termine differito al 31 dicembre 2005, con la legge 8 agosto 2002, n. 178, di conversione del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138. Dalle disposizioni su riportate deriva la sussistenza di un litisconsorzio necessario tra ente impositore e cessionario CP_1
( nei giudizi di merito e di opposizione promossi dai debitori avverso i ruoli CP_2 formati per effetto della trasmissione dei crediti maturati ed accertati anteriormente alla data del 31 dicembre 2005, ad eccezione dei crediti contributivi del settore agricolo
(società agricole con dipendenti e imprenditori agricoli autonomi) che sono stati esclusi dall'ultima operazione riguardante i crediti contributivi dell'anno 2005. Pertanto, limitatamente a quest'ultimi, il contenzioso in argomento riguarda tutti i crediti accertati e maturati alla data del 31 dicembre 2004. Per converso, per i crediti maturati ed accertati
4 successivamente a tali date, i quali, come già rilevato, non sono stati oggetto di cessione, non viene ad esistenza il suddetto litisconsorzio.
In definitiva, i crediti maturati ed accertati successivamente al 1° gennaio 2006 non sono stati oggetto della cessione in discorso.
Dunque, con riferimento all'avviso di addebito di cui si discute, relativo a contributi previdenziali dovuti alla Gestione Aziende con lavoratori dipendenti. per il periodo
12/2015- 06/2016, non sussiste il litisconsorzio necessario con la (cfr. al Controparte_2 riguardo Tribunale di Napoli, sentenza n. 6477/2023 del 06-11-2023).
Sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione d'inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio reiterata in questa sede dell' , avente carattere pregiudiziale. CP_1
Ed invero, l'avviso di addebito per cui causa è stato pacificamente notificato all'odierna società appellante in data 15.05.2022 (cfr. pag. 2 del ricorso introduttivo), mentre l'opposizione a tale atto è stata depositata in data 24.06.2022 e, quindi, nel pieno rispetto del termine perentorio decadenziale di 40 giorni stabilito dall'art. 24, co. 5, D. Lgs. n.
46/99, che sarebbe scaduto in data 25.06.2022.
Per quanto concerne, poi, l'exceptio iudicati sollevata dalla società odierna appellante con il primo motivo di gravame, si rileva, innanzitutto, che secondo consolidata giurisprudenza di legittimità “l'esistenza del giudicato esterno è, al pari di quella del giudicato interno, rilevabile d'ufficio, sia qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, sia nell'ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata” (cfr.- in tal senso, ex multis, Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza n. 17261/13; depositata il 12 luglio).
Ed invero, l'accertamento del giudicato esterno non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma corrisponde ad un preciso interesse pubblico, volto ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, in ossequio al principio del ne bis in idem (Cass, 11 giugno 2021,
n. 16589). In particolare, l'eccezione di giudicato esterno non è soggetta a preclusioni per quanto riguarda la sua allegazione in sede di merito in quanto prescinde da qualsiasi volontà dispositiva della parte e in considerazione del suo rilievo pubblicistico, è rilevabile d'ufficio (Cass. 7 gennaio 2021, n. 48).
“Anche nel giudizio di cassazione, il giudicato esterno è, al pari del giudicato interno, rilevabile d'ufficio, non solo qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, ma anche nell'ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla sentenza impugnata;
in tal caso, infatti, la produzione del documento che lo attesta non trova ostacolo nel divieto posto dall'art. 372 cod. proc. civ., limitato ai documenti formatisi nel corso del giudizio di merito, ed è, invece, operante qualora la parte invochi
l'efficacia di giudicato di una pronuncia anteriore a quella impugnata, che non sia stata prodotta nei precedenti gradi del processo. (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 1534 del
22/01/2018; Cass. Sez. U, Sentenza n. 13916 del 16/06/2006), intervenuta successivamente alla decisione.
5 Il principio di efficacia del giudicato esterno non può trovare applicazione solo laddove la sentenza passata in giudicato venga invocata al fine di dimostrare l'effettiva sussistenza, o meno, di fatti, poiché, in tal caso, il giudicato ha valenza non già di regola di diritto cui conformarsi bensì solo in relazione a valutazioni di stretto merito (Cass. Sez.
U -, Sentenza n. 2735 del 02/02/2017)” (Cass. Civ., sez. III, sentenza 28 febbraio 2020, n.
5625).
Tanto comporta che l'eccezione in esame, sollevata in relazione alla sentenza della Corte di Appello di NT, Sezione Distaccata di Bolzano n. 21/2023 pubbl. il 13/11/2023 in causa RG n. 57/2022 confermativa della sentenza n. 142/2022 del 30 settembre 2022
(depositata il 30 settembre 2022 e non notificata) del Tribunale di Bolzano – Sez. Lavoro, che ha definito il giudizio R.G. n. 344/2021, benché proposta per la prima volta in questa sede dalla società appellante debba considerarsi ammissibile, non trovando ostacolo nel divieto di nova in appello posto dall'art. 345 c.p.c. e ribadito, con specifico riferimento al c.d. rito lavoro dall'art. 437 c.p.c. L'exceptio iudicati in questione, d'altro canto, deve considerarsi infondata posto che le sentenze di cui si invoca il giudicato sono state pronunciate nella causa promossa dalla sig.ra contro le società MI RL, e Parte_3 Parte_4 Parte_5
[...
asserite datrici di lavoro, nel legittimo contraddittorio con l' e, quindi, in un CP_1 giudizio di cui non era parte l'odierna società appellante. Trattandosi, dunque, di società anche nominalmente differenti, con personalità giuridiche differenti, non può in nessun modo trovare fondamento il principio del ne bis in idem. Ed invero, ai sensi dell'art. 2909 c.c. “l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa”. La più recente giurisprudenza di legittimità, peraltro, ha affermato che, fuori dei casi codicisticamente previsti (ovvero: l'art. 1306 e l'art. 1595, comma 3, c.c., e l'art. 404
c.p.c.), non si può parlare di efficacia riflessa del giudicato: l'unica efficacia potrà essere quella di prova, o di elemento di prova, documentale, considerando, cioè, il giudicato come mero fatto storico.
In particolare, la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 18325/2019, respingendo il ricorso sottoposto al suo esame, ha colto l'occasione per ribadire il proprio (nuovo) orientamento sulla nozione di efficacia riflessa del giudicato (anche detta “giudicato riflesso”), che ha trovato esposizione nella precedente sentenza emessa nell'anno 2019, ovvero la n. 18325 del 9 luglio 2019.
In tale decisione, erano stati anzitutto riassunti i due diversi indirizzi emersi nella giurisprudenza di legittimità in tema di opponibilità del giudicato al condebitore estraneo al giudizio.
Mentre un orientamento (all'epoca minoritario e più risalente) negava tale possibilità, quello più recente e maggioritario (fino, appunto, alla predetta sentenza n. 18325/2019) lo affermava.
6 Tale orientamento si fondava sulla teoria del giudicato riflesso, elaborata dalla dottrina degli anni Sessanta e fatta propria dalla giurisprudenza. Secondo tale teoria, il giudicato ha una efficacia diretta (nei confronti delle parti, loro eredi e aventi causa) e una riflessa
(nei confronti di soggetti rimasti estranei al processo ma che siano titolari di un diritto dipendente dalla situazione su cui sia stato statuito nel processo).
Nella sentenza del 2019, innanzi citata, la Sesta Sezione della Suprema Corte ha ribadito, con ampie ed approfondite argomentazioni condivise da questo Collegio, come vi siano ragioni di ordine costituzionale che rendano non più sostenibile la teoria del giudicato riflesso nei confronti del terzio titolare del rapporto dipendente.
Già la stessa dottrina che un tempo aveva avvallato tale teoria, d'altra parte, l'aveva poi abbandonata (diversamente dalla Giurisprudenza), facendo prevalere dapprima la tutela del diritto di difesa previsto dall'art. 24 Cost. e poi, e a maggior ragione, il principio del giusto processo sancito dal revisionato art. 111 della Costituzione. Infatti, ha rimarcato la
Sesta Sezione, “facendo applicazione dell'efficacia riflessa del giudicato ciò che integra il fatto costitutivo della domanda risulterebbe accertato in modo irretrattabile senza il contraddittorio del convenuto e senza che questi possa esercitare il diritto di difesa. Per il terzo l'altrui decisione resta quindi inter alios acta”.
A tanto consegue, ad avviso di questa Corte, la reiezione del primo motivo di gravame proposto dalla società appellante.
Va, poi, osservato che il secondo ed il terzo motivo di appello si prestano ad essere trattati congiuntamente, essendo entrambi attinenti al merito della pretesa creditoria dell' ed CP_1 alla valutazione del compendio probatorio in atti.
Al riguardo, va evidenziato che il thema decidendum della presente controversia verte sull'annosa distinzione fra lavoro autonomo e lavoro subordinato.
Ebbene è noto che, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza della
Suprema Corte, l'elemento essenziale di differenziazione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato consiste nel vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, da ricercare in base ad un accertamento esclusivamente compiuto sulle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa. In particolare, mentre la subordinazione implica l'inserimento del lavoratore nella organizzazione imprenditoriale del datore di lavoro mediante la messa a disposizione, in suo favore, delle proprie energie lavorative (operae) ed il contestuale assoggettamento al potere direttivo di costui, nel lavoro autonomo l'oggetto della prestazione è costituito dal risultato dell'attività (opus): ex multis, Cass. 12926/1999;
5464/1997; 2690/1994; e. più di recente, Cass. 28 marzo 2003 n. 4770, secondo la quale. ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro come subordinato oppure autonomo, il primario parametro distintivo della subordinazione, intesa come assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo del datore di lavoro, deve essere accertato o escluso mediante il ricorso agli elementi che il giudice deve concretamente individuare dando
7 prevalenza ai dati fattuali emergenti dalle modalità di svolgimento del rapporto (cfr. pure, tra le molte, Cass. nn. 1717/2009, 1153/2013). In subordine, l'elemento tipico che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato è costituito dalla subordinazione, intesa, come innanzi detto, quale disponibilità del prestatore nei confronti del datore di lavoro, con assoggettamento alle direttive dallo stesso impartite circa le modalità di esecuzione dell'attività lavorativa;
mentre, è stato pure precisato, altri elementi — come l'assenza del rischio economico, il luogo della prestazione, la forma della retribuzione e la stessa collaborazione — possono avere solo valore indicativo e non determinante (v. Cass.
7171/2003), costituendo quegli elementi, ex se, solo fattori che, seppur rilevanti nella ricostruzione del rapporto, possono in astratto conciliarsi sia con l'una che con l'altra qualificazione del rapporto stesso (fra le altre — e già da epoca meno recente - Cass.
7796/1/1993: 4131/1984).
Ciò precisato, è da aggiungere che, anche in ordine alla questione relativa alla qualificazione del rapporto contrattualmente operata, sovviene l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità; alla cui stregua, onde pervenire alla identificazione della natura del rapporto come autonomo o subordinato, non si può prescindere dalla ricerca della volontà delle parti, dovendosi tra l'altro tener conto del relativo reciproco affidamento e di quanto dalle stesse voluto nell'esercizio della loro autonomia contrattuale.
Pertanto, quando i contraenti abbiano dichiarato di volere escludere l'elemento della subordinazione, specie nei casi caratterizzati dalla presenza di elementi compatibili sia con l'uno che con l'altro tipo di prestazione d'opera, è possibile addivenire ad una diversa qualificazione solo ove si dimostri che, in concreto, l'elemento della subordinazione si sia di fatto realizzato nello svolgimento del rapporto medesimo (v.. fra le molte, e già da epoca no recente. Cass. 4220/1991; 12926/1999).
E su colui che intenda rivendicare in giudizio l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato grava l'onere di fornire gli elementi di fatto corrispondenti alla fattispecie astratta invocata (cfr., tra le molte. Cass. n. 11937/2009).
Nei casi in cui le prestazioni lavorative sono connotate di maggiore elevatezza e contenuto intellettuale (la lavoratrice denunciante, nel caso di specie, ha rivendicato quantomeno le mansioni da quadro secondo il ccnl Commercio, che presuppongono un'autonomia organizzativa e decisionale, sia pure nell'ambito di direttive e indicazioni della parte datoriale), la subordinazione può essere rivelata secondo la giurisprudenza della Corte di
Cassazione (ad esempio con riferimento alla professione medica ed infermieristica), dallo stabile inserimento della prestazione lavorativa nell'organizzazione aziendale, caratterizzato dalla “continuità delle prestazioni, dell'osservanza di un orario determinato, del versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, del coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, dell'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale - che, privi ciascuno di valore decisivo, possono essere valutati globalmente come indizi
8 probatori della subordinazione” (cfr. Cass. Sez. Lav. n. 14.975 dd. 14.07.2020; in altra, Cass. Sez Lav. n. 3407 dd. 03.02.2022, la subordinazione non ha trovato conferma in quanto difettavano quei “…criteri complementari e sussidiari che, privi ciascuno di valore decisivo possono essere valutati globalmente come indizi probatori della subordinazione”; infatti “la ricorrente: non era inserita, diversamente dai medici con rapporto di lavoro dipendente, nei turni di guardia e di reperibilità e, pertanto, non aveva alcun obbligo in tal senso;
… era inserita nell'orario del mattino, per complessive trentasei ore settimanali, secondo quanto contrattualmente stabilito, e peraltro tali ore erano rese in modo non fiscale, in completa assenza di qualsiasi strumento di controllo oggettivo;
- in particolare, la ricorrente non aveva cartellino, firma di presenza o riscontro di orario, ….”).
La qualificazione del rapporto ad opera delle parti costituisce, però, pur sempre il punto di partenza dell'indagine. Il soggetto, che agisce in giudizio in ipotesi di lavoro che può essere svolto sia in regime di autonomia che di subordinazione, deve fornire, nonostante la diversa qualificazione, la prova della subordinazione, eventualmente anche in via indiziaria (cfr. Cass., n. 16720/2021, in motivazione: “…
5. ai fini della distinzione fra lavoro subordinato e lavoro autonomo, questa Corte ha affermato che la originaria volontà delle parti, intesa come programma negoziale pattuito (e non come mera utilizzazione di un nomen iuris), rileva fino a quando non sia comprovato uno scostamento consensuale da tale programma nella concreta fase di attuazione del rapporto, manifestandosi in tal caso per fatti concludenti una volontà successiva che prevale sulla precedente;
il principio è stato ribadito, altresì, con specifico riguardo al contratto a progetto, essendosi sottolineato che deve attribuirsi maggiore rilevanza alle concrete modalità di svolgimento del rapporto, da cui è ricavabile l'effettiva volontà delle parti
(iniziale o sopravvenuta), rispetto al "nomen iuris" adottato dalle parti (Cass. n. 22289 del 2014);
6. In particolare, nell'ipotesi di accertamento della natura subordinata o autonoma di un rapporto di lavoro, la qualificazione data dalle parti al rapporto, pur non vincolante ed esaustiva ai fini della decisione, rappresenta pur sempre il punto di partenza dell'indagine del giudice e richiede adeguata motivazione per essere svalutata nel suo significato;
pertanto, in ipotesi di lavoro che può essere svolto sia in regime di autonomia che di subordinazione, ben può il lavoratore - su cui grava il relativo onere - fornire, nonostante la diversa qualificazione data al rapporto, la prova della subordinazione, ma deve in tal caso provare, eventualmente anche in via indiziaria, la sussistenza degli estremi del rapporto subordinato (cfr., con particolare riguardo all'attività di insegnamento, Cass. 3023 del 1989); ….”). 3
Il valore della qualificazione data dalle parti è sottolineato anche in Cass., n. 35687/2021, proprio in relazione alle fattispecie, come la presente, in cui i caratteri differenziali tra le due figure (subordinazione – rapporto autonomo) sono evanescenti: <Ai fini della qualificazione del contratto di lavoro come autonomo o subordinato, il "nomen iuris"
9 attribuito dalle parti al rapporto, pur non rivestendo valore assorbente, assume particolare rilievo in tutte quelle fattispecie in cui i caratteri differenziali tra due o più figure negoziali appaiono non agevolmente tracciabili, non potendosi negare che, quando la volontà negoziale si è espressa in modo libero (in ragione della situazione in cui versano le parti al momento della dichiarazione), nonché in forma articolata, sì da concretizzarsi in un documento, ricco di clausole aventi ad oggetto le modalità dei rispettivi diritti ed obblighi, il giudice deve accertare in maniera rigorosa se tutto quanto dichiarato nel documento si sia tradotto nella realtà fattuale attraverso un coerente comportamento delle parti stesse. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva attribuito natura subordinata al contratto di lavoro valorizzando unicamente l'elemento della eterodirezione nella fase esecutiva, senza tener conto della formale qualificazione, nel senso dell'autonomia, attribuitagli dallo stesso lavoratore, che aveva predisposto il testo del predetto contratto, successivamente accettato dal datore di lavoro).>>.
Laddove le parti, quindi, hanno espresso una volontà negoziale (nel caso di specie non solo una volta, ma ripetutamente), ad esempio in tema di mansioni dirigenziali, e in genere nei casi in cui per il tipo di mansioni vi sono elementi compatibili con l'uno e l'altro rapporto e non è facile l'apprezzamento dei requisiti della subordinazione (direttive, controllo, potere disciplinare), non si può prescindere dalla qualificazione attribuita dalle parti, anche se questa non è vincolante e non impedisce, che anche per un eventuale scostamento della volontà successiva alla stipula negoziale, che si pervenga a una diversa conclusione (cfr. Cass., n. 12634/2003: “Qualora, a causa della presenza di elementi compatibili con l'uno o l'altro tipo di rapporto, come avviene in caso di svolgimento di mansioni dirigenziali, non sia agevole l'apprezzamento dei requisiti suddetti, il giudice non può prescindere dalla qualificazione attribuita dalle parti al rapporto, anche se tale qualificazione non ha di per sé valore determinante. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, non ritenendo sufficiente per ravvisare l'assoggettamento al potere direttivo il recarsi ogni giorno presso gli uffici della società per ricevere indicazioni sull'attività da svolgere, aveva considerato come autonomo il rapporto, secondo la qualificazione datane dai contraenti, attribuendo rilevanza anche alla previsione di una retribuzione in gran parte calcolata in percentuale sugli affari conclusi
e all'uso della propria vettura da parte del lavoratore)”; cfr. anche Cass., n. 13884/2004; Cass., n. 21028/2006; Cass. n. 5645/2009; Cass., n. 17455/009, massima: “In tema di distinzione tra il rapporto di lavoro subordinato e il rapporto di lavoro autonomo, le concrete modalità di svolgimento del rapporto prevalgono sulla diversa volontà manifestata nella scrittura privata eventualmente sottoscritta dalle parti, ben potendo le qualificazioni riportate nell'atto scritto risultare non esatte, per mero errore delle parti o per volontà delle stesse, che intendano usufruire di una normativa specifica o eluderla.
La valutazione degli elementi probatori, ivi compresa l'interpretazione degli atti scritti, è
10 attività istituzionalmente riservata al giudice di merito, insindacabile in cassazione se non sotto il profilo della congruità della motivazione del relativo apprezzamento. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto non adeguatamente motivata la sentenza della corte territoriale che aveva riconosciuto la natura subordinata del rapporto di lavoro tra una società ed un dirigente industriale, qualificato di "collaborazione professionale" nella scrittura privata sottoscritta tra le parti, valorizzando elementi non decisivi per la qualificazione del rapporto, quali la comunicazione inviata a dipendenti, collaboratori, clienti e fornitori recante la qualifica di responsabile di un settore dell'azienda, a capo della direzione commerciale;
la quotidiana presenza in azienda;
la sottoscrizione della corrispondenza per conto dell'azienda; l'invio periodico ai vertici della società di relazioni sull'attività; la percezione di un compenso fisso mensile e il rimborso delle spese;
il rilascio di fatture per le somme mensili ricevute e la percentuale sugli affari).”; cfr. anche Cass., n.
5436/2019).
Svolte queste doverose premesse in punto di diritto, appare opportuno chiarire il contesto fattuale in cui si radica l'odierna controversia. La (attuale appellante, con sede operativa in Rimini), le società Parte_1 [...]
MI S.r.l. e (con sede in Bolzano) e tante altre (tra cui Parte_5 Parte_4 si annoverano Controparte_3 Parte_6 Controparte_6 CP_7
- con sedi nelle rispettive località) sono aziende fondanti in prevalenza il proprio
[...] business nella gestione in forma di impresa di strutture in cui vengono svolti trattamenti odontoiatrici e realizzate protesi odontoiatriche e facciali.
A fronte della sua affermazione come realtà imprenditoriale “MI”, costituente nella sostanza un gruppo societario, si necessitava dell'inserimento e della collaborazione di una nuova figura professionale, che il sig. individuò nella sig.ra Parte_5 Pt_3
con la quale vennero stipulati - ma solo ed esclusivamente per le società
[...]
MI S.r.l. e - una serie di contratti di Parte_5 Parte_4 prestazione professionale di servizi di natura autonoma. Per quanto concerne, invece, le altre società, non veniva stipulato alcun contratto in quanto non esisteva alcun rapporto, se non saltuario.
In data 30.5.2017 MI RL, e hanno dato formale Parte_4 Parte_5 disdetta del rapporto in essere con la sig. ai sensi della rispettiva clausola Pt_3 contrattuale con lettere raccomandate.
Risulta, poi, essere intervenuta una transazione tra le predette parti, con assistenza delle difese legali, con la quale, “volendo le Parti prevenire ogni possibile lite sia per quanto riguarda pregressi emolumenti retributivi, sia per quanto riguarda la futura attività che andrà a svolgere , sia in proprio come libera professionista, che quale Parte_3 socia e amministratrice della Dental Junior RL”, i rapporti vengono consensualmente risolti già alla data del 31.7.2017 e, inoltre, viene riconosciuta (e in seguito anche pagata)
a titolo transattivo alla l'importo di € 30.000,00, con l'impegno delle società a Pt_3
11 “nulla opporre a che, da subito, operi sia quale libera professionista sia Parte_3 quale socia e amministratrice della società Dental Junior RL …”.
La società indicata nella transazione (Dental Junior RL), avente analogo oggetto sociale,
è stata costituita e iscritta al registro delle imprese poche settimane prima dell'invio delle disdette da parte delle predette società committenti (con socia unica la signora Pt_3 che ne è anche amministratrice unica – cfr. visura camerale in atti).
Risulta, poi, che la sig.ra fino al 3.12.2014, era anche socia della MES Parte_3
RL (oggetto sociale dedicato ai trattamenti cosmetici del corpo umano) e che ha venduto le proprie quote con atto del 3.12.2014 alla Parte_5
La figura della sig.ra era inserita negli “organigrammi” delle società del Parte_3
Gruppo MI in posizione apicale (immediatamente dopo il signor ) Persona_1
Vi sono poi copie di biglietti di visita, in cui la lavoratrice in questione è Parte_5 indicata come “responsabile centri”.
Vi sono, poi, alcune circostanze pacifiche in causa. La sig.ra ha avuto, Parte_3 presso la sede bolzanina delle società, a disposizione (gratuitamente) un ufficio arredato dalla committenza. Inoltre, per potere lavorare anche da casa (dopo la nascita del figlio nell'agosto 2011), la committenza (sig. ha fatto installare “una postazione Parte_5 utile allo svolgimento di attività lavorativa da remoto presso l'abitazione” della lavoratrice denunciante (scrivania, sedia, connessione internet9.
In tutto il periodo la sig.ra era iscritta, presso l , nella gestione Parte_3 CP_1 commercianti (cfr. deduzioni dell' non contestate). CP_1
Successivamente, a seguito del mancato rinnovo dei predetti contratti e quindi alla risoluzione di ogni rapporto tra le parti, la signora presentava denuncia Parte_3 presso l'Ispettorato Nazionale del Lavoro -Sede INPS di Bolzano- che quindi procedeva a visita ispettiva nei confronti delle ditte MI RL, e Parte_4 Parte_5
[... (e quindi giammai nei confronti dell'odierna appellante!!!), assumendo l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze delle società denunciate. Pertanto, sulla base del -presunto- accertamento della subordinazione della denunziante da parte dell'ispettorato nei confronti delle aziende sottoposte a visita ispettiva (MI RL,
[...]
e , veniva emesso un unico verbale di contestazione per Parte_4 Parte_5 omissione contributiva riferito a tutte le società direttamente interessate, da cui poi sono scaturiti i diversi avvisi di addebito, tra cui anche quello qui impugnato.
In altre e più semplici parole l'Ispettorato, ravvisando il rapporto di lavoro dipendente fra la lavoratrice denunciante e le tre società visitate, ha dedotto in via assolutamente presuntiva che anche per le altre società del medesimo gruppo di imprese fosse così, il tutto senza compiere la minima attività istruttoria a riguardo e senza preoccuparsi di raccogliere la testimonianza nemmeno di un solo testimone fra quelli che prestavano servizio presso le varie sedi, fra cui quella riminese.
Tale “deduzione presuntiva” della subordinazione nei riguardi di è postulato Pt_1
12 essenziale anche della motivazione resa dal giudice di prime cure (che fa proprio il contenuto del verbale) nella sentenza qui gravata.
Quello che qui interessa è che l'ispettore, quindi, nell'ampliare a dismisura il raggio d'azione del suo accertamento, finiva per includere nello stesso anche società che non aveva mai sottoposto ad ispezione, basandosi esclusivamente sulla dichiarazione della sig.ra che, nel denunciare la MI RL, MI NT RL e Parte_3 Parte_5
asseriva di “aver fatturato” (si badi: non prestato la propria opera dipendente)
[...] anche nei confronti di ulteriori società e precisamente la MI IA RL (l'attuale Pt_1
– l'appellante), e senza però aver stipulato con queste
[...] Controparte_3 Parte_6 alcun contratto di lavoro, né di collaborazione. Dunque, sulla base del -presunto- accertamento della subordinazione nei confronti di tutte e sei le aziende del gruppo
“MI”, veniva emesso il predetto verbale di contestazione che, anche se poi inoltrato alle diverse società interessate, era esattamente identico nella forma e nella sostanza, basato sulle medesime circostanze e con gli stessi testi ascoltati, con la sola differenza del periodo di contestazione.
Avverso tali verbali di contestazione, tra cui anche quello emesso nei confronti dell'odierna appellante (v. allegato 3 fascicolo di primo grado di parte appellante), venivano proposte altrettante impugnazioni amministrative e con specifico riguardo alla posizione della società odierna appellante non si è avuto alcun riscontro da parte dell'ente impositore.
In conclusione va rimarcato che la sig.ra aveva stipulato con le società Pt_3
MI S.r.l. e una serie di contratti di Parte_5 Parte_5 Parte_4 prestazione professionale di servizi di natura autonoma che, secondo la stessa prospettazione dell' (e dello stesso Tribunale di Rimini), convergevano in un solo CP_1 rapporto subordinato comprendendo anche le ulteriori società del Gruppo MI, tra cui la
. Parte_1
Successivamente veniva emesso l'avviso di addebito n. 32120220000083819000 -
Gestione Aziende con lavoratori dipendenti sede di RIMINI per la somma complessiva di
€. 12.306,67, qui impugnato. Chiarito il contesto fattuale e giuridico in cui si inserisce la presente controversia, si osserva che la Corte di Appello di NT, Sezione Distaccata di Bolzano con la sentenza n. 21/2023 pubbl. il 13/11/2023 in causa RG n. 57/2022, promossa dalla sig.ra Pt_3 contro le società MI RL, e asserite
[...] Parte_4 Parte_5 datrici di lavoro, nel legittimo contraddittorio con l' , a fronte di attenta e meditata CP_1 analisi del compendio probatorio in atti (sostanzialmente speculare a quello di questa causa), ha chiaramente affermato che: “le modalità concrete di svolgimento del rapporto, poi, non sono per nulla assimilabili a un rapporto di lavoro subordinato, stante non solo
l'autonomia decisionale attribuita, ma anche la piena libertà di organizzazione del proprio lavoro, unitamente all'espressa previsione contrattuale che gli impegni con le
13 società committenti “non precludono o pregiudicano altre attività” e che non vi era alcun vincolo di esclusività da rispettare da parte della professionista”. La Corte di Appello di NT, Sezione Distaccata di Bolzano si è anche espressamente pronunciata sugli accertamenti vergati dall' (che, giova rammentare, sono tutti CP_1 assolutamente identici fra loro), affermandone (e spiegandone meticolosamente e correttamente) l'erroneità.
Si legge infatti in tale sentenza: <Gli accertatori, pure dando atto che “da quanto pattuito tra le parti e da quanto emerso e ricostruito le mansioni della signora Pt_3 sono state effettivamente quelle di organizzare e coordinare l'attività delle
[...] cliniche quale figura apicale nonché quelle di direttore commerciale delle società occupandosi anche della formazione del personale”, hanno fondato le loro conclusioni unicamente su “l'assenza di rischio d'impresa”, “l'inconsistenza aziendale” e la
“retribuzione fissa”, dando rilievo anche al rimborso spese secondo la tariffa ACI (che, però, è un criterio ampiamente utilizzato anche in ambito libero professionale). Inoltre, per gli accertatori era rilevante “l'inserimento nell'organizzazione aziendale” quale
“figura apicale nella catena di comando”, la sua funzione “di comando” nei confronti del “personale a lei sottoposto”, senza, però, nulla dire su come si sarebbe svolto il rapporto tra la ricorrente e l'asserito datore di lavoro. Con riferimento, poi, al “vincolo di subordinazione” i verbali si limitano a dare atto che si tratterebbe di “subordinazione attenuata”, ricavabile da “una organizzazione piramidale del lavoro e una chiara gerarchia a catena” e dal fatto “sintomatico” che la ricorrente “impartisse ordini al personale” sulla base di “ordini, seppure di carattere generale e programmatico” ricevuti dalla “Proprietà per trasmetterli al personale amministrativo suo subordinato non essendo configurabile la circostanza opposta che la denunziante avesse espropriato la Proprietà stessa dei suoi poteri e delle sue funzioni.”
Gli ispettori, quindi, hanno ricavato la sussistenza della subordinazione dallo svolgimento, da parte della denunciante, di funzioni di carattere dirigenziale/direttivo sulla base di ordini – di carattere generale e schematico – ricevuti dalla “proprietà”, prescindendo da un qualsiasi apprezzamento dell'espressa volontà negoziale delle parti, senza però nulla dichiarare - circa lo svolgimento della prestazione lavorativa – relativamente alla soggezione ad ordini/direttive o ad un eventuale potere disciplinare e circa le modalità lavorative>>.
Queste esaustive e convincenti considerazioni, immuni da vizi logico-giuridici e frutto di un'attenta analisi del compendio probatorio in atti, nella condivisione di questa Corte, sono qui ribadite e richiamate anche ai seni dell'art. 118 disp. att. c.p.c. a confutazione delle ragioni dell' (con riguardo a questa tecnica motivazionale v., inter plures, Cass. CP_1
S.U. sent. N. 642/2015).
In altre e più semplici parole, le conclusioni a cui è pervenuto l'Ente impositore non appaiono condivisibili quanto:
14 a) i presupposti sui quali hanno fondato il loro convincimento di essere al cospetto di una subordinazione sono perfettamente compatibili anche con il lavoro autonomo dirigenziale
(come quello affidato alla;
Pt_3
b) hanno del tutto e completamente omesso qualsiasi indagine sul concreto svolgimento del rapporto di lavoro (unico aspetto davvero dirimente per distinguere una fattispecie di lavoro dipendente da una caratterizzata da autonomia).
E questo, si badi, nei confronti di aziende presso le quali gli Ispettori avevano effettivamente praticato l'accesso ispettivo ed avevano concretamente sentito i testimoni impiegati in tale compagine. Nel caso di , invece, nemmeno questo è stato fatto, Pt_1 venendo in considerazione un “accertamento” deduttivo, per presunzione (come detto), vergato senza neppure sentire un solo testimone interno.
In realtà, se si fosse trattato realmente di lavoro subordinato dovrebbero esistere comunicazioni a mezzo delle quali la lavoratrice chiedeva permessi, malattia, ferie etc.
Nulla di tutto questo è emerso invece non solo in questo giudizio, ma in tutti i 6 processi
(gemelli) scaturenti dal caso di specie (come per altro chiaramente stigmatizzato anche dalla Corte di Appello di NT, Sezione Distaccata di Bolzano nella sentenza sopra citata).
Anche relativamente allo stesso tenore delle testimonianze acquisite dall e CP_1 depositate da questo con la comparsa di costituzione (che giova ripetere, sono state rese da soggetti che non lavoravano in - bensì nelle società cd. principali e Pt_1 contrattualizzanti - e che quindi nulla avrebbero potuto riferire circa il rapporto con la prima), il collegio è stato adamantino e chiaro: <la sig.ra era “il Per_2 Pt_3 punto di riferimento del personale”, in caso di contrasti tra il personale, “si interfacciava con il direttore sanitario per capire come gestire il caso … si occupava delle risorse umane” (dichiarazione , assistente amministrativa della . Era Testimone_1 Pt_3
“la persona di riferimento per l'andamento e sviluppo delle cliniche …” (assistente amministrativa , “spettava a lei il coordinamento e l'organizzazione Controparte_8 della clinica” ( , consulente esterna). Tes_2
Nello stesso senso si sono espressi il direttore sanitario della clinica , le CP_9 dipendenti e e l'ex socio . Parte_7 Parte_8 Persona_3
Le stesse persone sentite, che erano più a contatto con la ricorrente, sulle concrete modalità di svolgimento del rapporto hanno riferito: “Davanti ai dipendenti la signora non è mai stata ripresa dal signor …la signora era presente Pt_3 Parte_5 Pt_3 alle riunioni con consulenti esterni …e prendeva decisioni in maniera autonoma…aveva pieno possesso del potere decisionale su tutte le questioni della clinica …informava il signor sulle varie decisioni prese da lei in prima persona non aveva Parte_5 Pt_3 badge per timbrare, non aveva orari fissi prestabiliti …le sue ore non venivano segnate
… non compilava i moduli di richiesta ferie …sottolineo che lei prendeva decisioni in autonomia e era il nostro punto di riferimento senza l'interferenza del signor Parte_5
15 (dichiarazione ). Nello stesso senso si è espressa anche la seconda Testimone_1 assistente della la signora “Era chiaro che la signora Pt_3 Controparte_8 lavorava in maniera autonoma per lo sviluppo delle linee guida e i protocolli Pt_3 organizzativi”, in ordine ai quali “era la signora a decidere in modo autonomo Pt_3
… non entrava nell'operatività … la signora era responsabile per lo Parte_5 Pt_3 sviluppo della clinica …non aveva un orario fisso, né timbrava e usciva a orari diversi…dai nostri colloqui, che erano tanti, non è mai emerso che dovesse seguire gli ordini di altri…la signora era completamente autonoma nell'impostazione del Pt_3 lavoro e sviluppo protocolli ed assunzione personale e medici e non ho mai visto che prendeva ordini da terzi.”
La consulente esterna ha riferito: “Pe poter fissare gli appuntamenti era Tes_2 necessario spedire email in quanto la signora non aveva un orario fisso di Pt_3 presenza in clinica. La signora mi ha riferito di prestare attività per la clinica in Pt_3 condizione di libero professionista…godeva di un ampio margine di autonomia …non riportava simboli della MI nel vestiario …non ha mai dovuto consultarsi preventivamente con il CDA o con il signor ho percepito che all'interno Persona_4 dell'organizzazione della clinica ci fosse qualcuno di gerarchicamente sovraordinato alla signora Da quello che mi è parso di capire il signor non è mai Pt_3 Parte_5 intervenuto, ne era concepibile che intervenisse, nella realizzazione del progetto affidatomi.”
Secondo la dipendente le direttive impartite dalla al personale Parte_7 Pt_3 venivano da questo osservate, perché “era il volere di impartito tramite Parte_5 quest'ultima”. Se nelle riunioni vi erano motivi per migliorare la performance, era compito della “di rimproverarci e darci indicazioni” (dichiarazione Pt_3 Pt_8
. Che la avesse il compito di trasmettere direttive al personale è
[...] Pt_3 confermato anche dal socio di minoranza, , e dal direttore sanitario Persona_3
. CP_9
La ricorrente, quindi, in coerenza con l'elenco, non esaustivo, dei servizi oggetto di prestazione nei contratti stipulati con le società convenute, ha svolto in autonomia una funzione apicale, di carattere dirigenziale (secondo , era una sorta di Persona_3
“direttore generale”), con ampi compiti e ampie responsabilità, senza interferenza da parte dell'Amministratore Unico se non con indicazioni generiche e/o Parte_5 consultive. La era libera nell'organizzazione del proprio lavoro (in ufficio, a Pt_3 casa, altrove), non doveva chiedere per assentarsi (anche per ferie), non aveva orario di lavoro fisso, non doveva rendere conto del proprio operato, era indipendente nelle questioni organizzative, nella formazione del personale, nella gestione ordinaria delle cliniche affidate.
Sicuramente la ricorrente, da quanto emerge da queste dichiarazioni, ha assunto un ruolo di “longa manus” dell'Amministratore Unico nelle questioni gestorie e organizzative
16 delle due cliniche di Bolzano e e nella società Tuttavia, Pt_4 Parte_5 trattasi di prestazioni di carattere dirigenziale che possono essere svolte anche in regime di lavoro autonomo.
Tali modalità, giustappunto, di svolgimento del rapporto non sono per nulla assimilabili
a un rapporto di lavoro subordinato, stante non solo l'autonomia decisionale attribuita, ma anche la piena libertà di organizzazione del proprio lavoro, unitamente all'espressa previsione contrattuale che gli impegni con le società committenti “non precludono o pregiudicano altre attività” e che non vi era alcun vincolo di esclusività da rispettare da parte della professionista.
In conclusione, né dai verbali di accertamento né dalle dichiarazioni testimoniali sui cui questi si fondano emerge una prova univoca e chiara, idonea a dimostrare che la volontà delle parti era, nonostante la contraria e reiterata formalizzazione scritta, diretta a costituire un rapporto di lavoro subordinato o che, successivamente alla stipula dei contratti, vi sia stato un significativo scostamento del reale svolgimento del rapporto dalla volontà negoziale. (…) >> (Corte d'appello di NT, Sezione Distaccata di Bolzano, sent. n. 21/2023, pagg. 52 e 53).
Anche in parte qua, la più volte citata sentenza della Corte di Appello di NT, Sezione
Distaccata di Bolzano trova la piena condivisione di questo Collegio, che ne fa proprie le considerazioni.
In conclusone, quindi, l' non risulta aver assolto all'onere probatorio sullo stesso CP_1 gravante ex art. 2697 c.c. in merito all'asserita natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso fra la sig.ra e la società odierna appellante. Parte_3
Per questi motivi
, assorbenti di ogni altro aspetto dedotto in causa (ivi inclusa la questione dell'eccepita incapacità a testimoniare della lavoratrice denunciante), l'appello va accolto con statuizioni come da dispositivo.
Le spese di entrambi i gradi del giudizio, quanto ai rapporti fra la società appellante e l' , seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. (anche in considerazione della pervicacia CP_1 con cui l' ha coltivato in questa sede le proprie infondate pretese nonostante varie CP_1 pronunce giudiziarie, alcune delle quali passate in giudicato, abbiano disvelato l'erroneità dell'accertamento complessivamente condotto nei confronti delle imprese del gruppo
“MI”) e sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri per attività, fase e valore di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, tenuto conto, in particolare, del valore della controversia (che si colloca nello scaglione 5.201,00-
26.000,00), dell'assenza di attività istruttoria in questo grado e dei criteri di cui all'art. 4, 1° co. del Decreto cit. (fra cui la scarsa complessità della controversia, la ripetitività delle difese svolte e l'esiguità degli incombenti difensivi posti in essere in favore della società appellante).
Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite in relazione alla posizione di Controparte_2 essendo rimasta contumace in entrambi i gradi del giudizio.
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P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:
- dichiara d'ufficio il difetto di legittimazione passiva della Controparte_2
- in accoglimento dell'appello, riformando integralmente la sentenza gravata, annulla l'Avviso di Addebito n. 32120220000083819000 formato in data 23\04\2022 dall' CP_1 dell'importo di € 12.306,67 e dichiara che nulla è dovuto dalla società appellante all'Istituto appellato per i titoli ivi indicati;
- condanna l' al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio, che si CP_1 liquidano, per il primo grado, in € 2.700,00 a titolo di compenso professionale, oltre al
15% per rimborso forfettario spese generali, CPA ed IVA che seguono come per legge e, per questo grado, in € 2.000,00 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali, CPA ed IVA, somme tutte da distrarsi in favore dei procuratori della società appellante dichiaratisi antistatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Così deciso a Bologna, nella camera di consiglio del giorno 22.05.2025
Il Consigliere est. dott. Roberto Pascarelli Il Presidente dott.ssa Marcella Angelini
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere dott. Roberto Pascarelli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 276/2024 RGA avverso la sentenza n. 345/2023 R.S. del Tribunale di Rimini, sez. Lavoro, emessa e pubblicata in data 20.12.2023 all'esito del giudizio r.g. n° 471//2022 (non notificata); avente ad oggetto: opposizione ad avviso di addebito;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 22/05/2025; promossa da:
(P. Iva e C.F. ), in persona del liquidatore Parte_1 P.IVA_1
(c.f. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte_2 C.F._1
Danilo Griffo e Sergio Albanese, con elezione di domicilio presso lo studio del primo sito in Brescia, via Malta 6/B; appellante;
contro
(c.f. Controparte_1
) in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesca Romana Belli e Renato Vestini, con domicilio eletto in Rimini, Via Macanno n.25, presso l'Avvocatura della Sede Provinciale dell' medesimo;
CP_1 appellato;
con Controparte_2 sede in Roma, Via G. B. Vico n. 9 – (C.f. e P.Iva – PEC: P.IVA_3
05870001004ri@legalmail.it – (contumace); appellata;
udita la relazione della causa fatta dal Consigliere Roberto Pascarelli;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
1 esaminati gli atti e i documenti di causa;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La vicenda processuale per cui è causa ed i fatti storici alla stessa sottesi sono esaustivamente sintetizzati nella gravata sentenza, ove si ha modo di leggere al riguardo:
<< (…) La presente vicenda processuale concerne l'opposizione proposta da
[...]
avverso l'Avviso di Addebito n. 32120220000083819000 Parte_1 formato in data 23\04\2022 dall' dell'importo di €. 12.306,67 a titolo di omesso CP_1 pagamento di contributi previdenziali dovuti alla Gestione Aziende con lavoratori dipendenti.
Il recupero contributivo, fondato sulle obiettive risultanze del verbale ispettivo n. CP_1
32120220000083819000 in data 14\01\2022, concerne la posizione di Parte_3 che nel periodo 12/2015- 06/2016 ha formalmente stipulato tre contratti di prestazioni di servizi aventi il medesimo contenuto con le società MI RL, e Parte_4 Parte_5 ed inoltre ha fatturato le sue prestazioni, senza aver stipulato un contratto di
[...] collaborazione, anche nei confronti delle società MI IA RL – n.d.r. attuale appellante
- (di proprietà della ), (di proprietà al 51% della Parte_5 Controparte_3
Dental Liquid RL a sua volta posseduta dalla e dalla Parte_5 [...]
e (il cui Presidente del Consiglio di amministrazione è il Controparte_4 Parte_6 dr. e di proprietà della Dental Liquid RL). Controparte_5
Secondo gli accertamenti svolti dagli ispettori, l'attività svolta da Parte_3 sarebbe in realtà correttamente inquadrabile nella forma di lavoro subordinato connotata dalla prestazione di una attività lavorativa alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore con inserimento nell'organizzazione di quest'ultimo ( Cass. Sez. Lavoro n. 224 del 9\01\2001 rivista n. 543004 ; conformi stessa sezione n. 17382 del 17/11/2003
Rv. 568232 e n. 1717 del 23/01/2009 Rv. 607003 ) e con assoggettamento personale del lavoratore al potere gerarchico e disciplinare (cd. eterodirezione : vedi sul punto Cass.
Civ. Sez. Lav. 30\01\2007 n. 1893 e stessa sezione 19\05\2006 n. 11880 , 27\01\2005 n.
1682 , 13\05\2004 n. 9151 e 17\12\2003 n. 19352 ) nonché direttivo e organizzativo ( cd. eterodeterminazione : vedi sul punto Cass. Civ. Sez. Lav. 28\05\2007 n. 12368 e stessa sezione 7\10\2004 n. 2002 ) del datore di lavoro. (…) >>. Iscritta la causa a ruolo, si costituiva in giudizio l' che chiedeva il rigetto CP_1 dell'opposizione ex adverso proposta, eccependone la tardività e, comunque, l'infondatezza. All'udienza del 12.4.23 veniva escussa quale teste la sig.ra e sulla Parte_3 richiesta concorde delle parti veniva fissata l'udienza per la discussione con termine per note, con l'autorizzazione al deposito dei provvedimenti che erano rilevanti ai fini della decisione [sentenza di I° e II° grado relativo al giudizio di accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la denunciante sig.ra e le società Parte_3
MI RL, e tre provvedimenti emessi nei confronti Parte_4 Parte_5 Parte_5
2 dell' relativi ad altrettante opposizioni avverso avvisi di addebito identici a quello di CP_1 cui è causa, di cui due del tribunale di Bolzano ed uno di MO (quest'ultimo riferito alla proposta conciliativa, del giudice, di annullamento del verbale e refusione delle spese legali a carico dell' , che poi si è concluso proprio in questo senso – si veda allegato CP_1
2 atti di appello)].
All'esito della predetta attività istruttoria, il Tribunale di Rimini ha definito la vertenza con la sentenza n. 345/2023 R.S. , così statuendo: “(…) 1) Rigetta l'opposizione . 2) Condanna la parte opponente a rimborsare a le Parte_1 CP_1 spese di lite, consistenti nel compenso del difensore che si liquidano ai sensi del regolamento n.55 del 2014 in Euro 2.588,00 ( di cui € 388,00 a titolo di rimborso delle spese forfettarie ), oltre a I.v.a. e C.p.a. come per legge. (…)”.
Il Giudice a quo, in estrema sintesi, con la predetta sentenza, ha ritenuto fondate le pretese contributive dell' sull'assorbente rilievo che: “l'espletata istruttoria, attraverso la CP_1 esaustiva deposizione testimoniale resa dalla lavoratrice che in aula ha integralmente confermato le proprie dichiarazioni rese in sede ispettiva, ha provato la natura subordinata dei rapporti di lavoro di cui è causa”.
Con ricorso depositato in data 10/05/2024, la ha spiegato Parte_1 appello nei confronti della predetta sentenza, chiedendo che questa Corte voglia: “(…)
1. in via preliminare, ponderare, per tutti i motivi esposti in narrativa, la violazione del ne bis in idem relativamente all'accertamento del carattere di autonomia del rapporto di lavoro già esperito, in via definitiva, dalla Corte d'Appello di Bolzano, di conseguenza, ravvisare come nessuna valenza di piena prova può essere riconosciuta in capo al verbale di accertamento ispettivo (che per i motivi spiegati è altresì da considerarsi nullo e/o annullabile);
2. nel merito, accertare e dichiarare la violazione, da parte della sentenza di primo grado, del combinato disposto degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c., ed accertare, di converso che
l' non ha assolto all'onere probatorio, e che dal carteggio versato in atti emerge, CP_1 invece, il carattere autonomo (e non subordinato) della prestazione.
3. sempre nel merito, accertare e dichiarare come la testimonianza resa dalla sig.ra sia inammissibile/inattendibile ed in ogni caso recante deposizioni dalle quali Pt_3 emergono i caratteri dell'autonomia e non della subordinarietà del rapporto di lavoro.
4. Per l'effetto, riformare la sentenza di prime cure ed annullare nonché revocare e dichiarare nullo e/o inefficace l'opposto avviso di addebito n. 32120220000083819000 -
Gestione Aziende con lavoratori dipendenti sede di RIMINI, dichiarando non dovute le somme ivi contemplate;
5. In ogni caso con vittoria di spese, funzioni ed onorari di entrambi i gradi del giudizio, con distrazione ai procuratori costituiti, che se ne dichiarano antistatari. (…)”.
La società appellante, nello spiegato atto di gravame, ha censurato la sentenza gravata sulla scorte di tre motivi di impugnazione, così rubricati: “1a. Violazione del ne bis in
3 idem. Superamento di qualsiasi 'supposta' valenza probatoria del verbale di accertamento”; “1b. Stravolgimento delle circostanze di fatto e di diritto riportate nel verbale di accertamento. Violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e ss. c.p.c. e 2697
c.c. Difetto di motivazione. Motivazione contraddittoria”; “2. Sulla testimonianza della sig.ra Erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui si ammette Parte_3
e poi si conferisce piena attendibilità alle dichiarazioni della medesima. Violazione degli artt. 115, 116 e 246 c.p.c. Erroneità nella valutazione delle risultanze istruttorie”. La rubricazione dei predetti motivi di gravame è sufficientemente esplicativa del loro contenuto senza che sia necessario aggiungere altro al riguardo.
L' , ritualmente costituitosi in giudizio, ha eccepito l'inammissibilità dell'eccezione CP_1 di giudicato “esterno” sollevata dalla società appellante per la prima volta in queste sede (rilevandone altresì l'infondatezza); ha reiterato l'eccezione di tardività dell'avversa opposizione ad avviso di addebito (ritenuta implicitamente assorbita dal Tribunale di
Rimini nella gravata sentenza) ed, infine, ha anche contestato nel merito i motivi di appello ex adverso proposti sulla scorta delle prospettazioni vittoriosamente svolte in prime cure, chiedendo che questa Corte voglia: “(…) DICHIARARE LA TARDIVITA' DELL'OPPOSIZIONE ad avviso di addebito, confermare l'impugnata sentenza respingendo l'interposto appello. Spese secondo legge”.
La benché ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita e, pertanto, Controparte_2 ne è stata dichiarata la contumacia all'odierna udienza.
Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, va, preliminarmente, dichiarato il difetto di legittimazione passiva della (notoriamente rilevabile d'ufficio in Controparte_2 ogni stato e grado del processo, cfr., in tal senso Cass. Sezioni Unite n. 2951/2016), peraltro non costituita, nonostante la regolarità della notificazione.
Invero, la cessione e cartolarizzazione dei crediti trova origine nella previsione CP_1 dell'art. 13 della legge 23 dicembre 2998, n. 448 (Legge Finanziaria per l'anno 1999), così come modificato all'art. 1 del D.L. 6 settembre 1999, n. 308, convertito dalla legge 5 novembre, n. 402. In forza di tale disposizione sono stati ceduti i crediti maturati e accertati fino alla data del 31 dicembre 1999, nonché quelli maturati fino alla data del 31 dicembre
2001, termine differito al 31 dicembre 2005, con la legge 8 agosto 2002, n. 178, di conversione del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138. Dalle disposizioni su riportate deriva la sussistenza di un litisconsorzio necessario tra ente impositore e cessionario CP_1
( nei giudizi di merito e di opposizione promossi dai debitori avverso i ruoli CP_2 formati per effetto della trasmissione dei crediti maturati ed accertati anteriormente alla data del 31 dicembre 2005, ad eccezione dei crediti contributivi del settore agricolo
(società agricole con dipendenti e imprenditori agricoli autonomi) che sono stati esclusi dall'ultima operazione riguardante i crediti contributivi dell'anno 2005. Pertanto, limitatamente a quest'ultimi, il contenzioso in argomento riguarda tutti i crediti accertati e maturati alla data del 31 dicembre 2004. Per converso, per i crediti maturati ed accertati
4 successivamente a tali date, i quali, come già rilevato, non sono stati oggetto di cessione, non viene ad esistenza il suddetto litisconsorzio.
In definitiva, i crediti maturati ed accertati successivamente al 1° gennaio 2006 non sono stati oggetto della cessione in discorso.
Dunque, con riferimento all'avviso di addebito di cui si discute, relativo a contributi previdenziali dovuti alla Gestione Aziende con lavoratori dipendenti. per il periodo
12/2015- 06/2016, non sussiste il litisconsorzio necessario con la (cfr. al Controparte_2 riguardo Tribunale di Napoli, sentenza n. 6477/2023 del 06-11-2023).
Sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione d'inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio reiterata in questa sede dell' , avente carattere pregiudiziale. CP_1
Ed invero, l'avviso di addebito per cui causa è stato pacificamente notificato all'odierna società appellante in data 15.05.2022 (cfr. pag. 2 del ricorso introduttivo), mentre l'opposizione a tale atto è stata depositata in data 24.06.2022 e, quindi, nel pieno rispetto del termine perentorio decadenziale di 40 giorni stabilito dall'art. 24, co. 5, D. Lgs. n.
46/99, che sarebbe scaduto in data 25.06.2022.
Per quanto concerne, poi, l'exceptio iudicati sollevata dalla società odierna appellante con il primo motivo di gravame, si rileva, innanzitutto, che secondo consolidata giurisprudenza di legittimità “l'esistenza del giudicato esterno è, al pari di quella del giudicato interno, rilevabile d'ufficio, sia qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, sia nell'ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata” (cfr.- in tal senso, ex multis, Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza n. 17261/13; depositata il 12 luglio).
Ed invero, l'accertamento del giudicato esterno non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma corrisponde ad un preciso interesse pubblico, volto ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, in ossequio al principio del ne bis in idem (Cass, 11 giugno 2021,
n. 16589). In particolare, l'eccezione di giudicato esterno non è soggetta a preclusioni per quanto riguarda la sua allegazione in sede di merito in quanto prescinde da qualsiasi volontà dispositiva della parte e in considerazione del suo rilievo pubblicistico, è rilevabile d'ufficio (Cass. 7 gennaio 2021, n. 48).
“Anche nel giudizio di cassazione, il giudicato esterno è, al pari del giudicato interno, rilevabile d'ufficio, non solo qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, ma anche nell'ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla sentenza impugnata;
in tal caso, infatti, la produzione del documento che lo attesta non trova ostacolo nel divieto posto dall'art. 372 cod. proc. civ., limitato ai documenti formatisi nel corso del giudizio di merito, ed è, invece, operante qualora la parte invochi
l'efficacia di giudicato di una pronuncia anteriore a quella impugnata, che non sia stata prodotta nei precedenti gradi del processo. (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 1534 del
22/01/2018; Cass. Sez. U, Sentenza n. 13916 del 16/06/2006), intervenuta successivamente alla decisione.
5 Il principio di efficacia del giudicato esterno non può trovare applicazione solo laddove la sentenza passata in giudicato venga invocata al fine di dimostrare l'effettiva sussistenza, o meno, di fatti, poiché, in tal caso, il giudicato ha valenza non già di regola di diritto cui conformarsi bensì solo in relazione a valutazioni di stretto merito (Cass. Sez.
U -, Sentenza n. 2735 del 02/02/2017)” (Cass. Civ., sez. III, sentenza 28 febbraio 2020, n.
5625).
Tanto comporta che l'eccezione in esame, sollevata in relazione alla sentenza della Corte di Appello di NT, Sezione Distaccata di Bolzano n. 21/2023 pubbl. il 13/11/2023 in causa RG n. 57/2022 confermativa della sentenza n. 142/2022 del 30 settembre 2022
(depositata il 30 settembre 2022 e non notificata) del Tribunale di Bolzano – Sez. Lavoro, che ha definito il giudizio R.G. n. 344/2021, benché proposta per la prima volta in questa sede dalla società appellante debba considerarsi ammissibile, non trovando ostacolo nel divieto di nova in appello posto dall'art. 345 c.p.c. e ribadito, con specifico riferimento al c.d. rito lavoro dall'art. 437 c.p.c. L'exceptio iudicati in questione, d'altro canto, deve considerarsi infondata posto che le sentenze di cui si invoca il giudicato sono state pronunciate nella causa promossa dalla sig.ra contro le società MI RL, e Parte_3 Parte_4 Parte_5
[...
asserite datrici di lavoro, nel legittimo contraddittorio con l' e, quindi, in un CP_1 giudizio di cui non era parte l'odierna società appellante. Trattandosi, dunque, di società anche nominalmente differenti, con personalità giuridiche differenti, non può in nessun modo trovare fondamento il principio del ne bis in idem. Ed invero, ai sensi dell'art. 2909 c.c. “l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa”. La più recente giurisprudenza di legittimità, peraltro, ha affermato che, fuori dei casi codicisticamente previsti (ovvero: l'art. 1306 e l'art. 1595, comma 3, c.c., e l'art. 404
c.p.c.), non si può parlare di efficacia riflessa del giudicato: l'unica efficacia potrà essere quella di prova, o di elemento di prova, documentale, considerando, cioè, il giudicato come mero fatto storico.
In particolare, la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 18325/2019, respingendo il ricorso sottoposto al suo esame, ha colto l'occasione per ribadire il proprio (nuovo) orientamento sulla nozione di efficacia riflessa del giudicato (anche detta “giudicato riflesso”), che ha trovato esposizione nella precedente sentenza emessa nell'anno 2019, ovvero la n. 18325 del 9 luglio 2019.
In tale decisione, erano stati anzitutto riassunti i due diversi indirizzi emersi nella giurisprudenza di legittimità in tema di opponibilità del giudicato al condebitore estraneo al giudizio.
Mentre un orientamento (all'epoca minoritario e più risalente) negava tale possibilità, quello più recente e maggioritario (fino, appunto, alla predetta sentenza n. 18325/2019) lo affermava.
6 Tale orientamento si fondava sulla teoria del giudicato riflesso, elaborata dalla dottrina degli anni Sessanta e fatta propria dalla giurisprudenza. Secondo tale teoria, il giudicato ha una efficacia diretta (nei confronti delle parti, loro eredi e aventi causa) e una riflessa
(nei confronti di soggetti rimasti estranei al processo ma che siano titolari di un diritto dipendente dalla situazione su cui sia stato statuito nel processo).
Nella sentenza del 2019, innanzi citata, la Sesta Sezione della Suprema Corte ha ribadito, con ampie ed approfondite argomentazioni condivise da questo Collegio, come vi siano ragioni di ordine costituzionale che rendano non più sostenibile la teoria del giudicato riflesso nei confronti del terzio titolare del rapporto dipendente.
Già la stessa dottrina che un tempo aveva avvallato tale teoria, d'altra parte, l'aveva poi abbandonata (diversamente dalla Giurisprudenza), facendo prevalere dapprima la tutela del diritto di difesa previsto dall'art. 24 Cost. e poi, e a maggior ragione, il principio del giusto processo sancito dal revisionato art. 111 della Costituzione. Infatti, ha rimarcato la
Sesta Sezione, “facendo applicazione dell'efficacia riflessa del giudicato ciò che integra il fatto costitutivo della domanda risulterebbe accertato in modo irretrattabile senza il contraddittorio del convenuto e senza che questi possa esercitare il diritto di difesa. Per il terzo l'altrui decisione resta quindi inter alios acta”.
A tanto consegue, ad avviso di questa Corte, la reiezione del primo motivo di gravame proposto dalla società appellante.
Va, poi, osservato che il secondo ed il terzo motivo di appello si prestano ad essere trattati congiuntamente, essendo entrambi attinenti al merito della pretesa creditoria dell' ed CP_1 alla valutazione del compendio probatorio in atti.
Al riguardo, va evidenziato che il thema decidendum della presente controversia verte sull'annosa distinzione fra lavoro autonomo e lavoro subordinato.
Ebbene è noto che, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza della
Suprema Corte, l'elemento essenziale di differenziazione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato consiste nel vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, da ricercare in base ad un accertamento esclusivamente compiuto sulle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa. In particolare, mentre la subordinazione implica l'inserimento del lavoratore nella organizzazione imprenditoriale del datore di lavoro mediante la messa a disposizione, in suo favore, delle proprie energie lavorative (operae) ed il contestuale assoggettamento al potere direttivo di costui, nel lavoro autonomo l'oggetto della prestazione è costituito dal risultato dell'attività (opus): ex multis, Cass. 12926/1999;
5464/1997; 2690/1994; e. più di recente, Cass. 28 marzo 2003 n. 4770, secondo la quale. ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro come subordinato oppure autonomo, il primario parametro distintivo della subordinazione, intesa come assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo del datore di lavoro, deve essere accertato o escluso mediante il ricorso agli elementi che il giudice deve concretamente individuare dando
7 prevalenza ai dati fattuali emergenti dalle modalità di svolgimento del rapporto (cfr. pure, tra le molte, Cass. nn. 1717/2009, 1153/2013). In subordine, l'elemento tipico che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato è costituito dalla subordinazione, intesa, come innanzi detto, quale disponibilità del prestatore nei confronti del datore di lavoro, con assoggettamento alle direttive dallo stesso impartite circa le modalità di esecuzione dell'attività lavorativa;
mentre, è stato pure precisato, altri elementi — come l'assenza del rischio economico, il luogo della prestazione, la forma della retribuzione e la stessa collaborazione — possono avere solo valore indicativo e non determinante (v. Cass.
7171/2003), costituendo quegli elementi, ex se, solo fattori che, seppur rilevanti nella ricostruzione del rapporto, possono in astratto conciliarsi sia con l'una che con l'altra qualificazione del rapporto stesso (fra le altre — e già da epoca meno recente - Cass.
7796/1/1993: 4131/1984).
Ciò precisato, è da aggiungere che, anche in ordine alla questione relativa alla qualificazione del rapporto contrattualmente operata, sovviene l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità; alla cui stregua, onde pervenire alla identificazione della natura del rapporto come autonomo o subordinato, non si può prescindere dalla ricerca della volontà delle parti, dovendosi tra l'altro tener conto del relativo reciproco affidamento e di quanto dalle stesse voluto nell'esercizio della loro autonomia contrattuale.
Pertanto, quando i contraenti abbiano dichiarato di volere escludere l'elemento della subordinazione, specie nei casi caratterizzati dalla presenza di elementi compatibili sia con l'uno che con l'altro tipo di prestazione d'opera, è possibile addivenire ad una diversa qualificazione solo ove si dimostri che, in concreto, l'elemento della subordinazione si sia di fatto realizzato nello svolgimento del rapporto medesimo (v.. fra le molte, e già da epoca no recente. Cass. 4220/1991; 12926/1999).
E su colui che intenda rivendicare in giudizio l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato grava l'onere di fornire gli elementi di fatto corrispondenti alla fattispecie astratta invocata (cfr., tra le molte. Cass. n. 11937/2009).
Nei casi in cui le prestazioni lavorative sono connotate di maggiore elevatezza e contenuto intellettuale (la lavoratrice denunciante, nel caso di specie, ha rivendicato quantomeno le mansioni da quadro secondo il ccnl Commercio, che presuppongono un'autonomia organizzativa e decisionale, sia pure nell'ambito di direttive e indicazioni della parte datoriale), la subordinazione può essere rivelata secondo la giurisprudenza della Corte di
Cassazione (ad esempio con riferimento alla professione medica ed infermieristica), dallo stabile inserimento della prestazione lavorativa nell'organizzazione aziendale, caratterizzato dalla “continuità delle prestazioni, dell'osservanza di un orario determinato, del versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, del coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, dell'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale - che, privi ciascuno di valore decisivo, possono essere valutati globalmente come indizi
8 probatori della subordinazione” (cfr. Cass. Sez. Lav. n. 14.975 dd. 14.07.2020; in altra, Cass. Sez Lav. n. 3407 dd. 03.02.2022, la subordinazione non ha trovato conferma in quanto difettavano quei “…criteri complementari e sussidiari che, privi ciascuno di valore decisivo possono essere valutati globalmente come indizi probatori della subordinazione”; infatti “la ricorrente: non era inserita, diversamente dai medici con rapporto di lavoro dipendente, nei turni di guardia e di reperibilità e, pertanto, non aveva alcun obbligo in tal senso;
… era inserita nell'orario del mattino, per complessive trentasei ore settimanali, secondo quanto contrattualmente stabilito, e peraltro tali ore erano rese in modo non fiscale, in completa assenza di qualsiasi strumento di controllo oggettivo;
- in particolare, la ricorrente non aveva cartellino, firma di presenza o riscontro di orario, ….”).
La qualificazione del rapporto ad opera delle parti costituisce, però, pur sempre il punto di partenza dell'indagine. Il soggetto, che agisce in giudizio in ipotesi di lavoro che può essere svolto sia in regime di autonomia che di subordinazione, deve fornire, nonostante la diversa qualificazione, la prova della subordinazione, eventualmente anche in via indiziaria (cfr. Cass., n. 16720/2021, in motivazione: “…
5. ai fini della distinzione fra lavoro subordinato e lavoro autonomo, questa Corte ha affermato che la originaria volontà delle parti, intesa come programma negoziale pattuito (e non come mera utilizzazione di un nomen iuris), rileva fino a quando non sia comprovato uno scostamento consensuale da tale programma nella concreta fase di attuazione del rapporto, manifestandosi in tal caso per fatti concludenti una volontà successiva che prevale sulla precedente;
il principio è stato ribadito, altresì, con specifico riguardo al contratto a progetto, essendosi sottolineato che deve attribuirsi maggiore rilevanza alle concrete modalità di svolgimento del rapporto, da cui è ricavabile l'effettiva volontà delle parti
(iniziale o sopravvenuta), rispetto al "nomen iuris" adottato dalle parti (Cass. n. 22289 del 2014);
6. In particolare, nell'ipotesi di accertamento della natura subordinata o autonoma di un rapporto di lavoro, la qualificazione data dalle parti al rapporto, pur non vincolante ed esaustiva ai fini della decisione, rappresenta pur sempre il punto di partenza dell'indagine del giudice e richiede adeguata motivazione per essere svalutata nel suo significato;
pertanto, in ipotesi di lavoro che può essere svolto sia in regime di autonomia che di subordinazione, ben può il lavoratore - su cui grava il relativo onere - fornire, nonostante la diversa qualificazione data al rapporto, la prova della subordinazione, ma deve in tal caso provare, eventualmente anche in via indiziaria, la sussistenza degli estremi del rapporto subordinato (cfr., con particolare riguardo all'attività di insegnamento, Cass. 3023 del 1989); ….”). 3
Il valore della qualificazione data dalle parti è sottolineato anche in Cass., n. 35687/2021, proprio in relazione alle fattispecie, come la presente, in cui i caratteri differenziali tra le due figure (subordinazione – rapporto autonomo) sono evanescenti: <Ai fini della qualificazione del contratto di lavoro come autonomo o subordinato, il "nomen iuris"
9 attribuito dalle parti al rapporto, pur non rivestendo valore assorbente, assume particolare rilievo in tutte quelle fattispecie in cui i caratteri differenziali tra due o più figure negoziali appaiono non agevolmente tracciabili, non potendosi negare che, quando la volontà negoziale si è espressa in modo libero (in ragione della situazione in cui versano le parti al momento della dichiarazione), nonché in forma articolata, sì da concretizzarsi in un documento, ricco di clausole aventi ad oggetto le modalità dei rispettivi diritti ed obblighi, il giudice deve accertare in maniera rigorosa se tutto quanto dichiarato nel documento si sia tradotto nella realtà fattuale attraverso un coerente comportamento delle parti stesse. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva attribuito natura subordinata al contratto di lavoro valorizzando unicamente l'elemento della eterodirezione nella fase esecutiva, senza tener conto della formale qualificazione, nel senso dell'autonomia, attribuitagli dallo stesso lavoratore, che aveva predisposto il testo del predetto contratto, successivamente accettato dal datore di lavoro).>>.
Laddove le parti, quindi, hanno espresso una volontà negoziale (nel caso di specie non solo una volta, ma ripetutamente), ad esempio in tema di mansioni dirigenziali, e in genere nei casi in cui per il tipo di mansioni vi sono elementi compatibili con l'uno e l'altro rapporto e non è facile l'apprezzamento dei requisiti della subordinazione (direttive, controllo, potere disciplinare), non si può prescindere dalla qualificazione attribuita dalle parti, anche se questa non è vincolante e non impedisce, che anche per un eventuale scostamento della volontà successiva alla stipula negoziale, che si pervenga a una diversa conclusione (cfr. Cass., n. 12634/2003: “Qualora, a causa della presenza di elementi compatibili con l'uno o l'altro tipo di rapporto, come avviene in caso di svolgimento di mansioni dirigenziali, non sia agevole l'apprezzamento dei requisiti suddetti, il giudice non può prescindere dalla qualificazione attribuita dalle parti al rapporto, anche se tale qualificazione non ha di per sé valore determinante. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, non ritenendo sufficiente per ravvisare l'assoggettamento al potere direttivo il recarsi ogni giorno presso gli uffici della società per ricevere indicazioni sull'attività da svolgere, aveva considerato come autonomo il rapporto, secondo la qualificazione datane dai contraenti, attribuendo rilevanza anche alla previsione di una retribuzione in gran parte calcolata in percentuale sugli affari conclusi
e all'uso della propria vettura da parte del lavoratore)”; cfr. anche Cass., n. 13884/2004; Cass., n. 21028/2006; Cass. n. 5645/2009; Cass., n. 17455/009, massima: “In tema di distinzione tra il rapporto di lavoro subordinato e il rapporto di lavoro autonomo, le concrete modalità di svolgimento del rapporto prevalgono sulla diversa volontà manifestata nella scrittura privata eventualmente sottoscritta dalle parti, ben potendo le qualificazioni riportate nell'atto scritto risultare non esatte, per mero errore delle parti o per volontà delle stesse, che intendano usufruire di una normativa specifica o eluderla.
La valutazione degli elementi probatori, ivi compresa l'interpretazione degli atti scritti, è
10 attività istituzionalmente riservata al giudice di merito, insindacabile in cassazione se non sotto il profilo della congruità della motivazione del relativo apprezzamento. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto non adeguatamente motivata la sentenza della corte territoriale che aveva riconosciuto la natura subordinata del rapporto di lavoro tra una società ed un dirigente industriale, qualificato di "collaborazione professionale" nella scrittura privata sottoscritta tra le parti, valorizzando elementi non decisivi per la qualificazione del rapporto, quali la comunicazione inviata a dipendenti, collaboratori, clienti e fornitori recante la qualifica di responsabile di un settore dell'azienda, a capo della direzione commerciale;
la quotidiana presenza in azienda;
la sottoscrizione della corrispondenza per conto dell'azienda; l'invio periodico ai vertici della società di relazioni sull'attività; la percezione di un compenso fisso mensile e il rimborso delle spese;
il rilascio di fatture per le somme mensili ricevute e la percentuale sugli affari).”; cfr. anche Cass., n.
5436/2019).
Svolte queste doverose premesse in punto di diritto, appare opportuno chiarire il contesto fattuale in cui si radica l'odierna controversia. La (attuale appellante, con sede operativa in Rimini), le società Parte_1 [...]
MI S.r.l. e (con sede in Bolzano) e tante altre (tra cui Parte_5 Parte_4 si annoverano Controparte_3 Parte_6 Controparte_6 CP_7
- con sedi nelle rispettive località) sono aziende fondanti in prevalenza il proprio
[...] business nella gestione in forma di impresa di strutture in cui vengono svolti trattamenti odontoiatrici e realizzate protesi odontoiatriche e facciali.
A fronte della sua affermazione come realtà imprenditoriale “MI”, costituente nella sostanza un gruppo societario, si necessitava dell'inserimento e della collaborazione di una nuova figura professionale, che il sig. individuò nella sig.ra Parte_5 Pt_3
con la quale vennero stipulati - ma solo ed esclusivamente per le società
[...]
MI S.r.l. e - una serie di contratti di Parte_5 Parte_4 prestazione professionale di servizi di natura autonoma. Per quanto concerne, invece, le altre società, non veniva stipulato alcun contratto in quanto non esisteva alcun rapporto, se non saltuario.
In data 30.5.2017 MI RL, e hanno dato formale Parte_4 Parte_5 disdetta del rapporto in essere con la sig. ai sensi della rispettiva clausola Pt_3 contrattuale con lettere raccomandate.
Risulta, poi, essere intervenuta una transazione tra le predette parti, con assistenza delle difese legali, con la quale, “volendo le Parti prevenire ogni possibile lite sia per quanto riguarda pregressi emolumenti retributivi, sia per quanto riguarda la futura attività che andrà a svolgere , sia in proprio come libera professionista, che quale Parte_3 socia e amministratrice della Dental Junior RL”, i rapporti vengono consensualmente risolti già alla data del 31.7.2017 e, inoltre, viene riconosciuta (e in seguito anche pagata)
a titolo transattivo alla l'importo di € 30.000,00, con l'impegno delle società a Pt_3
11 “nulla opporre a che, da subito, operi sia quale libera professionista sia Parte_3 quale socia e amministratrice della società Dental Junior RL …”.
La società indicata nella transazione (Dental Junior RL), avente analogo oggetto sociale,
è stata costituita e iscritta al registro delle imprese poche settimane prima dell'invio delle disdette da parte delle predette società committenti (con socia unica la signora Pt_3 che ne è anche amministratrice unica – cfr. visura camerale in atti).
Risulta, poi, che la sig.ra fino al 3.12.2014, era anche socia della MES Parte_3
RL (oggetto sociale dedicato ai trattamenti cosmetici del corpo umano) e che ha venduto le proprie quote con atto del 3.12.2014 alla Parte_5
La figura della sig.ra era inserita negli “organigrammi” delle società del Parte_3
Gruppo MI in posizione apicale (immediatamente dopo il signor ) Persona_1
Vi sono poi copie di biglietti di visita, in cui la lavoratrice in questione è Parte_5 indicata come “responsabile centri”.
Vi sono, poi, alcune circostanze pacifiche in causa. La sig.ra ha avuto, Parte_3 presso la sede bolzanina delle società, a disposizione (gratuitamente) un ufficio arredato dalla committenza. Inoltre, per potere lavorare anche da casa (dopo la nascita del figlio nell'agosto 2011), la committenza (sig. ha fatto installare “una postazione Parte_5 utile allo svolgimento di attività lavorativa da remoto presso l'abitazione” della lavoratrice denunciante (scrivania, sedia, connessione internet9.
In tutto il periodo la sig.ra era iscritta, presso l , nella gestione Parte_3 CP_1 commercianti (cfr. deduzioni dell' non contestate). CP_1
Successivamente, a seguito del mancato rinnovo dei predetti contratti e quindi alla risoluzione di ogni rapporto tra le parti, la signora presentava denuncia Parte_3 presso l'Ispettorato Nazionale del Lavoro -Sede INPS di Bolzano- che quindi procedeva a visita ispettiva nei confronti delle ditte MI RL, e Parte_4 Parte_5
[... (e quindi giammai nei confronti dell'odierna appellante!!!), assumendo l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze delle società denunciate. Pertanto, sulla base del -presunto- accertamento della subordinazione della denunziante da parte dell'ispettorato nei confronti delle aziende sottoposte a visita ispettiva (MI RL,
[...]
e , veniva emesso un unico verbale di contestazione per Parte_4 Parte_5 omissione contributiva riferito a tutte le società direttamente interessate, da cui poi sono scaturiti i diversi avvisi di addebito, tra cui anche quello qui impugnato.
In altre e più semplici parole l'Ispettorato, ravvisando il rapporto di lavoro dipendente fra la lavoratrice denunciante e le tre società visitate, ha dedotto in via assolutamente presuntiva che anche per le altre società del medesimo gruppo di imprese fosse così, il tutto senza compiere la minima attività istruttoria a riguardo e senza preoccuparsi di raccogliere la testimonianza nemmeno di un solo testimone fra quelli che prestavano servizio presso le varie sedi, fra cui quella riminese.
Tale “deduzione presuntiva” della subordinazione nei riguardi di è postulato Pt_1
12 essenziale anche della motivazione resa dal giudice di prime cure (che fa proprio il contenuto del verbale) nella sentenza qui gravata.
Quello che qui interessa è che l'ispettore, quindi, nell'ampliare a dismisura il raggio d'azione del suo accertamento, finiva per includere nello stesso anche società che non aveva mai sottoposto ad ispezione, basandosi esclusivamente sulla dichiarazione della sig.ra che, nel denunciare la MI RL, MI NT RL e Parte_3 Parte_5
asseriva di “aver fatturato” (si badi: non prestato la propria opera dipendente)
[...] anche nei confronti di ulteriori società e precisamente la MI IA RL (l'attuale Pt_1
– l'appellante), e senza però aver stipulato con queste
[...] Controparte_3 Parte_6 alcun contratto di lavoro, né di collaborazione. Dunque, sulla base del -presunto- accertamento della subordinazione nei confronti di tutte e sei le aziende del gruppo
“MI”, veniva emesso il predetto verbale di contestazione che, anche se poi inoltrato alle diverse società interessate, era esattamente identico nella forma e nella sostanza, basato sulle medesime circostanze e con gli stessi testi ascoltati, con la sola differenza del periodo di contestazione.
Avverso tali verbali di contestazione, tra cui anche quello emesso nei confronti dell'odierna appellante (v. allegato 3 fascicolo di primo grado di parte appellante), venivano proposte altrettante impugnazioni amministrative e con specifico riguardo alla posizione della società odierna appellante non si è avuto alcun riscontro da parte dell'ente impositore.
In conclusione va rimarcato che la sig.ra aveva stipulato con le società Pt_3
MI S.r.l. e una serie di contratti di Parte_5 Parte_5 Parte_4 prestazione professionale di servizi di natura autonoma che, secondo la stessa prospettazione dell' (e dello stesso Tribunale di Rimini), convergevano in un solo CP_1 rapporto subordinato comprendendo anche le ulteriori società del Gruppo MI, tra cui la
. Parte_1
Successivamente veniva emesso l'avviso di addebito n. 32120220000083819000 -
Gestione Aziende con lavoratori dipendenti sede di RIMINI per la somma complessiva di
€. 12.306,67, qui impugnato. Chiarito il contesto fattuale e giuridico in cui si inserisce la presente controversia, si osserva che la Corte di Appello di NT, Sezione Distaccata di Bolzano con la sentenza n. 21/2023 pubbl. il 13/11/2023 in causa RG n. 57/2022, promossa dalla sig.ra Pt_3 contro le società MI RL, e asserite
[...] Parte_4 Parte_5 datrici di lavoro, nel legittimo contraddittorio con l' , a fronte di attenta e meditata CP_1 analisi del compendio probatorio in atti (sostanzialmente speculare a quello di questa causa), ha chiaramente affermato che: “le modalità concrete di svolgimento del rapporto, poi, non sono per nulla assimilabili a un rapporto di lavoro subordinato, stante non solo
l'autonomia decisionale attribuita, ma anche la piena libertà di organizzazione del proprio lavoro, unitamente all'espressa previsione contrattuale che gli impegni con le
13 società committenti “non precludono o pregiudicano altre attività” e che non vi era alcun vincolo di esclusività da rispettare da parte della professionista”. La Corte di Appello di NT, Sezione Distaccata di Bolzano si è anche espressamente pronunciata sugli accertamenti vergati dall' (che, giova rammentare, sono tutti CP_1 assolutamente identici fra loro), affermandone (e spiegandone meticolosamente e correttamente) l'erroneità.
Si legge infatti in tale sentenza: <Gli accertatori, pure dando atto che “da quanto pattuito tra le parti e da quanto emerso e ricostruito le mansioni della signora Pt_3 sono state effettivamente quelle di organizzare e coordinare l'attività delle
[...] cliniche quale figura apicale nonché quelle di direttore commerciale delle società occupandosi anche della formazione del personale”, hanno fondato le loro conclusioni unicamente su “l'assenza di rischio d'impresa”, “l'inconsistenza aziendale” e la
“retribuzione fissa”, dando rilievo anche al rimborso spese secondo la tariffa ACI (che, però, è un criterio ampiamente utilizzato anche in ambito libero professionale). Inoltre, per gli accertatori era rilevante “l'inserimento nell'organizzazione aziendale” quale
“figura apicale nella catena di comando”, la sua funzione “di comando” nei confronti del “personale a lei sottoposto”, senza, però, nulla dire su come si sarebbe svolto il rapporto tra la ricorrente e l'asserito datore di lavoro. Con riferimento, poi, al “vincolo di subordinazione” i verbali si limitano a dare atto che si tratterebbe di “subordinazione attenuata”, ricavabile da “una organizzazione piramidale del lavoro e una chiara gerarchia a catena” e dal fatto “sintomatico” che la ricorrente “impartisse ordini al personale” sulla base di “ordini, seppure di carattere generale e programmatico” ricevuti dalla “Proprietà per trasmetterli al personale amministrativo suo subordinato non essendo configurabile la circostanza opposta che la denunziante avesse espropriato la Proprietà stessa dei suoi poteri e delle sue funzioni.”
Gli ispettori, quindi, hanno ricavato la sussistenza della subordinazione dallo svolgimento, da parte della denunciante, di funzioni di carattere dirigenziale/direttivo sulla base di ordini – di carattere generale e schematico – ricevuti dalla “proprietà”, prescindendo da un qualsiasi apprezzamento dell'espressa volontà negoziale delle parti, senza però nulla dichiarare - circa lo svolgimento della prestazione lavorativa – relativamente alla soggezione ad ordini/direttive o ad un eventuale potere disciplinare e circa le modalità lavorative>>.
Queste esaustive e convincenti considerazioni, immuni da vizi logico-giuridici e frutto di un'attenta analisi del compendio probatorio in atti, nella condivisione di questa Corte, sono qui ribadite e richiamate anche ai seni dell'art. 118 disp. att. c.p.c. a confutazione delle ragioni dell' (con riguardo a questa tecnica motivazionale v., inter plures, Cass. CP_1
S.U. sent. N. 642/2015).
In altre e più semplici parole, le conclusioni a cui è pervenuto l'Ente impositore non appaiono condivisibili quanto:
14 a) i presupposti sui quali hanno fondato il loro convincimento di essere al cospetto di una subordinazione sono perfettamente compatibili anche con il lavoro autonomo dirigenziale
(come quello affidato alla;
Pt_3
b) hanno del tutto e completamente omesso qualsiasi indagine sul concreto svolgimento del rapporto di lavoro (unico aspetto davvero dirimente per distinguere una fattispecie di lavoro dipendente da una caratterizzata da autonomia).
E questo, si badi, nei confronti di aziende presso le quali gli Ispettori avevano effettivamente praticato l'accesso ispettivo ed avevano concretamente sentito i testimoni impiegati in tale compagine. Nel caso di , invece, nemmeno questo è stato fatto, Pt_1 venendo in considerazione un “accertamento” deduttivo, per presunzione (come detto), vergato senza neppure sentire un solo testimone interno.
In realtà, se si fosse trattato realmente di lavoro subordinato dovrebbero esistere comunicazioni a mezzo delle quali la lavoratrice chiedeva permessi, malattia, ferie etc.
Nulla di tutto questo è emerso invece non solo in questo giudizio, ma in tutti i 6 processi
(gemelli) scaturenti dal caso di specie (come per altro chiaramente stigmatizzato anche dalla Corte di Appello di NT, Sezione Distaccata di Bolzano nella sentenza sopra citata).
Anche relativamente allo stesso tenore delle testimonianze acquisite dall e CP_1 depositate da questo con la comparsa di costituzione (che giova ripetere, sono state rese da soggetti che non lavoravano in - bensì nelle società cd. principali e Pt_1 contrattualizzanti - e che quindi nulla avrebbero potuto riferire circa il rapporto con la prima), il collegio è stato adamantino e chiaro: <la sig.ra era “il Per_2 Pt_3 punto di riferimento del personale”, in caso di contrasti tra il personale, “si interfacciava con il direttore sanitario per capire come gestire il caso … si occupava delle risorse umane” (dichiarazione , assistente amministrativa della . Era Testimone_1 Pt_3
“la persona di riferimento per l'andamento e sviluppo delle cliniche …” (assistente amministrativa , “spettava a lei il coordinamento e l'organizzazione Controparte_8 della clinica” ( , consulente esterna). Tes_2
Nello stesso senso si sono espressi il direttore sanitario della clinica , le CP_9 dipendenti e e l'ex socio . Parte_7 Parte_8 Persona_3
Le stesse persone sentite, che erano più a contatto con la ricorrente, sulle concrete modalità di svolgimento del rapporto hanno riferito: “Davanti ai dipendenti la signora non è mai stata ripresa dal signor …la signora era presente Pt_3 Parte_5 Pt_3 alle riunioni con consulenti esterni …e prendeva decisioni in maniera autonoma…aveva pieno possesso del potere decisionale su tutte le questioni della clinica …informava il signor sulle varie decisioni prese da lei in prima persona non aveva Parte_5 Pt_3 badge per timbrare, non aveva orari fissi prestabiliti …le sue ore non venivano segnate
… non compilava i moduli di richiesta ferie …sottolineo che lei prendeva decisioni in autonomia e era il nostro punto di riferimento senza l'interferenza del signor Parte_5
15 (dichiarazione ). Nello stesso senso si è espressa anche la seconda Testimone_1 assistente della la signora “Era chiaro che la signora Pt_3 Controparte_8 lavorava in maniera autonoma per lo sviluppo delle linee guida e i protocolli Pt_3 organizzativi”, in ordine ai quali “era la signora a decidere in modo autonomo Pt_3
… non entrava nell'operatività … la signora era responsabile per lo Parte_5 Pt_3 sviluppo della clinica …non aveva un orario fisso, né timbrava e usciva a orari diversi…dai nostri colloqui, che erano tanti, non è mai emerso che dovesse seguire gli ordini di altri…la signora era completamente autonoma nell'impostazione del Pt_3 lavoro e sviluppo protocolli ed assunzione personale e medici e non ho mai visto che prendeva ordini da terzi.”
La consulente esterna ha riferito: “Pe poter fissare gli appuntamenti era Tes_2 necessario spedire email in quanto la signora non aveva un orario fisso di Pt_3 presenza in clinica. La signora mi ha riferito di prestare attività per la clinica in Pt_3 condizione di libero professionista…godeva di un ampio margine di autonomia …non riportava simboli della MI nel vestiario …non ha mai dovuto consultarsi preventivamente con il CDA o con il signor ho percepito che all'interno Persona_4 dell'organizzazione della clinica ci fosse qualcuno di gerarchicamente sovraordinato alla signora Da quello che mi è parso di capire il signor non è mai Pt_3 Parte_5 intervenuto, ne era concepibile che intervenisse, nella realizzazione del progetto affidatomi.”
Secondo la dipendente le direttive impartite dalla al personale Parte_7 Pt_3 venivano da questo osservate, perché “era il volere di impartito tramite Parte_5 quest'ultima”. Se nelle riunioni vi erano motivi per migliorare la performance, era compito della “di rimproverarci e darci indicazioni” (dichiarazione Pt_3 Pt_8
. Che la avesse il compito di trasmettere direttive al personale è
[...] Pt_3 confermato anche dal socio di minoranza, , e dal direttore sanitario Persona_3
. CP_9
La ricorrente, quindi, in coerenza con l'elenco, non esaustivo, dei servizi oggetto di prestazione nei contratti stipulati con le società convenute, ha svolto in autonomia una funzione apicale, di carattere dirigenziale (secondo , era una sorta di Persona_3
“direttore generale”), con ampi compiti e ampie responsabilità, senza interferenza da parte dell'Amministratore Unico se non con indicazioni generiche e/o Parte_5 consultive. La era libera nell'organizzazione del proprio lavoro (in ufficio, a Pt_3 casa, altrove), non doveva chiedere per assentarsi (anche per ferie), non aveva orario di lavoro fisso, non doveva rendere conto del proprio operato, era indipendente nelle questioni organizzative, nella formazione del personale, nella gestione ordinaria delle cliniche affidate.
Sicuramente la ricorrente, da quanto emerge da queste dichiarazioni, ha assunto un ruolo di “longa manus” dell'Amministratore Unico nelle questioni gestorie e organizzative
16 delle due cliniche di Bolzano e e nella società Tuttavia, Pt_4 Parte_5 trattasi di prestazioni di carattere dirigenziale che possono essere svolte anche in regime di lavoro autonomo.
Tali modalità, giustappunto, di svolgimento del rapporto non sono per nulla assimilabili
a un rapporto di lavoro subordinato, stante non solo l'autonomia decisionale attribuita, ma anche la piena libertà di organizzazione del proprio lavoro, unitamente all'espressa previsione contrattuale che gli impegni con le società committenti “non precludono o pregiudicano altre attività” e che non vi era alcun vincolo di esclusività da rispettare da parte della professionista.
In conclusione, né dai verbali di accertamento né dalle dichiarazioni testimoniali sui cui questi si fondano emerge una prova univoca e chiara, idonea a dimostrare che la volontà delle parti era, nonostante la contraria e reiterata formalizzazione scritta, diretta a costituire un rapporto di lavoro subordinato o che, successivamente alla stipula dei contratti, vi sia stato un significativo scostamento del reale svolgimento del rapporto dalla volontà negoziale. (…) >> (Corte d'appello di NT, Sezione Distaccata di Bolzano, sent. n. 21/2023, pagg. 52 e 53).
Anche in parte qua, la più volte citata sentenza della Corte di Appello di NT, Sezione
Distaccata di Bolzano trova la piena condivisione di questo Collegio, che ne fa proprie le considerazioni.
In conclusone, quindi, l' non risulta aver assolto all'onere probatorio sullo stesso CP_1 gravante ex art. 2697 c.c. in merito all'asserita natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso fra la sig.ra e la società odierna appellante. Parte_3
Per questi motivi
, assorbenti di ogni altro aspetto dedotto in causa (ivi inclusa la questione dell'eccepita incapacità a testimoniare della lavoratrice denunciante), l'appello va accolto con statuizioni come da dispositivo.
Le spese di entrambi i gradi del giudizio, quanto ai rapporti fra la società appellante e l' , seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. (anche in considerazione della pervicacia CP_1 con cui l' ha coltivato in questa sede le proprie infondate pretese nonostante varie CP_1 pronunce giudiziarie, alcune delle quali passate in giudicato, abbiano disvelato l'erroneità dell'accertamento complessivamente condotto nei confronti delle imprese del gruppo
“MI”) e sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri per attività, fase e valore di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, tenuto conto, in particolare, del valore della controversia (che si colloca nello scaglione 5.201,00-
26.000,00), dell'assenza di attività istruttoria in questo grado e dei criteri di cui all'art. 4, 1° co. del Decreto cit. (fra cui la scarsa complessità della controversia, la ripetitività delle difese svolte e l'esiguità degli incombenti difensivi posti in essere in favore della società appellante).
Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite in relazione alla posizione di Controparte_2 essendo rimasta contumace in entrambi i gradi del giudizio.
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P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:
- dichiara d'ufficio il difetto di legittimazione passiva della Controparte_2
- in accoglimento dell'appello, riformando integralmente la sentenza gravata, annulla l'Avviso di Addebito n. 32120220000083819000 formato in data 23\04\2022 dall' CP_1 dell'importo di € 12.306,67 e dichiara che nulla è dovuto dalla società appellante all'Istituto appellato per i titoli ivi indicati;
- condanna l' al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio, che si CP_1 liquidano, per il primo grado, in € 2.700,00 a titolo di compenso professionale, oltre al
15% per rimborso forfettario spese generali, CPA ed IVA che seguono come per legge e, per questo grado, in € 2.000,00 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali, CPA ed IVA, somme tutte da distrarsi in favore dei procuratori della società appellante dichiaratisi antistatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Così deciso a Bologna, nella camera di consiglio del giorno 22.05.2025
Il Consigliere est. dott. Roberto Pascarelli Il Presidente dott.ssa Marcella Angelini
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