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Sentenza 19 luglio 2025
Sentenza 19 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 19/07/2025, n. 928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 928 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3536/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Teramo
Il Tribunale di Teramo, in funzione monocratica nella persona del Giudice onorario dott.ssa Patrizia
Carota, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3536/2020 promossa da:
Part (c.f. ) (di seguito, per brevità, ), in Parte_1 P.IVA_1 persona dei rappresentanti legali pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marisa Olga Meroni e
Paolo Marra presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in Milano, al Corso Italia, n. 13, giusto mandato,
- Attrice - contro
(c.f. , in persona del Sindaco CO P.IVA_2 pro tempore, elettivamente domiciliato in Montorio al Vomano (TE), alla Via Cavour, n. 2, presso e nello studio dell'Avv. Franco Patella, che lo rappresenta e difende, giusta procura trasmessa nel fascicolo telematico ex art. 83, comma 4, c.p.c.;
- Convenuto -
OGGETTO: contratti di somministrazione
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Attrice, “Voglia l'ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, così giudicare: In via Part principale, nel merito: accertare e dichiarare che, per le ragioni esposte in narrativa, è creditrice nei confronti del dei seguenti importi: a. € 12.598,83 in linea CO
pagina 1 di 7 capitale portato dalle fatture indicate nell'elenco prodotto quale doc. 03; b. gli interessi moratori, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02, maturati e maturandi sull'importo di cui alla precedente lettera a., con decorrenza dalla data di scadenza di ciascuna fattura al saldo;
c. gli ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02 in forza del rinvio di cui all'art. 1284, comma IV, c.c., prodotti dagli interessi di cui alla precedente lettera b., scaduti da almeno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto al saldo;
d. € 640,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02 in ragione di € 40,00 per ciascuna delle fatture indicate nell'elenco prodotto quale doc. 03 ; e conseguentemente condannare il CO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al relativo pagamento in favore di
[...]
Part Part;
In via subordinata , nel merito: accertare e dichiarare che è creditrice nei confronti del
delle diverse somme , a titolo di : a. sorte capitale;
b. CO interessi moratori sugli importi dovuti in linea capitale;
c. interessi anatocistici sugli interessi moratori sugli importi dovuti in linea capitale;
d. costi di recupero ex art. 6, comma 2, D. Lgs n.
231/02 in relazione alle fatture per sorte capitale;
che risulteranno provate in corso di causa e conseguentemente condannare il , in persona del legale CO
Part rappresentante pro tempore, al relativo pagamento in favore di;
In via ulteriormente subordinata, nel merito: condannare il in persona del legale CO
Part rappresentante pro tempore al pagamento in favore di di tutte le somme che risulteranno dovute dal a qualsiasi titolo, anche per ingiustificato arricchimento CO ex art. 2041 c.c.”.
Convenuto, “affinché l'Ill.mo Giudice adito Voglia: - in primis accogliere le eccezioni preliminari sollevate in premessa e per le motivazioni ivi esposte, e quindi dichiarare la nullità dell'atto di citazione ex art. 164, comma 3, c.p.c. in combinato disposto con l'art. 163, comma 3, n. 3 c.p.c., con ogni conseguenza di legge;
- sempre in via preliminare, e sempre per le motivazioni di cui in premessa, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva e/o al processo dell'attrice, con ogni conseguente e/o conseguenziale statuizione;
- sempre in via preliminare, e sempre per le motivazioni di cui in premessa, accertare e dichiarare la litispendenza e/o continenza di cause in relazione al procedimento svoltosi dinanzi il Tribunale di Milano XI Sezione, rubricato al n.4460/2019 RG, conclusosi con la sentenza n. 2326/2021 del 18.3.2021; - nel merito, rigettare, per le motivazioni di cui in premessa, le domande ed eccezioni formulate da parte attrice con ogni conseguenza di legge;
- in ogni caso con condanna di controparte ex art. 96 c.p.c. al risarcimento del danno da liquidarsi a seguito della espletanda istruttoria ovvero equitativamente dal Giudice. Con vittoria di spese e competenze di giudizio”. pagina 2 di 7
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 19.12.2020, la società citava in giudizio innanzi al Parte_1
Tribunale di Teramo il al fine di sentir accogliere le CO conclusioni sopra riportate.
Ha eccepito e dedotto, in sintesi, l'attrice, in estrema sintesi, di essere titolare e creditrice, nei confronti di parte convenuta, in virtù di avvenuta cessioni dei crediti, dei seguenti crediti: a. € 12.598,83 in linea capitale portato dalle fatture indicate nell'elenco prodotto in atti, doc. 03; b. gli interessi moratori, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02, maturati e maturandi sull'importo di cui alla precedente lettera a., con decorrenza dalla data di scadenza di ciascuna fattura al saldo;
c. gli ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02 in forza del rinvio di cui all'art. 1284, comma IV, c.c., prodotti dagli interessi di cui alla precedente lettera b. scaduti da almeno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto al saldo;
d. € 640,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D.
Lgs. n. 231/02 in ragione di € 40,00 per ciascuna delle fatture indicate nell'elenco prodotto quale doc.
03.
Costituitosi in giudizio, il convenuto ente ha eccepito e dedotto, in sintesi, il difetto di legittimazione attiva e/o al processo dell'attrice, e, nel merito, l'indeterminatezza e l'infondatezza dell'oggetto del credito azionato.
Istruita la causa a solo mezzo di prove precostituite, il Giudicante, udite le precisate conclusioni delle parti, tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
----------
La domanda di parte attrice è fondata e meritevole di accoglimento per le ragioni e nei limiti che seguono.
Preliminarmente, va rilevato come non possa essere posta in discussione la legittimazione attiva della nel presente giudizio: com'è noto infatti, in virtù della distinzione fra Parte_1 questioni processuali concernenti la legittimazione ad agire e questioni di merito concernenti la titolarità attiva o passiva del rapporto dedotto in giudizio, la verifica della predetta legittimazione ad agire deve essere effettuata in base alla domanda, ovverosia, al diritto o rapporto sostanziale, così come dedotto in giudizio dall'attore, indipendentemente dalla sua effettiva esistenza.
Nel caso di specie, la ha dedotto di essere l'attuale titolare del credito Parte_1 oggetto di causa in virtù delle cessioni oggetto della documentazione versata in atti, sì da far ritenere, pagina 3 di 7 con sufficiente grado di certezza, la predetta parte attrice legittimata attiva nel presente giudizio.
Passando all'esame del merito processuale, va in linea generale preventivamente rilevato come il creditore, il quale agisca per far accertare l'altrui inadempimento, è tenuto a fornire la prova del titolo e della esigibilità della prestazione, potendo limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore, sul quale graverà la prova del fatto estintivo costituito dall'intervenuto inadempimento (ex multis Cass. Civ.
SS.UU. n. 13533/2001).
Nello specifico, la documentazione versata in atti ha consentito di accertare come parte attrice, con riferimento alla sorte capitale, sia attualmente titolare delle pretese creditorie azionate con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio e relative alla somministrazione di prestazione periodica di servizi e beni vari, eseguite in favore del convenuto da parte delle società EN gas e luce CP_1 cedute alla predetta in forza dei contratti di cessione in atti. Parte_1
A ulteriore conferma di quanto sopra va, altresì, rilevato come, trattandosi di cessione di crediti scaturenti dall'esecuzione di prestazioni periodiche e continuative di cose, oggetto di contratti di somministrazione tra le predette società fornitrici e il convenuto, il divieto di cui all' art. 9 L. CP_1
20.03.1865 n. 2248 all. E richiamato dall' art. 70 del R.D. nr. 2440 del 1923,- a norma del quale, sul prezzo dei contratti in corso non può convenirsi cessione se non aderisca l'amministrazione interessata, non può considerarsi operante nel caso di specie, atteso che le forniture risultano eseguite, costituendo le singole fatture in atti la traduzione in termini monetari dell'operazione già conclusa all'atto dell'immissione del bene fornito nella disponibilità del cliente.
Ciò è corroborato dal consolidato indirizzo giurisprudenziale sul punto, in forza del quale l'adesione della P.A. è richiesta fintanto che il contratto risulti in fase esecutiva, venendo pertanto meno tale necessario requisito una volta che sia terminata l'esecuzione dello stesso (ex multis Cass. Civ. sez. III n.
268/2006; Cass. Civ. sez. I n. 2209/2007; C. App. Milano, sez. I, n. 1700 del 7.07.2020).
Inoltre, ai fini dell'efficacia ed opponibilità delle cessioni di crediti summenzionate al CO
, è sufficiente la prova della notifica delle stesse al predetto debitore ceduto, prova
[...] fornita ampiamente in atti, non essendo richiesto alcun atto di assenso da parte della medesima amministrazione comunale.
Ciò posto e così raggiunta la prova in ordine all'attuale titolarità, in capo alla Parte_1
dei suddetti crediti per sorte capitale, va, altresì, ritenuta provata la loro originaria spettanza in
[...] capo alle società cedenti ut supra specificate, in quanto il convenuto, non ha fornito alcuna CP_1 prova né di aver pagato le somme oggetto delle fatture scadute versate in atti né tantomeno di aver contestato l'esecuzione delle relative prestazioni fornite.
pagina 4 di 7 Ne consegue che il deve essere condannato a corrispondere a parte CO attrice, attuale titolare del credito, la somma di € 12.598,83 quale sorte capitale del credito relativo alle fatture scadute versate in atti.
Oltre a ciò, il convenuto deve essere condannato anche a corrispondere a parte attrice gli CP_1 interessi moratori ex art. 1224 c.c. ed ex artt. 2 e 5 D.lgs n. 231/2002, con decorrenza dalle singole scadenze al saldo effettivo, in quanto è pacifico che nel caso in esame si tratti di un debito di valuta originariamente in essere fra le imprese fornitrici ed una Pubblica Amministrazione, nonché gli interessi anatocistici ex artt. 1283 c.c. e 1284 IV co. c.c., sugli interessi moratori dovuti almeno per sei mesi, con decorrenza dalla data della domanda giudiziale, stante il principio secondo cui gli interessi sugli interessi sono dovuti ove siano contemporaneamente dovuti anche gli interessi principali, il credito sia esigibile, il debitore sia in mora e sia stata, altresì, proposta la domanda giudiziale, la quale non solo rappresenta il ruolo di condizione, alternativa alla convenzione fra le parti, dell'anatocismo medesimo, ma riveste anche il ruolo di termine iniziale per la produzione di interessi secondari (Cass.
Civ., sez. I, n. 1164/2017; Cass. Civ., nr. 12312/2015; Cass. Civ n. 12043/2004).
Le predette condizioni sono tutte ricorrenti nel caso di specie, attesa la costituzione in mora del convenuto da parte di e il convenuto va condannato a CP_1 Parte_1 CP_1 versare a parte attrice l'ulteriore importo di euro 40,00, ex art. 6 II co. D.lgs nr. 231/02 come novellato dal D.Lgs n. 192/2012, quale importo forfettario dovuto, per ciascuna delle fatture versate in atti, a titolo di risarcimento del danno da parte del debitore per il mancato pagamento delle stesse, per un totale di euro 640,00 ( € 40 * n. 16 fatture scadute e non pagate).
Inoltre, non è afferente la deduzione di parte convenuta, in ordine alla paventata litispendenza della causa in oggetto con il procedimento di cui al R.G. 4460/2020 del Tribunale di Milano, conclusasi con sentenza 2326/2021, innanzitutto, poiché se il predetto giudizio (peraltro, svoltosi tra parti diverse, vertendo tra il ed EN Gas e Luce) si è definito, non può sussistere litispendenza, e, in secondo CP_1 piano, non vi è coincidenza di oggetto tra i due giudizi, dal momento che in quello EN Gas e Luce ha Part domandato il pagamento di crediti di cui è rimasta titolare, mentre in questo domanda il pagamento di crediti che le sono stati ceduti da EN.
Infine, peraltro, nel giudizio dinanzi al Tribunale di Milano non è stato affatto accertato che il CP_1 avesse pagato tutte le fatture ulteriori rispetto a quelle di cui EN Gas e Luce ha chiesto il pagamento.
A ben vedere, viceversa, la documentazione prodotta da parte attrice fornisce la prova contraria: a. dell'esistenza del rapporto contrattuale tra EN (poi EN Gas e Luce) e il avente ad oggetto la CP_1 somministrazione di energia elettrica;
b. del fatto che, pur avendo stipulato un contratto con
[...] per la somministrazione di energia elettrica a far data dal 1° giugno 2015, per 82 punti di CP_2
pagina 5 di 7 prelievo (POD, Point of Delivery), per altri 6 POD il rapporto con EN/EN Gas e Luce è proseguito sino al 1° giugno 2017 ; c. del fatto che, nel corso dell'intero rapporto:
1. EN/EN Gas e Luce hanno somministrato energia al Comune per 1.845.731 kWh (doc. 02 p. 12; doc. 03 Comune, p. 4); CP_1
2. EN/EN Gas e Luce hanno emesso fatture per un consumo complessivo di 1.916.042 kWh (doc. 02
p. 20; doc. 03 p. 4);
3. il maggior consumo a torto fatturato da EN/EN Gas e Luce CP_1 CP_1 nei confronti del è stato corretto riconoscendo, nella sentenza del Tribunale di Milano, una CP_1 riduzione della pretesa creditoria di EN Gas e Luce per € 17.085,57 (doc. 03 p. 5), cosicché CP_1 risulta corretto l'importo richiesto.
In ragione dell'esito complessivo della lite, le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, in applicazione del DM 147/2022, secondo i valori medi pressoché dimidiati, tenuto conto del valore della controversia (scaglione che va da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00) delle questioni giuridiche e fattuali trattate e del pregio dell'attività professionale complessivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando in ordine alla domanda iscritta al numero di ruolo di cui in epigrafe avanzata da , in persona dei rappresentanti legali pro Parte_1 tempore, contro , in persona del Sindaco pro tempore, così provvede, CO disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
1) Accoglie la domanda, di parte attrice, e, per l'effetto, Condanna parte convenuta al pagamento, in favore di parte attrice dell'importo di € 12.598,83 quale sorte capitale portata dalle fatture versate in atti;
2) Condanna altresì il alla corresponsione, in favore di CO
degli interessi moratori, nella misura prevista dall'art. 5 D.lgs nr. Parte_1
231/2002, maturati e maturandi sul predetto importo di euro 12.598,83, con decorrenza dalla data di scadenza di ciascuna fattura al saldo effettivo;
3) Condanna ulteriormente parte convenuta a corrispondere a parte attrice gli ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall' art. 5 D.lgs n. 231/2002, in forza del rinvio ex art. 1284 co. IV
c.c., prodotti dagli interessi di cui al punto 2 del presente dispositivo, scaduti da almeno 6 mesi, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio al saldo effettivo;
4) Condanna in via ulteriore il a corrispondere a parte attrice la CO somma complessiva di € 640,00, quale importo risultante dall'applicazione della somma forfettaria di euro 40,00 per ciascuna delle fatture versate in atti, ex art. 6 II co. D.lgs n. 231/2002 come novellato pagina 6 di 7 dal D.Lgs n. 192/2012, dovuta a titolo di risarcimento del danno da parte del debitore per il mancato pagamento delle stesse come specificato in parte motiva;
5) Condanna parte convenuta alla refusione, in favore di parte attrice, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 2.700,00 per compensi professionali al difensore, oltre rimborso forfettario, IVA e cap come per legge .
Così è deciso in Teramo, lì data del deposito telematico
IL GIUDICE ONORARIO
Dott. ssa Patrizia Carota
(firma digitale)
pagina 7 di 7